Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.147
Entscheidungsdatum
25.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.147

BS/sc

Lugano 25 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 22 aprile 2010 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1966, poiché, sulla base della perizia multidisciplinare SAM del 20 novembre 2003, egli non aveva adempiuto all’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. L’assicurato è stato infatti ritenuto totalmente inabile per il periodo settembre 2000 – 21 maggio 2001 e dal 31 maggio 2002 al maggio 2003, mentre che dal giugno 2003 presentava una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 50). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 15 settembre 2005 l’assicurato ha interposto una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute psichico (doc. AI 55). Con decisione 26 ottobre 2005, confermata con decisione su opposizione 2 febbraio 2007, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda, sostenendo che non è stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute (doc. AI 79).

Avverso la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Accertato come l’insorgente abbia effettivamente reso attendibile un peggioramento della componente psichica, con giudizio 28 febbraio 2008 questa Corte, accogliendo il gravame e annullata la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché “entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato ” (inc. 32.2007.87 in doc. AI 89).

1.3. Esperita una nuova perizia multidisciplinare da parte del SAM (il quale ha considerato l’assicurato inabile in qualsiasi attività nella misura del 50% dal gennaio 2006), con due decisioni del 22 aprile 2010, preavvisate il 14 gennaio 2010, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2009 e mezza rendita dal 1° agosto 2009 (doc. AI 156 e 157).

1.4. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento delle decisioni contestate ed il conseguente riconoscimento di una mezza rendita dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, una rendita intera dal 1° luglio 2007 al 31 luglio 2009 e nuovamente una mezza rendita dal 1° agosto 2009 in poi. A mente dell’insorgente l’Ufficio AI non avrebbe applicato l’art. 29bis OAI previsto per i casi in cui l’invalidità risorge dopo tre anni dalla soppressione della rendita.

In via subordinata, contestando che si tratta di una domanda tardiva, il ricorrente ha postulato l’erogazione della rendita intera dal 1° gennaio 2007 (e non dal 1° aprile 2007 come indicato nelle decisioni impugnate) al 31 luglio 2009 ed alla mezza rendita dal 1° agosto 2009.

Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con risposta di causa l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

" (…)

In merito alle censure sollevate da parte ricorrente riguardo l'inizio del versamento della rendita si osserva che nella contestata decisione formale 22.04.2010 si è effettivamente commesso un errore nell'indicare la data di inizio della rendita, essendo stato scritto come data iniziale del diritto, diversamente da quanto fatto sia nel progetto di decisione 14.01.2010 (doc. AI 136) sia nelle motivazioni della decisione impugnata (doc. AI 145), "01.04.2007" al posto della corretta data "01.01.2007".

Limitatamente a questo aspetto, il ricorso presentato dall'assicurato merita quindi parziale accoglimento.

Lo scrivente Ufficio non ritiene invece applicabile nel caso concreto l'art. 29bis OAI, perché la decisione del 07.09.2004 è ormai definitiva, essendo da anni cresciuta in giudicato.

Visto tutto quanto precede, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia accogliere parzialmente il ricorso e riformare la decisione nel senso di riconoscere al ricorrente dal 01.01.2007 al 31.07.2009 una rendita intera d'invalidità e dal 01.08.2009 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. IV)

1.6 Con scritto 21 luglio 2010 l’insorgente ha ribadito le motivazioni e le richieste ricorsuali.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

2.3. Oggetto del contendere è unicamente l’inizio del diritto alla rendita, essendo incontestata sia la conclusione della perizia SAM del 5 giugno 2009 in merito all’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da inizio 2006 (cfr. pp. 26 e 28 della perizia in doc. AI 121-26 e 121-28) sia il grado d’invalidità del 57% determinato dalla consulente in integrazione professionale con rapporto 20 ottobre 2009 (doc. AI 130).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.5. Secondo l’art. 29 cpv. 1 cpv. b LAI (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce il presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126);

Quale eccezione alla succitata regolamentazione, l’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 29 cpv. 1 LAI. Il citato articolo è pure applicabile se il diritto a rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). Non va poi dimenticato che, in virtù del rinvio di cui all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di revisione (per dettagli cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, n. 457s, p. 125).

2.6. Nel caso in esame, nell’ambito della prima domanda di rendita l’assicurato è stato peritato dal SAM, il quale nel referto 20 novembre 2003 riguardo alle capacità lavorative aveva concluso:

" (…)

Dopo l'intervento del 30.11.2000 vi è una prolungata incapacità lavorativa e per questo fa stato la valutazione __________ (dr. __________, 17.05 e 3.12.2001); a partire dal 21.05.2001 l'A. presenta una capacità lavorativa totale (100%). Vi è stata poi un'incapacità lavorativa nella primavera del 2000 per il ricovero alla Clinica __________ di __________ (non sappiamo il periodo esatto) e durante il ricovero alla Clinica __________ di __________ (31.05 – 28.06.2002). Basandoci sugli atti, l'incapacità lavorativa (abilità dello 0%), può essere prolungata fino al maggio 2003, allorché furono concluse le cure presso il __________ di __________.

A partire dal giugno 2003 vale la sopraccitata capacità lavorativa al 100% come carpentiere – aiuto carpentiere ed in qualsiasi tipo di attività. (…)" (Doc. AI 32-13)

A seguito della richiesta di delucidazioni da parte dell’Ufficio AI in merito, fra l’altro, all’incapacità lavorativa effettiva dal settembre 2000 al maggio 2003, con scritto 16 dicembre 2003 i periti del SAM hanno precisato:

" (…)

Come già detto, dal lato medico – teorico l'A. è abile al lavoro al 100% dal giugno 2003 e dunque abile al 100% anche al momento del soggiorno presso il SAM. A p. 13 della nostra perizia (punto 8) ci siamo dilungati sulla capacità lavorativa nel periodo 2000 – 2003. Basandoci sul rapporto operatorio del dr. __________ e sulla valutazione __________ del dr. __________, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% dal 30.11.2000 al 21.05.2001, come carpentiere ed aiuto carpentiere. Basandoci sull'affermazione del dr. __________ (rapporto medico UAI del 24 – 25.09.2001), si può anticipare l'inizio dell'incapacità lavorativa al settembre 2000. Il dr. __________ parla di 9.09.2000.

Anamnesticamente non sappiamo cosa sia successo nel settembre 2000. Con un po' di fantasia si può presumere che l'A. abbia sviluppato disturbi al ginocchio, che hanno poi portato all'intervento del 30.11.2000.

Successivamente vi è stata una capacità lavorativa dello 0% come carpentiere, aiuto carpentiere in qualsiasi tipo di attività, durante il ricovero alla Clinica __________ di __________ (purtroppo non sappiamo il periodo esatto, poiché non abbiamo il rapporto d'uscita di questa Clinica, rispettivamente non vi è alcuna documentazione nel dossier UAI inviatoci prima della perizia).

Basandoci sul rapporto del dr. __________ del 26.04.2002 (al dr. __________, medico fiduciario della CM) si potrebbe dedurre una capacità lavorativa dello 0% nel periodo aprile – maggio 2002.

A causa del ricovero alla __________ di __________ a partire dal 31.05.2002 e delle susseguenti terapie presso il __________ di __________, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% come aiuto carpentiere – carpentiere dal 31.05.2002 sino al maggio 2003." (Doc. AI 36/1-2)

Fondandosi su quanto sopra, con decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto alla rendita non essendo stato superato l’anno di carenza poiché “in effetti è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro per il periodo settembre 2000-21.05.2001, rispettivamente dal 31.05.2002 al maggio 2003 e a decorrere dal giugno 2003 lei è stato ritenuto totalmente abile al lavoro per qualsiasi attività” (doc. AI 50).

Con il presente ricorso l’assicurato sostiene:

" (…)

Nella fattispecie, l'anno di attesa ha iniziato a decorrere, come emerge dallo scritto del SAM del 16.12.2003 nell'aprile-maggio 2002, al più tardi il 31 maggio 2002 (ricovero alla __________). Esso è quindi terminato nel corso dell'aprile-maggio 2003, al più tardi il 31 maggio 2003.

A questo momento, come indicato nella perizia SAM e nella lettera del 16.12.2003, l'assicurato presentava ancora una incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività ("capacità lavorativa dello 0%"). Nel corso del mese di aprile-maggio 2003, ma al più tardi il 31 maggio 2003 nasceva quindi il diritto dell'assicurato alla rendita di invalidità. L'assicurato, correttamente, avrebbe pertanto avuto diritto alla rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI). Respingendo la domanda di prestazioni, la decisione AI del 7 settembre 2004 è manifestamente errata.

Dopo il lungo periodo di inabilità lavorativa dell'aprile/maggio 2002 – maggio 2003, l'assicurato presenta una capacità lavorativa totale in qualsiasi attività fino ad inizio gennaio 2006. I periti del SAM riconoscono infatti a partire dal quella data un peggioramento dello stato di salute psichica ed una incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (perizia SAM giugno 2009). (…)" (Doc. I, p. 4)

L’insorgente ritiene applicabile l’art. 29bis OAI perché dalla data in cui la rendita avrebbe avuto termine se l’Ufficio AI non avesse erroneamente respinto la domanda di prestazioni (31 agosto 2003) all’insorgere della nuova inabilità lavorativa (gennaio 2006) sono trascorsi meno di 3 anni e la nuova invalidità è dovuta agli stessi motivi psichici già presenti nel 2003. L’assicurato sostiene quindi che in queste condizioni il superamento della scadenza dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 cpv. b vLAI non è necessario, motivo per cui dal 1° gennaio 2006 egli ha diritto ad una nuova rendita.

Con la citata decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI aveva fatto decorrere l’anno di carenza dal 31 maggio 2002, data del ricovero presso la __________ di __________, terminato il 31 maggio 2003 con successiva (dal 1° giugno 2003) piena abilità lavorativa. Non essendo stato superato l’anno di carenza, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni.

L’insorgente, invece, fa decorrere il periodo di carenza dall’aprile/maggio 2002 come dedotto dal rapporto 26 aprile 2002 del dr. __________ e sostiene che al più tardi il 31 maggio 2003 aveva diritto alla rendita sino al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo il miglioramento).

Orbene, a prescindere dal fatto che l’interessato non ha contestato la decisione 7 settembre 2004 e tantomeno ha chiesto all’amministrazione la riconsiderazione della stessa (cfr. in merito art. 53 cpv. 2 LPGA), secondo questa Corte l’esposta divergenza sull’inizio dell’anno di carenza non permettere di ritenere la decisione 7 settembre 2004 manifestamente erronea. Si tratta solo di una diversa valutazione operata dall’Uf- ficio AI che, come già detto, non è stata censurata mediante ricorso, divenendo quindi la citata decisione del 2004 definitiva. In queste circostanze l’art. 29bis OAI non è applicabile, motivo per cui l’anno di carenza va determinato secondo la regola generale dell’art. 29 cpv. 1 cpv. b vLAI (cfr. consid. 2.5).

Essendo l’anno di carenza iniziato nel gennaio 2006, il diritto alla rendita sorge il 1° gennaio 2007 come rettamente stabilito dall’amministrazione nel progetto di decisione 14 gennaio 2010 (doc. AI 136), nella delibera dello stesso giorno alla Casa cantonale di compensazione (doc. AI 137) e nelle motivazioni delle decisioni impugnate (doc. AI 145). Tuttavia nel testo delle pronunzie 22 aprile 2010 è stata erroneamente indicata la data 1° aprile 2007 che va emendata così come proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa (cfr. consid. 1.5).

In questo senso il ricorso va parzialmente accolto.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle parti in ragione del 50%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Le decisioni 22 aprile 2010 sono modificate nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2009 e ad una mezza rendita dal 1° agosto 2009.

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- ciascuno; quest’ultimo verserà all’assicurato fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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