Raccomandata
Incarto n. 32.2009.173
cr/sc
Lugano 23 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1956, in precedenza attiva in qualità di vegliatrice notturna a tempo parziale presso un laboratorio protetto, in data 29 novembre 1999 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “dolori alla colonna cervicale, ai cingoli scapolo-omerali e alla colonna lombo-sacrale; frequenti cefalee tipo emicrania” (doc. 3/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare l’esecuzione di una perizia neurologica-neuropsicologica e reumatologica, con progetto di decisione del 24 giugno 2002 (doc. 41/1-2), poi confermato con decisione del 7 ottobre 2002 (doc. 53/1-3), l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni, non presentando l’assicurata alcuna incapacità al lavoro nella sua professione.
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 2 marzo 2007, l’assicurata ha presentato all’UAI una seconda richiesta di prestazioni AI, a causa di “insicurezza, mancanza di concentrazione, forte e continuo stato di ansia e depressione, odio per certe persone e situazioni vissute, paura nell’affrontare la vita” (doc. 57/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, con progetto di decisione del 4 maggio 2009 (doc. 106/1-3), poi confermato con decisione del 4 settembre 2009 (doc. A), l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 100%, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, rifiutandola dopo tale data alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e che all’assicurata venga riconosciuta una rendita intera di invalidità anche a partire dal 1° gennaio 2008.
L’avv. RA 1 ha innanzitutto contestato “il modo in cui la decisione, oggetto del presente ricorso, è stata intimata all’interessata e meglio: allegata a una decisione di rimborso di prestazioni da parte della spettabile __________; senza indicazione di data sulla decisione stessa; per posta A”.
Inoltre, la patrocinatrice dell’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione che la ritiene abile al lavoro sul mercato generale del lavoro, senza tuttavia tenere adeguatamente conto del fatto che il perito, dr. __________, ha espressamente indicato che l’interessata necessita di “un aiuto attivo al collocamento” e ponendo una serie di limitazioni all’esercizio effettivo di un’attività lavorativa adeguata. Il dr. __________, infatti, ha indicato che l’assicurata necessita di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi versi protetto, che la sostenga continuamente con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione e con una tolleranza per gli errori.
L’avv. RA 1 ha evidenziato che “lo stesso perito pone talmente tante limitazioni, che vi è da chiedersi se oggettivamente la qui ricorrente possa e potrà mai essere ritenuta abile al lavoro e possa trovare un suo posto nel mondo lavorativo”.
La patrocinatrice ha quindi chiesto che “la ricorrente sia sottoposta ad un nuovo accertamento peritale e sia valutata la sua reale capacità lavorativa e di conseguenza di reinserimento, anche se solo parziale, nel mondo lavorativo” (I).
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 30 ottobre 2009 la patrocinatrice ha ribadito che l’assicurata “si trova tuttora in uno stato di salute psichica tale da rendere impossibile l’espletamento di ogni e qualsiasi attività lavorativa”, riservandosi di produrre un rapporto dettagliato da parte del dr. __________, attuale curante dell’interessata (VI).
Queste osservazioni della patrocinatrice dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’UAI ha intimato la decisione impugnata, allegata ad una decisione di rimborso di un altro assicuratore, senza l’indicazione di una data, per posta A (cfr. doc. I).
In sede di risposta di causa, l’UAI ha rilevato che, contrariamente a quanto indicato dalla patrocinatrice dell’interessata, la decisione oggetto della presente vertenza “è datata (essa reca in effetti la data del 4 settembre 2009)”. Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che “alla decisione di cui sopra, l’UAI ha pure allegato – quale complemento – le relative motivazioni (intitolate “Attribuzione di una rendita d’invalidità limitata nel tempo”) dalle quali si può ben dedurre che l’assicurata – a far tempo dal 1.1.2008 – non ha più diritto ad alcuna rendita AI, essendo il suo grado d’invalidità pari al 17%. Di conseguenza, alla luce di quanto suesposto, la procedura adottata dall’UAI nel caso concreto è da ritenersi assolutamente corretta” (doc. IV).
Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Nel caso di specie, il TCA rileva che nonostante la decisione impugnata, datata 4 settembre 2009, non sia stata trasmessa all’interessata tramite invio raccomandato, la questione non necessita di ulteriori approfondimenti, dato che nel caso di specie l’UAI non ha messo in discussione la tempestività del ricorso dell’assicurata.
Inoltre, se è pur vero che la decisione emessa dall’UAI è stata intimata all’insorgente unitamente alla richiesta di rimborso di un altro assicuratore, è altrettanto vero che a tale provvedimento era comunque allegata anche la motivazione della decisione e che l’assicurata ha potuto inoltrare un tempestivo ricorso a questa Corte.
Non vi è stato, quindi, alcun pregiudizio per la ricorrente.
Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.8. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.9. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.10. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.11. Nella decisione del 4 settembre 2009, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2008, fondandosi sulle valutazioni del dr. __________ e del SMR che hanno considerato l’interessata abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente attività, ma presso un altro datore di lavoro, sia in un’altra attività adeguata, a partire dal mese di ottobre 2007.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.7., 2.8. e 2.9., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2008.
2.12. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo rapporto peritale del 9 ottobre 2008, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità con incompleto sviluppo psichico (F70)” (doc. 88-8).
Lo specialista ha sottolineato che l’assicurata presenta “indiscutibilmente delle significative difficoltà intellettive, cognitive e di gestione delle emozioni”, mettendo in evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto in passato dai medici della Clinica __________, i deficit neuropsicologici dell’interessata, presenti “da sempre”, non sono stati “amplificati” dall’assicurata, dato che ella “non ha le risorse per falsificare alcunché. Non è capace di mentire o alterare i risultati di un test: il suo livello intellettivo e culturale non glielo consente. Credo che il deficit allora obiettivato debba essere riconosciuto come reale” (doc. 88-8, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha condiviso quanto indicato dal dr. __________ nell’esame peritale eseguito per conto dell’assicuratore malattia a proposito del fatto che la ripresa di un’attività lavorativa, a tempo parziale, in un contesto adeguato “avrebbe anche un indiscusso valore terapeutico” (doc. 88-8, sottolineatura della redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato di ritenere giustificata un’inabilità lavorativa completa fino al mese di ottobre 2007 (doc. 88-11).
Dopo tale data, invece, lo specialista ha considerato l’assicurata “ancora in grado di lavorare al 60% nell’attività da ultimo svolta di vegliatrice”, aggiungendo che “una limitazione del 40% è giustificata dalla persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati, aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive” (doc. 88-10). Lo specialista ha aggiunto che l’assicurata “potrebbe sicuramente fare anche l’attività di ausiliaria di pulizie, ma non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica per essere stata declassata non risulta più rimarginabile” (doc. 88-12).
Il dr. __________ ha pure considerato che l’assicurata sia abile al lavoro al 60% in attività adeguate e ciò già a partire dal mese di ottobre 2007, indicando che “allora però l’assicurata non era in grado di trovare autonomamente un posto di lavoro, ma necessitava di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi verso protetto, come quello che espongo qui sotto”. Precisando il suo pensiero, il dr. __________ ha rilevato che “fondamentale è un contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori. Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice).
Infine, il dr. __________ ha ritenuto che la patologia psichiatrica dell’interessata non limiti il suo rendimento come casalinga, aggiungendo che in questo ambito “l’incapacità dell’assicurata sembra legata prevalentemente ad un atteggiamento delegante, regressivo, secondario al ruolo di malata. Vi è poi probabilmente una volontà inconscia di ricevere attenzioni, accudimento e vincolare a sé il marito e i familiari, nella paura di perdere ulteriori punti di riferimento” (doc. 88-11).
Nel rapporto medico del 13 ottobre 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH medicina generale e FMH medicina manuale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi di “episodio depressivo lieve; personalità con incompleto sviluppo psichico” e indicati, quali limiti funzionali, “persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive. Nello specifico: basso livello intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi, anche piuttosto banali; capacità di calcolo sono gravemente limitate; capacità linguistiche sono scarse; capacità di concentrazione viene gravemente alterata dai turbamenti emotivi; la capacità di adeguamento e di flessibilità è bassa; l’autostima è gravemente carente”, ha osservato:
" Dalla perizia psichiatrica eseguita in data 01.10.2008 c/o il Centro peritale per le assicurazioni sociali si evince che l’A. ha sempre espletato lavori di tipo pratico, richiedenti un basso impegno sotto il profilo intellettivo e della soluzione dei problemi, attività che hanno implicato mansioni standardizzate e ripetitive, che non necessitavano elevate capacità di adeguamento, né flessibilità.
Il delicato equilibrio tra le richieste del datore di lavoro e le capacità dell’A. di fronteggiarle si è mantenuto fino alla fine del 2005. Dal gennaio 2006 si è assistito ad un franco scompenso, con una IL totale conseguente.
Pur ammettendo che un livello intellettivo basso e altri deficit cognitivi aspecifici siano presenti in maniera costante ed invariata da anni, ciononostante l’A. ha lavorato con un buon rendimento per lungo tempo.
Risulta essenziale quindi definire attentamente le condizioni che consentirebbero a quest’A. di poter lavorare di nuovo come in passato:
I limiti consistono in un basso livello intellettivo, con scarsa capacità di risolvere dei problemi, anche piuttosto banali; le capacità di calcolo sono gravemente limitate; le capacità linguistiche sono scarse, soprattutto per quanto riguarda lo scritto;
l’attenzione sostenuta è deficitaria. La capacità di concentrazione viene gravemente alterata dai turbamenti emotivi, per cui ne risultano numerose dimenticanze ed un discorso digressivo; ha difficoltà a stare sull’argomento trattato ed i nessi associativi sono labili, dando superficialmente l’impressione di un pensiero dissociato. La capacità di adeguamento e di flessibilità è bassa. L’autostima è gravemente carente e l’A. cerca una compensazione assumendo dei “look” appariscenti sul versante estetico.
Per quanto riguarda le risorse occorre sottolineare che quando la sua autostima viene rinforzata, con ripetute rassicurazioni, ella si tranquillizza, smette di piangere, il discorso diventa più coerente, la capacità di concentrarsi migliora e riesce a focalizzare meglio i concetti. Il contatto affettivo è molto buono e la capacità di interagire in maniera sintona con le altre persone è un elemento favorevole. La capacità di svolgere mansioni pratiche, ripetitive, che richiedano basse competenze a livello formativo, è ancora presente e può essere valorizzata in un contesto che sia in grado di tranquillizzare l’A. e di sostenerla, che non interpreti come malafede alcuni suoi comportamenti problematici o apparentemente provocatori.
Pertanto, l’A. è in grado ancora di lavorare al 60% nell’ultima attività svolta di vegliatrice.
Una limitazione del 40% è giustificata dalla persistenza dei sintomi ansioso-depressivi cronicizzati aggravati dal basso livello intellettivo e dalle tendenze regressive.
Dal 2002 alla fine del 2005 non vi sono stati impedimenti di tipo psichiatrico che hanno limitato un aumento della percentuale di occupazione fino al 100%.
Il sovraccarico avvenuto nel corso del 2005 ha prodotto un crollo psicologico giustificabile a partire dal gennaio 2006, con IL completa fino al mese di giugno 2007.
Dal mese di ottobre 2007 la CL medico-teorica nella sua abituale attività e in attività adeguata risulta essere del 60% (ma non presso l’ultimo datore di lavoro, dove la ferita narcisistica per essere stata declassata non risulta più rimarginabile) ma con aiuto attivo al collocamento.
Non si ritiene che la patologia psichica limiti il rendimento come casalinga.
A causa dei deficit l’A. non è in grado di sostenere alcun tipo di riqualifica o di riformazione.” (Doc. 89-3)
In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una rendita intera di invalidità solo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, poi soppressa a partire dal 1° gennaio 2008, senza tuttavia produrre ulteriore documentazione medica.
L’avv. RA 1 si è infatti unicamente limitata a riservarsi la possibilità di produrre un referto medico specialistico da parte del dr. __________ (cfr. doc. VI).
2.13. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto dei centri medici di accertamento, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.
Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.14. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 60% la parte dedicata all’attività salariata e al 40% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve essere confermata. La stessa si fonda infatti sulla media delle ore settimanali (25) svolte dall’assicurata, in qualità di vegliatrice, prima e ausiliaria, poi, presso la __________? di __________, rispetto all’orario normale di lavoro (di 42 ore settimanali) (cfr. doc. 64-2).
La ricorrente non ha inoltre mai contestato tale ripartizione (cfr. doc. I).
2.15. Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.
La problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.
Nell’ambito della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “episodio depressivo lieve (F32.0); personalità con incompleto sviluppo psichico (F70)”, è da ritenere inabile al lavoro al 100% a partire dal mese di gennaio 2006, fino al mese di ottobre 2007, dopodichè va considerata abile al lavoro nella misura del 60% in un’attività adeguata, che la sostenga continuamente con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza agli errori (cfr. doc. 88-11).
Queste considerazioni del dr. __________ sono poi state avallate pure dal dr. __________ del SMR, di modo che l’assicurata è stata considerata, a partire dal mese di ottobre 2007, abile al lavoro al 60% sia nella sua attività di vegliatrice, ma presso un altro datore di lavoro, sia in attività adatte, rispettose dei limiti posti dal dr. __________.
Queste conclusioni sono state contestate dalla patrocinatrice dell’assicurata, la quale ha rilevato che le molteplici limitazioni allo svolgimento di un’attività adeguata poste dallo stesso dr. __________ rendono di fatto impossibile per l’interessata trovare un impiego adatto sul mercato generale del lavoro.
Il TCA, alla luce delle critiche motivate della patrocinatrice dell’assicurata, che non sono state approfondite da parte dell’amministrazione, ritiene che la valutazione peritale psichiatrica contiene degli aspetti che non sono stati chiariti a sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori approfondimenti.
Questo Tribunale constata infatti che, nel suo referto peritale, lo stesso dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata, già a partire dal mese di ottobre 2007, fosse abile al lavoro al 60% in attività adeguate, precisando tuttavia che ella “non era però in grado di trovare autonomamente un posto di lavoro, ma necessitava di un sostegno attivo al collocamento in un ambiente adeguato e per certi versi protetto, come quello che espongo qui sotto”.
Il dr. __________ ha aggiunto che “fondamentale è un contesto adeguato che sostenga continuamente l’assicurata con rinforzi positivi, abbondanti spiegazioni della mansione, tolleranza per gli errori. Importante è anche che la mansione sia facile, ripetitiva, pratica e non richieda nozioni particolari. Il collettivo lavorativo dovrebbe anche essere istruito affinché capisca i limiti di personalità dell’assicurata e tolleri bonariamente eventuali suoi comportamenti eccentrici o provocatori, che non sono certamente da lei attuati per “libera scelta”, ma per limite di valutazione” (doc. 88-11, sottolineature della redattrice).
Il perito non ha tuttavia precisato che cosa intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni.
In particolare, lo specialista non ha specificato se le patologie dell’interessata rendano, a suo parere, l’assicurata abile al lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto.
Questo aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è tuttavia stato affrontato dall'amministrazione.
L’UAI non ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________ riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento sull’argomento, neanche alla luce delle contestazioni ricorsuali esposte dall’avv. RA 1.
A tale riguardo, va sottolineato che, in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.
L’Alta Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo:
" A la différence de simples fluctuations conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (arrêt I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne comme le recourant, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. En ce sens, il convient d'admettre que les circonstances économiques prévalant au moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité se sont modifiées de telle sorte que le recourant n'est plus en mesure de retrouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Faute de capacité résiduelle de travail, il présente une invalidité totale et, partant, a droit à une rente entière d'invalidité.”
Il TCA ha applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del 17 giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”.
D’altra parte, il TCA rileva che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_532/2009 del 15 ottobre 2009, ha espresso le seguenti considerazioni a proposito di una valutazione peritale psichiatrica:
" (…)
È vero, lo specialista ha concluso di massima per una piena capacità, bensì solo "in un contesto idoneo". In queste condizioni, le obiezioni della ricorrente, basate sui referti del proprio medico curante, a cui il giudice delle assicurazioni sociali deve imporsi un certo riserbo (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), non sono tali da rendere manifestamente infondate le conclusioni della perizia. Non si comprende peraltro perché la pronuncia cantonale andrebbe emendata. Inconferenti risultano in tale contesto le motivazioni addotte circa i tentativi di reinserimento nel mondo del lavoro. Certo, va dato atto alla ricorrente della sua buona volontà, ma sarebbe però oltremodo semplicistico concludere per una definitiva incapacità lavorativa solo per il motivo che il volontariato in un centro per tossicodipendenti è fallito. Il perito si è confrontato anche con questa critica, mettendo in evidenza come sia sconsigliabile, visti i problemi psichici della ricorrente, una lunga riqualifica nel settore sanitario. Vanamente la ricorrente tenta di considerare manifestamente infondato questo accertamento, a maggior ragione se si ricorda che notoriamente, soprattutto nel settore della tossicodipendenza, ove la ricorrente si ostinerebbe senza successo a voler lavorare, si presentano situazioni personali assai delicate.”
Nel caso di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tenere conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.
Per fare ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un ambiente lavorativo protetto.
Stante quanto sopra esposto, vista la necessità di chiarimenti riguardo ad alcuni aspetti della perizia del dr. __________ non chiari, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente professione, che in altre attività adeguate.
Si impongono dunque ulteriori accertamenti.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.
La richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti psichiatrici.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 4 settembre 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.15..
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti