Raccomandata
Incarto n. 32.2009.80
FS/lb
Lugano 25 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 13 maggio 2005 (doc. AI 30/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1970, da ultimo attivo quale __________ presso la __________ (doc. AI 13/1-3), adducendo:
" (...)
Dall’esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l’assicurato dal profilo medico teorico risulta essere inabile nella precedente attività svolta presso la __________. L’assicurato è però ritenuto totalmente abile in attività lavorative che non presuppongano la dipendenza diretta da superiori o anche la necessità di gestire il contatto diretto con il pubblico.
(…)
Dal confronto del reddito conseguibile dall’A. in ambito amministrativo commerciale (in un posto di lavoro adeguato alle condizioni di salute): secondo le raccomandazioni salariali previste dalla Società Svizzera degli Impiegati di Commercio, nel 2004: 50-52'000.-- circa per un lavoratore con apprendistato biennale e, il redito conseguibile nell’attività precedentemente svolta pari a fr. 57'708.--, ne risulta una perdita di guadagno inferiore al 40% e pertanto il diritto alla rendita non esiste.
(…)" (doc. AI 30/1-2)
1.2. Il 3 novembre 2005 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 43/1-7).
Con decisione 21 febbraio 2006 (doc. AI 50/1-2), confermata con decisione su opposizione 18 dicembre 2006 (doc. AI 67/1-6), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda “(…) in assenza di comprovate variazioni della situazione nota (…)” (doc. AI 67/5).
Questo Tribunale, nell’ambito del ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione 18 dicembre 2006, con decreto 19 luglio 2007 ha stralciato la causa dai ruoli e omologato la transazione in base alla quale gli atti andavano rinviati all’Uffi-cio AI per nuovi accertamenti medici (doc. AI 81/1-2).
1.3. L’amministrazione, conformemente alla transazione omologata, il 15 gennaio 2008 ha predisposto un accertamento medico presso il Centro __________ (doc. AI 86/1).
Con decisione 27 febbraio 2009 (doc. AI 107/1-3), preavvisata con progetto 15 gennaio 2009 (doc. AI 105/1-3) – sulla base della perizia medico-psichiatrica 22 aprile 2008 (doc. AI 92/1-13), delle risposte 19 maggio 2008 del direttore del __________ (doc. AI 95/1 e 96/1), delle annotazioni 29 maggio 2008 del medico SMR (doc. AI 97/1) e del rapporto finale 26 settembre 2008 del consulente in integrazione (doc. AI 100/1-2, 101/1 e 102/1) – l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.4. Contro la decisione 27 febbraio 2009 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere al beneficio di una rendita a decorrere dal 3 novembre 2005.
1.5. Con la risposta di causa – sottolineando il “(…) pieno valore (…)” della valutazione peritale e evidenziata l’assenza di “(…) un danno alla salute psichica che oggettivamente determini in modo duraturo una maggiore incapacità lavorativa (…) e di “(…) elementi di valutazione dell’invalidità dell’assicurato che non siano stati correttamente valutati (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 28 aprile 2009 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico dello stesso giorno della dr.ssa __________.
1.7. Con osservazioni 25 maggio 2009 l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 12 maggio 2009 del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici SMR, che hanno ritenuto “(…) necessario una rivalutazione da parte del CIP che tenga in considerazione le limitazioni espresse nella perizia e della descrizione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro. E’ infatti da definire l’effettiva disponibilità di posti di lavoro nel rispetto dei criteri scritti in perizia che a nostro parere sono molto restrittivi (…)” (X/Bis) – ha chiesto di “(…) voler retrocedere gli atti all’ufficio AI per i citati accertamenti ai sensi delle annotazioni SMR 12.5.2009 con una successiva nuova decisione (…)” (X, pag. 2).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 27 febbraio 2009 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 27 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato, contestata la valutazione medica, ha postulato il diritto ad una rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
2.7. Nel caso concreto, con decisione 13 maggio 2005 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 30/1-2), l’Ufficio AI aveva respinto la prima richiesta di prestazioni 5 marzo 2004 (doc. AI 1/1-7) fondandosi sulla perizia pluridisciplinare 21 settembre 2004 (doc. AI 22/1-17) nella quale i periti, posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD 10 F 60.3) (…)” (doc. AI 22/8), avevano concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica dell’A. è valutabile nella misura dello 0% nella sua attività finora svolta presso __________. D’altra parte l’A. presenta una capacità lavorativa totale per altre attività che non presuppongano la dipendenza diretta dell’A. da superiori o anche la necessità di gestire il contatto diretto con il pubblico, con le sue richieste e gli stress che da queste derivano per l’A. (…)” (doc. AI 22/11).
Nell’ambito della seconda domanda 3 novembre 2005 (doc. AI 43/1-7), l’Ufficio AI – dopo che questo Tribunale, visto il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione 18 dicembre 2006, con decreto 19 luglio 2007 aveva stralciato la causa dai ruoli e omologato la transazione in base alla quale gli atti andavano rinviati all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici (doc. AI 81/1-2) e ritenute le annotazioni 10 gennaio 2008 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in considerazione delle discrepanze diagnostiche indicata rivalutazione peritale psichiatrica presso il centro peritale per stabilire stato di salute attuale ed evoluzione stato di salute e rispettiva capacità lavorativa dal 2004 (…)” (doc. AI 85/1) – ha ordinato una nuova perizia presso il __________ (doc. AI 86/1-2).
Nella perizia medico-psichiatrica 22 aprile 2008 (doc. AI 92/1-13) i periti, dr. __________, direttore del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa __________, medico assistente – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e oggettivi dell’assicurato e posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro “(…) disturbi di personalità misti. ICD 10 F61.0 (…)” (doc. AI 92/11) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione hanno concluso:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Le risorse consistono nella conoscenza di diverse lingue tra le quali tedesco e svizzero tedesco, inglese e francese. Diploma di commercio ma con una breve esperienza lavorativa strettamente connessa al titolo ottenuto e quindi poca esperienza nel campo. Mostra scarsa tolleranza alle frustrazioni che lo portano ad avere comportamenti impulsivi senza tener conto delle conseguenze. I deficit sono sostanzialmente di tenuta nell'ambito lavorativo, infatti, per quanto ha un sufficiente contatto con la realtà tende alle volte a darne un'interpretazione in chiave paranoidea, ad essere rivendicativo e a passare facilmente ad aggressioni verbali. Non mostra molta partecipazione affettiva nelle relazioni, non facendosi coinvolgere e non riuscendo ad essere ematico verso le esigenze altrui. Ha difficoltà ad integrarsi in un gruppo di lavoro e a condividerne le esigenze, la diversità d'opinione che è facilmente vissuta come una critica personale. Non mostra deficit nelle funzioni cognitive nonostante lui riferisca negli ultimi tempi una riduzione della memoria e della concentrazione. Non mostra problemi nella comunicazione. Ha le risorse per organizzare il proprio tempo, ma ha scarse capacità d'adattamento. Si mostra rigido nell'affrontare e nell'interpretare le sue difficoltà. Avendo una scarsa autostima e avendo messo in atto una serie di meccanismi di difesa ed un se grandioso in maniera compensatoria, non accetta critiche, osservazioni o confronti diretti con altre persone.
Nessuna.
Il paziente risulta completamente inabile al precedente ed ultimo lavoro, per il problema di personalità a periodi intercorrenti di depressione, dal mese di agosto 2002 ad oggi. Dal momento dell'attuale perizia valutiamo un'inabilità totale per i contesti di lavoro precedenti. In un ambiente di lavoro ottimale, con le caratteristiche che abbiamo descritto, l'assicurato potrebbe ancora lavorare con una presenza per otto ore e trenta (orario abituale aziendale). Tuttavia con un rendimento diminuito del 30%, calcolando eventuali rallentamenti nei suoi ritmi di produzione dovuti a momenti di tensione dell'assicurato, a reazioni impulsive che devono trovare il tempo di mitigarsi, a discussioni con i superiori, all'insorgenza di contrasti futili che possono rallentare la produttività, a momenti in cui l'assicurato potrebbe eventualmente lavorare meno del dovuto, convinto forse di essere stato ingiustamente sovraccaricato ...e altri atteggiamenti simili, prevedibili sulla scorta del disturbo di personalità obiettivato.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
La possibilità di una riqualifica è minima per la difficoltà dell'assicurato di mettersi nelle condizioni di essere valutato e di riprendere un qualche percorso di tipo "scolastico".
Non esiste nessuna possibilità di migliorare la situazione sull'ultimo posto di lavoro sia perché sono già stati fatti dei tentativi sia perché la situazione lavorativa è incompatibile con le problematiche del periziando.
Difficilmente è pensabile un lavoro dove non sia necessario confrontarsi in qualche maniera con gli altri, inoltre i fallimenti ottenuti nella ricerca di un posto di lavoro hanno fiaccato ulteriormente le risorse dello stesso. Vi è stato un peggioramento dello stato psichico generale, con una riduzione della capacità di una relazione senza mostrare subito insofferenza o aumento della quota d'ansia. E' presente un'aggressività latente sia verso se stesso sia verso gli altri. Nonostante al momento non vi sia un tono dell'umore deflesso, questo stato psichico è suscettibile di rapido peggioramento qualora debba confrontarsi con altri fallimenti. Il disturbo psichico presentato dall'assicurato allo stato attuale difficilmente è compatibile con un'attività lavorativa ordinaria.
D. OSSERVAZIONI
E' probabile che l'assicurato, arroccato in una prospettiva rivendicativa che cerca il riconoscimento istituzionale del ruolo di malato ad ogni costo, possa opporre delle resistenze ad un progetto reintegrativo strutturato, ritenendo di avere un assoluto diritto ad una rendita e che il fatto di impegnarsi in sforzi per reinserirsi sia un'offesa inaccettabile a tale diritto. Una simile resistenza, seppur inquadrabile nell' ambito del disturbo di personalità descritto, sembra francamente eccesiva e poco condivisibile. Credo che, per quanto grave è tale disturbo di personalità e per quanto problematico possa essere effettivamente trovare un posto di lavoro con le caratteristiche sopra descritte, in ogni modo l'assicurato abbia ancor le risorse per capire, vista la sua giovane età, la necessità di coinvolgersi almeno in un percorso reintegrativo. Il ferreo convincimento di un assicurato di avere diritto ad una rendita, non mi sembra un elemento psicopatologico sufficiente dal quale deve derivare un'eccezione al principio di "tentare una reintegrazione prima della rendita", a meno che tale rifiuto di collaborare dell'assicurato non si fondi, su una grave e persistente compromissione dell'esame di realtà, come capita ad esempio nelle sindromi deliranti.
(...)" (doc. AI 92/11-13)
Il dr. __________ – in risposta alle domande postegli dal dr. __________, medico SMR, (doc. AI 95/1) – con scritto 19 maggio 2008 ha precisato:
" (...)
Non vi sono elementi oggettivi retrospettivi per discordare dalle conclusioni della perizia SAM del settembre 2004, confortati anche dal parere dello specialista dr. __________ del giugno dello stesso anno.
In sintesi si può ritenere che fino alla data della perizia SAM fosse esigibile una capacità lavorativa totale in attività idonea al problema di salute. Riteniamo inoltre che un peggioramento rispetto a quanto accertato per il SAM dalla psichiatra dottoressa __________ sia derivabile solo a partire dal certificato della dottoressa __________ del novembre 2005.
Pertanto anche fino a tale data riteniamo valide le conclusioni della perizia SAM.
Il fallimento dell'aiuto al collocamento offerto dall'Ufficio Al potrebbe aver segnato l'inizio di una cronicizzazione negativa della caratteropatia, così come la possiamo osservare oggi.
Pertanto riteniamo che il rendimento ridotto del 30% in attività idonea, debba decorrere verosimilmente dalla prima certificazione di peggioramento, ovvero dal mese di novembre 2005. La nostra valutazione riguarda solo gli aspetti disadattivi del disturbo di personalità, divenuti significativi a partire verosimilmente da tale data.
Non abbiamo nessun elemento invece per giudicare se allora (novembre 2005) il paziente avesse o meno una sindrome depressiva o altro disturbo di tipo ansioso tale da ridurre ulteriormente il suo rendimento in attività idonea.
La collega dottoressa __________, sentita telefonicamente in data odierna si è espressa concordemente a tali conclusioni.
(…)" (doc. AI 96/1)
L’Ufficio AI – considerate le risultanze della perizia 22 aprile 2008 del __________, le precisazioni 19 maggio 2008 del dr. __________, le annotazioni 29 maggio 2008 del dr. __________: “(…) IL in attività adeguata dello 0% fino a 11 2005, mentre dopo tale data di giustifica una IL 30% (…)” (doc. AI 97/1) e visto il rapporto finale 26 settembre 2008 del consulente in integrazione (doc. AI 100/1-2, 101/1 e 102/1) – con decisione 27 febbraio 2009 (doc. AI 107/1-3), preavvisata con progetto 15 gennaio 2009 (doc. AI 105/1-3), ha nuovamente negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, 9C_332/2009 destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z., 9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità che il grado d’invalidità dell’assicurato non fosse pensionabile.
Infatti, visto che nella perizia 22 aprile 2008, in sede di discussione, è stato, tra l’altro, evidenziato:
" (...)
Alla luce di queste considerazioni, un ambiente di lavoro in grado di tollerare l’assicurato dovrebbe essere piccolo, prevedere mansioni ripetitive, con poca responsabilità e con ritmi di lavoro meno intensi rispetto a quelli di un call center (l’assicurato potrebbe interpretare malevolmente i ritmi assai intensi, come uno sfruttamento intollerabile), scarse interazioni con gli altri e un superiore che, consapevole dei gravi limiti personologici dell’assicurato, tolleri i suoi gesti impulsivi, cercando bonariamente di appianare le controversie ed esprimendo frequenti apprezzamenti positivi e sostegno umano all’assicurato, al fine di valorizzare i suoi punti di forza e la sua autostima fragile. Per questa ragione, non è medicalmente esigibile, vista la grave caratteropatia, che l’assicurato riesca a collocarsi autonomamente, ma dovrebbe eventualmente essere sostenuto e guidato da personale qualificato dell’ufficio invalidità per avviare un progetto reintegrativo in collaborazione con il curante, individuando e testando concretamente la capacità di lavoro in un ambiente con le caratteristiche sopra descritte. L’assicurato ha usufruito anche in passato dell’aiuto di un collocatore con esito sfavorevole. Questo nuovo tentativo va attuato alla luce di quanto detto aiutando lo stesso anche nella formulazione della domanda di lavoro che nella ricerca.
(...)" (doc. AI 92/11, sottolineatura è del redattore)
e, in merito alla capacità lavorativa in altre attività, osservato:
" (...)
difficilmente è pensabile un lavoro dove non sia necessario confrontarsi in qualche maniera con gli altri, inoltre i fallimenti ottenuti nella ricerca di un posto di lavoro hanno fiaccato ulteriormente le risorse dello stesso. Vi è stato un peggioramento dello stato psichico generale, con una riduzione della capacità di una relazione senza mostrare subito insofferenza, o aumento della quota d’ansia. E’ presente un’aggressività latente sia verso se stesso sia verso gli atri. Nonostante al momento non vi sia un tono dell’umore deflesso, questo stato psichico è suscettibile di rapido peggioramento qualora debba confrontarsi con altri fallimenti. Il disturbo psichico presentato dall’assicurato allo stato attuale difficilmente è compatibile con un’attività lavorativa ordinaria.
(...)" (doc. AI 92/12-13, sottolineature del redattore)
l’Ufficio AI non poteva fare proprie le conclusioni a cui è giunto il consulente in integrazione nel rapporto finale 26 settembre 2008 (doc. AI 100/1-2) il quale, scostandosi dalle risultanze mediche, ha ritenuto l’assicurato autonomamente integrabile e, sulla base del confronto dei redditi, concluso per un grado d’invalidità del 30.55% precisando di non ritenere opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.
L’Ufficio AI – ritenuto che la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 2 novembre 2005 (doc. AI 42/1-2), aveva evidenziato che “(…) nel corso degli ultimi mesi in relazione al grave peggioramento della sintomatologia depressiva con momenti di forte suicidalità, il paziente ha sviluppato anche ideazioni paranoici nei confronti dei collocatori AI e dei collocatori dell’ufficio disoccupazione che hanno anche constatato uno stato depressivo importante (…)” (doc. AI 42/1, sottolineatura del redattore) e visto che il dr. __________, nello scritto 19 maggio 2008, ha precisato che “(…) un peggioramento rispetto a quanto accertato per il SAM dalla psichiatra dottoressa __________ sia derivabile solo a partire dal certificato della dottoressa __________ del novembre 2005 (…)” (doc. AI 96/1) – avrebbe inoltre dovuto appurare compiutamente a quando andava fatto risalire il peggioramento dello stato di salute e non limitarsi a fare proprie le semplicistiche conclusioni del dr. __________ stante il quale: “(…) IL in attività adeguata dello 0% fino a 11.2005, mentre dopo tale data si giustifica una IL 30% (…)” (doc. AI 97/1).
Del resto – visto che nel rapporto medico 28 aprile 2009 la dr.ssa __________ ha ribadito che “(…) la sua capacità lavorativa appare fuori dubbio compromessa a mio avviso il paziente è inabile nella misura del 100% come più volte certificato (…)” (doc. B) e che anche i periti del __________ avevano già concluso che “(…) questo stato psichico è suscettibile di rapido peggioramento qualora debba confrontarsi con altri fallimenti (…)” (doc. AI 92/13; secondo i medici SMR: “[…] in tal senso potrebbe essere letto il rifiuto di prestazioni AI e del suo riconoscimento istituzionale del ruolo di malato […]” [doc. X/Bis]) – anche la valutazione medica deve essere aggiornata.
In simili circostanze, non senza stigmatizzare l’operato del-l’Ufficio AI che ancora una volta ha reso necessario un rinvio degli atti, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione – come del resto da lei stessa auspicato con osservazioni 25 maggio 2009: “(…) si chiede quindi a questo lodevole TCA di voler retrocedere gli atti all’ufficio AI per i citati accertamenti ai sensi delle annotazioni SMR 12.5.2009 con una successiva nuova decisione (…)” (X, pag. 2) – affinché esperiti i necessari accertamenti medici e economici, si pronunci nuovamente sulla seconda domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.9.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti