Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.152
Entscheidungsdatum
01.12.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.152

FS

Lugano 1 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 5 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1950, da ultimo attivo quale tappezziere decoratore indipendente (doc. AI 3/1 e 9/1), nel mese di luglio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando che “(…) soffro da anni per dolore dovuto a degenerazione artrotica della colonna dorso lombare. Malattia da pressione alta. Il 14.11.2002 operato per diverticoli, per complicazioni alle pareti addominali non sostiene gli organi interessati. (…)” (doc. AI 1/1-7).

Con decisione su opposizione 23 dicembre 2005 (doc. AI 47/1-8) – viste le risultanze del rapporto medico 18 maggio 2004 (doc. AI 24/1-7) e delle annotazioni 2 giugno e 16 dicembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 41/1 e 45/1), medico SMR, nonché del rapporto 29 novembre 2004 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 30/1-30) – l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione interposta contro la decisione 17 gennaio 2005 con la quale aveva riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera (grado d’invalidità 75%) limitatamente al periodo dal 1. agosto 2003 al 31 agosto 2004 (doc. AI 33/1-2 e la motivazione sub doc. AI 31/1-3).

Il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su opposizione 23 dicembre 2005 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza 6 dicembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 57/1-17).

1.2. Nel mese di marzo 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, che “(…) il mio problema di salute è legato ad un continuo, costante dolore nella regione dorso-lombare e sacrale con difficoltà a reggermi. Il secondo problema è legato alla parete addominale anteriore priva di muscoli e che non mi permette di eseguire gran parte di attività lavorativa comune. Sono diabetico e sono in cura dallo psichiatra dal 16.08.2002. (…)” (doc. AI 59/1-8).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare sulla base della perizia pluridisciplinare 20 maggio 2009 del Servizio di accertamento medico (SAM), del rapporto 3 giugno 2009 e delle annotazioni 5 maggio 2010 del dr. __________, nonché del rapporto 25 settembre 2009 del consulente in integrazione – l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010 (doc. AI 91/1-3), preavvisata con progetto 19 gennaio 2010 (doc. AI 81/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che:

" (…)

Con una capacità di lavoro del 70% e con riduzione del 10% inerente l’attività a tempo parziale, il salario da invalido è di Fr. 38'668.45.

Dal raffronto fra il reddito da valido (43'360) e quello da invalido (38'668.45) risulta una perdita dei guadagno dell’11%.

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

Misure d’ordine professionale, volte al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili.

(…)" (doc. AI 91/2)

1.3. Contro la decisione 5 maggio 2010 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e la possibilità di svolgere tanto la sua quanto altre attività professionali – ha concluso che “(…) mi rivolgo a voi per fare valere i miei diritti, sottolineando che visto la mia situazione, ero sicuro di aver diritto a una prestazione AI, anche leggermente ridotta, ma che potesse permettermi un tenore di vita almeno decente senza dover più bussare a porte assistenziali. (…)” (doc. AI 92/6).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritto 28 giugno 2010 l’assicurato ha osservato che, vista la situazione personale (età 60 anni e senza le necessarie conoscenze professionali), il reddito ipotetico da invalido non troverebbe riscontro nella realtà, che, non avendo trovato un’attività lavorativa nonostante anni di ricerca, è al beneficio dell’assistenza sociale e che il dr. __________ gli avrebbe confermato quanto dettogli dagli specialisti e meglio che “(…) se riesco a farmi passare il dolore ponendomi in una posizione supina di farlo e basta senza evitare di fare interventi ulteriori invasivi e senza prendere troppi calmanti. (…)” (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 5 maggio 2010, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato, senza specificare da quando e in che misura, postula il riconoscimento del diritto ad una rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella fattispecie in esame, l’assicurato, visti gli articoli 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b nella versione valida fino al 31 dicembre 2007) e 88a cpv. 1 OAI, era stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto 2003 al 1. agosto 2004 ritenuto che dagli accertamenti medici ed economici esperiti era risultata un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale dall’agosto 2002, un’abilità del 100% con una flessione del rendimento del 10% in un’attività adeguata dal 18 maggio 2004 (data della visita medica SMR) e un grado d’invalidità, non pensionabile, del 3% (cfr. consid. 1.1).

2.7. L’Ufficio AI, vista la domanda 24 marzo 2008 con la quale l’assicurato ha chiesto nuovamente di essere posto al beneficio di una rendita (doc. AI 59/1-8) e considerate le numerose patologie di cui soffre (doc. AI 72/1), ha odinato un’accerta-mento medico a cura del SAM (doc. AI 73/1-2).

L’amministrazione ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia pluridisciplinare del SAM. Dal rapporto 20 maggio 2009 (doc. AI 76/1-47) risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e endocrinologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4 della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che nella sua attività abituale la capacità lavorativa globale è del 50%: “(…) nell’attività di tappezziere/parchettista l’A. è da considerare incapace al lavoro nella misura del 50% a causa della patologia reumatologica, che limita la capacità lavorativa dell’A., che prevede il mantenimento per un periodo prolungato della posizione inginocchiata, spesso con appoggio sulle mani. (…)” (doc. AI 76/27). Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno osservato che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’A. ha mostrato un miglioramento, con un’incapacità lavorativa attuale nella misura del 20-30%. Per quel che riguarda la diagnosi psichiatrica attuate, vista la sintomatologia presente, si tratta di una sindrome depressiva ricorrente, con attuale episodio di gravità media. Sul piano neurologico l’A. presenta delle limitazioni funzionali legate all’incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, patologia di lieve entità, clinicamente poco sintomatica. Le cefalee sono sporadiche, non più di uno-due episodi al mese, e le lombalgie sono esenti, al momento attuale, da segni di sofferenza radicolare. Pertanto l’A. presenta un’incapa-cità lavorativa non superiore al 15%. Dal punto di vista endocrinologico, l’assenza completa di complicanze non permette la giustificazione di una qualsiasi incapacità lavorativa a causa del diabete. Dal punto di vista reumatologico influiscono sulla capacità lavorativa l’iniziale patologia degenerativa del ginocchio sin. e la patologia degenerativa del rachide lombosacrale, associate a dolori cronici e contratture muscolari. Tali patologie riducono la capacità lavorativa dell’A. nella misura del 50% in un’attività come quella di tappezziere/parchettista, che prevede il mantenimento della posizione inginocchiata per un lungo periodo, spesso con appoggio sulle mani. Per quanto riguarda la determinazione temporale dello sviluppo delle limitazioni nella capacità lavorativa, con decisione del 17.01.2005 all’A. è stata accordata una rendita AI transitoria, con grado del 75% dal 1.08.2003 al 31. 08.2004. E’ già stato valutato dal Servizio medico regionale dell’Ufficio AI a maggio 2004 e la valutazione da parte del consulente IP ha in seguito definito una capacità globale residua del 97%. Il 7.07.2008, il medico curante Dr. __________ ritiene che l’A. presenti un’incapacità lavorativa del 100% dal 18.05.2004; l’abituale attività potrebbe essere svolta per 15h settimanali, mentre attività idonee sono esigibili per 22h a settimana, sempre da maggio 2004. Il 7.08.2008 la Dr.ssa __________, psichiatra, valuta l’A. con un’incapacità lavorativa del 50% da inizio 2007, con attività adeguata allo stato di salute esigibile al 50%, sempre da inizio 2007. Alla luce degli attuali accertamenti, possiamo confermare una capacità lavorativa come tappezziere/parchettista limitata al 50% da inizio 2007. Da allora non vi sono state sostanziali e durature modifiche dello stato valetudinario. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine per l’attività di tappezziere/parchettista non pemette di stabilire miglioramenti, in considerazione degli aspetti degenerativi sul piano osteoarticolare. (…)” (doc. AI 76/27-28). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso che “(…) dal punto di vista medico-teorico, l’A. è da ritenere in grado di svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che non lo obblighino ad assumere posizioni non ergonomiche per la colonna cervicale e lombare o mantenere la posizione eretta o seduta per più di un’ora, che permetta di effettuare brevi pause e che permetta di evitare la flessione del rachide lombare spesso e sollevare spesso pesi superiori a 15 kg. In attività rispettose di tali limiti, valutiamo l’A. abile al lavoro nella misura del 70-80% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento), a partire da gennaio 2007. Dal punto di vista neurologico, nel complesso l’A. presenta un’incapacità lavorativa non superiore al 15% a partire da gennaio 2007. Dal punto di vista psichiatrico la diagnosi psichiatrica attuale causa un’inabilità lavorativa nella misura del 20-30%, sempre a partire da gennaio 2007. Dal punto di vista endocrinologico, l’assenza completa di complicanze diabetiche che possono limitare la capacità lavorativa non permettono la giustificazione di qualsiasi incapacità lavorativa a causa del diabete. Come tutti i diabetici, però, è in generale consigliabile un’attività professionale che permetta di seguire la dieta diabetica come prescritta, inclusi gli spuntini, l’autocon-trollo glicemico a qualsiasi momento, l’esecuzione della terapia antidiabetica come prescritta, che eviti turni notturni di lavoro, eviti le ore di punta di stress, l’uso di apparecchi pericolosi per l’A. stesso o per altre persone (gru, macchina, locomotive, aerei, auto, moto ecc.) e un’attività lavorativa nelle zone con terreno irregolare (come sui ponteggi del cantiere ecc.). A partire da gennaio 2007 il quadro valetudinario dell’A. è stabile e stazionario, con un’incapacità lavorativa complessiva dovuta alle patologie reumatologica e psichiatrica nella misura del 50% nell’attività abituale di tappezziere/parchetti-sta, considerando il fatto che le due patologie vanno integrate. Attività lavorative adeguate sono esigibili nella misura complessiva del 70-80% e questo a partire da gennaio 2007 in avanti, con una prognosi che va considerata come stazionaria. (…)” (doc. AI 76/28-29).

Nel rapporto medico 3 giugno 2009 (doc. AI 77/1-2) il dr. __________, considerate le diagnosi e i limiti funzionali ritenuti dai periti del SAM, ha formulato la seguente raccomandazione:

" (…)

Perizia SAM (20.05.2009) con valutazioni specialistiche: neurologica, psichiatrica, daibetologica e reumatologica.

Si trattava di valutare se c’era stato un peggioramento rispetto alla valutazione SMR del 18.05.2004, in base alla quale era stata stabilita una rendita AI (75%) dal 1. agosto 2003 al 31 agosto 2004.

In base al calcolo della CGR da parte del CIP in seguito il grado AI era del 3%.

Decisione confermata con sentenza TCA del 06.12.2006.

Il diabete non influisce sulla CL (assenza di complicazioni, ben controllato).

Hanno influsso la patologia reumatologica e anche quella neurologica e psichiatrica.

IL 50% nell’attività di tappezziere, da notare però che nella precedente valutazione, cresciuta in giudicato, la IL era 70%, e in assenza di miglioramento non possibile fare una valutazione migliore attuale.

Per attività leggere (-medie) si definisce una IL 30%, tenedo conto di tutte le patologie (NB: SAM dice 20-30%). In precedenza la IL per attività analoghe era stabilita al 10%.

Da gennaio 2007 (peggioramento sintomatologia psichiatrica e inizio terapia specialistica in febbraio).

Da calcolare di nuovo CGR tenedo conto degli attuali limiti.

(…)" (doc. AI 77/2)

Alla perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del resto, il ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità lavorativa del 30% nella sua abituale e del 70% in attività adeguate, dal gennaio 2007, limitandosi a produrre il certificato 15 marzo 2010 nel quale il dr. __________, medico generico, ha attestato, senza tuttavia documentare e addurre il benché minimo motivo per cui la valutazione del SAM sarebbe errata, che “(…) il signor RI 1 non è in grado per problemi alla schiena né di svolgere la propria attività di posatore di pavimenti né di svolgere un’attività più leggera perché ogni giorno presenta lombalgie acute che necessitano alcune decine di minuti di riposo assoluto in posizione sdraiata. (….)” (doc. AI 86/1).

Anche il dr. __________, nelle annotazioni 5 maggio 2010, ha concluso, tra l’altro, che “(…) NON sono stati portati dati medici che inducono a modificare la valutazione […] Quindi questa valutazione (la valutazione medica) è da riconfermare. (..)” (doc. AI 90/1).

Va qui evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Giova qui inoltre ricordare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione dell’Ufficio AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. In questo senso scopo e senso dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. la STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Questo Tribunale deve dunque concludere che, dal gennaio 2007, va ritenuta un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abitualmente svolta dall’assicurato e del 30% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.8. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del 30% nell’attività abituale e del 70% in un’attività adeguata, con rapporto 25 settembre 2009 (doc. AI 79/1-4) il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni poste dai periti del SAM, ha concluso:

" (…)

L’A., vista la CL del 25% nell’abituale attività di tappezziere e l’esperienza professionale plurienale, potrebbe essere reinserito sul mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.

Inoltre, l’A. potrebbe essere impiegato, nella misura del 70%, in tutte quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla tabella RSS TA1 (suisse).

(…)" (doc. AI 79/2)

Nella fattispecie, il consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni funzionali evidenziate dal dr. __________, nel rapporto medico 3 giugno 2009 (doc. AI 77/1-2), che ha ripreso le limitazioni poste dai periti del SAM. Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4 e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione.

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Va poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Quanto all’età dell’assicurato (quasi 60enne al momento della resa del provvedimento impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’oc-cupazione in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso di specie era stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato. Sempre in merito alla sfruttabilità della capacità di lavoro residua avuto riguardo all’età, l’Alta Corte, nella STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Die Rechtsprechung erachtet das Alter für die Vermittelbarkeit indes regelmässig nicht als allein ausschlaggebend, vielmehr kommt auch der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit erhebliches Gewicht zu. So ist etwa ein 60-jähriger Versicherter, welcher mehrheitlich als Wirker in der Textilindustrie tätig gewesen war, als zwar nicht leicht vermittelbar erachtet worden. Das Bundesgericht sah aber mit Bezug auf den hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gleichwohl Betätigungsmöglichkeiten, da der Versicherte zwar sachlich eingeschränkt (weiterhin zumutbar waren leichte und mittelschwere Arbeiten im Gehen, Stehen und Sitzen in geschlossenen Räumen), aber immer noch im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig war (Urteil I 376/05 vom 5. August 2005 E. 4.2). Unter anderem mit Blick auf eine Aktivitätsdauer von immerhin noch sieben Jahren war eine erwerbliche Umsetzung der Leistungsfähigkeit auch einem 58-jährigen, kaufmännisch ausgebildeten Versicherten möglich und zumutbar, der aufgrund hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit auf einen besonderen Anforderungen genügenden Arbeitsplatz angewiesen war (Urteil I 819/04 vom 27. Mai 2005 E. 2.2). Als arbeitsmarkttauglich angesehen wurde auch die Restarbeitsfähigkeit eines 60-jährigen Versicherten mit einer unter anderem wegen rheumatologischer und kardialer Probleme um 30% eingeschränkten Leistungsfähigkeit (Urteil I 304/06 vom 22. Januar 2007 E. 4.2), gleichviel wie diejenige eines gleichaltrigen Versicherten, dem trotz verschiedener Rückenschäden ein vergleichsweise weites Spektrum zumutbarer Hilfstätigkeiten offenstand (Urteil 9C_918/2008 vom 28. Mai 2009 E. 4.3). Demgegenüber verneinte das Bundesgericht die Realisierbarkeit der Restarbeitsfähigkeit von 50% im Fall eines 61-Jährigen (Urteil I 617/02 vom 10. März 2003 E. 3.3). Gleich verhielt es sich bei einer 61 Jahre alten Versicherten, bei welcher die gemischte Bemessungsmethode zur Anwendung kam, wobei im erwerblichen Teil in einer dem Leiden angepassten Beschäftigung eine Arbeitsfähigkeit von 50 % bestand (Urteil 9C_437/2008 vom 19. März 2009). (…)” (STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, consid. 5.2).

Avuto riguardo alla mancanza di conoscenze professionali – a prescindere dal fatto che, come sopra già evidenziato, nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica – va rilevato che, in una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008, confermata, nella misura che qui interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 (concernente un assicurato quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale, con scarse conoscenze della lingua italiana e che aveva sempre esercitato un’attività manuale non qualificata), questa Corte ha giudicato come non irrealistiche le opportunità di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa su un mercato equilibrato del lavoro, conclusione che si impone anche nel caso sub judice, giacché il ricorrente presenta una “situazione di partenza” decisamente migliore.

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’70%, nonostante il danno alla salute.

2.9. Quanto alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che è dal 2007 che vi è stato un peggioramento della situazione valetudinaria – e che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.

Partendo dal reddito da valido, ritenuto nella STCA del 6 dicembre 2006, per il 2002 di fr. 40'000.--, si ottiene per il 2008 un reddito da valido pari a fr. 43'349.57 (fr. 40'000.-- aumentati del 1.4% per il 2003, 0.9% per il 2004, 1.0% per il 2005, 1.2% per il 2006, 1.7% per il 2007 e 2.0% per il 2008; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totale, pubblicata in La Vie économique 9-2009 pag. 95).

Nel 2008, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Considerata la capacità lavorativa del 70% e applicata la riduzione del 10% riconosciuta dal consulente in integrazione professionale – al proposito va osservato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 37'786.69 (fr. 59'978.80 x 70% e ridotti del 10%).

Ritenuto il reddito da valido di fr. 43'349.57 e quello ipotetico da invalido di fr. 37'786.69 si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([43'349.57 - 37'786.69] x 100 : 43'349.57 = 12.83% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non da diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va qui ancora evidenziato che – ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può, in ogni caso, essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (che si era già visto respinto il suo ricorso interposto contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2005) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni dei periti del SAM non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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