Raccomandata
Incarto n. 32.2010.221
LG/sc
Lugano 30 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1spero, nata nel 1954, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria del servizio pasti a domicilio per __________ctute e in precedenza cassiera presso la __________ AG, __________, in data 30 maggio 2008 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti prevalentemente per una sindrome mista ansioso-depressiva e una sindrome somatoforme da dolore persistente (doc. AI 5-1; 8-1; 9-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 25-1), l’UAI con decisione del 15 giugno 2010 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 14 aprile 2010 (doc. AI 32-1) ha respinto la richiesta dell’assicurata non essendo il grado d’invalidità pensionabile (28%).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’attribuzione a RI 1spero di una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2010 e una rendita intera dal 1° giugno 2010.
In via subordinata il legale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° dicembre 2008, mentre in seconda via subordinata l’erogazione di un quarto di rendita dal 1° dicembre e in terza via subordinata la retrocessione dell’incarto all’UAI per un nuovo calcolo del reddito da invalido (doc. I).
L’insorgente ha contestato la perizia medica pluridisciplinare svolta dal SAM, ovvero la valutazione psichiatrica, quella reumatologica e neurologica, sulla base dei referti del medico curante (Dr. __________) e del perito dell’assicuratore malattia (Dr. __________.
A mente del legale inoltre l’amministrazione non avrebbe fatto capo, nella propria valutazione, ad un giudizio globale, dopo ponderata discussione plenaria, sulle diverse patologie di cui soffre la ricorrente (doc. I).
Il legale ha inoltre contestato la valutazione economica, in particolare l’importo del salario da invalida (doc. I).
Il rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, fondandosi sulla valutazione del SAM e successivamente del SMR, per quanto riguarda l’aspetto medico, e quella della consulente in integrazione professionale, per quanto riguarda l’aspetto economico, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV+bis).
1.5. Il 21 settembre 2010 il legale dell’assicurata ha prodotto il referto del 13 settembre 2010 del Dr. __________ (doc. S) e preso posizione in merito alle osservazioni del 27 agosto 2010 del Dr. __________ e della __________. L’insorgente, sulla base del referto del medico curante, ha contestato la valutazione dell’amministrazione ed evidenziato il peggioramento del quadro clinico dell’assicurata
(doc. VIII).
Il doc. VIII+S è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. In data 11 ottobre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto il nuovo referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. X+bis).
I doc. IX, X+bis sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. XI).
1.7. L’11 febbraio 2011 il TCA ha interpellato i periti del SAM in merito ai referti del Dr. __________ prodotti dal ricorrente (doc. XII).
1.8. Il SAM ha risposto in data 28 febbraio 2011 allegando la presa di posizione del Dr. __________ (doc. XIII+1)
I doc. XII e XIII+1 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.9. L’UAI, il 10 marzo 2011, dopo aver sottoposto il caso al vaglio del SMR, ha inviato le proprie osservazioni chiedendo in via principale la reiezione del gravame e subordinatamente il rinvio degli atti al fine di procedere ad ulteriori accertamenti (doc. XVII+bis).
1.10. Il legale dell’assicurata ha preso posizione in data 21 marzo 2011 (doc. XVIII)
Il doc. XVIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
Il doc. XVII+bis è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X. du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 17 luglio 2009, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente e descritto l’esame psichico, ha così concluso la valutazione:
" (…)
CONCLUSIONI
Già alla fine degli anni '90 l'A. era stata seguita a livello specialistico per una reazione depressiva nell'ambito di una situazione di conflitto coniugale che successivamente sarebbe sfociata in una separazione legale dal marito. Dal lato psicologico l'A. è una donna emotiva, sensibile e particolarmente vulnerabile dal lato affettivo. La travagliata storia matrimoniale sembra aver lasciato delle profonde cicatrici emotive nella sua delicata struttura di personalità. L'incontro con una persona che le voleva bene e verso la quale aveva instaurato un buon legame di appartenenza sembrava aver inaugurato una nuova fase più positiva della sua vita. Purtroppo la morte del compagno infrangendo il suo sogno di amore ha riportato a galla dei sentimenti depressivi che parevano essersi sopiti definitivamente.
DIAGNOSI
Sindrome ansioso-depressiva (ICD1O-F41.2)
Struttura emotiva fragile di personalità
Tendenza alla somatizzazione
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali ritengo che sia constatabile una incapacità lavorativa psichiatrica che si aggira sul 30%. Questa percentuale può migliorare nel tempo nel caso di risposta positiva al trattamento proposto.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psicoaffettivo dell'A. è peggiorato dopo la morte del compagno con il quale aveva instaurato una relazione che presagiva un cambiamento positivo della sua vita. Si è venuta a creare una recrudescenza ansioso-depressiva.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
Ritengo che la sindrome ansioso-depressiva in una certa misura incida sulla capacità di gestione e sulla resistenza dell'A.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
È importante che l'A. prenda in considerazione oltre ad essere seguita a livello psicologico anche la proposta di un trattamento psicofarmacologico antidepressivo adatto al suo caso. Ritengo che con un trattamento integrato lo stato di salute possa migliorare e conseguentemente anche il suo grado di capacità lavorativa.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo che in questo caso siano da prendere in considerazione provvedimenti di integrazione professionale.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Come casalinga ritengo che l'A. sia abile all'80% limitatamente alla parte psichiatrica." (doc. AI 25/21-22)
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 4 maggio 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente (rinviando in parte agli atti redatti dalla Dr.ssa __________), i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata
Sbilancio e decondizionamento muscolare
4.2 Diagnosi reumatologiche senza ripercussione sulla capacità lavorativa:
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi toracolombare)
Minime alterazioni degenerative al rachide lombare
La signora RI 1, nata il 14.8.1954, Via __________, soffre di dolori al rachide dal 1972 ed è stata in cura nel 2003 per dolori lombosciatalgici a destra; nel maggio 2007 il reumatologo curante parlava di dolori cronici mai sistematizzati senza sufficiente correlato oggettivo; ora i dolori vengono lamentati continui panvertebrali irradianti dalla colonna cervicale lungo i muscoli trapezi nelle braccia dalle due parti tendenzialmente a traiettoria esterna fino nelle mani, coinvolgenti anche la parte volare degli avambracci, dalla colonna lombare a traiettoria dorsale nelle gambe dalle due parti fino a raggiungere i talloni, tante volte anche le piante dei piedi bilaterali con prevalenza destra, dolori brucianti prevalentemente diurni, in aumento in posizioni statiche. All'esame clinico troviamo 15 su 18 punti fibromialgici positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo, che, come tali, definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, che spiega il tipo di dolore, ubiquitario, poco modulabile, riferito dalla paziente. La colonna vertebrale presenta disturbi statici con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo: mentre la colonna cervicale risulta soltanto minimamente limitata ai movimenti in, radiografia della colonna cervicale del 20.4.2009 strutturalmente normale, la colonna dorsale appare altamente ridotta alla flessione-estensione; la colonna lombare si presenta moderatamente limitata alla flessione-estensione, altamente ridotta alle lateroflessioni bilaterali in, alla radiografia della colonna lombare a/p e laterale del 20.4.2009, scoliosi sinistro convessa ma anche iniziali alterazioni degenerative ai segmenti lombari caudali, come usualmente vengono ritrovati in pazienti di questa classe di età. I disturbi statici descritti, le minime alterazioni degenerative al rachide lombare, non sono in gran parte in grado di spiegare la sintomatologia algica generalizzata lamentata dall'assicurata inerente al reumatismo delle parti molli, descritto prima.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, sbilancio e decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi toracolombare), minime alterazioni degenerative al rachide lombare.
Sul piano terapeutico, propongo un ricondizionamento progressivo della muscolatura, onde aumentare la resistenza agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, spesso salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a decorrere dal 15.1.2007, allorché, dopo un periodo d'inabilità lavorativa completa prolungata in qualità di cassiera-venditrice, riprendeva il lavoro al 50 %.
In qualità di cassiera-venditrice, giudico l'assicurata, a decorrere dal 15.1.2007, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20 %, altrettanto dicasi per l'ultimo lavoro praticato a partire dall' 1.2.2009 come ausiliaria servizio pasti.
Anche dopo un intenso ricondizionamento della muscolatura come proposto sopra, il rendimento lavorativo, nelle ultime attività esercitate, non sarà probabilmente incrementabile, vista la sindrome fibromialgica presente.
Ringraziando per la fiducia accordatami, la saluto molto cordialmente." (doc. AI 25/26-28)
Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 20 maggio 2009 ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:
" (…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:
· Sindrome dolorosa diffusa agli arti superiori e inferiori non spiegata da patologia neurologica.
· Lieve sindrome del tunnel tarpale a destra e minima a sinistra.
· Probabile lieve sindrome delle gambe irrequiete.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
Vedi anamnesi.
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
In misura completa." (Doc. AI 25/30-31)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10: F41.2) su/con: - struttura emotiva fragile di personalità;
tendenza alla somatizzazione. Sindrome fibromialgica generalizzata. Sbilancio e decondizionamento muscolare” (doc. AI 25-11).
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi toraco-lombare sin.-convessa). Minime alterazioni degenerative al rachide lombare. Lieve sindrome del tunnel carpale a ds e minima a sin. Probabile lieve sindrome delle gambe irrequiete. Ipercolesterolemia” (doc. AI 25-11/12).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività da ultimo svolta di cassiera-venditrice e come ausiliaria del servizio pasti a domicilio. Anche in un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa non può superare il 70% dal 15 gennaio 2007 (doc. AI 25-16).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
2.6.1. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame da parte del Dr__________, spec. FMH in neurologia, il quale nel referto del 20 maggio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome dolorosa diffusa agli arti superiori e inferiori non spiegata da patologia neurologica. Lieve sindrome del tunnel carpale a destra e minima a sinistra. Probabile lieve sindrome delle gambe irrequiete” (doc. AI 25-30).
Dal punto di vista neurologico, secondo lo specialista, non vi è diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 25-31).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.6.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel referto del 4 maggio 2009 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata. Sbilancio e decondizionamento muscolare”, mentre senza ripercussione sulla capacità lavorativa quella di “Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi toracolombare). Minime alterazioni degenerative al rachide lombare” (doc. AI 25-26).
Nella precendente attività di cassiera-venditrice l'assicurata è ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20% dal 15.1.2007. Medesima percentuale di inabilità anche per quanto riguarda l’attività di ausiliaria del servizio pasti, a far tempo dal 1.2.2009.
In un’attività adeguata l’assicurata è ritenuta abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 15.1.2007.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non può essere la perizia del 20 novembre 2007, svolta per conto dell’assicuratore malattia __________ dal Dr. , spec. FMH in medicina interna, dunque medico non specialista in reumatologia e antecedente di un anno e mezzo alla perizia SAM. Il perito dell’ ha posto una diagnosi e una valutazione della capacità lavorativa sostanzialmente sovrapponibili a quelle del Dr. __________, laddove ha indicato una “Sindrome somatoforme da dolore persistente con possibile componente fibromialgica. Sindrome lombo-spondilogena cronica, senza sintomi neurologici. Sindrome del tunnel carpale bilaterale a predominanza sx, attualmente oligosintomatica. Sindrome ansioso-depressiva in remissione” (doc. Lamal 8-3).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ aveva indicato che nella precedente attività l’assicurata è inabile al 50% a titolo definitivo, mentre in attività adeguata “sarebbe abile al lavoro da subito con rendimento non inferiore al 75%, con possibilità di raggiungere il rendimento completo in tempi brevi, in un’attività particolarmente favorevole” (doc. LaMal 8-3).
La valutazione del Dr. __________, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.
2.6.3. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 17 luglio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Struttura emotiva fragile di personalità. Tendenza alla somatizzazione” (doc. AI 25-21).
Il Dr. __________ ha quindi valutato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 30% (doc. AI 25-21).
Il legale dell’assicurata, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 14 aprile 2010, ha prodotto il referto dell’11 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F31.1). Una sindrome somatoforme persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7)”.
Il disagio psichico descritto giustifica – a mente dello specialista – un’inabilità lavorativa al minimo del 50% (doc. AI 38-15).
In sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto un nuovo referto del Dr. __________ datato 5 agosto 2010, nel quale il medico curante ha ripreso la diagnosi già indicata nel rapporto dell’11 maggio 2010 e precisato che la paziente “presenta tuttora vari sintomi e disturbi che causano un’inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 60%-70%” (doc. E).
Il Dr. __________ ha quindi indicato che “la paziente malgrado una psicofarmaco terapia e colloqui di sostegno, presenta tuttora degli importanti sintomi classici di questa depressione; umore depressivo, ansia generalizzata, diminuzione dello slancio vitale, perdita di sicurezza e di autostima, disturbi del sonno, riduzione della concentrazione, ecc.. Sicuramente, tutta una serie di situazioni famigliari (essa ancora soffre della problematica del divorzio ed una serie di problemi economici e mancanza di comprensione da parte dell’ex marito) e varie altre difficoltà che peggiorano una situazione già precaria.
Essa, a volte presenta anche delle idee suicidali che sono preoccupanti e sono assolutamente da prendere in considerazione e da parte sua, sta facendo un grande sforzo per lavorare al 20%-30%, svolgendo un’attività di tipo servizio domiciliare, come già accennato, con molta fatica.
Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata, sta attraversando un periodo critico ed è assolutamente giustificata la sua inabilità lavorativa nella misura del 60%-70%, con una prognosi a breve-medio termine incerta” (doc. E).
Nell’ulteriore scritto del 13 settembre 2010 (doc. S) il Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dei medici del SMR, Dr. __________ e Dr.ssa __________, i quali in data 27 agosto 2010 avevano evidenziato il cambiamento di diagnosi del medico curante nei referti dell’11 maggio e 5 agosto 2010 rispetto a quanto indicato nel rapporto del 19 giugno 2008. Inoltre, secondo i medici del SMR il Dr. __________ non avrebbe descritto in quale modo il peggioramento della patologia psichiatrica avrebbe influenzato la capacità lavorativa a fronte di una terapia rimasta invariata (doc. IVbis)
Il Dr. __________ ha, da parte sua, rammentato come le diagnosi in ambito psichiatrico possano mutare nel tempo e con l’evoluzione - come in questo caso - negativa della patologia. Egli ha quindi confermato la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente ed una sindrome somatoforme persistente”, oltre che un “Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7)” (doc. S).
L’11 febbraio 2011 questa Corte ha interpellato il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, riprendendo le conclusioni del perito Dr. __________ e confrontandole con il referto dell’11 maggio 2010 del Dr. __________.
Il TCA ha quindi posto ai periti le seguenti domande:
" (…)
Nella valutazione psichiatrica SAM del 17 luglio 2009 il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Struttura emotiva fragile di personalità. Tendenza alla somatizzazione” e indicato un’inabilità lavorativa psichiatrica del 30%, migliorabile nel tempo nel caso di risposta positiva al trattamento proposto (doc. AI 25-21).
L’assicurata, da parte sua, ha prodotto il referto dell’11 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F31.1). Una sindrome somatoforme persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7)”. Il disagio psichico descritto giustifica – a mente dello specialista – un’inabilità lavorativa al minimo del 50% (doc. AI 38-15), poi aumentata al 60-70% nel successivo referto del 5 agosto 2010, dove il Dr. __________ ha evidenziato un peggioramento del quadro psichiatrico negli ultimi mesi (doc. E).
Alla luce di tali refertazioni vi invitiamo a sottoporre la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa indicate dal medico curante, Dr. __________, al vaglio del Dr. __________ per una sua presa di posizione. In particolare, voglia il perito indicare se mantiene e conferma la propria valutazione peritale del 17 luglio 2009.
In esito a tale complemento istruttorio vi invitiamo ad effettuare una valutazione globale, debitamente motivata, in particolare indicando se i gradi d’inabilità lavorativa delle differenti patologie possono essere cumulati oppure se si sovrappongono (totalmente o almeno parzialmente). Tale aspetto infatti non risulta sufficientemente chiarito nel rapporto del 24 luglio 2009” (doc. XII)
Il 28 febbraio 2011 i periti del SAM Dr. __________ e Dr.ssa __________, hanno risposto allo scritto del TCA allegando la presa di posizione del Dr. __________ datata 23 febbraio 2011, qui riprodotta:
" (…)
ho esaminato la documentazione acclusa alla Sua lettera del 15.02.2011 e rivisto il consulto psichiatrico da me redatto in data 17.07.2009 mettendo a confronto i dati clinici ivi contenuti con quelli esposti dal collega psichiatra Dr. __________ nei rapporti medici da lui redatti in data 11.05.2010 e 05.08.2010. Alla luce di tali refertazioni emergono delle differenze notevoli per quel che concerne sia la entità dei disturbi dell’A.sia la classificazione nosografica sia la valutazione della incapacità lavorativa psichiatrica. Tenuto conto degli elementi a mia disposizione ritengo che le differenze riscontrate non siano presumibilmente riconducibili ad una diversa interpretazione dei medesimi sintomi quanto piuttosto di una evoluzione in senso peggiorativo della malattia dell’A. Ritengo perciò indicata una valutazione specialistica del caso.
Riguardo alla mia valutazione peritale del 17.07.2009 posso confermare quanto affermato” (doc. XIII1).
Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________, da parte loro, nell’allegata lettera del 28 febbraio 2011 hanno aggiunto che la nuova documentazione psichiatrica è datata oltre un anno dopo la valutazione peritale del Dr. __________
Quindi i periti del SAM hanno concluso la risposta indicando che i gradi d’inabilità lavorativa della patologia psichiatrica e reumatologica si sovrappongono totalmente “in quanto la sindrome fibromialgica generalizzata è da interpretare nell’ambito della tendenza alla somatizzazione. Lo sbilancio e il decondizionamento muscolare sono da interpretare come conseguenza della sindrome fibromialgica generalizzata”(doc. XIII+1).
L’Ufficio AI, nelle osservazioni del 10 marzo 2011, ha mantenuto la propria posizione ritenendo il peggioramento indicato dal Dr. __________ nel rapporto del 5 agosto 2010 posteriore alla decisione impugnata e dunque da prendere in considerazione alla stregua di una nuova decisione e proponendo solo in via subordinata il rinvio degli atti (doc. XVII+bis).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 15 giugno 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Per quanto concerne il referto del Dr. __________ dell’11 maggio 2010, esso è antecedente alla decisione impugnata. Il medico ha posto una diagnosi differente rispetto al breve certificato del 18 marzo 2010 (cfr. doc. AI 38-15; 38-17). Tuttavia, lo psichiatra nello scritto del 13 marzo 2010 ha giustificato le ragioni della differente diagnosi con l’evoluzione negativa della patologia (doc. S).
Va precisato inoltre che per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ aveva valutato l’assicurata abile “al minimo” al 50% e nel referto del 5 agosto 2010 egli ha poi precisato una percentuale del 60-70% (doc. E).
Secondo questa Corte il referto del 5 agosto 2010 anche se posteriore di alcune settimane va comunque preso in considerazione, dato che il medico fa, in primis, riferimento allo scritto dell’11 maggio 2010 precisandolo e, secondariamente, nella propria valutazione indica un peggioramento “negli ultimi mesi”. Ciò che non permette di ammettere con sufficiente tranquillità, visto il breve lasso temporale, che questo peggioramento sia posteriore alla decisione impugnata come sostenuto invece dall’amministrazione.
Infine, lo stesso Dr. __________ nella risposta del 23 febbraio 2011, pur confermando la propria valutazione del 17 luglio 2009 ha ritenuto che “le differenze riscontrate non siano presumibilmente riconducibili ad una diversa interpretazione dei medesimi sintomi quanto piuttosto di una evoluzione in senso peggiorativo della malattia” e considerato indicata una nuova valutazione specialistica del caso (doc. XIII1).
Alla luce di quanto sopra il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata giustifichi un’abilità lavorativa del 70% sia nella precedente attività che in attività adeguate.
2.7. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle diverse patologie di cui soffre l’assicurata (psichiatrica, reumatologica e neurologica), debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.8. In data 16 agosto 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 15 giugno 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 16 agosto 2010.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti