Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.186
Entscheidungsdatum
19.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.186

cr/sc

Lugano 19 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1972, in passato gerente di un negozio di abbigliamento, poi attiva temporaneamente come assistente di cura a domicilio (in possesso di un attestato di collaboratrice sanitaria conseguito tramite la scuola CRS) e, da ultimo, occupata in qualità di stiratrice presso una famiglia per qualche ora al mese, in data 22 gennaio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “persistenti dolori acuti alla testa, problemi gastrici dovuti ad una meningite batterica fulminante riscontrata nell’anno 1999. Problemi di concentrazione (memoria a corto termine)” (doc. 10/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia neurologica a cura del dr. __________ e di una perizia psichiatrica a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), l’UAI, con progetto di decisione del 3 febbraio 2010 (doc. 48/1-3), poi confermato con decisione del 25 maggio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurata, ancora abile al lavoro al 65% in qualsiasi professione, presenti un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).

1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI affinché riveda il grado di invalidità e la relativa rendita nella misura del 100%.

L’avv. __________ del citato studio legale ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente, l’interessata ha criticato la decisione dell’amministrazione – nella quale ella viene considerata abile al lavoro al 65% in qualsiasi attività - rilevando di essere in grado di svolgere unicamente l’attività attuale di stiratrice presso una famiglia, nella misura di tre ore al mese e oltrettutto con la possibilità di cambiare il giorno di lavoro a seconda delle sue condizioni di salute, come del resto espressamente confermato dalla sua datrice di lavoro.

L’assicurata ha, in particolare, contestato la valutazione peritale del dr. __________, che, a suo avviso, “lascia alquanto perplessi per alcuni punti fondamentali che non sono stati considerati con la dovuta cura”. Il perito avrebbe infatti, a suo parere, omesso di esaminare attentamente la prima relazione del dr. __________ relativa ai disturbi successivi alla meningite del 1999, con riferimento in particolar modo alla frequenza degli attacchi di cefalea e emicrania. Secondo l’assicurata, dunque, “proprio sulla base di queste “disattenzioni” si contesta che il grado di incapacità lavorativa dovuto ai deficit neuropsicologici derivanti direttamente dalla meningite batterica sia solo del 10%. Così come, soprattutto, si contesta l’incapacità del 25% per qualsiasi attività professionale che richiede degli sforzi fisici al massimo di entità da lieve a moderata senza altre limitazioni”.

A mente dell’interessata, infatti, “non è l’impossibilità dello sforzo fisico in se stesso che rende incapace la signora ad un’attività lavorativa, quanto il fatto di non sapere se può o non può farlo questo sforzo, anche minimo, nel giorno in cui deve prestare la propria attività”.

L’assicurata ha pure contestato la valutazione del consulente IP del 4 gennaio 2010, sottolineando che le attività elencate dal consulente non tengono conto delle sue effettive limitazioni.

In conclusione, secondo l’assicurata, “occorreva operare una riduzione del reddito da invalido superiore al 5% e una riduzione dei limiti funzionali maggiore di quella indicata dal medico” (doc. I).

1.3. L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia delle valutazioni peritali del dr. __________ e del CPAS, sia di quella economica del consulente in integrazione incaricato - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (doc. IV).

1.4. In data 23 luglio 2010 è pervenuto al TCA da parte del Municipio di __________ il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VII).

1.5. Con scritto del 25 agosto 2010, la patrocinatrice dell’assicurata ha preannunciato lo svolgimento, su richiesta del medico curante dell’interessata, di una visita specialistica presso il dr. __________, prevista per l’8 settembre 2010, chiedendo al TCA una proroga del termine per potere presentare il relativo rapporto medico (doc. VIII + S1-3).

1.6. Con osservazioni del 1° settembre 2010, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, posto che dai documenti prodotti dall’assicurata emerge unicamente che il dr. __________ ha fissato un appuntamento all’assicurata per una visita specialistica (doc. X).

1.7. In data 4 ottobre 2010, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il referto del dr. __________ relativo alla visita specialistica dell’8 settembre 2010 (doc. T).

La patrocinatrice ha chiesto al TCA - vista la necessità, indicata dal dr. __________, di sottoporre l’assicurata ad una visita psichiatrica - di attendere l’esito dell’accertamento psichiatrico del caso, al fine di avere un quadro completo dello stato di salute dell’interessata (doc. XII).

1.8. Con osservazioni dell’11 ottobre 2010, l’UAI ha sottolineato che il referto del dr. __________ è successivo alla decisione impugnata, motivo per il quale “la questione relativa ad un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessata (segnatamente per quanto concerne un’eventuale futura presa a carico psichiatrica) esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).

Questa presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (doc. XV), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel referto peritale del 31 luglio 2008, il dr. __________, medico assistente e la dr.ssa D. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Capo clinica CPAS, posta la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0) reattivo a disturbi di natura somatica” (doc. 35-4), hanno considerato che “dal punto di vista psichiatrico non vi siano limitazioni in relazione alle professioni apprese e non vi siano periodi di inabilità accertabili” (doc. 35-5).

L’UAI ha poi __________neurologica.

In tale ambito, l’assicurata è stata pure sottoposta ad una valutazione neuropsicologica, eseguita in data 6 agosto 2008 dalla neuropsicologa __________, la quale è giunta alle seguenti conclusioni:

" La valutazione neuropsicologica effettuata nel mese di agosto 2008 con questa paziente che ha sofferto di meningite con stato di coma nel 1999, che lamenta importanti cefalee, affaticabilità e difficoltà neuropsicologiche, mette in evidenza:

rallentamento, difficoltà di concentrazione e attenzione divisa, affaticabilità;

difficoltà rilevanti per l’apprendimento e il mantenimento a lungo termine di nuove informazioni, sia in modalità verbale che visuo-spaziale; memoria di lavoro misurata al PC deficitaria;

nelle funzioni esecutive, difficoltà per il monitoraggio dell’azione, la programmazione complessa, la flessibilità e il controllo dell’interferenza.

L’orientamento, le restanti funzioni esecutive, il linguaggio (ma la denominazione cronometrata è lievemente rallentata), la comprensione delle consegne e di quanto viene richiesto, le prassie e le gnosie sono invece conservati.

Dalla presente valutazione si può concludere ad una globale diminuzione dell’efficienza mentale, dovuta soprattutto al rallentamento, affaticabilità e alle difficoltà di attenzione e concentrazione, probabilmente compatibili con le conseguenze della meningite e dello stato di coma, eventualmente complicate da fattori psicologici, anche reattivi alla difficile situazione, che rischia di comportare conseguenze rilevanti sul rendimento professionale.” (Doc. 39-13)

Nel suo rapporto peritale del 25 novembre 2008, il dr. __________, tenuto conto anche della valutazione neuropsicologica effettuata in data 6 agosto 2008 da parte della neuropsicologa signora __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. cefalea mista con componente principale muscolo tensiva e componente minore di cefalee emicraniformi; 2. disturbi cognitivi con rallentamento, difficoltà di concentrazione e attenzione divisa, affaticabilità, difficoltà del monitoraggio dell’azione, della programmazione complessa, della flessibilità, del controllo dell’interferenza e dell’apprendimento e mantenimento a lungo termine di nuove informazioni in modalità verbale e visuo-spaziale nonché della memoria di lavoro su: a) stato dopo meningite batterica nel 1999; b) componente psicologica” (doc. 39-7).

Il dr. __________, a proposito dei deficit neuropsicologici dell’assicurata, ha rilevato che “non è facile quantificare quanto essi siano di origine organica, ossia sequele della meningite subita nel 1999, o quanto siano di origine psicologica e di conseguenza facendo parte della diagnosi psichiatrica posta nella sua perizia dal dr. __________”. Il dr. __________ ha comunque aggiunto che “basandomi sull’anamnesi e sul curriculum della paziente in seguito alla meningite si può comunque stimare che effettivi deficit cognitivi di tipo organico rappresentano al massimo una parte molto limitata dei disturbi presenti alla valutazione neuropsicologica, la restante percentuale è da considerarsi parte integrante del quadro psicologico” (doc. 39-7).

A proposito della capacità lavorativa, tenuto conto di queste considerazioni, il dr. __________ ha considerato che “i deficit neuropsicologici derivanti direttamente dalla meningite batterica subita determinano al massimo un’incapacità lavorativa del 10% per qualsiasi attività professionale, invece a causa delle cefalee descritte dalla paziente vi è un’ulteriore incapacità lavorativa del 25% per qualsiasi attività professionale che richiede degli sforzi fisici al massimo di entità da lieve a moderata senza altre limitazioni. Complessivamente vi è quindi un’incapacità lavorativa dal lato neurologico del 35% (calcolato sul lavoro normale al 100% con 42 ore alla settimana)” (doc. 39-7).

Quanto alla prognosi, il dr. __________ ha rilevato che “dipenderà molto dall’evoluzione e dalla possibilità di trattamento delle problematiche psicologiche della paziente, un loro miglioramento potrebbe portare anche ad un significativo miglioramento sia delle cefalee che dei deficit neuropsicologici e si può quindi immaginare che la paziente in futuro possa nuovamente raggiungere una capacità lavorativa almeno del 90% dal lato neurologico” (doc. 39-8).

Nel suo rapporto medico del 24 luglio 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) - posta la diagnosi principale di “cefalea mista con componente principale muscolo tensiva e componente minore di cefalee emicraniformi”; quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “disturbi cognitivi con rallentamento, difficoltà di concentrazione e attenzione divisa, affaticabilità, difficoltà del monitoraggio dell’azione in esiti di meningite batterica nel 1999”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “episodio depressivo lieve” (doc. 42-1) – ha posto le seguenti “raccomandazioni, proposte SMR”:

" Riformazione professionale suggerita o perfezionamento della professione sanitaria appresa.” (Doc. 42-2)

2.5. In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione di rifiuto di prestazioni dell’UAI, trasmettendo una serie di attestati medici relativi al periodo precedente la valutazione peritale bidisciplinare (cfr. doc. C-G9).

L’assicurata ha pure trasmesso alcuni certificati medici successivi alla valutazione peritale citata, redatti dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale, il quale ha attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessata dal 1° novembre 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. G10-19).

Al riguardo, nella risposta di causa, l’UAI ha rilevato che i certificati redatti dal medico curante dr. __________, “stesi peraltro da un medico non specialista in psichiatria/neurologia, stringati e privi di una diagnosi, senza una valutazione delle patologie dell’interessata, senza esporre il decorso della patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempiono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio e non sono pertanto atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti i periti interpellati dall’amministrazione” (doc. IV).

Pendente causa, l’assicurata ha trasmesso al TCA un referto, datato 18 settembre 2010, redatto, su richiesta del dr. __________, curante dell’assicurata, dal dr. __________, spec. FMH in neurologia. In tale referto, il dr. __________, poste le diagnosi di “stato dopo meningite prob. batterica, maggio 1999 con probabile lieve disturbo neuropsicologico con difficoltà di apprendimento, affaticabilità mentale, difficoltà di attenzione e di concentrazione; cefalea cronica con cefalea cronico-tensiva e emicrania senz’aura; disturbo d’ansia”, ha rilevato:

" Valutazione e proposte:

Ho informato la paziente che il quadro clinico attuale è dominato da cefalee croniche, con sovrautilizzo di farmaci, che si associano a manifestazioni tipo cefalea cronico tensive e cefalea emicranica cronica senz’aura.

È indicato un drastico cambiamento nello stile di vita, riduzione di farmaci analgesici e l’inizio di un trattamento d’attacco e di fondo più strutturato.

Ho pregato la paziente di attuare la progressiva riduzione di consumo di Dolocyl e lasciato in riserva del Motilium sub-linguale con assunzione fino a 3 cp/d, inoltre di allestire un dettagliato calendario di crisi con indicazione del tipo di cefalee, dei farmaci assunti e della risposta.

Per quanto attiene al trattamento d’attacco, ho prescritto Almogran 12.5 mg (po a 12 cp), da assumersi al massimo 2 x sett.

S’impone una pianificata presa a carico psichiatrica di lungo corso, nell’intento di iniziare una terapia di fondo, che possa portare un sostegno duraturo e associarsi ad un effetto di profilassi emicranica (acido Valproico, Venlafaxin?).

È necessario uno stretto controllo dell’igiene di vita, con rispetto e mantenimento degli orari sull’arco della giornata: orario della levata mattutina, dell’ora dei pasti e del coricarsi.

Ricercando poi di distribuire le attività stressanti in modo omogeneo sull’arco della settimana, alfine di mantenere un carico di stress regolare, evitando ogni sovraccarico come pure eccessivo riposo.

Andrà rivalutato in occasione delle prossime visite l’opportunità d’altre strategie di cura (agopuntura, terapie di rilassamento, ginnastica medica, yoga).

Ti sarei grato di discutere con la paziente e provvedere all’annuncio per la presa a carico psichiatrica, così come già verbalizzato.

Rivedrò la paziente fra 5 settimane, per ridiscutere il proseguimento delle cure.” (Doc. T)

Nelle osservazioni dell’11 ottobre 2010, l’UAI ha rilevato che il referto del dr. __________ “si riferisce ad un’epoca successiva alla data di emissione della decisione impugnata (25 maggio 2010); la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della signora RI 1 (segnatamente per quanto concerne un’eventuale futura presa a carico psichiatrica) esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.

Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessata e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state sufficientemente chiarite.

Se da una parte è vero che l’amministrazione, tenuto conto dei disturbi dell’interessata, ha fatto esperire una perizia sia in ambito psichiatrico, che in ambito neurologico, va d’altra parte sottolineato che l’UAI non ha poi debitamente approfondito la patologia psichiatrica dell’assicurata e l’influsso che la stessa ha sulla sua capacità lavorativa residua, nonostante quanto emerso dalla perizia neurologica e neuropsicologica. Ciò sarebbe stato tanto più necessario visto il lungo tempo trascorso tra le valutazioni peritali (luglio-agosto 2008) e la decisione impugnata (maggio 2010).

Nella valutazione neuropsicologica del 18 agosto 2008, la neuropsicologa __________ ha rilevato la presenza di “rallentamento, difficoltà di concentrazione e attenzione divisa, affaticabilità; difficoltà rilevanti per l’apprendimento e il mantenimento a lungo termine di nuove informazioni, sia in modalità verbale che visuo-spaziale; memoria di lavoro misurata al PC deficitaria; nelle funzioni esecutive, difficoltà per il monitoraggio dell’azione, la programmazione complessa, la flessibilità e il controllo dell’interferenza”, concludendo che l’assicurata presenta “una globale diminuzione dell’efficienza mentale, dovuta soprattutto al rallentamento, all’affaticabilità e alle difficoltà di attenzione e concentrazione, probabilmente compatibili con le conseguenze della meningite e dello stato di coma, eventualmente complicate da fattori psicologici, anche reattivi alla difficile situazione, che rischia di comportare conseguenze rilevanti sul rendimento professionale” (doc. 39-13).

ll dr. __________, dal canto suo, nel rapporto peritale del 25 novembre 2008, dopo avere sottolineato come la maggior parte dei disturbi cognitivi dell’assicurata sia probabilmente di origine psicologica e solo in minima parte di origine organica, ha rilevato che la prognosi “dipenderà molto dall’evoluzione e dalla possibilità di trattamento delle problematiche psicologiche della paziente, un loro miglioramento potrebbe portare anche ad un significativo miglioramento sia delle cefalee che dei deficit neuropsicologici” (doc. 39-9).

Nonostante le considerazioni esposte sia dalla neuropsicologa __________ che dal dr. __________ in merito alla presenza e all’importanza dei deficit cognitivi dell’assicurata, il TCA rileva che nel rapporto peritale psichiatrico del 31 luglio 2008, i periti incaricati non hanno riscontrato la presenza di disturbi cognitivi di sorta. Al contrario, i periti hanno indicato che “non emergono grossolani deficit di attenzione, concentrazione, memoria né cognitivi”, aggiungendo che “al momento del colloquio non si evidenziano disturbi della forma né del contenuto del pensiero così come non vengono riferiti disturbi della percezione” (doc. 35-4).

Inoltre, nel rapporto peritale psichiatrico del 31 luglio 2008 gli specialisti in psichiatria, dopo aver segnalato che l’assicurata “non è in cura psichiatrica ed è seguita dal suo medico curante dr. __________ che la incontra mensilmente” (doc. 35-4), non hanno ritenuto di consigliare una presa a carico psichiatrica.

A fronte delle contraddizioni esistenti fra quanto attestato dai periti psichiatri durante la visita del 17 luglio 2008 e quanto invece riscontrato dalla neuropsicologa __________ in occasione dell’incontro del 6 agosto 2008 e dal dr. __________ nella visita neurologica del 25 agosto 2008, il TCA ritiene indispensabile un approfondimento delle patologie dell’assicurata dal profilo psichiatrico.

Questa soluzione si giustifica tanto più, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto medico del 18 settembre 2010, laddove lo specialista in neurologia ha sottolineato la necessità di una presa a carico psichiatrica di lungo corso (doc. T).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 maggio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 18 settembre 2010 (doc. T) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che la necessità di una presa a carico psichiatrica indicata dal dr. __________ era già stata a suo tempo indicata dal dr. __________ nella perizia neurologica del 25 novembre 2008, laddove aveva indicato che la prognosi sarebbe dipesa “dall’evoluzione e dalla possibilità di trattamento delle problematiche psicologiche della paziente” (doc. 39-8).

Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 maggio 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Al riguardo, il TCA non condivide il parere espresso nelle osservazioni dell’11 ottobre 2010 dall’UAI, il quale si è limitato ad indicare che il referto del dr. __________ “si riferisce ad un’epoca successiva alla data di emissione della decisione impugnata (25 maggio 2010); la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della signora RI 1 (segnatamente per quanto concerne un’eventuale futura presa a carico psichiatrica) esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).

Vista la discordanza esistente tra quanto riscontrato dai periti del CPAS nella perizia psichiatrica del 31 luglio 2008 e quanto invece evidenziato dal dr. __________ nella perizia neurologica del 25 novembre 2008, supportata anche dal parere della neuropsicologa __________, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, l’assicurata non presenti delle patologie con influsso sulla capacità lavorativa e vada quindi considerata pienamente abile al lavoro.

Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la perizia del CPAS, posta a fondamento della decisione qui impugnata, è stata svolta nel mese di luglio 2008 (cfr. doc. 35) e quindi quasi due anni prima dell’emissione della decisione impugnata (datata 25 maggio 2010).

Inoltre, secondo il TCA, va pure tenuto conto del fatto che il curante dr. __________, sebbene non specialista in materia, ha comunque attestato - in maniera generica è vero - una completa inabilità lavorativa dell’interessata dal 1° novembre 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. G10-19) e quindi in un periodo di tempo precedente alla decisione impugnata. Anche tale aspetto dovrà essere oggetto di ulteriore indagine.

2.8. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, ad opera sempre del Centro peritale per le assicurazioni sociali, affidata ad uno psichiatra diverso dal dottor __________, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti neurologici e neuropsicologici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

2.9. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 25 maggio 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 25 giugno 2010.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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