Raccomandata
Incarto n. 32.2009.52
cr/sc
Lugano 26 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, in precedenza attiva in qualità di impiegata di ufficio, a tempo parziale e casalinga, in data 19 dicembre 2007 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “poliartrite reumatica” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 16/1-7), con progetto di decisione del 17 novembre 2008 (doc. 26/1-2), poi confermato con decisione del 23 gennaio 2009 (doc. A), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un quarto di rendita d’invalidità.
Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurata - dopo avere rilevato che lo stato di salute dell’interessata è peggiorato, come attestato dal dr. ____________________ - ha censurato l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, che a suo avviso non è più attuale alla luce dell’esacerbazione della patologia dell’interessata e necessita quindi di essere aggiornata tramite lo svolgimento di una nuova inchiesta domiciliare.
A mente del patrocinatore, una più corretta valutazione degli impedimenti dell’assicurata nello svolgimento delle attività domestiche porterebbe ad una percentuale di invalidità del 59%. Pertanto, rapportando tale percentuale alla quota parte del 27%, si otterrebbe un grado di invalidità, in ambito domestico, del 16%, che, sommato a quello del 26% nell’attività lucrativa, darebbe un grado di invalidità globale del 42%, con conseguente diritto per l’assicurata di beneficiare di un quarto di rendita di invalidità.
Infine, il rappresentante ha chiesto al TCA, qualora la documentazione agli atti non dovesse essere ritenuta sufficiente per valutare correttamente il grado di invalidità dell’assicurata, di esperire una perizia giudiziaria, se del caso pluridisciplinare (I).
1.3. L’UAI, in risposta, sulla base della valutazione del SMR, ha confermato la correttezza dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, postulando la reiezione integrale dell’impugnativa (IV).
1.4. Con scritto del 31 marzo 2009, il rappresentante dell’assicurata ha contestato il parere del SMR, sottolineando che lo stato di salute dell’interessata è peggiorato, come attestato dal dr. __________, di modo che ella non è più in grado di svolgere attività in ambito domestico.
Il rappresentante ha quindi ribadito la necessità, a suo avviso, di ordinare una nuova inchiesta domiciliare e una perizia medica indipendente (VI).
1.5. Con osservazioni del 9 aprile 2009, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che l’impedimento quale casalinga indicato dal dr. __________ nello scritto del 16 febbraio 2009 è già stato preso in considerazione in occasione dell’inchiesta domiciliare svolta dall’assistente sociale su incarico dell’UAI (VIII).
Queste osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (IX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata nella misura del 73% e casalinga per il restante 27% applicando il metodo misto.
Questa suddivisione merita conferma. Il rappresentante della ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione del metodo misto, né la misura di suddivisione operata dall’amministrazione: 73% impiegata d’ufficio e 27% casalinga (doc. I).
2.7. Per chiarire la situazione dal profilo medico l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel rapporto dell’11 gennaio 2008, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “poliartrite reumatica, sieropositiva, anti-ccp positiva, erosiva” (doc. 5-1)
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il medico ha valutato l’assicurata inabile al 50% dal 29 maggio 2006 al 31 ottobre 2006 e sempre al 50% dal 2 aprile 2007 nell’attività di impiegata d’ufficio (doc. 5-1). Il dr. __________ ha pure considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% in altre attività adeguate (cfr. doc. 5-5).
La diagnosi posta dal dr. __________ è poi stata confermata dal medico del SMR, dr. __________, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, nel rapporto medico del 24 aprile 2008, ha diagnosticato una “artrite reumatoide sieropositiva” (doc. 13-1).
Quali limiti funzionali il dr. __________ ha indicato che “nei periodi in cui la malattia è attiva, i momenti di riposo devono essere più prolungati e l’attività fisica più leggera; è consigliabile un breve riposo ogni qualvolta si avverta una eccessiva stanchezza; evitare lo stress articolare delle piccole articolazioni” (doc. 13-2).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR, sulla base delle indicazioni del dr. __________, ha indicato una limitazione del 50% nell’attività di impiegata d’ufficio - rilevando che “nei giorni di remissione della malattia, la capacità lavorativa può anche essere espressa al 100%, mentre nei giorni con riesacerbazione acuta, l’incapacità lavorativa può essere totale. Mediamente incapacità lavorativa del 50%, non definibile però a priori in che misura va intesa” – e una limitazione del 50% anche in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, dal 2 aprile 2007 (cfr. doc. 13-2).
Il dr. __________ ha rilevato che:
" Siamo confrontati con una paziente di 44 anni, impiegata e casalinga, che da alcuni anni lamenta disturbi articolari che ha dimostrato rivelarsi una artrite reumatoide siero positiva. La malattia quando sia continuativamente controllata anche a livello farmacologico non va incontro all’evoluzione ingravescente ed invalidante che si osservava fino a qualche anno fa. Il monitoraggio dell’ammalato reumatoide contribuisce in modo concreto alla prevenzione delle sequele e delle sempre possibili esacerbazioni, sicché la funzione articolare nella maggiorparte dei casi può essere salvaguardata. La prognosi permane comunque non favorevole. Rivalutazione clinica 2 anni.” (Doc. 13-3, sottolineatura della redattrice)
Il dr. __________ ha quindi auspicato che venga svolta una inchiesta domiciliare per valutare la capacità lavorativa dell’assicurata come casalinga, “dato il probabile, importante, carico lavorativo dettato dalla famiglia (sposata + 2 figli in età adolescenziale)” (doc. 13-2).
Con certificato medico del 15 dicembre 2008, il dr. __________ ha indicato:
" Con la presente si certifica che la paziente summenzionata presenta una poliartrite reumatica sieropositiva ed erosiva in politerapia. Malgrado questo, presenta un’attività infiammatoria persistente, in esacerbazione recente. Ella deve assolutamente limitare le sue attività lavorative di qualsiasi tipo, per questo non può lavorare oltre il 50% nella sua attività precedente. Oltre a questo lavoro deve limitare al massimo rispettivamente evitare qualsiasi altro lavoro aggiuntivo anche nell’ambito familiare (casalinga).” (Doc. 30-4, sottolineatura della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 30 dicembre 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Precisazione
In accordo col dottor __________ (certificato del 18 dicembre 2008), l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa nell’abituale professione nella misura del 50% come già da rapporto medico SMR del 24 aprile 2008.
Il motivo per il quale l’assicurata non raggiunge il diritto alla rendita, va ricercato nel calcolo derivante dagli esiti degli accertamenti (vedi inoltre l’inchiesta economica).
A livello medico, si concorda dunque con quanto asserito dalla recente certificazione specialistica prodotta, che non modifica peraltro il rapporto medico del SMR del 24 aprile 2008.” (Doc. 32-1)
2.8. In sede ricorsuale, l’assicurata ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, datato 16 febbraio 2009, del seguente tenore:
" Con la presente si certifica che la paziente summenzionata presenta una poliartrite reumatica sieropositiva ed erosiva fattore reumatico anticorpi anti-CCP positiva. Si tratta di un’affezione grave che tocca essenzialmente le articolazioni periferiche.
La paziente soffre effettivamente di sinoviti croniche a livello del metacarpo-falangee e interfalange prossimale sia delle mani che dei piedi nonché polsi e talvolta grosse articolazioni degli arti inferiori.
Attualmente la paziente beneficia di una politerapia con Methotrexate®, Salazopirina® e antinfiammatori. Corticosteroidi in riserva per i dolori.
Radiologicamente la paziente presenta incipienti erosioni metacarpo-falangi stabilizzate nell’arco degli anni.
La situazione attuale è mantenuta solo grazie al fatto che la paziente ha ridotto in maniera drastica le sue attività lavorative. Nel suo lavoro ella può lavorare unicamente in misura del 50%.
A seguito di un’esacerbazione recente dell’attività infiammatoria, è stato necessario ridurre ulteriormente e drasticamente l’attività di casalinga, già parzialmente limitata in precedenza. La paziente deve evitare assolutamente di sottoporre le articolazioni a sforzi nell’ambito dello svolgimento delle attività di ogni giorno.
Al di là della capacità residua di lavoro quale impiegata, quantificabile come indicato in 50%, la paziente risulta pressoché completamente inabile al lavoro nell’attività di casalinga.
Qualora la paziente dovesse superare tale capacità, si espone al concreto rischio di un ulteriore peggioramento della malattia, ciò che condurrebbe ad un’ampia limitazione dell’attività professionale attualmente svolta in ragione del 50%.
Quest’ultimo scenario sarebbe particolarmente negativo anche per le conseguenze psicologiche di una riduzione ulteriore della capacità di svolgere l’attività lavorativa nel proprio ambito professionale.”
(Doc. C, sottolineature della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Assicurata nata nel 1965
Impiegata d’ufficio 73%, prima del danno lavorava 31 ore alla settimana, dopo il danno solo 20 ore (impedimento del 35%); casalinga 27%
Diagnosi: poliartrite reumatoide, diagnosi inizio 2006
IL 50% dal 2.4.2007 certificata dal curante dr. __________
Inchiesta casalinghe del 7.7.2008: impedimento del 34.5%
Calcolo complessivo: grado AI 32%
Decisione UAI 1.2009: nessun diritto a rendita, grado AI 32%
Ricorso
Viene presentato rapporto medico del dr. __________ del 16.2.2009:
viene confermata una capacità lavorativa residua come salariata
viene messo l’accento sul fatto che l’assicurata non è in grado di eseguire lavori quale casalinga che sforzano le articolazioni
Valutazione:
l’impedimento quale casalinga sollevato dal dr. __________ nel suo attuale scritto è stato già preso debitamente in considerazione in occasione dell’inchiesta a domicilio dove sono state ritenute esigibili unicamente attività leggere. Dall’attuale rapporto non risulta esservi stata una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata.”
(Doc. IV/1)
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ del SMR sulla base del rapporto medico del dr. __________.
Il dr. __________ ha infatti a più riprese attestato che l’assicurata, a causa dell’artrite reumatoide che l’affligge, deve essere considerata abile al lavoro al 50% nella sua attività di impiegata d’ufficio e in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 5-5, doc. 30-4 e doc. C).
Da notare, inoltre, che il dr. __________, pur attestando, con certificati del 18 dicembre 2008 e del 19 febbraio 2009, una esacerbazione dell’attività infiammatoria, ha comunque considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua attività lavorativa (cfr. doc. 30-4 e doc. C).
Il TCA non ha motivo per mettere in discussione, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, tale valutazione dello specialista curante, approfondita e motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dall’assicurata.
Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che alla medesima conclusione è pure giunto il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo referto del 24 agosto 2006 redatto per conto dell’assicuratore malattia, in cui ha concluso che l’interessata, affetta da un’artrite reumatoide sieropositiva, era da ritenere inabile al lavoro al 50% (cfr. doc. 6-2 inc. Cassa malati).
Ad un’analoga conclusione è giunto peraltro pure il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo referto del 5 settembre 2007 redatto su incarico dell’assicuratore malattia, nel quale, posta la diagnosi di “artrite reumatoide sieropositiva”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione di impiegata d’ufficio (cfr. doc. 21-3 inc. Cassa malati).
Pertanto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, l'assicurata è abile nella misura del 50% nella precedente mansione di impiegata d’ufficio.
2.11. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Ai fini della valutazione economica, nel rapporto del 4 novembre 2008, la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici e del profilo socio-professionale dell’interessata, ha considerato inutile procedere ad un confronto dei redditi, attribuendo all’assicurata una capacità di guadagno residua del 50% (cfr. doc. 24-2).
In seguito, tuttavia, nell’annotazione del 16 gennaio 2009, il funzionario incaricato ha osservato che l’assicurata, quale salariata, presenta una limitazione del 31.5% rispetto ad una quota parte, quale salariata, del 73%, osservando:
" Effettivamente le varie percentuali e le varie limitazioni possono portare a creare un po’ di confusione.
Facendo un esempio più semplice, e prendendo cioè i dati di una persona che lavora all’80% (32 ore settimanali) e ora con il danno alla salute può lavorare solo al 50% (20 ore settimanali), per determinare la percentuale di incapacità procediamo nel modo seguente:
32 - 20 x100 = 37.5
32
In effetti presenta quindi una limitazione del 37.5% sull’80%.
Calcolo del grado AI per la quota parte salariata:
80% 37.5% 30%
Il calcolo è corretto in quanto la differenza dall’80% al 30% è quella che lei può ancora lavorare (50%).
Sostituendo i dati della nostra assicurata:
31 - 21.25 x 100 = 31.5%
31
Presenta quindi, quale salariata, una limitazione del 31.5% sul 73%.
73% 31.5% 23%
Il calcolo è corretto in quanto la differenza tra il 73% ed il 23% (73 – 23 = 50) è effettivamente la percentuale in cui può ancora lavorare.” (Doc. 33-1)
L’UAI è quindi giunto ad un grado di invalidità, nell’attività salariata, del 23%, senza tuttavia effettuare un confronto dei redditi.
2.12. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 (visto che l’assicurata è inabile al lavoro dall’aprile 2007).
2.13. Per quanto concerne il reddito da valido, dal questionario del datore di lavoro ricevuto dall’UAI in data 12 febbraio 2008, emerge che l’assicurata, senza il danno alla salute, lavorando al 100%, avrebbe potuto guadagnare fr. 4'425 al mese, per tredici mensilità, ossia fr. 57'525 annui (cfr. doc. 9-3).
Dato tuttavia che ella lavorava nella misura del 73% (pari a 31 ore settimanali), il reddito da valido da prendere in considerazione, secondo il TCA, è di fr. 41’993.
In tale contesto va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, massimata in RtiD I-2009 N. 61 pag. 253 segg., il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).”
2.14. Per quanto riguarda il reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
Nel caso di specie, l’assicurata, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua, del 50%, lavorando, nella misura del 50%, presso la __________, succursale di __________.
Pertanto, il reddito da invalido da prendere in considerazione è quello effettivamente percepito dall’assicurata quale impiegata d’ufficio, al 50%, di fr. 32’175.-- (2008), come indicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 9-3).
Confrontando quindi il reddito da invalido di fr. 32'175 con quello di fr. 40’245 corrispondenti al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.13.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 23,3% ([fr. 41’993 – fr. 32’175] x 100 : fr. 41’993), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), come ritenuto dall’amministrazione.
2.15. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Spese e acquisti diversi 10
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
Pulizia dell'appartamento 10
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.16. Nell'evenienza concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
L’assistente sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto del 1° luglio 2008, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 34,5% così motivato:
" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
10,5%
La signora RI 1 si occupa tuttora della preparazione dei pasti quotidiani, segnalando delle difficoltà in quelle operazioni dove è richiesto l’uso prolungato o la forza alle mani. La collaborazione dei familiari è pertanto richiesta per sbucciare frutta-verdura e per sollevare pentole troppo pesanti, attività che, nella stretta necessità, l’assicurata è in grado di svolgere lentamente vincendo il dolore alle mani.
Generalmente i familiari apparecchiano-sparecchiano e collaborano al riassetto; l’assicurata non segnala impedimenti di rilievo riguardo al riordino del piano di lavoro e delle pulizie quotidiane della cucina.
Delle pulizie a fondo del locale cucina si occupa il marito; il dolore alle mani aumenta sotto sforzo, l’assicurata pertanto è in grado unicamente di collaborare nelle attività leggere.
Per quanto riferito e considerata l’esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 30% la percentuale degli impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
60 %
percentuale di invalidità
12 %
La signora RI 1 si occupa tuttora delle pulizie quotidiane della casa: riassetta, spolvera, pulisce le vaschette e riordina il letto (i figli si occupano del proprio). L’assicurata afferma di essere tuttora in grado di pulire i pavimenti usando il Mocio (sistema per lei senz’altro più agevole per la problematica alle mani) ma preferisce che sia la figlia ad occuparsene adoperando lo straccio; la figlia si fa carico anche di passare l’aspirapolvere.
La signora RI 1 non è in grado di pulire la grande vasca da bagno poiché le crea dolore a livello dell’articolazione della spalla e del polso.
La collaborazione della figlia è richiesta anche per la sostituzione delle lenzuola: l’assicurata fatica a sollevare il materasso.
Per consuetudine, il marito si occupa della pulizia dei vetri mentre le imposte era da sempre compito dell’assicurata; attività che a causa del danno alla salute non è più in grado di svolgere.
L’assicurata collabora nelle pulizie stagionali dei mobili: il coniuge svuota i cassetti e l’assicurata li pulisce.
Pur considerando l’esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti considerando le difficoltà nei lavori pesanti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
2 %
La signora RI 1 guida tuttora l’auto e non segnala impedimenti per quanto concerne la spesa quotidiana e gli acquisti in generale. Si occupava spesso della spesa settimanale (alternandosi al marito); dal danno alla salute però l’assicurata lamenta delle limitazioni nel trasporto dei pesi ed è pertanto totalmente sostituita dal coniuge per il trasporto degli acquisti pesanti.
Nessun impedimento per quanto concerne la gestione burocratica-amministrativa.
Considerando l’esigibilità della collaborazione dei familiari come pure la possibilità di distribuire il peso su un numero maggiore di borse, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
50 %
percentuale di invalidità
7.5 %
La cesta della biancheria viene trasportata dal marito nell’apposito locale lavanderia, dove l’assicurata è poi in grado di occuparsi totalmente del bucato. Al termine inserisce la biancheria nell’asciugatrice tranne alcuni capi delicati che preferisce stendere sullo stendino. Nello stendere oltre i tre capi, l’assicurata avverte però dolore alle articolazioni: stende pertanto poco alla volta, alternando il riposo all’attività, o richiede la collaborazione della figlia.
Dall’insorgere del danno alla salute, l’assicurata piega tutto quanto possibile e dà un “colpo veloce di ferro” sulla biancheria semplice da stirare; per quanto concerne quella più “impegnativa”, come camicie e pantaloni, si serve della lavanderia del vicino centro commerciale.
Per la problematica alle articolazioni delle mani, l’assicurata ha rinunciato ai lavori a maglia. Si occupa tuttora dei piccoli rammendi.
Pur considerando l’esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 50% la percentuale degli impedimenti considerando gli impedimenti nello stiro e nei lavori a maglia.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
La signora RI 1 non segnala difficoltà nella cura dei figli: riesce a seguirli nei compiti, nell’educazione e a svolgere attività comuni.
Afferma di non essere più in grado, come un tempo, di camminare a lungo durante le vacanze, ma rimedia servendosi dei mezzi pubblici.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
2.5%
Dal danno alla salute l’assicurata non è più in grado di occuparsi del piccolo giardino come prima: non possiede sufficiente forza nelle mani per tagliare l’erba con il tagliaerba o i rami dei cespugli con il tronchesino (divenuti ora compito del coniuge).
La sua collaborazione comprende tuttora l’estirpazione delle erbacce e l’annaffiare.
Per quanto riferito e considerata l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto nella misura del 50% la percentuale degli impedimenti.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
34,5 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
▪ I familiari.
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE
▪ -.-."
(Doc. 16/1-7)
2.17. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 34,5% (cfr. consid. 2.16.).
Nell’indagine è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
In sede ricorsuale, il rappresentante dell’assicurata ha contestato la valutazione delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai suoi limiti funzionali, evidenziando l’insorgenza di un’esacerbazione delle patologie dell’interessata, come attestato dal dr. __________, che rende ormai impossibile l’esecuzione di determinati compiti.
A titolo esemplificativo, il rappresentante dell’interessata ha rilevato che l’assicurata ha dovuto ridurre la propria attività in relazione alla pulizia della cucina e la preparazione dei pasti che richiedono uno sforzo particolare per le mani; che ella non può ormai più utilizzare il mocio per pulire i pavimenti; che l’assicurata non può più trasportare borse medio-pesanti; infine, che ella non può più stendere il bucato, né effettuare i veloci “colpi di ferro” ai panni, come indicato dall’assistente sociale (doc. I).
L’insorgente ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento per quanto riguarda il punto 5.2. (alimentazione), 5.3. (pulizia dell’appartamento), 5.4. (spesa e acquisti diversi) e 5.5. (bucato, confezione e riparazioni di indumenti).
A supporto della propria tesi, il rappresentante dell’interessata ha prodotto, quale concreto elemento oggettivo, un certificato medico del dr. __________, del 16 febbraio 2009, nel quale lo specialista ha attestato che l’assicurata, a causa di “un’esacerbazione recente dell’attività infiammatoria”, ha dovuto ridurre ulteriormente e drasticamente l’attività di casalinga, già parzialmente limitata in precedenza, per evitare di sottoporre le articolazioni a sforzi nell’ambito dello svolgimento delle attività quotidiane. Il dr. __________ ha evidenziato che “al di là della capacità residua di lavoro quale impiegata, quantificabile come indicato al 50%, la paziente risulta pressoché completamente inabile al lavoro nell’attività di casalinga”, aggiungendo che “qualora dovesse superare tale capacità, si espone al concreto rischio di un ulteriore peggioramento della malattia, ciò che condurrebbe ad un’ampia limitazione dell’attività professionale attualmente svolta in ragione del 50%” (doc. C, sottolineature della redattrice).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 23 gennaio 2009 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 16 febbraio 2009 (doc. C) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di una recente esacerbazione dell’attività infiammatoria che affligge l’assicurata, così come del resto già indicato nel suo precedente referto del 15 dicembre 2008, precedente alla decisione impugnata. In quel referto, difatti, il dr. __________ aveva già osservato che l’interessata, affetta da una poliartrite reumatica sieropositiva ed erosiva in politerapia, presentava “un’attività infiammatoria persistente, in esacerbazione recente”, motivo per il quale era necessario che ella, oltre alla sua attività lavorativa al 50%, limitasse al massimo, rispettivamente evitasse, qualsiasi altro lavoro aggiuntivo, anche in ambito familiare (cfr. doc. 30-4, sottolineature della redattrice).
Pertanto, potendo il referto del febbraio 2009 del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Nonostante le indicazioni del dr. __________, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno chiedere all’assistente sociale un complemento di inchiesta domiciliare, rilevando che i limiti funzionali dell’interessata sono già stati sufficientemente considerati escludendo che la stessa possa svolgere delle attività pesanti.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che alla valutazione dei limiti dell’assicurata nello svolgimento delle incombenze domestiche effettuata dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta del 1° luglio 2008 non possa essere prestata adesione, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nei suoi referti del 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 30-4) e del 16 febbraio 2009 (cfr. doc. C).
Va infatti sottolineato che, nello svolgimento dell’inchiesta domiciliare, l’assistente sociale si è fondata su quanto valutato dal dr. __________ nel suo referto dell’11 gennaio 2008 (doc. 5/1-5), precedente all’esacerbazione della patologia dell’interessata.
Il TCA non può quindi condividere il parere del dr. __________ del SMR, laddove ritiene che l’impedimento nello svolgimento dell’attività casalinga sollevato dal dr. __________ sia già stato preso in considerazione dall’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta a domicilio (cfr. doc. IV/1).
Va infatti rilevato che l’assistente sociale ha svolto la sua inchiesta domiciliare in data 7 luglio 2008 (cfr. doc. 16-1), ritenendo che, a quel momento, l’interessata non fosse in grado di compiere lavori pesanti, mentre conservava una certa capacità di effettuare altri compiti (come cucinare, svolgere le pulizie quotidiane della casa, fare la spesa, occuparsi del bucato e dello stirare velocemente la biancheria più semplice, cfr. doc. 16/4+5).
Il TCA sottolinea tuttavia che, dopo lo svolgimento di tale inchiesta domiciliare, nei referti del 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 30-4) e del 16 febbraio 2009 (cfr. doc. C), il dr. __________ ha messo in evidenza una esacerbazione dei disturbi dell’interessata, tale da renderla “pressoché completamente inabile al lavoro nell’attività di casalinga”, nella quale in precedenza era già parzialmente limitata. Il dr. __________ ha infatti sottolineato che l’assicurata “deve evitare assolutamente di sottoporre le articolazioni a sforzi nell’ambito dello svolgimento delle attività di ogni giorno” (cfr. doc. C, sottolineature della redattrice).
Al riguardo, va qui sottolineato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.15.), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (il corsivo è della redattrice).
Ciò è il caso nella fattispecie concreta.
Difatti, il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, attestato dal dr. __________ - il quale ha considerato che l’assicurata deve evitare assolutamente di sottoporre le articolazioni a sforzi nello svolgimento delle attività quotidiane -rende necessario lo svolgimento di un complemento di inchiesta domiciliare, al fine di determinare con esattezza quali sono le limitazioni dell’assicurata nello svolgimento dei compiti domestici tenuto conto dell’evoluzione dei suoi disturbi.
In simili circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una nuova inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo misto di calcolo, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata. In tale ambito, l’UAI dovrà pure esaminare se e in che misura va applicata la giurisprudenza esposta dal Tribunale federale nella sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, nella quale l’Alta Corte ha indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni.
2.18. L’assicurata ha chiesto l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. I e doc. VI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, a mente del TCA, la documentazione agli atti è sufficiente, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.
2.19. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da uno studio legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.20. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 23 gennaio 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.17..
L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti