Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.100
Entscheidungsdatum
27.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.100

cr/sc

Lugano 27 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 febbraio 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nata nel 1953, divorziata, in precedenza attiva in qualità di direttrice delle consulenze di una fiduciaria, nel mese di maggio del 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da una sindrome mielodisplastica, da dolori articolari e da un’artrite reumatoide (doc. 4/1-7).


è purtroppo deceduta il 22 novembre 2009 (doc. 45-2).

1.2. L’Ufficio AI, sulla base degli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 33/1-16), con progetto di decisione del 5 gennaio 2010 (cfr. doc. 43/1-2), poi confermato con decisione del 24 febbraio 2010, inviato al patrocinatore del figlio della signora __________, suo erede, ha negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità (doc. A).

1.3. Contro la citata decisione amministrativa RI 1, in qualità di erede della mamma __________, a sua volta rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione dell'amministrazione, postulando l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2008 al 16 novembre 2009 e di una rendita intera dal 17 novembre 2009 al 22 dicembre 2009 (doc. I).

Sostanzialmente il patrocinatore del ricorrente ha contestato la valutazione medica operata dai medici del SAM, in quanto, a suo parere, quest’ultima sarebbe priva della necessaria forza probante.

In particolare, il patrocinatore ha rilevato di non potere condividere la conclusione alla quale sono giunti i medici del SAM – ovvero che l’assicurata fosse abile al lavoro al 70% - poiché tale esito è in piena contraddizione non solo con la valutazione dei curanti della defunta signora __________, ma pure con quella del medico fiduciario dell’assicurazione perdita di guadagno, che ha visitato l’assicurata nel mese di febbraio 2009 – secondo l’opinione concorde dei quali il grado di incapacità lavorativa era del 50%.

Il patrocinatore ha inoltre sottolineato che la perizia dei medici del SAM è incompleta e non poteva dunque essere posta dall’UAI a fondamento della propria decisione, in quanto necessitava di essere integrata tramite l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici suggeriti dallo stesso dr. __________ del SAM (doc. I).

1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione pluridisciplinare dei medici del SAM - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + bis).

1.5. Con scritto del 5 maggio 2010, l’UAI, con riferimento alla questione della tempestività del ricorso sollevata da questo Tribunale, ha comunicato al TCA che “la decisione del 24 febbraio 2010 è stata inviata per posta semplice e che la stessa si intende pertanto notificata secondo quanto sancito e previsto dai relativi regolamenti postali (l’UAI non è pertanto in grado di inviarVi il relativo formulario postale così come richiesto con il Vostro scritto del 20 aprile 2010)” (doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Preliminarmente va osservato che con scritto del 5 maggio 2010 l’UAI ha indicato di avere intimato la decisione impugnata, datata 24 febbraio 2010, per posta semplice (cfr. doc. VII).

Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Nel caso di specie, il TCA rileva che nonostante la decisione impugnata, datata 24 febbraio 2010, non sia stata trasmessa all’erede dell’interessata tramite invio raccomandato, la questione non necessita di ulteriori approfondimenti, dato che nel caso di specie l’UAI non ha messo in discussione la tempestività del ricorso del signor RI 1.

Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.

Nel merito

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare alla defunta __________ il diritto a una rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. L’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, aveva affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale ambito, i medici del SAM avevano valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico era stato vagliato dal dr__________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 18 agosto 2009, aveva posto le diagnosi di “artrite reumatoide dal 2005 finora anerosiva, anodulare, nessuna manifestazione extrasinoviale nota, fattore reumatoide positivo, anticorpi anti-CCP positivi, ANA negativi, terapia di fondo con Arava dal 2.8.2006 al 9.7.2007 (interrotta dopo diagnosi di sindrome mielodisplasica) attualmente nessuna terapia, DAS 28 3v 1.51 (remissione); peritendinite del tendine di Achille a sinistra di origine incerta (nell’ambito dell’artrite reumatoide?); sindorme lombospondilogena cronica con osteocondrosi L4/L5 con piccola ernia discale mediale senza neuro compressione e stenosi degenerativa del canale spinale di media importanza, attualmente senza evidenza per una claudicatio spinale o di radice. Incipiente osteocondrosi L5/S1; anemia refrattaria con eccesso di blasti dal 2007” (doc. 33-28).

Lo specialista aveva sottolineato di potere confermare, quanto alla problematica reumatologica, la valutazione del reumatologo curante, dr. __________.

Il dr. __________ aveva indicato che “è molto difficile esprimersi sulla prognosi a medio e lungo termine. Non si può escludere una riattivazione dell’artrite reumatoide. Vista la presenza di un canale spinale stretto di media importanza, non si può escludere un peggioramento dei dolori lombari come non si può escludere lo sviluppo di nuovi episodi di sciatalgia o di una vera e propria sindrome radicolare come anche eventualmente di una claudicatio spinale. Uno sviluppo sfavorevole di questo tipo appare tuttavia relativamente poco probabile a breve e medio termine” (doc. 33-29).

A proposito della capacità lavorativa, lo specialista aveva considerato l’assicurata abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 25%, nella sua professione di fiduciaria. Egli aveva spiegato che la diminuzione della capacità lavorativa “è legata alle artralgie intermittenti, probabilmente nell’ambito dell’artrite reumatoide e ai problemi della colonna lombare” (doc. 33-29).

Infine, come casalinga, il dr. __________ aveva considerato l’assicurata inabile al massimo nella misura del 10% (doc. 33-31).

L’aspetto neurologico era invece stato valutato dal dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto dell’11 agosto 2009, aveva posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale recidivante, attualmente senza deficit neurologici radicolari” (doc. 33-33).

Il dr. __________ aveva rilevato che “dal punto di vista neurologico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 33-34).

L’aspetto oncologico era stato approfondito dal dr. __________, specialista FMH medicina interna, oncologia-ematologia, il quale, nel suo referto peritale del 7 agosto 2009, aveva posto le diagnosi di “1. sindrome mielodisplastica di tipo anemia refrattaria con eccesso di blasti di tipo II (RAEB-2), prima diagnosi 30.7.2007, classificazione secondo International Prognosis Scoring System rischio intermedio-II con anemia di grado moderato, attualmente stabile 9g/dl, leucopenia intermittente, conta trombocitaria normale. Stato dopo trasfusione con concentrati eritrocitari in data 21.8.2007 e 12.10.2007. Assenza di evoluzione in senso peggiorativo (trasformazione leucemica) a due anni dalla diagnosi iniziale; 2. artrite reumatoide sieropositiva, prima diagnosi luglio 2006, in trattamento con Prednisone fino al 2.8.2006, successivamente con terapia di fondo con Arava 20 mg/dì dal 2.8.2006 fino al 9.7.2007 (sospesa per insorgenza dell’emopatia)” (doc. 33-23).

Il dr. __________ aveva rilevato che “l’anemia cronica presentata dalla paziente, seppur di grado moderato, è suscettibile di ridurre il rendimento nell’attività da ultimo svolta di direttrice di una fiduciaria e di determinare un’affaticabilità aumentata e una riduzione della capacità di concentrazione nel mansionario che include la preparazione di dichiarazioni fiscali, contatti con gli uffici di tassazione, contatti con i clienti, attività di aggiornamento professionale” (doc. 33-23).

Quanto al decorso, il dr. __________ aveva rilevato che “l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal punto di vista emato-oncologico è caratterizzata da un decorso cronico, con il rischio di un’evoluzione peggiorativa, con apparizione di ulteriori citopenie (leucopenia o trombocitopenia), nonché il rischio di una trasformazione acuta (trasformazione in leucemia acuta)” (doc. 33-23a). Lo specialista aveva aggiunto che l’interessata presentava “uno score di rischio internazionale (sistema IPSS) di livello intermedio-II, per il quale i dati provenienti dalla ricerca clinica suggeriscono un rischio di progressione in leucemia mieloide acuta del 25% entro 1.1 anni dalla diagnosi iniziale ed una mediana di sopravvivenza di 1.2 anni”, sottolineando tuttavia di non disporre dell’analisi citogenetica, “che fra tutti i fattori prognostici rappresenta il fattore più importante”. Egli aveva quindi concluso che “l’evoluzione finora favorevole sull’arco di due anni dalla diagnosi iniziale depone a favore di un decorso più benigno nel caso specifico della signora __________” (doc. 33-23a).

Il dr. __________ aveva ritenuto che l’assicurata non potesse svolgere altre attività, né che fosse possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale (doc. 33-23a).

Infine, lo specialista aveva osservato che “tenendo conto della natura soggettiva dei disturbi riferiti dalla paziente (difficoltà di concentrazione, affaticabilità aumentata), una misurazione oggettiva della riduzione del rendimento o della riduzione della capacità lavorativa della paziente non è possibile. L’assicurata stima al 50% il grado di diminuzione del rendimento. Una migliore valutazione potrebbe essere eseguita attraverso una valutazione specialistica a livello neuro-cognitivo e neuro-psicologico” (doc. 33-24).

Infine, l’aspetto psichico era stato vagliato dal dr__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 7 agosto 2009, aveva posto la diagnosi di “nevrastenia (ICD10-F48.0)” (doc. 33-20).

Lo specialista aveva rilevato che “la sintomatologia presente nell’assicurata è quella classica in cui prevale la sensazione di stanchezza mentale, con una riduzione della motivazione, della capacità di concentrazione e di rendimento lavorativo. Inoltre presenta un sintomo associato, che nel suo caso è l’alterazione del sonno notturno”. Il dr. __________ aveva sottolineato che nel caso dell’assicurata “la valutazione clinica diventa complicata per il fatto che l’anemia che presenta potrebbe anche dare astenia, con sensazione di stanchezza, ma si tratterebbe prevalentemente di una stanchezza fisica, forma sintomatica che non è prevalente in lei”, aggiungendo tuttavia che “ciononostante non è da escludersi una doppia componente organica e psicogena che spiega l’attuale fenomeno” (doc. 33-20).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ aveva indicato che l’assicurata presentava una incapacità lavorativa del 10% per ragioni psichiatriche (doc. 33-21).

La diminuzione della capacità lavorativa era giustificata, a mente dello specialista, dalla sintomatologia astenica, apatica e dalla facile esauribilità, che la rendevano discontinua, meno concentrata e maggiormente affaticabile, con una minore resistenza al lavoro.

Infine, il dr. __________ aveva indicato che la prognosi era stazionaria (doc. 33-21).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 18 settembre 2009, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “nevrastenia (ICD10-F48.0); artrite reumatoide dal 2005 finora anerosiva, anodulare, nessuna manifestazione extrasinoviale nota, fattore reumatoide positivo, anticorpi anti-CCP positivi, ANA negativi, terapia di fondo con Arava dal 2.8.2006 al 9.7.2007 (interrotta dopo diagnosi di sindrome mielodisplasica) attualmente: nessuna terapia, DAS 28 3v 1.51 (remissione); peritendinite del tendine di achille a sin. di origine incerta (nell’ambito dell’artrite reumatoide?); sindrome lombospondilogena cronica con osteocondrosi L4-L5 con piccola ernia discale mediale senza neurocompressione e stenosi degenerativa del canale spinale di media importanza, attualmente senza evidenza per una claudicatio spinale o di radice. Incipiente osteocondrosi L5-S1” (doc. 33-11), mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa avevano indicato quelle di “sindrome mielodisplastica di tipo anemia refrattaria con un eccesso di blasti di tipo II (RAEB-2), prima diagnosi 30.7.2007, classificazione secondo International Prognosis Scoring System rischio intermedio-II con anemia di grado moderato, attualmente stabile 9g/dl, leucopenia intermittente, conta trombocitaria normale; stato dopo trasfusione con concentrati eritrocitari in data 21.8.2007 e 12.10.2007; assenza di evoluzione in senso peggiorativo (trasformazione leucemica) a 2 anni dalla diagnosi iniziale” (doc. 33-12).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM avevano ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività lavorativa abituale di direttrice di una fiduciaria (doc. 33-15).

I medici del SAM avevano indicato che la percentuale del 30% di inabilità era causata dalla “concomitante presenza di patologie somatiche e psichiatriche”. Essi avevano precisato che “l’assicurata presenta una diminuzione del rendimento lavorativo dovuta ad una sindrome astenica, da interpretare prevalentemente nell’ambito della diagnosi psichiatrica di nevrastenia e con minore probabilità dovuta all’anemia nell’ambito della malattia oncologica, che spiegherebbe piuttosto una stanchezza fisica, non presente in questo caso. Per questo problema si giustifica un’incapacità lavorativa del 10% nell’attività abituale. L’assicurata è inoltre confrontata con artralgie intermittenti, dovute in parte probabilmente a problemi nell’ambito dell’artrite reumatoide ed in parte a patologie degenerative della colonna vertebrale. Per questa patologia si giustifica una diminuzione del rendimento del 25%” (doc. 33-15).

I medici del SAM avevano quindi concluso per una incapacità lavorativa globale del 30%, presente dall’inizio della malattia (estate 2007), indicando che “le percentuali di incapacità lavorativa dovute alle due patologie non devono essere, in questo caso, sommate integralmente perché si compensano parzialmente, in quanto le interruzioni del lavoro necessarie per la patologia reumatologica permettono un recupero anche per la patologia psichiatrica” (doc. 33-15).

Infine, essi avevano ritenuto stazionaria la prognosi con riferimento alle patologie reumatologica e psichiatrica, mentre più incerta quella concernente la patologia oncologica “attualmente non influente sulla capacità lavorativa” (doc. 33-16).

Il dr. __________ del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo rapporto medico del 2 novembre 2009, poste le diagnosi principali di “1) nevrastenia; 2) artrite reumatoide dal 2005 finora anerosiva, anodulare, nessuna manifestazione extrasinoviale nota, fattore reumatoide positivo, anticorpi anti-CCP positivi, ANA negativi, terapia di fondo con Arava dal 2.8.2006 al 9.7.2007 (interrotta dopo diagnosi di sindrome mielodisplasica) attualmente: nessuna terapia, DAS 28 3v 1.51 (remissione); 3) peritendinite del tendine di achille a sin. di origine incerta (nell’ambito dell’artrite reumatoide?); 4) sindrome lombospondilogena cronica con osteocondrosi L4-L5 con piccola ernia discale mediale senza neurocompressione e stenosi degenerativa del canale spinale di media importanza, attualmente senza evidenza per una claudicatio spinale o di radice. Incipiente osteocondrosi L5-S1”, aveva indicato che l’assicurata andava considerata inabile al lavoro al 30% a partire dall’estate 2007 (doc. 36/1-2).

Con rapporto del 18 novembre 2009, la consulente IP incaricata di valutare il caso della signora __________ aveva segnalato quanto segue:

" In data 17 novembre 2009 sono stata contattata dal figlio dell’assicurata, convocata per un colloquio il 25 novembre 2009. La signora __________ risulta attualmente degente presso l’Istituto __________ di __________, a causa di un peggioramento dello stato di salute che porterà verosimilmente ad un periodo di inabilità lavorativa (prevista terapia e intervento chirurgico). Seguirà a questo proposito una dichiarazione medica.

Alla luce delle nuove informazioni acquisite, il colloquio previsto con la consulente è pertanto annullato.

Nell’impossibilità di applicare provvedimenti di integrazione professionale, si ritiene opportuno chiudere momentaneamente il mandato. Si raccomanda di sottoporre nuovamente l’incarto al Servizio medico Regionale, se necessario aggiornare gli atti medici alla luce del peggioramento dello stato di salute e richiedere una nuova presa di posizione.

In seguito, quando la situazione clinica sarà chiara, l’incarto può essere ritrasmesso alla consulente per il calcolo del grado di invalidità.” (Doc. 40-1)

In effetti, in data 16 novembre 2009 l’assicurata era stata ricoverata presso l’Istituto __________ (__________), come risulta dal referto del 27 novembre 2009 redatto dal dr. __________ (doc. 41-2).

Con rapporto medico del 29 dicembre 2009, il dr. __________ aveva indicato che il ricovero si era reso necessario a causa di una sindrome mielodisplastica in evoluzione leucemica, presente dal 17 settembre 2009, per la quale l’assicurata era stata sottoposta a chemioterapia di induzione (doc. 42-2). Ciononostante, in data 22 dicembre 2009, l’assicurata era, purtroppo, deceduta (doc. 42-2 e 45-2).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.

Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Attentamente esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata, in quanto non tutte le patologie della defunta assicurata e l’influsso che le stesse avevano sulla sua capacità lavorativa residua sono state sufficientemente chiarite.

Il TCA rileva infatti che, come correttamente rilevato dal patrocinatore del ricorrente, la perizia dei medici del SAM - posta a fondamento della decisione di rifiuto di una rendita dell’UAI -non può essere considerata pienamente probante, in quanto necessitava di ulteriori approfondimenti, che non sono tuttavia stati effettuati.

Dal profilo oncologico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame specialistico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella era affetta da una serie di patologie, tra le quali quella di “sindrome mielodisplastica di tipo anemia refrattaria con eccesso di blasti di tipo II (RAEB-2), prima diagnosi 30.7.2007, classificazione secondo International Prognosis Scoring System rischio intermedio-II con anemia di grado moderato, attualmente stabile 9g/dl, leucopenia intermittente, conta trombocitaria normale. Stato dopo trasfusione con concentrati eritrocitari in data 21.8.2007 e 12.10.2007. Assenza di evoluzione in senso peggiorativo (trasformazione leucemica) a due anni dalla diagnosi iniziale”. Il dr. __________ ha ritenuto che l’anemia cronica della paziente fosse in grado di influire sulla sua capacità lavorativa residua, senza tuttavia precisare in quale percentuale (doc. 33-23).

Nonostante ciò, nella valutazione peritale globale del 18 settembre 2009, i medici del SAM hanno posto la diagnosi di “sindrome mielodisplastica di tipo anemia refrattaria con un eccesso di blasti (…)” tra le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa residua (cfr. doc. 33-12).

Nel referto peritale del 18 settembre 2009, inoltre, i medici del SAM, riassumendo quanto indicato dal dr. __________ nel proprio consulto peritale, hanno indicato che lo specialista in oncologia ha segnalato l’assenza di reperti oggettivi che giustifichino una incapacità lavorativa, rimandando al consulente psichiatra la valutazione dell’influsso dei sintomi soggettivi sulla capacità lavorativa (doc. 33-14). I medici del SAM hanno aggiunto che “a tale riguardo deve essere segnalato che, come già ricordato dal consulente psichiatra, un’anemia potrebbe spiegare piuttosto una stanchezza di tipo fisico con diminuita tolleranza allo sforzo. Questo non è il caso per l’assicurata, che non accusa nessuna stanchezza fisica, ma piuttosto una diminuita capacità di concentrazione ed una diminuita tolleranza al carico di lavoro intellettuale, da imputare quindi in modo preponderante alla patologia psichiatrica” (doc. 33-14).

Il TCA non può concordare con questa valutazione espressa dai medici del SAM, per i motivi qui di seguito esposti.

Va qui innanzitutto evidenziato che, nel referto peritale oncologico del 7 agosto 2009, il dr. __________, chiamato ad esprimersi in merito all’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata e alla prognosi a medio-lungo termine, ha posto in evidenza la mancanza di un’analisi citogenetica, elemento fondamentale a fini prognostici (egli ha infatti indicato che tale analisi, “tra tutti i fattori prognostici, rappresenta il più importante”, cfr. doc. 33-23a, risposta n. 2).

Già solo alla luce di questa importante carenza nella documentazione a disposizione dell’esperto in oncologia, l’Ufficio AI avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti, prima di potersi determinare a proposito del diritto alla rendita dell’assicurata.

Inoltre e soprattutto va rilevato che il dr. __________, al contrario di quanto poi riassunto dai medici del SAM, ha ritenuto che l’anemia cronica presentata dall’assicurata era suscettibile di ridurre il suo rendimento nell’attività di fiduciaria (doc. 33-23).

Nonostante la constatazione che la signora __________ presentasse una riduzione della capacità lavorativa a causa della “diminuzione della capacità di concentrazione e della affaticabilità aumentata correlate all’anemia” (cfr. doc. 33-23a, risposta n. 4), il dr. __________ non si è poi espresso a proposito della percentuale di incapacità lavorativa dell’assicurata, osservando che, citiamo: “tenendo conto della natura soggettiva dei disturbi riferiti dalla paziente (difficoltà di concentrazione, affaticabilità aumentata), una misurazione oggettiva della riduzione del rendimento o della riduzione della capacità lavorativa della paziente non è possibile. L’assicurata stima al 50% il grado di diminuzione del rendimento. Una migliore valutazione potrebbe essere eseguita attraverso una valutazione specialistica a livello neuro-cognitivo e neuro-psicologico” (doc. 33-24).

Questi approfondimenti, essenziali al fine di potere valutare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurata, non sono tuttavia stati messi in atto.

Questa omissione appare tanto più grave, se si considera che, tenendo conto unicamente delle limitazioni di rendimento dal profilo reumatologico e psichiatrico, ma non di quelle causate dalla patologia oncologica, i medici del SAM sono giunti a stabilire un grado di incapacità lavorativa del 30%, in chiaro contrasto con l’opinione espressa dagli specialisti curanti dell’assicurata, che la ritenevano per contro inabile al lavoro al 50%.

In particolare, va sottolineato che l’oncologo curante, dr. __________, ha sempre attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa del 50%, a partire dal 13 agosto 2007 (cfr. doc. 16-2).

Alla stessa percentuale di incapacità lavorativa del 50% è, del resto, giunto anche il dr. __________, specialista FMH in medicina interna, chiamato a svolgere una perizia specialistica per conto dell’assicuratore __________.

Nel suo referto del 26 febbraio 2009, il dr. __________, infatti, poste le diagnosi di “anemia refrattaria con eccesso di blasti RAEB-2, diagnosi del 30 luglio 2007 e classificazione secondo International Prognosis Scoring System per la sindrome mielodisplastica rischio intermedio I e rischio intermedio II con emoglobina nel novembre 2008 9.5 g/dl, paziente sintomatica; sindorme lombovertebrale cronica in presenza di ernia discale L4-L5 con prevalente conflitto L5 a sinistra, protrusione discale mediana e paramediana destra L5-S1 in conflitto con S1 a destra nella MRI del 21 gennaio 2008”, ha espressamente indicato che, citiamo: “dal 13 agosto 2007 è stata certificata un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di impiegata di ufficio. In considerazione della clinica condivido l’incapacità lavorativa del 50% e non prevedo possibilità di incremento. Trattandosi già di un lavoro sedentario e tra l’altro con orari che la paziente può gestire con una certa indipendenza, ritengo non esista un lavoro più leggero in cui la paziente possa incrementare la sua capacità lavorativa” (doc. 33-49).

Il dr. __________ ha pure rilevato che “i disturbi riferiti dalla paziente trovano riscontro nell’anemia e appaiono credibili”, aggiungendo che “un’emoglobina perennemente al di sotto dei 10.0 g/dl spiega i sintomi riferiti dalla paziente” e che “la prognosi di questa affezione è incerta e un miglioramento dei valori emoglobinici è improbabile” (doc. 33-49).

Il TCA constata che anche in occasione della perizia eseguita dai medici del SAM il valore dell’emoglobina era risultato al di sotto dei 10.0 g/dl (9 g/dl, cfr. doc. 33-23).

Inoltre, come visto, il dr. __________ ha considerato che l’anemia cronica della paziente fosse “suscettibile di ridurre il rendimento nell’attività da ultimo svolta di direttrice di una fiduciaria e di determinare un’affaticabilità aumentata ed una riduzione della capacità di concentrazione nel mansionario” (doc. 33-23).

Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che i medici del SAM non potevano determinare il grado di capacità lavorativa residua globale dell’assicurata, senza prima per lo meno esperire ulteriori e approfonditi accertamenti dal profilo oncologico.

Del resto, lo stesso dr. __________, autore del consulto peritale psichiatrico nell’ambito della perizia del SAM, nel suo referto del 7 agosto 2009, dopo avere posto la diagnosi di nevrastenia, ha espressamente indicato, a proposito della stanchezza dell’assicurata, che “la valutazione clinica diventa complicata per il fatto che l’anemia che presenta potrebbe anche dare astenia, con sensazione di stanchezza”, non escludendo una doppia componente organica e psicogena (doc. 33-20).

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata non sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SAM.

Nella concreta evenienza, ci troviamo quindi di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

Si imporrebbero quindi nuovi accertamenti, che, per ovvi motivi, non è tuttavia possibile far esperire né dall’amministrazione

  • rinviando la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio - né direttamente da parte di questo Tribunale.

Il TCA deve quindi, forzatamente, decidere sulla base della documentazione agli atti.

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato - e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit

des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.) e in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di modo che, in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2) - resta il fatto che l'opinione espressa dal dr. __________ a proposito di un’incapacità lavorativa del 50% dell’assicurata a partire dal 13 agosto 2007, confermata anche dal dr. __________ e non smentita dal dr. __________, risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta nel referto peritale del 18 settembre 2009 dai medici del SAM interpellati dall’amministrazione.

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, la defunta __________ ha diritto, trascorso l’anno di attesa, ad una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2008 al 22 dicembre 2009, giorno del decesso che pone fine alle prestazioni.

Non può, per contro, essere accolta la richiesta del ricorrente di attribuzione di una rendita intera dal 17 novembre 2007 “per le ultime sei settimane” (cfr. doc. I), in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. In concreto, essendo stata l’assicurata ricoverata a partire dal 16 novembre 2009 (cfr. doc. 41-2), occorrerebbe tenere conto del peggioramento a partire dal mese di febbraio 2010, periodo successivo alla fine del diritto a prestazioni.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata del 24 febbraio 2010 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere alla defunta __________ una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2008 al 22 dicembre 2009.

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’UAI dovrà inoltre versare al ricorrente l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

54
  • DTF 132 V 37601.01.2006 · 658 Zitate
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 125 V 25601.01.1999 · 8.825 Zitate
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 I 175
  • DTF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 166
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_323/200914.07.2009 · 1.261 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 1102/06
  • I 148/98
  • I 26/02
  • I 384/06
  • I 441/99
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 600/01
  • I 621/05
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 701/05
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