Raccomandata
Incarto n. 32.2010.1
BS/sc
Lugano 10 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, è beneficiario dal 1° aprile 2005 di una rendita intera (grado d’invalidità del 75%), oltre a rendite per figli (prestazioni assegnate mediante decisione dell’Ufficio AI del 13 aprile 2006, doc. AI 43). Il grado d’invalidità è stato determinato sulla base della residua capacità lavorativa del 25% in qualsiasi attività lucrativa valutata nella perizia 17 gennaio 2006 dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 38-1).
1.2. Nel dicembre 2007 l’Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione della rendita (doc. AI 46) e di conseguenza raccolto la pertinente documentazione medica.
Con decisione 23 novembre 2009 (preavvisata il 13 ottobre 2009) l’amministrazione ha soppresso la rendita in quanto dalle due perizie psichiatriche 30 ottobre 2008 e 28 maggio 2009 eseguite dal __________ e dalla perizia reumatologica del 3 luglio 2009 a cura del dr. __________ è risultato un miglioramento dello stato di salute tale da rendere esigibile una ripresa totale dell’attività (doc. AI 91). Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’ef-fetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, si è aggravato al TCA contestando la valutazione della residua capacità lavorativa operata dall’Ufficio AI e postulando la retrocessione degli atti a quest’ultima per approfondimenti medici. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione propone la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.5. Pendente causa l’insorgente ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante dr. __________ (doc. VI).
Il 1° marzo 2010 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato atto (doc. VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. In lite è la questione di sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di cui l’assicurato beneficiava, per motivi psichiatrici, dal 1° aprile 2005.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA inedita 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
Secondo l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
A proposito dell’art. 88bis lett. c OAI, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di statuire che tale disposizione di legge non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), bensì il riesame di decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). L'Alta Corte federale ha inoltre evidenziato che l’articolo in parola è conforme al diritto federale anche per quanto riguarda l'effetto ex nunc del riesame (DTF 110 V 296 consid. 3c), che si applica non solo se vi è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si rivela in seguito errata (DTF 110 V 296 consid. 3d) e che, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità (DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 consid. 4.3 e 436 consid. 5.2; STF 9C-562/2008 del 3 novembre 2008 consid. 2.3 e 9C_215/2007 del 2 luglio 2007 consid. 6.1).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fatto eseguire dal __________ due perizie psichiatriche.
Nel primo rapporto 30 ottobre 2008, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, all’esposizione degli elementi oggettivi e soggettivi, i periti hanno diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD: F33.0). Rispetto alla precedente perizia 17 gennaio 2006 del dr. __________, il quale aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente in episodio medio-grave e valutato un’incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività, i sanitari del __________ hanno riscontrato un miglioramento della situazione psichiatrica. In particolare essi hanno concluso:
" (…)
Possiamo osservare un globale miglioramento dalla perizia del collega Dr. __________ del gennaio 2006 anche se non con risoluzione completa del quadro depressivo presente.
Il collega citava nel suo rapporto peritale che l'A. trascorreva intere settimane senza uscire di casa, non leggeva i quotidiani, non ascoltava la radio, non seguiva il programmi TV, non aveva nessun hobby e frequentava un unico amico. Allo stato attuale l'A. riferisce di uscire regolarmente e quotidianamente soprattutto durante le ore mattutine per recarsi presso i centri commerciali luganesi, di fare passeggiate, dice di leggere i quotidiani anche se per pochi minuti e di guardare con regolarità la TV sia per ciò che attiene le notizie che per ciò attiene i film, dice inoltre di avere ripreso i contatti con parenti amici e conoscenze nell'ambito della letteratura. Dice poi di aver ripreso a scrivere poesie seppur in misura minore rispetto a un tempo.
Lo stato psichico descritto dal collega nella sua perizia del gennaio 2006 non è inoltre sovrapponibile a quello attuale: nel 2006 l'A. appariva trascurato nella pulizia della propria persona e nell'abbigliamento mentre in entrambe le occasioni l'attuale valutazione appare ben curato, pulito ed elegante. Attualmente l'espressione appare sofferente solo quando rievoca il periodo di carcerazione mentre parlando di altri temi appare sereno e sorridente mentre nella valutazione del 2006 egli veniva descritto con un espressione improntata tristezza e preoccupazione e dimostrante una sofferenza di grado medio grave. Veniva inoltre riportato un rallentamento della mimica con poche variazioni, elemento non più riscontrabile attualmente. I toni della voce inoltre appaiono in questa sede normalmente modulati mentre nel 2006 veniva descritta una voce monotona e priva di modulazioni.
Per il resto lo status è sovrapponibile a quello descritto dal collega.
Segnaliamo tuttavia che malgrado i miglioramenti rilevati permane una significativa difficoltà nelle ore pomeridiane per cui l'A. si sente eccessivamente affaticato, svuotato demotivato e non riesce ad occuparsi di nulla trascorrendo il tempo seduto in balcone o sul divano. Tali aspetti depongono per una non completa risoluzione del quadro psicopatologico che ragionevolmente ci induce a porre diagnosi di sindrome depressiva ricorrente episodio attuale lieve. (Doc. AI 62-10, sottolineature del redattore).
Essi hanno poi attestato una residua capacità lavorativa del 60%, soggetta a miglioramento.
Con successivo rapporto 28 maggio 2009 il dr. __________, direttore del __________, ha riscontrato una remissione della sindrome depressiva, osservando:
" (…)
La perizia effettuata nel 2008 dalla collega Dr.ssa __________ rilevava una sindrome depressiva ricorrente in fase di netto miglioramento rispetto al passato. Si rilevava allora un episodio depressivo di grado lieve, che determinava un'inabilità lavorativa residua del 40%.
La collega affermava la possibilità di un ulteriore miglioramento del quadro clinico, attraverso una presa a carico specialistica regolare che poteva risultare utile.
Nel corso dell'attuale esame peritale mi sono trovato confrontato con una persona abbondantemente defferenziata, con un esame di realtà valido ed una buona consapevolezza di sé e dei propri disturbi. Non ci sono pertanto ragioni valide per le quali l'A. non intraprenda delle cure adeguate. Dall'ultima annotazione citata agli atti, si evince che l'A. si è rivolto al Dr. __________ solo in occasione delle consultazioni peritali. Visto che egli poteva perfettamente comprendere l'importanza di una cura specialistica, è legittimo dedurre che l'interruzione degli incontri presso la psichiatra sia ascrivibile ad un miglioramento netto del quadro clinico.
Effettivamente, la consultazione odierna ha permesso di oggettivare con chiarezza tale miglioramento. I disturbi del sonno riferiti con enfasi e teatralità, sono di vecchia data e non sono sufficienti a codificare una sindrome depressiva. Le limitazioni sul piano degli interessi culturali e della vita sociale non sono poi attendibili, alla luce delle discrepanze che emergono tra i dati soggettivi e la descrizione della giornata.
Si fa notare che l'A. frequenta regolarmente i numerosi parenti di cui dispone e mantiene la propria spinta creativa, oltre che la dedizione ai figli ed alle loro attività sportive.
Per concludere, in assenza di una patologia psichiatrica attiva, non si può attestare alcun grado di inabilità lavorativa per quanto di mia pertinenza. (…)"
(Doc. AI 76-10)
Egli ha pertanto ritenuto l’assicurato pienamente abile per quanto concerne gli aspetti esclusivamente psichiatrici.
L’insorgente contestata la valutazione del __________, fondandosi su certificazione dello psichiatra dr. __________.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pp. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001 consid. 2b/bb)- attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechts- prechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione psichiatrica effettuata dai periti del __________. Essi hanno debitamente tenuto conto dello status psichiatrico dell’assicurato, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa una remissione della sintomatologia extra somatica con conseguente ripristino della piena capacità lavorativa.
In particolare, il rapporto 10 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, non permette di mettere in dubbio la valutazione peritale e questo per i motivi seguono.
Nel citato rapporto, dopo aver fatto presente che l’assicurato, dopo un periodo di assenza dalle sue cure, è di nuovo in trattamento dal 20 ottobre 2008 a causa di un disturbo depressivo ricorrente, episodio medio-grave, lo specialista ha evidenziato:
" (…)
Come discusso, il problema che a mio avviso si pone rispetto alla valutazione diagnostica, è quella tra le due diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e quella di modificazione duratura della personalità in seguito all'esperienza catastrofica.
La mia impressione suffragata dall'osservazione ininterrotta di questi ultimi mesi, è che il quadro iniziale che aveva richiesto le prime cure si sia evoluto verso la seconda diagnosi, cioè quella della modificazione duratura della personalità. A d aumentare ulteriormente questa mia impressione clinica è stata l'intervista che ho avuto in diverse occasioni negli ultimi mesi con la moglie del paziente, che mi ha confermato come abbiamo assistito ad un cambiamento della personalità dell'interessato che sempre di più si mostra in certi tratti inadeguato, ostile, vagamente o francamente persecutorio su presunti complotti in patria e in Svizzera che avrebbero lui come riferimento.
Qualsiasi discorso di questo paziente ruota sul vissuto di ex-detenuto e delle persecuzioni politiche vissute in patria, che proseguirebbero ulteriormente ai giorni nostri anche con il nuovo governo della neonata repubblica del Kosovo.
È evidente quindi che il Signor __________ avrà bisogno di cure continue e di sorveglianza per evitare degli scompensi sul versante psicotico paranoideo. (…)" (Doc. G)
Al riguardo, nelle annotazioni 26 febbraio 2010 i medici del SMR (tra cui la dr.ssa __________, specialista in psichiatria) hanno correttamente rilevato:
" (…)
L'esame clinico condotto dai periti Dr.ssa __________ e Dr. __________ non evidenziavano elementi oggettivabili in tal senso (non si rilevano infatti alterazioni del contenuto del pensiero e della sua forma, l'atteggiamento non è descritto come ostile o persecutorio ma anzi dalla Dr.ssa __________ come collaborante, ed accessibile e come teatrale, enfatico dal Dr. __________), dalla descrizione evidenziata non presenta ritiro sociale, non vi sono elementi che evidenzino un'accresciuta vigilanza ed irritabilità. (…)" (Doc. VIII/bis)
Non va dimenticato che, conformemente la giurisprudenza, per la valutazione dell'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica é decisivo che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607).
In questo contesto, ad esempio, è sufficiente leggere la descrizione della giornata dell’assicurato (“…. nel pomeriggio fa delle passeggiate insieme alla moglie, in mezzo alla natura ….durante la giornata si occupa di disegnare e di scrivere… mantiene una regolare frequentazione dei suoi parenti… mantiene la voglia di viaggiare…ecc” ) contenuta nel rapporto 28 maggio 2009 per non riscontrare una patologia invalidità nel senso della succitata giurisprudenza. Certo che non si misconosce il drammatico passato dell’assicurato vissuto nella sua terra di origine, come pure dei conseguenti disturbi del sonno. Al riguardo, come riportato al consid. 2.5, nel citato rapporto 28 maggio 2009 i periti hanno evidenziato che “…i disturbi del sonno riferiti con enfasi e teatralità, sono di vecchia data e non sono sufficienti a codificare una sindrome depressiva. Le limitazioni sul piano degli interessi culturali e della vita sociale non sono poi attendibili, alla luce delle discrepanze che emergono tra i dati soggettivi e la descrizione della giornata. Si fa notare che l'A. frequenta regolarmente i numerosi parenti di cui dispone e mantiene la propria spinta creativa, oltre che la dedizione ai figli ed alle loro attività sportive”.
Inoltre, nelle già citate annotazioni rettamente il SMR ha fatto presente che il dr. __________, riportando la diagnosi di episodio depressivo medio-grave, non ha fornito “una descrizione clinica che avvalli tale diagnosi e l’inizio dell’episodio”. Questo se si tiene conto che le perizie del __________ hanno chiaramente evidenziato un decorso clinico caratterizzato da un netto miglioramento dell’episodio depressivo da medio-grave a lieve ed in fine ad una sua remissione.
In merito all’ultima perizia, nel suo rapporto il dr.__________ ritiene “che parlare di un quadro psichiatrico nullo in presenza di una psicofarmacoterapia continua al momento di questo esame è in contraddizione con gli accertamenti precedenti”. Non vi è invece alcuna contraddizione poiché, come riportato nella perizia:
" (…)
Ai fini delle conclusioni della presente perizia è ormai irrilevante se egli assuma o meno la terapia psichiatrica dichiarata.
La totale assenza di disturbi psichiatrici oggettivi consente infatti le seguenti considerazioni:
Se l'A. assumesse la terapia, essa stessa avrebbe prodotto un buon risultato terapeutico.
Se l'A. non assumesse la terapia, comunque non ne avrebbe bisogno, vista la remissione della depressione. (…)" (Doc. AI 76-9)
Oltre a questo, come sottolineato dal SMR, appare alquanto particolare che, nonostante la diagnosi psichiatriche poste e la necessità di cure e di sorveglianza da parte dell’assicurato, il dr. __________ ritenga che “il fatto che il paziente assuma o non assuma una terapia prescritta, a questo punto a causa della diagnosi è assolutamente irrilevante ai fini della valutazione clinica e quindi della capacità lavorativa”.
2.8. Per quanto riguarda le altre patologie, questo TCA non può che fare riferimento alla valutazione del SMR nelle annotazioni 4 novembre 2009 e riportate nella decisione contestata, ossia:
" (…)
Per quanto riguarda le altre patologie: la parte reumatologica è stata valutata con una perizia del Dr. __________ che esegue anamnesi, status, esamina i reperti radiologici ed esprime alla fine dei limiti funzionali coerenti con quanto verificato.
Per le altre diagnosi: il Dr. __________, nella risposta del 16.07.2008 non ha documentato altre patologie ma si è limitato a inviare il referto di una radiografia della colonna lombare perfettamente normale, il rapporto d'uscita da __________ (si descrive evoluzione positiva sia somatica che psichica), e un rapporto della Dr.ssa __________, capo clinica di Oftalmologia __________.
Per la patologia oculistica il Dr. __________ cita un: "ispessimento retinico, fibroplasia epiretinica e disturbo maculare", la Dr.ssa __________, nella sua risposta del 15.07.2008 alla nostra domanda non cita queste patologie e si limita a diagnosticare una ambliopia moderata (come risulta anche dalla lettera del 24.11.2008 al Dr. __________ della Dr.ssa __________, in cui descrive anche un miglioramento della vista con adattamento degli occhiali).
I disturbi cardiaci sono stati esaminati nel 2004 al __________ e non condizionano una inabilità lavorativa, come difficilmente lo fanno i disturbi vescicali citati.
In conclusione la nostra decisione è avvenuta dopo adeguati accertamenti ed è giustificata. (…)" (Doc. AI 91-2)
Quanto al certificato 3 dicembre 2009 del chiropratico attestante una disfunzione oculo-cervicale nella annotazioni 22 gennaio 2010, il SMR ha sostenuto che si tratta di una patologia che non viene condivisa dalla medicina scolastica. Ad ogni modo non si desume una connotazione invalidante della stessa, tant’è che lo stesso chiropratico ha prescritto degli esercizi ortottici da svolgere a casa (doc. D).
In conclusione, rispecchiando le perizie agli atti, in particolare i referti del __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alle stesse può esser fatto riferimento ai fini del presente giudizio. Inoltre, non essendo l’interessato portatore di altre patologie che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che egli presenta una piena capacità lavorativa. Rettamente quindi l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti