Raccomandata
Incarto n. 32.2010.199
FS/sc
Lugano 10 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, il 17 luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia duodenale, ernia al disco, depressioni con ansia e stati di panico, infiammazione ai tendini delle spalle, difficoltà nel tenere oggetti con la mano sinistra, dolori e crampi (…)” (doc. AI 1/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI 35/1-3 e 37/1-3), preavvisate con progetto 8 gennaio 2009 (doc. AI 28/1-3), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2006.
In esito al ricorso del 15 giugno 2009 interposto contro le decisione 21 e 28 maggio 2009 questo Tribunale, con STCA del 18 novembre 2009 (doc. AI 55/1-19), ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti. In particolare, fatte proprie le conclusioni del SAM avuto riguardo alla patologia psichiatrica, quanto all’aspetto somatico, questa Corte aveva concluso che:
" (…)
Per quanto riguarda l’aspetto somatico il dr. __________, della Clinica __________, nel referto RM colonna lombare del 01.09.2009, ha concluso: “(…) • Ernia discale L5-S1 centrale con possibile radicolopatia S1 bilaterale • Artropatia faccettaria • Lipoma del filum terminale (…)” (XIX).
Viste le conclusioni suenunciate, ritenuto il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la RM colonna lombare del 01.09.2009 e le decisioni impugnate del 21, 28 maggio 2009 e considerato che nella perizia pluridisciplinare 25 agosto 2008 i periti del SAM si sono fondati, tra l’altro, su degli esami radiologici del 9 luglio 2008 (doc. AI 21/11), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che un peggioramento della situazione valetudinaria sia subentrato in un periodo antecedente al momento della resa del provvedimento.
Di conseguenza le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, sottoposte al SAM le risultanze della RM colonna lombare del 01.09.2009, stabilisca se le stesse hanno un'influenza sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando potrebbero essere insorte. Al fine di chiarire la situazione l’Ufficio AI dovrà interpellare anche il dr. __________, FMH in reumatologia, al quale è stato inviato il referto in parola. Una volta aggiornata la perizia del SAM e, se del caso, effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa, l’Ufficio AI provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.
(…)" (doc. AI 55/16)
1.2. Esperiti gli accertamenti indicati dal TCA – interpellato il dr. __________ (doc. AI 61/1 e 62/1) e aggiornata la perizia del SAM (doc. AI 63/1 e 68/1-25) – e sulla base del rapporto medico 16 aprile e delle annotazioni 2 giugno 2010 del dr. __________ (doc. AI 70/1-2 e 78/1), con decisione 8 giugno 2010, preavvisata con progetto 26 aprile 2010 (doc. AI 72/1-3), l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006 (doc. AI 79/1-3).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica: “(…) non sono in grado di stare a lungo seduto e a causa dei dolori alla schiena mi devo continuamente muovere. Sempre a causa di questi dolori sono obbligato spesso a mettermi a letto, da dove però sono costretto ad alzarmi con fatica dopo ca. 15 min. per via dei dolori alla schiena e alle gambe. Ogni tanto mi capita di avere dei colpi della strega che mi obbligano a stare immobile del tutto. Di notte per riuscire a dormire devo girarmi di continuo e nonostante abbia comprato un nuovo materasso non riesco a dormire e soffro di crampi e formicolii ai piedi. Il mattino dopo delle notti così è un calvario alzarsi. Nello svolgere altre attività faccio fatica a inginocchiarmi, perché ho dolori ad ambedue le ginocchia, in particolare più a sinistra che a destra. Perciò faccio fatica a mettermi da solo le calze e le scarpe. Inoltre per me è difficile uscire dalla vasca da bagno, dove ogni tanto faccio dei bagni che mi danno un po’ di sollievo. Infine faccio fatica anche a salire le scale. Anche per quanto concerne il sollevare ed il portare pesi ricordo qui di nuovo i miei limiti. Per esempio mi è molto difficile tenere in braccio la mia ultima figlia, che pesa ca. 6-7 kg. Faccio inoltre fatica a piegarmi con la schiena per raccogliere oggetti da terra. Infine a causa di dolori persistenti non riesco a eseguire lavori manuali per un lungo periodo, vale a dire per più di 5 min.. […] I dolori che ultimamente mi hanno colpito alla schiena e al collo come pure talvolta l’improvviso blocco delle anche m’impediscono di svolgere le mie faccende quotidiane e di svolgere una vita normale. Questa situazione è diventata pressoché insopportabile. (…)” (I), osservato che a causa dei suoi problemi alla salute il 22 giugno 2010 ha avuto un nuovo incidente: “(…) mentre stavo uscendo da casa per andare in giardino all’improvviso per un mancamento alle ginocchia mi sono afflosciato e sono caduto con la faccia in avanti a terra. A causa della perdita di conoscenza sono rimasto in questa posizione per ca. 30 min.. Con il violento urto mi sono rotto il naso e ferito alle labbra che hanno dovuto essere ricucite dal medico. Ciò non è accaduto per la prima volta. (…)” (I) e comunicata la sua intenzione di sottoporsi ad una nuova valutazione medica: “(…) per i motivi sopraesposti ho deciso di sottopormi a una nuova consultazione medica presso il Dr. med. __________ a __________ per chiarire speriamo in modo definitivo il mio stato di salute. (…)” (I) – ha chiesto “(…) che il mio stato di salute sia rivisto alla luce di quanto sopraesposto e che mi venga attribuita una nuova rendita adeguata. (…)” (I).
1.4. Con la risposta l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la perizia specialistica reumatologica eseguita per il SAM dal Dr. med. __________ non è stata inficiata da ulteriori elementi clinici contrastanti, pertanto alla medesima è riconosciuta forza probatoria piena (condizione giurisprudenziali dell’Alta Corte realizzate: perizia completa, dettagliata, coerente, realizzata da medico riconosciuto specializzato, basata su accertamenti approfonditi). La medesima considerazione vale anche per le conclusioni finali rese dal SAM (cfr. rapporto del 13 aprile 2010: valutazione complessiva della capacità lavorativa). (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 13 agosto 2010 l’assicurato ha comunicato al TCA che il dr. __________ non ha potuto compiere l’accertamento medico previsto e ha trasmesso la convocazione del 9 agosto 2010 per il 25 agosto 2010 presso la dr.ssa __________, Oberäztin Rheumatologie, della __________ di __________ (VI e allegato doc. B).
1.6. Con scritto 10 settembre 2010 la RA 1 ha comunicato al TCA di aver assunto il patrocinio dell’assicurato e ha trasmesso copia del rapporto della consultazione del 25 agosto 2010 redatto dalla dr.ssa __________ (VIII e allegato doc. C/2).
Rilevato che il suo assistito dovrà forse sottoporsi a una visita neurologica, la legale ha chiesto inoltre che le venga concessa “(…) la possibilità di inoltrare le mie osservazioni non appena sarà conosciuta la relativa decisione e se del caso effettuata la visita neurologica proposta. (…)” (VIII).
Al riguardo, nell’ordinanza 13 settembre 2010 trasmessale per conoscenza, il TCA ha comunicato alla RA 1 “(…) che potrà inviare al Tribunale le osservazioni in questione non appena sarà in possesso della documentazione medica citata (…)” (IX).
1.7. Con osservazioni 22 settembre 2010 – evidenziato che “(…) il SMR ha confermato che da tale rapporto (ndr.: si riferisce al rapporto 25 agosto 2010 della dr.ssa __________ della __________ di __________) non emergono elementi clinici nuovi rilevanti, bensì viene descritta una situazione valetudinaria già nota (…)” (X) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.8. Con lettera 22 novembre 2010 – con riferimento allo scritto 21 novembre 2010 (XII) – il TCA ha precisato alla RA 1 che avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni in merito alle citate osservazioni 22 settembre 2010 dell’Uffi-cio AI, dopo la visita medica presso la Clinica __________ prevista in data 2 dicembre 2010.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 8 giugno 2010, con la quale l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA di rinvio del 18 novembre 2009 (cfr. doc. AI 55/1-18 e consid. 1.1) – l’amministrazione ha interpellato il dr. __________ (doc. AI 61/1) e, tramite il SAM, rivalutato l’aspetto reumatologico per definire l’evoluzione della capacità lavorativa dall’agosto 2008 (doc. AI 63/1 e 64/1).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nello scritto 2 febbraio 2010 si ha osservato:
" (…)
Premetto che non ho valutato il paziente dal punto di vista dell'incapacità lavorativa.
Questi si è presentato da me il 31.08.09 poiché presentava dolori diffusi e una sindrome lombo vertebrale cronica con aumento della sintomatologia algica da circa 3 mesi con dolori sub-acuti nettamente peggiorati rispetto a quelli precedenti. Inoltre presentava cervico-brachialgia cronica C6/7 a sx.
Gli esami complementari non hanno mostrato niente dal punto di vista sistemico se non un fattore reumatico positivo e degli ANA leggermente aumentati. Il problema principale era quello però di una lombo sciatalgia bilaterale con alla RMN un'ernia discale L5/S1 centrale con possibile radicolopatia bilaterale (vedi referto in annesso). Ho quindi consigliato una cura con corticosteroidi, Co-Dafalganâ ed in caso di insuccesso terapeutico una peridurale di derivati cortisonici.
All'ultima visita del 14.10.09 il paziente aveva assunto però pochi medicamenti e la situazione era piuttosto stabile con solo lievi miglioramenti. Da allora non ho più visto il paziente e non sono al corrente dell'ulteriore evoluzione.
In allegato trova la fotocopia della RMN.
(…)" (doc. AI 62/1)
Dalla perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 (doc. AI 68/1-25) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi, hanno fatto capo ad un consulto specialistico esterno di natura reumatologica a cura del dr. __________.
Sulla base delle risultanze del consulto e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
E.1 Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
Sindrome cervicospondiogena cronica attualmente senza più un’evidente componente radicolare irritativa C6 a sin. con/su:
Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sin. senza segni clinici per una rottura della cuffia dei rotatori.
Stato dopo lesione traumatica del legamento collaterale ulnare dell’articolazione trapezometacarpea di sin. nel 2006, con instabilità sintomatica.
Stato dopo frattura della clavicola ds. trattata chirurgicamente nel 1979.
E.2 Altre diagnosi (come da perizia SAM 2008)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD-10 F 33.1)
Disturbo di personalità mista (ICD-10 F 61.0) schizzoide, dipendente ed emotivamente instabile.
Ernia iatale assiale, lieve gastrite e sindrome emorroidale.
(…)" (doc. AI 93/29)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come pasticciere-panettiere e cuoco. La situazione è invariata rispetto al consulto reumatologico del 21.7.2008 redatto per la perizia SAM del 25.8.2008. La riduzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi a livello della colonna cervicale, dell’arto superiore sin. e in minor misura ai problemi a carico della colonna lombare degli arti inferiori. Dal punto di vista reumatologico non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa e non si consiglia nessun intervento operatorio. (…)” (doc. AI 93/30), hanno concluso:
" (…)
G CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. può essere sottoposto a provvedimenti d'integrazione professionale. L'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero ed adatto, che eviti movimenti ripetitivi o posizioni inergonomiche a carico della colonna cervicale, che permetta in generale il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti movimenti ripetitivi con la mano sin., a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10%. I limiti funzionali sono descritti nelle precedenti pagine. Come casalingo l'A. presenta un'incapacità lavorativa al massimo del 10%. Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro nella misura del 90% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nelle attività adatte descritte precedentemente; non si constata nessun peggioramento rispetto al consulto reumatologico del 21.7.2008 redatto per la perizia SAM del 25.8.2008.
H CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista reumatologico non vi è stato nessun peggioramento rispetto alla perizia SAM del 25.8.2008. Il reperto della MRI (dell'1.9.2009) non modifica la valutazione reumatologica redatta per la perizia SAM del 25.8.2008.
Per le altre patologie, e in particolare per la patologia psichiatrica, si fa riferimento alla perizia SAM del 25.8.2008 in base alla valutazione psichiatrica del Dr. med. __________ del 6.8.2008, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2004 e continua in attività lavorative leggere e adatte che rispettino i limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________.
I OSSERVAZIONI e DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 68/17-18)
Il dr. __________, nel consulto 17 marzo 2010 (doc. AI 68/19-25) – considerati nell’anamnesi attuale i problemi di salute addotti nel ricorso (cfr. consid. 1.3 e doc. AI 68/19-20) –, ha osservato che “(…) il paziente presenta una sindrome lombospondilogena cronica. Questa diagnosi era già riportata e discussa nel mio consulto di reumatologia del 21.07.08. Da un punto di vista soggettivo questi dolori alla schiena e agli arti inferiori sono peggiorati. Non ho evidenza anamnestica per una neurocompressione. La mobilità lombare è difficilmente valutabile per una resistenza attiva ma non sembra comunque ridotta in modo importante. Non vi è alcuna evidenza clinica per una sindrome radicolare irritativa o deficitaria. La RM recentemente realizzata avrebbe mostrato (in base al referto) alterazioni degenerative multi segmentali non specifiche. Da un punto di vista oggettivo la situazione può essere ritenuta dunque invariata rispetto alla mia ultima valutazione. Mi sembra utile annotare la presenza di importanti segni comportamentali e di una evidente discrepanza tra i dolori dimostrati e le lesioni riscontrate all’esame oggettivo e in base agli esami strumentali a disposizione. Può trattarsi di una sindrome da amplificazione di sintomi o di un aggravamento. Non posso escludere un disturbo di percezione elaborazione del dolore nell’ambito di un processo di cronificazione. Per quanto riguarda la sindrome cervicospondilogena, non ritrovo oggi una irradiazione suggestiva per un’origine radicolare e ai movimenti di rotazione del collo in estensione verso sinistra. Si tratta dunque apparentemente di un miglioramento (sempre da un punto di vista oggettivo) rispetto all’ultimo controllo. Da un punto di vista soggettivo, per contro, il paziente presenta un peggioramento anche dei dolori cervicali e dell’arto superiore sinistro. La situazione appare invariata rispetto all’ultimo controllo per quanto riguarda i problemi alla spalla sinistra e alla mano sinistra. Forza e funzione della mano sinistra appaiono oggettivamente conservate. (…)” (doc. AI 68/22).
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali e ritenuti il rapporto medico 16 aprile e le annotazioni 2 giugno 2010 del dr. __________, medico SMR, FMH medicina generale e medico perito certificato SIM (doc. AI 70/1-2 e 78/1) – con decisione 8 giugno 2010 ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006 (doc. AI 79/1-3).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali –confermato, per quanto attiene all’aspetto psichiatrico, il consulto 6 giugno 2008 (valutazione specialistica resa nell’ambito della perizia pluridisciplinare 25 agosto 2008 del SAM sub. doc. AI 21/18-23, confermata da questo Tribunale nella STCA del 18 novembre 2009 sub doc. AI 55/1-18), nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività – hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore e, ritenuto che dal punto di vista somatico la situazione valetudinaria è rimasta invariata (cfr. il consulto reu-matologico del 17 marzo 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia, sub doc. AI 68/19-25 reso nell’ambito della perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM sub doc. AI 68/19-25 e riprodotto in parte al consid. 2.6), hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di pasticciere-panettiere e cuoco dal novembre 2006 e del 60% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.
La dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare la dr.ssa __________, Oberäztin Rheumatologie della __________ di __________, nel rapporto 25 agosto 2010 (doc. C/2), non ha posto delle nuove diagnosi, non ha esposto alcun argomento in base al quale le valutazioni del SAM dovrebbero essere ritenute errate e non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 21 settembre 2010, ha osservato:
" (…)
Viene presentato rapporto clinica __________, servizio di reumatologia del 25.8.2010
diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica
sindrome lombospondilogena cronica
assenza di problematica neurologica, riflessi normali, forza motoria normale
viene indicato che delle infiltrazioni sarebbero da discutere
Valutazione:
l’attuale rapporto descrive una situazione clinica nota. Non vi è una modifica dello stato di salute rispetto la valutazione SAM.
(…)" (X/bis)
Quanto alla preavvisata ulteriore documentazione medica della __________ di __________ relativa all’asserita visita medica del 2 dicembre 2010 e alla possibilità di produrla in corso di causa (cfr. consid. 1.8), il TCA rileva quanto segue.
Va qui innanzitutto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). A questo proposito – proprio in un caso in cui questo Tribunale aveva statuito senza attendere il rapporto medico preannunciato – con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, il TF ha affermato:
" (…)
che nel settore delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio,
che in virtù di tale principio il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile,
che il giudice deve segnatamente procedere o disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono essere delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti dagli atti (117 V 282 consid. 4a con riferimenti),
che nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 seg.; 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisire il rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto margine di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg. con riferimenti),
che nemmeno si è reso responsabile di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti,
che infondata risulta in particolare l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,
che al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,
che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato alla produzione dell'atto medico in questione,
(…)" (STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010)
In concreto – considerato il dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa e visto il tempo trascorso (oltre due mesi) – questo Tribunale può ritenere che l’interessato ha rinunciato a produrre la documentazione medica preannunciata.
In conclusione – rispecchiando la perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera approfondita e non necessita di ulteriori accertamenti medici – a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un’incapacità totale nell’attività abituale dal novembre 2006 e una capacità lavorativa residua del 40% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede e osservato che la valutazione economica operata dall’amministrazione, oltre a non essere stata contestata, non può che essere confermata in questa sede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal mese di luglio 2006.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti