Raccomandata
Incarto n. 32.2010.194
FS/sc
Lugano 1 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, da ultimo attivo quale portiere di notte presso l’Hotel __________ di __________ (doc. AI 9/1-3), nel mese di novembre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti segnalando quale danno alla salute “(…) dolori alla schiena da due anni (…)” (doc. AI 4/1-7).
Con decisione 14 febbraio 2003 – sulla base della perizia reumatologica 8 febbraio 2002 e del complemento 18 novembre 2002 del dr. __________ (doc. AI 17/1-11 e 25/1) nonché del rapporto finale 16 dicembre 2002 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 29/1-2) – l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 30/1-3). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di febbraio 2004 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 36/1-7).
L’Ufficio AI – viste le risultanze degli ulteriori accertamenti medici esperiti (nessun peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________ e nessuna diminuzione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici) – con decisione su opposizione 21 dicembre 2005 (doc. AI 69/1-5), anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni.
1.3. Nel mese di dicembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute: “(…) M. di Basedow in trattamento, sindrome ansioso-depres-siva cronica, sindrome dorso-lombo vertebrale di tipo degen. con discopatie multiple (…)” (doc. AI 71/2-10).
Con STCA del 30 aprile 2009 – nell’ambito della procedura concernente il ricorso 16 marzo 2009 inoltrato contro la decisione su opposizione 20 febbraio 2009 con la quale l’Ufficio AI non era entrato nel merito della richiesta – il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti per entrare nel merito della domanda (doc. AI 78/1-3).
1.4. Con decisione 7 giugno 2010 – sulla base della perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM e del rapporto medico 21 aprile 2010 del dr. __________ –, preavvisata con progetto 21 aprile 2010 (doc. AI 95/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 99/1-3).
1.5. Contro questa decisione, tramite il consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato e di retrocedere gli atti all’Ufficio AI per una più approfondita valutazione.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che nelle annotazioni del medico 17 agosto 2010 “(…) il SMR ha chiaramente indicato che gli elementi medici indicati dal Dr. med. __________ non apportano modifiche alla valutazione espressa dal SAM (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Invitato a presentare osservazioni scritte alle annotazioni del medico 17 agosto 2010, l’assicurato è rimasto silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 7 giugno 2010, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato, postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e per la resa di un nuovo provvedimento.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.7. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI – conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 30 aprile 2009 (doc. AI 78/1-3, cfr. consid. 1.3) – è entrato nel merito della domanda di prestazioni del 17 dicembre 2008 (doc. AI 71/2-10) e, sulla base delle annotazioni 4 febbraio 2010 (doc. AI 87/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
Diagnosi:
sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative.
Episodio depressivo medio grave con sintomi biologici (dr. __________, lettera del patrocinatore dell'A. del 10.03.2009), la terapia non è descritta.
La malattia di Basedow (trattata con radioiodio) è iscritta dall'attuale medico di famiglia (dr. __________) tra le affezioni senza influsso sulla CL.
Da notare infine che i medici che ci inviano il rapporto AI (dr. __________, dr.ssa __________) lo ritengono inabile al 100% dal 2000 (non si tiene conto dell'iter precedente).
Indicato quindi far eseguire una perizia bi disciplinare SAM
(reumatologica, psichiatrica), non mi pare che siano necessarie altre specialità.
Si tenga conto
dell'evoluzione della patologia psichiatrica, di cui non c'era traccia in precedenza e
si applichino nella valutazione finale i criteri di Forster (in presenza di patologia psichiatrica e reumatologica associata).
(…)" (doc. AI 87/1)
ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 88/1).
Dalla perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 (doc. AI 93/1-54) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
E.1 Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sin. in
Discopatia bi segmentale L4/L5 ed L5/S1
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, rachide tendenzialmente piatto con scoliosi destro convessa cervicale)
Decondizionamento e sbilancio muscolare
Obesità (peso 83 kg / statura 175 cm)
E.2 Diagnosi psichiatriche
Depressione ricorrente, attualmente in remissione (ICD-10 F 33.4)
Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)
(…)" (doc. AI 93/29)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa teorica dell’A. nel suo ultimo impiego di portiere di notte viene valutata nella misura del 75% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale). (…)” (doc. AI 93/30), hanno concluso:
" (…)
G. CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A., nel suo ultimo impiego di portiere di notte e tuttofare, tenendo conto dei limiti funzionali e di carico indicati dal consulente reumatologo e mettendoli a confronto con il mansionario di lavoro, risulta abile al lavoro sull'arco di otto-nove ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25% a partire dal 27.1.2000.
Il consulente reumatologo Dr. med. __________ fa notare che la valutazione della capacità lavorativa in un'attività adatta, come pure nell'ultima attività principale di portiere di notte, non è mutata rispetto alla valutazione peritale reumatologica del 6.2.2002, in quanto non vi è stato un cambiamento della capacità funzionale e di carico residua, in assenza di un cambiamento oggettivo rilevante dello stato di salute dell'A. per quanto riguarda le patologie di stretta competenza reumatologica.
La consulente psichiatrica Dr.ssa med. __________, nelle sue conclusioni, ritiene estremamente difficile valutare retrospettivamente lo stato psicopatologico di un soggetto, specie quando il quadro sia in comorbidità con patologie organiche che, come nel caso della tiroide, possono deformare e acuire i quadri di interesse psichiatrico. Ad oggi l'A. appare in effetti complessivamente compensato grazie alla terapia prescritta dal Dr. med. __________, sia anche in relazione al miglioramento del quadro tiroideo. Considerando il quadro depressivo reattivo del 2000, quello umorale del 2004 e la presenza di un episodio depressivo nel 2008, ritiene che la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente sia la più adeguata, ma anche che oggi essa sia in fase di remissione da ca. un anno per ammissione dello stesso A., come dimostrato implicitamente dalla riduzione della terapia farmacologica che generalmente per essere in campo segue il miglioramento-remissione dei sintomi dopo alcuni mesi. Al momento la Dr.ssa med. __________ non ritiene ci siano elementi di pertinenza psichiatrica che motivino una percentuale d'incapacità lavorativa superiore al 20% (disturbo depressivo in fase di remissione da ca. un anno), che riconduce al quadro somatoforme e alla persistente mancata attività negli ultimi dieci anni che ha reso l'A. meno reattivo, meno motivato a riprendere e meno stenico, vista l'assenza di adeguato stimolo e attività.
Complessivamente la capacità lavorativa dell'A. nel suo ultimo impiego di portiere di notte e tuttofare in hotel viene valutata nella misura del 75% a partire almeno da dicembre 2007 (un anno prima della terza richiesta di prestazioni AI). L'incapacità lavorativa complessiva del 25% integra le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici. Per quest'ultima specialità è difficile ricostruire chiaramente l'evoluzione dello stato di salute psichiatrico nel 2007-2008 in relazione alla patologia della tiroide (patologia comunque che trattata adeguatamente non giustifica un'incapacità lavorativa di lunga durata). La presa a carico specialistica psichiatrica da parte del Dr. med. __________ inizia da dicembre 2008. La prognosi è da considerare stazionaria per la patologia reumatologica e psichiatrica.
L'incapacità lavorativa per motivi reumatologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso sommate, ma integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome da dolore cronico che riduce la caricabilità dell'A., la resistenza e impone diverse pause durante l'attività lavorativa.
H CONSEGUENZE sulla CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica professionale, considerata l'età e la buona capacità lavorativa residua nel suo ultimo impiego. Riteniamo indicato un aiuto al collocamento.
Sul piano reumatologico l'A. presenta dei limiti funzionali: l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A, può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute il Dr. med. __________ ritiene l’A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, a decorrere dal 27.1.2000.
Il consulente reumatologo non ha proposte terapeutiche in grado di migliorare lo stato di salute dell'A., rispettivamente di incrementare la sua capacità funzionale e di carico.
Sul piano psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% in tutte le altre attività teoricamente esigibili. Sul piano terapeutico la consulente specialista propone di tentare l'introduzione di Gabapentin in coterapia con Cymbalta per valutare la risposta del quadro algico.
Complessivamente in un lavoro adatto, che corrisponde comunque all'attività svolta di portiere di notte, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 75%, e questo a partire da dicembre 2007.
I OSSERVAZIONI e DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 93/30-32)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali e ritenuto il rapporto medico 21 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI 94/1-2) – con decisione 7 giugno 2010 ha quindi negato il diritto a prestazioni (doc. AI 99/1-3).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali – confermata la valutazione del dr. __________ (perizia reumatologica 8 febbraio 2002 e complemento 8 novembre 2002 sub doc. AI 17/1-11 e 25/1) che aveva concluso per una capacità lavorativa del 75% sia nell’attività di portiere di notte che in un’attività adeguata – hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma un’incapacità lavorativa del 75% tanto nell’attività abituale svolta dall’assicurata quanto in altra attività adeguata (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) dal mese di gennaio 2000.
La dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 5 luglio 2010 indirizzato al consulente RA 1 (doc. AI 100/10-11) – poste le medesime diagnosi ritenute dalla dr.ssa __________ nel consulto 13 marzo 2010 (doc. AI 93/40-44) –, non ha validamente argomentato per quali ragioni la valutazione del SAM sarebbe errata e, in particolare, non ha indicato quali sono gli attuali sintomi presenti e che effetto essi hanno sulla capacità lavorativa.
Al riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________ entrambi medici SMR, nelle annotazioni 17 agosto 2010, hanno osservato:
" (…)
rapporto dr. __________ del 5.7.2010:
Conferma le diagnosi poste di Disturbo depressivo ricorrente (F 33.4 equivale secondo classificazione ICD ad una sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione) e di sindrome somatoforme persistente (F 45.4). Contesta la perizia della Dr.ssa __________ sostenendo che in
" ... nella valutazione della capacità al guadagno di questi casi di un disturbo dell' umore cronico, in accordo con la letteratura specialistica attuale (vedi trattamento integrato della depressione del Professor G. Bondolfi Università di Ginevra), non si possa considerare che il disturbo affettivo presente possa tra un episodio e l'altro portare ad una remissione completa con restitutio ad integrum e quindi recupero della capacità al guadagno."
Non viene comunque descritta quale sintomatologia residua depressiva vi sarebbe nel caso specifico dell'A e quali ripercussioni avrebbe poi sulla CL.
Non vi sono quindi elementi medici che possano portarci a discostare dalle conclusioni della valutazione SAM.
(…)" (IV/1)
Anche se invitato espressamente a farlo (V) l’assicurato non ha presentato alcuna osservazione alle annotazioni 17 agosto 2010 dei medici SMR.
Del resto, la dr.ssa __________, nelle conclusioni del menzionato consulto del 13 marzo 2010, ha evidenziato:
" (…)
E' estremamente difficile valutare retrospettivamente lo stato psicopatologico di un soggetto, specie quando il quadro sia in comorbilità con patologie organiche che - come nel caso della tiroide - possono deformare e acuire quadri di interesse psichiatrico.
Ad oggi l'assicurato appare in effetti complessivamente compensato grazie sia alla terapia prescritta dal dr med __________ sia anche in relazione al miglioramento del quadro tiroideo. E' stato depresso, abulico, ritirato, anergico, astenico in passato ma oggi non si mostra più così, se non in forma sfumata e episodica correlabile a preoccupazioni economiche e all'interazione con la consorte che oggi descrive come difficile.
Considerando il quadro reattivo del 2000, quello umorale del 2004 e la presenza di un episodio depressivo nel 2008, ritengo che la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente sia la più adeguata ma anche che oggi essa sia in fase di remissione da circa un anno per ammissione dello stesso assicurato e come dimostrato implicitamente dalla riduzione della terapia farmacologia che generalmente per essere messa in campo segue il miglioramento-remissione dei sintomi dopo alcuni mesi.
Dal punto di vista di quanto già avvenuto si evidenzia di fatto un ritiro dal lavoro già datato e, temo, poco modificabile visto anche la presenza già di una mezza rendita in casa per la consorte che potrebbe rischiare peraltro di attivare sfide e confronti alla ricerca di chi possa averne più diritto. L'assicurato in effetti si dice molto provato dalle lamentazioni della consorte cui dice spesso ma senza successo: "lasciami stare vedi che anche io soffro...".
Al momento non ritengo ci siano elementi di pertinenza psichiatrica che motivino una percentuale di IL superiore al 20% che riconduco al quadro somatoforme e alla persistente mancata attività negli ultimi dieci anni che ha reso il soggetto meno reattivo, meno motivato a riprendere, meno scenico visto l'assenza di adeguato stimolo e attività.
Allo stato dei fatti, temo che il dato di fermo lavorativo del soggetto sia poco modificabile visto il troppo lungo tempo intercorso.
(…)" (doc. AI 93/42-43)
Va qui ricordato ancora che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 75% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) sia nella sua attività di portiere di notte che in un’attività adeguata, dal gennaio 2000.
2.10. In simili circostanze visto che l'assicurato presenta un’incapa-cità lavorativa, rispettivamente un’invalidità del 25% (sul cosiddetto raffronto percentuale dei redditi cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), rettamente l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto alla rendita.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti