Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.12
Entscheidungsdatum
21.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.12

BS/lb

Lugano 21 maggio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 novembre 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 classe 1959, è stato posto al beneficio di una riqualifica professionale quale impiegato di vendita (cfr. comunicazione 11 ottobre 2007; doc. AI 71-1). Nel giugno 2009 egli ha conseguito l’attestato di capacità federale quale impiegato del commercio al dettaglio (cfr. doc. AI 110-1).

Accertato come l’assicurato abbia terminato con successo la riformazione professionale e come l’attività di commerciante al dettaglio sia anche medicalmente esigibile, con rapporto 6 ottobre 2009 il consulente in integrazione professionale, procedendo al raffronto dei redditi, ha determinato un grado d’invalidità del 25,31% proponendo la conclusione del provvedimento integrativo nonché l’apertura di un mandato di aiuto al collocamento (doc. AI 117).

Di conseguenza, con comunicazione 19 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato un aiuto al collocamento, mediante consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego (doc. AI 199-1).

Nello stesso giorno l’amministrazione ha emesso il progetto di decisione, avente il seguente tenore:

“(…)

Ci congratuliamo con l’assicurato per avere portato a termine con successo il provvedimento professionale riconosciuto con comunicazione dell’11 ottobre 2007.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell’insorgere del danno alla salute (Fr. 91'253.-) e quello ottenibile quale impiegato di commercio al dettaglio (Fr. 68'157.-), risulta una perdita di guadagno del 25%.

Il reddito realizzabile nella professione appresa esclude quindi il diritto all’ottenimento di una rendita d’invalidità e a ulteriori provvedimenti professionali.

L'assicurato è pertanto integrato, senza diritto ad una rendita.” (doc. AI 120-1)

Dopo le osservazioni dell’assicurato al suddetto progetto (doc. AI 125), con decisione 30 novembre 2009 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto della rendita (doc. AI 132-1).

1.2. Contro la decisione 30 novembre 2009 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso. Postulando in via principale l’erogazione di una rendita intera, egli contesta la determinazione del grado d’invalidità. Subordinatamente chiede di essere posto al beneficio di ulteriori provvedimenti integrativi più confacenti al suo stato di salute. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che economica alla base della decisione contestata.

1.4. Pendente causa l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato medico (VI).

1.5. Con scritto 12 magio 2010 l’Ufficio AI ha fornito le delucidazioni richieste dal TCA in merito alla tabella dei dati salariali statistici (RSS TA1) utilizzata per la determinazione del reddito da invalido (VIII).

considerato

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità, rispettivamente ad ulteriori provvedimenti professionali.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Nel caso concreto, riguardo all’esigibilità medica della professione appresa di commerciante al dettaglio l’insorgente ha allegato il certificato 16 settembre 2009 del dr. __________. Come evidenziato nella risposta di causa, tale certificato era stato prodotto in sede amministrativa e valutato dal SMR il 6 ottobre 2008 (doc. AI 85) ed il 23 dicembre 2008 (doc. AI 94). Nella prima occasione era stato evidenziato, dopo consultazione con il medico curante, come la riformazione intrapresa fosse compatibile con la sintomatologia, motivo per cui non era giustificata né un’interruzione né una sospensione della stessa; nella successiva valutazione il SMR aveva ribadito l’esigibilità del provvedimento integrativo come pure l’assenza di una modifica della situazione. Non va del resto dimenticato come l’assicurato abbia concluso con successo la riformazione professionale e che quindi l’attività appresa non può che essere considerata medicalmente esigibile.

Infine, dal certificato 1° febbraio 2010 del dr. __________ prodotto pendente causa non si desume una modifica della situazione medica avendo egli segnatamente attestato residui dolorosi anteriori al ginocchio sinistro e fornito alcune raccomandazioni degli sport da praticare per mantenere un peso corporeo adeguato (doc. VI).

2.5. Con rapporto 6 ottobre 2009, dopo aver riepilogato l’iter della riformazione professionale, la consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.

Quale reddito da valido, fondandosi sui questionari degli ex datori lavoro nonché sulla corrispondenza intercorsa con gli stessi, la consulente ha considerato un importo di fr. 91'253.-- (aggiornato al 2008) corrispondente a quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute quale addetto al recapito presso la __________ e addetto alla distribuzione presso __________. L’insorgente rileva che non è stato tenuto conto del rincaro e degli adeguamenti salariali sino al 2010, sostenendo che il salario complessivo ammonterebbe almeno a fr. 100’000.--. A prescindere dal fatto che un adeguamento salariale di oltre fr. 8'000.-- in due anni appare poco verosimile, pur volendo prendere in considerazione tale importo non sarebbe comunque dato, come si dirà in seguito, il diritto alla rendita.

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Ritornando al caso concreto, nel citato rapporto la consulente ha utilizzato le tabelle statistiche per determinazione del reddito da invalido (tabella RSS TA1 anno 2006) relativa all’attività di impiegato del commercio al dettaglio. Nello scritto 12 maggio 2010 a questa Corte l’Ufficio AI ha fatto presente che la consulente aveva utilizzato la tabella del 2006, non essendo a quel momento disponibile quella del 2008. In seguito, nello stesso scritto, è stato esposto il calcolo del salario da invalido, partendo da un salario mensile di fr. 5'242.-- (5'242 x 12 : 40 ore x 41.8 ore) per un importo di fr. 65'734,68, dato che è stato aggiornato al 2008 in fr. 68'157.--.

L’assicurato, facendo rilevare come il succitato salario non sia realistico, sostiene un reddito di fr. 44'330.-- pari a tredici mensilità di fr. 3'140.--, retribuzione prevista per un impiegato di vendita dopo tre anni di tirocinio, così come evinto dall’adeguamento degli stipendi minimi fissati dalla Commissione paritetica del ramo vendita (doc. A3).

Considerato che l’assicurato non ha intrapreso un’attività nel campo della nuova professione appresa (nell’ambito dell’aiuto all’orientamento egli ha inoltrato le prove di ricerche d’impiego), conformemente alla succitata giurisprudenza, la consulente ha rettamente preso in considerazioni i succitati valori statistici. Non possono invece essere prese in considerazioni le raccomandazioni sul salario minimo della Commissione paritetica del ramo vendita in quanto non si tratta di valori statistici nazionali (in merito alla non applicabilità delle raccomandazioni salariali per gli impiegati di commercio fornite della rispettiva associazione di categoria cfr. Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichst zum IVG, 2010, p. 313; STCA 32.2007.273 del 24 settembre 2008 consid. 2.11.3 e 32.2007.211 del 28 agosto 2008 consid. 2.11.1).

Come già detto, la consulente ha preso in considerazione un salario mensile di fr. 5'242.-- che, confrontato con la tabella TA 1 RSS 2006, corrisponde al salario medio nel settore “commercio e riparazione” (n. 50-52) relativo a personale maschile con conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica n. 3). Ritenuto che l’assicurato ha conseguito una formazione quale impiegato di commercio al dettaglio, secondo questa Corte appare corretto utilizzare il dato statistico relativo all’attività di commercio al dettaglio e riparazioni (n. 52) e non la media di tutto il settore “commercio e riparazione” in cui, fra l’altro, figurano i salari medi di personale addetto alla vendita all’ingrosso ed alla riparazione di autoveicoli. Pertanto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008, il ricorrente, svolgendo nel 2008 l’attività di impiegato di commercio al dettaglio, professione di cui egli ha ottenuto l’attestato federale di capacità (da qui il livello di qualifica n. 3 “conoscenze professionali e specializzate”), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 62’188 (4'983 x 12 : 40 X 41.6; per la media lavorativa settimanale nel 2008 cfr. la vie économique, 7/8 2009, tabella B 9.2, p. 90). Dal raffronto dei due redditi (91'253 – 62’188 x 100 : 91'253 = 31’8%) risulta un’incapacità al guadagno inferiore al 40%. Allo stesso risultato si giunge considerando un reddito da valido di fr. 100'000.-- (100’000 – 62’188 x 100 : 100’000 = 37,8%). Non raggiungendo l'invalidità di RI 1 il minimo pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita.

Ulteriori provvedimenti professionali non entrano in considerazione, ritenuto che la nuova attività risulta essere esigibile.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

8
  • DTF 128 V 30
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 222/04
  • I 707/00