Raccomandata
Incarto n. 32.2010.155
BS/sc
Lugano 21 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 29 aprile 2010 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969, precedentemente attiva professionalmente nella misura del 50% quale addetta alle pulizie, nell’agosto 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni in relazione alle sequele di un infortunio occorsole nell’agosto 2005 assunto dall’__________, dalla quale essa percepisce una rendita d’invalidità dell’11% dal 1° gennaio 2008 (cfr. decisione formale 3 luglio 2007; atti LAINF doc. AI 32).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM, con due decisioni 29 aprile 2010 (preavvisate il 10 agosto 2009) ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 75%) limitatamente al periodo 1° agosto 2006 – 1 febbraio 2008. Il grado d’invalidità è stato determinato mediante il metodo misto (cfr. consid. 2.5) con una quota di ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe del 50%. Dal punto di vista lavorativo l’assicurata è stata ritenuta totalmente inabile in qualsiasi attività dall’agosto 2005 al settembre 2007, ma abile al 50% in attività adeguate dall’ottobre 2007; gli impedimenti nello svolgimento delle attività casalinghe sono stati quantificati, secondo gli accertamenti dell’inchiesta economica, nella misura del 50,5%.
1.3. Avverso le succitate decisioni, l’assicurata, rappresentata RA 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2006. Essa contesta la determinazione del grado d’invalidità, nonché la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5.Il 2 luglio 2010 l’insorgente ha confermato il proprio ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita anche successivamente al 1° febbraio 2008 e di che grado.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 ss.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.7. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 11 agosto 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________), dermatologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza della capacità lavorativa:
(…)
Disturbo somatoforme da dolore persistente.
Sindrome dolorosa cronica alla spalla sin. con:
stato dopo traumi ripetuti con lussazione ecromioclavicolare Tossy 3 il 21.08.2005,
stato dopo ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari e fissazione temporanea con fili di Kirschner dell'articolazione acromioclavicolare di sin. il 2.09.2005 complicata da infezione, asportazione precoce del materiale di osteosintesi e terapia antibiotica per tre mesi,
stato dopo riparazione del sovraspinato con una vite e tenotomia del capo luogo del bicipite il 14.07.2006,
pseudoparesi di tutto l'arto superiore sin. nell'ambito della problematica psichiatrica.
Sindrome dolorosa cronica della spalla ds.
Accentuazione di tratti di personalità dipendente-evitante (ICD-10 Z 73.1).
Insonnia non organica (ICD_10 F 51.0).
Sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F 41.9).
Sindrome affettiva persistente (ICD-10 F 34). (…)" (Doc. AI 25/26-27)
Tenuto conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella sua attività di ausiliaria di pulizia. I periti hanno posto la seguente valutazione delle singole patologie invalidanti:
(…)
Determinante appare la patologia reumatologica, caratterizzata da una sindrome dolorosa cronica alla spalla sin., una sindrome da dolore somatoforme ed un sindrome dolorosa pure alla spalla ds., entrambe in stato da interventi. Vi sono poi delle lombalgie croniche comuni, uno stato da contusione della rotula sin., con una condropatia rotulea. Per questo motivo, dal punto di vista reumatologico, l'A. è totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia ed è inabile nella misura del 50% come casalinga.
La patologia psichiatrica è caratterizzata dalla presenza di un disturbo somatoforme da dolore persistente, da una sindrome ansiosa non specificata e da una sindrome affettiva persistente, nonché da un'accentuazione di tratti di personalità dipendenti ed evitanti. Tutto questo inficia la capacità lavorativa nella misura del 40% a causa di apatia, abulia, affaticamento precoce, incapacità di autodeterminarsi oltre ai temi di dolore e ritiro.
Dal punto di vista neurologico non vi sono patologie tali che possano giustificare un'incapacità lavorativa, così come dal punto di vista dermatologico. Da questo punto di vista è utile sottoporre l'A. ad un trattamento con fototerapia con UVB. Eventualmente trattamenti locali più intensificati. Utile una presa a carico psichiatrica ed una terapia farmacologica adeguata con un antidepressivo a doppio attacco o modulatore dell'umore con azione sulla sintomatologia algica.
L'evoluzione della capacità lavorativa è la seguente: a partire dall'intervento operatorio alla spalla dell'ottobre 2005 l'A. ha sviluppato un quadro che è andato via via peggiorando e da oltre un anno lo stato di salute dell'A. è da considerare tale. Pertanto si può affermare che dall'ottobre 2005, quando è stata operata la prima volta al braccio, vi è stata un'incapacità lavorativa del 40% che da dopo il secondo intervento alla spalla, e cioè nel luglio 2006, l'incapacità lavorativa è quella sopra menzionata.
La prognosi è da considerare non buona a causa dell'atteggiamento regressivo assunto dall'A. e dal contesto psicosociale.
Sconsigliamo vivamente ulteriori interventi a carico dell'A., che non porterebbero che a un peggioramento del quadro clinico.“ (Doc. AI 25-33)
Il SAM ha concluso che l’assicurata va considerata abile al lavoro nella misura del 50% in un’attività leggera ed adatta che rispetti le limitazioni reumatologiche e pure come casalinga.
I periti non hanno sommato le incapacità lavorative reumatologica e psichiatrica poiché “si integrano in quanto entrambe prendono in considerazione la sintomatologia principale dell’assicurata, cioè il disturbo somatoforme, considerando quindi la stanchezza cronica, il dolore cronico ecc...” (doc. AI 25-34).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Va infine rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähig-keit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.10. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurata è portatrice, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 50% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SAM.
2.10.1. Nel ricorso, riprendendo quanto già sostenuto nelle osservazioni 4 settembre 2009 al progetto di decisione del 10 agosto 2009 (doc. AI 48-1), l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica del SAM, sostenendo che tale valutazione è sconfessata dagli specialisti consultati. Al riguardo essa ha evidenziato:
(…)
In particolare il dr. __________, reumatologo, nel proprio rapporto all'indirizzo del SAM del 17.6.2008, afferma a guisa di conclusione del medesimo: "Dal punto di vista reumatologico teorico l'assicurata potrebbe essere teoricamente in grado di svolgere ancora un'attività leggera ed adatta, possibile unicamente utilizzando l'arto superiore destro, che eviti movimenti con l'arto superiore destro sopra l'orizzontale a tempo pieno e con un rendimento ridotto almeno nella misura del 50%, In pratica, realisticamente appare soltanto un'attività protetta".
Si impongono dette considerazioni:
· avantutto potrebbe essere un'incapacità al lavoro anche superiore al 50%, giacché l'avverbio "almeno" ci pare chiaro. Si tratterebbe pertanto di accertare quale sia l'incapacità al lavoro di un persona capace almeno in ragione del 50%. Sicuramente non solo del 50%. Si sarebbe dovuto chiedere spiegazioni prima di giungere ad una conclusione. Ma nei fatti la risposta il medico la dà, come vedremo.
· In secondo luogo da un profilo funzionale, che è poi quanto ci interessa, il medico accerta che l'attività leggera si deve limitare all'utilizzo del braccio destro e non al di sopra dell'orizzontale, senza utilizzare il sinistro. Ci si scusi ma ci si dica quale lavoro ragionevolmente può essere fatto e quale tipo di rallentamento condizioni tale limitazioni. Anche qui si sarebbe dovuto chiedere lumi al medico. Ma non è stato fatto. Ma anche qui il medico risponde.
· In effetti il dr. __________ riferisce che sostanzialmente l'attività possibile è in un contesto protetto. Quantunque si possa affermare che tali conclusioni non spettano al medico, questa è concretamente la persona che meglio di ogni altra può dare una valutazione di tale genere. Ciò la dice tutta. In altri termini questa persona non ha un contesto nel quale ragionevolmente possa svolgere un'attività lucrativa.
Si noti come tutte queste considerazioni si riferiscano sostanzialmente soltanto al contesto reumatologico e solo a quello. (…)" (Doc. I, pag. 4-5)
In merito a quanto rilevato sopra, su richiesta del SMR, con scritto 25 gennaio 2010 la responsabile del SAM ha precisato quanto segue:
(…)
Riguardo alla valutazione del Dr. __________, e dopo aver condiviso telefonicamente con quest'ultimo quanto segue, facciamo notare che lo specialista ha segnalato al punto 5 della sua perizia come la valutazione, a suo modo di vedere, "non possa non tener conto di un'importante stato di sofferenza di natura prevalentemente psicosociale, ma anche di dolori che non sono quantificabili e che hanno portato a pseudoparesi con relativa progressiva anchilosi delle articolazioni coinvolte e atrofia della muscolatura". "Un problema inizialmente psicosociale è diventato infine somatico attraverso cadute e la non guarigione dei piccoli danni riportati."
Controindicati ritiene ulteriori interventi chirurgici che non sono veramente indispensabili.
Sempre il nostro consulente Dr. __________ ritiene urgente sottoporre I'A. ad una presa a carico psichiatrica. Quando segnala che la capacità lavorativa è ridotta "almeno nella misura del 50%", egli stesso ammette, nel colloquio avuto con la sottoscritta, che l' "almeno" può essere fuorviante.
Il Dr. __________ segnala come la sua valutazione abbia preso in considerazione l'attitudine dell'A. e le sue lamentele soggettive e non tanto i dati oggettivi, i quali risultavano in secondo piano da questa attitudine e quadro grottesco psicosomatico. (…)" (Doc. I, pag. 3-4)
In merito alla frase “in pratica realisticamente appare soltanto un’attività protetta”, nelle citate spiegazioni 25 gennaio 2010 il SAM ha rilevato:
(…)
II fatto di aver messo la frase seguente "in pratica realisticamente appare proponibile solo un'attività protetta", come da stessa affermazione dello specialista Dr. __________, intendeva che realisticamente, sulla base della convinzione dell'A., la quale non si riteneva più in grado di entrare in un ciclo lavorativo e in considerazione dei disturbi soggettivi da essa lamentati, non sarebbero state possibili attività lucrative. Ha espresso questa frase, che però, come ben specificato dal Dr. __________ stesso nella comunicazione telefonica avvenuta, si basava soprattutto sui disturbi soggettivi e le lamentele soggettive dell'A. e non tanto sui dati oggettivi che, come da sua stessa ammissione, risultavano difficili da valutare, proprio in considerazione del grottesco quadro psicosomatico che presentava l'A.. (…)" (Sottolineatura del redattore; doc. I, pag. 4)
Questo TCA rileva che per la stesura del complemento peritale la responsabile del SAM ha fatto capo anche ad un colloquio telefonico con il dr. __________ e non vi sono motivi che permettono di mettere in dubbio le spiegazioni da esso fornite. Infatti, nel rapporto 17 giugno 2008 lo specialistica in reumatologia ha sottolineato una problematica psicosociale e psicosomatica (“ … la capacità lavorativa è molto difficile da valutare di fronte ad un grottesco quadro psicosomatico…; … la valutazione non può dunque a mio avviso non tener conto di un importante stato di sofferenza di natura prevalentemente psicosociale…; ….un problema inizialmente psicosociale è divenuto infine somatico attraverso cadute e la non guarigione dei piccoli danni riportati….; … la paziente ha urgentemente bisogno di una presa a carico psichiatrica…), oggetto in seguito dell’accurata e dettagliata valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa __________ (cfr. consid. 2.10.3).
Infine, va fatto presente che numerose sono le attività leggere che ragionevolmente posso essere svolte con il solo utilizzo dell’arto superiore destro non sopra l’orizzontale, tra cui tutte le mansioni di sorveglianza e di controllo tenuto conto che l’assicurata non risulta essere mancina.
2.10.2. L’insorgente sostiene che:
(…)
Non si comprende, né è motivato e tantomeno risulta dagli atti, che dal settembre 2007 l'assicurata avrebbe migliorato la propria situazione valetudinaria. Ben al contrario si palesa che la prognosi futura è del tutto negativa, senza prospettive di miglioramento, semmai di peggioramento. Non vi è traccia di prospettive di miglioramento. Al contrario.
A p. 33 del rapporto del SAM si recita testualmente: "La prognosi è da considerare non buona a causa dell'atteggiamento regressivo assunto dall'assicurata e dal contesto psicosociale". (…)" (Doc. I, pag. 3)
Come si legge nelle motivazioni della decisione contestata, dall’ottobre 2007 l’assicurata è stata considerata abile in un’attività adeguata nella misura del 50%. Infatti, come rimarcato nello scritto 25 gennaio 2010 del SAM, in quel mese il medico dell’__________, per i postumi infortunistici alla spalla sinistra, aveva accertato una capacità lavorativa del 100% (cfr. il relativo rapporto 10 ottobre 2007 negli atti LAINF in doc. AI 27). Rispetto ai precedenti periodi di totale inabilità in qualsiasi attività, quello attestato nell’ottobre 2007 è da considerarsi un oggettivo miglioramento.
2.10.3. Da ultimo, riguardo alla perizia psichiatrica l’assicurata ha sostenuto:
(…)
La perito psichiatra, la dr.ssa __________ riferisce, nel proprio rapporto del 27.6.2008, di una persona incapace al lavoro in misura del 40%. In realtà la descrizione presente in tutto il suo rapporto pare di diverso segno: "Ella appare apatica, abulica, affaticata, poco capace di prestare al momento attenzione all'esterno, all'altro. Poco, affatto, capace di autodeterminarsi oltre a temi di dolore e ritiro. Preda di un dolore che l'accerchia e la lascia regredita e arresa. Il corpo parla solo temi di dolore e sofferenza; il contatto interpersonale è foriero di disagio per un confronto che le rimanda di se stessa un'immagine negativa che già da sola non tollera".
Appare patente che il medico abbia travisato la quantificazione o comunque vi abbia dato un valore diverso da quello che può essere. Non si comprende, ne è descritto, come si possa giungere a tale dato relativo all'incapacità al lavoro. (…)" (Doc. I, pag. 5)
Orbene, va fatto presente che la conclusione della residua capacità lavorativa del 40%, esposta al punto no. 5 della perizia, è frutto di una valutazione complessiva sia dei dati oggettivi che di quelli soggettivi. Nel complemento peritale del 2 dicembre 2009 la dr.ssa __________ ha dettagliatamente descritto l’aspetto psichiatrico, confermando la conclusione circa il grado della residua capacità lavorativa (doc. AI 57-8). Infine, nel già citato complemento 25 gennaio 2010 il SAM ha puntualizzato:
(…)
Concludendo, per quanto concerne la problematica psicosomatica e il disturbo somatoforme, secondo i criteri di Forster possiamo dire che non esiste una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata, come ben descritto dalla Dr.ssa __________.
Sono presenti delle malattie fisiche croniche con però dei dati oggettivi che non giustificano il quadro clinico presentato, non esiste un vero e proprio ritiro sociale, in quanto comunque l'A. esce con i famigliari e con le amiche.
Esiste si un guadagno dalla malattia, ma a questo proposito possiamo dire che l'A. non ha mai subito ricoveri in ambito psichiatrico e non è neppure trattata in questo senso, per cui, solo dopo un adeguato e prolungato trattamento si può dire se tali trattamenti abbiano fallito e se effettivamente il quadro non sia più risolvibile. Questo rispondendo pure al punto 5 dove si parla di un successo terapeutico insoddisfacente.
Sulla base di questi dati non possiamo nemmeno attestare che siamo di fronte ad un comportamento cooperativo o uno sforzo da parte dell'A., di superare questi problemi.
Una tendenza ad esagerare i sintomi lamentati è invece presente.
Quindi sulla base di quanto appena descritto riteniamo che non possiamo attestare un'incapacità lavorativa superiore al 40% per la problematica psichiatrica. Il fatto che la patologia psichiatrica e quella reumatologica non sono state sommate è già stato ben spiegato nella perizia e cioè perché il quadro dominante è quello di un dolore cronico, che è stato valutato da entrambi i consulenti e pertanto non va sommato. (…)" (Doc. AI 57-6)
Pertanto è da ritenere che la componente extra-somatica sia stata attentamente valuta. L’insorgente non ha del resto prodotto alcuna documentazione atta a sovvertire le conclusioni peritali.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10.4. In conclusione, sulla base della perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.8), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate.
2.11.Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto finale 12 dicembre 2008 la consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, precisando inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili alla ricorrente (doc. AI 28-2). Tale valutazione è stata ribadita nel successivo rapporto 28 ottobre 2009 (doc. AI 50).
In merito alla determinazione del grado d’invalidità relativo alla parte salariata, la consulente ha rettamente utilizzato il metodo ordinario.
Quale reddito da valido, essendo l’ex datore di lavoro (un’impresa di pulizia) fallito, essa ha utilizzato i dati statistici ISS 2007 nazionali (tabella TA1) relativi al ramo economico 74 (settore informatico), livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive), sesso femminile. Tenuto conto che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato al 50% il reddito da valido è stato quantificato in fr. 23'439.--.
Come rettamente evidenziato nella risposta di causa, sarebbe stato più corretto fare riferimento al ramo economico no. 93 (servizi personali), circostanza che comunque non influisce sull’esito finale della vertenza.
Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, la consulente, conformemente la citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Essa ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% e di una riduzione del reddito per circostanze personali (10%). Il reddito da invalido è stato di conseguenza determinato in fr. 22'987.--. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità corrisponde al 2% (23'439 - 22'987 x 100 : 23'439).
Nel ricorso l’insorgente sostiene che dal reddito da invalido vada considerata la percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute (50%). Questa modalità di calcolo non può essere confermata.
Come fatto presente in diverse precedenti sentenze (cfr. ad esempio STCA 32.2009.200 del 7 luglio 2010 consid. 2.21.), va dapprima evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009, pag. 255 aveva infatti rilevato che:
4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Anche nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dalla perizia SAM (50%), poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto (10%). È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo), come verrà esposto in seguito, che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata del 50%.
La ricorrente rivendica una riduzione per motivi personali tra il 15 ed il 20%, quindi maggiore di quella riconosciuta dall’Ufficio AI (10%). Ora, pur volendo tenere conto di una riduzione massima del 25%, l’assicurata non avrebbe diritto ad una rendita non raggiungendo un grado d’invalidità complessivo del 40% (cfr. consid. 2.13).
2.12. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e francese) prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
Nella fattispecie in esame, il rapporto d’inchiesta è stato allestito il 16 febbraio 2009 (doc. AI 31). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 50,5%.
Con il ricorso l’insorgente sostiene tale valutazione “per nulla congruente con le conclusione mediche e non tiene contro il rallentamento”. Orbene, dalla lettura del rapporto si evince invece come l’assistente abbia ben tenuto conto delle limitazioni dell’insorgente, tant`è che il giudizio finale sugli impedimenti corrisponde alle conclusioni della perizia SAM laddove l’interessata è stata ritenuta abile al 50% quale casalinga (cfr. consid. 2.7). Pertanto alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata inoltre correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
2.13. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, dall’ottobre 2007 il grado d’invalidità globale corrisponde al 26%, come esposto nella decisione contestata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 50% 2% 1%
Casalinga 50% 50,5% 25,25%
Grado d’invalidità globale 26%
Tenendo conto, per ipotesi di lavoro, di una riduzione (massima) del 25%, il reddito da invalido corrisponderebbe a fr. 19'155.-- (51'082 : 2 = 25'541 meno il 25%); raffrontato con il reddito da sano di fr. 23'439.-- il grado d’invalidità limitato alla parte salariata risulterebbe del 18,2%. Tenendo conto della ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, il grado d’invalidità per la parte salariata sarebbe del 9% (50% di 18,2) che sommato al 25,25% per la parte casalinga darebbe ad un grado d’incapacità al guadagno complessivo del 35%, non sufficiente per aprire il diritto ad una rendita.
Di conseguenza dal 1° febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI), il diritto alla rendita cessa.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti