Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.193
Entscheidungsdatum
25.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.193

FS

Lugano 25 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 21 aprile 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1954, – già al beneficio del diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2002 (decisione del 13 febbraio 2003 cresciuta incontestata in giudicato sub doc. AI 24/1-2) aumentata, in via di revisione, a tre quarti di rendita dal 1 novembre 2004 (decisione del 25 ottobre 2006 confermata da questo Tribunale con sentenza del 20 agosto 2007 sub. doc. AI 53/1-2 e 62/1-15) – nel mese di aprile 2008 ha chiesto la revisione del diritto alla rendita in quanto la situazione valetudinaria sarebbe peggiorata.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’Ufficio AI, con decisione 21 aprile 2010 (doc. AI 93-1-3), preavvisata con progetto 21 dicembre 2009 (doc. AI 85-1-3), ha respinto la domanda.

1.3. Con ricorso spedito con lettera raccomandata il 30 giugno 2010 e pervenuto al TCA il 1. luglio 2010 l’assicurata ha contestato la decisione dell’Ufficio AI 21 aprile 2010, asserendo, in buona sostanza, che la valutazione medica non sarebbe corretta.

1.4. Con decreti 7 luglio 2010 il TCA ha assegnato all’Ufficio AI un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa e lo ha invitato ad accertare presso la posta la data esatta in cui la ricorrente ha ricevuto la decisione impugnata (IV e V).

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) nel caso concreto, dall’estratto “Track & Trace” del 16 luglio 2010 qui annesso risulta che la decisione impugnata recante la data 21 aprile 2010 è stata spedita il giorno seguente per invio raccomandato all’assicurata e che l’avviso di ritiro è stato notificato nella sua casella il 23 aprile 2010. Dato che il termine di sette giorni per il ritiro della raccomandata è scaduto il 30 aprile 2010 senza che la ricorrente l’abbia ritirata, l’ufficio postale l’ha rinviata all’UAI che ha provveduto a rispedire per posta B la decisione all’assicurata il 18.5.2010 (doc. AI 94). Di conseguenza il termine di 30 giorni per l’inoltro del ricorso è iniziato a decorrere il giorno successivo l’ultimo giorno del termine per il ritiro della raccomandata, vale a dire il primo maggio 2010 ed è quindi scaduto il 30 maggio 2010, che essendo una domenica, ha riportato il termine al primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 31 maggio 2010. Entro questa data, l’assicurata avrebbe dovuto consegnare il ricorso al TCA o ad un Ufficio postale svizzero. Il gravame redatto ed imbucato il 30 giugno 2010 è pertanto ampiamente tardivo. Abbondanzialmente, per quanto riguarda il merito del ricorso, lo scrivente Ufficio ribadisce la correttezza della propria decisione postulandone integrale conferma, ritenendo di aver adeguatamente valutato lo stato di salute della ricorrente e che non siano stati apportati in questa sede elementi atti a modificare la precedente valutazione medica posta. Visto tutto quanto precede, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia dichiarare irricevibile il ricorso siccome tardivo. (…)” (VII).

1.6. Con lettera 5 agosto 2010 l’assicurata ha, in particolare, sostenuto di non aver ricevuto l’avviso della raccomandata e che diversamente sarebbe andata a ritirarla: “(…) nella mia bucalettere non l’ho ricevuto almeno non l’ho visto si vede che era insieme con le reclam che ogni giorno mettono se no io sarei andata a ritirarla, io sono sempre a casa solo (ndr. recte: salvo) quando esco col cane a fare un po’ di spesa. (…)” (IX).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.2. Questa Corte deve innanzitutto verificare la tempestività del ricorso inoltrato dall’assicurata contro la decisione 21 aprile 2010 dell’Ufficio AI.

2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF 8C_105/2008 del 26 settembre 2008 e DTF 134 V 49 con riferimenti, nella quale è stato stabilito che il principio della notificazione fittizia pure nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l’ufficio postale vale anche sotto l’imperio del nuovo diritto in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA).

La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il prin-cipio della buona fede, l'intimazione di un atto. Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3, pag. 399 e riferimenti). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all'indirizzo abituale (DTF 107 V 187 consid. 2, pag. 189; STFA U 95/03 del 1. settembre 2003, K 128/00 del 14 settembre 2001, consid. 2a; al riguardo vedi pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg.).

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi sono giuridicamente irrilevanti, riservati i casi in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato, come nell’ipotesi in cui la seconda notificazione abbia luogo prima che sia scaduto il termine originario senza riserve e con l’indicazione dei rimedi giuridici (STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 e I 366/04 del 27 aprile 2005).

2.5. Nella fattispecie va innanzitutto osservato che RI 1 doveva attendersi l’emanazione di una decisione da parte dell’Ufficio AI, avendo la stessa, il 18 gennaio 2010 (doc. AI 87/1-2), inoltrato le proprie osservazioni al progetto di decisione 21 dicembre 2009 con cui l’amministrazione ha preavvisato il rifiuto dell’aumento del grado d’invalidità (doc. AI 85/1-3).

Questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4), rileva inoltre quanto segue.

La decisione 21 aprile 2010 dell’Ufficio AI è stata correttamente notificata all’assicurata. In effetti il provvedimento è stato spedito per plico raccomandato il 21 aprile 2010 (estratto Track & Trace sub VII/bis). Il 23 aprile 2010 nella buca delle lettere dell’assicurata è stato depositato il relativo invito di ritiro. La decisione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall’interessata. L’ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di giacenza di sette giorni, l’ha quindi rinviata al mittente il 3 maggio 2010 (VII/bis). La decisione 21 aprile 2010 è poi stata rispedita all’insorgente per posta B il 18 maggio 2010 (doc. AI 94/1)

L’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata ma non ritirata, corrisponde in casu al 30 aprile 2010. Di conseguenza, il termine di trenta giorni per ricorrere, ha iniziato a decorrere il 1. maggio 2010 ed è scaduto il 31 maggio 2010 visto che il giorno prima era domenica (art. 31 Lptca e 38 cpv. 3 LPGA).

Entro questa data, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

Consegnato alla Posta, per contro, solo il 30 giugno 2010 (vedi il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato; I), il ricorso dell’insorgente si rivela tardivo.

Quanto alla censura stante la quale non avrebbe ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata va rilevato che secondo la giurisprudenza, nel caso di invii raccomandati che non hanno potuto essere consegnati personalmente, vale la, confutabile, presunzione che l’impiegato postale abbia correttamente posto nella buca lettere o nella casella postale del destinatario un avviso di recapito, con la conseguenza che la mancata prova del contrario va a sfavore del destinatario della decisione (STF 8C_105/2008 del 26 settembre 2008 nella quale l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) dass der Beweis der Tatsache und des Datums der Zustellung von Verfügungen zwar grundsätzlich der zustellenden Behörde obliegt (BGE 124 V 400 E. 2a S. 402), nach der Rechtsprechung bei eingeschriebenen Postsendungen, welche dem Adressaten nicht persönlich ausgehändigt werden können, aber die - widerlegbare - Vermutung gilt, dass der oder die Postangestellte ordnungsgemäss eine Abholungseinladung in den Briefkasten oder das Postfach des Empfängers gelegt hat (Urteil 9C_753/2007 vom 29. August 2008 E. 3 mit weiteren Hinweisen), dass bezüglich der Ausstellung der Ab-holungseinladung demnach eine Umkehr der Beweislast in dem Sinne stattfindet, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten des Empfängers ausfällt, der den Erhalt einer Abholungseinladung - aus welchen Gründen auch immer - bestreitet (vgl. BGE 85 IV 115 S. 117; Urteil 9C_753/2007 vom 29. August 2008 E. 3 mit weiteren Hinweisen) (…)”).

In casu l’assicurata non adduce alcuna valida prova che possa confutare la presunzione che l’avviso di recapito sia stato correttamente posto nella sua buca lettere e, non escludendo nemmeno che le sia arrivato, sostiene solo che non l’ha visto in quanto forse andato a confondersi con gli avvisi pubblicitari.

Anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere la seconda notifica – ovvero l’invio della decisione 21 aprile 2010 per posta B il 28 maggio 2010 (doc. AI 94/1) – influente ai sensi della giurisprudenza menzionata al consid. 2.4 in fine (per un caso in cui il fatto che la decisione non ritirata entro il termine di giacenza sia stata rispedita per posta semplice è stato ritenuto ininfluente vedi comunque la STCA 32.2010.35 del 21 luglio 2010), il TCA rileva quanto segue.

Ritenuto che, da una parte – anche se invitata espressamente a formulare le proprie osservazioni in merito all’eccezione di tardività formulata dall’Ufficio AI (VIII) –, la ricorrente non ha indicato né la data in cui avrebbe ricevuto la seconda notifica né tantomeno ha sostenuto che il ricorso sarebbe stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla medesima e, dall’altra parte, che nel 2009 “(…) la puntualità della Posta nel recapitare la posta-lettere è notevolmente aumentata: […] il 98,4 per cento delle lettere per posta B (2008: 95,9%) sono arrivate puntualmente a destinazione (…)” (Comunicato stam-pa della Posta Svizzera “Recapito puntuale e conveniente di lettere e pacchi” dell’ 11 febbraio 2010 reperibile al sito internet www.posta.ch), vi è da ritenere che la seconda notifica sia giunta il 21 maggio 2010 e che pertanto, anche in questa ipotetica evenienza, il ricorso del 30 giugno 2010 sarebbe in ogni caso tardivo.

Visto tutto quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

2.6. Pur ammettendo per pura ipotesi di lavoro la ricevibilità del ricorso, va nel merito osservato che il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR – avuto riguardo ai rapporti medici del 2 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 74/1-6), 19 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in fisiatria e reumatologia (doc. AI 75/1-6), 16 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 78/1-6), del rapporto d’uscita 1. dicembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 83/1-6) e dei rapporti 8 gennaio 2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1) e 4 dicembre 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia (doc. AI 86/23) –, si sono espressi chiaramente sia per quanto riguarda le diagnosi delle patologie di cui soffre la ricorrente sia per quanto riguarda i motivi che non permettono di giustificare un ulteriore peggioramento tale da pregiudicare ulteriormente le esigibilità residuali già note (vedi le annotazioni del medico 23 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 1. aprile 2010, sub doc. AI 81/1, 84/1 e 92/1) e la loro valutazione non è stata contestata validamente da altri specialisti. La ricorrente non ha infatti prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione dell’ammini-strazione.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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