Raccomandata
Incarto n. 32.2009.53
FS
Lugano 24 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 gennaio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 25 luglio 2006 (doc. AI 86/1-5), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assi-curata – classe 1970 e all’epoca dell’inoltro della domanda di prestazioni del giugno 1998 attiva a tempo pieno quale parrucchiera (doc. AI 2/1-7 e 9/1-3) – il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003, adducendo:
" (...)
● E’ in gennaio 2003 che lo stato di salute si stabilizza con una capacità lavorativa del 70% nello svolgimento della professione appresa ed esercitata fino all’insorgenza del danno alla salute quale parrucchiera.
● In un’attività confacente con il danno alla salute e che rispetti le limitazioni (limitata nel mantenere a lungo la posizione eretta, negli spostamenti per lunghi tragitti soprattutto su terreni sconnessi, nel salire e scendere le scale soprattutto con pesi, dovrebbe avere la possibilità di alternare la posizione eretta alla posizione seduta potendo sgranchirsi le gambe dopo circa 45 minuti di posizione seduta per circa 15 minuti e potendo sedersi per 15 minuti dopo essere stata in piedi per 45 minuti, evitare lavori in posizione inginocchiata) l’esigi-bilità è completa.
(…)
● Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d’invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 41'600.00
con invalidità CHF 36'324.00
Perdita di guadagno CHF 5’276.00 = Grado d’invalidità 13%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.03.1997 (trascorso l’anno d’attesa – dettato dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una rendita intera per un periodo limitato al 31.03.2003 (art. 88a cpv. 1 OAI), dopodiché non vi è più diritto a prestazioni da parte dell’AI in quanto il grado d’invalidità (13%) è inferiore al minimo richiesto per provvedimenti professionali (20%) e per rendita (40%)
(…)" (doc. AI 86/4)
1.2. Il 12 febbraio 2008 l’assicurata ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 87/1-7).
Dopo aver acquisito ulteriore documentazione, l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico presso il proprio Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 123/1).
Con decisione 26 gennaio 2009 (doc. AI 145/1-4), preavvisata con progetto 19 novembre 2008 (doc. AI 138/1), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, adducendo:
" (...)
Esito degli accertamenti:
La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la visita effettuata presso il nostro Servizio medico regionale (SMR), oggettiva l'incapacità del 30% in attività adeguate, così come quella attualmente svolta di cassiera presso la __________ di __________.
Ritenuto che allo stato attuale la capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo altre attività non qualificate, l'incapacità del 30% nella sua professione equivale al grado d'invalidità.
Provvedimenti professionali sono stati per il momento da lei rifiutati per non rischiare di perdere l'attuale occupazione.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.
Osservazioni al progetto di decisione del 19.11.2008:
abbiamo ricevuto la lettera del 23.12.2008 a nome e per suo conto dall'avv. RA 1. La presente decisione le viene intimata direttamente in quanto in applicazione dell'art. 66 dell'Ordinanza sull'Assicurazione invalidità, la nostra amministrazione è vincolata dall'obbligo del segreto, fatto salvo la presentazione di una procura da parte del diretto interessato in cui viene rilasciata l'autorizzazione nel fornire informazioni riguardanti il proprio caso d'invalidità a terzi.
Per quanto attiene alle summenzionate osservazioni, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) specifica che sia dal punto di vista reumatologico che da quello psichiatrico il caso è stato ampliamente indagato tanté che nell'ambito degli accertamenti specialistici eseguiti è stata definita la capacità lavorativa e i relativi limiti funzionali tenendo conto di tutte le patologie di cui lei soffre.
Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni, la nostra collocatrice afferma che sulla base di quanto dichiarato dall'avvocato RA 1 e dopo un'attenta analisi del caso, si possono esprimere le seguenti considerazioni. Dati i limiti funzionali stabiliti in sede medica e la rispettiva capacità lavorativa (CL) è importante sottolineare l'adeguatezza dell'attuale posto di lavoro. Le necessità di alternare la postura e limitare la mobilità sono pienamente rispettate, così come le altre limitazioni date dallo stato di salute sia dal profilo reumatologico, sia da quello psichiatrico. Va inoltre aggiunto, che con una nostra decisione di abilità al 70% in attività adeguata (nel rispetto dei limiti funzionali) riacquisisce il diritto alle indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda il progetto di un'eventuale riqualifica (art. 17 LAI) va ricordato che nonostante abbia dichiarato di non volere al momento affrontare un tale percorso, questa possibilità non è stata esclusa. È chiaro però che per affrontare un provvedimento di integrazione, inteso come riqualifica professionale sono indispensabili determinate condizioni:
La formazione appresa in precedenza non deve più essere praticabile a causa del danno alla salute;
La riformazione deve essere equiparata alla formazione già appresa. In questo caso Attestato federale di Capacità (AFC);
Il grado di invalidità stabilito senza riformazione deve essere di circa 20%;
La riqualifica deve consentirle di ripristinare la sua capacità di guadagno in modo duraturo e con incremento economico rispetto a quanto percepibile senza alcuna riformazione.
Dichiarando di non essere in grado di lavorare più del 50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se la CL fosse effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una riqualifica, in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla salute. Si ricorda inoltre che "la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità, se la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile, o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro adeguato e ragionevolmente esigibile." (CMRP 4013). A questo punto data una capacità lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse del supermercato, lei risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito economico. La sicurezza di essere reintegrata nel mondo del lavoro non dipende dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla salute causa una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro presumibilmente in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito altre assicurazioni sociali. Per quanto concerne la possibilità di ulteriori interventi chirurgici, siamo consapevoli del fatto che genereranno periodi di inabilità lavorativa. Nell'ottica di una reinsorgenza del danno alla salute verrà valutato nuovamente, su presentazione di una nuova domanda, un eventuale diritto a prestazioni Al. Le tempistiche per una nuova operazione però non sono al momento prevedibili e tantomeno certe. La disponibilità del datore di lavoro ad assumere una persona che in futuro verrà forse sottoposta ad interventi chirurgici può essere aumentata attraverso le nostre misure di incentivo al datore di lavoro (contributo per l'aumento dei premi APG, valutazione immediata dell'esigibilità del posto di lavoro rispetto ai limiti funzionali, ecc.), ma non è motivo sufficiente per dichiarare una completa inabilità sino a conclusione del ciclo di interventi. Dato quanto sopra la consulente in collocamento conferma quanto già dichiarato nel rapporto del 17 novembre 2008. Si resta comunque a disposizione per valutare un eventuale percorso di riformazione a condizione che i requisiti per tale applicazione vengano rispettati, ma soprattutto da lei accettati.
Su tali presupposti dobbiamo constatare che non vengono apportati elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che possano indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato in fase d'istruttoria ed espresso nel progetto di decisione.
(…)” (doc. AI 145/2-3).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assi-curata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e l’assenza di un’indagine al proprio domicilio – ha chiesto:
"
Di conseguenza la decisione 26/29 gennaio 2009 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, è annullata. Previo accertamento peritale (reumatologico e psichico) è riconosciuto alla signora RI 1, __________, un grado d’invalidità del 50%.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) preso atto dell’allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le argomentazioni già trattate in sede di audizione, lo scrivente Ufficio si limita per l’essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione, postulandone integrale conferma. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 26 marzo 2009 l’avv. RA 1 ha ribadito la richiesta dei seguenti mezzi di prova: “(…) ● perizia reumatologica e psichiatrica aggiornata; ● perizia tendente a definire la capacità residua della ricorrente quale casalinga (…)” (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 26 gennaio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata, contestata la valutazione medica, previa assunzione dei richiesti mezzi di prova, ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, il TFA ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI.
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
2.6. Nel caso concreto, con decisione 25 luglio 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 86/1-5), l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003 fondandosi sulla perizia del 23 novembre 2004 (doc. AI 59/1-6), nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, aveva concluso per un’abilità lavorativa nella misura di 6 ore al giorno nell’attività abituale di parrucchiera e un’abilità completa per 8 ore al giorno in un’at-tività adeguata rispettosa delle limitazioni poste.
Nell’ambito della seconda domanda 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 9 luglio 2008 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) alla luce degli elementi medici insufficienti e discordanti, si rende necessaria una valutazione specialistica bi-disciplinare SMR (psichiatria/reumatologia), avente lo scopo di oggettivare l’attuale stato di salute dell’A. con menzione della CL in attività abituale ed in attività adeguata, con menzione dei limiti funzionali e risorse presenti.” (doc. AI 122/1) – ha predisposto una visita presso il proprio servizio (doc. AI 123/1).
Dopo l’esame medico con visita psichiatrica del 28 luglio 2008, nel rapporto medico 29 luglio 2008 (doc. AI 124/1-7), il dr. __________, specialista medicina interna/reumatologo e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, entrambi medici SMR – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, lo status psichiatrico e lo status; posta la diagnosi di “(…) condropatia femorale grado III ginocchio destro – stato dopo meniscectomia mediale + parziale meniscectomia laterale, stato dopo plastica LCA e stato dopo impianto protesi patellare ginocchio destro (2002) – sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve (ICD 10 F 33.0) (…) “ (doc. AI 124/6) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) mantiene posizione seduta massimo 45 minuti – mantiene posizione in piedi statica massima 45 minuti – deve evitare movimenti di flessione ed estensione ripetitiva della gamba destra – deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi – deve limitare il salire e scendere le scale – deve evitare situazioni di instabilità – lavoro in un ambiente tranquillo, senza essere sottoposta a carichi stressanti (…)” (doc. AI 124/1) –, hanno espresso la seguente valutazione:
" (...)
Trattasi di una A di 38 anni, attualmente impiegata come cassiera alla __________ che ha fatto richiesta di prestazioni Al a causa di una gonalgia nel febbraio 2008.
II medico di famiglia Dr. med __________ nel suo rapporto per l'Al del 26.05.2008 riporta anche la presenza di una sindrome ansioso-depressiva ricorrente tra le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
L'A ha goduto di un buon compenso a livello psichico fino al 2005 quando a seguito della scoperta della relazione extraconiugale del coniuge inizia a sviluppare un quadro ansiosodepressivo che porta il medico di famiglia ad iniziare una terapia antidepressiva ed ansiolitica e a proporre un supporto psicologico, quest'ultimo non accettato dall'A.
L'A riesce a riprogrammare la propria vita, trovandosi anche un lavoro dapprima come stiratrice e poi come cassiera ma a seguito della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio destro non riesce a sostenere un impegno lavorativo per l'intera giornata. La presenza di fattori stressanti quali le preoccupazioni circa la precaria questione finanziaria, l'ennesimo intervento chirurgico nell'agosto 2007 con conseguente inabilità lavorativa che aumenta la paura circa il proprio futuro, il maggior carico da sostenere verso i genitori, la mancata rielaborazione della separazione dal marito favoriscono la riacutizzazione del quadro depressivo a partire dall'ottobre scorso che necessita nuovamente di un supporto farmacologico con il quale si assiste dopo una fase di peggioramento nel giugno scorso (probabilmente favorito dalla notizia del matrimonio dell'ex coniuge) ad un miglioramento sia del quadro ansioso che affettivo. L'anamnesi e il decorso orientano verso la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve. Non si osserva una perdita significativa di integrazione sociale nei vari ambiti della vita; nonostante la sofferenza per i sintomi depressivi, l'assicurata ha iniziato un nuovo rapporto affettivo, gestisce in maniera autonoma le faccende domestiche, aiutando anche la madre. Dispone di buone risorse psichiche che vanno tuttavia sostenute anche con un adeguato supporto psicoterapico oltre che psicofarmacologico, al fine di evitare un nuovo peggioramento con cronicizzazione del disturbo.
All'esame medico è in buone condizioni generali. Gonalgia cronica destra in condropatia grado III ed esito di plurimi interventi di meniscectomia e plastica LCA; impianto di protesi patellare ginocchio destro nel 2002. L'assicurata riferisce una gonalgia persistente anche nelle ore notturne. Il dolore risulta evocabile nei movimenti ripetitivi, nelle posizioni statiche. Attualmente l'assicurata svolge attività lucrativa come cassiera presso la __________. Riferisce che durante l'attività lucrativa necessita di frequenti cambi di posizione, frequente deambulazione a scopo antalgico. La valutazione reumatologica e funzionale odierna ha permesso di stabilire i seguenti limiti funzionali: mantiene posizione seduta massimo 45 minuti, mantiene posizione in piedi statica massimo 45 minuti, deve evitare movimenti di flessione ed estensione ripetitiva della gamba destra, deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le scale, deve evitare situazioni di instabilità.
La valutazione clinica odierna permette di stabilire incapacità lavorativa al 50% (mezza giornata) in attività lucrativa come commessa addetta alle casse. Si stabilisce capacità lavorativa del 100% in tutte le attività lucrative che rispettano i limiti sopra elencati (IL esigibile dal 27.05.2008). Nel rispetto dei limiti sopra indicati la capacità lavorativa viene stabilita del 100% già dalla valutazione ortopedica del 27.05.2008 dal Dr. __________. A livello psichiatrico nell'attuale attività di cassiera la CL è completa. È importante che non venga sottoposta a carichi stressanti che potrebbero rappresentare dei fattori di rischio per una riacutizzazione del disturbo affettivo.
(…)" (doc. AI 124/6-7).
Nelle annotazioni 29 ottobre 2008 il dr. __________ ha precisato che “(…) in riferimento alla mia valutazione clinica del 28.07.2008 ed anche alle nuove informazioni ricevute dalla collocatrice inerente il posto di lavoro di cassiera ritengo esigibile CL del 70% in tutte le attività che rispettano i limiti funzionali da me indicati, e anche in attività come cassiera che risulta da quanto appreso rispettosa dei limiti.” (doc. AI 135/1).
L’Ufficio AI – viste le risultanze mediche sopra esposte – con progetto 19 novembre 2008 (doc. AI 138/1-2), ha preavvisato all’assicurata che la richiesta di prestazioni é respinta.
A seguito delle osservazioni 23 dicembre 2008 formulate tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 139/1-3) e viste le annotazioni 7 gennaio 2009 nelle quali il dr. __________ ha evidenziato che “(…) il rapporto reumatologico SMR del Dr. med. __________ del 29.10.2008 costituisce precisazioni circa la CL e relativi limiti funzionali esigibili circa l’attività lavorativa di cassiera e simili. Perché il profilo psichiatrico risulta essere già ampliamente indagato dalla valutazione specialistica psichiatrica su menzionata. Difatti la collega Dr.ssa __________ psichiatra SMR cita testualmente nelle sue valutazioni conclusive: “A livello psichiatrico nell’attuale attività di cassiera l’abilità è completa ….”. Quindi CL piena con precisi limiti funzionali psichici quali: ambiente tranquillo senza essere sottoposta a carichi stressanti” (doc. AI 141/1), l’Ufficio AI, con decisione 26 gennaio 2009, ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 145/1-4).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
Va qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, 9C_332/2009 destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z., 9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività abituale di cassiera e, sempre del 70%, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.
Questa valutazione non è stata validamente contestata dalla patrocinatrice dell’assicurata che non ha prodotto la benché minima documentazione medica dalla quale si potesse evincere che la valutazione dei medici SMR fosse errata.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichico, il TCA rileva che la diagnosi di “(…) sindrome ansio-depressiva ricorrente con ultima riacutizzazione da ottobre 2007 (…)” (doc. AI 113/2) è stata posta dal dr. __________, FMH in medicina interna, che non è specialista in psichiatria. Lo stesso sanitario ha precisato che la paziente “(…) non vuole consultare uno psichiatra (…)” (doc. AI 113/6).
Dal canto suo il dr. __________, FMH in ortopedia, nel rapporto medico 27 maggio 2008 (doc. AI 112/1-10), ha costatato, per quanto da lui valutabile, delle risorse psichiche illimitate (doc. AI 112/9).
Nemmeno è possibile concludere per l’esistenza di un danno alla salute psichico con effetto sulla capacità lavorativa per il solo fatto che l’assicurata assuma dei medicamenti antidepressivi.
Quanto alla patologia reumatologica, l’avv. RA 1 non produce nessun certificato medico specialistico che contesti le conclusioni a cui è giunto il dr. __________. Del resto non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che la gerente affermi che l’attività di venditrice è possibile solo grazie alle concessioni accordatele e che l’assicurata assuma regolarmente degli antidolorifici.
Pertanto – ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alle chieste perizie reumatologica e psichiatrica, la valutazione dei medici SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, va confermata.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9. L’avv. RA 1 ha chiesto quale ulteriore mezzo di prova una “(…) perizia tendente a definire la capacità residua della ricorrente quale casalinga (…)” (VI).
Al riguardo il TCA rileva che nella procedura sfociata nella decisione del 27 luglio 2006 con la quale le è stata riconosciuta una rendita intera del 1. marzo 1997 al 31 marzo 2003 (doc. AI 86/1-5) è emerso che l’assicurata prima del danno alla salute lavorava a tempo pieno quale parrucchiera.
Dal verbale di colloquio 25 marzo 2008 (doc. AI 92/1-8), da lei sottoscritto, risulta inoltre che il grado d’occupazione auspicato senza disabilità è del 100% (doc. AI 92/3).
Che l’assicurata voglia lavorare a tempo pieno appare poi più che verosimile viste anche le sue difficoltà finanziarie subentrate dopo la separazione dal marito.
Di conseguenza è a giusto titolo che l’Ufficio AI – anche in occasione della seconda domanda di prestazioni 12 febbraio 2008 (doc. AI 87/1-7) –, per determinare il grado d’invalidità, ha applicato il consueto metodo del raffronto dei redditi e non ha proceduto ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
2.10. In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di cassiera, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato dall’Ufficio AI, l’incapacità del 30% nella sua professione equivale al grado d’invalidità (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.3).
2.11. Per quanto riguarda infine la possibilità di una riqualifica professionale il consulente in collocamento nella valutazione 19 gennaio 2009 ha rilevato:
" (...)
L'assicurata dichiarando di non essere in grado di lavorare più del 50%, non solo non è d'accordo con la nostra decisione di abilità al 70%, ma se la CL fosse effettivamente del 50% verrebbe a cadere il diritto ad una riqualifica, in quanto la stessa non consentirebbe di ripristinare la capacità di guadagno che avrebbe avuto senza danno alla salute.
Si ricorda inoltre che "la riqualifica non è necessaria da un punto di vista dell'invalidità, se la persona assicurata è stata reintegrata in maniera sufficiente e accettabile, o se è possibile offrirle, senza formazione supplementare, un posto di lavoro adeguato e ragionevolmente esigibile." (CMRP 4013).
A questo punto data una capacità lavorativa del 70% in attività adeguata e come addetta alle casse del supermercato, l'assicurata risulta adeguatamente collocata e con un minimo discapito economico.
La sicurezza di essere reintegrata nel mondo del lavoro non dipende dall'assicurazione invalidità, che interviene quando il danno alla salute causa una perdita di guadagno, in una situazione del mercato del lavoro presumibilmente in equilibrio. In condizioni di disequilibrio entrano in merito altre assicurazioni sociali.
(…)” (doc. AI 143/1-2).
Pertanto nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto ad una riformazione professionale, la decisione del 26 gennaio 2009 merita piena conferma in questa sede.
2.12. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti