Raccomandata
Incarto n. 32.2010.164
cr/DC/sc
Lugano 11 novembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1974, nel mese di gennaio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 febbraio 2010 (doc. 21/1-3), poi confermato con decisione del 12 maggio 2010, le ha riconosciuto “a decorrere dal 1° gennaio 2010 un quarto di rendita con un grado AI del 40% definito in base alla media retrospettiva e, dal 1° aprile 2010 (art. 88a OAI, cpv. 2), una rendita intera di invalidità” (doc. A1).
L’ammontare della rendita intera di invalidità è stato fissato in fr. 1’140.-- mensili dal 1° aprile 2010 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione del 12 maggio 2010, l’assicurata, rappresentata da suo padre, RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha indicato che l’ammontare della rendita intera mensile versatale dall’UAI è insufficiente a coprire il suo fabbisogno minimo.
RA 1 ha infatti sottolineato che “secondo l’elenco delle spese mensili allegato risulta un fabbisogno di fr. 2'140.-- senza calcolare qualsiasi importo per tempo libero, vacanze, automobile, hobby o altro non minimamente necessario”.
Il rappresentante dell’assicurata ha rilevato di non avere mai richiesto delle prestazioni all’Ufficio AI “anche se potevamo farlo già 15 anni fa’” e di avere sempre sostenuto economicamente la figlia - la quale non è mai stata in grado di percepire uno stipendio sufficiente per il suo mantenimento – fino al subentrare della crisi finanziaria del 2008.
A partire da quel momento, non essendo egli più in grado di provvedere economicamente alle necessità della figlia e in particolare al pagamento del suo canone di locazione, la famiglia RA 1 ha deciso di inoltrare la domanda di prestazioni AI.
Nel contempo, l’assicurata è stata pure posta al beneficio della pubblica assistenza, che le versa fr. 1'060.-- mensili, importo che tuttavia, come indicato da RA 1, “copriva i costi minimi necessari, ma non il pagamento dell’affitto, che rimaneva sempre a carico mio”.
Alla luce di questi elementi, RA 1 ha chiesto “di rivalutare la decisione dell’Assicurazione federale per l’invalidità, particolarmente il fatto che ci sia pagato da loro anche il canone d’affitto. Per nostra figlia RI 1, con gli attuali fr. 1'150.-- concessi, questo è decisamente impossibile” (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, dopo avere ribadito che il calcolo effettuato per definire il diritto a prestazioni dell’assicurata risulta essere corretto, ha postulato la reiezione del ricorso.
L’amministrazione ha pure indicato all’assicurata la possibilità di chiedere le prestazioni complementari (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha determinato correttamente l’ammontare della rendita spettante all’interessata.
Per quel che concerne l’ammontare della prestazione d’invalidità, va rilevato che ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3. Nel caso presente l'Ufficio AI, nella risposta di causa, ha indicato che “l’importo delle rendite di invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e che la rendita completa minima ammonta a fr. 1'140.- mentre quella massima a fr. 2'280.- e che il calcolo effettuato per definire il diritto a prestazioni risulta essere corretto” (doc. IV).
Il TCA concorda con quanto indicato dall’amministrazione, ritenuto che la rendita dell’assicurata è stata fissata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 6'840 e di un periodo di contribuzione completo (scala 44, cfr. doc. A1).
Riguardo alle osservazioni di RA 1 circa all’insufficienza dell’importo di fr. 1’140 per coprire il fabbisogno dell’interessata e, in particolare, per pagare il canone di locazione dell’appartamento, il TCA sottolinea che nel sistema di previdenza svizzero, basato sui tre pilastri, spetta all’AVS insieme alle PC garantire in maniera adeguata agli assicurati la copertura dei bisogni vitali (art. 112 cpv. 2 Cost.).
Al riguardo, in una sentenza 9C_40/2010 del 6 ottobre 2010, il Tribunale federale ha ricordato che:
" (…)
3.1 Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 Cst.). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels.
(…)
5.3.3.1 Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité juridique du cas de rente était maintenue (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.2.2.1, in SVR 2009 UV n° 7 p. 26; voir également arrêt B 25/00 du 24 septembre 2001 consid. 5b).”
Pertanto, come del resto correttamente indicato dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), spetta all’assicurata, qualora non l’avesse ancora fatto, richiedere al competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, per il tramite della propria agenzia comunale AVS, una prestazione complementare.
Poiché l’ammontare della rendita è corretto, la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti