Raccomandata
Incarto n. 32.2010.11
FS/lb
Lugano 27 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1949, da ultimo attiva quale badante presso il signor __________ (doc. AI 8/1-9), il 10 giugno 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia 11 maggio 2009 a cura del dr. __________, con decisione 23 novembre 2009 (doc. AI 34/1-3) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (scritto 11 gennaio 2010 indirizzato all’Ufficio AI, trasmesso al TCA per competenza e da trattare alla stregua di un ricorso (II e V)) con il quale – contestata la valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di essere posta al beneficio del diritto ad una rendita.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e quella economica anche sulla base delle risposte della consulente in integrazione professionale – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 22 febbraio 2010 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA lo scritto 12 febbraio 2010 del dr. __________ indirizzato alla sua rappresentante.
1.6. Con osservazioni 2 marzo 2010 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 26 febbraio 2010 del dr. __________ – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 23 novembre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia 11 maggio 2009 del dr. __________, FMH in reumatologia (doc. AI 29/1-16).
Il perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive e posta la diagnosi di “(…) – Sindrome cervicovertebrale cronica, attualmente moderata, con limitazioni funzionali specialmente in rotazione destra in/con • alterazioni degenerative: - C5/6: osteocondrosi con restringimento foraminale e del canale spinale - C6/7: netta osteocondrosi – Sindrome lombospondilogena cronica, prevalentemente a destra, in/con • alterazioni degenerative con fulcro in L4/5: restringimento del canale spinale con netta osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale (associata a cisti sinoviali); anterolistesi di I° di L4 con discreta instabilità radiologica senza corrispondenti segni clinici; assenza di segni neurocompressivi (…)” (doc. AI 29/7) – ha espresso le seguenti valutazioni:
" (…)
5.- GRADO DI CAPACITA’ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LUCRATIVA O DELL’ATTIVITA’ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL’INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
La presente valutazione reumatologica ha come scopo di stabilire le capacità fisiche della paziente in vista di un eventuale diritto a prestazioni da parte dell'Assicurazione d'Invalidità.
La signora lamenta da anni dolori vertebrali con predominanza della zona lombare ma con disturbi anche cervicali, curati secondo lei già tempo fa con sedute di fisioterapia. Non vi sono atti medici in merito.
Nel 2007 la paziente si è consultata una prima volta con il neurochirurgo Dr. __________ il quale ha provveduto a degli accertamenti radiologici e neuroradiologici del tratto lombare, esami che hanno messo in evidenza alterazioni strutturali di una certa importanza in particolare nel segmento L4/5 dove è stata evidenziata un'olistesi di I° (scivolamento anteriore) della vertebra L4 dovuto ad una degenerazione discale ma soprattutto delle articolazioni faccettarie, con un restringimento del canale vertebrale a questa altezza, accentuato dalla presenza di cisti sinoviali (epifenomeni della degenerazione delle articolazioni faccettarie). Dal profilo clinico lo specialista non ha comunque rilevato alterazioni funzionali maggiori, al punto che non ha ritenuto indicato dei provvedimenti terapeutici specifici. In novembre del 2008 ha rieseminato la paziente, completando le indagini anche con una RM della colonna cervicale che ha mostrato delle alterazioni degenerative plurisegmentali anche a questo livello.
Nella sua valutazione del 2007 lo specialista non si era espresso in merito ad un eventuale impatto della presente patologia sulla capacità lavorativa della paziente. Nel suo certificato del novembre 2008 esprime invece il parere che la paziente difficilmente potrà riprendere un lavoro qualsiasi, giudizio in un secondo tempo relativizzato quando nel suo rapporto del 09.02.2009 dichiara che la paziente potrebbe senz'altro svolgere una attività lavorativa confacente anche se in maniera ridotta ("eventualmente nella misura del 50%").
Tra marzo e novembre 2008 la paziente fu messo in inabilità lavorativa completa per motivi psichiatrici. Da dicembre 2008 è regolarmente iscritta nella Cassa Contro la Disoccupazione.
La signora lamenta al livello lombare dei dolori comprendenti la regione gluteale bilateralmente, accompagnati da una rigidità che si ripercuote anche sulle gambe, il tutto presente "sempre" ma soprattutto al risveglio, con irradiazioni negli arti inferiori con predominanza a destra, indicando la regione anterolaterale della coscia e lo stinco. Sarebbe in particolare impedita a lavorare con il busto piegato, avvertendo inoltre un peggioramento dei disturbi nell'alzare pesi con ingravescenti difficoltà nel corso del 2007 e 2008 a svolgere il suo lavoro di governante presso il suo convivente, una persona una ventina d'anni più anziana di lei. Trae sollievo parziale dalla posizione sedentaria se può sostenere la colonna lombare con un cuscino. Riesce a camminare in pianura anche per più di mezzora circa. Al livello cervicale i dolori riguardano in particolare la regione nucale a destra, provocabili con movimenti rotatori, impediti in particolare verso il lato destro ma particolarmente dolorosi nella rotazione a sinistra. Non vi sono irradiazioni dolorose negli arti superiori. L'esame clinico mostra una 60.enne in condizioni generali buone, senza impedimenti nei movimenti spontanei e senza manifestazioni di disagio durante il colloquio anamnestico durato una mezzora circa. Il rachide si presenta con curvature fisiologiche. La funzionalità cervicale è ridotta specialmente verso il lato destro sia per la lateroflessione che per i movimenti rotatori. I dolori sono sollecitati specialmente nei movimenti rotatori a sinistra e si manifestano nella regione nucale a destra. La mobilità lombare è solo moderatamente ridotta (flessione e lateroflessione bilaterale -1/3). La sofferenza della muscolatura paravertebrale appare maggiore in zona cervicale mentre non sono presenti reperti oggettivi maggiori per una sindrome vertebrale in zona lombare. La palpazione interspinale è dolente nel segmento L4/5 (fulcro anche della patologia morfologica).
La funzionalità degli arti appare normale. Non vi sono segni diretti od indiretti per una neurocompressione né al livello cervicale né al livello lombare. Mancano anche indizi in favore di una instabilità segmentale clinicamente rilevante (come lo suggeriscono invece le lastre funzionali della colonna lombare dell'aprile 2007, vedi punto 3.4.).
Il restringimento del canale spinale (al livello cervicale e lombare) non si manifesta clinicamente (assenza di sintomi claudicanti).
In conclusione interpreto il quadro come espressione clinica di una patologia degenerativa plurisegmentale del rachide che determina limitazioni funzionali cervicali e lombari all'origine di una riduzione anche delle risorse fisiche della paziente che giudico come segue:
• molto leggeri (fino a 5 kg): normale
• leggeri (fino a 10 kg): ridotta
• medi (fino a 235 kg): esigua a nulla
• pesanti (oltre a 25 kg): nulla
• sopra il piano delle spalle:
• leggeri/di precisione: normale
• medi: lievemente ridotta
• pesanti: ridotta ad esigua
• a braccia elevate: normale
• con rotazione del tronco: lievemente ridotta
• seduta e piegata in avanti: lievemente ridotta
• eretta e piegata in avanti: ridotta
• inginocchiata: normale
• con le ginocchia flesse: normale
• seduta: per un'ora senza interruzione
• eretta: per mezzora senza interruzione
• per tratti corti e medi (fino a 2 km circa): normale
• per tratti lunghi: con brevi interruzioni
• su terreni accidentati: lievemente ridotta
• salire/scendere scale: lievemente ridotta
• lavori manuali all'altezza di un tavolo sono esigibili in forma normale
Negli ultimi anni la paziente ha svolto il lavoro di governante/badante di una persona anziana (suo compagno). Non dispongo di un mansionario dettagliato delle attività svolte. Basandomi sulle dichiarazioni della paziente ritengo che vi siano state mansioni difficilmente compatibili con lo stato attuale di salute con riferimento alle patologie vertebrali (a condizione che la persona da accudire abbia effettivamente perso la sua autonomia).
Penso in particolare alle difficoltà nell'alzarla, aiutarla nelle sue trasferte, nel lavarla, ecc. Dal profilo medico-teorico la capacità lavorativa per il lavoro svolto può così raggiungere anche il 50% inteso come ridotto rendimento. In concreto significherebbe, che alcune mansioni dovrebbero essere assunte da altre persone (per esempio Spitex). Difficile dire quando realmente si siano ridotte le capacità fisiche della paziente ad un punto da incidere con la sua capacità lavorativa nella misura attuale. La signora ha assolto i suoi compiti in maniera normale (anche se con dichiarate difficoltà) fino a marzo/aprile del 2008. In seguito è stata inabile al lavoro al 100% per motivi psichiatrici. E' solo da novembre del 2008 che si dispone di una valutazione specialistica del rachide che attesti una ridotta capacità fisica (certificato del Dr. __________ del 27.11.2008). Secondo lei le sue condizioni di allora sarebbero state simili a quelle attuali (con un'incapacità lavorativa come la presente sin da allora ?).
Ritengo le risorse fisiche della paziente per intanto quelle definitive con un ulteriore limite della sua capacità lavorativa nella misura proposta anche in futuro.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Non vi sono misure terapeutiche proponibili che potrebbero modificare in maniera tangibile le limitazioni sotto il punto 5. Escluderei in particolare che un gesto chirurgico al rachide (di qualsiasi tipo) fosse in grado di migliorare la capacità lavorativa della paziente.
Per un'attività lucrativa consone alle limitazioni sotto il punto 5. la paziente sarebbe da considerare abile nella misura del 75%, con una limitazione del 25% che si giustifica con un ritmo di lavoro ridotto a causa dei persistenti dolori.
La signora RI 1 non necessita di mezzi ausiliari.
7.- OSSERVAZIONI
La paziente asserisce, che la sua situazione psichica si era deteriorata nel contesto della sua problematica situazione socio-professionale che è culminata in un'incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici tra marzo e novembre 2008. Nel frattempo le sue condizioni psichiche si sarebbero invece ristabilizzate senza ulteriore impatto sulle sue condizioni generali ed in particolare sulla sua capacità lavorativa. (…)" (doc. AI 29-7/11)
Alla perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). La ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità lavorativa – del 50% nella sua attività abituale e del 75% in attività adeguate, dal novembre 2008 – che è stata confermata anche dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 19 maggio 2009 (doc. AI 30/1-2).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 12 febbraio 2010, indirizzato all’avv. __________ della RA 1, nel quale il dr. __________, FMH in neurochirurgia, si è così espresso:
" (…)
Ho letto la perizia del Dr. __________ ed in conclusione concordo grossomodo con la sua valutazione. Tuttavia sono dell’opinione che in considerazione della patologia plurisegmentale, vale a dire a livello lombare e cervicale e tenendo conto del fatto che la paziente a livello lombare presenta una listesi che associata ad una ciste sinoviale porta ad un restringimento del canale spinale, sono dell’opi-nione che a medio lungo termine ci potrebbe essere un ulteriore peggioramento che potrebbe eventualmente portare anche ad un intervento decompressivo. Questa situazione quindi non può migliorare spontaneamente e neanche con fisioterapia.
In considerazione di tutto questo sono dell’opinione che la paziente potrà lavorare al 50% in un’attività confacente ed adatta al suo stato di salute. Non credo che la situazione clinica, ma soprattutto neuroradiologica, permetta un aumento della capacità lavorativa oltre il 50% senza correre il rischio di un eventuale peggioramento della situazione.
(…)" (doc. B)
In sostanza il dr. __________, nello stringato rapporto sopra riprodotto, non contesta puntualmente la valutazione del dr. __________, non esclude la possibilità che a medio lungo termine un peggioramento potrebbe portare ad un intervento e – dopo che in precedenza non si era espresso chiaramente in merito e senza addurre nuove diagnosi e/o documentando un aggravamento delle patologie – sostiene in modo del tutto generico che un aumento della capacità lavorativa oltre il 50% potrebbe peggiorare lo stato di salute, limitandosi quindi ad esprimere una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 febbraio 2010, ha osservato:
" (…)
viene presentato il breve certificato dr. __________ indirizzato al rappresentante legale del 12.2.2010.
Conclusione:
assenza di modifica dello stato di salute
assenza di nuovi elementi
si conferma la conclusione della perizia dr. __________ che risulta completa e coerente e analizza in dettaglio le patologie elencate dal dr. __________ (vedi pagina 8 e 9 della perizia)
(…)" (XI/bis)
Ora, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Pertanto, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 256, 351 consid. 3b/ee pag. 353) e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 50% quale badante (attività da ultimo svolta) e del 75% in attività adeguate dal mese di novembre 2008.
Va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.5. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale e dell’75% in un’attività adeguata, con rapporto 24 settembre 2009 (doc. AI 33/1-5) la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni poste dal dr. __________, ha concluso:
" (…)
L’A., vista la CL residua nell’abituale attività di badante, potrebbe essere reinserita sul mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.
Inoltre, l’A. potrebbe essere impiegata in tutte quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla tabella RS TA1 (suisse).
(…)" (doc. AI 33/2)
L’avv. __________, della RA 1, – ritenuta l’età della sua assistita, le attività svolte, la capacità lavorativa residua tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata e viste le limitazioni funzionali – ha innanzitutto sostenuto per la sua assistita che “(…) non è realisticamente ipotizzabile che essa possa trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla per svolgere un’altra attività, sia pure questa semplice e ripetitiva, considerato che anche in queste attività l’assicurata non presenta comunque una capacità lavorativa piena. Seguendo la giurisprudenza indicata, l’assicurata ha quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)” (doc. AI 45/11).
Nella fattispecie, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nella perizia 11 maggio 2009. Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
In particolare, avuto riguardo all’età dell’assicurata (60enne al momento della resa del provvedimento impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso di specie era stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Nella fattispecie in esame, tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un’attività che sia conciliabile con i disturbi accusati e con le sue condizioni personali (formazione universitaria non terminata e possibilità di lavorare per ancora oltre tre anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali.
Del resto, osservando che “(…) seguendo la giurisprudenza indicata, l’assicurata ha quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)” (doc. AI 45/11), la patrocinatrice non esclude la possibilità di trovare un’occupazione per la sua assistita ritenuto che differentemente andrebbe riconosciuto il diritto ad una rendita intera.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 75%, nonostante il danno alla salute.
2.6. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Dal profilo medico, l’assicurata è stato ritenuta ancora abile al lavoro al 50% nella sua attività abituale e al 75% in un’attività adeguata.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2009 visto che, dopo un’inabilità totale per motivi psichiatrici da marzo a novembre 2008, dal novembre 2008, per motivi di natura somatica, l’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale e del 25% in un’attività adeguata (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
2.6.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non può condividere l’operato della consulente in integrazione professionale che, per il calcolo del reddito da valido – osservato che “(…) al momento dell’insorgenza del danno alla salute, non stava lavorando (…)” (doc. AI 32/2) –, ha applicato la tabella TA1.
Dagli atti risulta che, prima del danno alla salute, nel 2008, quale badante, l’assicurata conseguiva un reddito lordo pari a fr. 2'830.-- per tredici mensilità (doc. AI 8/1-9).
Aggiornato lo stipendio lordo al 2009 (fr. 2'830 aumentati del 2.1%; cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91) e moltiplicato per 13 mensilità si ottiene un reddito da valido per il 2009 di fr. 37'562.59.
2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.6.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52’581.77 (fr. 4'116.-- aggiornati al 2009 [4'116 x 2266 : 2219 cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2009 quale badante (fr. 37'562.59, cfr. consid. 2.6.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore servizi personali (Tabella TA1 2008, p.to 93, servizi personali, livello di qualifica 4: fr. 3'465.-- aggiornati al 2009 [moltiplicando per la variazione percentuale del salario del 2.1%; cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati su 41.8 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore O altri servizi collettivi e personali pag. 90] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a = fr. 44'363.57).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.2) e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52’581.77) va dunque innanzitutto ridotto del 10.34%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 37'562.59 contro fr. 44'363.57 meno i primi 5 punti %), e del 25%, percentuale d’incapacità lavorativa in un’attività adeguata, e si attesta pertanto a fr. 35'358.61 (fr. 52’581.77 ridotti dell’10.34% e del 25% = fr. 35'358.61).
Quanto alle deduzioni conformi alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 76 questo Tribunale rileva quanto segue.
L’Ufficio AI – sulla base delle risposte 26 gennaio 2010 della consulente in integrazione professionale che, avuto riguardo al rapporto finale 24 settembre 2009 sub doc. AI 32/1-3, ha concluso che “(…) alla luce di quanto esposto sopra, considerata l’errata applicazione del 10% per attività leggere e la mancata applicazione di un massimo del 9% per permesso di soggiorno, viene ribadito che la riduzione per svantaggi salariali è confermata del 15% andando a favore dell’A. applicando le riduzioni per attività leggera (5%) e permesso di soggiorno (10%) per le motivazioni esposte sopra. (…)” (VII/bis) – ha confermato la deduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale e quanto alle puntuali contestazioni sollevate dalla ricorrente (a prescindere dal fatto che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)) le stesse non necessitano di essere approfondite ritenuto che, anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima possibile del 25%, non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti, applicando una deduzione del 25% (lo si ribadisce per pura ipotesi di lavoro a lei più favorevole) il reddito da invalido risulterebbe essere pari a fr. 26'518.95 (fr. 35'358.61 ridotti del 25%) e il grado d’invalidità sarebbe del 29% ([37'562.59 – 26'518.95]: 37'562.59 x 100 = 29.40% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita.
La decisione impugnata va pertanto confermata.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti