Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.219
Entscheidungsdatum
08.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.219

FC/lb

Lugano 8 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 novembre 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1945, già attivo quale montatore di ascensori e direttore di una ditta di ascensori, nel gennaio 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da ernia del disco con difficoltà a muovere le gambe (doc. AI 2-5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 3 novembre 2009, preceduta da un progetto del 3 luglio 2009 (doc. AI 124 e 131), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità dell’assicurato inferiore al 40% e motivando come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Come già spiegato in occasione dei diversi incontri avvenuti presso il nostro Ufficio, il presente caso viene valutato in base agli impedimenti incontrati nello svolgimento delle abituali mansioni svolte, quindi trattato come una persona senza attività lucrativa, infatti, il Signor RI 1 ha cessato l'attività lucrativa alla fine del 2000 e si è trasferito per un periodo in __________; medicalmente il danno alla salute può essere ritenuto invalidante solo da fine 2002-inizio 2003. Si precisa inoltre che la situazione economica non giustifica la necessità di svolgere un'attività lucrativa.

Per gli impedimenti che incontra nello svolgimento delle abituali mansioni, come si evince dal rapporto allestito dalla nostra Assistente sociale che si è basata sia sulla dichiarazione ricevuta tramite raccomandata dell'11.02.2009 che sui limiti funzionali riconosciuti medicalmente, fa stato un grado d'invalidità del 27.5%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.

A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione del 3 luglio 2009 il dossier è stato rivalutato.

Considerato che non è stato prodotto alcun elemento concreto né a livello medico né sotto il profilo economico atto a poter giustificare una diversa valutazione del caso. Le osservazioni non possono pertanto essere considerate atte a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta ed il progetto di decisione deve quindi essere confermato. (…)” (doc. AI-131)

1.3.Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal-

l’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, postulan-

do l’assegnazione di una rendita intera e contestando in sostan-

za le risultanze dell’inchiesta domiciliare effettuata dall’ammini-

strazione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando quando esposto nella decisione contestata e rimandando alle osservazioni proposte dall’assistente sociale che ha svolto la contestata inchiesta.

Con osservazioni del 22 marzo 2010 il ricorrente ha in sostanza ribadito le censure ricorsuali e con uno scritto del 26 marzo 2010 ha altresì contestato la circostanza, ammessa dall’ammini-strazione, per la quale la sua situazione economica “non giustificherebbe la necessità di svolgere un’attività lucratica”.

Dal canto suo l’amministrazione in data 19 aprile 2010 si è ribadita nelle sue allegazioni chiedendo la conferma della decisione impugnata e producendo un’ulteriore presa di posizione dell’assistente sociale.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 3 novembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

Nel merito

2.3. Oggetto della lite è il diritto dell’assicurato ad una rendita di invalidità.

Primariamente va detto che non meritano ulteriore disamina, giacchè infondate, le censure del ricorrente con riferimento alla mancata o carente motivazione della decisione impugnata per il fatto che fonderebbe le sue conclusioni su un rapporto, quello dell’assistente sociale del 31 marzo 2009 (doc. AI 122), che non è stato nemmeno allegato alla decisione. Ora, considerato come all’insorgente, tramite il suo legale, è stato inviato tale rapporto, unitamente all’incarto completo, in data 6 ottobre 2009 (doc. AI 129), e che egli non abbia tuttavia in seguito ritenuto opportuno produrre alcuna ulteriore osservazione al progetto di decisione del 3 luglio 2009, tale censura, che rasenta la temerarietà, va disattesa.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l’amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (cfr. marg. 3091 delle Direttive concernente l’invalidità e la grande invalidità, edite dall’UFAS).

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190s).

Va osservato che in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un’attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). In sostanza quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 s).

2.7. Nella fattispecie concreta, da un attento esame della documentazione, questa Corte non può che confermare la decisione contestata laddove ha applicato il metodo specifico di valutazione dell’invalidità previsto per le persone senza attività lucrativa.

Innanzitutto va premesso che l’assicurato, nonostante inizialmente avesse espresso valutazioni divergenti, ha formalmente accettato di essere valutato secondo il metodo specifico, vale a dire quale persona senza attività lucrativa, in occasione di un incontro tenutosi il 15 dicembre 2008 presso l’AI, al quale era presente assistito dal proprio legale. Dal verbale di tale incontro si può in particolare leggere quanto segue:

" Incontrato l'assicurato in data odierna presso i nostri uffici, in presenza del collega __________, nonché della moglie dell'assicurato e del suo legale, avvocato __________, collaboratore dello studio RA 1.

Il collega ha spiegato all'assicurato i motivi dell'incontro, motivi che sono già stati espressi a suo tempo all'Avvocato RA 1, ovvero la necessità e oltremodo l'urgenza di procedere ad un'inchiesta per persone senza attività lucrativa. Ha precisato altresì come l'ufficio abbia la fattiva volontà di concludere la pratica prima possibile, cosa che avrebbe fatto nel 2005 se l'assicurato non avesse contestato a più riprese il metodo di valutazione proposto.

Ha inoltre evidenziato come nelle ultime dichiarazioni fiscali (si è fermi alla notifica del 2003, contro la quale ha presentato reclamo) l'assicurato abbia indicato una sostanza netta assai elevata della quale il nostro ufficio deve tener conto; per questo motivo si ritiene giustificato procedere con l'inchiesta per persone senza attività e si intende farlo prima possibile. Contro la decisione l'assicurato potrà aprire un contenzioso, tuttavia senza elementi che contestino la situazione economica qui descritta, l'ufficio intende rimanere fermo sulla sua valutazione.

L'assicurato, consigliato in questo dal suo avvocato, si è detto disponibile ad accettare il metodo di valutazione proposto.

Ho proposto pertanto all'assicurato l'invio di una lettera cui dovrà rispondere per iscritto facendo un elenco delle attività abituali precedenti il danno e indicando altresì il tempo dedicato a ciascuna attività. In quella occasione dovrà chiarire inoltre quali attività è ancora in grado di fare, per consentirmi di procedere ad una valutazione del grado degli impedimenti prima e dopo il danno alla salute (per il dettaglio rimando alla lettera vera propria). In caso di dubbi, prenderò nuovamente contatto con lui.” (doc. AI-115; le sottolineature sono della redattrice).

In seguito tale qualifica non è più stata contestata dall’assicurato nel corso della procedura AI, nemmeno in occasione delle osservazioni formulate il 3 settembre 2009 dal suo legale al progetto di decisione 3 luglio 2009 (doc. AI 126).

Del resto non si può non sottolineare come anche di fronte al TCA il ricorrente, nel suo ricorso e anche nelle “osservazioni” 22 marzo 2010 alla risposta di causa dell’amministrazione, non abbia contestato la qualifica data dall’amministrazione, avallandola quindi di fatto, le censure da lui sollevate vertendo esclusivamente sulla valutazione del grado degli impedimenti nelle attività abituali.

Solo in occasione del suo scritto al TCA del 26 marzo 2010 il ricorrente ha dichiarato di contestare l’affermazione dell’AI per la quale la "situazione economica del ricorrente non giustifica la necessità di svolgere un’attività lucrativa” (XVI).

Tale contestazione, che potrebbe (ma non deve necessariamente) essere interpretata come un’implicita contestazione del metodo di valutazione dell’invalidità applicato dall’Ufficio AI, ossia quello previsto per le persone senza attività lucrativa (metodo specifico), risulta quindi quantomeno tardiva.

Ma a prescindere dall’accordo espresso dall’assicurato al metodo di valutazione dell’invalidità scelto dall’Ufficio AI, lo stesso va comunque confermato da questo TCA per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, nella domanda di prestazioni compilata il 7 gennaio 2004 l’insorgente si è classificato quale persona senza attività lucrativa pur precisando di essere “indipendente dal 2001 a tutt’oggi a causa di problemi di salute” (doc. AI 2-5). Invitato dall’Ufficio AI a precisare il tipo e la natura dell’attività esercitata a titolo indipendente prima del danno alla salute, con scritto 15 gennaio 2004 egli affermava quanto segue:

" (…)

Risposta a lettera normale del 12/01/04

Nel riempire il formulario di richiesta di prestazioni, erroneamente ho scritto INDIPENDENTE, pensando che non dipendo attualmente da nessuno in nessuna maniera.

Il termine più consono sarebbe INVALIDO, in quanto il mio stato di salute e ulteriormente dopo l'intervento chirurgico subito, non mi permette di esercitare alcuna attività, tantomeno lucrativa.

Ne precedentemente ne attualmente non percepisco da nessun ente provvidenziale alcun sussidio o obolo.

Ora vivo con il residuo della liquidazione della cassa pensione, dalla quale sono stato sciolto e dei risparmi di 44 anni di lavoro.” (doc. AI 6-1)

Dal punto di vista professionale risulta che il ricorrente dal 1968 al 1999 è stato attivo quale direttore e montatore di ascensori per la propria ditta, la __________ SA sino a quando questa è stata venduta nel 1999 (doc. AI 22-49). L’assicurato ha dichiarato all’AI di aver venduto la ditta in quanto egli, a causa dei problemi lombari lamentati, non era più in grado di proseguire l’attività (doc. AI 18-1). Tuttavia egli ha in seguito lavorato quale direttore della manutenzione regionale per la medesima ditta di ascensori che aveva rilevato la sua azienda dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000, tale rapporto di lavoro essendo poi stato disdetto dal dipendente adducendo “motivi del tutto personali” (doc. AI 16-6).

Da nessun documento relativo al periodo in oggetto si può evincere che la vendita della ditta, rispettivamente la rescissione del rapporto di lavoro, siano avvenute per ragioni di salute.

Nella disdetta presentata in data 31 agosto 2000 al datore di lavoro egli ha altresì comunicato di restare “a disposizione in caso di necessità, quale servizio esterno a condizioni da definire in eventuali” (doc. AI 16-6).

Cessato quindi il lavoro a fine 2000, egli si è trasferito con la moglie a titolo permanente – e nelle intenzioni definitivo - in __________. Nel formulario di notifica d’uscita dal servizio sottoscritto per la __________ quale assicuratore LPP, dall’assicurato il 29 dicembre 2000, egli ha indicato di non presentare alcuna incapacità lavorativa e che, sciolto il rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2000, chiedeva il pagamento in contanti della propria prestazione d’uscita a motivo di trasferimento definitivo all’estero (doc. AI 16-3). Dal gennaio 2001 egli risulta infatti iscritto all’AVS quale persona senza attività lucrativa, iscrizione confermata dopo il ritorno in Svizzera nell’autunno 2001, nella quale egli ha espressamente dichiarato quali mezzi di sussistenza il “reddito della sostanza” (doc. AI 22 e 28).

Ha poi fatto ritorno in Svizzera nell’autunno 2001 per una questione sociale/contributiva, e meglio dopo aver constatato che per effetto dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali non gli sarebbe più stato possibile continuare a versare i contributi AVS/AI dall’estero (cfr. lettera al Console Svizzero del 3 dicembre 2001, doc. AI 1-7 e doc. AI 40-1).

Ritornato in Svizzera non risulta che egli abbia mai cercato una nuova attività lavorativa né che egli si sia annunciato all’assicu-razione disoccupazione.

Per quanto riguarda i problemi di salute, emerge dalla documentazione agli atti che il ricorrente ha subito interventi per ernia discale nel 1983, 1994 e nel 2003. Sino alla cessazione dell’attività lavorativa, a fine 2000, risulta che egli ha continuato a lavorare pur accusando intermittenti lombalgie che tuttavia non hanno influenzato la sua capacità lavorativa in maniera duratura (cfr. anche il certificato della __________ __________ del 2 ottobre 2003, doc. AI 8-15). In effetti nel corso dell’anno 2000 egli ha fatto registrare solo 14 giorni di assenza per malattia (doc. AI 16-3) e precedentemente al gennaio 2004 egli non si è annunciato alla propria assicurazione perdita di guadagno (cfr. anche la lista delle prestazioni assunte dalla sua cassa malati, doc. AI 15-3).

Come meglio verrà esposto al consid. 2.8 che segue, si può inoltre dedurre che la situazione è peggiorata “solo” nel corso del 2003, peggioramento rilevato anche a livello radiologico con reperto di un’erniazione discale lussata, peraltro non ancora rilevabile nel controllo del maggio 2003 (doc. AI 3-1 e 5-1); l’ernia discale è quindi stata asportata con un’operazione in data 3 ottobre 2003 (certificato 29 settembre 2003 del dr. __________, doc. AI 6-1 e 8-1). Del resto il ricorrente non è riuscito ad apportare alcun certificato o atto medico idoneo ad attestare la sussistenza di una incapacità lavorativa rilevante e prolungata precedente al 2003. In proposito va detto che i certificati del dr. __________ non possono essere decisivi in questo senso, il curante dell’assicurato limitandosi invero ad attestare un’incapacità lavorativa dal momento della visita avvenuta il 19 dicembre 2002, ma avendo peraltro dichiarato di non essere più in possesso degli atti riguardanti l'assicurato relativi al periodo antecedente (2001-2003) e di aver quindi in sostanza attestato un’inabilità lavorativa precedente solo sulla base delle asserzioni del paziente (doc. AI 39-1 e 51-1).

Risulta inoltre dagli atti che il ricorrente si è annunciato all’assicurazione perdita di guadagno in data 5 gennaio 2004 adducendo problemi alla salute (“discopatia”) presenti, a suo dire, dal novembre-dicembre 2002 (doc. AI 13-2), ragione per cui detta assicurazione gli ha erogato le relative indennità assicurate, per un’incapacità avorativa totale, dal 1. gennaio 2003 (doc. AI 13-2).

Si può quindi concludere che quantomeno sino alla fine del 2002, e quindi in ogni caso sicuramente fino al momento della cessazione dell’attività lavorativa, non è stata attestata né documentata alcuna incapacità lavorativa rilevante.

Infine, dal punto di vista finanziario risulta che le condizioni dell’assicurato siano quantomeno agiate. L’Ufficio AI ha proceduto a verificare gli atti fiscali potendo infine dedurre, dalla documentazione trasmessa dal legale dell’assicurato (in particolare le dichiarazioni fiscali 2004, 2005, 2006 siccome le relative decisioni non erano ancora state rese a seguito di reclami) che egli ha potuto contare nel 1999/2000 su redditi lordi medi per fr. 86'495 (doc. AI 22-26), nel 2003 per fr. 105'401.- (14'353.- da titoli, 91'048.- da comunioni ereditarie ed indivisioni), nel 2004 per fr. 110'286.- (19'440.- da titoli, 33'766.- e 57'080.- da comunioni ereditarie ed indivisioni), nel 2005 per fr. 73'325.- (9'488.- da titoli, 36'838 e 27'454.- da comunioni ereditarie ed indivisioni) e nel 2006 per fr. 63'190.- (9'000.- pensione Helvetia Patria, 7'057.- da titoli, 37'053.- e 10'080.- da comunioni ereditarie ed indivisioni) (doc. AI 22-3, 60-3, 80-1, 101). La sostanza netta dichiarata si è mantenuta abbastanza costante oscillando dai fr. 925'835 nella tassazione 2000/2001, fr. 889'999 nel 2003, fr. 909'967.- nel 2004 e fr. 904'895 nel 2005 ai fr. 874'184.- nel 2006, la differenza essendo stata utilizzata per l’acquisto di un immobile in __________ (doc. AI-108).

Si osservi che queste cifre, deducibili dall’ampia documentazione fiscale presente all’inserto, divergono da quelle menzionate dal ricorrente nel suo scritto al TCA 26 marzo 2010, laddove si indicano redditi per fr. 83'500 nel 2004, fr. 42'800 nel 2005, fr. 13'800 nel 2006 e fr. 19'500 nel 2007 (XIV). Tali dati si esauriscono tuttavia in mere affermazioni di parte non supportate da alcun documento.

Ora, alla luce di questi elementi, è da ritenere che la decisione di abbandonare l’attività lucrativa è stata presa prima dell’insorgenza del danno alla salute rispettivamente prima dell’epoca in cui lo stesso ha avuto un influsso rilevante e durevole sulla sua capacità lavorativa e che comunque la stessa non è stata rivista dall’assicurato nemmeno dopo il rientro in Svizzera, nel settembre 2001, allorquando egli, pur essendo reduce da pregressi problemi alla schiena, non soffriva (ancora) di problemi alla salute tali da impedirgli la ripresa di un’attività lucrativa, anche a tempo pieno. Come detto, appare in effetti altamente verosimile che egli si sia licenziato per motivi personali e meglio per recarsi all’estero dove intendeva risiedere stabilmente grazie al reddito della propria sostanza.

D’altra parte, l’insorgente non ha credibilmente evidenziato che siano invece state le condizioni di salute a farlo desistere dalla ricerca di un lavoro al ritorno in Svizzera rispettivamente dall’annunciarsi alle competenti istanze assicurative. Nemmeno risulta comprovato che nel periodo intercorrente dal ritorno in Svizzera sino alla fine del 2002, allorquando si sono presentati i problemi invalidanti alla schiena, egli sia stato realmente interessato a riprendere un’attività lavorativa, non risultando in alcun modo che egli si sia prodigato alla ricerca di un’attività lavorativa non iscrivendosi nemmeno all’assicurazione disoccupazione.

Inoltre, anche volendo ammettere che la descritta condizione economica non può essere interpretata come rinuncia allo svolgimento di qualsiasi attività lucrativa, in concreto non è nemmeno stato dimostrato che in assenza del danno alla salute il ricorrente avrebbe avuto la stretta necessità di una ripresa dell’attività lucrativa per ragioni di sostentamento economico. Anzi, la sua situazione economica fa concludere proprio il contrario. Del resto, anche volendo ammettere il contrario, deve essere ribadito che all’aspetto economico (così come alla necessità economica di esercitare un’attività lavorativa) non deve essere attribuita rilevanza decisiva, la decisione sullo statuto da attribuire ad un assicurato (segnatamente nel senso di persona esercitante o meno un’attività lucrativa) dovendosi fondare su una valutazione globale dell’insieme delle circostanze personali, famigliari, economiche e sociali (cfr. sopra al consid. 2.6; Meyer-Blaser, op. cit. p. 288).

Rilevato altresì che, come detto, l’assicurato ha espressamente riconosciuto la qualifica di persona senza attività lucrativa,

in conclusione, sulla base di quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che egli senza il danno alla salute non avrebbe continuato ad esercitare un’attività lucrativa. Il calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie essere operato esclusivamente secondo i combinati art. 5 LAI, 8 cpv. 3 LPGA e art. 27 OAI, ossia in funzione degli impedimenti ad adempiere le proprie mansioni consuete (metodo specifico di calcolo dell’invalidità; cfr. consid. 2.5).

2.8. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, il ricorrente è affetto primariamente da sindrome lomboradicolare recidivante (su sindrome lomboradicolare irritiativa L4-L5 a destra, esiti di tre operazioni di ernia discale nel 1983, 1994 e 2004, canale spinale stretto, sindrome lombospondilogena, e ernia discale L4-L5; cfr. certificato dr. __________ del 4 gennaio 2008, doc. AI 83).

L’Ufficio AI ha proceduto a richiamare agli atti l’incarto della cassa malati e ad interpellare i medici della Clinica __________ di __________ che avevano operato l’assicurato oltre che il dr. __________, internista e curante dal mese di agosto 2003. Nel rapporto del 9 dicembre 2004 (confermato nel successivo rapporto del 14 aprile 2005, doc. AI 35) il medico SMR dr. __________, valutati gli atti all’inserto, ha concluso per un’incapacità lavorativa completa nella sua attività abituale dal gennaio 2003, evidenziando quali limiti funzionali l’alzare/portare pesi superiori ai 5-10 Kg, il restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione, l'anteflettere/ruotare la colonna specialmente da seduto (doc. AI 21). Nel certificato del 7 giugno 2005 il dr. __________ ha inoltre certificato un’inabilità lavorativa completa in qualità di meccanico e installatore di lift dalla prima visita da lui effettuata nell’agosto 2003 (doc. AI 37-3).

Dal canto suo il dr. __________, già curante dell’assicurato, dopo aver attestato una completa inabilità lavorativa in un certificato del 26 gennaio 2004 e aver dichiarato che l’inabilità “sussisteva già da almeno due anni, perlomeno da quando si è dimesso dalla ditta dove lavorava” in uno scritto del 22 settembre 2005 (doc. AI 39-1), in data 16 febbraio 2006 ha affermato di aver verificato l’inabilità lavorativa in occasione della visita effettuata il 19 dicembre 2002, ma di non disporre di atti o reperti medici riferiti al periodo precedente (doc. AI 12 e 51).

Nelle annotazioni del 18 giugno 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:

" in base alla documentazione MC dr. __________ e dr. __________ neurologo 9.2003 si può far risalire una IL 100% in attività inergonomiche inadeguate e pesanti dal 1. 2003 (recidiva si sindrome radicolare in canale stretto lombare con nuova Op. 10.2003) a carattere definitivo. Vedi anche il nuovo aggiornamento con rapporto medico dr. __________ del 5.2007.

Conto tenuto del decorso ad oggi si può anche concludere a livello medico propronendo per attività leggere e adeguate (non sollevare/portare/spostare pesi

5-10Kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto, non dover effettuare spostamenti su tetti, scale a pioli e terreni sconnessi >50m) fino all’intervento esigibilità 0% mentre dopo 6 mesi dall'intervento 10.2003 si giustifica una esigibilità del 50%”

Miglioramenti significativi non sono da attendersi per il futuro. (doc. 69).

In un certificato del 4 gennaio 2008 il dr. __________, confermate le note diagnosi e un’inabilità lavorativa completa in qualità di montatore di ascensori dall’agosto 2003, descrive le risorse fisiche residue dell’assicurato nel senso che all’assicurato è ancora possibile unicamente sollevare/portare/spostare pesi leggeri sotto i 9 Kg (raramente), maneggiare talvolta attrezzi leggeri (medi raramente), restare in posizione seduta, eretta, inginocchiata e con ginocchia flesse (raramente), camminare anche oltre i 50 m talvolta). Preclusi gli sono invece, oltre al sollevamento di pesi superiori, anche i lavori sopra l’altezza del capo, di rotazione, a posizione seduta chinata o eretta chinata così come il camminare su terreni dissestati o salire e scendere le scale (doc. AI 83).

Sulla base di questo certificato il medico SMR, in data 10 marzo 2008, ha concluso per una totale incapacità lavorativa per ogni tipo di attività dal settembre 2007 (tre mesi prima dell’ultimo certificato del dr. __________) (doc. AI 88-1).

Alla luce di queste certificazioni – che sono peraltro rimaste incontestate dall’assicurato il quale non ha prodotto alcun altro atto medico -, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (per la quale affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004, consid. 5; STFA U 329/01 ed S., U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA I 162/01 del 18 marzo 2002) – il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, internista e curante dell’assicurato, nel suo rapporto all’AI nel quale ha dettagliatamente esposto le diagnosi e le limitazioni che deve osservare l’assicurato (doc. AI 83). Da tale dettagliato rapporto che si basa, oltre che su di una approfondita visita del paziente, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli atti, emerge in maniera univoca che l’assicurato, portatore degli esiti delle varie ernie discali, presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua ultima attività lavorativa dall’agosto 2003 . Per il resto il curante ha ben descritto le varie limitazioni che comunque, nello svolgimento di altre attività, l’assicurato deve osservare.

A tale referto, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondato su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Va anche ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e ivi riferimenti), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa medico-teorica completa nella precedente attività lavorativa di montatore di ascensori e una ridotta capacità nell’eseguire i lavori domestici, segnatamente quelli comportanti uno sforzo fisico medio-importante, e questo conformemente ai limiti descritti dal dr. __________. Risulta d’altra parte comprovato che seppur l’assicurato presenti da anni la problematica lombare egli non ha presentato un’incapacità lavorativa rilevante e durevole quantomeno sino alla fine del 2002 (cfr. consid. 2.7).

Va peraltro nuovamente ribadito che l’interessato non ha formulato alcuna contestazione in merito agli accertamenti medici effettuati né ha mai prodotto, in corso di procedura AI, né di fronte a questo TCA, alcun referto medico.

Egli si limita invero a censurare il fatto che non sia stato effettuato un accertamento medico con specifico riferimento alla capacità di effettuare le attività domestiche. Tale censura risulta infondata considerato come il dr. __________ ha dettagliatamente esposto, su richiesta dell’Ufficio AI, le limitazioni da osservare nelle varie attività fisiche e che le stesse sono state adeguatamente valutate dall’assistente sociale che ha provveduto all’inchiesta domiciliare (cfr. in merito consid. 2.10; sulla valutazione dell’invalidità degli assicurati attivi in ambito domestico tramite le inchieste affidate ai servizi sociali, cfr. anche al consid. 2.9). Come è stato detto sopra, lo stato di salute del ricorrente è stato adeguatamente chiarito, né l’interessato sostiene o ha mai sostenuto il contrario, o ha mai prodotto alun atto medico o fatto valere alcun elemento che possa in qualche modo attestare una modifica delle sue condizioni valetudinarie suscettibile di influire sulla determinazione del grado di invalidità.

2.9. Come è già stato anticipato ai consid. 2.4 e 2.5, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Pertanto l’invalidità dell’assicurato è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.

In particolare, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

  • attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e francese) prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica si deve basare su un’inchiesta effettuata sul posto dai servizi sociale e ha sottolineato che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11 agosto 2003, consid. 2).

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

2.10. Nella fattispecie, l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una valutazione secondo il metodo specifico, necessità condivisa anche dal ricorrente (doc. AI 115), ha invitato l’assicurato a voler elencare e descrivere le “attività consuete come persona senza attività lucrativa”, in ambito domestico e non, indicando altresì il numero delle ore dedicato giornalmente alle stesse (doc. AI 116). L’assicurato vi ha provveduto inoltrando in data 11 febbraio 2009 la relativa tabella, compilata, delle mansioni consuete svolte da lui e dalla moglie (doc. AI 119). Alla luce di queste indicazioni, l'assistente sociale, che aveva effettuato due visite al domicilio, ha quindi proceduto a valutare l’incapacità in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica rendendo il relativo rapporto il 31 marzo 2009, il quale, sulla base degli accertamenti fatti e attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del dr. Foiada e del medico SMR, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione, ha stabilito una limitazione complessiva del 27.5% (cfr. doc. AI 122).

In particolare, l’assistente sociale ha accertato:

" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

Si applica la ripartizione delle quote secondo quanto prevede la tabella adottata dall'ufficio nel caso di persone senza attività lucrativa, tenendo conto altresì dell'impegno indicato dall'assicurato nella sua lettera.

Per quel che riguarda "la cura della mamma e del papà della moglie', vorrei fornire alcune precisazioni:

● la suocera dell'assicurato, Marioni Elvira, nata il 29.05.1917, non ha mai presentato richiesta di prestazioni AGI ed è deceduta il 14.07.2006.

● Il suocero, Marioni Giorgio, nato il 31.12.1917, ha presentato richiesta di AGI nell'ottobre 2007 ed è stato ricoverato presso la casa anzioni di Locarno il 15.09.2006. L'assegno è stato riconosciuto di grado medio dal 01.09.2007 fino al decesso, avvenuto il 31.01.2009. L'inizio dell'aiuto di terzi è decorso dalla data di entrata in Istituto.

Dati questi elementi e l'impossibilità di verificare se e di quale genere sia stato l'impegno dell'assicurato nella cura dei suoceri, ritengo opportuno non considerare alcuna quota parte in questo ambito.

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

0

Percentuale di invalidità

0

Non vengono descritti impedimenti, né medicalmente né da parte dell'assicurato, che possano portare a valutare un'incapacità nella gestione e organizzazione del mènage domestico.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

percentuale degli impedimenti

20

percentuale di invalidità

8

Secondo le indicazioni contenute nella lettera l'assicurato collaborava alla preparazione dei pasti anche se era la moglie, come appare dalle percentuali proposte, a farsi carico di buona parte dell'attività.

L'assicurato inoltre, apparecchiava, sparecchiava e puliva la cucina o in misura paritaria alla moglie o sostituendosi completamente a lei (ad es. nell'apparecchiare).

Dopo il danno, per contro, ha continuato ad apparecchiare mentre ha delegato, secondo le risultanze della tabella, tutte le altre attività compresa la preparazione dei pasti.

Le limitazioni indicate dal curante, dott. __________, e riprese dal medico SMR (laddove descrive quello che per l'assicurato sia un'attività leggera ed adeguata) portano a non ammettere un'incapacità totale nelle attività qui considerate come viene invece sostenuto. La preparazione dei pasti può essere eseguita nell'alternanza delle posture e ricorrendo a strumenti (uno sgabello per esempio) che consentono dí stare a lungo davanti al piano di lavoro. Può altresì, come peraltro continua a fare, collaborare con la moglie nella preparazione della tavola, mentre potrebbe avere difficoltà nel sistemare il vasellame nel cestello basso della lavastoviglie.

Le attività qui considerate inoltre non presuppongono il sollevamento di pesi eccessivi (come da indicazioni mediche), né l'assicurato incontra problemi nella manipolazione di strumenti da cucina, piccoli elettrodomestici o alimenti.

Quello che invece non appare esigibile è la pulizia delle parti alte e basse della cucina, visto che non può eseguire movimenti in ante flessione né salire sulla scaletta, mentre lo è la pulizia di un fornello e di un ripiano, come tavola o piano di lavoro. Nel complesso, è impedito in alcune attività ma a buona parte di esse può dedicarsi tuttora senza incorrere in difficoltà particolari.

Un altro aspetto su cui si deve soffermare - qui e altrove - è la collaborazione da parte del coniuge, collaborazione in parte dovuta, come attesta il marginale 3089 delle DIG. Si ricorda infatti che la moglie dell'assicurato è casalinga e dunque costantemente a domicilio; vi è da attendersi pertanto che, in maniera consueta al giorno d'oggi, i coniugi RI 1 abbiano sempre collaborato, e continuino a farlo, nelle diverse attività domestiche.

Da queste considerazioni si evince la percentuale proposta che non può essere superiore al 20%.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

50

percentuale di invalidità

10

Prima del danno egli passava l'aspirapolvere ma non lavava i pavimenti né spolverava; si dedicava invece al rigoverno delle finestre in completa sostituzione della moglie, attività di cui oggi si fa carico completamente la signora __________.

Provvedeva altresì al riordino e si occupava anche, in misura paritaria alla consorte, del rifacimento dei letti.

Secondo le indicazioni mediche, l'assicurato è senz'altro impedito nel rigovernare i pavimenti e le finestre, vuoi per i problemi alla schiena, vuoi per la difficoltà e il rischio sostenuti nel salire sopra una scaletta.

Le pulizie sono in genere attività impegnative e solo operazioni semplici come lo spolvero a livello del busto, il rigoverno delle vaschette e un leggero riordino non comportano sforzi per il rachide. Di conseguenza ritengo che la percentuale d'impedimento sia alta, ma debba altresì tener conto di come la moglie sia tenuta ad offrire collaborazione, come d'altra parte faceva prima, e di come possa sostituirlo nelle operazioni meno indicate.

Occorre aggiungere infine, che molte attività possono essere distribuite sull'arco della settimana e che, grazie alla disponibilità di tempo, egli può dedicarsi a ciascuna poco alla volta. Non si può nemmeno considerare il minor rendimento poiché, a differenza di quanto prevede il marginale 3083, l'assicurato viene valutato quale persona senza attività lucrativa a tempo pieno. La percentuale proposta, in definitiva tiene conto sia delle limitazioni che degli aspetti qui descritti.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

10

percentuale di invalidità

1

Prima dell'insorgenza del danno collaborava in misura paritaria alla moglie agli acquisti alimentari e si occupava altresì (ma in tal caso completamente) della contabilità domestica.

Secondo le limitazioni riconosciute medicalmente non è sostenibile che l'assicurato non si occupi più dell'amministrazione e della contabilità domestica, visto che la può gestire da casa e nell'assoluta libertà di tempi e modi.

Parimenti non ci si può nemmeno attendere che abbia delegato interamente gli acquisti poiché gli è ancora possibile accompagnare la moglie, consigliarla nelle spese e aiutarla nel trasporto dei pesi minimi.

Anche qui, come detto altrove, è giustificato che la signora __________ intervenga laddove all'assicurato risulti faticoso, per esempio nel riporre oggetti o borse pesanti in auto o ancora nel trasportarle al proprio domicilio; se il peso risulta eccessivo può essere distribuito.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

10

percentuale di invalidità

1

Prima collaborava al bucato, lo stendeva, lo raccoglieva ma non stirava, attività completamente delegata alla consorte. Dall'insorgenza degli impedimenti l'assicurato non si occupa più di nessuna di queste attività.

Si può ammettere che íl signor RI 1 abbia difficoltà a portare la cesta del bucato (se pesante) e a stenderlo, ma si può altresì sostenere che può offrire una parziale collaborazione, stendere sullo stendino, per esempio, ritirare gli indumenti e nondimeno sistemarli nell'elettrodomestico qualora questo sia posto in posizione rialzata. Non va dimenticato che l'assicurato vive in casa propria e può pertanto disporre della lavatrice nei tempi e modi che più gli sono consoni. Ha inoltre la possibilità di far riferimento alla consorte per tutto ciò in cui incontra difficoltà; per questo ritengo che la percentuale in questo ambito sia minima e consideri unicamente il trasporto dei carichi eccessivi.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

15

percentuale degli impedimenti

50

percentuale di invalidità

7,5

L'impegno nel giardino non viene descritto, ma si presuppone che riguardi il taglio dell'erba e la cura dei fiori, attività in cui verosimilmente l'assicurato risulta impedito e non può più effettuare (tranne l'innaffiatura).

La partecipazione a corsi di perfezionamento per l'uso del PC è da ritenersi attività del tempo libero, pertanto non viene considerata ai fini della valutazione.

Si può invece ammettere la fotografia alla stregua di un'attività "creativa": in essa dichiara una riduzione dell'impegno, ma non un'incapacità completa.

Se nel giardino ci si può attendere un impegno minimo (nell'innaffiatura delle piante per esempio, ma non in attività che comportino sforzi eccessivi), altrettanto non si può dire per la fotografia, che, non essendo a carattere professionale, non impone spostamenti a piedi o l'uso e il trasporto di strumentazione pesante.

Anche nei "diversi" la collaborazione della moglie è doverosa, e di questa si tiene conto nella valutazione.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

27,5 %

∎ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

La moglie. (…)" (doc. AI-122)

L’assistente sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 27,5%, ciò che costituisce un’in-validità di pari grado.

2.11. Nel suo ricorso l’assicurato contesta le risultanze dell’inchiesta evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.

Per i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Innanzitutto va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; SVR 2004 IV 30; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dalla moglie del ricorrente, specie nelle attività domestiche nelle quali egli incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta impossibilitato.

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione del ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a quella che sarebbe profusa nel caso in cui l’assicurato fosse in buona salute (DTF 130 V 97).

D’altra parte, bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurato nei vari ambiti domestici.

In casu, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Del resto, questo Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell’assistente sociale sono state tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni rese dall’as-sicurato nonché delle limitazioni indicate dal dr. __________ e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio (cfr. doc. AI 122 e consid. 2.10). Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dalla moglie e non possono essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario appaiono rispettose delle limitazioni descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessato e che tra l’altro è il suo medico curante. Inoltre l’assistente sociale ha, con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurato deve, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr. in proposito la cifra 3096 della CII citata sopra al consid. 2.9) nel rispetto, appunto, dei limiti funzionali descritti e riconosciuti medicalmente (cfr. XVI). Infine, l’assistente sociale ha pure considerato adeguatamente che lavori pesanti, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; tiene altresì conto del nucleo famigliare (in casu di sole due persone) e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

In particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto 5.2), il ricorrente pretende una percentuale di limitazione molto superiore a quella stimata al 20%, ma non allega in sostanza elementi diversi da quelli noti e giustamente ritenuti dall’assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione le dichiarazioni rese dall’interessato per trarre le proprie conclusioni. Inoltre, l'aiuto fornito dalla moglie per preparare taluni cibi o per riordinare la cucina è da ritenere esigibile, la stessa potendosi sostituire al marito laddove incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta impossibilitato.

Del resto nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 l’assistente sociale ha ulteriormente osservato come la valutazione sia stata effettuata tenendo conto non solo dei limiti indicati medicalmente, ma anche della fattiva capacità e possibilità dell'assicurato di dotarsi di strumenti e modalità di lavoro che, compatibilmente con l'attività svolta, gli consentano di aumentare l'autonomia (l'alternanza delle posture, per esempio; cfr. VI/1). Con pertinenza l’assistente sociale ha anche osservato come l'attività culinaria e il disbrigo della cucina relativi al contesto familiare dell'assicurato non comportino sforzi particolari, trattandosi di un mènage di due persone, ciò che esclude la necessità di sollevare vasellame di grandi dimensioni o di movimenti ripetuti in flessione o rotazione completa del busto. Inoltre va osservato che le attvità da eseguire possono essere distribuite nel tempo adattandosi alle particolari esigenze (cfr. XVI).

Analogo argomento vale per la posizione “Pulizia dell’apparta-mento” (punto 5.3), rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente del 50%, appare già generosa, considerato pure l’aiuto che fornisce la moglie e il fatto che comunque alcune attività di pulizia sono ancora esigibili nella misura in cui non comportano sforzi particolari e sollevamento di pesi. Per il resto l’interessato non concretizza in che modo e in che misura le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute ancora maggiori.

Del resto la consulente ha tenuto conto che le limitazioni poste dal dr. __________ suggeriscono l’impossibilità di effettuare le grandi pulizie e pulizie di media e pesante entità e questo al fine di non caricare il rachide. La richiamata necessità di effettuare delle pause in una posizione antalgica coricata non gli impedisce di effettuare talune attività di pulizie compatibili con le sue affezioni.

D’altra parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto 5.4), è vero che l’assicurato non può sollevare pesi eccessivi (sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, la moglie può aiutarlo in quelle occasioni dove la spesa è molta. Inoltre, in caso di peso eccessivo, lo stesso può venir distribuito. Del resto l’assistente ha descritto le attività ancora esigibili, attività che riprendono i limiti funzionali medicalmente riconosciuti precisando nuovamente, anche in questo contesto, che comunque l’interessato può e deve dotarsi di svariati mezzi per il trasporto dei pesi, come una borsa-carrello o carrelli di vario genere o altri mezzi esistenti sul mercato che gli permettano di trasportare alimenti e merci come richiede la gestione di nucleo familiare di due persone (cfr. XVI).

Anche con riferimento a questa attività, esigibile è anche da ritenere il ricorso a terzi (la moglie o il trasporto di merce a domicilio) e comunque solo nel caso di pesi superiori a quelli medicalmente indicati (nel caso di bottiglieria per esempio). Considerato poi come l’interessato guida l’automobile, egli può anche aumentare le occasioni d’acquisto. In questo senso, non merita censura alcuna la valutazione dell’assistente sociale laddove ha stabilito una limitazione del 10% in questo specifico punto.

Analogamente vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e riparazione degli indumenti” (punto 5.5). L'aiuto della moglie per portare il cesto della biancheria è da ritenere esigibile, così come del resto sono in linea di massima esigibili le attività del bucato e dello stendere la biancheria. Anche qui l'assistente ha rettamente stabilito una - non trascurabile - limitazione del 10% per tenere soprattutto conto delle difficoltà incontrate nel portare pesi. Nuovamente va sottolineato che non si può ignorare che trattandosi di un nucleo famigliare composto da sole due persone, l’onere che deriva da queste mansioni può definirsi quantomeno gestibile. Quanto all’allegazione ricorsuale riferita allo stirare, a prescindere dal fatto che normalmente chi stira resta in piedi, va detto che tale attività non è stata nemmeno considerata dall’assistente sociale visto che l’assicurato ha dichiarato di non occuparsene (doc. AI 119). Con riferimento alle altre contestazioni del ricorrente, l’assistente sociale nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010 ha affermato:

" La possibilità di disporre di un proprio elettrodomestico (lavatrice, eventualmente anche asciugatrice) nelle condizioni descritte dal rapporto, consente all'assicurato di attrezzare il luogo del bucato nel modo che meglio risponde alle sue esigenze e difficoltà: se l'elettrodomestico è in posizione rialzata, egli può infatti inserire ed estrarre il bucato poco alla volta, e può altresì stenderlo su uno stenditoio all'altezza del busto con l'ausilio di una cesta dotata di supporti.

Ciò che occorre rilevare ed esigere, come detto in altri punti, è che l'assicurato si doti degli strumenti e delle modalità di lavoro più confacenti e tali, comunque, da renderlo il più possibile indipendente. Non dimentichiamo che esistono lavatrici con carica dall'alto, che renderebbero il suo lavoro assai più agevole e meno oneroso.

La percentuale proposta tiene conto di questi fattori e nondimeno della collaborazione da parte della consorte.

Sullo stiro non mi pronuncio visto che l'assicurato ha negato che fosse attività - come il cucito - cui era solito dedicarsi prima dell'insorgenza del danno.(VI/1)

Tali osservazioni devono essere ritenute pertinenti con l’os-servazione che la collaborazione richiesta dalla moglie, che peraltro è lei stessa casalinga e può pertanto offrire collaborazione secondo modalità consuete, è comunque stata considerata dall’assistente in misura percentualmente minima.

Né peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai “Diversi” (punto 5.7) può inficiare il benfondato della valutazione dell’assistente che ha su questo punto rettamente valutato al 50% la percentuale degli impedimenti. Con pertinenza l’assistente ha osservato, nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2010, che sia un fatto notorio che i pagamenti online richiedano competenze informatiche di base, accessibili pressoché a chiunque abbia un bagaglio culturale minimo, e non le conoscenze acquisite nell'ambito di "corsi specifici e di perfezionamento", ritenuto invece come la partecipazione a corsi informatici non sia da considerarsi un'attività "assimilabile a quelle lucrative", come indica il marginale 3091 delle CIGI, ma sia piuttosto intesa a soddisfare gli interessi dell'assicurato (VI; cfr. consid. 2.5).

Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro nuovamente si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Va peraltro ribadito (cfr. sopra consid. 2.8) che la censura riferita al presunto mancato accertamento medico riferito ai “limiti funzionali”, non risulta pertinente, il rapporto del medico curante avendo descritto in maniera concludente e nel dettaglio le limitazioni da osservare dall’assicurato in ogni genere di attività fisica. Sulla base di queste informazioni e delle limitazioni constatate dai medici, l’assistente sociale ha correttamente stabilito quali mansioni consuete sono esigibili e in quale misura, e questo conformemente alla prassi amministrativa riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.9). Va inoltre nuovamente sottolineato che l’assicurato non ha prodotto alcun atto medico che potesse documentare una modifica delle sue condizioni di salute rispetto a quanto accertato dall’amministrazione.

Né infine, ribadita l’attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza, per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. supra consid. 2.9 p. 18), l’assicurato può seriamente pretendere che la valutazione del suo grado di invalidità si basi unicamente su quanto da lui dichiarato compilando la tabella delle mansioni consuete giornaliere inoltrata all’AI in data 11 febbraio 2009 (doc. AI 119). Tale tabella risulta evidentemente una base per poi consentire all’assistente sociale di procedere, utilizzando la propria formazione specifica, ad una valutazione del grado degli impedimenti prima e dopo il danno alla salute, come del resto è stato chiaramente illustrato all’assicurato in occasione dell’incontro del 15 dicembre 2008 al quale era pure presente il suo legale (doc. AI 115). Alla stessa, basata sulla personale e soggettiva valutazione delle circostanze da parte dell’assicurato, non può evidentemente essere riconosciuta esclusiva fedefacenza, specie quando alla medesima non corrisponde un’analoga valutazione da parte del personale specializzato (cfr. sul punto STFA I 677/03 del 28 maggio 2004).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, osservato come le correzioni apportate dal ricorrente non risultano giustificate, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27.5%, non essendoci peraltro, sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo (medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.12. Nel ricorso e nelle osservazioni 22 marzo 2010 l’assicurato ha indicato diversi mezzi di prova da assumere.

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l’evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’esperimento di una perizia medica. In effetti, come già osservato sopra la fattispecie medica risulta già adeguatamente accertata; inoltre decisivo ai fini della valutazione dei limiti funzionali delle persone occupate nell’economia domestica è l’accertamento effettuato dai servizi sociali.

Del resto, va osservato che il ricorrente si limita a sollecitare nuovi accertamenti medici ma tralascia di apportare nuovi atti medici che in qualche modo potrebbero indiziare una modifica delle sue condizioni o una diversa valutazione delle stesse.

Nelle osservazioni 26 marzo 2010 il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione dell’incarto fiscale. In proposito va ricordato come l’aspetto economico è stato adeguatamente accertato nel corso della procedura AI. L’Ufficio AI ha infatti proceduto non solo a chiedere la relativa documentazione fiscale all’assicurato, ma anche a più riprese a chiedere all’ufficio tassazioni competente i dati relativi all’interessato effettuando pure due visite presso l’ufficio medesimo con relativa consegna della documentazione (doc. AI 78-1 e 99-1). Del resto il fatto che siano stati desunti i relativi dati fiscali dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, in assenza delle relative decisioni a seguito dei reclami da lui interposti, non può certo essergli sfavorevole. Infine, già è stato illustrato che in ogni modo la situazione economica non assume un’importanza decisiva, ma va valutata unitamente all’insieme delle circostanze particolari (cfr. in proposito sopra al consid. 2.6 e 2.7).

Per questi motivi non è necessario procedere ad accertamenti di alcun genere e tantomeno richiamare documentazione. Il ricorso dell’assicurato deve quindi essere respinto.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 3 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC

Cost

  • art. 29 Cost

IVV

  • Art. 27 IVV
  • Art. 69 IVV
  • Art. 73bis IVV

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 5 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 10 LAVS

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI

vLAI

  • art. 5 vLAI

Gerichtsentscheide

41
  • DTF 132 V 21501.01.2006 · 5.889 Zitate
  • DTF 130 V 9701.01.2004 · 1.537 Zitate
  • DTF 130 V 32901.01.2004 · 2.726 Zitate
  • DTF 130 V 44501.01.2004 · 4.751 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 9301.01.2002 · 857 Zitate
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 I 56
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 195
  • BGE 125 V 352
  • DTF 125 V 352
  • BGE 125 V 404
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 V 158
  • DTF 120 V 360
  • DTF 117 V 195
  • DTF 117 V 197
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 136
  • 8C_76/200919.05.2009 · 93 Zitate
  • 9C_443/200919.08.2009 · 163 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 102/00
  • I 126/07
  • I 162/01
  • I 175/01
  • I 35/00
  • I 355/03
  • I 407/92
  • I 677/03
  • I 681/02
  • I 685/02
  • I 707/00
  • U 156/05
  • U 329/01
  • U 330/01