Raccomandata
Incarto n. 32.2010.145
LG/sc
Lugano 29 novembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1957, precedentemente attivo quale venditore, il 26 aprile 2007 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per problemi reumatologici (doc. AI 1-1/6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 16 giugno 2008 (doc. AI 21-1), preavvisata con progetto del 16 febbraio 2008 (doc. AI 15-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo assolta la condizione connessa all’anno d’incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno.
Non raggiungendo l’assicurato il tasso minimo d’invalidità del 20% l’UAI ha negato anche il riconoscimento di una riqualifica professionale.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione della capacità lavorativa residua e il confronto dei redditi effettuati dall’UAI (doc. AI 25-1).
1.4. Il TCA con decisione del 29 aprile 2009 (inc. 32.2008.143) ha accolto il ricorso di RI 1 e rinviato gli atti all’Ufficio AI con la seguente motivazione:
" (…)
In concreto, sia il referto del Dr. __________ che quelli del Dr. __________ e Dr. __________ sono successivi alla decisione impugnata e mettono in evidenza un peggioramento dello status clinico del paziente.
Il Dr. __________ ha evidenziato, in data 7 novembre 2008, che la patologia lombare è “progressivamente peggiorata” con notevole aumento dei dolori. “Con il passare del tempo” le ernie si sono riassorbite, ma la discopatia è notevolmente aumentata causando quindi in maniera predominante un dolore lombare di carattere invalidante. (doc. C).
Medesimo discorso per quanto riguarda il peggioramento evidenziato dal Dr. __________ che nel proprio referto del 5 dicembre 2008 ha precisato che “la situazione, sotto il profilo clinico è andata ulteriormente aggravandosi con un peggioramento della deambulazione con una claudicatio radicolare tipo L5 bilateralmente” (doc. D).
Alla luce di tali referti e della perizia del Dr. __________ del 10 giugno 2007, dunque risalente ad un anno prima, questa Corte non può ammettere con sufficiente tranquillità che non vi sia stata una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica e che un peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato sia dunque da ricondurre al periodo posteriore alla decisione impugnata, come sostenuto dall’amministrazione, e non anteriormente come asserito invece dal ricorrente.
Lo stesso Dr. __________, nelle annotazioni del 15 gennaio 2009, sulla base del certificato medico del 5 dicembre 2008 ha confermato una “evoluzione negativa della sintomatologia” collocando tuttavia in maniera generica nell’autunno del 2008 tale peggioramento (doc. XXI).
In considerazione di ciò, gli atti vanno rinviati all’UAI affinché vengano interpellati sia il Dr. __________ che il Dr. __________ in merito al momento in cui è intervenuto il peggioramento della patologia lombare e sottoponga poi le valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________” (doc. AI 43-16/17)
1.5. L’Ufficio AI ha quindi interpellato il Dr. __________ (doc. AI 51-1) e il Dr. __________ (doc. AI 52-1) e successivamente dato mandato al Dr. __________ di svolgere una nuova valutazione reumatologica (doc. AI 65-1).
1.6. Con decisione del 27 aprile 2010 (doc. AI 74-1), preavvisata con progetto del 5 marzo 2010 (doc. AI 71-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (1%).
1.7. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA evidenziando che i rapporti richiesti dall’UAI al Dr. __________ e al Dr. __________ non rispondono alle richieste formulate dal TCA nella sentenza del 29 aprile 2009 e l’UAI “anziché reiterare la richiesta ai due neurochirurghi ed adempiere a quanto statuito dal TCA nella sentenza di rinvio del 29 aprile 2009, si è limitato a conferire, in data 29 ottobre 2009, un nuovo mandato peritale al dott. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale ha allestito la nuova perizia del 14 dicembre 2009 senza disporre dei due referti neurochirurgici richiesti dal TCA” (doc. I, pag. 13).
Viene altresì evidenziata la mancanza di una valutazione neurochirurgica aggiornata (doc. I, pag. 13).
Il ricorrente ha quindi criticato l’agire dell’amministrazione che, dopo la valutazione peritale del Dr. __________, non ha dato incarico al consulente professionale di valutare quali attività professionali erano concretamente ipotizzabili alla luce delle indicazioni sanitarie (doc. I, pag. 15).
1.8. L’UAI, in risposta, sulla base delle risposte fornite dal Dr. __________ e dal Dr. __________, nonché del referto peritale del Dr. __________ ha concluso che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione dell’amministrazione (doc. IV).
Per quanto attiene all’aspetto economico non essendoci una modifica della capacità funzionale e di carico residua l’UAI ha confermato la precedente valutazione e postulato la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.9. Il 23 giugno 2010 l’avv. RA 1 ha riconfermato le proprie argomentazioni e prodotto il referto del 3 giugno 2010 del Dr. __________ (doc. B1) e quello del 31 maggio 2010 del Dr. __________ (doc. B2).
1.10. Nelle osservazioni del 30 giugno 2010 l’UAI ha confermato la valutazione peritale del Dr. __________ e concluso che la nuova documentazione medica presentata, oltre ad essere successiva alla decisione impugnata, non scalfisce la valutazione dell’amministrazione (doc. VIII).
L’UAI ha quindi confermato che le attività menzionate nella prima decisione vanno ritenute ammissibili per l’assicurato, malgrado il danno alla salute (doc. VIII)
Il doc. VIII è stato inviato all’assicurato (doc. IX)
1.11. Il 17 agosto 2010 il rappresentante del ricorrente ha comunicato a questa Corte che l’assicurato verrà operato il 15 novembre 2010 (stabilizzazione su 3 livelli da L3 a S1). Egli ha poi ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali relative al mancato adempimento da parte dell’UAI del rinvio effettuato da questa Corte nella decisione del 29 aprile 2009 (doc. X).
Secondo l’avv. RA 1 sarebbe opportuno “annullare la decisione e rinviare gli atti all’UAI per una nuova valutazione da esperire dopo l’intervento” (doc. X).
I doc. IX e X sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XI).
1.12. Questa Corte, il 19 ottobre 2010, ha interpellato il Dr. __________ e il Dr. __________ a proposito del peggioramento della patologia reumatologica (doc. XII, XIII).
Il Dr. __________ ha risposto il 22 ottobre 2010 (doc. XV), mentre il Dr. __________ il 26 ottobre 2010 (doc. XIV),
1.13. Il TCA ha quindi sottoposto gli scritti di questa Corte e le relative risposte del Dr. __________ e del Dr. __________ alla valutazione del Dr. __________ (doc. XVI).
Il Dr. __________ ha quindi fornito la sua presa di posizione il 5 novembre 2010 (doc. XVII).
1.14. I doc. XII, XIII, XIV, XV,XVI e XVII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XVIII).
L’UAI ha trasmesso le proprie osservazioni il 18 novembre 2010 (doc. XIX), mentre il legale dell’assicurato il 19 novembre 2010 (doc. XX).
Lo scritto dell’avv. RA 1 e le osservazioni dell’UAI sono state inviate alle parti per conoscenza (doc. XXI, XXII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel merito
Il TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. L’UAI nella decisione impugnata ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato sulla base del referto del 30 luglio 2009 del Dr. __________ (doc. AI 53-1), di quello del 15 ottobre 2009 del Dr. __________ e sulla valutazione peritale datata 14 dicembre 2009 del Dr. __________.
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia del 14 dicembre 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive ha posto la seguente valutazione e diagnosi:
" (…)
Valutazione:
Il signor RI 1, nato __________, __________, __________, era già stato precedentemente da me sottoposto a perizia reumatologica l'8.6.2007, allorché lamentava dolori lombari prevalentemente notturni irradianti verso la colonna dorsale e la regione gluteale dalle due parti, in aumento all'avvio, stando in piedi fermo, in diminuzione da seduto, muovendosi, camminando; questi dolori persistono tuttora prevalentemente di notte, talvolta irradianti nel gluteo laterale destro, in aumento all'avvio, in leggera diminuzione camminando, presenti sia stando seduto come in piedi; la mobilità dei rachide lombare, rispetto alla valutazione precedente dell'8.6.2007, è diminuita per quanto riguarda la flessione‑estensione, con flessione attiva altamente limitata (‑2/3), con Schober a 10/13 cm per una distanza dita‑suolo anteriore a 36 cm, estensione passiva altamente ridotta a 2/3, con dolori lombari in ogni direzione, in aumento a fine corsa; permangono assenti deficit lomboradicolari sicuri; si riconfermano, agli esami neuroradiologici realizzati nel frattempo, discopatie plurisegmentarie da L2 a S1; come già prima dell'ultima valutazione peritale nel 2007, anche gli ulteriori approcci terapeutici fino ad oggi improntati, non hanno portato ad un cambiamento rilevante della sintomatologia algica lombare, tuttora necessitante di un trattamento analgesico moderato, praticamente sovrapponibile a quello riferito l'8.6.2007; un approccio chirurgico neuroortopedico, come proposto da alcuni specialisti consultati dall'assicurato, è stato finora da lui declinato. L'assicurato riferisce la presenza di dolori alla spalla sinistra da alcuni mesi, in aumento ai movimenti oltre il piano orizzontale, non notturni; la mobilità passiva delle spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di attrito, i test resistivi per le cuffie rotatorie vengono ben tenuti, non vi sono indizi clinici per una lesione maggiore alle cuffie rotatorie. In gonalgie bilaterali caricodipendenti saltuarie, ritroviamo ginocchia con asse varo bilaterali stabili senza segni meniscali con mobilità passiva libera ed indolore.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in discopatie plurisegmentali lombari, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), decondizionamento muscolare, coxartrosi bilaterali.
Non ho proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua nell'assicurato.
Per quanto riguarda quest'ultima, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino all'altezza dei fianchi, spesso pesi tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, può effettuare talvolta la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso la posizione inginocchiata, può molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
Notiamo dunque che, sebbene vi sia stata una diminuzione della mobilità del rachide lombare, la capacità funzionale e di carico residua non è cambiata rispetto alla visita peritale precedente dell'8.6.2007, di conseguenza anche la valutazione della capacità lavorativa in attività adatta allo stato di salute rispettivamente nell'ultima attività principale come venditore, non subisce cambiamenti rispetto alla perizia precedente dell'8.6.2007.
Posso dunque ribadire che l'assicurato in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal 2.10.2006.
Come venditore rimane una capacità lavorativa normale sull'arco di 8 ‑ 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, sempre a decorrere dal 2.10.2006.
Rispondo alle vostre domande:
A. Basi cliniche
Vedasi quanto precede.
Vedasi quanto precede.
Vedasi quanto precede.
Sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondìlogena cronica a destra in
– Discopatie plurisegmentali lombari
– Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)
– Decondizionamento muscolare
Coxartrosi bilaterali
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
L'assicurato in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al 100 % con un rendimento massimo del 100 % a partire dal 2.10.2006.
Come venditore rimane una capacità lavorativa normale sull'arco di 8 ‑ 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 30 %, sempre a decorrere dal 2.10.2006.” (doc. AI 67-10+11).
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.5. Nella sentenza del 29 aprile 2009 (inc. 32.2008.143) il TCA aveva rinviato gli atti all’UAI per un nuovo accertamento relativo alla problematica reumatologica.
Nella perizia datata 10 giugno 2007 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, aveva diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica in ▪Discopatie plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa lombare, compensata) ▪ Decondizionamento muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica; Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5)” (doc. AI 40-9) e ritenuto l’assicurato nella sua professione abile al 50% dal 2 ottobre 2006, al 70% da giugno 2007 e abile in misura completa in attività adeguate (doc. LaMal 40-10).
Le certificazioni del Dr. __________ (doc. AI 29-3), del Dr. __________ (doc. AI 33-5) e del Dr. __________ (doc. AI 38-3) avevano rilevato un peggioramento del quadro valetudinario.
Il TCA non aveva dunque potuto ammettere con sufficiente tranquillità che il peggioramento dello status clinico di RI 1 fosse anteriore alla decisione impugnata, come sostenuto dal ricorrente e non posteriore come sostenuto dall’amministrazione.
Nella decisione del 29 aprile 2009 era stato quindi ordinato all’UAI di interpellare sia il Dr. __________ che il Dr. __________ in merito al momento in cui è intervenuto il peggioramento della patologia lombare e sottoporre poi le valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________ (sentenza del 29 aprile 2009, pag. 17/18).
L’UAI ha quindi interpellato il 22 luglio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, (doc. AI 52-1), il quale nel rapporto datato 30 luglio 2009 ha specificato che il peggioramento è intervenuto nel 2006 (doc. AI 53-1).
Il Dr. __________, Capo Servizio di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, anch’egli interpellato dall’UAI il 22 luglio 2009 (doc. AI 51-1), nel rapporto del 15 ottobre 2009 non ha risposto in maniera specifica alla domanda posta, tuttavia al pto. 1.9. al quesito se l’assicurato può riprendere l’attività professionale o meno, il medico ha risposto affermativamente al 100% (doc. AI 58-3).
L’UAI ha quindi dato mandato al Dr. __________ di svolgere una nuova valutazione reumatologica.
Nel referto del 14 dicembre 2009 il Dr. __________ ha posto la medesima diagnosi del 2007 indicando:
" (…)
Sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in
– Discopatie plurisegmentali lombari
– Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)
– Decondizionamento muscolare
Coxartrosi bilaterali” (doc. AI 67-12).
Il perito ha quindi confermato anche la valutazione della capacità lavorativa residua indicando un’incapacità del 30% dal 2 ottobre 2006, quale venditore, e la piena abilità in attività adeguate dalla medesima data (doc. AI 67-12).
Ritenute non sufficientemente esaustive le risposte del Dr. __________ e del Dr. __________, questa Corte il 19 ottobre 2010, ha nuovamente interpellato i due specialisti chiedendo loro di specificare quando esattamente è intervenuto il peggioramento indicato nei loro rispettivi referti (doc. XII; XIII).
In data 26 ottobre 2010 il Dr. __________ ha precisato quanto segue:
" (…)
In considerazione di quanto sopra posso quindi affermare che sicuramente in più riprese il paziente ha avuto un peggioramento soggettivo ed anche oggettivo perlomeno per quel che riguarda gli esami neuroradiologici nel periodo dal 1994 al 2009. Un primo peggioramento sostanziale ha avuto luogo probabilmente attorno al 1999. Un ulteriore peggioramento decisamente più importante, che ha fra l’altro portato anche alla perdita dell’attività lavorativa e riduzione della capacità lavorativa, ha avuto luogo nel 2006. Un ulteriore peggioramento ha avuto poi luogo probabilmente fra il 2006 e il 2008” (doc. XIV).
Il 22 ottobre 2010 il Dr. __________ invece si è così espresso:
" (…)
Il paziente si presentò in consultazione il 25.11.2008 riportando nella storia clinica un peggioramento della deambulazione, in particolare un peggioramento rispetto al mese di marzo 2004.
Il peggioramento si è manifestato durante il periodo marzo 2004 e 2008.
Desidero tuttavia ricordare che la nozione di peggioramento ovviamente è soggettiva e viene riportata così come descritta dal paziente stesso, in altri termini non vi sono elementi obiettivi, che possano confermare con esami strumentali o con il solo esame clinico, la nozione di peggioramento” (doc. XV).
Il TCA ha quindi sottoposto i due referti suindicati al vaglio del perito dell’amministrazione, Dr. __________, il quale in data 5 novembre 2010 ha fornito la seguente valutazione:
" Egregio Avvocato,
In riferimento al suo scritto del 2.11.2010, ho preso atto dei documenti allegati trasmessimi ossia della lettera del viceprimario di neurochirurgia dell’ospedale __________ di __________ Dr. __________ a lei inviata e dello scritto del Dr. __________, specialista in neurochirurgia di __________, sempre a lei trasmesso il 26.10.2010.
Detti atti non modificano le mie valutazioni a riguardo della diagnosi e capacità lavorativa formulate il 10.6.2007 e 14.12.2009; le valutazioni peritali da me redatti citate, tengono pienamente conto delle alterazioni strutturali radiologiche evidenziate tramite gli accertamenti svolti e vengono anche riportate nelle diagnosi; la valutazione della capacità funzionale e di carico residua portante poi alla valutazione della capacità lavorativa è frutto dello studio degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico” (doc. XVII).
Alla luce, dunque, delle risposte del Dr. __________, del Dr. __________ e della nuova valutazione del Dr. __________ questa Corte ritiene che la lacuna nell’accertamento dei fatti, evidenziata nella sentenza del 29 aprile 2009, sia stata sanata e il peggioramento del quadro reumatologico indicato dal Dr. __________ (il Dr. __________ da parte sua parla unicamente di peggioramento soggettivo indicando che “non vi sono elementi obiettivi, che possano confermare con esami strumentali o con il solo esame clinico, la nozione di peggioramento”) sia da ricondurre al 2006/2008 e comunque già considerato dal perito Dr. __________ nei propri referti. Questi, in data 14 dicembre 2009, ha infatti rilevato un peggioramento con una diminuzione della mobilità del rachide senza tuttavia una modifica della capacità funzionale e di carico residua (cfr. doc. AI 67-11).
Il perito, in data 5 novembre 2010, ha comunicato di non modificare le proprie valutazioni relative alla diagnosi e alla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XVII).
Le risposte dei medici curanti e del perito Dr. __________ hanno dunque permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).
Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione peritale e può ritenere sostanzialmente stabile lo status clinico di RI 1.
Tale valutazione non viene inficiata dal rapporto del 3 giugno 2010, dunque posteriore alla decisione impugnata, del Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato “Arthrose der kleine Wirbelgelenke, degenerativer Bandscheibenschaden in Höhe L4/5 und L5/S1” (doc. B1), limitandosi a escludere un intervento di spondilolistesi e a dare indicazioni terapeutiche (rafforzamento muscolare, fisioterapia, terapia contro il dolore) senza alcuna indicazione circa la capacità lavorativa residua o limiti funzionali (doc. B1).
Neppure il referto del 31 maggio 2010, anch’esso posteriore alla decisione impugnata, del Dr. __________, spec. FMH in anestesiologia, permette una diversa valutazione della fattispecie. Il medico ha infatti posto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando “Chron. Lumbospondylogenes Schmerzsyndrom. Chron. Schmerzsyndrom mit somatischen und psychogenen Faktoren” (doc. B2). Il Dr. __________ ha quindi indicato un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti, mentre del 50% in attività adeguate (doc. B2).
La valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico, sia stata dettagliatamente ed approfonditamente vagliata dal Dr. __________, senza che si renda necessaria un’ulteriore valutazione neurochirurgica come richiesto dal ricorrente (doc. I).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile nella misura del 30% dal 2 ottobre 2006, quale venditore, mentre in attività adeguate è pienamente abile (100%) dalla medesima data.
Per quanto riguarda la valutazione della consulente in integrazione professionale l’UAI, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. I, XX), ha rettamente fatto riferimento alla valutazione del 10 giugno 2008, risalente alla decisione del 16 giugno 2008, non essendo mutata la capacità lavorativa e i limiti funzionali dell’assicurato (cfr. doc. XVII).
Nel proprio rapporto del 10 giugno 2008 la consulente in integrazione ha indicato che l’assicurato è direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (doc. AI 19-2).
Nella decisione del 16 giugno 2008 l’UAI ha quindi precisato di aver richiesto il parere della consulente in integrazione professionale, la quale in considerazione della diagnosi e dei limiti funzionali, ha ritenuto esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore secondario e terziario quali lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura), portiere, autista, fattorino (doc. AI 21-2).
2.6. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006.
2.6.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 50’895.-- nel 2006 secondo quanto indicato dal datore di lavoro __________ (doc. AI 7-1).
Importo che viene confermato dal TCA.
2.6.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 50’895.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 56'582.73, cfr. Tabella TA1 p.to 50-52 “Commercio; riparazione, livello di qualifica 4, fr. 4’523.-- X 12 mesi = 54’276.-- riportato su 41.7)
Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 5,05% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 56'207.85.
2.6.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.6.4. In concreto, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per attività sempre nello stesso settore e scarsa formazione (doc. AI 14-1).
La percentuale globale del 15% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 56'207.85 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 47'776.67 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 50'895.-- (consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 6,12% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità la sua decisione formale del 27 aprile 2010 merita quindi conferma.
2.7. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti (doc. I).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti