Raccomandata
Incarto n. 32.2010.123
cr/DC/sc
Lugano 14 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 aprile 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, in precedenza attivo in qualità di operaio e cameriere, in data 26 agosto 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, per le conseguenze di un infortunio occorsogli nel 2001, a seguito del quale ha lamentato un trauma da schiacciamento al pollice e all’indice della mano sinistra, con conseguente amputazione di quest’ultimo a livello dell’articolazione metacarpo-falangeale (doc. 1/1-7).
Alla chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 27 gennaio 2006, poi confermata con decisione su opposizione del 7 giugno 2006, ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° aprile 2005 e un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 25/1-5 inc. LAINF).
La decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 22 febbraio 2006, l’UAI ha ritenute adempiute le condizioni per beneficiare di un aiuto al collocamento, accordando all’assicurato consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego (doc. 61/1-2).
A seguito della comunicazione del 4 aprile 2006 dell’assicurato di una totale incapacità lavorativa a partire dal 1° gennaio 2006 a causa di un infortunio, con decisione del 5 aprile 2006, l’UAI ha stabilito che “il collocamento al momento non è possibile”, indicando che “la sua pratica di collocamento sarà chiusa. Nel caso in cui le condizioni dovessero modificarsi, potrà inoltrare una nuova richiesta in forma scritta” (doc. 65-1).
Ricevuto lo scritto del 28 aprile 2006, con il quale l’assicurato chiedeva nuovamente un aiuto al collocamento - dato che a partire da metà aprile 2006 era tornato abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 69-1) - con comunicazione dell’8 maggio 2006 l’UAI ha ritenuto ancora una volta adempiute le condizioni per beneficiare di un aiuto al collocamento (doc. 71-1).
Con decisione del 14 giugno 2006, l’UAI - ritenuto che, secondo il SMR, l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal 31 agosto 2001 al 31 marzo 2005 e al 50% dal 1° aprile 2005 al 30 aprile 2005, mentre a partire dal 1° maggio 2005 riceve dalla __________ una rendita del 20% - ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2002 e il 30 aprile 2005, poi soppressa a partire dal 1° maggio 2005 a seguito del miglioramento delle condizioni di salute (doc. 77/1-8).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 80/1-2), con comunicazione del 28 agosto 2006 l’amministrazione, preso atto della rinuncia dell’assicurato al collocamento in attesa della decisione su opposizione, ha stabilito la chiusura della pratica di collocamento dell’interessato (doc. 85-1).
Con decisione su opposizione del 24 luglio 2008, l’UAI ha poi annullato la decisione impugnata, ritenendo necessario approfondire, tramite un accertamento professionale, quali siano le attività esigibili dall’assicurato (doc. 92/1-6). L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:
" (…)
In sede di opposizione, spetta all’assicurato presentare delle prove o perlomeno delle argomentazioni atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.
Ora, le censure dell’opponente sono state sottoposte (con quanto già agli atti) al giudizio del Servizio integrazione.
Il 15 luglio 2008 il secondo CIP incaricato ha ritenuto vi siano i presupposti per scostarsi dalle precedenti valutazioni economiche e meglio:
“la valutazione effettuata dal servizio integrazione nel corso del 2004 mi sembra piuttosto carente. Dopo un periodo di accertamento presso la __________ (durata 3 mesi) non ha rilevato attività adeguate (tutte le prove effettuate erano influenzate dal danno alla salute)”;
“viene applicata una riduzione del 25% per compensare l’influenza del danno alla salute. Tale valutazione è intuitiva e non valutata approfonditamente (l’esecutore dell’accertamento non specifica quale sia il rendimento)”;
“a questo punto, a distanza di 7 anni dall’infortunio a mio modo di vedere è necessario valutare più attentamente quali siano effettivamente le attività adeguate. Di conseguenza risulta necessario un periodo di accertamento professionale (…) con gli scopi: determinare quali siano le attività nuovamente adeguate da parte dell’assicurato; determinare la capacità lavorativa in tali attività”.
In questo senso, la decisione impugnata deve essere annullata affinché l’amministrazione, previo accertamento professionale, si pronunci nuovamente sulle pretese dell’assicurato.” (Doc. 92-5)
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare un accertamento professionale presso il Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________, con progetto di decisione del 15 gennaio 2009 (doc. 105/1-3), poi confermato con decisione del 28 aprile 2009, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2002 e il 30 aprile 2005 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura presso la __________), poi soppressa a partire dal 1° maggio 2005, “in quanto la percentuale di invalidità successiva (20%) non dà più diritto a questo tipo di prestazioni da parte del nostro Ufficio” (doc. A). L’UAI ha inoltre indicato di rimanere a disposizione, su espressa richiesta scritta dell’assicurato, per accordare un aiuto al collocamento (doc. A).
Tale decisione, pur recando la data del 28 aprile 2009, è stata inoltrata dalla competente Cassa di compensazione al patrocinatore dell’assicurato solo il 23 marzo 2010 (cfr. doc. 127-1, doc. 128-4, doc. 131-1).
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata, gli atti rinviati all’amministrazione per effettuare nuovi accertamenti medici, fermo restando che “è in tutti i casi riconosciuta una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2006” (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato che l’assicurato possa svolgere, a tempo pieno, un’attività leggera adeguata, come indicato dall’assicuratore LAINF, dato che “non vi è un solo esempio di un’attività che possa essere svolta”.
L’avv. RA 1 ha contestato che esista una attività adeguata, che possa essere ritenuta esigibile dall’interessato in quanto rispettosa delle sue limitazioni funzionali, sottolineando come “tutte le attività con la mano sono o impossibili o nettamente compromesse. Orbene ci si dica come può essere esigibile un’attività leggera se la forza, l’agilità, l’esecuzione e la funzione a pinza sono tutte indistintamente nettamente compromesse”.
Il patrocinatore ha inoltre contestato la valutazione economica eseguita dall’amministrazione, criticando in particolare il riferimento ai dati statistici nella determinazione del reddito da invalido. Secondo il legale, al contrario, l’amministrazione avrebbe dovuto fondarsi su “dati disponibili, sulla base delle DAP più prossime all’attività confacente da invalido al signor RI 1”, applicando poi le dovute riduzioni (doc. I).
1.4. In data 10 maggio 2010 il TCA ha invitato l’UAI ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l’interessato ha ricevuto la decisione impugnata (doc. III).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere espressamente indicato che la decisione del 28 aprile 2009 è stata intimata al rappresentante legale, tramite invio raccomandato, soltanto in data 23 marzo 2010 e avere ribadito che dall’accertamento professionale eseguito presso il CAP è emerso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% con rendimento pieno in una serie di attività - ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc. V).
1.6. Dopo avere ottenuto dal TCA alcune proroghe del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VIII, doc. X e doc. XII), con scritto del 7 ottobre 2010, il patrocinatore ha trasmesso al TCA un rapporto medico redatto dallo psichiatra curante dell’interessato, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione perché esegua i necessari accertamenti di natura psichiatrica, dato che “l’incarto della __________, sul quale l’UAI ha poggiato per intero la propria valutazione, è silente sull’aspetto psichiatrico, neppure lo valuta”(doc. XIV + B).
1.7. Con osservazioni del 15 novembre 2010, l’UAI, ritenendo che -sulla base delle annotazioni mediche del SMR, al quale è stato sottoposto per una presa di posizione il referto dello psichiatra curante dell’’interessato - la nuova documentazione medica non modifica le conclusioni su cui era fondata la decisione impugnata, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XVII
La presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. XVIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente va osservato che, con la risposta di causa, l’UAI ha indicato di avere intimato la decisione impugnata, datata 28 aprile 2009, al rappresentante legale dell’assicurato per raccomandata soltanto in data 23 marzo 2010 (cfr. doc. V).
Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Nel caso di specie, il TCA rileva che nonostante la decisione impugnata sia datata 28 aprile 2009, l’UAI ha riconosciuto di avere provveduto alla trasmissione della stessa al patrocinatore dell’interessato tramite invio raccomandato solo in data 23 marzo 2010. La questione non necessita quindi di ulteriori approfondimenti.
Non essendo in discussione la tempestività del ricorso del signor RI 1, il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Nella decisione del 28 aprile 2009, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2002 al 30 aprile 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2005, ritenuto che dall’accertamento professionale disposto presso il CAP è emerso che l’interessato, che non è affetto da patologie extra-infortunistiche, presenta, come già stabilito dall’assicuratore infortuni, una capacità lavorativa del 100% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2005.
2.8. Nel caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2002 al 30 aprile 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2005, sulla valutazione medica effettuata dal dr__________ del Centro di accertamento professionale CAP di __________.
Nel rapporto del 13 novembre 2008, il dr. __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “trauma da schiacciamento importante della mano sinistra con esiti di operazione per frattura aperta da schiacciamento dislocata F1 pollice e D2 mano sinistra, sutura tendine estensore D2 (28.8.2001), esiti di amputazione-esarticolazione D2 mano sinistra all’articolazione metacarpo-falangea (19.9.2001), esiti di plastica di assottigliamento mano sinistra con resezione subtotale carpo metà-carpo II raggio, osteosintesi e plastica dispongiosa pollice sinistro (20.03.02)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “reazione depressiva prolungata (2003); impingement sottoacromiale AC spalla sinistra con stato da artroscopia, acromioplastica e resezione acromioclavicolare spalla sinistra il 13.04.2007, dr. __________” (doc. 103-2).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato “abile nella misura del 100% in attività adeguate che non richiedono in modo particolare l’uso della mano sinistra specialmente in lavori di forza; considerata inoltre la patologia alla spalla sinistra emersa nel 2006 con conseguente intervento di acromioplastica e artropatia AC nell’aprile 2007 saranno da evitare attività con braccia elevate al di sopra dell’orizzontale delle spalle in modo prolungato” (doc. 103-3).
Queste valutazioni del dr. __________ concordano con quanto in precedenza considerato dai medici incaricati di valutare il caso per conto dell’assicuratore infortuni.
Nel rapporto della visita medica di chiusura del 21 novembre 2002, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di circondario supplente dell’assicuratore LAINF, poste le diagnosi di “disturbi funzionali alla mano sinistra dopo infortunio con una pressa il 28.8.2001 con fratture aperte e dislocate della falange prossimale del pollice e del dito II; stato dopo revisione della mano sinistra il 28.8.2001 con osteosintesi della frattura con fili di Kirschner, sutura del tendine estensore del II dito, revisione dei fascicoli vascolo-nervosi palmari al II dito della mano sinistra; stato dopo necrosectomia e sutura al pollice e all’indice il 14.9.2001; stato dopo amputazione ed esarticolazione del dito indice della mano sinistra all’altezza dell’articolazione metacarpo-falangeale il 19.9.2001; stato dopo asportazione del materiale di osteosintesi al pollice sinistro il 9.10.2001; stato dopo plastica d’assottigliamento della mano sinistra con osteosintesi con placca e trapianto di spongiosa al dito I il 20.3.2002 ”, ha considerato che l’interessato “non è più in grado di lavorare come cameriere con questa mano. Dovrebbe fare una riformazione professionale. Per la mano sinistra esiste un handicap di diminuzione dell’agibilità, di diminuzione della forza rozza, diminuzione della forza rozza per la presa tra il dito pollice e le dita III, IV e V, per la diminuzione del vigore con successivamente stancabilità aumentata. Dovrebbe essere riformato in una professione in cui l’agilità è meno importante che per un cameriere.” (Doc. 3-7 inc. LAINF)
Nel rapporto della visita medica di chiusura del 2 febbraio 2005, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell’assicuratore infortuni, poste le diagnosi di “importanti disturbi funzionali alla mano sinistra dopo trauma da schiacciamento e stato da artrodesi dell’interfalangea del pollice avvenuto il 20.3.2002; stato da amputazione del II raggio della mano sinistra all’altezza dell’articolazione carpo-metacarpea avvenuta il 19.9.2001”, si è così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:
" Complessivamente la mano sinistra risulta menomata con un importante rallentamento delle funzioni. La forza è nettamente diminuita, l’agilità è anche nettamente diminuita, così che risulta un netto rallentamento nell’esecuzione anche di lavori leggeri che però necessitano dell’aiuto della mano stessa. L’assicurato non può più utilizzare con la mano sinistra oggetti vibranti o contundenti. La funzione a pinza è ancora possibile, ma nettamente compromessa.” (Doc. 7-5 inc. LAINF)
Infine, nel rapporto concernente la visita medica del 30 marzo 2006 - nell’ambito della valutazione dell’annuncio di una ricaduta
" Non posso esprimermi sullo stato clinico della mano sinistra nel periodo che intercorreva tra la prima visita del dr. __________ e la visita odierna in __________, posso però dire, senza ombra di dubbio, che lo stato attuale della mano sinistra è praticamente sovrapponibile a quanto constatato in occasione della visita medica di chiusura del 2.2.2005.
Anche a livello anamnestico le lamentele dell’assicurato sono esattamente le stesse per cui, in data odierna, non constato un peggioramento oggettivabile della situazione. Anche la presenza di una veramente minima atrofia dell’arto superiore sinistro non depone per un risparmio veramente importante di questo arto.
Ritengo quindi strano che il dr. __________s abbia certificato un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 30.1.2006, non avendo però visitato il paziente in quella occasione non posso pronunciarmi su un eventuale peggioramento passeggero.
In ogni caso, a partire da oggi, fa di nuovo stato la capacità lavorativa nella misura della rendita in quanto non vi è nessun cambiamento clinico oggettivabile rispetto alla visita medica di chiusura del 2.2.2005.” (Doc. 66-5)
2.9. In corso di causa l’assicurato ha contestato la decisione del 28 aprile 2009 dell’UAI, producendo, a comprova delle sue allegazioni, un referto medico, datato 5 ottobre 2010, del dr. A. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Seguo il paziente succitato dal 24.3.2004 a tutt’oggi.
La diagnosi è F34.1 Distimia (in personalità con tratti paranoidi). Questo disturbo causa notevoli menomazioni nel funzionamento globale e incide sulla capacità lavorativa. Il paziente presenta facile affaticamento, perdita di energie e di autostima, sensazione di inadeguatezza, difficoltà di concentrazione, talvolta sentimenti di disperazione. I contatti interpersonali sono difficoltosi ed è difficile la comprensione con la moglie e i figli. La sua produzione verbale è scarsa, la comprensione è dubbia (anche nell’ambito terapeutico, sebbene parlo la stessa lingua). Sono stati osservati i periodi con un’intensa disforia, reazioni di rabbia sproporzionate, la tendenza di isolamento sociale, talvolta deliri di gelosia.
La malattia è cronica ed è classificata tra le sindromi affettive persistenti. La capacità lavorativa attuale è di 50%. Dopo lunghi anni di inattività, il paziente è riuscito a trovare un impiego al 50% nel mese di giugno 2009. Non essendoci alcuna attività per ben otto anni ed essendo presenti le conseguenze dell’infortunio, è molto difficile esprimersi sulla percentuale dell’incapacità lavorativa nel passato dal punto di vista psichiatrico.
La prognosi è incerta. Ci sono buone speranze che il paziente possa mantenere l’attuale capacità.” (Doc. B)
Al riguardo, nelle annotazioni del 20 maggio 2010, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale e la dr.ssa __________i, psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Assicurato nato nel 1965, cameriere e operaio addetto alla raccolta di rifiuti.
28.8.2001: trauma da schiacciamento mano sinistra (__________) con conseguente quadro ansioso-depressivo
2004 Accertamento __________
2.2.2005 visita di chiusura della __________: abile in attività adatta dal 1.4.2005, rendita __________ 20%
Decisione UAI: grado AI 100% dal 1.8.2002 al 30.4.2005
Segue decisione di collocamento
IL 100% dal 30.1.2006 per infortunio (ricaduta), __________ chiude nuovamente per il 30.4.2006
Decisione UAI 14.6.2006: rendita limitata nel tempo
Sentenza TCA del 30.7.2007 (__________): ricorso accolto, rinvio per accertare se la moglie non poteva lavorare per accudire il marito
2008 Si propone nuovo accertamento professionale __________
Decisione 28.4.2009: grado AI 100% dal 1.8.2002 fino al 30.4.2005
Ricorso:
viene presentato certificato dr. __________ 5.10.2010
assicurato in cura dal 24.3.2004, con diagnosi di distimia F34.1
viene attestata IL 50% (assicurato ha trovato un impiego al 50% fa giugno 2009)
viene indicato che è molto difficile esprimersi sulla percentuale dell’incapacità lavorativa nel passato dal punto di vista psichiatrico.
La patologia psichiatrica non era mai stata fino ad ora citata in causa come influente sulla capacità lavorativa nonostante venga dichiarata ora una presa a carico dal 2004 da parte del dr. __________.
Lo psichiatra curante non si esprime sull’influenza medico teorica che questa abbia potuto avere in passato nonostante lo abbia in cura dal 2004, mentre ora attesta una IL del 50% attuale.
L’attuale documentazione non modifica le conclusioni su cui si era fondata la decisione AI.” (Doc. XVII/bis)
2.10. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.11. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state sufficientemente chiarite.
Se è vero, infatti, che dal profilo somatico il dr. __________ ha potuto confermare l’esistenza di una capacità lavorativa completa dell’assicurato in attività adeguate, come già precedentemente valutato in ambito infortunistico, va tuttavia sottolineato che l’assicurato è affetto anche da patologie extra-infortunistiche, segnatamente di natura psichiatrica, che non sono state approfondite dall’amministrazione.
L’UAI ha infatti ritenuto che l’assicurato non presentasse patologie di ordine psichiatrico, sulla base di quanto attestato dal dr. __________ del SMR nella “proposta medico” del 2 settembre 2003 (nel quale ha indicato che “per la parte psichiatrica ho rivalutato il rapporto del dr. __________ psichiatra (che conosce l’assicurato dal 12.3.2003) che considera apparentemente limitanti solo la parte somatica mentre auspica una reintegrazione professionale alquanto prima”, cfr. doc. 25-1) e di quanto indicato dal dr. __________ nel rapporto concernente l’accertamento professionale svolto presso il Centro di accertamento professionale CAP di ____________________ (cfr. doc. 103-2, nel quale il dr. __________ ha indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di “reazione depressiva prolungata) .
Il TCA non può concordare con queste valutazioni.
Innanzitutto, questo Tribunale rileva che dopo la “proposta medico” del dr. __________ del SMR del 2 settembre 2003, l’UAI non si è più preoccupato dell’aspetto medico relativo all’assicurato, ma ha concentrato la propria attenzione esclusivamente sull’ambito professionale, predisponendo un accertamento professionale presso il CAP di __________.
A proposito della rilevanza da attribuire alla valutazione dell’abilità lavorativa enunciata dai consulenti per l’accertamento, questa Corte sottolinea che, in una sentenza 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009 consid. 4.2.1, il Tribunale federale ha stabilito che una valutazione della capacità funzionale (EFL) non è idonea (e, a maggior ragione, non lo è una valutazione effettuata presso il Centro di accertamento professionale di __________) a stimare le capacità cognitive sul posto di lavoro e a oggettivare impedimenti funzionali riconducibili a patologie che non interessano l’apparato locomotorio, come è incontestabilmente il caso nella presente fattispecie.
Inoltre, il TCA sottolinea che, in corso di causa, l’assicurato ha prodotto un referto medico del 5 ottobre 2010 redatto dal suo psichiatra curante, dr. __________, il quale, posta la diagnosi di “distimia in personalità con tratti paranoidi (F34.1)”, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% (doc. B).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 5 ottobre 2010 (doc. B) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha sottolineato di avere in cura l’assicurato fin dal mese di marzo 2004 (doc. B).
Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione impugnata (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Il dr. __________ ha considerato l’assicurato affetto da “distimia in personalità con tratti paranoidi (F34.1)” (doc. B).
A fronte di tale referto redatto dallo psichiatra curante, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, nelle loro annotazioni del 26 ottobre 2010, si sono limitati ad indicare che “la patologia psichiatrica non era mai stata fino ad ora citata in causa come influente sulla capacità lavorativa nonostante venga dichiarata ora una presa a carico dal 2004 da parte del dr. __________”, aggiungendo che “lo psichiatra curante non si esprime sull’influenza medico-teorica che questa abbia potuto avere in passato nonostante lo abbia in cura dal 2004, mentre ora attesta una incapacità lavorativa del 50% attuale” e concludendo che “l’attuale documentazione non modifica le conclusioni su cui si era fondata la decisione AI” (doc. XVII/bis).
Il TCA non può concordare con queste considerazioni dei medici del SMR.
Essi hanno infatti considerato che la patologia psichiatrica attestata dal dr. __________ non influisca sulle conclusioni su cui era fondata la decisione impugnata, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale apprezzamento.
Alla luce della certificazione di una presa a carico specialistica fin dal 2004, i medici del SMR avrebbero dovuto quantomeno approfondire l’aspetto psichiatrico. Tale soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che nella proposta medico del 2 settembre 2003 il dr. __________ del SMR aveva già indicato di avere “rivalutato il rapporto del dr. __________ psichiatra (che conosce l’assicurato dal 12 marzo 2003) che considera apparentemente limitanti solo la parte somatica” (doc. 25-1).
In assenza di ulteriori approfondimenti psichiatrici successivi a tale data e alla luce di quanto attestato dallo psichiatra curante, il TCA ritiene di non potere, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità se l’insorgenza dei disturbi di carattere psichiatrico, con influsso sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, segnalati dal dr. __________, sia intervenuta già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure no.
Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
In tale contesto, dovrà in particolare essere approfondita la patologia che affligge l’interessato – definita dal dr. __________ come “F34.1 distimia in personalità con tratti paranoidi” (cfr. doc. B) - al fine di determinare se la stessa può essere considerata invalidante, come ritenuto dallo psichiatra curante, oppure no.
A tale riguardo, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale, invalidante, essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è associata ad altri disturbi gravi della personalità.
Ad esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:
" (…)
4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."
Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e meglio:
" F34.1 Distimia
Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (F33.-).
● Nevrosi depressiva
● Disturbo di personalità depressivo
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente)
(F41.2)
Note diagnostiche
Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.
DCR-10
A. Vi deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.
B. Nessuno, o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve (F.33.0).
C. Durante almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:
(1) energia o attività ridotta
(2) insonnia
(3) perdita di fiducia in se stesso o sentimenti di inadeguatezza
(4) difficoltà di concentrazione
(5) pianto frequente
(6) perdita di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli
(7) sentimenti di disperazione o di sconforto
(8) vissuto di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana
(9) pessimismo circa il futuro o rimuginazioni sul passato
(10) isolamento sociale
(11) produzione verbale ridotta.
Note diagnostiche
Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 136-137).”
Questo Tribunale, in una sentenza 32.2006.7 del 31 gennaio 2007 a proposito di un’assicurata che soffriva anche di una sindrome somatoforme dolorosa, ha stabilito che la diagnosi di distimia non poteva fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA I 567/04 del 16 novembre 2005; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).
In una sentenza I 488/04 del 31 gennaio 2006, il Tribunale federale ha confermato la decisione dei primi giudici, i quali, scostandosi dalle conclusioni alle quali erano giunti i medici incaricati di esperire una perizia pluridisciplinare, avevano ritenuto un’assicurata totalmente abile al lavoro in attività adeguate. La nostra Massima Istanza ha considerato corretto distanziarsi dalla perizia pluridisciplinare
L’Alta Corte ha infatti ribadito che la diagnosi di distimia non è sufficiente per fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tale da rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
Non erano inoltre presenti, a mente del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, che la sindrome del dolore somatoforme avesse carattere invalidante.
In un’altra sentenza I 834/04 e I 46/05 del 19 aprile 2006, l’Alta Corte, contrariamente a quanto deciso dai primi giudici – che sulla base del parere del SMR avevano considerato un’assicurata, a causa dei suoi disturbi psichici, abile al lavoro all’80% in attività adeguate - ha ritenuto che la distimia che affliggeva l’assicurata non costituiva una patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua.
In una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, il TFA ha confermato la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto un’assicurata pienamente abile al lavoro, dato che le sue affezioni psichiche (sindrome somatoforme dolorosa e distimia a debutto tardivo) non avevano alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.
In una sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante.
L’Alta Corte si è così espressa:
" 3.3
3.3.1 Die Vorinstanz hat das Gutachten der MEDAS vom 16. Dezember 2004 und die sich darauf beziehende Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes der Invalidenversicherung vom 17. Januar 2005 gewürdigt und das Vorhandensein eines invalidisierenden Gesundheitsschadens verneint. Sie ist insoweit von den Schlussfolgerungen der Expertise abgewichen. Im gesamten Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Obgleich also keine Bindung an förmliche Beweisregeln besteht, hat die Praxis mit Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (BGE 125 V 351 E. 3 S. 352). Dazu gehört, dass von einem Gutachten, welches alle Anforderungen hinsichtlich der Beurteilungsgrundlagen und der Begründung erfüllt und das deshalb als schlüssig und somit beweiswertig einzustufen ist, nur abgewichen werden darf, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. Das kantonale Gericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend ausgeführt, dass eine psychische Störung nicht ohne weiteres eine (invalidisierende) Arbeitsunfähigkeit bewirken muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - einzig eine definitionsgemäss leichtgradige Beeinträchtigung diagnostiziert wird (zu den körperlichen Leiden der Versicherten vgl. E. 3.3.2 hiernach). Nach der im gebräuchlichen Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Dysthymie eine chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch verschiedentlich angenommen, eine Dysthymie sei den jeweiligen Umständen nach nicht invalidisierend (Urteile I 938/05 vom 24. August 2006, E. 4.1 und E. 5; I 834/04 vom 19. April 2006, E. 4.1; I 488/04 vom 31. Januar 2006, E. 3.3). Diese Schlussfolgerung, die sich auf medizinische Empirie abstützt (vgl. die Hinweise in den soeben zitierten Urteilen) und damit eine Rechtsfrage darstellt (E. 3.2 hiervor), ist freilich nicht absolut zu setzen; eine dysthyme Störung kann die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall erheblich beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit anderen Befunden - wie etwa einer ernsthaften Persönlichkeitsstörung - auftritt (Urteil I 653/04 vom 19. April 2006, E. 3). Findet sich im Psychostatus indes nur eine Dysthymie, so kann das wohl eine Einbusse an Leistungsfähigkeit mit sich bringen, kommt aber für sich allein nicht einem Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes gleich. In diesem Sinne hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Expertise der MEDAS zwar an sich uneingeschränkt beweistauglich ist, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit jedoch nicht mit dem für die Belange der Invalidenversicherung massgeblichen Beweisgegenstand übereinstimmt. Mit anderen Worten haben die Sachverständigen ihrer Beurteilung auch Elemente zugrunde gelegt, die nicht einem pathologischen Substrat im engeren, rechtserheblichen Sinn zuzurechnen sind. Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit ist vielmehr offenkundig direkte Folge psychosozialer Faktoren. Diese wirken sich allenfalls mittelbar invaliditätsbegründend aus, wenn und insoweit sie zu einer eigentlichen Beeinträchtigung der psychischen Integrität führen, welche ihrerseits eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirkt, wenn sie einen verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder den Wirkungsgrad seiner - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen verschlimmern (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299; Thomas Locher, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 253).
Aus dem Gutachten ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nach jahrelanger Mehrfachbeanspruchung als Mutter, Haus- und Berufsfrau ausgebrannt und erschöpft wirke. Dieser Befund, dem nicht die Eigenschaft eines Gesundheitsschadens im Rechtssinn zukommt, ist offenkundig hauptverantwortlich für die Entstehung der attestierten Leistungseinschränkung.”
In una sentenza I 76/07 del 24 gennaio 2008, il TF ha negato che lo stato depressivo di un’assicurata, affetta da distimia, costituisca una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata. L’Alta Corte ha pure escluso che la fibromialgia presentata dall’assicurata abbia carattere invalidante, difettando gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
Al contrario, in una sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, il TFA, diversamente da quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto invalidante la diagnosi di distimia posta dal perito psichiatra, in quanto associata ad altri disturbi gravi della personalità. Dalla perizia psichiatrica era infatti emerso che l’assicurato era affetto dalle seguenti patologie:
" (…) l'assuré présente une dysthymie (F 34.1), une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une affection psychique partiellement invalidante. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen clinique justifient une incapacité de travail de 40%."
Queste conclusioni del perito erano state contestate dal medico SMR, il quale aveva ritenuto che i disturbi psichici dell’assicurato non avessero carattere invalidante.
Al riguardo, la nostra Massima Istanza si è invece così espressa:
" (…)
Il note encore que la perception du réel est en général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse, constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la maladie physique de son épouse.
Les premiers juges ont considéré que ni le diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante. Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.
Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier, l'appréciation psychologique du docteur B., laquelle est antérieure à celle de l'expert V., n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur H., lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V. dans la mesure où celui-ci attribue au recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles psychiques."
In un’altra sentenza 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome somatoforme dolorosa e da una distimia, ha stabilito che la distimia, da sola, provocava una incapacità lavorativa del 30%.
La nostra Massima Istanza ha infatti rilevato:
" (…)
3.1 Das kantonale Gericht hat aufgrund einer umfassenden Würdigung der medizinischen Akten, namentlich des Gutachtens der MEDAS vom 13. Februar 2004 und dessen Ergänzung vom 23. September 2005, in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aus allein psychischen Gründen in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist. Dies ist eine auf Beweiswürdigung beruhende Sachverhaltsfeststellung, welche nur in den Schranken von Art. 97 und 105 BGG überprüft werden kann (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397 ff.).
3.2 Zu Unrecht wird in der Beschwerde geltend gemacht, die Vorinstanz habe sich nur mit dem Zeitraum ab der Begutachtung durch die MEDAS befasst, wird doch im angefochtenen Entscheid die gesamte Aktenlage ab August 2000 gewürdigt. Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand, die Annahme einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % sei offensichtlich unrichtig und der Sachverhalt insoweit unvollständig festgestellt worden, als das Ausmass der sich aus der somatoformen Schmerzstörung ergebenden Arbeitsunfähigkeit nicht gutachterlich abgeklärt worden sei. Im Gutachten der MEDAS vom 13. Februar 2004 wurde zwar als einzige Diagnose mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit eine somatoforme Störung (ICD-10 F45.9) mit Anteilen einer somatoformen Schmerzstörung und einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung festgestellt; die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wurde aber ausschliesslich gestützt auf ein dysphorisches, leicht depressives Bild mit 30 % angegeben (vgl. Teilgutachten des Dr. med. M., Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2003). Auf Anfrage der IV-Stelle erläuterte Dr. med. M. in seinem Schreiben vom 31. Mai 2004, dass er im von ihm erstellten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 dem Umstand Rechnung getragen habe, dass eine einzig auf psychosozialen Belastungsfaktoren beruhende somatoforme Schmerzstörung keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle; beeinträchtigt werde die Arbeitsfähigkeit der Versicherten aber durch ein dysphorisches Stimmungsbild im Sinne einer anhaltenden affektiven Störung (Dysthymia ICD-10 F34.1).
Aufgrund dieser Präzisierungen des Gutachters im Schreiben vom 31. Mai 2004 steht fest, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und anders als im angefochtenen Entscheid wiedergegeben - aus der somatoformen Störung (F45.9) keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit resultiert; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge, der Sachverhalt sei diesbezüglich unvollständig festgestellt worden, stösst damit ins Leere. Gestützt auf die überzeugenden Aussagen des Dr. med. M.________ im Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 und im Schreiben vom 31. Mai 2004 ist vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der diagnostizierten Dysthymia (ICD-10 F34.1) in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist.
Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage auf die Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen verzichtet hat, lässt sich nicht beanstanden."
Alla luce della giurisprudenza appena esposta, non è chiaro nella presente fattispecie se la diagnosi posta dallo psichiatra curante di “F34.1 distimia in personalità con tratti paranoidi” possa comportare delle ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’interessato oppure no. Tale aspetto dovrà essere valutato con particolare attenzione da parte di uno specialista in materia, nell’ambito dei nuovi accertamenti che l’UAI dovrà compiere.
2.12. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione per l’allestimento di una perizia psichiatrica che chiarisca sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche delle patologie di natura somatica e delle ripercussioni delle stesse sulla capacità lavorativa residua, si determinerà nuovamente sull’eventuale soppressione o riduzione della rendita a partire dal 1° maggio 2005.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 28 aprile 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti