Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.28
Entscheidungsdatum
29.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.28

LG/sc

Lugano 29 luglio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2009 di

RI 1

contro

la decisione del 19 dicembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria di pulizie / casalinga, in data 16 luglio 1996 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti (orientamento professionale) segnalando di essere affetta da “cataratta congenita che causa una debole visione. Non vedo da un occhio” (doc. AI 2-1/6).

L’UAI, con decisione del 18 settembre 1996, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo la richiedente di cittadinanza __________, entrata in Svizzera il 13 marzo 1995 già portatrice di un danno alla salute e esente da contribuzione all’AVS/AI (doc. AI 9-1).

1.2. In data 25 ottobre 2006 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “stato dopo cataratta congenita operata; visus ODx 0.2 con correzione; visus OSx conta dita a 20 cm con correzione” (doc. AI 10-1/6).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 32-1), l’UAI con decisione del 19 dicembre 2008 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 14 agosto 2008 (doc. AI 36-1) ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita (grado 61%) a far tempo dal 1° ottobre 2005.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha contestato la ripartizione delle attività di salariata (50%) e casalinga (50%) effettuata dall’amministrazione. Secondo la ricorrente la rendita d’invalidità andava calcolata su di una percentuale di salariata del 100% (doc. I).

Ella ha in particolare evidenziato che le sue condizioni di salute e il figlio da accudire non le hanno permesso di trovare un’occupazione a tempo pieno. L’assicurata ha poi aggiunto che gli orari di lavoro imposti dal settore (mattino presto o sera) rendono difficile un’attività al 100% (doc. I).

A sostegno delle proprie argomentazioni RI 1 ha allegato il certificato medico dell’8 settembre 2007 del Dr. __________ (doc. A4) e le ricerche di lavoro effettuate (doc. A5-A9).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. Con scritto del 28 febbraio 2009 (doc. VIII) l’assicurata ha ribadito le proprie tesi ricorsuali, allegando ulteriore documentazione relativa a domande e offerte di lavoro o di formazione professionale, nonché la disdetta dal contratto di lavoro della __________ e i conteggi salariali (doc. B1-B21).

Il doc VIII e i relativi allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. IX).

1.6. La ricorrente ha poi trasmesso a questa Corte l’attestato dell’11 marzo 2009 del Dr. __________ (doc. X) e la lettera del 24 marzo 2004 della __________ (doc. XII).

I doc. X e XII sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XI e XIII).

1.7. Con osservazioni del 26 marzo 2009 l’UAI, dopo aver esaminato la nuova documentazione prodotta, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione del ricorso (doc. XIV).

I doc. IX e XIV sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14)

Al riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.6. Nella presente fattispecie l’assicurata ha contestato l’applicazione da parte dell’amministrazione del metodo misto, in quanto ella avrebbe trovato un’attività lavorativa al 50% non per sua scelta, ma a causa del danno alla salute e del tempo dedicato alla cura del figlio che non le hanno permesso di trovare un’occupazione a tempo pieno (doc. I).

La tesi ricorsuale non merita accoglimento e la ripartizione effettuata dall’amministrazione del tempo dedicato all’attività di salariata (50%) e di casalinga (50%) va confermata.

In primis va evidenziato che l’assicurata già nella prima domanda di prestazioni AI del 19 luglio 1996 aveva indicato quali attività principali quelle di cameriera (pto. 5.3.1.) e di casalinga (pto. 5.4.1.)(cfr. doc. AI 2-5).

Nella domanda d’indennità di disoccupazione del 10 ottobre 2006 l’assicurata ha poi specificato di essere disposta e capace di lavorare unicamente a tempo parziale (doc. incarto disoccupazione AI 1-2), come d’altronde lo era già la precedente attività dell’insorgente quale ausiliaria di pulizie presso la __________, __________ (doc. AI 21-1).

In sede di verbale della procedura inc. 38.2007.95 è inoltre stato confermato che l’assicurata si è iscritta ad un impiego a tempo parziale:

" (…)

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ precisa che l'assicurata è iscritta al collocamento alla ricerca di un impiego al 50%.

La ricorrente precisa che proprio si è annunciata alla disoccupazione nel settembre 2006, dopo che le erano state ridotte le ore di lavoro nel marzo 2006 (cfr. doc. 24).”

Va poi rilevato che la stessa assicurata nel proprio ricorso ha affermato che la cura del figlio e gli orari irregolari del marito l’hanno costretta a svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale (doc. I). Particolare che emerge pure dal curriculum vitae completato per conto dell’assicurazione disoccupazione, ove ha precisato che la propria disponibilità è condizionata dagli obblighi verso il figlio (cfr. doc. AI 27-3).

A fronte di questi dati, l’amministrazione ha rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura (50%).

Le ricerche di lavoro e relative risposte allegate in sede ricorsuale non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie, non potendo dalle stesse desumere altro, se non la volontà di ricercare un’attività lucrativa quale ausiliaria di pulizie o una formazione professionale nel settore sanitario (cfr. doc. A5-A9 e B1-B13).

2.7. Dal profilo medico l’assicurata è stata considerata dal SMR pienamente abile al lavoro (100%) in un’attività adeguata senza necessità visiva (doc. AI 30-1) fondandosi sul rapporto medico del 4 dicembre 2006 del Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, il quale ha ritenuto non più proponibile l’attività attuale di ausiliaria di pulizie, a causa del visus molto basso, ma possibile unicamente un’attività senza necessità visiva (doc. AI 18-3).

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

L’assicurata in sede ricorsuale ha peraltro contestato unicamente l’applicazione del metodo misto e la determinazione effettuata dall’UAI della parte da lei dedicata all’attività lucrativa (50%) e non la valutazione medica del suo status clinico.

Il certificato medico dell’8 settembre 2007 del Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi (doc. A4) prodotto dalla ricorrente in sede ricorsuale conferma la patologia oftalmologica senza aggiungere nulla che non sia già stato vagliato dal SMR.

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile in misura completa nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre ha una capacità lavorativa piena (100%) in un’attività senza necessità visiva.

Tuttavia, nel rapporto dell’11 agosto 2008 la consulente in integrazione ha evidenziato che nella fattispecie “potrebbero essere proposte attività poco qualificate nel settore della produzione e nel settore dei servizi. Il visus molto basso non permette, per contro, di configurare delle attività lavorative che possano essere svolte nel mercato libero del lavoro. Infatti, tale deficit si rileva controindicato nei settori sopraindicati e nelle specifiche professioni quali aiuto cucina, operaia generica, cameriera, ausiliaria di lavanderia, aiuto venditrice, cassiera, ecc.” (doc. AI 35-2).

La consulente ha inoltre escluso la messa in atto di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base in ragione della percentuale lavorativa (doc. AI 35-2).

Nella decisione impugnata l’UAI ha dunque ritenuto un grado d’invalidità completo (100%) per la parte salariata.

2.8. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 24 aprile 2008 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 21,5% (cfr. doc. AI 32-6).

2.9. Come è già stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

In particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Spese e acquisti diversi 10

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

Pulizia dell'appartamento 10

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

  • attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.10. Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 24 aprile 2008 (cfr. doc. 32-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

  1. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

Nessun impedimento. L'assicurata si occupa personalmente della conduzione dell'economia domestica, anche se naturalmente non può garantire un controllo accurato del suo operato, in ragione dell'importante difetto visivo.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

7 %

L'assicurata si impegna a preparare personalmente i pasti giornalieri, semplici e ripetitivi. La signora RI 1 riferisce di eseguire molte attività "in automatico", per abitudine. Questa modalità di lavoro le permette di essere efficiente, anche se naturalmente dettagli e precisione non possono essere garantiti. L'assicurata racconta come spesso i familiari le rimproverino affettuosamente che l'insalata non è pulita o è appassita e lei non se n'è accorta e l'ha servita ugualmente. In generale però l'assicurata ritiene di svolgere con sufficiente competenza il lavoro di cuoca.

Di persona apparecchia e sparecchia la tavola, carica e scarica la lavastoviglie, riordina giornalmente il piano di lavoro ed il locale tutto. Anche queste mansioni sono eseguite automaticamente, ricorrendo a gesti abituali e perfettamente memorizzati. Il risultato non è sempre soddisfacente, proprio in ragione dell'importante limitazione visiva. Non può infatti curare i dettagli né garantire una perfetta igiene. Per questo in occasione delle pulizie approfondite della cucina e degli elettrodomestici l'aiuto del marito rimane indispensabile.

Per quanto riferito valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

4,5 %

L'assicurata è molto volonterosa e si impegna per quanto è nelle sue possibilità per risultare autonoma nelle pulizie di casa. Personalmente riordina i locali, spolvera la mobilia, rifà i letti, passa l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, pulisce il bagno. L'assicurata anche in questo ambito si appoggia molto sulla consuetudine dei gesti e sulla regolarità del lavoro. Cerca infatti di compiere ogni giorno le medesime operazioni, se possibile anche nella stessa successione, per non dimenticare nulla. Non potendo affidarsi al colpo d'occhio, per verificare il risultato del suo lavoro, l'assicurata cerca così nella regolarità un'ancora di salvezza. Naturalmente i dettagli sfuggono alla sua capacità di controllo. L'assicurata non

vede le ragnatele che si formano in più parti della casa, né può accorgersi di capelli o fiocchi di polvere che si depositano sul pavimento. Per questo la supervisione del marito rimane irrinunciabile così come il suo apporto diretto in occasione delle grandi pulizie stagionali della casa.

Per quanto riferito valuto in misura del 30 % la percentuale di impedimento in questo ambito, considerate le importanti limitazioni visive.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

3 %

L'assicurata è in grado di effettuare autonomamente una piccola spesa nel negozio presente in paese e raggiungibile in 5-10 minuti a piedi. Nei negozi è però in difficoltà nel verificare i prezzi, le date di scadenza, le componenti dei prodotti e nel pesare frutta e verdura a scelta. Anche nella selezione di frutta e verdura l'assicurata incontra dei problemi, non potendo facilmente riconoscere imperfezioni e ammaccature.

La spesa settimanale viene eseguita in presenza e con l'aiuto del marito. L'assicurata segnala quanto le occorre e il marito l'aiuta nella scelta e nella ricerca dei prodotti sugli scaffali.

L'assicurata preferisce il pagamento in contanti. Le risulta infatti complicato l'uso della carta di credito, per il controllo degli importi accreditati e per l'inserimento del codice pin. La gestione burocratico-amministrativa è da sempre compito del marito.

Per quanto riferito valuto in misura del 30 % la percentuale di impedimento in questo ambito considerate le importanti limitazioni visive.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

3 %

La signora RI 1 dichiara di provvedere autonomamente all'esecuzione pratica del bucato. II funzionamento della lavatrice e i vari programmi di lavaggio le sono noti e non incontra pertanto ostacoli nel servirsene in maniera corretta. L'assicurata inserisce, toglie e stende i panni senza necessità di aiuti esterni. Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e riposti negli armadi. L'assicurata garantisce in ogni caso di persona anche lo stiro del bucato, senza però poter garantire l'accuratezza dei dettagli e la precisione del lavoro.

Cucito, maglia e attività simili le sono sempre state precluse in ragione dell'importante limitazione visiva che l'accompagna dalla nascita.

Per quanto riferito valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito casalingo, considerato il minor rendimento (nel caso particolare da intendersi come minor garanzia di qualità del lavoro svolto).

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

4 %

L'assicurata riferisce di trovarsi talvolta in difficoltà nel seguire __________ nei compiti, in ragione delle sue difficoltà visive. Si serve infatti di una lente di ingrandimento per assisterlo durante gli esercizi a casa, ma facilmente si stanca per lo sforzo di concentrazione richiesto. Altrimenti __________ viene decritto come un bambino autonomo e giudizioso.

Per quanto riferito valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo delicato ambito.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

I lavori di cura del piccolo giardino sono da sempre affidati al marito.

Non vengono segnalate altre attività extra-domestiche, nel senso qui inteso.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

21,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Il marito.

  1. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da sempre.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

L'assicurata desidera incontrare un collocatore per essere aiutata a trovare un'attività lucrativa compatibile con il suo problema di salute.

Null'altro da aggiungere." (Doc. AI 32/4-7)

2.11. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 21,5%.

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

2.12. Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 60,75% (50 X 100% + 50 X 21,5%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione tre quarti di rendita come stabilito dall’amministrazione.

La decisione dell’UAI va quindi confermata.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

51
  • BGE 134 V 930.10.2007 · 463 Zitate
  • DTF 134 V 930.10.2007 · 463 Zitate
  • DTF 134 V 12
  • DTF 133 V 50406.08.2007 · 1.446 Zitate
  • BGE 131 V 5101.01.2005 · 683 Zitate
  • DTF 130 V 9701.01.2004 · 1.537 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • BGE 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 9301.01.2002 · 857 Zitate
  • BGE 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • BGE 125 V 14601.01.1999 · 1.200 Zitate
  • DTF 125 V 14601.01.1999 · 1.200 Zitate
  • DTF 125 V 195
  • BGE 125 V 352
  • DTF 125 V 352
  • BGE 125 V 404
  • DTF 123 V 233
  • DTF 117 V 195
  • DTF 117 V 197
  • DTF 115 V 53
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 136
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 102/00
  • I 126/07
  • I 156/04
  • I 175/01
  • I 26/02
  • I 276/05
  • I 35/00
  • I 407/92
  • I 475/01
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 681/02
  • I 685/02
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 82/01
  • U 347/98