Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.208
Entscheidungsdatum
17.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.208

LG/sc

Lugano 17 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 giugno 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1949 e deceduta in data 2 aprile 2010 (doc. AI 43-1), il 14 agosto 2008 aveva presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2-1) e il 21 maggio 2009 una richiesta relativa a un assegno per persone grandi invalide dell’AI (doc. AI 20-1) per “grave ipertensione polmonare su collagenosi. Sclerosi sistemica o sclerodermia (Crest Sindrome) con complicanze al cuore e ai polmoni e con fenomeno di Reynaud” (doc. AI 27-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 23 marzo 2010 ha attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° marzo 2009 (doc. AI 41-3).

1.3. L’Ufficio AI, esperita poi l’inchiesta relativa all’assegno per maggiorenni grandi invalidi dell’AI del 14 settembre 2009 (doc. AI 30-1), con decisione del 14 giugno 2010 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 6 maggio 2010 (doc. AI 44-1), ha invece rifiutato l’assegno per grandi invalidi a RI 1 essendo l’assicurata stata degente in ospedale in modo continuato dal 24 agosto 2009 fino alla data del decesso avvenuto il 2 aprile 2010.

1.4. Contro questa decisione RA 1, in rappresentanza degli eredi di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con la seguente motivazione:

" Ho deciso di inoltrare questo esposto e contestare la data d'inizio del diritto all'assegno grandi invalidi per mia moglie (nel frattempo deceduta) a seguito delle risposte evasive datemi dall'ufficio cantonale assicurazione invalidità. Ci sono a mio parere palesi incongruenze negli atti prodotti che riguardano lo stesso caso, per il quale l'inchiesta è stata svolta sempre dalla stessa assistente sociale dell'Ufficio AI.

  1. Nel progetto di assegnazione di rendita, datato 16 settembre 2009, viene riconosciuto il di­ritto a una rendita completa di invalidità a decorrere dal 01.03.2009 (scadenza dell'anno d'attesa).

Nella decisione del 23.3.2010 l'inizio del diritto alla prestazione viene spostato allo 01.04.2010 e si preannuncia un'ulteriore decisione sul pagamento retroattivo.

Nel progetto di decisione (6 maggio 2010) sull'assegno grandi invalidi e nella relativa decisione con rifiuto dell'assegno (14 giugno 2010) l'inizio del diritto viene fissato al 1. settembre 2009 (scadenza dell'anno di attesa).

Fra l'altro: la degenza ininterrotta di mia moglie in ospedale ha avuto inizio non il 24 agosto, come indicato nel documento, ma il 4 giugno.

Ripeto: date diverse per lo stesso caso di malattia grave e rapidamente invalidante, con conseguenti spostamenti del diritto alle prestazioni assicurative, proprio nel periodo del mio massimo impegno morale, assistenziale organizzativo e finanziario. Non contesto che l'AI e l'assegno per grandi invalidi siano due cose diverse, ma non capisco perché ad una persona malata, che non può più essere lasciata sola e necessita della carrozzella anche per trasferimenti di pochi metri, venga riconosciuto il diritto alla rendita invalidità ma non quello all'assegno per grande invalido nel

periodo in cui era ancora a casa." (Doc. I)

1.5. L’UAI, in risposta, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’assistente sociale, ritenuta plausibile, dettagliata, motivata e resa in considerazione della situazione medica e delle indicazioni acquisite in loco, ha evidenziato che l’assicurata avrebbe avuto diritto all’assegno grandi invalidi di grado medio dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1° dicembre 2009.

Tuttavia, in applicazione dell’art. 67 cpv. 2 LPGA il diritto a prestazioni viene negato in quanto l’assicurata è stata degente in ospedale in modo continuato dal 24 agosto 2009 al 2 aprile 2010 (data del decesso) (doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno rifiutato agli RI 1 il diritto al versamento dell’assegno grandi invalidi.

Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

vestirsi/svestirsi

alzarsi/sedersi/coricarsi

mangiare

provvedere all'igiene personale

  • andare al gabinetto

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

In una sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in ambito AVS.

In un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).

Secondo l’art. 67 cpv. 2 LPGA se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

2.3. Nella presente fattispecie dal rapporto del 14 settembre 2009, relativo all’inchiesta a domicilio effettuata il 7 settembre 2009 dall’assistente sociale __________, è emerso quanto segue:

" (…)

  1. Informazioni sulla grande invalidità____________________

Ho incontrato il marito dell'assicurata presso la loro abitazione e svolto il colloquio con lo stesso.

Per ulteriori informazioni sullo stato di salute si rimanda al rapporto casalinga, svolto dalla sottoscritta in occasione del medesimo incontro.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

Causa la desaturazione ed il complessivo stato di salute, stanchezza e spossatezza vengono descritte come delle costanti.

Il marito spiega come, sin dal settembre 2008 (mese successivo all'inizio della cura a base di Ilomedina) l'assicurata va quindi aiutata a procedere nell'atto qui considerato e, nell'arco della settimana, le occasioni di aiuto (diretto) sono maggiori rispetto a quelle di autonomia, dove l'aiuto si rivela fondamentale poiché, lasciata sola, non avrebbe la forza né l'energia di cambiarsi (vestirsi/svestirsi) trascorrendo l'intera giornata in pigiama o in vestaglia.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

Come in altri ambiti, anche nei movimenti qui considerati ha cercato di mantenersi il più autonoma possibile. Ciò nonostante, dichiara il marito, dal febbraio 2009, sono maggiori le volte in cui va sostenuta e accompagnata nei movimenti qui considerati, poiché le sue forze sono sempre meno e la dispnea è presente anche al minimo sforzo. Al momento di alzarsi/coricarsi dal letto, la maggior parte delle volte, lui è quindi presente, pronto ad intervenire in caso di necessità e controllare che la pompa dell'Ilomedina non subisca danni.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

È sempre riuscita a portare il cibo alla bocca, afferma il marito, il quale, dal febbraio 2009, oltre ad occuparsi della preparazione dei pasti, per facilitarle il fatto di portare a termine il pasto, la aiuta anche nel taglio degli alimenti a pasta dura. Un aiuto simile, in occasione di ricoveri, è fornito dal personale di cura dell'ospedale.

L'assicurata, causa il complessivo stato di salute, deve poi riuscire a mantenere un'alimentazione ricca e variegata, tuttavia, visti i dolori, i crampi allo stomaco (che la svegliano anche di notte) e le frequenti nausee (dovute ai medicamenti), va fortemente stimolata e controllata nell'alimentazione poiché, sempre più spesso, rifiuta di portare a termine il pasto e necessita di qualcuno che la stimoli in tal senso.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia

Anche in questo ambito l'assicurata, fino a quando ha potuto, ha sempre cercato di rimanere autonoma. Tuttavia, dal febbraio 2009, fatica, stanchezza e debolezza vengono descritte come delle limitazioni e, se fino a quel momento l'assicurata procedeva alla sua igiene personale in autonomia, da allora necessita di un aiuto diretto, volto a garantirle una sufficiente accuratezza nell'esecuzione, aiuto prestato dal coniuge.

Nonostante possegga il seggiolino interno alla cabina doccia, il fatto di piegarsi e raggiungere tutte le parti del corpo non le è più possibile, spiega il marito. Oltre alla cura di Ilomedina (che contribuisce a stancarla), l'assicurata lamenta poi forti crampi allo stomaco, una sensazione di forte prurito in tutto il corpo (conseguenza dei medicamenti assunti) e una ritenzione idrica importante che, oltre a causarle forti dolori alle gambe, le provoca anche dei gonfiori (attualmente in volto). Per tutti questi motivi il marito la aiuta nello svolgimento della doccia; mentre l'assicurata si sforza di mantenere l'autonomia al momento della piccola toilette, effettuata al lavandino e nel gesto del pettinarsi.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la

pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)___________________

Causa l'assunzione di diuretici, l'assicurata è costretta a recarsi in bagno più volte durante la giornata e soprattutto in tempi ravvicinati (il marito riferisce ogni 30 minuti).

Se all'inizio l'assicurata aveva mantenuto ancora una certa autonomia, con il peggiorare dello stato di salute ciò non è stato più possibile, afferma il marito, il quale, oltre a sorreggerla negli spostamenti (ad esempio bagno-camera), la aiuta anche nell'igiene intima (soprattutto perché gli episodi di diarrea sono sempre più frequenti), se del caso nel cambio della biancheria intima e nel riordino finale dei vestiti e la dipendenza, così come descritta, è fatta risalire al febbraio 2009.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali_

Sin dal settembre 2008, causa la desaturazione ed il complessivo stato di salute, il marito riporta delle difficoltà alla deambulazione, rallentata ed insicura.

Negli spostamenti interni all'abitazione ha sempre cercato di mantenere l'autonomia, anche se, con l'avanzare del tempo, erano più le volte (e sono tuttora) dove doveva essere sorretta ed accompagnata; nell'affrontare le scale, così come da un locale all'altro della casa.

Sin dall'estate 2008 l'assicurata ha poi cessato di guidare il proprio mezzo e, per ogni spostamento esterno, necessita quindi di essere accompagnata dal coniuge, alle visite mediche o ai controlli in ospedale, peraltro numerosi. Ad aprile 2009, vista la sempre più crescente debolezza ed il continuo peggiorare delle condizioni di salute, si è reso poi necessario l'utilizzo di una carrozzella (che l'assicurata non sposta da sola almeno all'esterno).

3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i

contatti sociali_____________________________________

No.

3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento permanente)_________________________________________

No.

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?____________________

Se all'inizio era ancora autonoma nella gestione della farmacoterapia, con l'andare del tempo è stato il marito che si è occupato della sostituzione della pompa di Ilomedina (a giorni alterni), della medicazione giornaliera del catetere, così come della somministrazione dei diversi medicamenti.

3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?________________________________________

II complessivo stato di salute giustifica a mio avviso la necessità di sorveglianza personale permanente e questo a partire dal mese di settembre 2008, mese in cui, nonostante le cure intraprese (Ilomedina), lo stato di salute è continuato a rimanere assai critico ed il marito dichiara che, da quel momento, non è stato più possibile lasciarla a casa da sola per un periodo prolungato. L'assicurata era debole, la sua deambulazione assai rallentata e non sempre gli spostamenti (anche interni all'abitazione) le erano possibili. La precarietà del suo equilibrio rende quindi elevato il rischio di cadute, così come i frequenti abbassamenti di pressione continuano a causarle giramenti di testa e, in diverse occasioni, così come riportato nel rapporto casalinga, è dovuta intervenire l'ambulanza e trasportarla d'urgenza in ospedale, in occasione di scompensi cardiaci o polmonari, l'ultimo dei quali ha appunto richiesto un intervento di rianimazione. Al domicilio dispone inoltre del dispositivo di telesoccorso.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?________

Sedia a rotelle, seggiolino per la doccia, bombola per l'ossigenoterapia e per la somministrazione dell'llomedina.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità?________________________

Non negli atti in cui vi è una dipendenza.

  1. Proposta di decisione

Inizio della dipendenza in due atti ordinari della vita: settembre 2008.

Da settembre 2008 necessita inoltre di una sorveglianza continua personale.

Da febbraio 2009, la persona assicurata dipende da terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita.

La domanda è stata presentata nel mese di maggio 2009.

Sono assolte la condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado:

  • medio, dal mese di settembre 2009 (un anno dopo l'inizio della dipendenza da terzi)

  • elevato, a decorrere dal 01 dicembre 2009, tre mesi dopo la nascita del diritto.

! Ai numerosi periodi di ricovero (pt. 2.5), informazioni più dettagliate circa i periodi sono da richiedere direttamente all'interessata o ai medici.

Vista la possibilità di un trapianto polmonare, si propone una revisione dell'assegno a medio termine." (Doc. AI 30/3-7)

2.4. Va innanzitutto sottolineato che la decisione del 23 marzo 2010 con la quale l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2009 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 41-3).

Dagli accertamenti esperiti è emerso che dal 3 marzo 2008 la capacità lavorativa dell’assicurata era limitata in modo rilevante e dunque alla scadenza dell’anno d’attesa l’amministrazione, dopo aver oggettivato una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, così come una totale inabilità nelle mansioni di casalinga, ha rettamente attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2009 (doc. AI 35-1).

Per quanto riguarda la decisione sul versamento dell’assegno grandi invalidi va detto quanto segue.

Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione, completa ed approfondita, operata dall’assistente sociale e i ricorrenti, da parte loro, non contestano i risultati dell’inchiesta. Quest’ultima è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato.

Questa Corte può dunque confermare che l’assicurata avrebbe avuto diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1° dicembre 2009. Tuttavia, secondo l’art. 67 cpv. 2 LPGA se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

Per quanto riguarda la degenza ospedaliera di RI 1 dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.

Nello scritto del 28 dicembre 2009 il medico curante Dr. __________ ha indicato che l’assicurata è ricoverata dal 3 giugno 2009 (cfr. doc. AI 38-1). Da parte sua, il marito RA 1, nell’atto ricorsuale ha precisato che la data corretta del ricovero è il 4 giugno 2009 e non il 24 agosto 2009 come invece emerge dal rapporto datato 20 ottobre 2009 del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 40-1). Incontestata invece la degenza dall’11 ottobre 2009 al 2 aprile 2010 presso l’__________ di __________ (doc. AI 40-1; da 40-18 a 29; 43-19).

Questo Tribunale rileva comunque che nel periodo a partire dal quale l’assicurata avrebbe avuto diritto all’assegno grandi invalidi, ovvero dal 1° settembre 2009, risulta incontestato che RI 1 fosse degente presso l’Ospedale di __________ e quindi all’__________ di __________ sino al 2 aprile 2010 (data del decesso).

Ne consegue che il diritto all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

20
  • DTF 133 V 45001.01.2007 · 2.550 Zitate
  • DTF 133 V 463
  • DTF 133 V 56906.08.2007 · 87 Zitate
  • DTF 133 V 572
  • DTF 127 V 97
  • DTF 125 V 303
  • DTF 121 V 91
  • DTF 117 V 2701.01.1991 · 80 Zitate
  • DTF 117 V 14601.01.1991 · 707 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 479/2007
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98