Raccomandata
Incarto n. 32.2009.98
cr/sc
Lugano 30 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 marzo 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, in precedenza attiva in qualità di segretaria presso uno studio legale, in data 8 novembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “ernia discale, ernia lombare, colpo di frusta, emicranie, lombalgia, black-out mentali, problemi di concentrazione, lesione vasto intermedio con ipotrofia, problemi al ginocchio, sciatalgie, problemi ad addormentarsi, ecc.” (doc. 1/1-8).
L’assicuratore infortuni, a seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto in data 11 aprile 1992 nel quale è rimasta coinvolta l’assicurata, dopo avere riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge, con decisione formale del 10 agosto 2006, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° aprile 2004, salvo poi ammettere il rimborso dei costi di 27 sedute/anno di fisioterapia per un totale di fr. 1’809/anno in applicazione dell’art. 21 LAINF.
D’altra parte, l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a partire dal 1° aprile 2004, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 1/1-3 inc. LAINF).
L’amministrazione, a seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, ha poi confermato, con decisione su opposizione del 9 maggio 2008, il contenuto della sua prima decisione (doc. 4/2-11 inc. LAINF).
Con sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’assicurata contro la decisione su opposizione del 9 maggio 2008 dell’amministrazione, disponendo che “la decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’inizio del diritto alla rendita di invalidità è stato fissato al 1° aprile 2004 e, d’altra parte, nella misura in cui all’assicurata è stata riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, per il resto è confermata. Gli atti sono rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio e nuova decisione”.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 settembre 2008, l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessata il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 61/1-3).
A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione dell’UAI (cfr. doc. 65/1-3), con decisione del 26 marzo 2009, l’UAI ha accordato all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del 48%, a partire dal 1° marzo 2005 (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di almeno una mezza rendita di invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
Il patrocinatore dell’assicurata ha sostanzialmente contestato la valutazione peritale dell’__________ di __________, eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni.
In particolare, l’avv. RA 1 ha rilevato che la valutazione psichiatrica del dr. __________ diverge da quella dello psichiatra dell’__________, mettendo in evidenza le grandi difficoltà dell’interessata, che “si sente rovinata e senza via d’uscita e ha paura del futuro incerto”. Le medesime limitazioni indicate dal dr. __________ sono state riscontrate anche nel rapporto del Centro di accertamento professionale (CAP) e dalla psicologa del Centro Professionale e Sociale (CPS).
Il patrocinatore ha poi rilevato che, oltre alla patologia psichiatrica, sono da prendere in considerazione anche i disturbi neurologici e ortopedici, le cui limitazioni non possono essere semplicemente inglobate in quella psichiatrica, dato che “le limitazioni neurologiche le impediscono di mantenere una posizione prolungata nel tempo; quelle di natura psicologica prevedono tutt’altre limitazioni”.
Infine, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la valutazione economica dell’invalidità effettuata dall’amministrazione, criticando sia l’ammontare del reddito da valido, che quello del reddito da invalido.
L’avv. RA 1 ha infatti rilevato che, a proposito del reddito da valido, l’UAI non ha tenuto conto del gap salariale esistente fra il salario effettivamente percepito dall’assicurata e i salariali medi statistici conseguiti, a livello svizzero, nello stesso ramo d’attività.
Quanto al reddito da invalido, il patrocinatore ha contestato la mancata applicazione di una riduzione sociale, che a suo avviso dovrebbe ammontare al 5%-10%.
Da un corretto raffronto dei redditi, a mente del patrocinatore, risulterebbe un grado di invalidità tale da giustificare l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità (I).
1.4. L’UAI, in risposta - sulla base delle osservazioni del SMR, cui è stato sottoposto il nuovo referto medico prodotto dall’assicurata - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.5. In data 8 giugno 2009, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che gli accertamenti eseguiti presso il CAP “non collimano in alcun modo con le affermazioni di cui alla perizia __________” (VI).
Tale presa di posizione del patrocinatore dell’assicurata è stata trasmessa all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita di invalidità o se, al contrario, come richiesto in sede ricorsuale, ella abbia diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Dal profilo medico, nel rapporto del 20 settembre 2006, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale (11.04.1992) con sindrome dolorosa craniocervicale persistente e emicrania; dolori pseudoradicolari al braccio destro; lievi disturbi neuropsicologici” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “episodio depressivo lieve; sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 28-1), ha osservato:
" Assicurata 47enne, dal 1992 segretaria in uno studio legale, licenziata nel 2004.
Lunga storia medico-assicurativa dopo un incidente nel 1992 con “colpo di frusta” e numerosi ricoveri e valutazioni.
L’A. ha comunque ripreso l’attività al 100% nello stesso anno, anche se è stata più volte assente per cure.
Retrospettivamente, viene valutato che probabilmente ha dato più di quanto fosse in grado di dare.
Abbiamo agli atti una perizia pluridisciplinare (__________, datata 08.05.2006), con valutazioni specialistiche: neurologica, ortopedica e psichiatrica.
La perizia è completa, dettagliata ed esaustiva. Le singole valutazioni tengono conto di tutti i punti.
Il giudizio conclusivo è nettamente discrepante da quello del curante (che redige però un rapporto molto scarno) e dello psichiatra trattante (dal settembre 2004), che è contemporaneo alla perizia. Essi danno infatti una IL totale dal marzo 2004 (in concomitanza con il licenziamento).
Discrepante è anche il giudizio dell’A., che si ritiene abile al 30% (3 mezze giornate).
Non esistono motivi per discostarsi dalla valutazione della perizia che si basa su un dettagliato accertamento e trae conclusioni coerenti.
Viene anche valutato che dall’A. sia esigibile uno sforzo per ottenere la CL ritenuta esigibile dai periti (“Willenanstrengung”, pag. 25 paragrafo 6.6.).
Non ritiene che la CL sia aumentabile in altre attività.” (Doc. 28-2)
Il medico SMR ha quindi di fatto confermato la correttezza delle risultanze della perizia dell’8 maggio 2006 dell’__________ di __________, eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni (cfr. doc. 2/1-28 inc. LAINF).
Dal relativo referto risulta che RI 1 è stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari: internistici (a cura del dr. __________, spec. FMH in medicina interna), neurologici (a cura del dr. __________, spec. FMH in neurologia), psichiatrici (a cura del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), come pure ortopedici (a cura del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica).
Secondo i sanitari __________, l’assicurata soffre - diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa - di uno stato dopo trauma d’accelerazione cranio-cervicale con distorsione del rachide cervicale e sospetto di lesione cerebrale lieve con una persistente sindrome dolorosa cranio-cervicale e mal di testa sotto forma di emicrania, dolori pseudoradicolari al braccio destro, nonché lievi difficoltà neuropsicologiche legate al dolore, di un leggero episodio depressivo, come pure di un disturbo da dolore somatoforme persistente e - diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa - di tratti di personalità accentuati, di dolori cronici al ginocchio destro (attualmente senza un sicuro sostrato clinico oggettivabile), di dolori spalla-braccio cronici (senza correlazione clinica dal profilo ortopedico), nonché di una sindrome dolorosa lombovertebrale (doc. 2-25 inc. LAINF).
Alla luce di queste patologie, secondo gli specialisti __________, RI 1 sarebbe in grado di svolgere la sua precedente professione di segretaria, così come altre attività lavorative adeguate, in ragione di sette ore al giorno, corrispondenti ad una capacità lavorativa residua dell’80% (incapacità lavorativa del 20%).
Essi hanno inoltre precisato che gli impedimenti fisici (riduzione della capacità lavorativa del 20% in ragione dei dolori cervico-cefalici e delle lievi difficoltà cognitive - cfr. doc. 2-17 inc. LAINF) e quelli psichici (riduzione della capacità lavorativa del 20% - cfr. doc. 2-20 inc. LAINF) si integrano senza cumularsi tra loro, siccome l’assicurata può utilizzare gli stessi periodi di tempo per introdurre delle pause oppure per valersi di un ritmo di lavoro rallentato:
" Zusammenfassend resultiert im Rahmen des polydisziplinären Konsens, dass der Explorandin die angestammte Tätigkeit und ähnlich adaptierte Tätigkeiten, leicht bis selten mittelschwer, medizinisch-theoretisch 7 Stunden zumutbar sind mit einer Leistungseinbusse, so dass insgesamt eine 80%ige Arbeitsfähigkeit zumutbar ist. Die Einschränkungen aus somatischer und psychiatrischer Sicht ergänzen sich, addieren sich nicht, die Explorandin kann die gleichen Zeitabschnitte zum Einlegen von Pausen oder zum Wahrnehmen eines verlangamten Arbeitstempos nutzen.“
(doc. 2-26 inc. LAINF).
Essi hanno quindi concluso che:
" Eine wechselbelastende Sekretariatsarbeit ist der Versicherte gut möglich. Eine weitere Steigerung ist durch Anpassung des Arbeitsplatzes bzw. durch Zuteilung einer anderen Arbeit sehr wahrscheinlich nicht möglich. Ungünstig für die Versicherte sind länger dauernde monotone Arbeiten, welche sie nur im Sitzen oder nur im Stehen verrichten kann (jeweils max. 1 Stunde). Das Heben und Tragen ist bis zu 10 kg möglich. Das Sitzen in normaler Haltung sollte bis zu 1 Stunde möglich sein. Repetitives Bücken ist für die Versicherte ungünstig.
Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 7 Stunden. Die maximale wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einer normalen Arbeitszeit von 42 Stunden pro Woche 33,6 Stunden pro Woche. Der Versicherten sind bei Bedarf zusätzliche Pausen zu ermöglichen.“
(doc. 2-32 inc. LAINF)
L’assicurata ha contestato la valutazione dei medici dell’__________, producendo un referto peritale redatto dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, Primario presso la Clinica __________ di __________, privatamente consultato dalla ricorrente nel mese di luglio 2007.
Nel referto del 3 dicembre 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “A. Stato dopo incidente stradale l’11.4.1992 con trauma indiretto della colonna cervicale con dolori cervicali con irradiazione verso la testa che provocano cefalgie, verso la spalla destra e verso il braccio destro, a riposo con peggioramento sotto carico; irritazione iniziale di tipo radicolare con formicolii alle mani e ai piedi; sintomi locali della muscolatura paravertebrale alta cervicale prevalentemente a destra con dolori alla digitopressione; sindrome vertiginosa conseguente a movimenti della testa, in modo particolare di declinazione e anteroflessione; deficit neuropsicologici quali disturbi dell’attenzione, della concentrazione con disturbi secondari della memoria; episodi recidivanti soggettivi di disturbo di coscienza nel senso di corte obnubilazioni; insonnia in paziente con sindrome cervicale con degenerazione avanzata ed uniforme dei dischi intersomatici cervicali con bulging mediano in C5/C6, con una protrusione a base larga in C5/C6 che si accentua sul lato destro con discreta indentazione dell’emergenza radicolare C6 a destra; probabile epicondilite radiale destra (2007); B. Stato dopo incidente stradale dell’11.04.1992 con trauma indiretto della colonna lombare con sindrome lombovertebrale cronica resistente alle terapie in paziente con emisacralizzazione sinistra della quinta vertebra lombare; ernia discale parameridiana destra in L2-L3, con sindrome radicolare irritativa L3 a destra; segni degenerativi generalizzati; disturbi statici con una cifo-scoliosi dorsolombare sinistroconvessa; sindrome del piriforme a destra; C. Stato dopo incidente stradale dell’11.04.1992 con trauma indiretto del ginocchio destro con atrofia muscolare del quadricipite destro su attitudine antalgica secondaria alle importanti gonalgie” (doc. 43/21-22).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua attività di segretaria presso uno studio di avvocatura, a causa della presenza di “disturbi dell’attenzione e della concentrazione; dolori cervicali a riposo, accentuati durante i movimenti e sotto carico; cefalgie secondarie ai dolori cervicali; sindrome vertiginosa; sindrome algica del braccio destro, con impedimenti durante l’uso del braccio; sindrome algica del ginocchio destro; sindrome algica lombare” (doc. 43-35).
L’assicurata ha poi contestato il progetto di decisione con il quale l’UAI le ha rifiutato il diritto a prestazioni, fondandosi su quanto stabilito dal Centro di accertamento professionale (CAP) di Gerra Piano nella valutazione della capacità funzionale del 14 maggio 2008 (cfr. doc. 53/1-7).
In tale valutazione, i consulenti incaricati hanno osservato:
" Orientamento e bilancio, capacità professionali
Considerazioni generali
Come detto, il danno alla salute nella sua globalità (dolori, limiti, preoccupazioni, ecc.) è stato il perno attorno al quale la signora RI 1 ha incentrato durante l’accertamento la gran parte dei suoi comportamenti, dei suoi discorsi e dei suoi diari giornalieri.
Nelle attività pratico-manuali, essa è apparsa gravemente limitata mentre lo è stata di meno in quelle di tipo amministrativo, fatto quest’ultimo da lei attribuito all’avere più volte oltrepassato i suoi limiti allo scopo di mettersi alla prova, causando però così un peggioramento del suo stato di salute in generale e del dolore in particolare.
Questo vissuto così problematico del danno alla salute è sembrato assorbire una gran parte delle energie motivazionali dell’assicurata, anche se essa ha talora manifestato un certo interesse ad un reinserimento professionale, interesse del quale è attualmente difficile tuttavia valutare la solidità.
Orientamento
Considerate le effettive limitazioni e l’insieme del quadro motivazionale, non esistono naturalmente le premesse né per una riqualifica, né, più in generale, per il reinserimento in una nuova attività, opzioni che sottoporrebbero tra l’altro l’assicurata ad uno stress da apprendimento senza dubbio eccessivo.
L’obiettivo professionale più adeguato, sia a livello fisico, sia a livello psicologico, appare quindi senz’altro il reinserimento in un lavoro in ambito amministrativo, nel quale l’assicurata ha peraltro ancora un discreto bagaglio di capacità residue (vedi rapporto di osservazione, settore commercio CPS).
In esso è da prevedere tuttavia, soprattutto all’inizio, un mansionario ridotto, a causa principalmente delle limitazioni a livello psichico, in particolare la discontinuità nella concentrazione, il ritmo abbastanza lento di lavoro e la bassa soglia di tolleranza allo stress. L’assicurata stessa ha escluso per esempio di essere ancora in grado di lavorare in ambito legale, dove ritiene che i termini siano troppo stretti, le attività complesse e le mansioni si accavallino l’un l’altra. Essa ha sottolineato il suo bisogno di lavorare “in un ambiente tranquillo, senza troppi colleghi, un lavoro dove arrivo al mattino, mi dicono cosa fare e io lo faccio”.
Fondamentale pure ci appare il processo di reinserimento nel mondo del lavoro, che non può prescindere a nostro avviso, dopo una così lunga inattività, da un periodo di riallenamento al lavoro, abbinato all’acquisizione di nuove competenze e all’aggiornamento di quelle vecchie, all’inizio in un ambiente accogliente e un po’ protetto. In un secondo tempo potranno poi entrare in linea di conto, nella scelta del luogo di lavoro, anche gli interessi espressi dall’assicurata per gli ambiti della fotografia, dei musei e della cultura in generale.
Sulle sue possibilità di rendimento e di capacità lavorativa, ci riferiamo qui al periodo di riallenamento, c’è discrepanza tra il nostro parere – basato peraltro sulla concreta osservazione dell’assicurata durante l’esecuzione delle attività di tipo amministrativo – e quello dell’assicurata stessa.
Essa ritiene infatti di non essere in grado di lavorare più del 50%, e meglio ancora sarebbe a suo parere un 30%, soprattutto all’inizio. Ricordiamo a questo proposito (vedi considerazioni generali) che l’assicurata ha attribuito le sue migliori prestazioni nelle attività di tipo amministrativo rispetto a quelle pratico-manuali, al fatto di essersi voluta mettere alla prova e aver tentato di fare del suo meglio, ma che così facendo aveva in realtà oltrepassato i suoi limiti e peggiorato il suo stato di salute. Essa ha sottolineato inoltre che la stessa sua continuità di presenza al CAP andava di fatto oltre le sue possibilità e che non avrebbe potuto sostenere a lungo una percentuale così alta di presenza.
Da parte nostra, per contro, pur ammettendo senz’altro la necessità di un reinserimento graduale, riteniamo l’assicurata in grado di offrire in un’attività di tipo amministrativo una presenza di circa l’80%, con una resa ancora da verificare sul lungo periodo, ma verosimilmente situabile per il momento attorno al 70%-80%.” (Doc. 53/5+6)
Nelle sue annotazioni del 22 ottobre 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Prendo atto della
lettera del legale dell’assicurata del 10.09.2008 e della
perizia neurologica del dr. __________, neurologo, primario della clinica __________, datata 3.12.2007 e indirizzata “a chi concerne”.
Il legale fa giustamente osservare che nel rapporto del CAP si descrive una presenza dell’80%, ma con una diminuzione del rendimento (sull’orario ridotto) del 20%-30%.
Quindi non è giustificato, nel calcolo della CGR, riferirsi solo all’80% di presenza.
Per quanto riguarda la perizia del dr. __________, che è molto lunga e dettagliata specialmente nei riferimenti ai documenti medici, essa giunge alla conclusione che la CL sia del 50% come segretaria in uno studio di avvocatura.
Elenca poi i vari problemi e spiega il loro influsso sull’attività lavorativa e nella vita di tutti i giorni.
A mio modo di vedere, non tutti i problemi hanno un’importanza così grande (per esempio, il braccio, il ginocchio destro, la schiena, specialmente in assenza di un correlato clinico e per un’attività leggera) da ridurre la CL come segretaria sommando il tutto per giungere al 50% di IL.
Egli si riferisce a segretaria di studio legale, il CIP valutava un’attività di ufficio non specificata e meno specializzata.
È giustificato tener conto delle osservazioni e della perizia e calcolare la CGR su una presenza dell’80% e una diminuzione, su questo orario, di rendimento del 30%.” (Doc. 66-1)
2.6. In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione le ha attribuito un quarto di rendita di invalidità, producendo, a comprova delle sue condizioni psichiche, copia del rapporto del 7 maggio 2008 redatto dalla psicologa del Centro Professionale e Sociale (CPS) di Gerra Piano, signora __________, nell’ambito della valutazione CAP, del seguente tenore:
" Il seguente rapporto è stato redatto in base a tre colloqui avuti durante il periodo di accertamento presso il CAP (4.4, 11.4 e 21.4.2008).
L’assicurata mi è stata inviata, subito nei primi giorni dell’accertamento, poiché faceva fatica ad essere presente durante tutta la giornata e a portare avanti le prove lavorative. Ha avuto delle crisi di pianto.
Si tratta di una donna di quarantanove anni, che si presenta curata nella propria persona e pulita nell’abbigliamento. Dimostra qualche anno in più dell’età reale. L’espressione del volto è spesso “tirata”, preoccupata, raramente appare distesa e sorridente. La mimica è povera e la postura molto rigida. Durante tutti i tre colloqui (di circa un’ora), l’assicurata si alza tre volte in posizione eretta, dopo un quarto d’ora, lamentando dolori alla schiena e alle ginocchia. Torna poi a sedersi nuovamente.
Il tono della voce è costante, monocorde. In alcuni momenti, in cui l’assicurata esprime la propria sofferenza per non avere potuto “costruirsi una famiglia, sposarsi, avere dei figli a causa dell’incidente stradale avuto”, la voce è diminuita e rotta dall’emozione.
L’assicurata accetta volentieri i colloqui proposti e anzi dichiara di averne proprio bisogno, “per sfogarsi”. Aggiunge che è in terapia dal dr. __________ (psichiatra), ma negli ultimi mesi non è potuta andare, causa restrizioni finanziarie.
L’assicurata mostra una discreta capacità relazionale, riesce a raccontare la propria situazione abbastanza facilmente e in modo spontaneo.
Qualitativamente, il suo discorso è valido, adeguato al contesto e segue un filo logico.
Da rilevare che, nel primo incontro, l’assicurata evidenzia momenti in cui non si ricorda più cosa stesse dicendo. Smette di parlare, appare un po’ smarrita, verbalizza che “sovente ha questi momenti di amnesia dall’incidente del ’92…” e poi cerca di riprendere il discorso.
A livello cognitivo, l’assicurata dimostra di possedere strumenti validi. La capacità di attenzione e di concentrazione durante i colloqui è nella norma (a parte questi brevi momenti di amnesia nel primo colloquio).
La memoria a lungo termine è conservata (non si ricorda del quarto d’ora dopo l’incidente unicamente). Verbalmente riporta situazioni di disagio nella memoria a corto termine, come per esempio quando va a fare la spesa e non sa più cosa deve comprare. Mi racconta che cerca di aiutarsi scrivendo delle “liste” a casa delle faccende domestiche o della spesa.
Confrontata a questi limiti, l’assicurata mostra sofferenza e verbalizza che “aveva una memoria di ferro una volta…”.
La signora RI 1 utilizza un linguaggio valido, chiaro e preciso. La strutturazione delle frasi è corretta e adeguata.
Il pensiero, sostanzialmente, segue una logica e appare pure chiaro e preciso.
Da rilevare la povertà: il pensiero è incentrato prevalentemente sui disturbi della salute. L’assicurata descrive, con molta cura, ciò che può fare e ciò che non può fare come movimenti.
A livello affettivo, l’assicurata sembra essere molto attenta a controllare la propria parte emozionale, che emerge soprattutto quando racconta le aspettative precedenti all’incidente (fare una famiglia, avere dei figli) e la rinuncia successiva. Racconta di essere riuscita a mantenere la relazione affettiva nel tempo, abitando da sola, quindi mantenendo una certa “distanza” dal partner (da notare che lo chiama “il ragazzo”).
Il timore è che, se dovesse stare sempre con il proprio compagno, quest’ultimo la vedrebbe anche quando sta male e si lamenta dei disturbi fisici (mal di schiena, emicranie, dolori cervicali e alle ginocchia) e la relazione potrebbe “saltare”.
In generale, durante i tre incontri, l’assicurata ha mostrato un umore piuttosto depresso e anzi, nell’ultima settimana del CAP è apparsa decisamente negativa. Soggettivamente, la signora RI 1 dichiara che la sua salute stava peggiorando nell’ultima settimana del CAP (“ho dato e fatto troppo … e ora ne sto pagando le conseguenze a livello di disturbi fisici”). Aggiunge che fatica a regolarsi con le proprie forze, si descrive “testarda e che … quando inizio un lavoro poi voglio terminarlo”.
L’assicurata fatica ad avere una progettualità di vita; l’unica preoccupazione è rivolta allo stato di salute (“cercare di stare il meno peggio possibile”) e alla possibilità di condurre una vita domestica (riuscire a svolgere le attività di casa quotidianamente, senza pesare sui propri genitori).
Le piacerebbe poter uscire, avere dei contatti sociali che purtroppo, negli ultimi anni, si sono di molto ridotti, a causa del suo stato di salute peggiorato e delle restrizioni finanziarie cui è confrontata (mi racconta dell’umiliazione subita nel domandare l’assistenza sociale qualche anno fa).
Per quel che concerne l’aspetto lavorativo, l’assicurata ipotizza una ripresa minima (da un metà tempo a tre mezze giornate) e ipotizza di riprendere a lavorare in un ufficio, con compiti amministrativi non troppo esigenti (situazioni semplici, non troppo stressanti e non presso un avvocato, come in passato).
A mio parere, l’assicurata è molto sofferente. Molto centrata sui propri disturbi fisici, quando racconta del “calvario medico subito” (varie perizie, il fatto che secondo lei, in Ticino, non sanno bene cosa sia il “colpo di frusta” avuto nel ’92 con l’incidente stradale), scoppia in un pianto liberatorio. Ammette di non sentirsi capita dai medici, non riconosciuta nelle sue difficoltà conseguenti all’incidente. L’unico sollievo sarebbero le terapie che continua a portare avanti (fisioterapia e in parte il sostegno psichiatrico presso il dr. __________).
Si descrive come una persona che era molto attiva, faceva viaggi (interesse per archeologia, sport e fotografia) ed ora “non posso più fare nulla”, nemmeno uscire la sera con gli amici.
Dall’indipendenza finanziaria è passata a sentirsi un peso per la sua famiglia d’origine e ad essere confrontata a restrizioni finanziarie inimmaginabili. Racconta di sentirsi molto diminuita, bloccata e sfiduciata.
A mio giudizio, l’assicurata si è sottoposta con impegno all’accertamento presso il CAP, cercando di avere una presenza regolare. Ha scelto anche di restare nello spazio abitativo per garantire una presenza. Lei stessa dichiara che, se fosse rientrata ogni sera a __________, non sarebbe riuscita a sostenere le quattro settimane di prove lavorative.
L’assicurata possiede sicuramente delle capacità di lavoro residue nel settore amministrativo e mostra anche l’interesse e la motivazione ad una ripresa in tale ambito (il più adeguato e leggero rispetto alla sua attuale situazione di salute). Purtroppo, l’assicurata sembra essersi completamente identificata al ruolo di ammalata/invalida, come unico punto di riferimento nella propria vita.
Emerge una povertà relazionale e sociale e una situazione di emarginazione creatasi in questi ultimi anni, ciò che non favorisce un possibile rientro nel mondo del lavoro.
Per l’assicurata, il lavoro ha sicuramente costituito un valore fondamentale (forse l’unico?) su cui la signora RI 1 ha costruito buona parte della propria identità.
Confrontata ai propri limiti fisici dopo l’incidente del ’92, ha cercato di proseguire nel lavoro fino al 2004, soggettivamente, con sofferenza e non riuscendo ad essere efficiente come prima dell’evento infortunistico.
Dal ruolo lavorativo sembra essere passata, in modo estremo, a quello d’ammalata. Altre possibilità di funzionamento intermedio appaiono alquanto improbabili oggi per l’assicurata che sembra essersi cristallizzata in questa posizione di fragilità dalla quale non riesce più ad uscire.
La “fissazione” sui disturbi somatici conseguenti all’evento infortunistico del ’92 è molto forte, come se da quel momento il tempo si fosse fermato per la signora RI 1.
Personalmente, ho potuto osservare una situazione di grande sofferenza psichica, in quanto la signora RI 1, in questi lunghi anni trascorsi dopo l’incidente, non si sente compresa e riconosciuta a livello medico. L’assicurata vive una situazione di “impasse”, che nemmeno i vari tentativi di cure farmacologiche e i ricoveri in diverse cliniche hanno sbloccato. Lo stesso psichiatra curante, dr. __________, precisa che lo stato di salute è invariato dal 2004.
Senza un cambiamento a livello psichico, difficilmente l’assicurata potrà riprendere un progetto di reinserimento lavorativo nel settore amministrativo, pur possedendo risorse residue interessanti.
Nel caso in cui ci fosse un miglioramento significativo del suo stato psichico, al signora RI 1 dovrebbe essere accompagnata e sostenuta in una ripresa lavorativa che richiederebbe tempi lunghi e una situazione progressiva e protetta.” (Doc. B)
Nelle annotazioni del 25 maggio 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, medico psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Assicurata nata nel 1959, formazione impiegata di commercio, segretaria presso diversi studi legali, inattiva da 3.2004.
Valutazione psichiatrica policlinico universitario di __________, 12.2.1996:
Una diagnosi psichiatrica-sindromale non è possibile porre
Paziente non depressa
I sintomi descritti ed il comportamento possono essere visti nell’ambito di sintomi di conversione
Assicurata peritata presso l’__________ di __________ su richiesta __________ il 14.3.2006:
Diagnosen
Diagnosen mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit:
▪ St. N. kraniozervikalem Beschleunigungstrauma mit HWS – Distorsion und Verdacht auf milde traumatische Hirnschädigung am 11.4.1992 (ICD10-513.4)
persisterendes kraniozervikales Schmerzsyndrom und migräniforme Kopfschmerzen (ICD10-M53.0, G44.3)
pseudoradikuläre Schmerzen am rechten Arm
leichte neuropsychologische Funktionsstörungen, schmerzbedingt
▪ Leichte depressive Episode (ICD10-F32.0)
▪ Anhallende somatoforme Schmerzstörung (ICD10-F45.4)
Diagnosen ohne Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit:
▪ Akzentuierte Persönlichkeitszoge, zwanghaft, perfektionistisch (ICD10-Z73.1)
▪ Chronische Knieschmerzen links, aktuell ohne sicher objectivierbares klinisches Korrelat (ICD10-M25.5)
MR-tomographisch geringgradige Strukturanomalie im distalen Bereich des M. vastus medialis
▪ Chronische Schulter-Armschmerzen rechts, auf orthopädischer Ebene ohne klinisches Korrelat (ICD10-M79.5)
▪ Chronische lumbovertebrales Schmerzsyndrom (ICD10-M54.5)
Impedimento in seguito ai dolori cervicali e cefalici ed al lieve impedimento neuropsicologico: 20%
Impedimento psichiatrico: 20%
Impedimento globale: 20%, viene espressamente negata la cumulabilità
Perizia dr. __________, __________, 3.12.2007:
neurostatus identico a quello di 4.2006
esame neuropsicologico pure in pratica sovrapponibile
Valutazione dell’incapacità lavorativa
Valuto l’incapacità lavorativa nel mestiere di segretaria in studio di avvocatura essere del 50%
Questa valutazione si basa sulla considerazione della presenza dei disturbi seguenti:
disturbi dell’attenzione e della concentrazione
dolori cervicali a riposo, accentuati durante i movimenti e sotto carico
cefalgie secondarie ai dolori cervicali
sindrome vertiginosa
sindrome algica del braccio destro, con impedimenti durante l’uso del braccio
sindrome algica del ginocchio destro
sindrome algica lombare
Le argomentazioni sono già state esposte sopra
Dunque non accordo con la valutazione fatta dall’Istituto __________ del 2006 (pag. 27, risposte alla domanda 7.6).
Accertamento CAP 31.3.2008 al 25.4.2008:
l’assicurata ha dimostrato varie volte comportamenti contraddittori, vedi pagina 3 e 4.
Attitudini
La signora RI 1 ha svolto il percorso delle attività pratico-manuali con un’attitudine centrata esclusivamente sulle lamentele per tutti i suoi problemi di salute e limitazioni fisiche.
Nel corso dell’accertamento questo atteggiamento è restato costantemente invariato. Secondo l’A. ci sono stati peggioramenti temporanei quando ha superato i suoi limiti e l’hanno costretta ad assumere medicine o a sottoporsi ad applicazioni elettrostimolanti (Compex). Questa attitudine, totalmente centrata sullo stato di salute, non ha permesso alla signora RI 1 di impegnarsi ed organizzarsi nelle attività proposte perché c’erano sempre degli impedimenti o dei problemi che non le permettevano di lavorare in una condizione normale e un po’ duratura.
In alcune occasioni, l’A. ha mostrato comportamenti contraddittori. Ad esempio, durante il suo primo approccio col computer, chiese ad un operatore di accenderle il PC perché non sapeva come procedere. Nei giorni successivi lavorò a lungo col computer, sempre autonomamente, per redigere o copiare svariati documenti formattandoli e salvandoli correttamente. Queste procedure informatiche si possono eseguire solo se si hanno delle discrete conoscenze di base e competenze in informatica.
Durante la prova della “Biblioteca” l’A. disse che era impossibilitata a prelevare, da seduta, i libri da una cassetta posta di fianco alla sua sedia quando, qualche giorno prima, si era chinata, dalla posizione eretta e senza problemi, per raccogliere una coperta dal suolo.
Il mantenimento o l’impedimento del tronco in anteroflessione è stata un’altra contraddizione: fatica a mantenere questa posizione durante l’esecuzione della (ridotta) prova del “Traforo”, ma la mantiene, per oltre 45’ e in stazione eretta, durante la redazione del CV in collaborazione con un operatore.
A causa dell’intolleranza da “fumo da combustione”, provocato da un pirografo all’interno di un locale di oltre 500 m3, l’A. ha sempre chiesto di spostarsi in un altro locale, ma, nel medesimo tempo, l’A. fumava regolarmente durante le pause.
L’attitudine della signora RI 1 di parlare prevalentemente di problemi fisici e delle sue difficoltà è stata mal percepita dagli altri membri del gruppo che, dopo qualche giorno, hanno ridotto drasticamente le relazioni con lei.
Con gli operatori l’atteggiamento dell’A. è stato simile a quello tenuto verso i compagni: sistematiche lamentele per l’acutizzarsi dei dolori, atteggiamento da persona sofferente ed afflitta da molti mali, puntuali descrizioni dei punti dolenti, sistematiche segnalazioni dei peggioramenti dello stato di salute che la costringevano ad assumere medicine supplementari per sopportarli. Quest’atteggiamento è stato mantenuto dalla signora RI 1 per tutta la durata dell’accertamento.
Durante il tempo di lavoro le pause sono state frequenti, di varia durata ed effettuate durante qualsiasi prova pratica svolta. Le più brevi erano costituite da sospensioni di pochi minuti e senza allontanarsi dal posto di lavoro dopo ogni 25-30’ di lavoro continuato mentre le pause più lunghe duravano anche fino a due ore. In queste occasioni, l’A. si allontanava dal CAP per ritirarsi in camera.
In conclusione si stima la possibilità di un inserimento in ambito amministrativo nella misura di una presenza dell’80% con rendimento iniziale del 70%-80%.
Valutazione CIP:
viene calcolato un grado AI del 26%.
In considerazione delle indicazioni del CAP si propone di concedere un periodo di aiuto al collocamento.
Decisione UAI 6.2.2009:
viene calcolato un grado AI del 48% tenendo conto del rendimento ridotto del 30% a partire dal 1.3.2005.
Rapporto dr. __________ concernente la signora RI 1 (07.05.2008):
l’assicurata accetta volentieri i colloqui proposti e anzi dichiara di averne proprio bisogno “per sfogarsi”. Aggiunge che è in terapia dal dr. __________ (psichiatra), ma negli ultimi mesi non è più potuta andare, causa restrizioni finanziarie. Pertanto l’A. durante l’accertamento CAP non era sottoposta a una terapia psichiatrica (che agli atti era solo di tipo psicoterapeutico in quanto i medicamenti non sono mai stati tollerati).
I colloqui tenuti con la psicologa evidenziano una buona cura della persona, discreta capacità relazionale, con un discorso valido, adeguato al contesto e logico.
Solo nel primo incontro l’A. evidenzia momenti in cui non ricorda più cosa stesse dicendo, la capacità di attenzione e concentrazione comunque risultano essere valide. Così come la memoria è intatta a lungo termine ma deficitaria a breve termine come riferito dall’A. Il pensiero segue una logica, è chiaro e preciso e così pure il linguaggio e la costruzione delle frasi è adeguata e corretta. L’umore viene definito come piuttosto depresso. Fatica ad avere una progettualità di vita; l’unica preoccupazione è rivolta allo stato di salute e alla possibilità di condurre una vita domestica.
L’obiettività clinica quindi non evidenzia un quadro clinico diverso da quello già rilevato nella valutazione pluridisciplinare del 2006.
Viene riportato che l’A. mostra sicuramente delle capacità di lavoro residue nel settore amministrativo e mostra anche l’interesse e la motivazione ad una ripresa in tale ambito. La dr.ssa __________ considera che l’A. sembra essersi completamente identificata al ruolo di ammalata/invalida, ormai cristallizzata in questa posizione.
In realtà le osservazioni fatte durante l’accertamento CAP mettono in evidenza che l’A. messa di fronte ad un atteggiamento più direttivo riesce a superare tale posizione.
Infatti nella nota riguardante il lunedì 21.04.2008 dell’accertamento CAP viene riportato “Sostanzialmente si è riproposto ancora una volta lo stesso meccanismo osservato nelle scorse settimane: se si lascia spazio all’A. questa entra in una dinamica per cui non è possibile fare nulla per i motivi più svariati, spesso incomprensibili o non oggettivi. Se però ci si pone in modo direttivo, questo tipo di risposte svanisce per lasciare spazio a un atteggiamento dell’A. che permette di fare emergere le reali capacità. È infatti incredibile il divario tra il primo tipo di atteggiamento, il quale presenta una completa incapacità, problemi di salute poco chiari (comunque insormontabili) e una modalità di comunicazione resistente e non funzionale e il secondo, in cui di colpo l’A. esegue quanto richiestole senza mostrare i problemi tecnici o di salute paventati.”
La documentazione prodotta non modifica le conclusioni giunte sia con la perizia pluridisciplinare __________ 08.05.2006 sia con le annotazioni SMR del 20.09.2006 e 22.10.2008.” (Doc. IV/bis)
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7.), non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti.
Dalle tavole processuali emerge infatti che l’UAI ha fondato la propria decisione basandosi unicamente sulle risultanze della perizia dell’8 maggio 2006 dell’__________ di __________ (cfr. doc. 2/1-33 inc. LAINF), eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni, poi fatte proprie dal SMR (cfr. doc. 28, doc. 66 e doc. IV/bis).
I medici del SMR hanno tuttavia omesso di considerare il fatto che l’assicurata, oltre alla patologie di natura infortunistica, presenta pure delle patologie extra-infortunistiche – come rilevato dal suo patrocinatore e dal dr. __________ – che avrebbero dovuto essere ulteriormente approfondite dall’amministrazione prima di potere emettere una decisione concernente il diritto dell’interessata a prestazioni in ambito AI.
Ciò, del resto, è già stato appurato dal TCA nella sentenza, sempre concernente l’assicurata, STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, resa da questo Tribunale in ambito infortunistico.
In tale sentenza, infatti, questo Tribunale ha evidenziato l’esistenza di patologie extra-infortunistiche a livello dell’arto superiore destro e con riferimento alla sintomatologia algica lombare (sentenza citata, pag. 10 e pagg. 13-14).
Il TCA ha infatti rilevato che:
" Chiamata a pronunciarsi, questa Corte - confrontata a delle valutazioni specialistiche univoche (perlomeno nelle loro conclusioni) - ritiene di potere concludere a favore della natura extra-infortunistica dei disturbi che interessano l’arto superiore destro dell’assicurata, di modo che l’assicuratore LAINF era senz’altro legittimato a non tenerne conto nella definizione del diritto a prestazioni.”
(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag. 10, sottolineatura della redattrice)
e che:
" in esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico assicurato ha giocato un ruolo semplicemente scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1 al rachide lombare e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorso, al più tardi, un anno dal sinistro stesso. Nella definizione del diritto a prestazioni non si deve dunque tenere conto, oltre che dei disturbi che riguardano il braccio destro, anche della sintomatologia algica lombare.”
(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009 pag. 13-14, sottolineatura della redattrice).
Tali conclusioni derivano dal fatto che - come rilevato dal TCA nella sentenza citata - nella valutazione peritale dell’8 maggio 2006, gli specialisti __________ interpellati dall’assicuratore infortuni hanno esplicitamente ammesso che i reperti a livello della colonna cervicale, i dolori cervico-craniali, i deficit cognitivi, nonché i dolori al ginocchio destro, si trovano, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con il sinistro dell’aprile 1992 (cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag. 8).
Inoltre, anche se implicitamente, i medici dell’__________ hanno pure ammesso la natura traumatica dei problemi psichici (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha rilevato che è lecito concludere che i medici dell’__________, pur non pronunciandosi espressamente riguardo all’eziologia dei problemi psichici, ne abbiano comunque riconosciuto la natura traumatica, avendone tenuto conto nell’apprezzamento della capacità lavorativa) e dei disturbi vertiginosi dell’assicurata (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha osservato che i disturbi vertiginosi vanno considerati, secondo gli specialisti __________, nel complesso dei disturbi cervico-cefalici, di origine infortunistica).
Per contro, il TCA ha sottolineato come gli specialisti dell’__________ hanno definito come semplicemente possibile l’esistenza di un nesso causale naturale tra, da una parte, i dolori al braccio destro e quelli localizzati alla regione lombare e, dall’altra, l’infortunio in questione (doc. 2-30 inc. LAINF).
Quanto ai dolori all’arto superiore destro, infatti, il dr. , neurologo dell’, ha considerato che essi non possono essere considerati una conseguenza dell’evento traumatico assicurato, principalmente visto il chiaro periodo di latenza con cui essi sono apparsi (doc. 2-17 inc. LAINF). Tale parere è poi stato esplicitamente condiviso, perlomeno nella sua conclusione, dal neurologo privatamente consultato dalla ricorrente nel mese di luglio 2007, dr. __________, il quale ha sostenuto che i disturbi al braccio destro derivano da una patologia presente a livello della spalla, la quale non può però essere posta in una relazione causale preponderante con l’infortunio in discussione (doc. 43-28).
Per quanto concerne invece i disturbi al rachide lombare, contrariamente a quanto ritenuto dal neurologo dell’__________ – il quale ha ritenuto verosimile che l’evento infortunistico dell’aprile 1992 abbia traumatizzato anche la regione lombare, comportando però un peggioramento semplicemente transitorio della situazione precedente, con lo status quo sine vel ante raggiunto già in occasione del consulto neurologico dell’8 dicembre 1993 avvenuto presso il dott. __________ (doc. 2-16 inc. LAINF) – e in accordo con quanto sostenuto dal dr. __________ - il quale, dopo avere precisato che l’incidente stradale di cui rimase vittima RI 1 non è stato adeguato a causare un’ernia discale né una lesione radicolare e che il trauma ha agito su una colonna lombare che presentava già delle chiare alterazioni degenerative, ha dichiarato di non condividere la conclusione del dr. __________, siccome la paziente era, citiamo: “… asintomatica e non presentava nessuna limitazione funzionale riferibile alla colonna lombare. Bisogna sottolineare il fatto che il trauma è avvenuto su una colonna lombare che si trovava in una posizione ruotata verso sinistra.” (doc. 43-30) – il TCA, nella sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009, ha considerato che l’infortunio dell’11 aprile 1992 non ha causato alcun danno strutturale alla colonna lombare e che i reperti oggettivati a questo livello, erano preesistenti al sinistro in questione (cfr. STCA citata, pag. 13).
Pertanto, dato che, come visto, è indubbio che l’assicurata è afflitta anche da patologie extra-infortunistiche che concernono l’arto superiore destro e il rachide lombare, l’UAI non poteva limitarsi – come ha fatto – a basarsi esclusivamente sulle conclusioni dei medici dell’__________ a proposito delle patologie che affliggono l’interessata e all’influsso che queste ultime hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
Gli specialisti citati, difatti, sono giunti alla conclusione che l’assicurata presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua professione di segretaria d’ufficio senza tuttavia tenere conto della sindrome algica localizzata al braccio destro e al rachide lombare.
Di tutt’altro avviso, per contro, il dr. __________, il quale, prendendo in considerazione anche la sindrome algica localizzata al braccio destro e al rachide lombare, ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua professione di segretaria in uno studio di avvocatura.
Il TCA rileva, tuttavia, che la valutazione del dr. __________ non può essere ritenuta pienamente probante e fatta propria dal TCA, in quanto essa tiene conto anche di aspetti che non rientrano nel campo di specializzazione del dr. __________ (la neurologia). Infatti, nel suo referto del 3 dicembre 2007, il dr. __________ ha tenuto conto anche di aspetti psichici (cfr. doc. 43/31-32), che, come vedremo, devono invece essere approfonditi da uno specialista della materia.
Pertanto, a mente del TCA, senza prima procedere a nuovi approfondimenti medici, non è possibile determinare quale sia il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurata. Non ci si può infatti fondare né sulla valutazione dei medici dell’__________ – che non tiene conto delle patologie extra-infortunistiche dell’interessata - né su quella del dr. __________ – che tiene conto anche di aspetti extra-somatici.
Il TCA sottolinea, inoltre, che l’esistenza di limitazioni dovute alla sfera psichiatrica sono state segnalate anche dai consulenti per l’accertamento del CAP, i quali, nel loro rapporto del 14 maggio 2008, hanno espressamente indicato che, nell’ambito di un reinserimento lavorativo in ambito amministrativo, bisogna “prevedere, soprattutto all’inizio, un mansionario ridotto, a causa principalmente delle limitazioni a livello psichico, in particolare la discontinuità nella concentrazione, il ritmo abbastanza lento di lavoro e la bassa soglia di tolleranza allo stress” (doc. 53-6, sottolineatura della redattrice).
Anche la psicologa __________ del CPS di Gerra Piano, nel suo rapporto del 7 maggio 2008, ha messo in evidenza la “situazione di grande sofferenza psichica” dell’assicurata. La psicologa ha inoltre concluso che “senza un cambiamento a livello psichico, difficilmente l’assicurata potrà riprendere un progetto di reinserimento lavorativo nel settore amministrativo, pur possedendo risorse residue interessanti. Nel caso in cui ci fosse un miglioramento significativo del suo stato psichico, la signora RI 1 dovrebbe essere accompagnata e sostenuta in una ripresa lavorativa che richiederebbe tempi lunghi e una situazione progressiva e protetta” (doc. B, sottolineatura della redattrice).
Il TCA - alla luce dei referti del dr. __________, della psicologa del CPS e dei consulenti per l’accertamento del CAP sopra esposti
Questo Tribunale rileva poi che, nella decisione impugnata, l’UAI ha accordato all’interessata un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del 48%, tenendo conto, nell’effettuare il confronto dei redditi, oltre che del grado di capacità lavorativa residua, dal profilo medico, dell’80%, determinato dai medici dell’__________, anche dell’ulteriore riduzione del rendimento, del 30%, stabilita dai consulenti per l’accertamento del CAP.
Nel rapporto CAP, infatti, i consulenti per l’accertamento hanno concluso che “da parte nostra, pur ammettendo senz’altro la necessità di un inserimento graduale, riteniamo l’assicurata in grado di offrire in un’attività di tipo amministrativo, una presenza di circa l’80%, con una resa ancora da verificare sul lungo periodo, ma verosimilmente situabile per il momento attorno al 70%-80%” (doc. 53-6, sottolineatura della redattrice).
Nelle sue annotazioni del 22 ottobre 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato che “il legale fa giustamente osservare che nel rapporto di osservazione del CAP si descrive una presenza dell’80%, ma con una diminuzione del rendimento (sull’orario ridotto) del 20%-30%. Quindi non è giusitificato, nel calcolo della CGR, riferirsi solo all’80% di presenza”, concludendo quindi che “è giustificato tenere conto delle osservazioni e della perizia e calcolare la CGR su una presenza dell’80% e una diminuzione, su questo orario, di rendimento del 30%” (doc. 66-1, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non può concordare con queste considerazioni del medico del SMR.
A proposito della rilevanza da attribuire alla valutazione dell’abilità lavorativa enunciata dai consulenti per l’accertamento (cfr. doc. 53-6: capacità di esercitare un’attività di tipo amministrativo con un tempo di presenza sul posto di lavoro dell’80% e con un rendimento attorno al 70/80%), questa Corte sottolinea che - come già indicato dal TCA nella sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009 in ambito infortunistico (cfr. sentenza citata, pag. 22) – in una sentenza 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009 consid. 4.2.1, il Tribunale federale ha stabilito che una valutazione della capacità funzionale (EFL) non è idonea (e, a maggior ragione, non lo è una valutazione effettuata presso il Centro di accertamento professionale di Gerra Piano) a stimare le capacità cognitive sul posto di lavoro e a oggettivare impedimenti funzionali riconducibili a patologie che non interessano l’apparato locomotorio, come è incontestabilmente il caso nella presente fattispecie.
Stante quanto sopra, le eventuali ripercussioni di disturbi di carattere psichico sulla capacità lavorativa residua dell’interessata dovranno essere valutate da parte di uno specialista in materia, nell’ambito dei nuovi accertamenti che l’UAI dovrà compiere.
Pertanto, alla luce delle diverse patologie (di natura internistica, neurologica, psichiatrica e ortopedica) che affliggono l’assicurata e tenuto conto anche del lungo tempo trascorso rispetto alla valutazione pluridisciplinare dell’__________, il TCA ritiene indispensabile l’esperimento di una nuova perizia pluridisciplinare, che valuti accuratamente tutte le patologie dell’interessata e si esprima, tramite una valutazione globale, sulla sua capacità lavorativa residua, sia nella precedente attività, sia in altre attività adeguate.
Al riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
La richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia multidisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 26 marzo 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti