Raccomandata
Incarto n. 32.2010.191
LG/sc
Lugano 24 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1955, attivo in qualità di aiuto sondatore presso la __________, in data 22 febbraio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di una sindrome cervicospondilogena ed artrosi cervicale caratterizzata da forti dolori in sede cervicale, occipitale ed alle braccia (doc. AI 3-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 34-1), l’UAI con decisione del 1° giugno 2010 (doc. AI 63-1), preavvisata con progetto dell’11 novembre 2009 (doc. AI 44-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (30%).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione di tre quarti di rendita d’invalidità (grado 61%), in via subordinata una mezza rendita d’invalidità (grado 56%) e in via ulteriormente subordinata la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI per un complemento peritale pluridisciplinare (doc. I).
In sostanza il ricorrente ha contestato le risultanze del rapporto SAM, le cui conclusioni non corrispondono – secondo la RA 1 – alla concreta situazione fisica in cui si trova RI 1. A sostegno delle proprie argomentazioni l’assicurato ha fatto riferimento ai referti del Dr. __________ (doc. AI 53-4; 53-12) e a quelli della Dr.ssa __________ (doc. AI 48-7; 51-1)
Il legale dell’insorgente ha contestato anche il calcolo economico svolto dall’amministrazione, in particolare le attività ritenute esigibili dalla consulente, le limitazioni sul salario statistico e l’importo del reddito da invalido (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, sulla base della perizia plurisciplinare SAM dell’8 luglio 2009 e delle valutazione economica del 22 ottobre 2009 e del 26 maggio 2010 della consulente in integrazione professionale, ha confermato la correttezza del provvedimento dell’amministrazione (doc. IV).
1.5. Il 6 settembre 2010 la rappresentante dell’assicurata si è riconfermata nelle proprie allegazioni ricorsuali (doc. VIII) ed ha trasmesso un nuovo referto della Dr.ssa __________ (doc. C), oltre a quello del Dr. __________ (doc. D).
I doc. VIII e gli allegati doc. C-D sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. L’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha riconfermato la propria decisione (doc. X+bis).
I doc. IX, X+bis sono stati trasmessi alla __________ per conoscenza (doc. XI).
1.7. Il 21 dicembre 2010 il TCA ha interpellato il Dr. __________, per il tramite del SAM, ponendogli alcune domande relative alla patologia neurologica (doc. XII).
1.8. Il SAM ha risposto in data 24 gennaio 2011 allegando la presa di posizione del Dr. __________ (doc. XIII+1).
I doc. XII e XII+1 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.9. L’UAI ha presentato le proprie osservazioni il 27 gennaio 2011 (doc. XV), mentre la RA 1 ha preso posizione il 31 gennaio 2011 (doc. XVI).
I doc. XV e XVI sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XVII, XVIII).
1.10. Questa Corte il 4 febbraio 2011 ha interpellato il Dr. __________ presso il SAM, ponendogli alcune domande relative alla patologia reumatologica (doc. XIX).
1.11. Il Dr. __________ del SAM ha risposto in data 9 febbraio 2011 (doc. XX).
I doc. XIX e XX sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXI).
1.12. L’UAI ha presentato le proprie osservazioni il 17 febbraio 2011 (doc. XXII), mentre la RA 1 ha preso posizione il 21 febbraio 2011 (doc. XXIII).
I doc. XXII e XXIII sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XXIV, XXV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X. du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________), e quella psichiatrica (Dr. __________).
Il Dr. __________ del SAM nella perizia dell’8 luglio 2009, dopo aver riassunto l’anamnesi, lo status, la radiologia, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
Diagnosi dal punto di vista reumatologico
Sindrome cervicospondilogena cronica in alterazioni staticodegenerative del rachide cervicale:
uncartrosi C3-C4 e C4-C5,
discopatie C3-C4 e minima C4-C5, con protrusione discale paramediana ds. C3-C4 e stenosi foraminale modesta C5-C6 a sin., riduzione della fisiologica lordosi cervicale.
Lieve spondilartrosi diffusa del rachide lombare e lieve scoliosi sinistro-convessa.
Discussione
Attualmente il problema principale da un punto di vista oggettivo è rappresentato dalla patologia degenerativa del rachide cervicale. Tale patologia appare piuttosto avanzata. Appare ridotta la fisiologica lordosi cervicale e si notano avanzati segni di uncartrosi soprattutto a livello C3-C4 e C5-C6 con sofferenza dei rispettivi dischi intervertebrali e a livello C3-C4 protrudono in direzione paramediana recessale e a livello C5-C6 in direzione mediana. Dalla MRI della colonna cervicale emerge un possibile conflitto della radice di C4. A livello clinico tale patologia si riflette con la notevole limitazione funzionale del rachide cervicale in tutti movimenti alla mobilizzazione attiva e passiva e lo stato di notevole iper-contrattura dei muscoli della regione nucale e dei muscoli trapezi bilateralmente. Queste alterazioni spiegano anche la cefalea nucale e in qualche misura possono spiegare anche il dolore riferito in regione temporoparietale a sin..
Tuttavia non spiegano la sintomatologia neurologica ad entrambi gli arti superiori. Del resto per spiegare tale sintomatologia non può essere presa in considerazione nemmeno la probabile irritazione della radice di C4, prima di tutto perché i disturbi lamentati dall'A. non seguono un andamento dermatomerico ma sono diffusi e bilaterali mentre se vi è contatto con la radice questa è soltanto sul lato sin. Nemmeno la sofferenza del nervo mediano al tunnel carpale riscontrata in passato bilateralmente e trattata a sin. con intervento di decompressione può spiegare la sintomatologia alle mani, infatti i formicolii come sopra descritto, sono diffusi a tutte le dita e i segni obbiettivi per l'interessamento del nervo mediano al tunnel carpale sono piuttosto dubbi.
Farà stato in tal senso la valutazione neurologica e l'esame elettrofisiologico previsti per la perizia in corso. Le alterazioni degenerative a livello lombare sono lievi ed iniziali e di sicuro non spiegano la sintomatologia lamentata dall'A.. Del resto, vista l'assenza di segni neurologici a livello degli arti inferiori è da escludere un interessamento delle radici nervose a livello lombosacrale secondario alla discopatia che può essere associata alle alterazioni degenerative del rachide lombare.
Influenza sulla capacità lavorativa delle diagnosi elencate nell'attività da ultimo svolta dall'A. (precisare, se possibile, le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista reumatologico l'A. è in grado di svolgere l'attività di aiuto sondatore nella misura del 50%.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'A. dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a mediolungo termine.
Dal punto di vista reumatologico lo stato di salute dell'A. è rimasto stabile se si prende in considerazione l'aspetto radiografico. Tuttavia la clinica, dovuta soprattutto alle contratture muscolari ed alle alterazioni statiche ovvero la perdita della fisiologica lordosi cervicale si è aggravata negli ultimi anni. La prognosi non prevede un miglioramento considerato il fatto che nel lavoro di aiuto sondatore spesso l'A. svolge attività di perforazione che a lungo andare con i ripetuti microtraumatismi può far progredire la patologia a livello del rachide cervicale.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La capacità lavorativa è diminuita attualmente soprattutto a causa dell'avanzata patologia degenerativa della colonna cervicale e delle conseguenti contratture muscolari, nucali e a livello dei trapezi bilateralmente.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Dal punto di vista reumatologico non esistono provvedimenti terapeutici in grado di migliorare la capacità lavorativa dell'A..
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descriva le risorse di cui l'A. ancora dispone.
Dal punto di vista reumatologico è possibile offrire all'A. provvedimenti d'integrazione professionali.
Ritiene che l'A. sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa di tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Nella situazione attuale l'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto che eviti posizioni statiche sia in piedi che seduto oltre mezz'ora, permetta di effettuare delle brevi pause, eviti movimenti ripetitivi con il collo e posizioni inergonomiche con la colonna cervicale e lombare, eviti di lavorare con le braccia sopra l'altezza del petto, a tempo pieno ma con una rendimento ridotto nella misura del 20%” (Doc. AI 34/15-17).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 3 maggio 2009, dopo aver descritto l’anamnesi e lo status psichico, nella valutazione ha indicato che l’assicurato non presenta nessuna diagnosi psichiatrica. Il suo stato psichico risulta ben compensato e non sono constatabili elementi clinici che parlano a favore di una sindrome di somatizzazione (doc. AI 34-25).
Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 6 aprile 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi e lo stato neurologico ha così concluso:
" (…)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
Già a partire dal 2004 ma in modo più pronunciato negli ultimi tre anni questo paziente lamenta un sintomatologia dolorosa al cingolo scapolare bilateralmente, irradiante ad entrambe le braccia come pure le regioni cervico-occipitali. Più recentemente ha sviluppato dolori lombari bilaterali con irradiazione diffusa intermittente agli arti inferiori. L'esame neurologico dettagliato è normale: in particolare non trovo deficit sensitivo-motori agli arti superiori e inferiori né altri elementi sospetti per una lesione importante da parte del sistema nervoso centrale o periferico. Viste le parestesie alle mani ho eseguito un esame elettroneurografico che mostra effettivamente un reperto indicativo di una lieve sindrome del tunnel carpale a destra; anche a sinistra vi è un minimo deficit della conduzione sensitivomotoria corrispondente verosimilmente ad un residuo posto operatorio, come non di rado succede di constatare dopo interventi per sindrome del tunnel carpale, e non ad una recidiva. La documentazione radiologica mostra alterazioni degenerative cervicali in particolare ai livelli C3/4 e in misura minore C4/5, ma senza reperti che possano essere messi in relazione con i sintomi del paziente. In effetti i dolori descritti dal paziente sono provocabili principalmente alla pressione locale agli avambracci, alla muscolatura paravertebrale cervicale lombare come pure alle cosce, non hanno assolutamente caratteristiche riconducibili ad una lesione radicolare o ad un nervo periferico. Sulla base di questi elementi ritengo che dal punto di vista neurologico non vi siano reperti determinanti un'inabilità lavorativa anche solo parziale. La sindrome del tunnel carpale tuttora presente alla mano destra è d'entità minima, se dovesse peggiorare in futuro potrebbe essere eventualmente rivalutata un'opzione chirurgica, per ora comunque non indicata.
Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:
· Sindrome dolorosa a livello del cingolo scapolare e pelvico non imputabile a lesione neurologica centrale o periferica.
· Lieve sindrome del tunnel carpale a destra.
· Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a sinistra.
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
Vedi anamnesi.
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico."
(Doc. AI 34/31-12)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale dell’8 luglio 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervicospondilogena cronica in alterazioni staticodegenerative del rachide cervicale con: -uncartrosi C3-C4 e C5-C6; - discopatie C3-C4 e minima C4-C5, con protrusione discale paramediana ds. C3C4 e stenosi foraminale modesta C5-C6 a sin., - riduzione della fisiologica lordosi cervicale. Lieve spondilartrosi diffusa del rachide lombare e lieve scoliosi sinistro-convessa” (doc. AI 34-18).
I periti hanno invece posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “Lieve sindrome del tunnel carpale a ds. Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a sin. Ipertensione arteriosa in terapia. Stato dopo calcolosi renale sin. Stato dopo amputazione traumatica della falange distale del terzo dito della mano ds. ed innesto cutaneo con prelievo dal polso omolaterale. Stato dopo asportazione di lipoma cervicale posteriore.Piccola placca iperecogena all'inizio della carotide interna ds. senza effetto stenotizzante" (doc. AI 34-18).
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività da ultimo svolta di aiuto sondatore, mentre in un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI 34/23).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1. Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 3 maggio 2009 non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica. Secondo lo specialista lo stato psichico dell’assicurato è ben compensato e non sono constatabili elementi clinici che parlano a favore di una sindrome di somatizzazione. A suo parere RI 1 non presenta alcun grado d’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche (doc. AI 34-27).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.2 Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nella perizia del 6 aprile 2009, ha posto la diagnosi di “Sindrome dolorosa a livello del cingolo scapolare e pelvico non imputabile a lesione neurologica centrale o periferica. Lieve sindrome del tunnel carpale a destra. Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a sinistra” (doc. AI 34-31).
A mente del perito, dal punto di vista neurologico, non vi è diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 34-31).
Il ricorrente, da parte sua, ha prodotto la refertazione del 14 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha diagnosticato una “sintomatologia miofasciale algica diffusa che spiegherebbe anche le parestesie diffuse accusate dal paziente ai 4 arti in maniera in pratica costante” (doc. AI 53-6).
Secondo il Dr. __________ l’assicurato è abile al lavoro nella misura massima del 50% unicamente nella sua attività attuale (doc. AI 53-6). Nello scritto del 2 febbraio 2010 il medico curante ha ulteriormente precisato che in un ambiente meno “protetto” vi sarebbe un’incapacità lavorativa maggiore, stimabile attorno al 70%, mentre in un lavoro adatto alla sintomatologia del paziente la capacità lavorativa è del 50% per qualsiasi attività (doc. AI 53-12).
Nelle annotazioni del 13 settembre 2010 il Dr. __________ del SMR ha precisato che la “sintomatologia miofasciale algica diffusa” non corrisponde ad una entità diagnostica chiara ma si tratta d’una descrizione di un quadro algico cronico con presenza di punti trigger e che viene classificata come la fibromialgia sotto ICD-10 M79 (doc. X bis).
In data 21 dicembre 2010 questa Corte ha interpellato il Dr. __________ chiedendogli, alla luce della refertazione del 14 dicembre 2009 del Dr. __________ e delle annotazioni del 13 dicembre 2010 del SMR, se conferma la propria diagnosi e valutazione della capacità lavorativa, se concorda con le precisazioni del SMR per quanto concerne la classificazione della “sintomatologia mio fasciale algica diffusa” e infine se, a suo parere, questa sintomatologia sia da ritenere una patologia di carattere neurologico o reumatologico (cfr. doc. XII).
Il Dr. __________ ha fornito le seguenti precisazioni:
" Lodevole Tribunale,
Ho preso visione della più recente documentazione concernente il Signor RI 1 che avevo valutato per una perizia pluridisciplinare il 6 aprile 2009. Ho inoltre preso visione della valutazione del Dr. __________, spec. FMH in neurologia.
Il Dr. __________ descrive la presenza di “cervicalgie piuttosto importanti” come pure parestesie ad entrambe le mani ed anche parestesie agli arti inferiori. L’esame neurologico da lui descritto non mostra deficit: in particolare non descrive paresi ed anche la sensibilità superficiale è descritta come “indenne in tutte le sedi”. Ciò corrisponde in pratica anche a quanto avevo potuto rilevare da parte mia all’esame del 6 aprile 2009. Si conferma d’altro canto la diagnosi di una sindrome del tunnel carpale come anche da parte mia avevo potuto documentare tramite esame elettroneurografico, cioè la presenza di un lieve danno del nervo mediano al suo passaggio al carpo, ciò che comunque non causa deficit rilevanti dal punto di vista funzionale.
Il Dr. __________ giunge praticamente ad una diagnosi che concorda con quanto da me riportato, semplicemente definita con altri termini. Non è raro che pazienti con dolori diffusi come in questo caso descrivano formicolii (“pareastesie”) agli arti ma questi non sono da ritenere di origine primariamente organica e in effetti non troviamo in questo caso deficit oggettivi. Penso dunque di poter confermare la mia valutazione e di poter anche affermare che questa concorda con quanto descritto dal Dr. __________. Vi è invece una discrepanza per quel che concerne la valutazione della capacità lavorativa. Da parte mia mi ero limitato a valutare la capacità lavorativa per quel che riguarda gli aspetti strettamente neurologici e, non trovando reperti oggettivi rilevanti, avevo concluso che la capacità lavorativa (dal punto di vista neurologico) non è limitata. In effetti il reperto neurologico era complessivamente blando e la lieve sindrome del tunnel carpale non rappresenta sicuramente motivo per concedere un’incapacità lavorativa. Mi ero d’altro canto astenuto dal prendere posizione per quel che riguarda gli aspetti concernenti la sindrome dolorosa, che esula dalle competenze neurologiche ed è stata valutata in ambito reumatologico.
Posso così rispondere alle domande poste.
Sì.
Sì.
Primariamente si tratta di una patologia di carattere reumatologico. Non è raro che pazienti di questo tipo vengano inviati anche al neurologo per precisare la diagnosi differenziale ma, in assenza di reperti oggettivi dal punto di vista neurologico, si può considerare questa sintomatologia non di competenza neurologica” (doc. XIII1).
Alla luce delle risposte fornite dal perito, Dr. __________, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del SAM per quanto riguarda la patologia neurologica essendo confermata sia la diagnosi che la valutazione della capacità lavorativa, mentre la sintomatologia miofasciale algica diffusa, riferita dal Dr. __________, è ritenuta di carattere reumatologico. Si rinvia a tal proposito al considerando 2.6.3..
2.6.3. Per quanto riguarda dunque la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della perizia SAM, ad un accurato esame specialistico da parte del Dr. __________ che ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena cronica in alterazioni staticodegenerative del rachide cervicale: - uncartrosi C3-C4 e C4-C5, - discopatie C3-C4 e minima C4-C5, con protrusione discale paramediana ds. C3-C4 e stenosi foraminale modesta C5-C6 a sin., riduzione della fisiologica lordosi cervicale. Lieve spondilartrosi diffusa del rachide lombare e lieve scoliosi sinistro-convessa” (doc. AI 34-15).
Secondo il perito l'assicurato è in grado di svolgere l'attività di aiuto sondatore nella misura del 50%, mentre in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali (lavoro leggero e adatto che eviti posizioni statiche sia in piedi che seduto oltre mezz'ora, permetta di effettuare delle brevi pause, eviti movimenti ripetitivi con il collo e posizioni inergonomiche con la colonna cervicale e lombare, eviti di lavorare con le braccia sopra l'altezza del petto) la capacità è piena, ma con una rendimento ridotto nella misura del 20% (doc. AI 34-17).
Come visto precedentemente (cfr. consid. 2.6.2.) il Dr. __________, spec. FMH in neurologia nel referto del 14 dicembre 2009 ha diagnosticato una “sintomatologia miofasciale algica diffusa” (doc. AI 53-6) e ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura massima del 50% per qualsiasi attività e del 70% in un ambiente meno “protetto” (doc. AI 53-6; 53-12).
In considerazione delle risposte del neurologo Dr. __________ (cfr. consid. 2.6.2.) e dei referti del Dr. __________, il TCA ha interpellato il Dr. __________ del SAM ponendogli le seguenti domande:
“(…)
Conferma la sua diagnosi e valutazione della capacità lavorativa indicate nella perizia SAM del 2 aprile 2009 ?
La diagnosi del Dr. __________ di “sintomatologia miofasciale algica diffusa” oggettiva – secondo lei – una modifica del quadro reumatologico dell’assicurato rispetto alla sua valutazione del 2 aprile 2009 ?
A suo parere la “sintomatologia miofasciale algica diffusa” quale influsso ha sulla capacità lavorativa e sui limiti funzionali dell’assicurato ?” (doc. XIX).
In data 9 febbraio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina generale e medico perito SIM, in assenza sia della Dr.ssa __________ che del Dr. __________, non più attivo presso il SAM, ha preso posizione sulle domande del TCA.
Innanzitutto egli ha confermato la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa indicate nella perizia del 2 aprile 2009 (doc. XX).
Per quanto riguarda la diagnosi di “sintomatologia miofasciale algica diffusa” il Dr. __________ ha fornito le seguenti precisazioni:
" (…)
Nei suoi rapporti del 14.12.2009 e del 2.2.2010 il neurologo Dr. med. __________ non esprime una diagnosi nosologica precisa, limitandosi invece a descrivere il suo reperto clinico riguardante “delle contratture di tutta la muscolatura paravertebrale cervicale e dei trapezi bilateralmente…”. Il Dr. med. __________ afferma quindi la presenza di “una sintomatologia miofasciale algica diffusa”.
Questa sintomatologia è pure stata evidenziata allo stato clinico da parte del nostro consulente reumatologo Dr. med. __________ a riguardo della colonna cervicale a pagina 13 della perizia: “dolorabilità alla palpazione dei processi spinosi e della muscolatura della nuca e dei trapezi che mostrano uno stato di contrattura patologica”. La nostra diangosi peritale (sindrome cervicospondilogena cronica in alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale) si basa appunto su questi reperti e sintomi e pertanto la “sintomatologia miofasciale algica diffusa” descritta dal Dr.med. __________ non modifica bensì conferma questa diagnosi.” (doc. XX).
Alla domanda relativa all’influsso di tale sintomatologia sulla capacità lavorativa e sui limiti funzionali dell’assicurato il Dr. __________ si è così espresso:
" (…)
Sulla base di quanto risposto sopra, risulta evidente che la “sintomatologia miofasciale algica diffusa” essendo parte integrante della nostra diagnosi reumatologica è stata da noi tenuta in debito conto nella valutazione della capacità lavorativa e dei limiti funzionali dell’A. nella attività professionali svolte. Questa “sintomatologia” non rappresenta quindi un elemento medico nuovo tale da modificare il nostro giudizio valetudinario espresso nella perizia pluridisciplinare dell’8.7.2009” (doc. XX).
La risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).
Infine, i referti della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, del 9 dicembre 2009 (doc. AI 48-7), del 2 febbraio 2010 (doc. AI 53-13) e del 17 agosto 2010 (doc. C) riprendono sostanzialmente la diagnosi posta dal Dr. __________, contestando tuttavia le conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua. Il medico curante ritiene che l’insorgente non è in grado di aumentare la capacità lavorativa all’80% nemmeno per i lavori più leggeri.
La valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
Il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal SAM e che i referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, quest’ultima non specialista in reumatolologia, non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.
Per quanto riguarda gli episodi lipotimici di origine non determinata evidenziati dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 53-13) il rapporto cardiologico del 19 febbraio 2010 del Dr. __________ __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, ha permesso di escludere una patologia cardiovascolare (doc. AI 57-2).
Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM.
Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% nell'attività di aiuto sondatore, mentre in attività adeguate la sua capacità lavorativa è dell’80%.
2.6.4. La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 22 ottobre 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità…) che nel settore terziario (aiuto venditore / cassiere non qualificato, sfruttando le proprie conoscenze, quale collaboratore tuttofare presso alberghi, negozi alimentari..) (doc. AI 41-2).
L’assicurato ha contestato le attività leggere ritenute esigibili dalla Consulente in integrazione professionale nel rapporto del 22 ottobre 2009. In particolare, la rappresentante di RI 1 ha indicato che le limitazioni funzionali del ricorrente impediscono di considerare esigibili delle generiche attività leggere. Inoltre la Consulente avrebbe omesso d’indicare quale tipo di attività, nel caso specifico, l’assicurato avrebbe potuto svolgere (doc. I, pag. 5).
Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Nell'evenienza concreta, i consulenti in integrazione professionale (CIP), __________ e __________, ha tenuto conto dei limiti funzionali posti dal perito. Sono state quindi considerate esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e leggere, rispettose dei limiti invalidanti nonché del profilo delle attitudini personali e professionali dell'assicurato e sono state citate - a titolo di esempio – alcune attività.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dai consulenti in integrazione professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.
2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 come correttamente applicato dall’amministrazione.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
L’amministrazione ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività abituale che in attività adeguate.
2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 61’547.-- nel 2007 (cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 9-1).
2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
L’assicurato, quale aiuto sondatore, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 61’547.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 63'639.77, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4, fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.-- riportato su 41.7 = fr. 62'637.57 e aggiornato al 2007).
Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 3,28%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
2.7.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4. In concreto, nel rapporto del 26 maggio 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere (doc. AI 62-1). Per contro il ricorrente, postula l’applicazione di una riduzione del 20% in considerazione del basso grado di scolarizzazione, della necessità di cambiare posto di lavoro per espletare attività leggere e delle numerose limitazioni funzionali (doc. I, pag. 5-6).
La percentuale globale del 5% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Tuttavia, come vedremo anche applicando la riduzione complessiva del 20% richiesta dall’insorgente il risultato finale non cambierebbe.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 60'165.5, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 45'725.78 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'547.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 25,7% arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Anche applicando la riduzione del 20% come richiesto dal ricorrente il risultato non cambierebbe, partendo da un salario da invalido di fr. 60'165.5, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'505.92 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'547.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 37,4% arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
2.7.5. Appurato, per contro, che il ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 50% nella propria attività di aiuto sondatore, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce del grado d’invalidità del 50% nell’attuale attività di aiuto sondatore, l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua in attività adeguate dove invece, dopo il confronto dei redditi, il grado d’invalidità è del 26%, rispettivamente 37%.
In entrambi i casi, tuttavia, il grado d’invalidità del ricorrente è inferiore al 40%.
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità la sua decisione formale del 1° giugno 2010 merita quindi conferma.
2.7.6. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha considerato che “pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado d’incapacità lavorativa (…) e l’iter scolastico-socio-professionale dell’asssicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. AI 41-5).
Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 22 ottobre 2009, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la Consulente IP.
2.8. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un complemento peritale pluridisciplinare (doc. I).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti