Raccomandata
Incarto n. 32.2010.181
cs
Lugano 3 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 maggio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale magazziniere, ha inoltrato il 27 marzo 2009 una richiesta tendente all’ottenimento di una rendita dell’AI (doc. AI 2).
RI 1 B. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione del 25 maggio 2010 (doc. AI 21-1), preavvisata dal progetto del 14 aprile 2010 (doc. AI 40-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado d’invalidità è nullo.
C. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, chiede l’allestimento di una perizia medica atta ad appurare il suo
D. Con risposta del 21 luglio 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Con osservazioni del 27 luglio 2010 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. VI).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 25 maggio 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4.In concreto il 12 maggio 2009 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, medico curante, ha trasmesso all’UAI documentazione medica relativa al periodo dal 2002 al 2005 (doc. 8 e seguenti) ed ha posto la diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolisterinemia, vene varicose, sovrappeso (BMI 32.5), sindrome lombare cronica e la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo TVP e varico flebite a destra, epatopatia citolitica, stato dopo erniotomia ombelicale-inguinale destra (doc. AI 8-1). Il medico ha precisato che il paziente ha smesso di lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari e che “un lavoro leggero dove spesso possa cambiare posizione e non dovesse alzare pesi superiori ai 10 Kg, possa essere domandato al paziente”, precisando che la capacità lavorativa può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3).
Il 27 luglio 2004 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha affermato tra l’altro:
" (…)
All’attuale stato neurologico vi è unicamente una dubbia ipoestesia maggiore nel territorio di innervazione della radice L5 di destra, vi sarebbe poi un marcato deficit di forza ai 4 arti, un'importante dismetria alla prova di coordinazione, una grave instabilità alla manovra di Romberg e impossibilità per la marcia a funambolo, in tutti i casi le prove vengono fallite in modo dimostrativo, con atteggiamento indifferente e quasi distaccato del paziente dal pessimo risultato raggiunto nelle prove, con apparente origine psicogena nevrotica ma senza segni di una simulazione. E’ risultato nella norma anche il risultato EMG dei muscoli esaminati rendendo molto improbabile una miopatia all’origine dei deficit di forza riferiti dal paziente ed escludendo una sofferenza neurogena acuta o cronica nei muscoli esaminati.
L’insieme di ernia ombelicale e intestinali ed i problemi delle vie venose già dalla prima infanzia nonché l’ipercifosi toracale e alcuni aspetti fisionomici del paziente potrebbero far pensare ad un’alterazione cromosomica parziale o una malattia ereditaria per cui mi chiedo se non valesse la pena effettuare almeno un cariotipo.
Purtroppo non ho delle specifiche misure terapeutiche da consigliare a parte un trattamento fisioterapico mirato, in accordo con lei il trattamento fisioterapico sarebbe meglio effettuarlo in un ambiente stazionario in un paziente che è ormai inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004.” (doc. AI 8-18)
Il 1° febbraio 2005 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha tra l’altro affermato:
" (…)
Diagnosi: - cifoscoliosi toraco-lombare
Anamnesi:
Da tanti anni il paziente accusa dolori alla schiena soprattutto in sede lombosacrale, allo sforzo anche in sede toracale. Ha sempre eseguito della fisioterapia che tuttora prosegue. Il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena. Non lamenta disturbi di sensibilità alle gambe, però a volte una mancanza di forza agli arti inferiori.
(…)
Radiografie colonna toracale e lombare del 18.05.2004: scoliosi destra convessa del terzo medio distale con sinistro torsione delle vertebre della colonna dorsale. Scoliosi compensatoria a sinistra con minima sinistro torsione della colonna lombosacrale. Osteocondrosi del segmento L5-S1.
Valutazione e procedere:
Ritengo che il trattamento di questi dolori alla schiena dovuti ad una cifoscoliosi resti per il momento puramente conservativo mediante un’intensa fisioterapia di muscolazione e di ginnastica. Sarebbe senz’altro ideale una fisioterapia degente in un centro di riabilitazione ma ciò è stato negato dalla cassa malati. Pertanto continuerei la fisioterapia ambulante. Inoltre assunzione di analgesici al bisogno. Per quanto concerne il lavoro, il paziente deve sicuramente adattare la sua attività eseguendo un’attività fisicamente leggera che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e camminare. Attualmente non vedo nessun altro approccio terapeutico. Provvederei comunque ad un controllo radiologico tra circa 12 mesi per valutare lo status della scoliosi.” (doc. AI 8-21)
Il 19 maggio 2009 il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, ha affermato:
" (…)
Per quel che le condizioni d’esame permettono di valutare lo stato neurologico si situa nella norma, non vi sono segni mielopatici o di compressione radicolare agli arti inferiori. Le difficoltà di deambulazione dipendono probabilmente dalla sindrome vertebrale e dal sovrappeso, aggravate da un certo manierismo. Dal lato neurologico non ho proposte particolari, le lascio valutare se nel quadro della richiesta AI non debba essere prevista anche una valutazione psichiatrica.” (doc. AI 10-3)
Il 18 febbraio 2010 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali. Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha concluso che non vi è alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal punto di vista psichico. Lo specialista ha poi affermato di condividere “l’ipotesi del dr. med. __________ in merito alla possibile o probabile presenza di un’alterazione cromosomica parziale o di una malattia ereditaria che porrebbe l’indicazione all’esecuzione di un cariotipo anche se questo, da un punto di vista prettamente psichiatrico, non cambierebbe la nostra valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato.” (doc. AI 15-6).
Sulla base della sopra citata documentazione medica il 23 marzo 2010 il dr. med. __________, medico SMR, posta la diagnosi principale di cifoscoliosi toraco-lombare con sindrome lombare cronica e l’ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, varicosi, obesità con BMI di 32.5, intelligenza al limite inferiore della norma, ha affermato che è esigibile solo un’attività fisicamente leggera (doc. AI 16-2) e che:
" Assicurato nato nel 1962, formazione di cuoco, ricollocamento da parte dell’AI presso la ditta __________ quale operaio, attività svolta fino al 2004.
Dalla documentazione risulta assenza di patologia neurologica.
Perizia psichiatrica centro peritale dr. __________ del 18.2.2010:
Valutazione:
La perizia psichiatrica permette di escludere una patologia psichiatrica
La presenza di una alterazione cromosomica parziale non ha influsso sulla valutazione della CL e riveste unicamente interesse clinico.
personalità semplice con intelligenza al limite inferiore della norma, intelligenza che in passato gli ha però permesso una formazione professionale ed una attività lavorativa regolare
indicato aiuto al collocamento in considerazione della lunga inattività lavorativa
l’attuale stato di salute sarebbe tuttora compatibile con l’attività precedentemente svolta.” (doc. AI 16)
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Se da una parte questo Tribunale condivide, alla luce della perizia del 25 febbraio 2010 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 15-1), le cui conclusioni, convincenti ed univoche, non sono peraltro contestate, e delle affermazioni del 19 maggio 2009 del dr. med. __________, FMH in neurologia (doc. AI 10-3), che dal punto di vista psichico e neurologico l’interessato è completamente capace al lavoro, perlomeno in un’attività fisicamente leggera, d’altra parte il TCA non può concludere con la necessaria tranquillità anche per una capacità completa, perlomeno in attività leggere, dal punto di vista reumatologico/ortopedico.
Infatti il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 1° febbraio 2005, ha evidenziato la presenza di dolori alla schiena in sede lombosacrale, allo sforzo anche in sede toracale, che hanno comportato la necessità di seguire una fisioterapia. Lo specialista ha evidenziato che l’insorgente “lavorava in un magazzino ed ora non può più eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena”, aggiungendo che lamenta “alle volte una mancanza di forza agli arti inferiori”. Il medico ha rilevato che “per quanto concerne il lavoro, il paziente deve sicuramente adattare la sua attività seguendo un’attività fisicamente leggera che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e camminare” (doc. AI 8-21, cfr. anche quanto affermato il 27 luglio 2004 dal dr. med. __________: “Purtroppo non ho delle specifiche misure terapeutiche da consigliare a parte un trattamento fisioterapico mirato, in accordo con lei il trattamento fisioterapico sarebbe meglio effettuarlo in un ambiente stazionario in un paziente che è ormai inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004”).
Il medico curante da parte sua il 12 maggio 2009 ha evidenziato come “il paziente ha smesso di lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari” e che “un lavoro leggero dove possa cambiare posizione e non dovesse alzare pesi superiori ai 10 kg, possa essere domandato al paziente” ed ha aggiunto che la capacità lavorativa può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3). Alla richiesta di sapere quale tipo di attività lavorativa si può ancora pretendere dalla persona assicurata, il curante ha indicato delle percentuali del 50% in attività con posizione esclusivamente seduta, esclusivamente eretta, nelle attività con carico discontinuo e in attività da svolgere prevalentemente camminando (doc. AI 8-4). Il curante non si è tuttavia espresso in maniera chiara e precisa.
Il 19 maggio 2009 il dr. med. __________, nell’ambito della valutazione neurologica ha evidenziato la presenza di “difficoltà di deambulazione” che “dipendono probabilmente dalla sindrome vertebrale e dal sovrappeso, aggravate da un certo manierismo” (doc. AI 10-3).
Da parte sua il medico SMR, dr. med. , il 5 marzo 2010, dopo aver valutato l’intera documentazione medica a sua disposizione, si è chinato sulla patologia neurologica e psichiatrica ma non ha approfondito la patologia reumatologica/ ortopedica, indicando unicamente la percentuale di incapacità lavorativa in attività adeguata (0%) e citando, nei limiti funzionali: “attività fisicamente leggera” (cfr. doc. AI 16-3). Dall’incarto AI traspare come la presa di posizione del medico SMR non è chiara giacché l’11 marzo 2010 un funzionario dell’amministrazio-ne (“”) ha preso contatto con il medico SMR ed ha indicato “discusso con Dr. : esigibili solo attività fisicamente leggera” e ancora il 23 marzo 2010 vi è un’ulteriore nota (“”, verosimilmente, vista la sigla, dello stesso medico SMR __________) con l’indicazione “n.b. la capacità lavorativa dell’assicura-to in attività abituale ed adatta risulta tuttora data al 100% come da osservazione __________ (vedi nota del 31.6.2009, recte: 31.7.2009)”. Dalla nota del 31.07.2006 di cui al doc. AI 12-1 nello spazio relativo alla incapacità lavorativa emerge tuttavia “non determinata”, mentre per quanto concerne le domande al medico figura: “da quel che emerge dagli atti l’assicurato a fine anni ’70 ha eseguito la scuola per esercenti. Ha lavorato poi fino al 1984 nella ristorazione e in quell’anno si è annunciato la prima volta all’AI. Dopo un periodo di qualche mese al __________ è stato ritenuto convenientemente reintegrato, probabilmente in quanto era stato collocato presso la ditta __________, dove ha poi lavorato fino al 2004. In seguito è rimasto senza lavoro e da allora non è più attivo e vive con il padre e la sorella.” (sottolineatura del redattore, doc. AI 12-1). A proposito della __________ agli atti vi è solo l’indicazione di una deliberazione del 21 novembre 1985 da cui emerge che “da un rapporto dell’Ufficio regionale AI risulta che l’assicurato può essere ritenuto convenientemente reintegrato dal profilo professionale nell’ambito della sua capacità di lavoro residua. Ulteriori provvedimenti di ordine professionale non sono necessari.” (doc. AI 1-1).
Va ancora evidenziato come le consulenti in integrazione hanno ritenuto una capacità lavorativa totale sia nella precedente attività di magazziniere che in attività adeguate, affermando che “l’attività abituale di magazziniere è da ritenersi esigibile nella misura del 100%”, mentre il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, già il 1° febbraio 2005 aveva precisato, nell’anamne-si, che “il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena” (doc. AI 8-21). Inoltre, se è vero che il dr. med. __________ ha affermato che la probabile presenza di un’alterazione cromosomica parziale o di una malattia ereditaria non cambierebbe la valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ha pure indicato che questo vale dal punto di vista psichiatrico. Dalla valutazione del dr. med. __________ non è invece chiaro se ciò vale solo per la patologia psichica oppure in generale per tutte le patologie di cui è afflitto l’insorgente, nel senso che la possibile alterazione cromosomica parziale o la presenza di una malattia ereditaria non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Va infine rammentato che, in generale è necessario che, ogniqualvolta deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007, STCA 32.2008.208 pag. 20).
Alla luce di quanto sopra, e meglio che il medico curante ha evidenziato la presenza di dolori alla colonna lombare irradianti alle due gambe e un’insicurezza nella deambulazione e la possibilità per il ricorrente di effettuare un lavoro leggero senza tuttavia indicare con precisione il grado di capacità lavorativa in attività confacenti allo stato di salute dell’insorgente, pur precisando che la medesima può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3), che il dr. med. __________ ha attestato anch’egli la presenza di difficoltà di deambulazione dovute probabilmente anche alla sindrome vertebrale (doc. AI 10-3), che il dr. med. __________ aveva rilevato la necessità per il ricorrente di “adattare la sua attività eseguendo un’attività fisicamente leggera” senza tuttavia indicare alcuna percentuale di capacità lavorativa (doc. AI 8-21), che il dr. med. __________ aveva accertato un’inabilità al lavoro del 100% (doc. AI 8-18) e che il dr. med. __________ non ha approfondito sufficientemente, nelle sue valutazioni finali del 5 marzo 2010, questa patologia, il TCA non può ancora esprimersi con tranquillità circa la possibilità per il ricorrente di svolgere un’attività fisicamente leggera al 100%.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamen-to dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’UAI affinché approfondisca maggiormente l’aspetto ortopedico/reumatologico prendendo contatto nuovamente con il medico curante per stabilire con precisione ed esattezza il grado di capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere ed adeguate e se la possibile presenza di un’alterazione cromoso-mica parziale o di una malattia ereditaria e la trombosi alla gamba destra hanno un’incidenza (di che tipo) sulla capacità lavorativa dell’insorgente, valuti per il tramite del SMR le risposte fornite e, a dipendenza delle conclusioni, esamini la necessità di effettuare una perizia (reumatologica/ortopedica o, a dipendenza dell’importanza dell’eventuale alterazione cromosomica e/o dell’eventuale malattia ereditaria o di altre patologie, di altro tipo) ed emani un nuovo provvedimento.
In queste condizioni, visto l’esito della vertenza, la richiesta del ricorrente al Tribunale di effettuare una perizia diviene priva di oggetto poiché prematura.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’UAI che dovrà versare le ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi accertamenti.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti