Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.160
Entscheidungsdatum
29.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.160

LG/sc

Lugano 29 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 6 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, attivo quale tipografo stampatore indipendente presso la __________, __________, in data 31 gennaio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (rendita) a seguito di un infortunio avvenuto nel mese di giugno del 1999: “grosso trauma distorsivo della caviglia sinistra” (doc. AI 5-1/5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una prima inchiesta economica per indipendenti (doc. AI 14-1) e una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 46-1), l’UAI con decisione del 3 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non avendo avuto il danno alla salute influenza sul rendimento lavorativo (doc. AI 99-1).

1.3. L’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha sollevato una tempestiva opposizione al provvedimento dell’amministrazione (doc. AI 106-1) e con decisione su opposizione del 3 aprile 2009 l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione con la seguente motivazione:

" (…)

4.2. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, l'amministrazione - considerato anche il lungo tempo trascorso - dovrà in primo luogo operare un aggiornamento della situazione economico-lavorativa del Signor RI 1 per il tramite di una nuova inchiesta esterna per indipendenti da parte del Servizio Ispettorato dell'UAI (detto servizio ha in effetti proceduto alla verifica dei relativi dati fiscali/conti economici unicamente sino all'anno 2004).

Oltre a ciò - come del resto già evidenziato dall'avv. __________ nella propria annotazione del 24.6.2008 agli atti -, l'ispettore incaricato di esperire l'inchiesta economica dovrà determinare (allegando la relativa documentazione) il reddito da valido del Signor RI 1 rispettivamente i redditi da invalido concretamente percepiti da quest'ultimo nel corso degli anni.

Nel caso in cui - ai fini della valutazione dell'invalidità - il Servizio Ispettorato non dovesse ritenere opportuno l'utilizzo del metodo generale del raffronto dei redditi (poiché l'accertamento diretto dei due redditi da porre a confronto risulta inaffidabile), il grado d'invalidità del Signor RI 1 dovrà allora essere determinato in applicazione del metodo straordinario (cfr. punto 3 di cui sopra).

In esito alle considerazioni che precedono, la decisione 3 gennaio 2006 va quindi annullata e la causa va pertanto retrocessa all'amministrazione affinché disponga l'esecuzione degli accertamenti economici di cui sopra, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità del Signor RI 1. (…)" (Doc. AI 126-4)

1.4. Esperita una nuova inchiesta per l’attività professionale indipendente in data 16 novembre 2009 (doc. AI 137-1) l’UAI con decisione del 6 maggio 2010 (doc. AI 146-1), preavvisata con progetto del 18 novembre 2009 (doc. AI 141-1), ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo.

1.5. Contro questa decisione RI 1, personalmente, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione economica svolta dall’amministrazione (doc. I).

1.6. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto le osservazioni dell’insorgente al vaglio della consulente in integrazione professionale, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

1.7. Il 27 agosto 2010 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie argomentazioni contestando le osservazioni della consulente in integrazione professionale (doc. VIII).

Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

Il Dr. __________ nel rapporto peritale del 22 gennaio 2004 ha diagnosticato:

" (…)

Sindrome panvertebrale cronica, su

– disturbi statici del rachide (cifosi alto dorsale, scoliosi dorso lombare),

– decondizionamento e sbilancio muscolare

Impingement tibiotarsico a sinistra in

– lesione postraumatica del legamento tibio-fibulare anteriore inferiore e sinovite,

– esito da trauma discorsivo della caviglia sinistra il 7 giugno 2009” (doc. AI 46-5).

Secondo lo specialista l’assicurato è abile al lavoro nella sua attività nella misura del 50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria la diminuzione del rendimento è del 10%, mentre in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali l’abilità è completa dalla medesima data (doc. AI 46-6).

Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito LAINF, i periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________) e posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________:

" (…)

Impingement all’articolazione tibiotarsica della caviglia sin. con/su:

pregresso trauma discorsivo il 07.06.1999.

Sindrome algica residuale sotto sforzo al compartimento anteriore laterale della caviglia ds. con/su:

pregresso trauma discorsivo l’11.11.2006.

Tendinopatia dei flessori della mano ds. con occlusione incompleta del pugno.

Sindrome vertebrale focalizzata attualmente piuttosto in sede toracale ed all’altezza della transizione toracolombare con/su:

disturbi statici e posturali .

Sindrome di attrito sottoacromiale alla spalla ds.” (doc. AI 19-12).

I periti hanno quindi indicato che, tenendo conto di tutte le patologie (anche quelle extrainfortunistiche), l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua professione di tipografo (doc. LAINF 19-18).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il ricorrente, rappresentato dall’avv. __________ in sede di osservazioni e davanti al TCA, personalmente, non ha mai contestato la diagnosi, né tantomeno le valutazioni della capacità lavorativa (cfr. doc. AI 143-1, doc. I).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.7. Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, dal 2002 amministratore unico della __________, l’ammistrazione ha confrontato il reddito aziendale conseguito prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che dopo l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato non ha subito una perdita economica.

Il TCA non può condividere tale modo di procedere per le ragioni che seguono.

Dal profilo economico l’amministrazione ha affidato agli ispettori __________ e __________ l’incarico di eseguire un’inchiesta per indipendenti. Nel rapporto del 16 novembre 2009 gli ispettori hanno indicato quanto segue:

" (…)

  1. Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

Nel corso dell'incontro l'assicurato ha ribadito la ripartizione percentuale delle attività indicate nella lettera inviata all'ufficio nel 2001, ripartizione che viene ripresa in questa sede. Si definisce infatti uno stampatore sostenendo che questo è quanto avrebbe continuato a fare in assenza del danno, lasciando il fratello ad occuparsi dei lavori amministrativi e contabili. Dichiarazioni che non vi è motivo per contestare, nella considerazione nondimeno della valutazione data dal collega nella precedente inchiesta.

Nel corso dell'incontro tuttavia si è scesi maggiormente nel dettaglio delle singole mansioni, soprattutto di quelle a carattere amministrativo che possono essere assai diverse da azienda ad azienda.

■ PRIMA DEL DANNO:

Calcolazione preventivo: si tratta del calcolo del costo di un lavoro, presentato al cliente in forma di preventivo; la calcolazione, spiega il signor RI 1, non comporta un grande dispendio di tempo poiché il costo di ogni singolo lavoro è stato fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora da lui, ma in misura importante anche dal fratello __________.

Programmazione lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro; ad ogni cliente corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta non solo l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva un ordine, l'uno o l'altro dei fratelli __________ scrive un cartellino con l'ordine e lo fissa al tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro arrivo.

Acquisizione clienti: attività che aveva importanza all'inizio, oggi meno. Al momento in cui la ditta si è costituita non era facile venire a conoscenza della loro esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i contatti; ora i clienti arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma vengono anche inviati da altre tipografie (ad es. __________). Anche la partecipazione a concorsi pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli enti (i municipi in modo particolare).

Verifica e controllo dei lavori in corso: attività che l'assicurato continua a svolgere, con e nonostante il danno.

Stampatore-legatore: per un certo periodo ha svolto anche l'attività di legatore, competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la formazione.

■ DOPO IL DANNO:

L'assicurato dichiara di essere presente sul posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in alcuni non rimane l'intera giornata.

Riguardo alle attività a carattere amministrativo (escluse quelle contabili di cui non ha competenze specifiche) ammette di potersene occupare tuttora anche se, nel concreto, è il fratello __________ che si occupa maggiormente dell'andamento dell'ufficio e del lavoro.

Il signor RI 1 continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni continue).

Una volta che la macchina è stata preparata con il materiale di stampa gli è possibile seguirla, ma deve chiedere l'intervento di una terza persona ogni volta che fa il carico.

L'assicurato conferma che ancor oggi i compiti di carattere amministrativo non superano le 2 ore al giorno.

■ Attività svolte dal fratello __________:

Registrazioni nella cartella clienti: effettuate per buona parte dal fratello __________, anche se l'assicurato ammette di potersene occupare direttamente.

Ritiro-lettura della posta: attività di cui si occupa il fratello __________ che, nel corso dell'incontro, conferma il peso assunto sempre più nel corso degli anni dovuto essenzialmente alla sua presenza costante: il primo contatto dei clienti infatti avviene con lui.

Preparazione fatture: attività eseguita dal fratello __________, che ha la formazione di contabile e si fa carico di tutti i lavori contabili della ditta. Della preparazione di bilancio e conto economico si occupa invece una fiduciaria, che provvede anche alla revisione.

Il signor __________ dichiara che il peso dei lavori contabili rispetto a quelli amministrativi è di 10 a 90; precisa che i lavori strettamente contabili sono eseguiti in circa 45 minuti al giorno, il resto sono lavori strettamente amministrativi.

  1. Evoluzione dei redditi dell'impresa -VEDI ALLEGATO 2

REDDITO TASSATO DELL'ASSICURATO:

97-98

99-00

01-02

2003 B

2004

2005

2006

2007

2008

Reddito

75'000

55'000

66'000

32'593

39'277

39'520

39'000

39'396

manca

Per il biennio 2001-2002 ( dichiarazione 2003 A - periodo di vuoto fiscale), l'Ufficio tassazioni di __________ non ha proceduto a nessuna "ripresa" per redditi straordinari, nonostante secondo i conti economici della ditta individuale, l'utile conseguito in quegli anni ammontasse a:

Fr. 109'892.- nel 2001

Fr. 106'897.- nel 2002.

Il danno alla salute risale al giugno 1999, quindi cade nel biennio fiscale (dichiarazione) 2001-2002, basato sui redditi 1999-2000.

I redditi dell'impresa - dichiarati -, con attività indipendente prima ed SA poi, sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato 2, per il periodo 1996

  • 2008.

Fiscalmente i risultati aziendali della SA, secondo quanto comunicato con lettera 06.08.2009 dell'Ufficio tassazione persone giuridiche , sono stati riconosciuti e tassati come segue:

Dati/Anni

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Risultato SA

  • 76'556

  • 123'393

  • 22'445

43'959

23'661

60'359

Si noti che la differenza del risultato per l'anno 2003 è data dal fatto che per il contributo investimenti di fr. 154'298.--, riconosciuto dalla Sezione per il promovimento economico, per l'imposta cantonale non è imponibile. Il dato 2008 infine, non è disponibile.

Complessivamente, tenuto conto dell'attività svolta come indipendente con ditta individuale sino a metà anno 2002, di quella in seno alla SA in seguito, quale salariato ed azionista (risultato aziendale + vantaggi riportati a tassazione personale) i redditi complessivi conseguiti dal richiedente dal 1996 al 2008 risultano i seguenti:

Dati/Anni

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Red. Indip.

75'000

55'000

55'000

66'000

66'000

*109'892

Ris. Az. SA

Stipendio

Totale red.

75'000

55'000

55'000

66'000

66'000

109'892

Dati/Anni

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Red. Indip.

*103'072

Ris. Az. SA tassato

  • 76'556

123'393

22'445

43'959

23'661

60'359

Stipendio

11'906

32'593

39'520

39'520

39'000

39'396

Vantaggi

3'000

3'000

3'000

3'000

7'000

Totale

38'422

  • 87'800

18'832

86'479

65'661

106'755

  • dichiarato

Dati/Anni

2002

Red. Indip.

Ris. Az. SA

39'924

Stipendio

44'763

Vantaggi

manca

Totale

84'687

I dati economici 2001 e 2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale (dichiarazione 2003 A ), per- il passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. Non essendoci stata imposizione si fa capo al dichiarato.

  1. Provvedimenti di integrazione

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Senza dubbio da lato medico esistono i presupposti per sottoporre il dossier al consulente in integrazione, visto che l'assicurato è stato ritenuto abile al 90% in attività sedentaria.

In ogni caso anche nell'attività abituale la perdita economica da un lato e l'esigibilità indicata nel confronto delle attività dall'altro giustificano il proseguo dell'attività professionale acquisita e svolta sino ad oggi.

8.1 Ritiene necessaria una perizia?

No - Già esperita - Vedi SAM -

  1. Valutazione dell'invalidità

Reddito ipotetico senza danno

Anni 1996-1998

secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 61'666

./. 4.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. 116'000.- … (98 …)

SFr. 5'220

Totale intermedio

SFr. 56'446

contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)

SFr. 5'362

Totale intermedio

SFr. 61'808

./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

SFr. 0

Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 61'808

Reddito da invalido Anni 2000-2001

Conformemente ai documenti contabili – fiscali, senza redditi supplementari per la persona assicurata (ed. le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 87'946

./. 3.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di (Frs. 321'982.- … (2001 …)

SFr. 11'269

Totale intermedio

SFr. 76'677

contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)

SFr. 7'284

Totale intermedio

SFr. 83'961

./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito d'invalido della persona assicurata

SFr. 83'961

Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno alla salute

  • SFr. 22'153

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

  • 36%

REDDITO DA VALIDO:

Per la definizione del reddito ipotetico senza invalidità sono stati considerati i redditi accertati dal fisco, conseguiti quale azienda individuale, nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute (06-1999), quindi nel 1996-97 e 1998 con calcolazione della media.

Sull'arco dei tre anni citati, il risultato aziendale annuo medio risulta quindi di fr. 61'666.-- netti. Al lordo, secondo quanto calcolato nella tabella che precede: Fr. 61'808.-- di media.

REDDITO DA INVALIDO:

Nella tabella sopra esposta, il reddito da invalido conseguito dopo l'insorgenza del danno alla salute è stato considerato per gli anni 2000-2001, effettuando una media. Trattasi dei primi due anni di attività piena, poiché nel 1999 si ha l'evento infortunistico. Dal 01.08.2002 in poi la ragione sociale dell'attività è stata registrata al registro di commercio quale SA.

Come si può rilevare dal confronto del redditi, in questi due anni non vi è stata alcuna perdita economica anzi un risultato d'esercizio migliore rispetto agli anni precedenti. Anche nel 2002, almeno sino al 31 luglio (mese in cui è cambiata la ragione sociale della ditta) il risultato aziendale è stato molto positivo (fr. 103'072.- di utile ).

Dopo la costituzione della SA, più precisamente nella seconda metà dell'anno 2002, rispettivamente nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che hanno condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò non è tuttavia da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni successivi l'evento invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente significativa.

Di fatto già nel 2004 il risultato complessivo, seppure contenuto, è divenuto nuovamente positivo ed in seguito, dal 2005 in poi, i redditi realizzati dal signor RI 1 sono stati superiori a quelli conseguiti prima del danno, senza perdita economica alcuna da porre in relazione con il danno alla salute.

  1. Valutazione

Oltre alle considerazioni di cui al punto precedente, che hanno evidenziato soprattutto gli aspetti di carattere finanziario, è necessario procedere con alcune osservazioni riguardanti l'esigibilità.

Con e nonostante i limiti riconosciuti medicalmente l'assicurato non ha subito perdita economica ed anzi ha dimostrato, grazie anche ai sussidi cantonali, di aver saputo espandere la propria attività. Sussidi che gli hanno consentito - non va dimenticato - di disporre di macchinari tecnologicamente avanzati, che impongono ritmi e modalità di lavoro diversi al punto di essere gestite con la collaborazione di un semplice apprendista e non necessariamente di uno stampatore come __________, con un ottimo rapporto costi-benefici.

Ma va altresì sottolineato come anche la diversificazione dei ruoli all'interno dell'azienda risulti esigibile prima di tutto dal lato medico, visto che a parte la mera attività contabile (che, come si è visto, incide in misura minima sull'attività amministrativa complessiva) molte altre attività possono essere compiute dall'assicurato stesso, compresi l'acquisizione ed il contatto con la clientela. Si tratta di compiti che oggi svolge il fratello __________, ma per i quali l'assicurato è qualificato e che farebbe di persona se fosse costantemente in ufficio.

Si tratta di considerazioni che, ai fini della valutazione attuale, non incidono direttamente sul grado di incapacità riconosciuto, ottenuto dal raffronto dei redditi e non delle attività, ma restano elementi a sostegno della proposta di rifiuto delle prestazioni.

Elementi di cui si dovrà tener conto in caso di riesame visto che l'assicurato ha annunciato un secondo infortunio.

  1. Proposta

Rifiuto della domanda di prestazioni, almeno sino al 17.04.2009, data del secondo infortunio." (Doc. AI 137/8-13)

2.8. La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Innanzitutto, come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

2.9. Nella fattispecie l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il cambiamento di occupazione (cfr. consid. 2.10), applicare il metodo straordinario.

Il reddito da valido considerato dall’UAI risulta essere quello accertato dall’autorità fiscale tra il 1996 e il 1998 (media del periodo), quando l’assicurato svolgeva la propria attività di tipografo stampatore nella forma dell’azienda individuale, e prima dell’insorgere del danno alla salute (giugno 1999) (doc. AI 137-12).

Il reddito da invalido è invece stato calcolato considerando la media dei redditi nel periodo 2000-2001, dopo l’infortunio avvenuto nel 1999, e prima della costituzione della __________ avvenuta il 30 agosto 2002 (doc. AI 137-13).

Il confronto dei redditi svolto dall’amministrazione nella decisione impugnata non conduce tuttavia a conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato. La cifra di affari dell’azienda, peraltro assai altalenante, è infatti influenzata da troppi fattori estranei all’invalidità come la situazione congiunturale e concorrenziale.

Inoltre i dati economici del 2001 e 2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale (dichiarazione 2003A) quando vi è stato il passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. Dunque, contrariamente al 2000, il dato del 2001 non è quello tassato dall’autorità fiscale, bensì quello dichiarato.

Dal rapporto d’inchiesta emerge poi che RI 1 ha delegato gran parte delle attività amministrative, e soprattutto quelle contabili, al fratello __________. Inoltre, pur lavorando da solo l’insorgente fa capo alla collaborazione di uno stampatore e di un legatore (doc. AI 137-1).

Agli atti non vi sono elementi che permettano di valutare il genere e l’ampiezza del loro apporto e quanto essi possano influire sull’oscillazione dei redditi. Da una parte l’UAI sostiene che i macchinari più avanzati potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista e non necessariamente dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici (doc. AI 137-13), dall’altra il ricorrente ritiene che un apprendista necessita un notevole sforzo organizzativo e finanziario che viene misconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. I, VIII).

Secondo RI 1 l’assunzione di uno stampatore invece di un apprendista è giustificata proprio dal danno alla salute, senza il quale “avrebbe continuato l’attività di stampatore e si sarebbe limitato ad assumere un apprendista anziché un operaio” (doc AI 137-8, doc. I, VIII).

L’UAI rileva inoltre che “Dopo la costituzione della SA, più precisamente nella seconda metà dell’anno 2002, rispettivamente nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che hanno condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò non è tuttavia da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni successivi l'evento invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente significativa”.

Tuttavia, l’UAI pone a confronto i redditi percepiti dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma dell’azienda individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla società anonima dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso quanto egli percepiva sotto forma di salario dalla __________.

Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione non può essere condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non possono essere considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla stregua di un reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il signor RI 1 riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e (…) detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale” (doc. AI 145-1).

Come evidenziato dagli ispettori l’andamento societario è stato altresì condizionato dagli investimenti in nuovi macchinari, da una politica aziendale di espansione e da importanti ammortamenti, oltre che dall’apporto di sussidi cantonali LIM (doc. AI 137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione non li metta in relazione allo stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente distorto il risultato aziendale.

Non è possibile dunque fare affidamento sulle variazioni della cifra di affari aziendale per determinare il grado d’invalidità dell’assicurato.

L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto delle attività, accertando quali attività e in che misura l’assicurato potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute. In seguito andava effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.8.).

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, e considerati i periodi d’incapacità lavorativa desunti dalla documentazione medica agli atti (100% dal 07.06.1999; 75% dal 23.08.1999; 50% dal 27.10.1999; 75% dal 24.11.1999; 50% dal 20.03.2000) sono determinanti i dati del 2000 (cfr. doc. 146-1).

In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, l’Alta Corte ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

L’amministrazione dovrà dunque effettuare la propria valutazione con riferimento anche al momento dell’emanazione della decisione.

2.10. Prima di applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque valutare se alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.5.), si può richiedere all’assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Ovvero se egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti economici richiesti ed emani una nuova decisione.

2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché proceda nuovamente alla valutazione del grado d’invalidità dell’assicurato ed emetta successivamente una nuova decisione.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

44
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 33
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 125 V 261
  • DTF 123 V 233
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 110 V 275
  • DTF 110 V 276
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 15101.01.1979 · 135 Zitate
  • DTF 104 V 137
  • DTF 104 V 139
  • DTF 97 V 57
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • 9C_335/200708.05.2008 · 77 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 206/00
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 224/01
  • I 26/02
  • I 38/06
  • I 475/01
  • I 540/02
  • I 543/03
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 761/04
  • I 782/03
  • U 243/99
  • U 347/98