Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.169
Entscheidungsdatum
11.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

andata

Incarto n. 32.2009.169 + 32.2009.127

FC/sc

Lugano 11 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 10 giugno 2009 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso dell’8 gennaio 2007 (inc. 32.2007.10) e sul ricorso del 23 giugno 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni 17 novembre 2006 e 21 maggio 2009 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il 18 giugno 1979, originaria della __________, è entrata in __________ nel mese di giugno 1996 già portatrice di una cofosi bilaterale congenita (sordomutismo). In data 29 ottobre 1997 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI tendente all’ottenimento di provvedimenti professionali.

Con decisione 11 dicembre 1997 - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha respinto la succitata domanda a motivo del fatto che i presupposti assicurativi facevano difetto essendo la richiedente entrata nel nostro paese già portatrice del danno alla salute invalidante.

Con una decisione del 17 novembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto un’altra domanda di prestazioni tendente al riconoscimento di provvedimenti professionali e di una rendita d’invalidità con la motivazione che non risultava che l’assicurata, che esercitava un’attività lavorativa come operaia addetta alla stampaggio plastica dal 9 aprile 2001, subisse alcuna perdita di guadagno. In sede di opposizione, l’interessata, rappresentata dalla RA 1, ha comunicato di essere stata licenziata con effetto al mese di maggio 2005 e di avere nel frattempo manifestato anche una grave patologia oculare, di natura degenerativa (retinite pigmentosa). Per decisione su opposizione del 17 novembre 2006 l'Ufficio AI ha confermato la sua posizione e negato il diritto a provvedimenti reintegrativi come pure a una rendita ordinaria e straordinaria.

1.2. Patrocinata dalla RA 1, l’assicurata si è aggravata al TCA, chiedendo il riconoscimento di una rendita straordinaria d'invalidità a partire dal 1° ottobre 2003 nonché di una rendita ordinaria e di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° ottobre 2005. Ha inoltre domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Con pronuncia del 9 giugno 2008, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame, riconoscendo all'interessata l'assistenza giudiziaria gratuita limitatamente all’esonero dalle spese di procedura. In particolare, riguardo al diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità, secondo il TCA, tale diritto andava escluso non solo a dipendenza dell'inabilità causata dalla cofosi bilaterale congenita (per difetto delle condizioni assicurative all'insorgere dell'invalidità di cui all'art. 6 cpv. 2 LAI), ma anche del peggioramento delle condizioni di salute dovuto alla "nuova" patologia alla vista, non potendo tale peggioramento essere considerato un nuovo caso assicurativo (inc. 32.2007.10).

1.3. Avverso tale pronuncia si è aggravata al TF l’assicurata, sempre assistita dalla RA 1 e dalla tutrice, postulando la concessione di una rendita ordinaria di invalidità a far tempo dal 1. ottobre 2005. Secondo la ricorrente, determinando la patologia oculare un nuovo evento assicurato, a partire dall'ottobre 2004, con il peggiorare di tale affezione e l'aumento dell'incapacità lavorativa, era iniziato (e trascorso) un nuovo anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI con conseguente diritto a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza di questo nuovo evento. La (mancata) concessione di una rendita straordinaria di invalidità non è invece stata contestata.

1.4. Con sentenza del 10 giugno 2009 il TF ha accolto il ricorso nel senso che, annullato il giudizio cantonale impugnato, ha rinviato la causa al TCA affinché si pronunciasse nuovamente dopo aver fatto allestire un complemento istruttorio inteso a chiarire l'esatta natura della patologia oculare e in particolare se essa costituisse o meno una patologia completamente differente dalla cofosi bilaterale, e inoltre accertasse anche in quale misura la ricorrente - quantomeno fino al momento determinante della decisione in lite - fosse da considerare invalida a dipendenza del danno oculare. Secondo il TF l’accertamento dell’eventuale esistenza di un’associazione tra la patologia oculare e la cofosi bilaterale congenita di cui è portatrice l'insorgente era un aspetto decisivo poiché se tale associazione fosse stabilita (come ad esempio nel caso di una sindrome di Usher), la questione relativa all'eventuale riconoscimento di un nuovo evento assicurativo perderebbe rilevanza pratica e imporrebbe di giudicare la controversa domanda di rendita alla luce della prassi finora sviluppata dal TFA per la quale in sostanza in assenza di un nuovo evento assicurativo non è dato nessun diritto ad una rendita (STF 9C-658/2008 del 10 giugno 2009).

1.5. Riprendendo l’istruttoria, questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione all’Augenklinik dell’UniversitätsSpital di __________ la quale ha reso la sua valutazione in data 28 ottobre 2010 (XXIV). Alla luce delle risultanze peritali e delle osservazioni formulate dalle parti, il TCA ha ritenuto opportuno predisporre anche un accertamento genetico a cura dell'__________ di __________, il quale ha reso la sua valutazione il 30 maggio 2012 (LXIV).

Con lettera 15 novembre 2010 l’assicurata ha confermato la domanda di assistenza giudiziaria già formulata nell’ambito della prima procedura (XXVI).

Esprimendosi sulle risultanze istruttorie, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della reiezione della domanda di rendita dell’assicurata, considerato come gli accertamenti peritali avevano permesso di stabilire che il peggioramento dello stato di salute dal punto di vista oftalmologico rappresentava un’evoluzione del danno alla salute originario (LXVII).

1.6. Nell’agosto 2008 RI 1 ha presentato anche una richiesta tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, adducendo di essere portatrice di un doppio andicap sensoriale giusto il marginale 8056 CIGI.

Con decisione 21 maggio 2009, confermativa di un progetto del 29 settembre 2008, l’Ufficio AI ha parzialmente accolto la domanda dell’assicurata riconoscendole un assegno grandi invalidi di grado esiguo dal 1. gennaio 2009 (doc. C inc. 32.2009.127).

1.7. Sempre patrocinata dalla RA 1, l’assicurata si è aggravata al TCA, chiedendo il riconoscimento di un assegno grandi invalidi di grado elevato. Ha inoltre domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita (doc. I inc. 32.2009.127).

1.8. In risposta l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. In sostanza secondo l’amministrazione non poteva essere ammessa una grande invalidità ai sensi del marginale 8056 CIGI non essendo presente una sordità. Degli ulteriori argomenti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV; inc. 32.2009.127).

In data 15 ottobre 2009 l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, ha prodotto un certificato del dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, sul quale ha preso posizione l’Ufficio AI.

Con uno scritto del 18 luglio 2012 il TCA ha sottoposto dei quesiti in merito all’interpretazione della cifra 8056 della CIGI all’UFAS, il quale ha fatto pervenire la sua presa di posizione in data 31 luglio 2012, corredata da alcuni allegati (XX e XXI). In seguito il Tribunale ha posto delle domande al dr. __________ (XXIV, XXVII, XXXII inc. 32.2009.127)) e al dr. __________, pure specialista in otorinolaringoiatria (XXIX,XXXVI, XXXIX, XL, XLIV, LI inc. 32.2009.127). Le risultanze istruttorie sono state sottoposte per osservazioni alle parti, le quali si sono espresse in merito con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel merito.

considerato, in diritto

In ordine

2.1. Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dalla medesima insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse dalla medesima autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le procedure ricorsuali vengono evase mediante la resa di un’unica pronuncia (DTF 128 V 124; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

Ritenuto inoltre come la RA 1 patrocini la ricorrente in entrambe le cause, il presente giudizio sarà intimato solo a quest'ultima in un unico esemplare.

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se RI 1 può essere posta al beneficio di una rendita ordinaria d’invalidità, da un lato, e di un assegno grandi invalidi (e se del caso di quale grado), dall’altro. Non è invece più stata contestata dall’assicurata la mancata attribuzione di una rendita straordinaria di invalidità.

A. Rendita di invalidità

2.3. Per quanto riguarda innanzitutto il diritto ad una rendita di invalidità, le condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi sono regolate all'art. 6 LAI (la LAI è applicabile nel caso concreto in assenza di una convenzione in merito alla sicurezza sociale stipulata dalla Svizzera con la __________) che prevede:

" 1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo 39.

1bis (…)

2 Fatto salvo l’art. 9 cpv. 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero."

Con specifico riferimento al diritto alla rendita ordinaria di invalidità, l’art. 36 LAI (nella sua versione, applicabile alla fattispecie, in vigore sino al 31 dicembre 2007) prevede:

" 1 Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero.

2 Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull’AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

3 Se l’assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell’attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza dell’invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.

4 Le quote pagate all’AVS prima dell’entrata in vigore della presente legge sono computate." (l’evidenziatura è della redattrice)

Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.

Ai sensi dell’art. 50 OAVS (applicabile per analogia all’AI a seguito del rinvio dell’art. 32 cpv. 1 OAI), con riferimento all’art. 26 cpv. 2 LAVS, vi è un anno di contribuzione nella misura in cui una persona è stata assicurata secondo gli art. 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo (1a variante) o se presenta un periodo di contribuzione durante il quale il coniuge, giusta l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (2a variante) oppure possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (3° variante).

Al proposito il TFA ha avuto modo di precisare che, diversamente da quanto predisposto dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere al requisito della durata minima di contribuzione di un anno che apre il diritto alla rendita ordinaria dell'AVS/AI senza aver personalmente versato contributi (DTF 125 V 253).

2.4. L’invalidità è da considerare “insorta” al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (cfr. Pratique VSI 2001 consid. 2a p. 149, DTF 118 V 82 consid. 3a, 112 V consid. 1b con riferimenti). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a delle prestazioni assicurative (DTF 118 V 82 consid. 3a, 111 V 121 consid. 1d, 108 V 62 consid. 2b, 105 V 60 consid. 1, 103 V 130). L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, all’art. 4 LAI, p. 44). Ad esempio, in caso di rendita l’invalidità è da considerare insorta, nei maggiori dei casi, nel momento in cui questo diritto nasce conformemente all'art. 29 v.LAI (nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007), vale a dire quando l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40%, oppure è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40% in media, ma al più presto dal primo mese seguente il compimento dei 18 anni.

Nel caso dell’assegno grandi invalidi per contro il diritto allo stesso nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI), ritenuto che per la decorrenza del diritto è applicabile l’art. 29 cpv. 1 LAI (art. 42 cpv. 4 LAI). È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA).

D’altra parte, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

  • un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

  • la conseguente incapacità di guadagno.

2.5. Per quanto prescritto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una rendita d'invalidità è quindi subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona - come la ricorrente nel caso di specie - è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi.

Se poi, dopo l'entrata in Svizzera, la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi. Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita.

Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. STF I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2).

Il TFA ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (sentenza citata I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove la massima Corte federale ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157; cfr. anche la STF 9C-658/2008 del 10 giugno 2009).

2.6. Nella fattispecie pacifico è il fatto che la ricorrente - entrata, lo si ricorda, in Svizzera nel giugno 1996 all'età di 17 anni proveniente dalla Repubblica __________, con la quale la Confederazione non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale - non possa pretendere una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza della patologia uditiva (cofosi bilaterale congenita, sordomutismo) presente dalla nascita dal momento che il presupposto dell'anno contributivo all'insorgere dell'invalidità fa manifestamente difetto (art. 6 cpv. 2 LAI).

Resta invece controverso il diritto della ricorrente a una rendita ordinaria d'invalidità a dipendenza della "nuova" problematica invalidante, manifestatasi a livello oculare (la retinite pigmentosa) nell’ottobre 2004, vale a dire in un momento in cui l’assicurata aveva contribuito all’AVS/AI per più di un anno avendo lavorato in Svizzera dall’aprile 2001 al maggio 2005. A suo dire tale peggioramento delle condizioni di salute sarebbe da ricondurre ad una nuova patologia rispetto a quella (il sordomutismo) che aveva originato la prima richiesta di rendita e sarebbe quindi da considerare quale nuovo caso assicurativo idoneo a giustificare un riesame delle condizioni d’assicurazione e, di conseguenza, il riconoscimento di una rendita di invalidità.

Nella STCA del 9 giugno 2008 questa Corte ha in sostanza ritenuto che il peggioramento dell’incapacità al guadagno fatto valere dall’assicurata fosse da ricondurre ad una nuova patologia, diversa da quella preesistente. Esprimendosi poi sulla tematica menzionata al considerando che precede - volta sul tema di sapere se un cittadino straniero, al quale non ha potuto essere riconosciuta una rendita a dipendenza di un’invalidità rilevante già presente al momento della sua entrata in Svizzera in difetto dei presupposti assicurativi ex art. 6 cpv. 2 LAI (che appunto subordina il diritto a una rendita d'invalidità al fatto di aver pagato, all'insorgere dell'evento assicurato, contributi almeno per un anno intero oppure che abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni), può eventualmente percepire successivamente tale prestazione se poi, dopo l'entrata in Svizzera, dopo aver esercitato un'attività lavorativa e versato i relativi contributi, ha un peggioramento delle sue condizioni - questa Corte ha dapprima ribadito che secondo giurisprudenza ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. consid. 2.5; STF citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Con riferimento invece al caso in cui l'aumento del grado d'invalidità è dovuto a un danno alla salute completamente differente, questo Tribunale, ricordato come il TF abbia finora lasciato espressamente aperta la questione (cfr. STF I 76/05 del 30 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 7 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991), prestando adesione alla tesi formulata dall’UFAS, ha concluso nel senso di negare la sussistenza di un nuovo caso assicurativo anche in questa evenienza.

Di conseguenza, ha concluso che a RI 1 andava negata una rendita ordinaria di invalidità non solo in relazione all’inabilità originata dalla cofosi bilaterale presente dalla nascita (facendo difetto il presupposto assicurativo secondo l’art. 6 cpv. 2 in relazione all’art. 36 LAI), ma anche a dipendenza del peggioramento delle sue condizioni di salute causato dalla patologia alla vista, non potendo tale aggravamento essere considerato un nuovo caso assicurativo (STCA 32.2007.10).

La ricorrente ha contestato tale conclusione di fronte al TF sostenendo che l’affezione oculare determina un nuovo evento assicurato. E poiché, a partire dall'ottobre 2004, con il peggiorare di detta patologia e l'aumento dell'incapacità lavorativa sarebbe iniziato (e trascorso) un nuovo anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI, ha rivendicato il diritto a una rendita d'invalidità.

2.7. La Corte federale ha ravvisato un accertamento dei fatti determinanti incompleto. Premesso come allo stato attuale non si giustificasse ancora di rispondere alla domanda lasciata aperta nelle sentenze citate I 76/05 e I 81/90, il TF ha esposto come per poter stabilire se la patologia (invalidante) oculare potesse costituire un nuovo evento assicurato occorresse preliminarmente accertare se tale (nuova) affezione fosse veramente completamente differente da quella iniziale. Ha pertanto statuito il rinvio degli atti al TCA affinché, previo complemento istruttorio, chiarisse tale aspetto essenziale e accertasse quindi l'esatta natura della patologia oculare e, dopo avere determinato se essa costituisse o meno una patologia completamente differente dalla cofosi bilaterale, si pronunciasse nuovamente (cfr. STF 9C-658/2008 del 10 giugno 2009).

2.8. Alla luce delle conclusioni della Corte federale il TCA ha fatto esperire una perizia a cura della Augenklinik dell’Universitätspital di __________ (dr. med __________).

Nel referto del 28 ottobre 2010 il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, effettuati gli esami clinici necessari, ha posto la diagnosi di “Retinitis pigmentosa im Rahmen Usher Typ I Syndrom” e osservato:

" (…)

Beurteilung

Ophthalmologisch liegt eine klinisch und elektrophysiologisch typische Retinitis pigmentosa vor. Sämtliche Befunde und der anamnestisch erhobene Verlauf der Erkrankung sind zwanglos mit einer Retinitis pigmentosa zu vereinbaren. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer nicht-hereditäre Erkrankung, die eine Retinitis pigmentosa simulieren kann (insbesondere eine infektiöse Uveitis, ein paraneoplastisches Syndrom im Sinne einer Carcinom- oder Melanom-assoziierten Retinopathie oder ein andere autoimmune Retinopathie) liegen nicht vor. Die Diagnose einer Retinits pigmentosa darf damit als gesichert gelten.

Bei dieser Patientin liegt zudem eine ausgeprägte Schwerhörigkeit (Taubheit, bzw. Taubstummheit) vor. Gemäss Anamnese und vorliegenden Unterlagen, hier insbesondere auch dem Bericht von Dr. __________ vom 25.8.2005, ist die Taubheit seit der Geburt vorhanden. Zu einer ausgeprägten und kongenitalen Schwerhörigkeit passt die unkontrollierte und laute Artikulation der Patientin. A priori ist anzunehmen, dass eine neurosensorische Taubheit vorliegt. Eine spezifische audiologische Untersuchung liegt mir allerdings nicht vor.

Wir sind insbesondere auch um eine Stellungnahme gebeten worden, ob die Retinitis pigmentosa und die kongenitale Schwerhörigkeit im Rahmen eines Syndroms zu sehen sind, d.h. eine einzige Erkrankung darstellen. In den USA dürften 2/3 alter Patienten mit Blind- und Taubheit an einem Usher Syndrom leiden (Vernon M: Usher's syndrome - deafness and progressive blindness. Clinical cases, prevention, theory and literature survey. J Chronic Dis 1969; 22:13-151), und dies dürfte auch für Europa zutreffen. Die Prävalenz für Usher Syndrom ist in verschiedenen Ländern erhoben worden und wird mit 1.8 - 3.5/100'000 angegeben (Merin S, Auerbach E: Retinitis pigmentosa. Surv Ophthalmol 1976; 20(5): 303-346). Daraus lässt sich bei bekannter Prävalenz für Retinitis pigmentosa ableiten, dass ca. 15% alter Retinitis pigmentosa Patienten an einem Usher-Syndrom leiden.

(…)

Im vorliegenden Fall ist die Diagnose eines Usher Typ I Syndroms hochwahrscheinlich. In einem vorliegenden Schreiben der IV von Frau __________i fuhrt diese aus, dass aus meinem Schreiben an Sie vom 21.09.2010 aufgrund der oben genannten Zahl von 2/3 hervorgeht, dass also 1/3 alter Patienten mit Taub- und Blindheit nicht an einem Usher-Syndrom leiden. Bei diesem 1/3 werden aber zweifellos bei einer Mehrzahl der Patienten Befunde vorliegen, die nicht mit einem Usher­-Syndrom vereinbar sind. Passen deshalb bei einem Patienten alle Symptome zu einem Usher­-Syndrom, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Usher-Syndrom tatsächlich vorliegt, als bedeutend höher als 67% einzuschätzen. Meines Erachtens ist deshalb bis zum Beweis des Gegenteils bei Frau __________ die Diagnose eines Usher Typ I Syndrom als gesichert anzunehmen, und meines Erachtens liegt die Beweislast, dass bei Frau __________ kein Usher Syndrom vorliegt, bei einer allfälligen Gegenpartei. Gegebenenfalls ist diese Fragestellung weiteren Sachverständigen zu unterbreiten." (Doc. XXIV, inc. 32.2009.169)

Considerato come l’assicurata, esprimendosi sulle risultanze peritali, abbia sollevato degli interrogativi in merito all’attendibilità della diagnosi ritenuta altamente verosimile dal perito (cfr. XXIX), il TCA ha predisposto anche un accertamento genetico volto a comprovare o escludere la presenza di una Sindrome di Usher.

Con rapporto del 30 maggio 2012 il Prof. __________, direttore dell’Institut für Medizinische Molekulargenetik dell’Università di __________, predisposte le necessarie analisi genetiche, ha confermato tale diagnosi concludendo:

" (…)

Beurteilung:

Mutationen im MYO7A-Gen sind mit dem autosomal-rezessiven Usher Syndrom Typ 1B assoziiert. Bei RI 1 wurde Homozygotie für die Sequenzvariante c.999T>G (p.Y333X) in Exon 9 des MYO7A-Gens gefunden. Die Mutation wurde bereits als pathogen beschrieben (Weston et al. 1996, Am J Hum Genet, 59(5):1074-1083). Diese Ergebnisse unterstützen somit die klinische Diagnose eines Usher Syndroms. (…)"

(Doc. LXIV/bis, inc. 32.2009.169)

2.9. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti e STF 8C-524/2008 del 2 aprile 2009). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130). Può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Questi principi sono stati confermati dal TF nella STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 come segue:

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

D’altra parte, val la pena ricordare che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004; U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31).

2.10. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non vede ragioni - motivi che nemmeno le parti hanno del resto saputo evidenziare - per scostarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i periti interpellati, segnatamente il dr. __________ e il Prof. __________.

In effetti, entrambi i referti peritali non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa loro essere riconosciuta piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, i periti giudiziari hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un approfondito ed ineccepibile esame della fattispecie (cfr. STF 8C-103/2008, consid. 10.2).

Tutto ben valutato, quindi, secondo questo Tribunale, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche all'inserto e dei referti peritali, ai quali va, appunto, dato valore probatorio pieno, risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269), che la ricorrente è affetta da Sindrome di Usher di tipo I. Tale sindrome è una malattia genetica, e quindi congenita, che si manifesta con sordità alla nascita associata ad una perdita progressiva della vista causata da una degenerazione della retina, nota come retinite pigmentosa, che porta ad un graduale restringimento ed annullamento del campo visivo fino a provocare, nella sua fase terminale, cecità.

Tale diagnosi comprova quindi la - già sospettata - associazione con la cofosi bilaterale congenita dell'insorgente, essendo in altre parole la sordità di cui è affetta dalla nascita e la perdita progressiva della vista, manifestatasi in tempi più recenti, due sintomi di un’unica malattia ereditaria presente dalla nascita.

Di conseguenza, nel caso particolare, in applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.5 che precede (cfr. in particolare la STF I 76/05 del 30 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 IV N. 7), questo Tribunale non può che (nuovamente) confermare il rifiuto della rendita ordinaria di invalidità non solo a dipendenza dell’inabilità causata dalla cofosi bilaterale presente dalla nascita (facendo difetto il presupposto dell’anno contributivo prima dell’insorgenza dell’invalidità secondo l’art. 6 cpv. 2 in relazione all’art. 36 v. LAI), ma anche a dipendenza del peggioramento delle condizioni di salute causato dalla problematica alla vista. In effetti tale aggravamento, con il relativo aumento del grado di invalidità, è sostanzialmente riconducibile alla progressione del danno alla salute originario, segnatamente della sindrome di Usher tipo I, ciò che esclude il verificarsi di un nuovo evento assicurato (cfr. consid. 2.5. e la precitata STF I 76/05, consid. 2).

Ne discende che a ragione l’amministrazione ha negato l’attribuzione di una rendita ordinaria alla ricorrente mediante la decisione su opposizione contestata del 17 novembre 2006. Il ricorso dell’assicurata su questo punto va quindi (nuovamente) respinto, come già statuito da questa Corte con la STCA del 9 giugno 2008 (STCA 32.2007.10).

B. Assegno per grandi invalidi

2.11. Per quanto concerne la domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi, litigioso nella presenta procedura è il tema di sapere se l’assicurata abbia diritto ad un assegno di grado esiguo, come statuito dall’Ufficio AI sulla base dei marginali no. 8064 e 8065 CIGI, oppure di grado elevato secondo il marginale no. 8056 CIGI.

Pacifici sono in proposito l’adempimento delle condizioni assicurative per beneficiare di tale prestazione (essendo la difficoltà alla vista insorta successivamente all’entrata in Svizzera dell’assicurata; cfr. in proposito il consid. 2.4) così come la decorrenza della stessa (1. gennaio 2009).

2.12. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art. 42 cpv. 4 LAI prevede inoltre che l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ora art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI). Per l’art. 35 cpv. 2 OAI se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87-88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.

L'art. 37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (cpv. 2):

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita (lett. a);

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente (lett. b); o

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 (lett. c).

La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari (cpv. 3):

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (lett. a);

necessita di una sorveglianza personale permanente (lett. b);

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità (lett. c);

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole (lett. d); oppure

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 (lett. e).

L’art. 38 cpv. 1 OAI definisce inoltre quando esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 cpv. 2 LAI.

Secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e stabilire dei contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; 105 V 52; 104 V 127).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti, ritenuto come sia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55).

2.13. Il diritto all’assegno grandi invalidi dell’AI è oggetto della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

In particolare al suo capitolo 4 la Circolare definisce i “Casi speciali di grande invalidità” e, in particolare, al capitolo 4.1, sotto il titolo “Caso speciale di grande invalidità di grado elevato” prevede al suo marginale no. 8056 (nella sua versione italiana in vigore dal 1. gennaio 2012 che, per quanto riguarda il tema del contendere, è rimasta invariata rispetto a quella, in vigore dal 1. gennaio 2008 e in lingua francese o tedesca, applicabile alla fattispecie):

" I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.”

Al successivo capitolo 4.2., sotto il titolo “Casi speciali di grande invalidità di grado lieve” la Circolare, al punto 4.2.2 “Mantenimento dei contatti sociali”, rinvia espressamente all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI che, come detto, dispone che la grande invalidità è reputata di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

Secondo il marginale no. 8064 CIGI le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI (AGI di grado lieve) sono adempiute:

– per ciechi e ipovedenti gravi (no. 8065);

– per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (no. 8067);

– nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.

A sua volta, il marginale no. 8065 stabilisce che:

" Per i ciechi e ipovedenti gravi (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo: Goldmann-Permiter mira III/4. Se sono contemporaneamente presenti una diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visiva senza che vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che compiscono il campo visivo (p.es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale).

Esempio:

un assicurato presenta un'acuità visiva corretta di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato, a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto da un'acuità visiva inferiore a 0,2, degli ha diritto a un assegno per una grande invalidità di grado lieve."

La cifra no. 8066 CIGI precisa che per principio nel caso di persone audiolese adulte le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).

Secondo il Tribunale federale la fattispecie contemplata dalla cifra no. 8056 CICI riguarda una situazione molto particolare in presenza di una combinazione di un doppio deficit sensoriale nel senso che la mancanza o l’importante pregiudizio di un senso non può essere compensata con l’altro. Proprio in ragione di tale particolarità, la grande invalidità di grado elevato può in simili casi essere ammessa prescindendo da accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità. Nella STF 8C-863/2011del 20 settembre 2012 il TF ha osservato:

" Gemäss Ziff. 8056 KSIH gelten Taubblinde und Taube mit hochgradiger Sehschwäche als schwer hilflos. Da es sich dabei um einen Sonderfall handelt - Kombination von zwei schweren Sinnesschädigungen, bei welcher das Fehlen oder die Beeinträchtigung des einen Sinnes nicht mit dem anderen kompensiert werden kann (dazu etwa die im Auftrag des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich erstellte Vorstudie zur Taubblindheit in der Schweiz von September 2007 [abrufbar unter www.hfh.ch/webautor-data/70/457_Vorstudie_ Taubblindheit.pdf; besucht am 13. August 2012]) -, kann hinsichtlich der Ermittlung des Hilflosigkeitsgrades von weiteren Abklärungen abgesehen werden. Eine hochgradige Sehschwäche auf Grund dieser Bestimmung ist nach Massgabe von Ziff. 8065 KSIH (gestützt auf BGE 107 V 29, bestätigt mit BGE 108 V 222) anzunehmen, wenn ein korrigierter Fernvisus von beidseitig weniger als 0,2 oder wenn beidseitig eine Einschränkung des Gesichtsfeldes auf 10 Grad Abstand vom Zentrum (20 Grad horizontaler Durchmesser) vorliegt (Gesichtsfeldmessung: Goldmann-Permiter Marke III/4). Bestehen gleichzeitig eine Verminderung der Sehschwäche und eine Gesichtsfeldeinschränkung, ohne dass aber die Grenzwerte erreicht werden, so ist eine hochgradige Sehschwäche anzunehmen, wenn sie die gleichen Auswirkungen wie eine Visusverminderung oder Gesichtsfeldeinschränkung vom erwähnten Ausmass haben. Dies gilt auch bei anderen Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes (beispielsweise sektor- oder sichelförmige Ausfälle, Hemianopsien, Zentralskotome). In Bezug auf die Taubheit existiert keine entsprechende Umschreibung im Sinne von konkreten medizinischen Kriterien.

2.2.2 Taubblindheit respektive Taubheit in Verbindung mit hochgradiger Sehschwäche ist nach den einlässlichen Ausführungen des BSV in seiner letztinstanzlichen Vernehmlassung vom 30. April 2012 als eigene Behinderungsform zu betrachten, welche zu erheblichen Schwierigkeiten bezüglich Kommunikation, Mobilität und Informationszugang führen kann. Auch das gesellschaftliche und selbstbestimmte Leben der betroffenen Personen sowie deren Zugang zu Bildung und Arbeit sind in der Regel wesentlich eingeschränkt. Da bei der Taubblindheit bzw. Taubheit mit hochgradiger Sehschwäche mehrere relevante Lebensaktivitäten tangiert werden, ist sie als schwere Behinderung zu qualifizieren, die den Alltag der Betroffenen dergestalt beeinflusst, dass ihnen gemäss Ziff. 8056 KSIH - ohne weitere Abklärungen - eine Entschädigung für Hilflosigkeit schweren Grades zusteht. Das Bundesgericht (bzw. das ehemalige Eidg. Versicherungsgericht) hat es bislang offen gelassen, ob die Verwaltungspraxis des BSV, nach welcher demgegenüber Blinde und hochgradig Sehschwache mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit als mittelschwer hilflos eingestuft werden, gesetzes- und verfassungsmässig ist. Da die am Recht stehenden versicherten Personen nach erfolgter Hilfsmittelversorgung jeweils nicht weitergehend hilflos waren, brauchte die Frage nicht abschliessend beurteilt zu werden (Urteile [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 299/03 vom 7. Juni 2004 E. 3.1 und I 415/88 vom 10. Mai 1989 E. 3a)."

2.14. Nella fattispecie, l’assicurata è affetta dalla nascita da un importante deficit della capacità uditiva, al quale si è aggiunta dal 2004 la problematica oculare (retinite pigmentosa), causando delle importanti limitazioni da inizio 2008, momento in cui l’assicurata risiedeva in Svizzera da oltre 10 anni avendo pure svolto un’attività lucrativa in adempimento delle condizioni assicurative di legge. La nuova problematica oculare ha fatto incontestatamente insorgere una grande invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2 LAI.

Mentre è pacifico che l’assicurata abbia diritto ad un assegno grandi invalidi, litigioso permane tuttavia il grado dello stesso. In effetti l’Ufficio AI le ha riconosciuto un assegno di grado lieve, sulla base delle cifre no. 8064 e 8065 CIGI, ritenendo cioè data una “grave ipovisione” ai sensi di queste cifre marginali, non considerando per contro ossequiati i presupposti di una grande invalidità di grado elevato per doppio andicap sensoriale ai sensi del marginale no. 8056 CIGI. Pur ammettendo infatti che l’assicurata sia portatrice di “una grave debolezza alla vista” (rispettivamente “una grave ipovisione” ai sensi della cifra 8065 CIGI) presentando una riduzione del campo visivo a 10° (doc. AI 82-1 e 76, inc. 32.2009.127), l’amministrazione nega tuttavia la presenza di una “sordità”. E questo malgrado l’opinione espressa dal medico SMR dr. __________, il quale, nelle sue Annotazioni del 18 marzo 2009, aveva ritenuto assolti i criteri richiesti dalla marginale 8056 da inizio 2008, ossia con il peggioramento delle capacità visive dell’assicurata (doc. AI 82-1, inc. 32.2009.127). Del resto anche il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 25 agosto 2005, aveva ipotizzato una grande invalidità ai sensi della CIGI 8056 (doc. AI 32-2).

La ricorrente ritiene di avere diritto ad un assegno di grado elevato in applicazione della cifra marginale N. 8056 CIGI.

Questo Tribunale ha effettuato alcuni accertamenti.

Innanzitutto, con riferimento all’interpretazione della cifra no. 8056 CIGI, il TCA ha interpellato l’UFAS, il quale, con scritto 31 luglio 2012, ha esposto quanto segue:

" In riferimento al suo scritto del 18 c.m. le comunichiamo quanto segue.

Durante lo scorso mese di gennaio, il Tribunale federale (TF) ci ha chiesto delle precisazioni in merito al marginale 8056 CIGI.

Qui di seguito vi riportiamo i punti principali della nostra presa di posizione:

La sordo-cecità e la sordità con una grave debolezza della vista possono comportare notevoli difficoltà nella comunicazione, nella mobilità e nell'accesso alle informazioni. Anche la vita sociale e l'autonomia della persona così come l'accesso alla formazione e al lavoro sono di regola limitati. Dato che la sordo-cecità e la sordità con una grave debolezza della vista interessano diversi atti fondamen­tali della vita devono essere considerati come handicap gravi che influiscono sulla quotidianità della persona che ne è affetta in modo tale da giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.

Il marginale 8056 CIG/ fa esplicitamente riferimento alle persone sordo-cieche e alle persone sorde con una grave debolezza della vista. II marginale non si riferisce invece alle persone affette da grave ipoacusia con una grave debolezza della vista. Questa differenziazione nasce dalle considerazioni seguenti: In caso di sordità totale non vi è alcun mezzo ausiliario a disposizione che potrebbe permet­tere una comprensione perlomeno parziale. Al contrario alle persone colpite da grave ipoacusia pos­sono beneficiare di apparecchi acustici o di protesi auditive (cosiddetti impianti cocleari) che permet­tono almeno una comprensione minima.

Per determinare l'entità della perdita dell'udito sono necessari sia un audiogramma tonale che un au­diogramma vocale.

Determinante per il riconoscimento di una grande invalidità è in fin dei conti più che la categorizzazio­ne medico-teorica l'impossibilità pratica di permettere la comprensione grazie ad un mezzo ausiliario adeguato. In conclusione, in merito alla regola del marginale 8056 CIGI, la sordità è definita come perdita dell'udito bilaterale e completa. (…)" (Doc. XXI, inc. 32.2009.127)

Al precitato scritto sono state altresì allegate copie di corrispondenza intercorsa con il TFA in relazione ad una vertenza concernente l’applicazione dei marginali no. 8056. 8064 e 8065 CIGI.

Per quanto concerne le condizioni di salute dell’assicurata, in data 9 ottobre 2009 il dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, ha attestato che essa presentava “un’ipoacusia talmente grave da non permettere la comprensione di parole. Anche i rumori quotidiani non vengono sentiti a meno che siano talmente forti da provocare anche delle vibrazioni che possono essere percepite senza veramente aver bisogno di un udito funzionante” (doc. I, inc. 32.2009.127). Il medesimo sanitario, interpellato dal Tribunale, in data 21 settembre 2012 ha affermato:

" L'audiogramma eseguito nel 2009 mostrava una perdita uditiva su entrambe le orecchie del 100% secondo la tabella della perdita uditiva della Suva. Questo significa che la paziente ha una sordità molto grave. II termine sordità non definisce le gravità ma in questo caso è molto grave e probabilmente se si esegue un test vocale la paziente non riesce a capire le parole per cui avevo scritto che non permette la comprensione verbale. Per confermare l'incapacità di comprendere la lingua sarebbe però necessario eseguire, come da lei proposto, un audiogramma vocale che però non abbiamo potuto fare." (Doc. XXXII, inc. 32.2009.127)

Il TCA si è quindi rivolto anche al dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria, il quale aveva già visitato la ricorrente nell’ottobre 2004 attestando la diagnosi di “cofosi bilaterale” rispettivamente “sordità bilaterale” con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce, utilizzazione del linguaggio dei segni” (doc. XXIX inc. 32.2009.127). Il 4 ottobre 2012 lo specialista si è così espresso:

" Ho proceduto come da vostra richiesta del 20.09.2012 a convocare la paziente per una valutazione audiologica. Ricordo che la paziente è in mia cura dall'anno 2000 per una sordità di tipo eredodegenerativo bilaterale presente al suo arrivo in Svizzera. Già nel 2000 gli accertamenti audiologici avevano posto il sospetto di una cofosi, rispettivamente sordità completa bilaterale.

L'esame audiometrico tonale in data 02.10.2012 conferma una sordità completa o cofosi all'orecchio sx e il sospetto di un minimo resto uditivo bassofrequente a dx, comunque funzionalmente totalmente irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa all'atto pratico o cofosi bilaterale come diagnosticato nel mio rapporto dell'ottobre 2004 all'attenzione dell'Ufficio Al.

Rispetto all'esame audiometrico tonale misurato in data 15.09.2009 dal collega Dr. __________ l'udito risulta a dx sostanzialmente sovrapponibile fatta eccezione per una perdita più accentata a 1 e 2 kHz, mentre a sx non vi è alcuna risposta contrariamente a quanto registrato dal Dr. __________. L'esame audiometrico vocale conferma la cofosi bilaterale, rispettivamente la sordità bilaterale registrata nell'esame audiometrico tonale.

Ho richiesto comunque una valutazione oggettiva dell'udito con esecuzione del potenziali evocati e delle emissioni otoacustiche presso il mio laboratorio di audiovestibologia all'Ospedale __________, che le farò pervenire appena possibile. Contrariamente alla misurazione dell'esame audiometrico tonale o vocale si tratta come detto di una valutazione oggettiva della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in alcun modo dalla paziente.

Personalmente a titolo di valutazione non ho dubbi che la paziente soffra di una cofosi bilaterale o sordità bilaterale. I termini sono a mia conoscenza assolutamente equivalenti."

(Doc. XXXIX, inc. 32.2009.127)

Sempre il dr. __________ ha quindi precisato il 10 ottobre 2012:

" (…)

  1. In considerazione dell'esame audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012, un apparecchio acustico convenzionale potrebbe essere applicato unicamente all'orecchio dx in quanto a sx risulta, sulla base dell'esame audiometrico, una cofosi o sordità completa. Un apparecchio convenzionale non porterebbe comunque, sulla base dell'importante perdita uditiva dx,al limite della sordità, ad alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione della paziente.

Parlando di mezzi ausiliari si intende un apparecchio acustico potente dedicato a pazienti affetti da ipoacusie profonde e gravi.

Questi apparecchi acustici non comportano se ben adattati, particolari disagi o effetti secondari.

  1. Questo mezzo ausiliario, perché parliamo di un apparecchio acustico adattato all'orecchio dx, potrebbe, ma il condizionale è d'obbligo vista la severa ipoacusia al limite della sordità, migliorare, ripeto non in modo significativo, la percezione uditiva della paziente. Non ritengo sulla base dell'esame audiometrico tonale, in assenza comunque di una valutazione oggettiva, che la paziente potrebbe essere in grado di comunicare o di districarsi nell'ambiente circostante con un apparecchio uditivo di tipo convenzionale adattato all'orecchio dx.

Per impianto cocleare si intende un apparecchio impiantato fornito di un elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno dell'apparato cocleare. Questo permette anche a pazienti affetti da sordità di tipo cocleare, una percezione sonora grazie a una stimolazione diretta del nervo per mezzo di elettrodi inseriti nella chiocciola. Per impianto Baha si intende invece, un apparecchio acustico che stimola attraverso la vibrazione direttamente la chiocciola bypassando l'orecchio medio. Questo tipo di apparecchio non entra in considerazione per il tipo di sordità di cui soffre la paziente, pertanto non prenderò più posizione anche nelle domande seguenti sull'apparecchio Baha.

  1. La durata dell'intervento operatorio dipende dalla capacità del chirurgo e da tanti fattori, ritengo la domanda ininfluente e comunque mediamente un intervento chirurgico per l'impianto di un apparecchio cocleare, ha una durata di circa 1 ora.

  2. La fase riabilitativa dopo un impianto cocleare, che può durare svariati mesi, viene eseguita in centri altamente specializzati in Svizzera. Unicamente 5 centri hanno l'autorizzazione alle esecuzioni d'impianti cocleari e all'esecuzione della riabilitazione post-operatoria.

L'indicazione a un impianto cocleare, viene valutata a dipendenza della condizione audiologica della paziente ma anche a dipendenza della condizione della chiocciola. Vengono eseguiti pertanto degli esami pre-operatori che vanno da una TAC ad alta definizione a una valutazione audiologica completa. L'indicazione viene posta nei centri predisposti ad eseguire questi impianti che sono anche gli unici competenti a porre l'indicazione. Non in tutti i pazienti affetti da sordità di tipo cocleare, è possibile un impianto cocleare in quanto sussistono soprattutto in caso di sordità congenite, delle degenerazioni della chiocciola o delle malformazioni che impediscono l'introduzione dell'elettrodo.

Come per qualsiasi procedura di tipo chirurgico e medica, vi sono logicamente effetti collaterali e contro indicazioni. L'effetto collaterale principale dell'impianto cocleare è la distruzione completa della chiocciola per la posa dell'elettrodo. Per questo motivo l'indicazione è riservata unicamente a sordità profonde e cofosi. Controindicazioni sono prevalentemente determinate dall'impossibilità dell'applicazione dell'elettrodo o da fattori audiologici di valutazione pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione verbale e della percezione dopo l'impianto cocleare.

  1. Se l'impianto cocleare fosse possibile, quindi partendo dal presupposto che si possa effettivamente procedere a un impianto cocleare e assolti tutti i requisiti audiologici, strutturali e organici per procedere in questo senso e se la riabilitazione della paziente avesse successo dopo l'impianto, si può arrivare con un impianto cocleare a una comunicazione verbale senza l'ausilio di protesi o altri mezzi audiologici.

  2. La domanda 11 risulta abbastanza specifica per mia conoscenza. Una sordità pre-verbale ha meno probabilità di successo di una sordità post-verbale, quindi insorta dopo l'apprendimento di una lingua, ciò nonostante non possiedo elementi sufficienti per rispondere in modo preciso e clinicamente accurato a questa domanda.

  3. Dopo impianto cocleare applicato con successo, il paziente ha una percezione sonora immediata ma la fase di riabilitazione come detto, può durare da settimane a mesi e dipendere da tanti fattori che vengono tra l'altro valutati attentamente, anche nell'apporre l'indicazione e quindi nella valutazione audiologica pre-operatoria.

  4. Al momento attuale sulla base dell'esame audiometrico tonale da me eseguito, ripeto in attesa comunque degli accertamenti audiologici oggettivi, la Signora RI 1 è da considerare funzionalmente sorda." (Doc. XL, inc. 32.2009.127)

Alla luce degli accertamenti audiologici oggettivi fatti eseguire presso il Servizio di audiovestibologia dell’Ospedale __________, il dr. __________, con uno scritto del 16 novembre 2012, ha comunicato al TCA che gli esami effettuati avevano evidenziato “un'assenza completa della funzione uditiva bilaterale, sia per quanto concerne le emissioni otoacustiche sia per quanto concerne i potenziali acustici evocati” (Doc. XLIX, inc. 32.2009.127). Lo specialista ha fornito ulteriori precisazioni in data 21 novembre 2012 (cfr. consid. 2.15 che segue).

2.15. Ora, deve essere innanzitutto rilevato che nei referti peritali e specialistici acquisiti agli atti i periti giudiziari hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un approfondito esame specialistico della fattispecie; essi non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa loro essere riconosciuta piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b; cfr. STF 8C_103/2008).

Tutto ben valutato quindi, secondo questo Tribunale, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche all'inserto e dei referti peritali, ai quali va, appunto, dato valore probatorio pieno, risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b), che la ricorrente, affetta da Sindrome di Usher di tipo I, è portatrice di una sordità (o cofosi) bilaterale completa. In effetti, gli esami eseguiti dimostrano che la funzione uditiva è assente bilateralmente. Questo dato emerge, tra l’altro, inconfutabilmente dalla valutazione eseguita il 16 ottobre 2012, con esecuzione dei potenziali evocati e delle emissioni otoacustiche presso il laboratorio di audiovestibologia dell’Ospedale __________. Tale valutazione costituisce in effetti una valutazione oggettiva della capacità uditiva e pertanto non influenzabile in alcun modo dalla paziente, contrariamente invece alle misurazioni tramite audiometrico tonale o vocale che potrebbero anche registrare delle variazioni (cfr. XLIX e XXXIX). A titolo abbondanziale va detto che in ogni modo anche gli esami effettuati precedentemente dal dr. __________ e dal dr. __________ nel loro studio medico avevano già permesso di concludere in tal senso. Se invero il dr. __________ nel suo certificato del 4 ottobre 2012, dopo aver attestato una sordità completa a sinistra, aveva rilevato che a destra c’era “il sospetto di un minimo resto uditivo bassofrequente”, residuo che del resto sembrava emergere anche dall’esame effettuato nel 2009 dal dr. __________, va detto che il medesimo specialista aveva comunque sottolineato che tale resto uditivo era “funzionalmente totalmente irrilevante e pertanto da equivalere ad una sordità completa all’atto pratico” (doc. XXXIX inc. 31.2009.127).

Del resto, alla luce degli esiti istruttori, anche il medico SMR dr. Erba in data 23 ottobre 2012 ha riconosciuto che l’assicurata è da considerare sorda completa bilateralmente (XLVI).

Quanto al momento in cui tale sordità completa è insorta, è un dato assodato che l’assicurata abbia presentato un notevole deficit uditivo sin dalla nascita, prova ne è che non ha nemmeno appreso a parlare, ha un cattivo controllo della voce e utilizza per comunicare il linguaggio dei segni.

Significativo appare inoltre il fatto che la sordità dalla nascita, ossia congenita, è un elemento caratterizzante della Sindrome di Usher (Tipo I) di cui la ricorrente è portatrice. Il perito dr. __________, nel suo referto peritale del 21 settembre 2010, ha in effetti illustrato che in presenza della Sindrome di Usher tipo I (come quella diagnosticata all’assicurata) i pazienti soffrono di una audio lesione profonda (maggiore di 100dB, qualificando per sordo) congenitale, cioè dalla nascita, sviluppando poi nel corso della seconda decade di vita, i problemi alla vista (cfr. doc. XX citato per esteso sopra al consid. 2.8, inc. 32.2009.169). Lo specialista ha altresì osservato che il modo di articolare della paziente, alto e non controllato, lasciava ipotizzare una sordità congenita (cfr. la perizia del 28 ottobre 2010, doc. XXIV citato al consid. 2.8, inc. 32.2009.169).

Non è per contro condivisibile l’opinione dell’Ufficio AI per il quale in sostanza le facoltà uditive dell’assicurata avrebbero subito un peggioramento in epoca successiva alla decisione impugnata del 21 maggio 2009 (XLVI). Interpellato in merito ad una possibile evoluzione della situazione uditiva dal 2009 ad oggi, il dr. __________, il 21 novembre 2012, ha dichiarato:

" (…)

Rispondo alle sue domande contestuali sull'assicurata e in particolare se la situazione uditiva dell'assicurata si sia modificata dal maggio 2009 a oggi, oppure se la stessa sia presumibilmente rimasta invariata dalla nascita. Per quanto concerne la variazione dal 2009 a oggi, non penso che si possa affermare che vi sia stata alcuna variazione significativa della capacità uditiva. Confermo che l'esame audiometrico tonale, eseguito dal Dr. __________ nel 2009, mostra un resto uditivo leggermente migliore rispetto all'esame audiometrico tonale da me eseguito il 2 ottobre 2012. Minime variazioni comunque possono essere anche ricondotte alla tecnica di misurazione e parlando di un esame soggettivo, al grado di attenzione della paziente. Nel caso specifico, penso comunque che si possa affermare che vi è stato un minimo peggioramento della capacità uditiva, ribadisco comunque, funzionalmente irrilevante. Per quanto concerne la domanda, se vi si è stata una variazione dalla nascita, non disponendo gli esami di udito antecedenti al 2010, mi è impossibile rispondere a questo quesito. A mia conoscenza, i pazienti affetti da sindrome di Usher tipo 1, come diagnosticato all'Ospedale Universitario di __________, sono sordi dalla nascita ma non disponendo di esami audiometrici tonali che attestino questa affermazione, non posso rispondere se questo è il caso della paziente."

(Doc. L, inc. 32.2009.127)

Del resto, già in occasione del rapporto redatto all’attenzione dell’Ufficio AI il 29 ottobre 2004 il dr. __________ aveva attestato la presenza di una “cofosi bilaterale di tipo eredo degenerativo”, rispettivamente “sordità bilaterale” con “minima lettura labiale, cattivo controllo della voce, utilizzazione del linguaggio dei segni” precisando altresì che lo stato di salute era stazionario e non suscettibile di peggioramento (doc. AI 20-2 e 20-4 inc. 32.2009.127).

Anche il dr. __________, che aveva eseguito l’audiogramma tonale nel 2009 (doc. XXVII), nuovamente interpellato in corso di causa, in data 21 settembre 2012 ha affermato che già nel 2009 l’audiogramma mostrava “una perdita uditiva su entrambe le orecchie del 100%” specificando che ciò significava che “la paziente ha una sordità molto grave”(XXXII).

Questo Tribunale, in applicazione del summenzionato criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. anche STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181 e 126 V 353 consid. 5b pag. 360), ritiene quindi che occorra partire dal presupposto che la ricorrente, quantomeno già nel 2008 (momento in cui è insorta la “grave debolezza alla vista” ai sensi della cifra marginale n. 8056 CIGI) e in ogni caso quindi già all’epoca decisiva della decisione impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, in concreto il 21 maggio 2009; DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1), presentava una sordità bilaterale completa. Se è vero che sono state rilevate delle variazioni nei vari reperti medici, le stesse sono comunque state definite “minime” dal dr. __________, il quale ha spiegato che le stesse possono essere ricondotte sia alla tecnica di misurazione sia al grado di attenzione della paziente. Questo specialista ha inoltre rilevato che, anche volendo ammettere che vi sia stato, dal 2009 ad oggi, un leggero peggioramento della capacità uditiva, lo stesso sarebbe comunque da considerare minimo e “funzionalmente irrilevante”, ossia ininfluente per quanto concerne la reale percezione uditiva che peraltro già era risultata completamente assente nel 2000 (cfr. doc. L e XXXIX).

Questo Tribunale ritiene pertanto che, quantomeno sin da gennaio 2008, __________ è portatrice sia (e incontestatamente) di una “grave debolezza della vista” (giusta la cifra N. 8065 CIGI) sia di una sordità bilaterale ai sensi della cifra N. 8056 CIGI.

Quanto alla possibilità di munire l’assicurata di apparecchi acustici, e ottenere così un miglioramento delle facoltà uditive, l’eventualità è stata esaminata dal dr. __________. Nello scritto 10 ottobre 2012 lo specialista ha precisato che la possibilità di ottenere un miglioramento delle facoltà uditive sarebbe innanzitutto ristretta all’orecchio destro. Ha precisato inoltre che in ogni modo, vista l'importante perdita uditiva esistente, un apparecchio convenzionale non porterebbe ad alcun miglioramento significativo della capacità di comprensione della paziente. Quanto alla possibilità di impiantare un apparecchio più sofisticato, segnatamente un impianto cocleare (ossia un apparecchio impiantato fornito di un elettrodo che va a stimolare direttamente il nervo acustico all'interno dell'apparato cocleare; sarebbe per contro escluso nella fattispecie l’impianto Baha), lo specialista ha sottolineato che lo stesso potrebbe forse “ma il condizionale è d'obbligo vista la severa ipoacusia”, migliorare la percezione uditiva della paziente, ma comunque “non in modo significativo”. Dopo aver illustrato le modalità dell’intervento chirurgico necessario per impiantare tale impianto che viene eseguito unicamente in centri altamente specializzati in Svizzera e la fase riabilitativa post-operatoria susseguente (la quale può durare svariati mesi), il perito ha spiegato come tale intervento non viene effettuato in ogni caso di sordità di tipo cocleare. In effetti, l'indicazione a un impianto cocleare viene valutata attentamente dai centri specializzati a dipendenza non solo della condizione audiologica della paziente, ma anche della condizione della chiocciola, dopo esecuzione di approfonditi esami pre-operatori che vanno da una TAC ad alta definizione a una valutazione audiologica completa. Proprio nel caso di sordità congenite (come nella fattispecie), esistono infatti delle degenerazioni della chiocciola o delle malformazioni che impediscono l'introduzione dell'elettrodo.

Il sanitario ha poi illustrato gli effetti collaterali possibili di tale intervento e le controindicazioni, fra le quali anche fattori audiologici di valutazione pre-operatoria sulla capacità di recupero della comunicazione verbale e della percezione dopo l'impianto cocleare, dando peraltro atto che una sordità pre-verbale (come quella dell’assicurata) ha meno probabilità di successo di una sordità post-verbale (Doc. XL, cfr. sopra al consid. 2.14; inc. 32.2009.127).

Sulla base di tali considerazioni, formulate da uno specialista e per questo di sicura attendibilità, questo TCA ritiene che la possibilità che alla ricorrente possa venir applicato un impianto acustico (semmai di tipo cocleare dato che le protesi o altri mezzi audiologici convenzionali non entrano in considerazione) sia soggetta a troppe variabili per poterla attualmente considerare reale ed effettiva. Innanzitutto non appare chiaro se la ricorrente soddisfi i requisiti audiologici, strutturali e organici per porne l’indicazione. Inoltre, anche volendo ammettere che l’opportunità possa venir di principio ammessa, rimane del tutto incerto se e quando l’intervento e la successiva riabilitazione porterebbero poi effettivamente al successo sperato, considerata anche la sordità pre-verbale, e, quindi se e quando, la posa dell’apparecchio riuscirebbe a mitigare le notevoli difficoltà incontrate dall’assicurata nei diversi atti fondamen­tali della vita quotidiana.

Il TCA reputa pertanto di non poter aderire alla tesi dell’Ufficio AI per il quale in sostanza il diritto all’assegno grandi invalidi di grado elevato non può essere riconosciuto in quanto la sordità “deve essere tale da non poter essere corretta (anche parzialmente) da nessun apparecchio acustico o protesi auditiva” (doc. LV inc. 32.2009.127).

Innanzitutto occorre sottolineare che una simile condizione non è evincibile direttamente dal testo del marginale n. 8056 CIGI, ma sembrerebbe basarsi sull’opinione dell’UFAS (cfr. lo scritto al TCA del 31 luglio 2012, doc. XXI inc. 32.2009.127 e sopra al consid. 2.14), opinione che peraltro non risulta comunque essere finora stata oggetto di un esame dal punto di vista della conformità alla legge e ai principi costituzionali, segnatamente la parità di trattamento (la STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012 citata al consid. 2.13 non si è espressa in merito).

Ma a prescindere da ciò, va detto che nel caso di specie l’assicurata è stata definita “sorda totale” con la conseguenza che non sembra, almeno fino alla prova del contrario, esistere alcun mezzo ausiliario che potrebbe permet­terle una comprensione perlomeno parziale.

In questo contesto non va inoltre dimenticato che scopo della cifra no. 8056 CIGI è il riconoscimento di un aiuto a quelle persone che presentando un doppio andicap sensoriale (visivo e uditivo) non sono in grado di orientarsi o di comunicare con l’esterno né utilizzando l’udito né la vista e hanno quindi grandi difficoltà a mantenere contatti sociali con l’ambiente, anche con l’aiuto di terzi. Tale doppio andicap comporta notoriamente gravi impedimenti nella comunicazione, nella mobilità e nell'accesso alle informazioni così come nella vita sociale, nell’autonomia della persona così come nell’approccio alla formazione e al lavoro (cfr. al consid. 2.13 la già citata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012; cfr. anche lo scritto dell’UFAS del 31 luglio 2012, doc. XXI). Proprio a motivo della gravità di tali handicap e della conseguente situazione in cui si trova la persona interessata, la prassi amministrativa riconosce automaticamente, senza accertamento concreto, l’assegno per grandi invalidi di grado elevato.

Stante una simile fattispecie, che, come detto, richiede il riconoscimento di un aiuto particolare nella forma di un assegno per grandi invalidi di grado elevato ai sensi della cifra 8056 CIGI, sarebbe urtante non assegnare all’assicurata, gravemente colpita nella sua integrità sensitiva, la prestazione massima dovuta in attesa di teoretici, ipotetici più favorevoli sviluppi futuri della situazione che peraltro nemmeno appaiono (ancora) esigibili, concreti e certi.

È d’altro canto evidente che nell’ipotesi in cui in futuro la paziente dovesse beneficiare della posa di un tale impianto cocleare, degli eventuali benefici che ne deriverebbero se ne dovrebbe tener adeguatamente conto nell’ambito di una procedura di revisione dell’assegno per grandi invalidi (art. 17 cpv. 2 LPGA in relazione all’art. 35 cpv. 2 e 87, 88bis OAI; cfr. sopra al consid. 2.12).

A titolo abbondanziale questo Tribunale osserva che secondo la prassi dell’UFAS e dell’amministrazione (la cui conformità con legge e costituzione, segnatamente con riferimento al principio della parità di trattamento, è finora stata lasciata aperta dal TF) nel caso di ciechi e ipovedenti gravi con una “an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit” - fattispecie ammessa in sostanza nel caso della ricorrente dall’Ufficio AI – viene riconosciuta una grande invalidità di grado “medio”, non “lieve”, come invece statuito nel caso qui in esame (cfr. la precitata STF 8C-863/2011 del 20 settembre 2012 consid. 2.2.2, per esteso sopra al consid. 2.13 con riferimento a STF H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.1 e I 415/88 del 10 maggio 1989).

Per quanto precede, nel caso dell’assicurata sono quindi dati i presupposti per ammettere un caso di “speciale grande invalidità di grado elevato” ai sensi della cifra N. 8056.

Tali presupposti dovendo essere considerati ossequiati quantomeno già da inizio 2008, in accoglimento del ricorso, la ricorrente ha diritto ad un assegno di grado elevato a far tempo dal 1° gennaio 2009 (art. 42 LAI e art. 35 OAI).

2.16. Ne discende che se da un lato va confermato, come visto, il diniego di una rendita di invalidità, dall’altro, l’amministrazione è tenuta a versare all’assicurata un assegno grandi invalidi di grado elevato dal 1° gennaio 2009.

In questo senso la decisione impugnata del 17 novembre 2006 va confermata, mentre che il provvedimento del 21 maggio 2009 va riformato nel senso che dal 1° gennaio 2009 l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado elevato.

2.17. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per quanto riguarda la vertenza concernente la concessione della rendita di invalidità (32.2009.169) la ricorrente risulta soccombente. Le spese di causa, per complessivi fr. 1000.--, dovrebbero quindi essere poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l’assistenza giudiziaria (consid. 2.18).

Per quanto riguarda invece la causa avente per oggetto l’attribuzione di un assegno grandi invalidi (32.2009.127), visto l’esito della vertenza, le spese, per fr. 500.-, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA 1, fr. 2'000 a titolo di ripetibili parziali, ciò che rende priva di oggetto la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; 118 V 139; 124 V 309 consid. 6; 126 V 11 seg. consid. 2).

2.18. In entrambe le cause l’insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (XXVI inc. 32.2009.169 e I inc. 32.2009.127). La domanda proposta nell’ambito della causa concernente l’assegno grandi invalidi (32.2009.127) è divenuta priva di oggetto visto l’esito della vertenza (consid. 2.16 e 2.17).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

In casu, la ricorrente si trova nel bisogno. Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria emerge che l’assicurata è senza attività lucrativa disponendo, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale rispettivamente, dal gennaio 2009, di una prestazione complementare; ella non possiede inoltre sostanza (doc. F inc. 32.2009.127 e XXX inc. 32.2009.169).

In simili condizioni, l’indigenza della ricorrente deve essere ammessa (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

L’insorgente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale (in casu l’avv.ssa Isabella Fajetti Zanni della RA 1 - la quale è subentrata quale patrocinatrice dell’assicurata successivamente alla resa della STCA del 9 giugno 2008 - è iscritta nel registro degli avvocati con indirizzo professionale presso il citato centro di RA 1) appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva essere considerato privo di esito favorevole.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, con la precisazione che per quanto riguarda la copertura delle spese di patrocinio la stessa è limitata all’attività svolta dall’avv.ssa Fajetti Zanni (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 nella causa S.; DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6). L’insorgente è quindi esonerata dal pagamento delle spese processuali di cui alla procedura inc. 32.2009.169 che sarebbero a suo carico (consid. 2.17; cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso dell’8 gennaio 2007 è respinto.

  2. Il ricorso del 23 giugno 2009 è accolto.

§ Di conseguenza la decisione del 21 maggio 2009 è modificata nel senso che dal 1° gennaio 2009 l’assicurata ha diritto ad un assegno grandi invalidi di grado elevato.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria in relazione alla procedura di cui all’ inc. 32.2009.169 è accolta, conformemente ai considerandi.

  2. Le spese complessive di fr. 1'500.-- sono ripartite in ragione di fr. 500.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 1’000.-- a carico dell’assicurata. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria queste ultime sono assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura ricorsuale di cui all’inc. 32.2009.127, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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29

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43