Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.17
Entscheidungsdatum
06.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.17

LG/DC/sc

Lugano 6 maggio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2010 di

RI 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 32.2008.90 del 24 giugno 2009 il TCA ha accolto un ricorso inoltrato da RI 1, annullato la decisione del 3 aprile 2008 dell’Ufficio AI, e rinviato gli atti all’amministrazione rilevando quanto segue:

" (…)

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello reumatologico, inteso a delucidare l’aspetto diagnostico e soprattutto le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.8).

L'amministrazione dovrà inoltre procedere ad una corretta determinazione delle attività possibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo, da effettuare mediante una specifica inchiesta (cfr. consid. 2.10).

In tale contesto l'amministrazione verificherà nuovamente (cfr. al riguardo Doc. VI) qual è la quota parte dedicata dal ricorrente ad ognuna delle due attività.

Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

1.2. Il 21 gennaio 2010 RI 1 ha inoltrato un nuovo ricorso sollevando la censura di denegata/ritardata giustizia da parte dell’UAI che non avrebbe dato seguito alla sentenza del 24 giugno 2009, rilevando in particolare che: “…Malgrado il Vostro giudizio, la mia pratica viene continuamente posta all’angolo, quasi come sfida e disprezzo nei miei confronti…” (doc. I).

1.3. Con la risposta di causa dell’11 febbraio 2009 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso facendo presente che:

" (…)

Il lodevole Tribunale ha emesso la sentenza del 24 giugno 2009 pronunciando il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere come secondo indicazioni contenute al considerando 2.9 e 2.10 (valutazione delle conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa residua e valutazione delle attività ancora accessibili nella propria attività di volontario/filantropo da effettuare mediante inchiesta specifica in considerazione della cifra marg. 3014 della direttiva dell’UFAS sull’invalidità e la grande invalidità).

Successivamente, l’Ufficio AI ha ricevuto in restituzione gli atti dal TCA in data 15 settembre 2009.

Segue, l’atto ricorsuale per denegata/ritardata giustizia del 21 gennaio 2010.

L’amministrazione ha chiesto l’aggiornamento degli atti medici al medico curante Dr. med. __________ dall’ottobre 2007 fino a fine 2008 (si rammenta che dal 1.10.2008 il signor RI 1 ha maturato il diritto ad una rendita di vecchiaia AVS avendo compiuto 65 anni). Non appena gli atti medici saranno aggiornati l’amministrazione li sottoporrà senza indugio al servizio medico regionale (SMR), che dovrà valutarli e verificare se sono sufficienti per definire la diagnosi, le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa residua nelle singole attività, o se bisognerà procedere ad ulteriori accertamenti.

Per effettuare l’inchiesta specifica per l’attività filantropica, come da considerando 2.11 della sentenza del TCA, l’amministrazione dovrà attendere il rientro dell’assicurato, siccome partito per la __________ (informazione fornita dall’assicurato medesimo nell’atto ricorsuale inoltrato al TCA). Non appena informata del rientro del sig. RI 1 l’amministrazione dovrà procedere, senza ulteriori ritardi, a completare l’istruttoria.

Lo scrivente Ufficio ribadisce di non essere stato informato della partenza effettiva del sig. RI 1 se non con l’atto ricorsuale.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia respingere il ricorso interposto non essendo realizzati i presupposti per riconoscere una ritardata/denegata giustizia." (doc. IV)

1.4. Il 22 febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’UAI una copia dello scritto con il quale “l’amministrazione ha chiesto l’aggiornamento degli atti medici al medico curante Dr. med. __________ dall’ottobre 2007 fino a fine 2008” (doc. V).

1.5. In data 23 marzo 2010 l’UAI ha trasmesso a questa Corte la richiesta inoltrata al Dr. __________ il 29 gennaio 2010, la risposta del medico del 5 febbraio 2010 e lo scritto dell’UAI al Dr. __________ del 12 febbraio 2010 (doc. VII + 108+109+110).

I doc. V, VII e allegati (108-110) sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. VIII).

1.6. Con scritto e-mail del 12 aprile 2010 __________, a nome e per conto di RI 1, ha contestato la risposta di causa dell’UAI rimproverando a quest’ultima di non aver agito con la necessaria sollecitudine nella trattazione del caso (doc. X).

1.7. Nello scritto e-mail di medesima data (doc. XI + 1/13) RI 1 ha ribadito le proprie ragioni e ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute.

I doc. X e XI e allegati (1/13) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.8. Il 17 aprile 2010 l’UAI ha confermato l’intenzione “di procedere il prima possibile alla definizione del caso del signor RI 1” (doc. XIII) allegando la presa di posizione del Dr. __________ del SMR (doc. XIII+1).

Il doc. XIII+1 è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato dall'assicurato.

Questo Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.

In una sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8 mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili, argomentando:

" 4.2.3 Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E. 4.2.2 Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl. auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E. 5.2.3). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

Al consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto (vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

In un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha invece rilevato:

" L'autorité de recours de première instance était appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de l'inviter à statuer dans un certain délai.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances - auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du 29 novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral] 5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

2.3. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene fondato il ricorso dell’assicurato.

Dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha inoltrato una prima domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti nel luglio del 2003 che è stata respinta dall’UAI non essendo il grado d’invalidità pensionabile.

Una seconda domanda è stata presentata dall’assicurato nel giugno del 2005. L’UAI ha respinto la nuova richiesta con decisione formale del 3 aprile 2008, poi impugnata da RI 1 davanti al TCA.

In data 24 giugno 2009 il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per un approfondimento a livello reumatologico ed una nuova valutazione economica delle attività possibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo.

RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA per denegata / ritardata giustizia in data 21 gennaio 2010 (doc. I).

Dalla documentazione richiesta da questa Corte il 22 febbraio 2010 (doc. V) emerge che solo il 29 gennaio 2010, successivamente dunque al ricorso inoltrato dall’assicurato al TCA per denegata / ritardata giustizia, l’amministrazione si è attivata chiedendo l’aggiornamento degli atti medici al Dr. __________ mediante l’invio del “Rapporto medico” (cfr. doc. VII 108/110) e il 27 aprile 2010 con il rapporto del Dr. RI 1 del SMR (doc. XIII+1).

Ritenuto che la seconda richiesta di prestazioni AI per adulti dell’insorgente risale al lontano 2005, che la decisione formale è stata emessa nell’aprile 2008 e che nel giugno del 2009 questa Corte ha emanato la decisione di rinvio degli atti all’amministrazione, l’UAI avrebbe dovuto procedere agli accertamenti medici ed economici con la massima sollecitudine. L’amministrazione ha invece atteso più di 7 mesi, per poi limitarsi a trasmettere il “Rapporto medico” al Dr. __________ unicamente dopo l’inoltro di un ricorso per denegata / ritardata giustizia da parte dell’assicurato.

Va inoltre evidenziato che l’amministrazione ha proceduto, nel gennaio 2010, a trasmettere il solo “Rapporto medico” al Dr. __________, senza tuttavia aver ancora svolto alcun accertamento di carattere economico, in particolare per quanto riguarda la problematica giuridica relativa alla valutazione dell’invalidità per le persone che si occupano di attività umanitarie o di volontariato (cfr. sentenza del 24 giugno 2009, pag. 17/19).

Nell’atto di risposta l’UAI ha affermato che per effettuare l’inchiesta specifica l’amministrazione dovrà attendere il rientro dell’assicurato partito per la __________ alla fine di gennaio 2010.

L’UAI ha indicato di aver desunto tale informazione dal ricorso dell’assicurato datato 22 gennaio 2010 (cfr. doc. IV).

Tuttavia, già nella sentenza del 24 giugno 2009 e nel relativo incarto 32.2008.90, emergeva in modo chiaro che RI 1 ogni anno svolge l’attività di filantropo in __________ dal mese di gennaio a giugno, per poi fare ritorno in Ticino nel mese di giugno e svolgere l’attività di scultore indipendente (cfr. sentenza del 24 giugno 2009, pag. 8).

L’UAI era dunque al corrente che nei sei mesi succesivi alla sentenza del TCA l’assicurato era a disposizione sia per gli accertamenti di carattere medico che per quelli economici. In quel periodo l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto procedere senza indugio a tali accertamenti.

Nessun atto istruttorio è stato però svolto e di conseguenza sarà verosimilmente necessario attendere sino al giugno 2010 (rientro in Ticino di RI 1) per poter procedere all’inchiesta specifica per l’attività filantropica.

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia da parte dell’Ufficio AI. Il ricorso dell’assicurato deve dunque essere accolto.

Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione affinché proceda il più celermente possibile all’approfondimento medico e alla valutazione economica ed emetta una decisione formale contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare un ricorso al TCA sulle questioni di merito.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese di procedura sono dunque poste a carico dell’Ufficio AI.

L’art. 29 cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede che alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Nella presente fattispecie l’UAI non ha proceduto con la dovuta sollecitudine ai necessari accertamenti medici ed economici del caso attendendo più di 7 mesi ad agire e solo dopo l’inoltro di un ricorso per denegata / ritardata giustizia da parte dell’assicurato.

In simili condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per leggerezza dall’UAI (cfr. STFA B57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323).

Di conseguenza, nel caso concreto, le spese poste a carico dell’Ufficio AI sono fissate a fr. 300.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ È accertata una ritardata giustizia da parte dell’UAI.

  1. Gli atti sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.3.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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