Raccomandata
Incarto n. 32.2009.81
cr/sc
Lugano 9 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 marzo 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1953, in precedenza attiva in qualità di gerente e cuoca di un ristorante grill, in data 27 aprile 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________, l’UAI, con progetto di decisione del 3 dicembre 2007, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. doc. 48/1-2).
A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, patrocinata dall’avv. __________, contro il progetto di decisione del 3 dicembre 2007 (cfr. doc. 51/1-2), l’UAI, dopo avere predisposto l’esecuzione di una nuova perizia reumatologica, a cura del dr. __________ e di una perizia psichiatrica, affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali, con decisione del 6 marzo 2009, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. doc. 60/1-3).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità.
Sostanzialmente la ricorrente ha contestato le valutazioni mediche dei periti dell’UAI, rilevando che il suo stato di salute è in continuo peggioramento, circostanza che la rende, come attestato dal Prof. __________ e dal dr. __________, inabile al lavoro nella misura almeno del 50%.
L’assicurata ha quindi chiesto che venga ordinata da parte del Tribunale una perizia giudiziaria, “che permetta l’emanazione di una decisione oggettiva sotto ogni aspetto e non di parte come quella impugnata” (I).
A sostegno delle proprie argomentazioni ella ha prodotto gli scritti del dr. __________ del 13 marzo 2009 (doc. B), del Prof. dr. __________ del 27 gennaio 2009 (doc. C) e del dr. __________ del 29 gennaio 2009 (doc. D), oltre alla MRI lombare del 27 ottobre 2008 (doc. E).
1.3. L’UAI, in risposta - fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, il quale ha escluso l’insorgenza di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata dopo la perizia del dr. __________ - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (IV + 1).
1.4. Con scritto del 23 aprile 2009, il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria atta a stabilire le condizioni di salute dell’interessata (VI).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in reumatologia, l’incarico di svolgere, nel tempo, due perizie specialistiche (nel novembre 2006 e nel novembre 2008).
Nel primo referto peritale del 7 novembre 2006, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome panvertebrale cronica con componente cervicolombospondilogena bilaterale in alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C4/C5), disturbi statici del rachide (scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata, accentuazione della lordosi lombare), sbilancio e decondizionamento muscolare, periartropatia omeroscapolare calcarea bilaterale prevalentemente a sinistra in possibile lesione della capsula articolare sul versante anteriore e borsite sottodeltoidea a sinistra, probabile poliartrosi delle dita, obesità (peso 60 kg / statura 152,5 cm)” (doc. 25-6).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 30%, nella sua precedente attività di gerente e cuoca, soprattutto alla luce del compito di dover preparare polli allo spiedo. Lo specialista ha per contro ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 2000 (doc. 25-7).
Successivamente all’esame peritale del dr. , l’assicurata ha trasmesso all’UAI uno scritto del 5 agosto 2008 del PD dr. __________ dell’ di __________, indirizzato all’allora sua patrocinatrice, del seguente tenore:
" Dieser Bericht bezieht sich auf ein Schreiben von Herrn Kollegen __________ vom 24.7.2008, bezüglich der Arbeitsfähigkeit der obengenannten Patientin. Die Patientin befand sich einmalig am 31.3.2008 in unserer ambulanten Untersuchung. Ingesamt ist von einer Arbeitsunfähigkeit als Köchin auszugehen. Bei dem sehr komplexen und bereits über Jahre andauernden Fall mit umfangreichen Voruntersuchungen und Unterlagen war eine Beurteilung über den genauen Grad der Arbeits (Doc. 67-3)
A seguito di tale presa di posizione, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha ritenuto necessario predisporre un’ulteriore valutazione peritale presso il dr. __________, come indicato nelle sue annotazioni del 29 settembre 2008, del seguente tenore:
" In data 31.3.2008, l’A. è stata visitata dal PD dr. __________ presso la Rheumaklinik dell’Università di __________. Lo specialista ha ritenuto le diagnosi seguenti:
sindrome cervicospondilogena cronica
▪ disbalance muscolare con importante contrattura muscolare del M. trapezio sinistro
▪ modificazioni degenerative (osteocondrosi C4-C6)
sindrome lombospondilogena
▪ disfunzione clinica del segmento L4-L5
stato dopo artroscopia della spalla sinistra per sindrome di impingement e deposizioni calcaree
poliartrosi delle dita.
Lo specialista è del parere che la patologia a livello della colonna cervicale e della spalla sin. sia multifattoriale. Dal punto di vista clinico, è predominante attualmente una marcata disfunzione muscolare nel territorio del M. trapezio sin.
Lo specialista sconsiglia una terapia medicamentosa di tipo analgesico e miorilassanti per via della possibilità di reazioni allergiche e di intolleranza.
Una fisioterapia stazionaria intensiva dovrebbe essere effettuata. Dal punto di vista reumatologico non ci sono indicazioni operatorie.
In data 5.8.2008, nel suo scritto, il PD dr. __________ esprime il suo parere relativo alla capacità lavorativa dell’A. Egli fa notare di avere visto l’A. una sola volta all’occasione della visita medica del 31.3.2008 e, trattandosi di un caso complesso e duraturo, non è stato possibile definire il grado di incapacità lavorativa durante la breve indagine ambulatoriale.
Lo specialista è del parere che per definire il grado di incapacità lavorativa sia necessaria una valutazione peritale, compresa una EFL. Comunque dal punto di vista reumatologico il caso non è ancora definito e rimangono possibilità di miglioramento tramite misure riabilitative.
Procedere
Perizia reumatologica, da affidare al dr. __________, che aveva già peritato l’A. in novembre 2006, completata con EFL.” (Doc. 69-1)
Il dr. __________ è quindi stato chiamato dall’UAI ad effettuare una seconda valutazione peritale.
Nel suo referto peritale del 24 novembre 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome panvertebrale cronica con componente cervicolombospondilogena, rispettivamente lomboradicolare irritativa L4 a sinistra in alterazioni degenerative della colonna cervicale (minima protrusione discale C4/C5 e C6/C7), alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L3/L4 con protrusione discale intraforaminale a destra, pseudospondilolistesi di primo grado di L4 su L5 con moderata discopatia secondaria, discreta discopatia L5/S1), disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistroconvessa dorsale), tendenza fibromialgica, decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a sinistra in acromeon di tipo II con inclinazione craniocaudale laterale, lesione parziale del tendine sopraspinato, possibile lesione labbrale glenoidale, esiti da artroscopia con borsoscopia, debridement della cuffia rotatoria, decompressione ed asportazione della calcificazione alla spalla sinistra il 15.11.2006; poliartrosi delle dita” (doc. 72-11).
Il dr. __________ ha osservato che “in sintesi, rispetto alla visita peritale precedente del 7 novembre 2006, riscontriamo de novo una sindrome lomboradicolare irritativa L4 a sinistra portante ad un deficit algico funzionale della colonna lombare, mentre le altre patologie erano già state riconosciute al consulto del 7 novembre 2006” (doc. 72-9).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, a partire dal momento dell’insorgenza dei dolori lombosciatalgici alla gamba sinistra, ossia dal 24 ottobre 2008, nella sua attività di gerente e cuoca presso un ristorante grill, attività che implicava anche il dover mettere grossi spiedi con polli sul grill.
In attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, il dr. __________ ha per contro ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 2000, fatto salvo un periodo di inabilità lavorativa completa a decorrere dal giorno dell’artroscopia alla spalla sinistra, ossia dal 15 novembre 2006, per la durata di 6 mesi, quindi fino a metà maggio 2007 (doc. 72-10).
A proposito delle cure, il dr. __________ ha rilevato che il trattamento analgesico perorale seguito dall’assicurata è molto blando e dovrà essere sicuramente rivalutato, aggiungendo che l’assicurata andrebbe sottoposta ad un trattamento algomodulatore centrale rivolto ad innalzare la soglia del dolore e ad un’analgesia secondo le linee guida dell’OMS. Il dr. __________ ha poi osservato di essere d’accordo con il PD dr. __________, consultato dall’assicurata il 31 marzo 2008, il quale vedeva un maggiore potenziale terapeutico, ventilando anche la possibilità di una riabilitazione stazionaria che andrebbe ora, a suo avviso, affrontata (doc. 72/9+10).
Nel rapporto medico del 9 dicembre 2008, il dr. __________ del SMR, dopo avere riassunto le patologie che affliggono l’assicurata, ha osservato:
" In data 24.11.2008 l’A. è stata sottoposta a perizia reumatologica presso il dr. __________, le cui conclusioni, che condividiamo, sono esposte in seguito.
Lo specialista aveva già avuto l’occasione di praticare lo stesso esame in novembre 2006.
Conseguenze sulla capacità di lavoro / d’integrazione
In un lavoro adatto allo stato di salute, che rispetti i limiti funzionali descritti nell’allegato della presente perizia, l’A. viene giudicata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal mese di luglio 2000, fatta eccezione un periodo d’IL completa a decorrere dal giorno dell’artroscopia alla spalla sinistra, ossia dal 15.11.2006, per la durata di 6 mesi, quindi fino a metà maggio 2007.
Nella sua ultima attività principale come gerente e cuoca presso un ristorante grill, attività che implicava mettere grossi polli sul grill, l’A. è giudicata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, dal momento dell’insorgenza dei dolori lombosciatalgici alla gamba sinistra, ossia dal 24.10.2008.
In confronto alla perizia di novembre 2006, vi è stato dunque un peggioramento della situazione clinica per quanto concerne l’attività lavorativa abituale. Nel 2006, l’A. era stata giudicata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, dal mese di luglio 2000.
Rispetto alla perizia di novembre 2006, lo specialista segnala attualmente nelle diagnosi una “tendenza fibromialgica”, ciò che rende necessaria una perizia psichiatrica. In possesso della valutazione psichiatrica si potrà definire la CL globale.
Procedere: perizia psichiatrica.” (Doc. 74-2)
L’assicurata è quindi stata sottoposta ad un esame psichiatrico peritale presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali.
Nel suo referto peritale del 22 gennaio 2009, il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e __________ __________, ha indicato che l’assicurata non presenta alcuna diagnosi psichiatrica (doc. 78-5).
Il dr. __________ ha infatti rilevato che “l’analisi di questo caso sotto il profilo specialistico esclusivamente psichiatrico non presenta alcuna significatività di rilievo”; che l’assicurata non ha riferito di soffrire di disturbi della sfera psichica, non è mai stata seguita da alcuno specialista del settore ed assume una blanda terapia ipnoinducente solo al bisogno, aggiungendo che “neppure durante l’esame obiettivo è stato possibile evidenziare qualsivoglia segno oggettivo di patologia psichica. Esso risulta interamente nella norma” (doc. 78-5).
Lo specialista ha osservato inoltre che ella non risulta soffrire di una franca malattia fibromialgica, ma solo di una generica tendenza alla fibromialgia.
Il dr. __________ ha comunque rilevato che, “a scanso di equivoci, (…) non vi è una comorbidità con qualsivoglia patologia psichiatrica”, che l’assicurata “non presenta alcuno stato psicopatologico cristallizzato, per cui non necessita neppure di cure psichiatriche specialistiche” e che “conserva infine un ottimo livello di integrazione sul piano socio-relazionale e lavorativo” (doc. 78-5).
Pertanto, a mente del dr. __________, l’assicurata non presenta, dal profilo psichiatrico, alcuna limitazione della capacità lavorativa (doc. 78-5).
Nel rapporto medico del 27 gennaio 2009, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" In data 21.1.2009 l’A. è stata sottoposta a perizia psichiatrica presso il Centro peritale, le cui conclusioni, che condividiamo, sono esposte in seguito.
Sotto il profilo esclusivamente psichiatrico, l’A. non presenta alcuna significatività di rilievo. L’A. non riferisce disturbi della sfera psichica, non è mai stata seguita da alcuno specialista di questo settore ed assume una blanda terapia ipnoinducente solo al bisogno.
L’anamnesi familiare è negativa per problemi psichici.
Neppure durante l’esame obiettivo è stato possibile evidenziare qualsivoglia segno oggettivo di patologia psichiatrica. Esso risulta interamente nella norma.
Dal punto di vista psichiatrico, l’A. è abile al lavoro al 100% per qualsiasi tipo di attività.
Valgono dunque le conclusioni esposte nel rapporto medico del 9.12.2008.” (Doc. 79-2)
L’assicurata ha contestato il progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo i seguenti referti medici:
rapporto del 27 gennaio 2009 del Prof. dr. __________, Primario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" La ringraziamo per averci consultato a proposito di questa paziente che abbiamo visto nel nostro ambulatorio il 26.1.2009 per valutazione neurochirurgica.
Non ritorneremo sull’anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, descritti nei particolari nella Sua relazione del 19.12.2008, limitandoci a ricordare che in questa paziente è stata discussa la possibilità di un intervento sul segmento lombare, nel senso di una fusione intersomatica strumentata L4/L5.
Dall’approfondimento anamnestico per il problema lombare emerge una rigidità il mattino al risveglio che cede alla mobilizzazione, una difficoltà importante al mantenimento prolungato di una determinata posizione, difficoltà al raddrizzamento dall’anteroflessione e due episodi di blocco iperalgica del segmento lombare nell’ultimo anno e mezzo: parallelamente alla problematica lombare la signora avverte ad intermittenza un’irradiazione algica nel versante laterale della coscia sin. Queste irradiazioni sono talora discrete, talora molto intense.
Lo studio RM recente documenta un pseudolistesi degenerativo in L4/L5 con segni di Modic II e un bulging discale sin – reperti che spiegano in modo esauriente il quadro clinico osservato.
Dal punto di vista teorico l’indicazione chirurgica per un intervento di decompressione/fusione intersomatica è senz’altro corretta, poiché i reperti correlano bene con il quadro sintomatico e non vi sono alternative conservative o semi-invasive.
Sul piano pratico, tuttavia, il concatenamento di interventi con residui algici e limitazioni registrato nella storia complessa di questa paziente, come pure le prospettive di un intervento di decompressione/stabilizzazione (tasso di successo globale ca. 75%, convalescenza molto prolungata con ulteriore limitazione funzionale), non invitano a considerare immediatamente questa soluzione.
Sulla base di questi elementi abbiamo ventilato la possibilità di un test per una pompa a medicamenti – una procedura che oltre al vantaggio di essere reversibile e scarsamente invasiva, potrebbe influenzare anche dolori a distanza, quale quelli avvertiti ancora nella spalla sin.
Abbiamo spiegato alla paziente questa alternativa che discuterà senz’altro con Lei.
Pensiamo che una procedura del genere possa essere considerata poiché la compliance sembra essere sufficiente e la problematica psichica probabilmente meno importante di quello che la documentazione suggerisce.
A questo proposito, naturalmente, occorre ancora prendere conoscenza della valutazione psichiatrica specifica realizzata qualche giorno fa.” (Doc. 84/2-3)
certificato medico del 29 gennaio 2009 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:
" La soprannominata paziente lamenta dolori diffusi al rachide ed alla spalla sx. Trattasi di una paziente operata nel 2006 alla spalla sx per una patologia degenerativa. Già da quell’epoca lamentava dolori cervicali con irradiazione al braccio sx in presenza di un’incipiente discopatia C5/C6 e C6/C7 con una piccola protrusione laterale a sx C5/C6.
Il problema più acuto tuttavia consiste in una sintomatologia lombovertebrale nell’ambito di un’importante discopatia L4/L5 con una listesi grado I-II con conseguente leggero restringimento del canale spinale con stenosi dei recessi bilateralmente. Ne consegue un’eventuale irritazione radicolare L4 bilateralmente, in particolare a sx. Presenza inoltre anche di un’importante discopatia L5/S1 e meno anche L3/L4.
La situazione lombare è suscettibile di ulteriore peggioramento per cui non può essere escluso che a medio/lungo termine subentri in L4/L5, dove c’è la listesi, anche un’instabilità con possibile ulteriore restringimento del canale spinale.
Al momento un procedere chirurgico non mi sembra indicato in assenza di problemi neurologici. Tuttavia, date le circostanze, quest’opzione rimane aperta.
Evidentemente tenendo conto della patologia cervicale, della spalla sx e dell’importante patologia lombare la capacità lavorativa senza dubbio sarà certamente ridotta in maniera importante. Personalmente ritengo che una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50% sia senz’altro data.”
(Doc. 84-4)
Al riguardo, nelle sue annotazioni mediche del 23 febbraio 2009, il dr. __________ ha osservato:
" AUDIZIONE
In questa fase viene inoltrata da parte del legale dell’A. nuova documentazione medica:
Rapporto medico del Prof. __________ al dr. __________ (27.01.2009)
Lo specialista riferisce della possibilità di un intervento sul segmento lombare, nel senso di una fusione intersomatica strumentata L4-L5.
Dal punto di vista teorico l’indicazione chirurgica è senz’altro corretta, poiché i reperti correlano bene con il quadro sintomatico e non vi sono alternative conservative o semi-invasive.
Sul piano pratico, tuttavia, il concatenamento di interventi con residui algici e limitazioni, registrato nella storia complessa di questa paziente, come pure le prospettive di un intervento di decompressione/stabilizzazione (tasso di successo globale ca. 75%, convalescenza molto prolungata con ulteriore limitazione funzionale) non invitano a considerare immediatamente questa soluzione.
Sulla base di questi elementi è stata ventilata la possibilità di un test per una pompa a medicamenti – una procedura che oltre al vantaggio di essere reversibile e scarsamente invasiva, potrebbe influenzare anche dolori a distanza, quale quelli avvertiti ancora nella spalla sin.
Lo specialista non attesta nessuna IL.
Certificato medico del dr. __________ (29.1.2009)
Lo specialista conferma che il problema più acuto consiste in una sintomatologia lombo-vertebrale nell’ambito di un’importante discopatia L4-L5 con una listesi grado I-II con conseguente leggero restringimento del canale spinale con stenosi dei recessi bilateralmente. Ne consegue un’eventuale irritazione radicolare L4 bilateralmente in particolare a sin. Presenza inoltre di un’importante discopatia L5-S1 e meno anche L3-L4. La situazione lombare è suscettibile di ulteriore peggioramento per cui non può essere escluso che a medio/lungo termine subentri in L4-L5, dove c’è la listesi, anche un’instabilità con possibile ulteriore restringimento del canale spinale.
Al momento un procedere chirurgico non sembra indicato in assenza di problemi neurologici.
Tenendo conto della patologia cervicale, della spalla sin e dell’importante patologia lombare, la CL senza dubbio sarà certamente ridotta in maniera importante.
Lo specialista ritiene che una riduzione della CL di almeno il 50% sia senz’altro data.
Valutazione
La nuova documentazione fornita in questa fase conferma la valutazione peritale del dr. __________ (24.11.2008), che aveva ritenuto, per quanto concerne l’attività abituale, una CL sull’arco di una giornata lavorativa normale, con diminuzione del rendimento del 60%, dal 24.10.2008. In un’attività adatta, rispettosa dei limiti funzionali dettagliatamente definiti, la CL era stata ritenuta totale.
Il dr. __________ giudica una riduzione della CL di almeno il 50%, cioè una CL superiore a quella definita dal dr. __________.
Dal lato psichiatrico è stata esclusa qualsiasi patologia di rilievo.
Vengono dunque confermate le nostre valutazioni anteriori.”
(Doc. 85/1-2)
2.5. In sede ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’amministrazione, trasmettendo al TCA, oltre ai referti del 27 gennaio 2009 del Prof. __________ (doc. C) e del 29 gennaio 2009 del dr. __________ (doc. D), già presenti all’incarto AI, i seguenti documenti:
certificato medico del 13 marzo 2009 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale, poste le diagnosi di “1. sindrome del dolore cronico alla spalla sinistra (dal 2003?) con stato dopo CHIR 15.11.2006 (dr. __________) per impingement e tendinite calcarea, MRI spalla sinistra 9.5.2007: lesione parziale del sovraspinato, MRI cervicale 16.5.2007: discopatia C6-C7, componente fibromialgica accompagnatoria; 2. dolori lombosacrali irradianti alla gamba sinistra, cronico-recidivanti dal novembre 2007 con MRI ottobre 2008: importante discopatia L4-L5 per listesi con stenosi bilaterale dei recessi, TAC dicembre 2007 Santa Chiara: discopatia L4-L5, stato dopo isterectomia 28.11.2007; 3. sincopi recidivanti (ultima al 22.10.2007) di non chiara entità DD vasovagali con screening labor e ECG attuale ottobre 2007 nella norma; 4. gastrite recidivante in malattia da riflusso (stato dopo gastroscopia 1994 s. p.); 5. probabile irritabilità bronchiale (2 crisi tussive agosto 2006 e luglio 2007 con regressione con Seretide); 6. cefalea tensionale; 7. plurintolleranza/allergie medicamentose (Aspègic, Voltaren, Parafon, Mydocalm, Makatussin, cortisone)”, ha osservato:
" Con il presente mi permetto certificare lo stato di salute attuale della paziente a margine, come dalla stessa espressamente richiesto alla luce della decisione AI di rifiuto d’indennità ritenendo la capacità lavorativa come cuoca-gerente conservata.
La paziente 55enne lamenta da anni – come sopra riassunto – dolori continui che in modo intercorrente coinvolgono la spalla sx o la schiena/gamba sx. La paziente riferisce in modo credibile ed adeguato che i dolori, sempre presenti e valutati a scala 4-5, vengono puntualmente esacerbati qualora aumentano gli sforzi lavorativi dal lato fisico. Nella sua attività come gerente di un ristorante/cuoca, la paziente ammette di poter lavorare al massimo in ragione del 50%, cambiando ripetutamente le varie mansioni (cucina, servizio ai tavoli leggero, assistenza al bar, lavoro d’ufficio/ricezione).
Proprio in questi giorni vi è una esacerbazione dei dolori alla spalla sinistra dovuti a sforzi aumentati sul posto di lavoro. Alla mia visita del 13.3.2009 posso senz’altro confermare un’importante contrattura muscolare del trapezio sx. Per contro non è chiaro se l’eziologia della problematica dolorosa dipenda piuttosto dal collo che non dalla spalla.
Mi permetto altresì rilevare come sia presente anche una componente funzionale dei dolori – ammessa anche dalla paziente – da interpretare come sindrome del dolore cronico con componente fibromialgica. In questo senso la paziente dichiara come ad influenzare in modo positivo il dolore non siano tanto i medicamenti (Co-Dafalgan/Xanax in corso) quanto il riposo.
Per quanto sia possibile constatare alle regolari visite presso il mio studio (una volta al mese) ed alla luce dei recenti consulti specialistici (Prof. __________ e dr. __________), ritengo che l’IL al 50% sia giustificata con entrambe le patologie (spalla e lombo-sacrale).
La perizia reumatologica del dr. __________ stabiliva un’IL del 30%.
La recente perizia psichiatrica del dr. __________ (21.1.2009) sottolinea l’ottimo livello di integrazione sul piano socio-relazionale e lavorativo della paziente, che non mostra alcuna diagnosi psichiatrica.” (Doc. B)
MRI lombare del 27 ottobre 2008 eseguita dal Servizio di radiologia dell’__________ (doc. E).
Nelle sue annotazioni del 15 aprile 2009, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:
" Assicurata, gerente, nata nel 1953
Domanda AI 4.2005 per affezione spalla sinistra con IL da 1.9.2004
Dr. __________ 4.2005: periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica e calcarea a sinistra con sintomatologia atipica di attrito sottoacromiale
alterazioni degenerative colonna cervicale contenute
Perizia dr. __________ 7.11.2006:
sindrome panvertebrale cronica con componente cervico-lombo-spondilogena bilaterale in alterazioni della colonna cervicale (osteocondrosi C4-C5), disturbi statici del rachide (scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare, compensata, accentuazione della lordosi lombare)
sbilancio e decondizionamento muscolare
periartropatia omeroscapolare calcarea bilaterale prevalentemente a sinistra in possibile lesione della capsula articolare sul versante anteriore e borsite sottodeltoidea a sinistra
probabile poliartrosi delle dita
obesità
attività abituale (cuoca, gerente) impedimento rendimento del 30%, abile al 100% in attività adatta
dr. __________, 15.11.2006: artroscopia spalla sinistra, borsoscopia, debridement della cuffia e decompressione, asportazione della calcificazione
dr. __________, 23.5.2007: a 6 mesi dall’intervento ancora IL 100% in attività abituale, ripresa di lavoro solo per attività che non vanno oltre i 90°
Presa di posizione SMR 3.10.2007: si conferma valutazione dr. __________
28.11.2007: isterectomia
TAC 30.1.2008: sospetto conflitto radicolare L5 a destra
Presa di posizione SMR del 18.2.2008: attende rapporto dr. __________ (assicurata si sarebbe presentata da lui)
Rapporto Prof. __________ del 14.5.2008:
▪ sindrome cervicospondilogena cronica
▪ sindrome lombospondilogena cronica
▪ stato dopo artroscopia spalla sinistra in presenza di impingement/calcificazioni 11.2006
▪ poliartrosi delle dita
Rivalutazione peritale dr. __________ del 24.11.2008:
Sindrome panvertebrale cronica con componente cervicolombospondilogena, rispettivamente lomboradicolare irritativa L4 a sinistra, in
alterazioni degenerative della colonna cervicale (minima protrusione discale C4/C5 e C6/C7)
alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L3/L4 con protrusione discale intraforaminale a destra, pseudospondilolistesi di primo grado di L4 su L5 con moderata discopatia secondaria, discreta discopatia L5/S1)
disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistroconvessa dorsale)
tendenza fibromialgica
decondizionamento muscolare
periartropatia omeroscapolare a sinistra in
acromeon di tipo II con inclinazione craniocaudale laterale, lesione parziale del tendine sopraspinato, possibile lesione labbrale glenoidale
esiti da artroscopia con borsoscopia, debridement della cuffia rotatoria, decompressione ed asportazione della calcificazione alla spalla sinistra il 15.11.2006
poliartrosi delle dita
Viene attestato un periodo di IL completa dopo l’intervento del 15.11.2006 fino a metà maggio 2007
Dal 24.10.2008, data insorgenza problemi lombari, impedimento del 40% in attività abituale
6.3.2009: decisione UAI: nessun diritto a rendita
Perizia psichiatrica Centro peritale 21.1.2009:
nessuna patologia psichiatrica
Ricorso:
rapporto dr. __________ del 27.1.2009:
viene posta la diagnosi di pseudolistesi degenerativa L4/L5 con segni di Modic II e bulging discale sinistro
rapporto dr. __________ del 29.1.2009:
viene sconsigliato al momento un intervento chirurgico
rapporto dr. __________ del 13.3.2009:
viene indicata la presenza di una “sindrome del dolore cronico con componente fibromialgica”
viene ritenuta una IL del 50%
RM colonna lombare del 27.10.2008: già presa in considerazione dal perito dr. __________
Valutazione:
l’attuale documentazione presentata in sede di ricorso non evidenzia una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________. In particolare faccio presente che il risultato della RM della colonna lombare è stato debitamente preso in considerazione dal perito.
Pure debitamente valutata la problematica fibromialgica / problematica somatoforme con esecuzione di una perizia psichiatrica che ha permesso di escludere qualsiasi impedimento dal lato psichiatrico. A livello anamnestico non risultano inoltre adempiuti altri criteri di Förster che possano giustificare un impedimento lavorativo da parte di tale problematica.”
(Doc. IV/1)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ e del dr. __________ del Centro peritale, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Dal profilo reumatologico, alle due perizie del dr. __________ del 7 novembre 2006 e del 24 novembre 2008, complete e prive di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel primo referto peritale del 7 novembre 2006, il dr. __________ ha considerato che le patologie presentate dall’assicurata la rendevano abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 30%, nella sua precedente attività di cuoca e gerente, mentre non la limitavano affatto nello svolgimento di attività adeguate, esigibili al 100% (doc. 25-7).
In seguito, nel referto peritale del 24 novembre 2008, il dr. __________ ha constatato, rispetto al 2006, un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, riscontrando la presenza, oltre che delle patologie già evidenziate in occasione della visita peritale del novembre 2006, anche di una sindrome lombovertebrale irritativa L4 a sinistra, causa di un deficit funzionale della colonna lombare (doc. 72-9).
Sulla base delle patologie riscontrate, il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, nella sua attività di cuoca/gerente, ritenendola per contro pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 72-10).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dello specialista in reumatologia.
Va infatti rilevato che la documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede ricorsuale non è in grado di mettere in dubbio le conclusioni peritali del dr. __________, come del resto ben evidenziato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni mediche del 15 aprile 2009 (doc. IV/1).
Il dr. __________ ha infatti correttamente rilevato che l’esame RM della colonna lombare del 27 ottobre 2008, prodotto dall’assicurata (cfr. doc. E), era già a disposizione del dr. __________, il quale ne ha tenuto debitamente conto nel suo referto peritale del 24 novembre 2008 (cfr. doc. 72-9, in cui il perito ha espressamente illustrato i risultati della RM del 27 ottobre 2008).
Inoltre, va rilevato che – come peraltro già indicato dal dr. __________ nelle sue annotazioni mediche del 23 febbraio 2009 (cfr. doc. 85-2) - la valutazione di una incapacità lavorativa del 50% dell’assicurata, formulata dal dr. __________, prima, nel suo referto del 29 gennaio 2009 (doc. D) e dal dr. __________, poi, nel rapporto medico del 13 marzo 2009 (doc. B), non si scosta di molto rispetto alla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha considerato che l’assicurata, nella sua professione di cuoca e gerente, presenti una diminuzione del rendimento del 60%.
Ciò non toglie che, a mente del dr. __________, l’assicurata sia da considerare pienamente abile al lavoro in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA non può quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che concordare con il parere espresso dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 15 aprile 2009, laddove ha indicato che la documentazione presentata in sede di ricorso non ha evidenziato una modifica dello stato di salute dell’interessata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ (cfr. doc. IV/1).
Inoltre, vista la presenza di una tendenza fibromialgica segnalata dal dr. __________, l’UAI ha correttamente ritenuto necessario sottoporre l’assicurata ad una valutazione psichiatrica.
L’aspetto psichiatrico è così stato valutato dal dr. __________ del Centro peritale, il quale, nel suo rapporto peritale del 22 gennaio 2009, ha ritenuto che l’assicurata non sia affetta da alcuna patologia psichiatrica, di modo che ella deve essere considerata, da questo profilo, pienamente abile al lavoro (doc. 78-5).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurata si è limitata a produrre un referto del dr. __________, il quale ha posto l’accento sulla presenza di un disturbo del dolore cronico alla spalla sinistra, con componente fibromialgica (cfr. doc. B).
Al riguardo, il TCA rileva che, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 15 aprile 2009, la problematica somatoforme è stata debitamente analizzata tramite l’esecuzione di una perizia psichiatrica, che ha permesso di escludere la presenza di qualsiasi impedimento dell’interessata dal profilo psichiatrico, aggiungendo che “a livello anamnestico non risultano inoltre adempiuti altri criteri di Förster che possano giustificare un impedimento lavorativo da parte di tale problematica” (doc. IV/1).
A proposito della diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, questa diagnosi non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3. e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Dalla perizia del dr. __________ è dimostrato che l’assicurata non è affetta da una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema le sentenze del Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007, 9C_636/2007 del 28 luglio 2008, 9C_167/2008 dell’11 marzo 2009).
Quanto agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro. L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.1Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
5.1 Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail actuel.
5.2 En l'occurrence, il convient d'admettre l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18 octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents, d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
In una sentenza 9C_167/2008 dell’11 marzo 2009 confermando il giudizio del TCA l’Alta Corte ha stabilito che non si era in presenza degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per stabilire se l’assicurato sia in grado di fornire lo sforzo ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia dolorosa.
Il TFA ha infatti osservato:
" (...)
5.3.2 Per il resto, l'accertamento del primo giudice secondo cui la ricorrente non avrebbe presentato (quantomeno nel periodo soggetto al presente esame giudiziario) una comorbidità psichiatrica importante quanto a gravità, acutezza e durata, trova conferma nel fatto che gli atti non mettono in evidenza una patologia psichiatrica maggiore e anzi riferiscono di una reazione depressiva in fase di remissione (cfr. ad esempio il rapporto 2 febbraio 2007 del curante, dott. X). Quanto agli altri criteri elaborati dalla prassi in materia di stabilire se l'assicurato sia in grado di fornire lo sforzo ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia dolorosa, il primo giudice ne ha, senza arbitrio, negato la necessaria intensità e costanza. Così, pur avendo ammesso l'esistenza di affezioni corporali croniche (cervicotoraco-brachialgia a sinistra, ernia discale a livello Th2/Th3, lombalgie di tipo recidivante su alterazione degenerativa iniziale a livello L4/L5), egli ha negato, in maniera certamente sostenibile, la presenza degli altri fattori determinanti. A sostegno della tesi che l'assicurata non avrebbe subito un ritiro totale dalla vita sociale basti rilevare che, per quanto attestato dal suo curante, la ricorrente, ancora nel febbraio 2007, andava regolarmente 4-5 volte alla settimana in palestra a fare fitness. La Corte cantonale poteva pertanto, senza arbitrio, concludere che un'eventuale interruzione dei contatti sociali non era da intendersi in senso patologico bensì fosse piuttosto riconducibile all'uscita dal mondo lavorativo. Lo stesso dicasi per l'assenza di uno stato psichico consolidato e per l'impossibilità di un'evoluzione sul piano terapeutico. La remissione della reazione depressiva, da un lato, e il beneficio - riconosciuto dall'interessata stessa in occasione della visita peritale 30 maggio 2006 della dott.ssa X - tratto dal trattamento farmacologico, dall'altro, potevano legittimamente indurre il primo giudice a ritenere un'evoluzione positiva sul piano terapeutico e a negare la presenza di uno stato psichico consolidato, rispettivamente di un insuccesso dei trattamenti intrapresi conformemente alle regole dell'arte. Del resto, a conferma di questa valutazione, anche il dott. X ha riconosciuto che un'adeguata cura specialistica contribuirebbe a stabilizzare la situazione della paziente in modo tale da consentirle di riprendere una attività lavorativa in modo quasi completo. (...)"
Nel caso di specie, visto quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007) e alla luce di quanto stabilito dal dr. __________, non sono realizzati neppure gli altri criteri richiesti. Nel suo referto peritale del 22 gennaio 2009, il dr. __________ ha espressamente indicato che l’assicurata “non presenta alcuno stato psicopatologico cristallizzato, per cui non necessita neppure di cure psichiatriche specialistiche” e che “conserva infine un ottimo livello di integrazione sul piano socio-relazionale e lavorativo” (doc. 78-5).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Pertanto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche del dr. __________ e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava una residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate.
2.8. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico, visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 seg. (211 n. 6)).
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2005 (essendo l’assicurata inabile al lavoro dal mese di settembre 2004).
2.8.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005 in fr. 58’500 (cfr. doc. 33-2), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel questionario del 25 maggio 2005 (cfr. doc. 9-2).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.
2.8.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurata, quale cuoca e gerente presso il __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel 2005, fr. 58’500/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA1 2004, p.to 55, livello di qualifica 1-2: fr. 4’321 riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 53'926, che aggiornato al 2005 è pari a fr. 54’465).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ridotto.
2.8.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.8.4. In concreto, nel rapporto del 5 aprile 2007, il consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 20%, così giustificata: “per attività leggera, per la necessità di cambiare posizione e per le diminuite adattabilità e flessibilità conseguenze della non più giovane età” (cfr. doc. 33-2).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 20% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata contestata dall’assicurata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un salario da invalido di fr. 49'119.89 e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39’295.91 (fr. 49'119.89 - (fr. 49'119.89 x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58’500 (consid. 2.8.1.), emerge un tasso d’invalidità del 32.8%, arrotondato al 33% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2008 (ultimi dati disponibili, dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).
Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2008, di fr. 61'352.21 – ossia fr. 58’500 +1.2% per il 2006, +1.6% per il 2007 e +2% per il 2008 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2008, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica) - e da invalido di fr. 41’682.4 – ossia fr. 49’119.89 (2005), aggiornati al 2008, per un importo di fr. 52'103, cui apportare una riduzione del 20% - emerge infatti un grado di invalidità del 32.06%, arrotondato al 32%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità.
Nella misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione del marzo 2009 deve, perciò, essere confermata.
2.9. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale.
Nel rapporto del 5 aprile 2007, infatti, il consulente ha indicato che “considerata l’età dell’assicurata e le conseguenze ad essa associate appare estremamente difficile esprimersi a proposito di eventuali provvedimenti professionali in grado di recuperare la perdita salariale causata dal danno alla salute. Escludendo misure professionali con frequenza scolastica, si propone di restare a disposizione affinché si applichino provvedimenti interni ad una ditta (formazione ad hoc) e portanti all’inserimento in un posto di lavoro specifico qualora l’assicurata identificasse un datore di lavoro che le garantisca l’assunzione al termine degli stessi e qualora ciò permettesse un sostanziale aumento della capacità di guadagno residua” (doc. 33-2).
Spetta dunque all’assicurata, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare il Consulente IP.
2.10. L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova perizia medica (doc. I e doc. VI).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti