Raccomandata
Incarto n. 32.2009.222
FS/sc
Lugano 12 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia (doc. AI 12/1-7, 23/1, 24/1 e 28/1), nel mese di febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui due perizie mediche (reumatologica e psichiatrica) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’Ufficio AI – sulla base del rapporto medico 19 gennaio 2009 del dr. __________, medico SMR, e del rapporto finale 23 settembre 2009 del consulente in integrazione professionale –, con decisione 5 novembre 2009 (doc. AI 59/1-3), preavvisata con progetto 25 settembre 2009 (doc. AI 58/1-3), ha negato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria e, sulla base della stessa, il riconoscimento di una rendita AI e/o di provvedimenti professionali.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 18 gennaio 2010 nelle quali il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, hanno concluso che “(…) la documentazione in esame non modifica le conclusioni a cui si era giunti in precedenza (…)” (doc. IV/Bis) e ribadito che il consulente in integrazione ha stabilito che non esistono i presupposti necessari per il diritto ai provvedimenti professionali – ha sottolineato che non è necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti e chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con osservazioni 3 febbraio 2010 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni e ha prodotto ulteriore documentazione medica.
1.6. Con osservazioni 18 febbraio 2010 – rilevato che l’attuale degenza presso la Clinica __________ è posteriore alla decisione impugnata – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del gravame
1.7. Con osservazioni 17 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha sostenuto che lo stato di salute della sua assistita era già compromesso – al punto da giustificare il diritto ad una rendita AI – prima della contestata decisione e che il peggioramento ha reso necessario il nuovo ricovero.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 5 novembre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente postula il diritto a prestazioni sulla base delle risultanze della chiesta perizia giudiziaria.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224; Valterio, op. cit., pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita in DTF 133 V 504 e nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.9. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, ritenuta la ripartizione di salariata al 61% e casalinga al 39%, applicato il metodo misto per il calcolo dell’invalidità.
Questa ripartizione, che si basa correttamente sui dati forniti dai datori di lavoro, non è del resto stata contestata dall’assi-curata.
2.10. Per chiarire l’aspetto medico – sulla base del rapporto medico 4 agosto 2008 (doc. AI 39/1-3) nel quale il dr. __________ aveva concluso che “(…) in considerazione patologia mista indicata valutazione peritale psichiatrica () e reumatologica (). Il perito psichiatrico dovrà esprimersi in particolare se e in quale misura la problematica psichiatrica riduce la capacità lavorativa residua dal punto di vista reumatologico (questione della cumulabilità). (…)” (doc. AI 39/2) – l’Ufficio AI ha predisposto un accertamento presso il __________ (__________) e il dr. __________ (doc. AI 40/1-2 e 41/1-2).
Il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 12 novembre 2008 (doc. AI 44/2-12) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) • Sindrome somatoforme da dolore persistente • Sindrome mista ansioso depressiva • Sindrome panvertebrale cronica su/con: ○ Nell’ambito della I diagnosi ○ Moderate alterazioni degenerative con protrusioni discali C4/C5, L3/L4, L4/L5 e L5/S1 ○ Insufficienza muscolare (…)” (doc. AI 44/9) – ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
5- Valutazione e prognosi
Dal punto di vista reumatologico la paziente soffre in primo luogo di un dolore cronico nell'ambito di una sindrome somatoforme. Non è spiegabile in altro modo la sintomatologia dolorosa accusata dalla paziente, con dolori persistenti estremamente invalidanti e che trovano francamente poco riscontro all'esame clinico. La paziente cammina con una stampella ma quando l'accompagno a pesarsi essa si muove senza stampelle, senza zoppia, così come riesce a camminare all'indietro senza zoppia.
E' interessante come nel test di Romberg la paziente tenda a cadere ma tutte le volte riesca a salvarsi spostando rapidamente il baricentro. L'esame clinico d'altronde mostra una diminuzione della mobilità solamente minima mentre una valutazione di miogelosi o di presenza di punti Trigger è impossibile alla luce della diffusa dolenzia presentata. Dal punto di vista reumatologico, per valutare la capacità lavorativa, mi posso unicamente basare sui dati oggettivi che sono l'esame clinico ed i dati radiologici. Da questo punto di vista la paziente soffre sì d'alterazioni degenerative che però non mi sembrano particolarmente importanti è francamente non condivido nemmeno l'idea del Prof. __________ che il tutto ruoti intorno al segmento L4/L5, sicuramente quello con le alterazioni maggiori che però non spiegano assolutamente il quadro clinico.
Le alterazioni degenerative possono però provocare una certa inabilità lavorativa. La prognosi è dipendente dall'evoluzione psichiatrica."
B Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
La paziente presenta delle alterazioni degenerative di grado medio a livello lombare e cervicale, in particolare a livello L4/L5, che possono ripercuotersi su attività pesanti.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Diminuita capacità di carico a livello della colonna lombare.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
La paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi fino ai 10 kg, in modo più raro fino a 15 kg; deve poter cambiare regolarmente postura, circa ogni 2 ore, e non lavorare in ante flessione. Le attività che non contengono queste limitazioni sono limitate nel tempo.
a. L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
4 ore al giorno.
2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
No.
2.6 Se sì, in che misura?
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di. almeno il 20%?
Del 50 % almeno dal dicembre 2005.
a. Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Personalmente riterrei il 50 % da allora.
C- Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1- E possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No.
1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
1.2 Se no preghiamo di motivare
Dal punto di vista reumatologico non esistono provvedimenti che possano migliorare la capacità lavorativa.
2- E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
2.1 se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?
a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3- L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Dal punto di vista puramente reumatologico in un'attività leggera, dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, dove può cambiare regolarmente postura, dove non debba lavorare in anteflessione o effettuare ripetute rotazioni del tronco, la paziente è abile in misura dell' 80 %.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
8 ore al giorno, è presente una riduzione della capacità di lavoro su 8 ore del 20%.
3.3 E presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
Sì.
3.4 Se sì in che misura?
Del 20 %.
3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Osservazioni altre domande
L'inabilità lavorativa da me attestata è puramente reumatologica, personalmente mi sembra che però il problema maggiore sia a livello psichiatrico. Questa mia visione è d'altronde confermata dai medici curanti, in particolare dopo la degenza della Clinica d'__________, ed anche nel rapporto del dr. __________.
(…)" (doc. AI 44/10-12)
Il dr. __________, direttore del __________ e FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 15 gennaio 2009 (doc. AI 49/1-11) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome mista ansioso depressiva (F41.2) – sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) (…)” (doc. AI 49/7) e dopo aver esposto dettagliatamente e ampiamente le ragioni per le quali, pur ponendo la medesima diagnosi dello psichiatra curante, esprime un giudizio di minore gravità rispetto alla condizione depressiva – ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Riassumendo quanto sopra.
Non siamo in presenza di un quadro di comorbidità tra disturbo somatoforme e altra patologia psichiatrica maggiore. La depressione in senso stretto, clinicamente parlando, non è grave, spiegandosi molti sintomi con il quadro tipico del disturbo somatoforme.
Il conflitto intrapsichico sottostante non sembra ancora cristallizzato, perché fino ad ora I'A é rimasta in una situazione che garantisce vantaggi secondari. Ha il beneficio del nuovo ruolo di malata, che le consente di non fare più la donna delle pulizie e di vincolare a sè i famigliari. Sul piano emotivo ottiene supporto, aiuto e delega tutte le responsabilità. Sul piano economico ha fatto domanda di invalidità dopo un anno di malattia e spera di essere indennizzata, anche per compensare ciò che l'assicurazione malattia non le ha riconosciuto. Quindi, prima di parlare di stato psichico cristallizzato, ritengo si debba avere la possibilità di vedere come evolverà il caso, dopo che l'A avrà definitivamente abbandonato la prospettiva di risarcimento tramite una rendita e dopo aver fatto un intervento psicoeducativo sui famigliari.
Le cure psichiatriche finora effettuate sono state adeguate e vanno continuate, ma durano da poco tempo (da fine gennaio 2008). Per questo non si può parlare di uno stato psichico invariato, che dura da molti anni, senza cambiamenti nonostante le cure specialistiche.
Non mi sembra che vi sia neppure una grave comorbidità di tipo somatico, come apprendo leggendo la perizia del reumatologo ed i rapporti medici agli atti.
L'unico aspetto che risulta evidente e significativo é l'imponente ritiro sociale, con abbandono degli interessi e delle frequentazioni extra familiari. Ad ogni modo, se opportunamente stimolata, la signora riesce ad andare a frequentare il centro diurno e si può far leva sull'alleanza dei famigliari per superare l'evitamento dei rapporti sociali.
Solo per quest'ultimo problema riconosco un'inabilità globale al 20% per motivi prettamente psichiatrici, nell'ultimo lavoro svolto ed in ogni altra attività lucrativa.
Questa inabilità per ragioni psichiatriche va considerata dall'esordio della malattia somatoforme fino ad oggi e continua.
Non vedo limiti effettivi per ragioni psichiatriche come casalinga. Il comportamento delegante, passivo e ricattatorio della signora verso i suoi famigliari va contrastato e non rappresenta un fattore pertinente per riconoscere qualsivoglia invalidità come casalinga.
Nei lavori di casa é abile al 100%, senza limiti per cause psichiche.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
Non entrano in considerazione. Essendo ancora legata alla prospettiva di riconoscimento e di rendita, la signora boicotterebbe qualsiasi intervento di integrazione.
Non vi é un datore di lavoro
Il limite del 20%, dovuto alla difficoltà a relazionarsi in un eventuale posto di lavoro ed alle tendenze regressive, riguarda genericamente qualsiasi attività adeguata per formazione e condizioni di salute somatica.
D. OSSERVAZIONI
Trattandosi di un limite che riguarda il medesimo problema evidenziato dal reumatologo, non ritengo cumulabile l'inabilità psichiatrica a quella reumatologica.
(…)" (doc. AI 49/9-10)
Il dr. __________, nel rapporto medico 19 gennaio 2009 (doc. AI 53/1-3), viste le risultanze peritali, ha poi concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata dal dicembre 2005.
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il dr. __________ e il dr. __________, nelle rispettive perizie (reumatologica) del 12 novembre 2008 e (psichiatrica) del 15 gennaio 2009. I periti hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 50% nella sua ultima attività esercitata di ausiliaria di pulizia e dell’80% in un’altra attività adeguata dal dicembre 2005.
Per le medesime ragioni questo Tribunale deve fare proprie anche le conclusioni del dr. __________ che – nel rapporto 19 gennaio 2009 (doc. AI 53/1-3), viste le risultanze delle perizie – ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale e del 20% in un’attività adeguata dal dicembre 2005.
Le dettagliate ed approfondite valutazione peritali e le conclusioni del medico SMR non sono state del resto validamente smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e vice primario della Clinica __________ – al quale sono state trasmesse le perizie del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 46/1 e 50/1) – non ha contestato le valutazioni mediche sopra enunciate e nemmeno si è espresso in merito alle dettagliate e esaurienti ragioni per le quali il dr. __________ ha espresso un giudizio di minore gravità rispetto alla condizione depressiva (vedi il punto 6 della perizia 15 gennaio 2009 del __________ sub doc. AI 49/7-9).
Inoltre, nel certificato 4 dicembre 2009 – precisando che “(…) nelle scorse settimane, in seguito alla comunicazione del parere negativo da parte dell’Ufficio dell’invalidità rispetto al riconoscimento di una rendita, la paziente ha presentato un forte peggioramento dello stato depressivo con insonnia, ruminazioni a stampo persecutorio ed ideazione suicidale. E’ stata tentata una cura ambulatoriale con potenziamento della terapia neurolettica con Seroquel ma l’acuirsi delle tematiche anticonservative hanno suggerito un approccio residenziale. Per tale motivo è stato necessario un nuovo ricovero della paziente presso la Clinica __________ dal 30.11.2009 dove la stessa è a tutt’ora ricoverata. (…)” (doc. AI 60/11) –, il dr. __________ ha attestato un peggioramento della situazione valetudinaria successivo alla decisione impugnata.
La data di emanazione della decisione impugnata (in casu, il 5 novembre 2009) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 140 e 129 V 4). Secondo costante giurisprudenza federale, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Al riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni 18 gennaio 2010, hanno in ogni caso concluso che “(…) il peggioramento del quadro clinico che non ha portato a porre una diagnosi diversa da quelle già definite in precedenza ha comportato un ricovero presso la clinica __________ dal 30.11.2009 per la comparsa di idee anticonservative, elementi clinici che già erano evidenziati e approfonditamente argomentati in corso di perizia. In conclusione la documentazione in esame non modifica le conclusioni a cui si era giunti in precedenza. (…)” (IV/Bis).
Quanto ai certificati medici 1. febbraio 2010 firmato dal dr. __________ e dal dr. __________, medico assistente presso la Clinica __________, e 2 febbraio 2010 del dr. __________ (doc. B1 e B2 che attestano il decorso e l’attuale degenza presso la Clinica __________), il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2010, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) • dall’attuale documentazioni risultano invariate le diagnosi rispetto alle valutazioni precedenti • si conferma valutazione espressa nella nota 18.1.2010 • attuale degenza posteriore decisione impugnata (…)” (VIII/1).
Per quanto riguarda invece al certificato 17 marzo 2010 – nel quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato che “(…) la sintomatologia presentata dalla Signora RI 1 sebbene aggravatasi negli ultimi mesi con un peggioramento dell’apatia associata a ritiro sociale, irritabilità ed insonnia; era già esistente durante il precedente ricovero dal 28.03.2008 al 30.05.2008 e non è mai cessata. (…)” (X/Bis) – questo Tribunale rileva che la situazione presente al momento del primo ricovero dal 28.03.2008 al 30.05.2008 era ben conosciuta ad entrambi i periti, dr. __________ e dr. __________, che l’hanno debitamente tenuta in considerazione nelle loro valutazioni. In particolare, lo si ribadisce, il dr. __________ ha fornito dettagliate ed esaurienti ragioni per le quali ha espresso un giudizio di minore gravità rispetto alla condizione depressiva (vedi il punto 6 della perizia 15 gennaio 2009 del __________ sub doc. AI 49/7-9) e il dr. __________ (pur avendone avuta la possibilità visto che la perizia 15 gennaio 2009 del __________ gli è stata trasmessa il giorno successivo; doc. AI 50/1) non ha osservato nulla al riguardo.
Visto quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni mediche sopra enunciate, è da ritenere dimostrato che l’assicurata, dal dicembre 2005 fino almeno al 5 novembre 2009 (data della decisione impugnata), è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale e dell’80% in un’altra attività adeguata.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
La domanda volta all’allestimento di una perizia giudiziaria va pertanto disattesa. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.13. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchie-sta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 55/1-7).
Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24% (doc. AI 55/7).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Questo Tribunale – considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4,) – ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’econo-mia domestica da parte dei familiari.
2.14. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.14.1. Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2; STFA del 18 ottobre 2002 I 761/01, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che, come risulta dagli accertamenti medici esperiti, l’incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nel dicembre 2005).
2.14.2. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2006 in fr. 28’859.-- (cfr. doc. AI 59/2), conformemente a quanto indicato dal consulente in integrazione che si è basato sui dati forniti dagli ultimi datori di lavoro (doc. AI 57/2, 28/1 e 23/1).
2.14.3. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 50'277.69 (fr. 4'019.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2006 (con un grado di occupazione del 100%) quale ausiliaria di pulizia e collaboratrice domestica presso i suoi ultimi datori di lavoro (fr. 47'309.83, cfr. consid. 2.15.1: fr. 28’859.-- al 61%, cfr. consid. 2.9), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore servizi personali (Tabella TA1 2006, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3'309.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi; cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 98 = fr. 41’395.59).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido conformemente alla giurisprudenza federale citata.
Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
Conformemente alla giurisprudenza suenunciata – ritenuta una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 40'222.15 (50'277.69 x 80% = 40'222.15).
In conclusione, ritenuto che il reddito ipotetico da invalido di 40'222.15 è superiore al reddito da valido di fr. 28’859.-- (cfr. consid. 2.14.2), per la parte di salariata non sussiste alcuna limitazione.
2.14.4. Poste infine le quote parti di attività salariata (61%) e di casalinga (39%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 24% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado d’invalidità globale è del 9.36% (61 x 0% + 39 x 24%).
Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.
Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2009.
Ritenuto il grado d’invalidità dello 9.36% e conformemente all’art. 17 LAI – invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (SVR 2010 IV Nr. 16; DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b) – a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata anche il diritto ad una riformazione professionale.
2.15. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti