Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.168
Entscheidungsdatum
18.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.168

cr/sc

Lugano 18 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1955, di professione infermiera, con decisione del 13 marzo 2002, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 1998 (doc. 97 e 98). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. A conclusione della procedura di revisione del novembre 2003, con decisione del 15 novembre 2004 (doc. 132), poi confermata con decisione su opposizione del 13 ottobre 2005 (doc. 142), l'Ufficio AI ha confermato l’attribuzione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità, ritenendo che non si fosse verificato alcun peggioramento delle condizioni di salute.

Con sentenza 32.2005.213 del 21 dicembre 2006 (doc. 162/1-31), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di approfondire sia l’aspetto psichico, sia quello fisico, tramite l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare (doc. 162-30).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 14 settembre 2007 (doc. 179/1-2), poi confermato con decisione del 23 ottobre 2007 (doc. 184/1-3), l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità.

Con sentenza 32.2007.371 del 7 gennaio 2009, il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di approfondire l’aspetto psichico, vista la discordanza esistente tra la valutazione peritale della dr.ssa __________ e quella dello psichiatra curante, dr. __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua e ritenuta inoltre la presa di posizione del SMR, il quale si è lui stesso distanziato dalle conclusioni della perizia amministrativa, indicando che non si giustifica un miglioramento del grado di invalidità dell’assicurata (cfr. doc. 212/1-42).

1.4. Dopo avere fatto eseguire, conformemente a quanto richiesto dal TCA, una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, con progetto di decisione del 18 giugno 2009 (cfr. doc. 232/1-3), poi confermato con decisione del 20 agosto 2009 (cfr. doc. A), l’UAI ha accordato all’assicurata una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 100%, a partire dal 1° marzo 2007.

1.5. Contro la decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato sia la durata contributiva computata dall’UAI, pari a 6 anni e due mesi - che a suo avviso non tiene conto degli anni contributivi effettuati dopo il 1° giugno 1998 – sia la compensazione interna effettuata, per un importo di fr. 6'992, concernente la PC (I).

1.6. L’UAI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

1.7. Pendente causa, il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ gli atti relativi alla ricorrente (cfr. doc. VII + bis).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha, da una parte, determinato correttamente la scala di rendita applicabile per il calcolo della rendita spettante all’interessata e, d’altra parte, se ha proceduto in maniera corretta alla compensazione interna concernente la PC.

2.3. Periodo di contribuzione

2.3.1. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

  • una persona ha pagato i contributi (lett. a);

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

2.3.2. Le "Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale”, valide dal 1° gennaio 2003 (Stato 1° gennaio 2007), alla cifra 5629 prevedono che:

" Si une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois-quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Si l’autre conjoint est également au bénéfice d’une rente, il y a lieu de réexaminer le plafond.”

2.3.3. Come correttamente indicato dall’UAI nella risposta di causa (cfr. doc. IV), l’assicurata, con decisione del 13 marzo 2002 - cresciuta, incontestata, in giudicato - è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità di fr. 237 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di fr. 95 mensili), a partire dal 1° giugno 1998, calcolata dalla Cassa in base alla scala delle rendite n° 12, una durata contributiva di 6 anni 2 mesi ed un reddito annuo medio di fr. 52'536 (cfr. doc. VII/bis e allegati).

Dal 1° gennaio 1999 il reddito annuo medio è stato ridefinito e ridotto a fr. 45'828 in applicazione delle norme di ripartizione dei redditi coniugali (splitting) a seguito dello scioglimento per divorzio del matrimonio dell’assicurata in data 16 dicembre 1998, di modo che l’assicurata aveva diritto ad una mezza rendita di invalidità di fr. 226 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di fr. 91 mensili) dal 1° gennaio 1999 e di fr. 232 mensili (ai quali andava aggiunta una rendita semplice per figli di fr. 93 mensili) dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. VII/bis e allegati).

Questo modo di procedere della Cassa, che peraltro non è stato oggetto di contestazione da parte dell’interessata, è corretto.

In sede di revisione, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta dall’UAI al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado del 100%, a decorrere dal 1° marzo 2007.

Per determinare la prestazione spettante all’assicurata, l’amministrazione ha quindi ritenuto che, come indicato nella risposta di causa, “i parametri della mezza rendita sono risultati determinanti anche per la fissazione della rendita intera, i cui elementi sono parte integrante della decisione: scala delle rendite n° 12 (rendita parziale), reddito annuo medio determinante fr. 51'984 (stato 1.1.2009) e durata contributiva computabile 6 anni e 2 mesi” (cfr. doc. IV).

Il patrocinatore dell’interessata ha contestato la decisione dell’amministrazione e in particolare la correttezza della durata contributiva computata, indicando che “l’assicurata ritiene non essere stati conteggiati anche gli anni posteriori al 1° giugno 1998, anni per i quali ha pagato dei contributi” (doc. I).

Vista questa contestazione del patrocinatore, l’UAI ha ritenuto opportuno richiedere una presa di posizione al Servizio rendite della Cassa (cfr. scritto del 3 settembre 2009 allegato al doc. VII/bis).

Con scritto del 7 settembre 2009, il calcolatore incaricato ha risposto:

" Il calcolo della rendita si basa sul primo evento assicurativo della persona. In questo caso specifico la signora RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita di invalidità a partire dal 1° giugno 1998 e fino allora ha lavorato per una durata di anni 6 e mesi 2 (chiusura in dicembre dell’anno prima).”

(scritto del 7 settembre 2009 allegato al doc. VII/bis, sottolineature della redattrice).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1, non può che considerare corretta la durata contributiva presa in considerazione dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che, conformemente a quanto indicato nella direttiva citata al consid. 2.3.2., è a giusta ragione che l’amministrazione, per stabilire l’ammontare della rendita intera alla quale ha ora diritto l’assicurata a seguito dell’aumento del suo grado di invalidità (dal 50% al 100%) stabilito in sede di revisione, si sia basata sugli stessi elementi di calcolo che erano stati utilizzati nella determinazione della mezza rendita di invalidità versata in precedenza.

Come visto, in occasione della decisione del 13 marzo 2002, l’assicurata ha beneficiato di una prestazione mensile di fr. 237 nel 1998 e di fr. 226 mensili a partire dal 1° gennaio 1999, stabilite sulla base della scala delle rendite n° 12, di un reddito determinante di fr. 52’536 per il 1998 e di fr. 45’828 per il 1999 (a seguito del divorzio) e di una durata contributiva computabile di 6 anni e 2 mesi (cfr. doc. VII/bis e allegati, sottolineatura della redattrice).

Questa decisione non è stata contestata dall’assicurata ed è cresciuta, incontestata, in giudicato.

Sulla base degli stessi parametri – vale a dire tenendo conto della scala delle rendite n° 12, di un reddito determinante, aggiornato al 2009, di fr. 51'984 e di una durata contributiva computabile di 6 anni e 2 mesi – l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha quindi correttamente attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità di fr. 497 mensili dal marzo 2007 e di fr. 512 mensili dal gennaio 2009 (cfr. doc. A e doc. VII/bis e allegati).

Essendo il calcolo corretto, esso va di conseguenza confermato da parte di questo Tribunale.

2.4. Occorre ora esaminare l’altra censura ricorsuale, concernente la compensazione interna operata dall’amministrazione riguardo a prestazioni PC percepite in eccedenza.

2.4.1. L’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute “i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità”.

2.4.2. Nel caso di specie, con decisione del 13 marzo 2007, la Cassa __________ ha posto l’assicurata al beneficio di una prestazione complementare alla rendita AI a partire dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. VII/bis e allegati).

Questa decisione è stata presa sulla base, tra l’altro, della mezza rendita di invalidità percepita dall’assicurata nel 2006 (cfr. Tabella di calcolo PC, doc. VII/bis e allegati).

Dato tuttavia che, con decisione del 20 agosto 2009, l’assicurata è stata posta, a partire dal marzo 2007, al beneficio di una rendita intera di invalidità, in luogo della mezza rendita versatale in precedenza, l’amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS, ha proceduto ad un nuovo calcolo della PC spettante all’assicurata, stabilendo una compensazione di fr. 6'992 per importi PC versati in eccedenza.

Con il ricorso, il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il calcolo relativo alla compensazione interna di fr. 6'992 concernente la PC, chiedendo che “venga dettagliatamente giustificato dall’Ufficio AI” (doc. I).

A fronte di questa contestazione, l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha chiesto al Servizio rendite e indennità della Cassa una presa di posizione (cfr. scritto del 25 settembre 2009, allegato al doc. VII/bis).

La risposta, datata 6 ottobre 2009 (cfr. scritto del 6 ottobre 2009, allegato al doc. VII/bis), è stata poi integralmente ripresa e riprodotta testualmente nella risposta di causa dell’UAI, del seguente tenore:

" (…)

Con la concessione di importi più elevati sottoforma di rendite intere sono stati parimenti ridefiniti i calcoli comportanti l’assegnazione della prestazione complementare e, in presenza di eventuali importi percepiti in eccedenza (sempre a titolo di prestazione complementare), questi possono essere recuperati mediante compensazione con gli arretrati della rendita d’invalidità (art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS).

Nel caso concreto, il calcolo (in dettaglio) che ha portato alla compensazione interna di fr. 6'992 è il seguente:

PC di diritto (secondo nuovo calcolo)

Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 915.- fr. 9'150.-

Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 915.- fr. 10'980.-

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 948.- fr. 5'688.-

Totale fr. 25'818.-

PC percepita

Dal 1.03.2007 al 31.12.2007 mesi 10 a fr. 1’163.- fr. 11'163.-

Dal 1.01.2008 al 31.12.2008 mesi 12 a fr. 1’163.- fr. 13'956.-

Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 mesi 06 a fr. 1’204.- fr. 7’224.-

Totale fr. 32'810.-

PC percepita fr. 32'810.-

./. PC di diritto fr. 25'818.-

Eccedenza a favore PC fr. 6'992.-

” --------------


Visto tutto quanto precede, le prestazioni assegnate come pure la compensazione interna operata dall’amministrazione risultano assolutamente corrette e vanno perciò confermate.”

(Doc. IV)

Appurata la base legale della compensazione richiesta (art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS) e la correttezza dei periodi considerati, ritenuto che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di marzo 2007, dall’importo della rendita intera d’invalidità retroattiva va dunque dedotto quanto versato, in eccedenza, da parte della PC.

A proposito dell’ammontare di tale compensazione, fissato dalla Cassa in fr. 6'992.--, questo Tribunale si limita ad osservare che, come riportato nella motivazione della decisione impugnata ed oggetto della presente vertenza, “per domande sul calcolo e sul versamento dell’ammontare della rendita voglia rivolgersi alla competente Cassa di compensazione” (cfr. doc. 241-2, sottolineatura della redattrice).

Il TCA constata che il patrocinatore dell’interessata, a fronte della risposta di causa contenente il dettaglio del calcolo operato dalla Cassa in merito alla compensazione dell’importo della PC versato in eccedenza, non ha formulato ulteriori osservazioni.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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Gesetze

4

Gerichtsentscheide

10
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98