Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.178
Entscheidungsdatum
29.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.178

LG/sc

Lugano 29 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1954, da ultimo attivo in qualità di montatore elettricista presso la __________, __________, in data 18 marzo 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “depressione, nervi, discopatia” (doc. AI 4-1/9).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica presso il __________, l’UAI con progetto di decisione del 17 luglio 2009 ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° novembre 2008 (doc. AI 38-1).

1.3. L’assicurato, rappresentato dalla RA 1, il 14 settembre 2009 ha presentato le proprie osservazioni al progetto di decisione contestando la valutazione medica del __________ sulla base dei referti del proprio medico curante Dr.ssa __________ (doc. AI 51-1/3).

1.4. Su indicazione del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 55-1), l’Ufficio AI ha predisposto una nuova valutazione psichiatrica ad opera del __________.

1.5. Esperito tale accertamento (doc. AI 60-1) e un’ulteriore valutazione economica (doc. AI 62-1) l’UAI, con decisione del 20 maggio 2010 (doc. AI 63-1), ha confermato il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita AI a far tempo dal 1° novembre 2008.

1.6. Contro questa decisione RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di un grado d’inabilità di almeno il 50% e in via subordinata il rinvio degli atti all’UAI per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (doc. I).

Il ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, in particolare il mancato approfondimento della patologia reumatologica e le diagnosi, oltre che la capacità lavorativa residua, poste dai periti del CPAS nella perizia psichiatrica. Viene inoltre contestato anche il conseguente calcolo economico (doc. I).

1.7. L’UAI, in risposta, sulla base delle due perizie psichiatriche del CPAS e della valutazione del SMR (Dr. __________), ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. I).

1.8. Il 30 luglio 2010 il legale di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali producendo un referto datato 16 luglio 2010 dell’Ospedale Regionale di __________ e uno scritto del 21 luglio 2010 del medico curante Dr.ssa __________ (doc. VIII, D, E).

I doc. VIII e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).

1.9. L’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato le proprie conclusioni e chiesto la reiezione del gravame (doc. X+bis).

I doc. X+bis sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita dal 1° novembre 2008.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nella decisione impugnata l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità fondandosi sulle valutazioni del Centro __________ del 17 luglio 2008 (doc. AI 21-1) e dell’11 marzo 2010 (doc. AI 60-1).

Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________ e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto peritale del 17 luglio 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità dipendente (dist. di personalità astenico) (ICD 10: F 60.7) Episodio depressivo di lieve entità (ICD 10: F 32.0)”.

I periti hanno quindi esposto la seguente conclusione:

" (…)

All'esame attuale osserviamo un quadro clinico compatibile con una depressione di grado lieve in un A. che presenta una fragilità personale riconoscibile nel disturbo di personalità descritto dal Dr. __________ nel suo rapporto per l'ufficio invalidità del 10.04.2008. Il collega parla infatti di un disturbo astenico di personalità contratti anaclitici sussistente a suo avviso da sempre (disturbo di personalità dipendente), diagnosi quest’ultima che condividiamo sia per quanto osservato sia per quanto emerso durante il colloquio e nella ricostruzione della propria storia personale.

Tale disturbo è infatti caratterizzato da un pervasivo ricorso agli altri nel prendere decisioni più o meno importanti relative alla propria vita, eccessiva paura di essere abbandonati, sentimenti di incapacità e incompetenza, condiscendenza passiva ai desideri dei più anziani e degli altri e una scarsa capacità di rispondere alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di vigore può manifestarsi nelle sfere emozionali ed intellettiva e vi è spesso una tendenza a trasferire la responsabilità agli altri.

Nella narrazione della propria storia personale l'A. riporta infatti una subordinazione dei propri bisogni a quelli degli altri, una eccessiva condiscendenza ai loro desideri, sentimenti di disagio e di impotenza quando rimane da solo paura di essere abbandonato e difficoltà ad assumere decisioni importanti nella vita quotidiana con bisogno di consigli e rassicurazioni da parte degli altri.

All’età di 54 anni abita con gli anziani genitori che si occupano di lui sia per quel che attiene le normali mansioni domestiche che per la preparazione del cibo e i consigli più importanti. Inoltre mostra grandi difficoltà ad allontanarsi dal nucleo famigliare sentendosi da un lato colpevole di abbandono dei genitori e contemporaneamente temendo la solitudine. È presente un senso di inadeguatezza e scarsa stima di sé vissuto dall'A. come una condizione di timidezza, di ipersensibilità e di difficoltà a relazionarsi con gli altri.

Sulla sopradescritta condizione di fragilità personale l'A. ha sviluppato nel corso del mese di ottobre‑novembre 2007 una reazione depressiva nell'ambito di una sindrome da disadattamento al licenziamento improvviso dal posto di lavoro che occupava da circa 30 anni.

Malgrado la presa in carico specialistica la situazione non si è significativamente modificata anche se l'A. ha tentato ripetutamente di trovare un nuovo impiego professionale, sempre con risposta negativa, fatto quest'ultimo che ha contribuito a incrementare gli effetti depressivi presenti.

Egli stesso in sede di colloquio si dichiara desideroso di poter riprendere un'attività lavorativa a lui consona, ma riteniamo che proprio per le sue caratteristiche personologiche egli non sia in grado di ingaggiarsi adeguatamente nella ricerca di un nuovo impiego, sentendosi insicuro e inadeguato e temendo nuovi fallimenti.

Inoltre gli aspetti depressivi limitano l'iniziativa e parzialmente le capacità volitive in un soggetto che già necessita degli altri per decisioni importanti riguardanti la propria vita.

Il quadro psicopatologico attualmente presente tuttavia a nostro avviso permette un'attività lavorativa per almeno 6 ore al giorno che potrebbe favorire altresì un miglioramento delle condizioni cliniche, grazie alla ristrutturazione dei ritmi della giornata e al recupero perlomeno parziale dell'immagine di sé attualmente molto compromessa.

Consigliamo pertanto che l'A. possa essere sostenuto nella ricerca di un nuovo impiego professionale che sia adeguato alle sue possibilità, evitando carichi di responsabilità che l'A. non riuscirebbe ad assumersi per il disturbo di personalità sottostante così come tutte quelle attività che richiedono impegno dal punto di vista cognitivo (calcoli, elenchi, utilizzo del Computer, tabelle, ecc).

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO,

  1. Descrizione di risorse e deficit

Come ampiamente descritto al punto 6 “Discussione”, riteniamo che l'attuale aspetto depressivo unitamente al sottostante disturbo della personalità di tipo dipendente comportino una deflessione dell'umore con scarsa autostima e sentimento di inadeguatezza e difficoltà a prendere decisioni in maniera autonoma. Compromessi appaiono le capacità cognitive superiori mentre conservata risulta la quota energetica. Per quanto attiene le capacità relazionali, anche se l'A. tende ad evitarle non riteniamo che queste possano essere considerate dei limiti in un eventuale inserimento in ambiente lavorativo.

  1. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

A causa del quadro psicopatologico descritto riteniamo che l'A. non sia più abile all'attività da ultimo svolta quale montatore elettricista in campo telematico e della telefonia.

  1. Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Il del 100% dal 01.11.2007 fino all'attuale valutazione ovvero luglio 2008.

Da agosto 2008 riteniamo l'A. abile ad un'attività lavorativa a lui idonea in misura di 6 ore al giorno con opportuno supporto nella ricerca di un posto di lavoro a lui confacente.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

  1. Indicazioni mediche per interventi di integrazione

Come discusso nel punto 6 a causa del disturbo di personalità dipendente e dell'attuale affezione depressiva, riteniamo consigliato che l'A. possa essere accompagnato e sostenuto nella ricerca di un nuovo impiego lavorativo a lui consono, dove possano inoltre essere definiti i ritmi el tempi di ripresa.

  1. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale

No, non riteniamo che vi siano possibilità di migliorare la capacità di lavoro sull'ultimo posto di lavoro dell'A.

  1. Capacità di lavoro per altre attività

Sì, riteniamo che l'A. sia abile in misura di circa 6 ore al giorno in un'attività a lui idonea, che non lo gravi di responsabilità e che non lo coinvolga eccessivamente dal punto di vista cognitivo evitando per cui tutti quegli impieghi che necessitano di capacità di calcolo, di astrazione, di utilizzo dei Computer ecc. Sono invece consigliati impieghi semplici, che non necessitino aggiornamenti o eventi formativi, possibilmente vicini all'ambito di lavoro ben conosciuto dall'A. (elettricista, illuminazione). Segnaliamo a tal proposito che l'A. stesso in sede di colloquio ha espresso di ritenere di poter essere idoneo quale magazziniere in una ditta di elettricità o di lampade (doc. AI 21-1).

In sede di osservazioni al progetto di decisione del 17 luglio 2009 l’assicurato ha prodotto un certificato medico datato 11 settembre 2009 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che diagnosticava “un episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) in disturbo di personalità dipendente (ICD-10; F60.7)” (doc. AI 51-1).

Alla luce di tale refertazione l’UAI, su indicazione del Dr. __________, incaricava il __________ di effettuare una nuova valutazione psichiatrica (doc. AI 55-1; 57-1).

Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________ e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto peritale dell’11 marzo 2010 hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità dipendente (ICD10; F60.7) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità ICD10:F33.0)”.

" (…)

Siamo confrontati con un uomo di 55 anni che, dopo il licenziamento dal posto di lavoro che occupava da 38 anni come montatore elettricista, ha sviluppato una sintomatologia ansiosodepressiva tale da rendere necessaria una presa in carico specialistica presso lo psichiatra Dr. __________ che attualmente continua presso la psichiatra Dr.ssa __________.

L'assicurato non ha antecedenti psichiatrici né alcuna familiarità in tal senso.

Egli ha sempre vissuto con i genitori ed ha manifestato fin dall'infanzia grosse difficoltà a distaccarsi da essi.

E' stato sottoposto il mese di giugno 2008 ad una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali eseguita dalla psichiatra Dr.ssa __________.

La sua valutazione concludeva a favore delle diagnosi di disturbo di personalità dipendente in presenza di un episodio depressivo di lieve entità. L'assicurato veniva ritenuto abile al lavoro in un'attività lavorativa a lui idonea nella misura di 6 ore al giorno.

Da parte dell'ufficio invalidità veniva riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita (grado 43%) a partire dal 01.11.2008.

Contro tale decisione l'assicurato ha fatto ricorso (rappresentato dalla RA 1) presentando i succinti rapporti del medico curante Dr. __________ e della psichiatra curante Dr.ssa __________ la quale si esprimeva a favore di una sindrome depressiva di media gravità.

Siamo quindi attualmente tenuti a rivalutare le condizioni psichiche dell'assicurato e la loro evoluzione dalla perizia effettuata il mese di giugno 2008 valutando le prospettive prognostiche, eventuali interventi finalizzati al miglioramento del quadro valetudinario oltre a descrivere risorse ed eventuali limiti funzionali presenti in attività esigibili.

Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con l'assicurato risulta sovrapponibile alla precedente perizia psichiatrica dei mese di giugno 2008.

L'esame psichico ci ha consentito di evidenziare una lieve deflessione timica in assenza di ideazioni suicidali. Un atteggiamento da parte dell'assicurato tendente ad enfatizzare inconsapevolmente il proprio disagio psichico, la sua preoccupazione in merito alla possibilità di ritrovarsi senza genitori a breve‑medio termine (i genitori sono anziani ed hanno rispettivamente 90 ed 86 anni). Non abbiamo rilevato durante il colloquio grossolani deficit della sfera cognitiva né disturbi della forma o del contenuto del pensiero. L’assicurato si è presentato puntuale all'appuntamento previsto, non molto curato nell'igiene e nell'abbigliamento, vigile, ed orientato nei 4 dominii.

Era evidente l'aspettativa di un maggior riconoscimento del suo disagio psichico da parte nostra, disagio che egli tende a vivere soggettivamente come importante nonostante gli scarsi elementi oggettivabili.

Da parte sua l'assicurato ha lamentato tristezza e malinconia oltre alla preoccupazione di perdere i genitori e ritrovarsi solo. Ha lamentato la presenza di disturbi del sonno, un calo della libido senza che tuttavia questo gli procuri delle preoccupazioni ed un lieve calo di memoria e concentrazione. Ha riferito di essere contento di vivere verbalizzando, come detto, la preoccupazione in merito al fatto di ritrovarsi solo a breve‑medio termine.

La descrizione della giornata evidenzia come l'assicurato sia in grado di alzarsi presto al mattino e, dopo aver consumato la colazione ed assunto i medicamenti, di recarsi a passeggiare per 2 ore, di mantenersi aggiornato leggendo il giornale, di recarsi a fare la spesa e a bere il caffé con degli amici e di essere in generale soddisfatto di come trascorra abitualmente la propria giornata.

In riferimento alla descrizione della giornata possiamo constatare come essa non evidenzi elementi di peggioramento del quadro psicopatologico rispetto alla precedente valutazione. L'assicurato risulta in grado di strutturarla mantenendo un discreto funzionamento globale. Egli si alza presto tutte le mattine e in seguito esce a passeggio per due ore: Questo evidenzia come egli abbia la motivazione e le energie necessarie ad attivarsi e permette di escludere la presenza di uno stato depressivo importante che risulterebbe invece invalidante a questo proposito. Si mantiene aggiornato leggendo il giornale: anche questo elemento depone a favore del mantenimento di un interesse sufficiente rispetto a quanto accade nell'ambiente circostante in contrasto con la presenza di apatia che caratterizza gli stati depressivi più gravi.

Mantiene inoltre un'attivazione sufficiente che gli permette di collaborare con il padre assumendosi dei compiti quali ad esempio l'occuparsi di fare la spesa.

La capacità di mantenere i contatti sociali si evidenzia dal fatto che l'assicurato è in grado dì intrattenersi con degli amici ad esempio recandosi con loro a bere il caffé.

L'elemento di disagio che maggiormente spicca è la sua difficoltà a prendere le distanze e ad essere maggiormente autonomo nei confronti dei suoi genitori e questo a conferma del disturbo di personalità dipendente che tuttavia non gli ha impedito di esercitare per 38 anni nella stessa ditta in qualità di montatore elettricista.

L'assicurato è seguito regolarmente (incontri mensili) dal suo medico curante Dr. __________ e al bisogno si incontra con la psichiatra curante Dr.ssa __________. A questo proposito ricordiamo che l'ultimo appuntamento con la medesima risale al mese di settembre 2009 e questo a conferma di un quadro clinico sostanzialmente stabile e che consente all'assicurato di mantenere un funzionamento globale soddisfacente. Quanto oggettivato e descritto ci porta a confermare integralmente la precedente perizia psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________ e di conseguenza le diagnosi allora poste di disturbo di personalità dipendente e di stato depressivo di lieve entità.

In conclusione riteniamo che l'assicurato continui ad essere abile nella misura di 6 ore al giorno in un'attività a lui idonea e che si renda necessario un opportuno supporto nella ricerca di un posto di lavoro a lui confacente. Confermiamo inoltre che, a causa del quadro psicopatologico presente, l'assicurato non è più abile nell'attività di montatore elettricista per quanto dettagliatamente già descritto nella perizia psichiatrica del mese di giugno 2008 (doc. AI 60-1).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

La patologia psichiatrica è stata indagata dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, i quali nel rapporto peritale del 17 luglio 2008 hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo di personalità dipendente (dist. di personalità astenico) (ICD 10: F 60.7) Episodio depressivo di lieve entità (ICD 10: F 32.0)”. Diagnosi che è stata sostanzialmente riconfermata nel rapporto peritale dell’11 marzo 2010, laddove i periti hanno indicato “Disturbo di personalità dipendente (ICD10; F60.7) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità ICD10:F33.0)” (cfr. doc. AI 21-6; 60-5).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, nel referto del 17 luglio 2008 RI 1 veniva ritenuto inabile in maniera completa nella sua attività di montatore elettricista, mentre in attività idonea l’abilità è stata quantificata in 6 ore al giorno (doc. AI 21-8).

Valutazione che viene ripresa anche nel rapporto peritale dell’11 marzo 2010 nel quale il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno indicato che l’insorgente non è più abile nella sua precedente professione di montatore elettricista, ma continua ad essere abile nella misura di 6 ore al giorno in un’attività a lui idonea (doc. AI 60-7).

Secondo i periti il quadro psichico dell’insorgente, oggettivato durante l’incontro del 3 marzo 2010, “risulta sovrapponibile alla precedente perizia psichiatrica nel mese di giugno 2008” (doc. Ai 60-6).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tale non può essere il breve certificato medico della Dr.ssa __________ dell’11 settembre 2009 (doc. AI 51-3) che si era unicamente limitata ad indicare che il paziente è in cura specialistica per un episodio depressivo di media gravità (ICD-10; F32.1) in disturbo di personalità dipendente (ICD-10:F60.7).

L’UAI ha comunque sottoposto il certificato prodotto al vaglio del SMR, il quale, tramite il Dr. __________, in considerazione della diversa diagnosi, della potenziale diversità in termini di ricaduta sul piano valetudinario, dal tempo trascorso tra la perizia del 2008 e la certificazione del medico curante e la differente terapia, ha consigliato una rivalutazione specialistica (doc. AI 55-1).

Il rapporto peritale del __________ dell’11 marzo 2010 ha tuttavia confermato sia le diagnosi che le valutazioni della capacità lavorativa residua (cfr. doc. AI 21-1; 60-1).

In sede ricorsuale il legale dell’assicurato ha prodotto lo scritto del 21 luglio 2010 della Dr.ssa __________. Tale certificazione, peraltro successiva alla decisione impugnata, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante ha infatti ribadito la diagnosi che aveva già posto nel precedente certificato (cfr. doc. AI 51-3; doc. E), preso in considerazione dall’amministrazione ed ha rilevato un’incapacità lavorativa “non inferiore al 50%”, senza alcuna distinzione tra precedente attività lavorativa ed eventuali attività adeguate.

Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato dal profilo psichiatrico sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal __________.

Per quanto riguarda la patologia reumatologica, il legale dell’assicurato ha lamentato un insufficiente approfondimento di tale problematica, in particolare delle ripercussioni della stessa sulla capacità lavorativa (doc. I).

Anche in questo caso l’argomentazione ricorsuale non merita accoglimento.

Nel rapporto del 30 luglio 2008 il medico del SMR, Dr. __________ ha posto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “Lombosciatalgia sinistra, discopatia L5-S1. Probabile sindrome di Brugada nota da novembre 2007” (doc. AI 23-1).

Come rettamente evidenziato dall’amministrazione, lo stesso medico curante Dr. __________, nel rapporto del 14 aprile 2008 all’indirizzo dell’UAI, aveva classificato questa diagnosi nelle affezioni senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 13-1).

Il referto radiologico del 16 luglio 2010 dell’Ospedale Regionale di __________ non permette di inficiare la valutazione del SMR. In esso viene unicamente evidenziata una “modesta riduzione di altezza dello spazio intersomatico L5-S1 senza fenomeno di vacuum nel nucleus pulposus”. Il Dr. __________ ha quindi indicato un regolare allineamento dei metameri lombari, nessuna deviazione della colonna e vertebra di transizione lombosacrale, altrimenti quadro di normalità invariato rispetto al 2007 (doc. D).

Secondo i medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina generale e Dr.ssa __________, spec. psichiatria, il referto radiologico mostra una situazione a livello lombare completamente fisiologico per l’età dell’assicurato (doc. X bis).

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In conclusione, rispecchiando la perizia del __________ e la valutazione del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua ultima attività di montatore elettricista, ma è da considerare abile al lavoro al 75% in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.

La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 17 novembre 2008, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato quella di magazziniere (prevalentemente in ditte che operano nel settore dell’illuminazione), autista fattorino, impiegato di vendita in un do-it, operio di fabbrica (doc. AI 30-2).

2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008, come correttamente calcolato dall’amministrazione (doc. AI 37-1).

2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato, in maniera specifica, in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 67'969.-- nel 2007, sulla base del questionario del datore di lavoro (doc. AI 9-1/10), che adeguato al 2008 è pari a fr. 69'328.38.

2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Per quanto riguarda il 2008, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato, quale montatore elettricista, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 69'328.38 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63'086.4, cfr. Tabella TA1 p.to 30,32 “Fabbr.app.elettrici, meccanica di precisione”, livello di qualifica 4, fr. 5’055.-- X 12 mesi = 60’660.-- riportato su 41.6).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

2.7.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4. In concreto, nel rapporto del 17 novembre 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e dell’8% per il tasso di riduzione (doc. AI 37-1).

La percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi partendo da un salario da invalido di fr. 59'978.88, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'136.21 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 69'328.38 (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 43,5% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Nella misura in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° novembre 2008 la sua decisione merita quindi conferma.

2.8. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia multidisciplinare (doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

82
  • DTF 135 V 29708.05.2009 · 3.347 Zitate
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 126 V 76
  • BGE 126 V 79
  • DTF 126 V 80
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 I 175
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 104
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 166
  • 8C_399/200723.04.2008 · 557 Zitate
  • 8C_44/200903.06.2009 · 324 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_652/200808.05.2009 · 3.347 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_289/200729.01.2008 · 217 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • B 67/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 1/04
  • I 1102/06
  • I 138/04
  • I 147/05
  • I 148/98
  • I 222/04
  • I 26/02
  • I 384/06
  • I 441/99
  • I 462/05
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  • I 514/06
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  • I 594/04
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  • U 274/98
  • U 311/02
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98
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  • U 463/06
  • U 8/07
  • U 80/04