Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.163
Entscheidungsdatum
23.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.163

cs

Lugano 23 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 luglio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. Con decisione del 13 dicembre 2007 a RI 1, nato nel 1957, di professione cuoco ed esercente, è stata assegnata una rendita intera d’invalidità per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006 (ossia 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. doc. AI 40-1).

B. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, chiedendo l’assegnazione di una rendita AI sulla base di “un’incapacità di guadagno al 100%“ dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006 e “sulla base di un’incapacità di guadagno al 50%” dal 1° maggio 2006 (doc. I, inc. 32.2008.16).

C. Con sentenza del 21 gennaio 2009 il TCA ha parzialmente accolto il ricorso (inc. 32.2008.16). Dopo aver confermato la correttezza della perizia pluridisciplinare del SAM del 18 maggio 2007 ed aver stabilito che il ricorrente è da considerare abile al lavoro all’80% nella sua precedente attività al più tardi a partire dal mese di aprile 2007, la Corte cantonale, rilevato che dagli atti non era possibile accertare con tranquillante certezza il momento esatto del miglioramento dello stato di salute, ha rinviato l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti, affermando:

" 12. Va ora esaminato a partire da quando l’interessato ha migliorato la propria capacità lavorativa e fino a quando ha diritto alla rendita.

Con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita fino al 30 aprile 2006, ossia dopo 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute che sarebbe intervenuto nel febbraio 2006.

Dagli atti, e meglio dalla perizia del 18 maggio 2007 del SAM, emerge in maniera incontrovertibile che al momento della valutazione specialistica, ossia nel mese di aprile 2007, l’interessato era capace al lavoro all’80% e che la sua situazione valetudinaria è migliorata (doc. AI 24-1).

Per quanto concerne il periodo precedente, i periti hanno affermato che “la sopraccitata capacità lavorativa all’80% è sicuramente presente dal febbraio 2006 ca. e continua.” e “questa capacità lavorativa è sicuramente presente dal febbraio 2006 ca. e continua.” (doc. AI 24-14, sottolineatura del redattore).

Da parte sua il medico SMR, dr.ssa __________, ha indicato nella sua valutazione “20% da febbraio 2006 (presenza durante il giorno ma con rendimento ridotto)” (doc. AI 26-2).

La valutazione, come emerge anche dalla risposta di causa, si fonda anche sulle emergenze dell’incarto dell’assicuratore contro le malattie, ossia la __________, e dell’assicuratore contro gli infortuni, ossia __________. L’UAI ha affermato che “Dalle valutazioni effettuate per conto della Cassa malati è emerso che l’assicurato è stato ritenuto inabile nella misura del 50% dal 17 febbraio 2004 al 31 agosto 2004, nella misura del 50% dal 30 novembre 2004 al 26 ottobre 2004 (recte: 2005), nella misura del 100% dal 27 ottobre 2005 al 6 novembre 2005, nella misura del 50% dal 7 novembre 2005 al 27 novembre 2005 e nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 31 gennaio 2006 (cfr. incarto Cassa malati __________)” (cfr. pag. 2 della risposta di causa, doc. IV) e che “Dal canto suo, l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’assicurato inabile nella misura del 100% dal 28 novembre 2005 al 29 dicembre 2005 per la frattura subita al metacarpo della mano destra (cfr. incarto assicuratore infortuni __________)”. I periti avevano per contro evidenziato periodi diversi prima del febbraio 2006: “Nel passato l’A. ha presentato un’incapacità lavorativa totale di ca. due mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la paresi del nervo radiale a destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve incapacità lavorativa a causa di una polmonite, sicuramente non superiore ad un mese. Nel periodo novembre 2005 – febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura della mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale. Nel settembre 2006 vi è stata una brevissima incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa della sospetta crisi epilettica.” (doc. 24-14).

Dalle tavole processuali emerge tuttavia che l’UAI, dopo aver richiamato l’incarto del ricorrente dalla __________ in data 25 gennaio 2006, la quale lo ha trasmesso il 1° febbraio 2006 (doc. Cassa malati 1-1), non ha più ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti circa l’incapacità lavorativa dell’interessato, neppure dopo la produzione, in sede di osservazioni al progetto di decisione, di scritti della __________ da cui era emerso che l’insorgente aveva beneficiato di ulteriori indennità fino al 6 maggio 2006 (con un periodo al 100% dal 6 febbraio al 28 febbraio 2006, doc. I), quando l’erogazione delle prestazioni è terminato per l’esaurimento del diritto (cfr. anche doc. L).

Certo, come rileva l’UAI, ogni assicuratore può effettuare accertamenti in maniera autonoma e non si può escludere che vi siano valutazioni differenti. Tuttavia l’amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, avrebbe dovuto esaminare approfonditamente gli scritti trasmessi in sede di osservazioni al progetto di decisione e avrebbe dovuto interpellare l’assicuratore contro le malattie per conoscere i motivi dell’erogazione delle prestazioni fino al maggio 2006. Tanto più che anche l’assicuratore contro gli infortuni, in seguito all’infortunio occorso all’insorgente il 14 agosto 2006, ha versato una prestazione al 50% fino al 18 settembre 2006 affermando che “l’inabilità lavorativa è stata integrata con quella già in corso per malattia e per la quale è stata inoltrata richiesta di rendita del 50% (mezza rendita) presso l’Assicurazione Invalidità! L’assicuratore __________ ci ha comunicato d’aver assunto il caso, a valere sulla garanzia malattia perdita di guadagno, per la durata massima delle prestazioni che si sono esaurite il 06.05.2006.” (doc. L).

Inoltre i periti del SAM, che hanno visitato il ricorrente nel corso del mese di aprile 2007, ossia quasi un anno dopo la cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore contro le malattie, hanno affermato che “nel periodo novembre 2005-febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura alla mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale” (sottolineatura del redattore) e successivamente hanno indicato che la capacità lavorativa all’80% è “sicuramente presente dal febbraio 2006 ca.”. (doc. 24-14, sottolineatura del redattore).

In queste condizioni il Tribunale non può stabilire con la necessaria tranquillità il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento della stato di salute, ritenuto comunque che ciò è avvenuto al più tardi nel corso del mese di aprile 2007.

Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto assicurativo dalla __________ e dall’assicuratore __________, interpelli nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile 2007, quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era capace al lavoro all’80%, stabilisca con precisione quando vi è stato il miglioramento e statuisca nuovamente sul diritto alla rendita, tenuto conto dell’art. 88a cpv. 1 OAI."

D. Con decisione del 16 luglio 2009 (doc. A), preavvisata dal progetto del 4 giugno 2009 (doc. B), l’UAI, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, ha confermato il precedente provvedimento amministrativo, giacché i periti del SAM hanno confermato l’avvenuto miglioramento dello stato di salute a partire dal mese di febbraio 2006.

E. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA anche contro la predetta decisione, chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità “in ragione di un’incapacità al guadagno in misura del 50%” dal 1° febbraio 2006 al 26 aprile 2007 (doc. I).

L’insorgente rileva che i periti del SAM per stabilire con precisione la data in cui vi sarebbe stato il miglioramento del suo stato di salute si sono basati sull’interpretazione della frase “Il Dr. __________ ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane”, figurante in un certificato del citato medico trasmesso al dr. med. __________, documento oltretutto non presente agli atti. I periti non avrebbero invece preso in considerazione i successivi scritti del medesimo dr. med. __________ che attestavano un’inabilità al 50% fino al 12 dicembre 2006.

L’assicurato chiede l’assunzione di ulteriori prove (documenti, audizione del Dr. med. __________, richiamo dall’UAI dell’intero incarto) e preannuncia l’invio di ulteriori attestazioni del Dr. med. __________.

F. Con risposta del 30 settembre 2009 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

G. Il 15 ottobre 2009 il ricorrente ha prodotto un certificato del Dr. med. __________ del 12 ottobre 2009, trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. VII), dal quale emerge che “nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006 affermavo che “allo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006.” (doc. H).

H. Pendente causa il TCA ha interpellato i periti del SAM ed ha sottoposto loro i certificati del dr. med. __________ del 22 settembre 2006 (doc. E), 13 dicembre 2006 (doc. F) e 12 ottobre 2009 (doc. D).

I. Il 26 febbraio 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA la presa di posizione del 18 febbraio 2010 del SAM e del 24 febbraio 2010 del medico SMR (doc. XI).

L. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha contestato l’agire dell’UAI, ritenuto contraddittorio e in contrasto con le regole della buona fede, poiché, malgrado la trasmissione di un nuovo certificato del dr. med. __________, l’UAI non ha modificato la decisione. L’insorgente ha inoltre ribadito l’assenza, agli atti, del certificato medico del dr. med. __________ del 31 gennaio 2006 ed ha evidenziato come il SAM sarebbe stato tenuto all’oscuro dei certificati medici del Dr. med. __________ di cui ai doc. E, F e H. Infine il ricorrente chiede al TCA di censurare il comportamento processuale dell’UAI e di riconoscere una congrua indennità per ripetibili (doc. XIII).

M. Il 22 marzo 2010 è pervenuto al TCA il certificato del 31 gennaio 2006 del dr. med. __________, trasmesso al ricorrente per osservazioni (doc. XV e XVI).

in diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.L’insorgente, con le osservazioni al progetto di decisione, ha chiesto all’UAI di procedere all’audizione del dr. med. __________ prima dell’emanazione della decisione formale (doc. C).

L’audizione non ha avuto luogo.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."

Nel caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Egli ha inoltre prodotto ulteriore documentazione ed in particolare un nuovo certificato medico del Dr. med. __________ del 12 ottobre 2009 (doc. H), sul quale l’UAI ha preso posizione (doc. VII).

Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Inoltre, il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, poiché l’insorgente non ha sollevato un’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell’UAI e non ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per salvaguardare tale diritto.

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

3.Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere quando è avvenuto il miglioramento dello stato di salute del ricorrente e fino a quando l’insorgente ha diritto ad una rendita AI (cfr. doc. I).

4.Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329).

Ne segue che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007, giacché la rendita è chiesta fino al mese di aprile 2007 e il TCA ha già stabilito, nel precedente giudizio del 21 gennaio 2009 cresciuto incontestato in giudicato (inc. 32.2008.16), che il miglioramento dello stato di salute è avvenuto al più tardi nel corso del mese di aprile 2007 (cfr. per quanto concerne l’applicazione delle nuove norme anche la sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

  1. Le norme applicabili al caso di specie sono già conosciute dalle parti in quanto riepilogate nella precedente sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16). Va tuttavia ancora ribadito che per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione previste dall’art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza del 27 dicembre 2005, I 689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza del 14 aprile 2005, 12/04; sentenza del 24 febbraio 2005, I 528/04; sentenza del 29 giugno 2004, I 299/03).

Al riguardo cfr. la sentenza 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 pag. 137).

6.Nel caso concreto il TCA ha rinviato gli atti all’UAI affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto dalla Cassa malati __________ e dall’assicuratore contro gli infortuni __________, interpellasse nuovamente i periti e, ritenuto che al più tardi nel mese di aprile 2007, quando è stato visitato dagli specialisti del SAM, l’interessato era capace al lavoro nella sua precedente attività all’80%, stabilisse nuovamente la data esatta del miglioramento dello stato di salute.

Con scritti del 27 marzo 2009 l’UAI ha chiesto all’__________ (doc. AI 51-1) e alla __________ (doc. AI 52-1) ulteriori ragguagli.

Il 3 aprile 2009 __________ ha risposto affermando che “come già discusso al telefono, l’incarto in vostro possesso corrisponde già a tutti gli atti che abbiamo nel nostro incarto. Caso esaurimento prestazioni in data 6.5.06.” (doc. AI 53-1).

Da parte sua __________ ha affermato che:

" (…)

A conferma di quanto già anticipatole verbalmente le comunico che in sede di invio degli atti a valere sul caso LAINF del 22.11.2005 emerge che gli stessi sono già stati trasmessi al suo collega Sig. __________ il 27.03.2006.

L’incapacità lavorativa all’epoca dell’invio degli atti era già risolta e quindi non sono stati richiesti altri documenti significativi.

La nuova documentazione riguarda più che altro la parte amministrativa; recupero IG dopo aver appreso che l’indennità veniva già riconosciuta parzialmente dalla __________ a seguito del caso di malattia già in corso e compensazione dei pagamenti retroattivi a valere sulla vostra rendita AI. Quindi almeno una parte di questi documenti dovrebbe già trovarsi nel vostro incarto.

In aggiunta posso comunicare che successivamente siamo stati interessati per l’evento occorso il 14.08.2006 per il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità lavorativa nella misura del 50% sino al 18.09.2006, ossia sino al raggiungimento della capacità lavorativa preesistente al 50% a seguito della malattia già in corso (n/diagnosi: importante e estesa “ca. 8 cm” ferita lacero-contusa al dorso della mano dx.” (doc. AI 54-1)

Sulla base delle affermazioni dei due assicuratori, il medico SMR, dr. med. __________, ha interpellato i periti del SAM, rilevando:

" (…)

Personalmente ritengo che l’unico documento di rilievo sia il rapporto del dr. __________ del 31.1.2006 dal quale risulta:

paziente operato il 29.12.2005

al controllo del 19.1.2006 dal dr. __________ sono scomparse le parestesie del mediano, persistono parestesie ulnari di origine indeterminata

il dr. __________ ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. AI 56-1)

Interpellati in merito i periti del SAM hanno affermato:

" A disposizione abbiamo la nostra perizia del 18.05.2007, la sentenza del TCA del 21.01.2009, i documenti richiesti dall’UAI all’assicurazione e alla cassa malati, (in particolare citiamo la comunicazione della __________ del 16.04.2009, della __________ redatta nel corso del marzo 2009, un’altra comunicazione della __________ del 1.02.2006 e il certificato del Dr. __________ per l’__________ del 31.01.2006) e naturalmente la lettera del Servizio medico regionale dell’UAI (Dr. __________) del 23.04.2009.

Nella sopra citata comunicazione il Dr. __________ fa riferimento al controllo del 19.01.2006 presso il Dr. __________ (“ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane”).

Basandoci dunque su questo documento e sulla valutazione SAM possiamo ribadire che il miglioramento è subentrato nel corso del mese di febbraio 2006 e per questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca. e continua come cuoco, esercente e in altre attività (pagina 14 della nostra perizia).

Successivamente vi sono state delle brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un possibile attacco epilettico (abbiamo la valutazione del neurologo Dr. __________ del 13.09.2006) e un’altra breve incapacità lavorativa per una ferita al polso/mano ds. (avvenimento del 14.08.2006). Per quest’ultimo evento l’assicurazione __________ ha codificato un’incapacità lavorativa sino al 18.09.2006. Questi due eventi hanno dunque causato un’incapacità lavorativa temporanea e questo non inficia la nostra valutazione della capacità lavorativa dell’80% (subito ripristinata dopo questi due eventi).

L’indicazione manoscritta della __________ (probabilmente redatta a fine marzo 2009) parla di “esaurimento prestazioni in data del 6.05.2006”. Trattasi di un documento amministrativo che non indica nessuna incapacità lavorativa e non fa riferimento a nessun documento medico. Anche questa affermazione non inficia la nostra valutazione SAM.

Dunque, concludendo, possiamo confermare un miglioramento nel corso del febbraio 2006.” (doc. AI 57-2)

Il 22 maggio 2009 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato tutto l’incarto, ha affermato che il “miglioramento è subentrato a partire da 2.2.2006, quindi da tale data vale la CL come stabilita dal SAM che corrisponde alla precedente decisione.” (doc. 58-2). Anche in seguito alla documentazione inoltrata dal ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione, il medico SMR ha affermato che “in assenza di una chiara certificazione medica da parte del dr. __________ permane valida la conclusione del SAM che ha preso chiaramente posizione in merito al quesito.” (doc. AI 65-1).

Il 12 ottobre 2009 il Dr. med. __________, ha certificato quanto segue:

" Le confermo quanto posso ritrovare nei documenti della mia cartella medica concernente la valutazione della capacità lavorativa di RI 1.

Nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006 affermavo che “allo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006.” (doc. H)

Il 9 febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’UAI di sottoporre al SAM le seguenti domande:

" Gentile dr. med. __________, Egregio dr. med. __________,

in seguito alla sentenza di rinvio del 21 gennaio 2009 di questo Tribunale, il 23 aprile 2009 il medico SMR, dr. med. , vi ha nuovamente interpellati per sapere da quando esattamente l’assicurato presentava una capacità lavorativa completa e vi ha sottoposto ulteriore documentazione (in particolare documentazione della __________ e dell’, nonché un certificato del dr. __________ del 31 gennaio 2006).

Dagli atti non emerge tuttavia se vi è stato sottoposto anche un certificato del 22 settembre 2006 del dr. med. __________ (doc. E, qui allegato), che ha visitato RI 1 4 giorni dopo la fine dell’incapacità lavorativa accertata dall’__________ dovuta alla ferita al polso/mano destri (cfr. vostro scritto del 18 maggio 2009).

Ai fini del giudizio vi trasmettiamo pertanto il citato certificato medico (doc. E), unitamente al certificato del 13 dicembre 2006 del medesimo Dr. med. __________ (doc. F), nonché un attestato rilasciato il 12 ottobre 2009, dove lo specialista afferma che “la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H) e vi chiediamo di voler precisare, motivando la vostra presa di posizione, se questi certificati modificano la vostra valutazione circa il miglioramento dello stato di salute di RI 1 che affermate essere avvenuto nel corso del mese di febbraio 2006.” (doc. X)

Con risposta del 18 febbraio 2010 il dr. med. __________, medico SAM ha affermato:

" (…)

Al SAM non fu mai sottoposto il certificato medico del Dr. __________ del 22.9.2006.

I certificati medici messici a disposizione dal lodevole Tribunale (del Dr. __________ del 22.9.2006, 13.12.2006 e 18.10.2006) non modificano la valutazione della perizia SAM redatta il 18.5.2007.

Si riconferma una capacità lavorativa dell’80% come esercente e cuoco a partire dal febbraio 2006 e continua. Si è valutata una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal novembre 2005 al febbraio 2006 a causa della frattura alla mano ds., intervento per sindrome del tunnel carpale; si tratta del periodo occorrente per la guarigione delle sopraccitate lesioni.” (doc. XI/2)

Con annotazione del 24 febbraio 2010 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, ha affermato:

" Questione inizio della CL:

non posso che confermare la valutazione del SAM.

Faccio notare che la problematica sollevata dal dr. __________ in settembre e dicembre 2006, ossia presenza di segni di CRPS grado II, era pure presente in modo sovrapponibile in occasione della perizia SAM (4.2007), esame eseguito a poca distanza dall’ultima visita del dr. __________. Da parte dei periti (in particolare dr. __________) è stato ritenuto, malgrado la presenza di un moderato CRPS grado II, una esigibilità lavorativa del 80%.

In conclusione non vi è stata una modifica della situazione tra il 2006 ed il momento della perizia SAM ma si tratta d’una differente valutazione valetudinaria di un medesimo stato clinico, stato clinico rimasto senza variazioni da 2.2006 come affermato dal SAM.” (doc. XI)

Va ancora rilevato che dal certificato medico del Dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, del 31 gennaio 2006 (già agli atti, cfr. doc. Cassa malati, 2-3), emerge:

" (…)

Diagnosi

stato dopo frattura base V metacarpo mano destra (22.11.05)

stato dopo decompressione canale carpale a destra per sindrome del tunnel carpale, radioscopia polso destro (29.12.05)

esiti di paresi radiale destra

disturbi di sensibilità al IV e V dito alla mano destra di non chiara origine

Il paziente è stato operato il 29.12.05 dal Dr. __________, FMH Chirurgia della mano, all’Ospedale __________. Dopo l’intervento di decompressione del canale carpale a destra per sindrome del tunnel carpale il paziente è stato sottoposto ad una radioscopia che conferma una iniziale consolidazione della frattura alla base del V metacarpo. Il Dr. __________ ha confezionato un guanto metacarpale per ulteriori tre settimane. Al ricontrollo del 19.01.06 effettuato dal Dr. __________ le parestesie del mediano sono scomparse; persistono le parestesie dell’ulnare di origine indeterminata. La Rx di controllo mostra la formazione di un callo osseo al V metacarpo. Il Dr. __________ ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane.” (doc. XV/Bis).

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio 2003, U 329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002, I 162/01, consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

8.Questo TCA chiamato a verificare se l’UAI ha accertato correttamente la data esatta del miglioramento dello stato di salute del ricorrente non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, ossia una capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività iniziata nel corso del mese di febbraio 2006 (o meglio, come si vedrà meglio al consid. 10, verso la fine del medesimo mese).

L’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sua sentenza di rinvio del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16), ha correttamente interpellato gli assicuratori __________ e __________ per sapere se vi era ulteriore documentazione medica oltre a quella già prodotta in precedenza. Questo Tribunale aveva infatti rilevato che gli assicuratori avevano versato delle prestazioni anche dopo la fine del mese di gennaio 2006 (cfr. sentenza del 21 gennaio 2009, consid. 12).

Va qui subito evidenziato che il TCA ha rinviato gli atti all’UAI unicamente per esaminare se dagli incarti dei due assicuratori potessero emerge delle novità circa eventuali atti medici non trasmessi all’UAI rispetto a quanto già acquisito. In particolare, come si vedrà meglio in seguito, il TCA ha già esaminato nella sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16) le risultanze delle attestazioni del dr. med. __________ (comprese quelle non a disposizione del SAM) rilevando che le certificazioni circa un’incapacità al lavoro del 50% nella precedente attività corrispondono unicamente ad una diversa valutazione dello stesso stato valetudinario rispetto alle conclusioni peritali e non sono atte a sovvertire le chiare conclusioni del referto del SAM del 18 maggio 2007. Per cui la circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale e il dr. med. __________, __________ della mano e FMH chirurgia generale hanno attestato, in più occasioni, un’incapacità lavorativa del 50% non è d’aiuto al ricorrente (cfr. sentenza del 21 gennaio 2009, inc. 32.2008.16) e non permette di meglio determinare l’inizio del miglioramento dello stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 9).

Dalle risposte degli assicuratori emerge che non esistono certificati medici diversi rispetto a quelli già agli atti per il periodo determinante relativo ai mesi di gennaio-febbraio 2006.

Infatti, l’assicuratore malattie ha indicato che “l’incarto in vostro possesso corrisponde già a tutti gli atti che abbiamo nel nostro incarto” e che le prestazioni sono state versate fino al 6 maggio 2006, quando il diritto si è esaurito (doc. AI 53-1).

Da parte sua l’assicuratore contro gli infortuni ha evidenziato come gli atti siano già stati trasmessi all’UAI nel 2006 e che “l’incapacità lavorativa all’epoca dell’invio degli atti (ndr. 27 marzo 2006) era già risolta e quindi non sono stati richiesti altri documenti giustificativi” (sottolineatura del redattore; doc. AI 54-1 e doc. Cassa malati 2-1). Successivamente __________ è intervenuta per l’infortunio occorso al ricorrente il 14 agosto 2006, allorché ha riconosciuto un’inabilità lavorativa sino al 18 settembre 2006. L’infortunio era già stato preso in considerazione nel referto SAM del 18 maggio 2007 (cfr. pag. 6 doc. AI 24-6).

Pure il certificato medico del 31 gennaio 2006, del dr. med. __________, su cui si ritornerà in seguito, esaminato nel dettaglio nel rapporto del 18 maggio 2009 dai periti del SAM (doc. AI 57-1) era stato prodotto nel corso della precedente procedura (cfr. doc. cassa malati 2-3).

Ne segue che non vi sono ulteriori atti medici acquisiti da __________ e da __________ che non fossero già stati presi in considerazione e che possano far ritenere un’errata valutazione da parte dell’UAI.

Nel dettaglio, per quanto concerne il certificato del 31 gennaio 2006 del medico curante, dr. med. __________, va rilevato come il medesimo si limita a porre la diagnosi ed a descrivere i risultati degli interventi e degli esami effettuati nel corso dei mesi di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (operazione del 29 dicembre 2005, radioscopia che conferma la consolidazione della frattura alla base del V metacarpo, confezione di un guanto metacarpale per tre settimane, controllo del 19 gennaio 2006 con comparsa delle parestesie del mediano e persistenza di parestesie dell’ulnare di origine indeterminata, radiografia di controllo che mostra la formazione di un callo osseo al V metacarpo) senza tuttavia attestare una incapacità lavorativa diversa rispetto a quella stabilita dai periti (doc. XV/Bis). Il curante ha infatti unicamente evidenziato come il Dr. Med. __________, che ha visitato il ricorrente il 19 gennaio 2006, ha “consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane” (doc. XV/Bis).

Va qui evidenziato come lo stesso dr. med. __________, già il 2 gennaio 2006, nel suo rapporto all’UAI, aveva indicato che “la frattura del 5° MC sta consolidandosi” e che “ulteriore evoluzione non prevedibile ma globalmente prognosi favorevole” (doc. AI 4-2). Egli inoltre fornendo le risposte in base all’evoluzione “prevista per un TC + frattura MC 5” ha indicato che l’attività attuale è ancora proponibile e che non esiste una diminuzione del rendimento (doc. AI 4-3).

I periti del SAM il 18 maggio 2009, dopo aver esaminato più dettagliatamente il certificato del 31 gennaio 2006 del dr. med. __________, hanno confermato che il miglioramento è subentrato “nel corso del mese di febbraio 2006” e che “per questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca. e continua come cuoco, esercente ed in altre attività” (cfr. doc. AI 57-1), rilevando implicitamente che questo documento non modifica la loro precedente valutazione.

Certo, agli atti vi è anche l’annotazione di un funzionario dell’assicuratore malattie che il 30 gennaio 2006 afferma di aver parlato con il dr. med. __________ il quale gli avrebbe detto che l’interessato era inabile al 100% dal 28 novembre 2005 per la sindrome del tunnel carpale al quale si è aggiunto l’infortunio e che dopo l’intervento del 29.12.2005 è stato ricoverato per una disintossicazione d’alcol. Il funzionario conclude affermando che “lunedì 6.2.06 riprende al 50%” (doc. AI 1-2).

Tuttavia, questa semplice annotazione scritta a mano, che si riferisce del resto ai primi giorni del mese di febbraio 2006 e che riporta solo le risultanze di un colloquio telefonico da parte di un funzionario della cassa malati con il medico curante dell’insorgente, tra l’altro specialista in medicina generale ma non nell’ambito esaminato (cfr., a proposito della valutazione dei rapporti dei medici curanti che vanno presi in considerazione con le dovute cautele visto il rapporto di fiducia esistente con il paziente, la sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009), in assenza di altra documentazione medica non è atta a sovvertire le risultanze della perizia del SAM che, come indicato nella sentenza del 21 gennaio 2009 è dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali posti dal Tribunale federale per ritenere fedefacente una perizia medica. Del resto, come si vedrà in seguito, quanto riportato dal funzionario della cassa non fa che confermare come il miglioramento dello stato di salute è avvenuto successivamente al colloquio telefonico del 30 gennaio 2006, ossia nel corso del mese di febbraio (cfr. doc. cassa malati 1-2).

Ne segue che sulla base degli atti la valutazione dei periti del SAM e del medico SMR, di ritenere un miglioramento ed una capacità lavorativa dell’80% nel corso del mese di febbraio 2006, va confermata.

  1. Per quanto concerne il periodo successivo va innanzitutto rilevato che i periti SAM hanno correttamente evidenziato che l’insorgente è stato incapace al lavoro per brevi incapacità lavorative dovute agli accertamenti neurologici per un possibile attacco epilettico (valutazione del dr. med. __________ del 13 settembre 2006) e per una ferita al polso/mano destri dal 14 agosto 2006 al 18 settembre 2006 (doc. 57-2). Per questo secondo infortunio __________ ha versato prestazioni fino al raggiungimento della capacità lavorativa preesistente. A questo proposito va evidenziato che laddove __________ afferma che “in aggiunta posso comunicare che successivamente siamo stati interessati per l’evento occorso il 14.08.2006 per il quale abbiamo riconosciuto l’inabilità lavorativa nella misura del 50% sino al 18.09.2006, ossia sino al raggiungimento della capacità lavorativa preesistente al 50% a seguito della malattia già in corso (n/diagnosi: importante e estesa “ca. 8 cm” ferita lacero-contusa al dorso della mano dx” (doc. AI 54-1) non fa nient’altro che confermare quanto attestato dal dr. med. __________ in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente, che, tuttavia, come visto (cfr. sentenza del 21 gennaio 2009, inc. 32.2008.16) e come si vedrà, non trova riscontro nella perizia SAM del 18 maggio 2007 (doc. AI 24-1).

Queste incapacità lavorative, puntuali, non hanno tuttavia comportato una modifica durevole dello stato di salute del ricorrente e non permettono di conseguenza il versamento di ulteriori prestazioni.

Come detto, il dr. med. __________, il 22 settembre 2006, ha attestato una capacità lavorativa del 50% (doc. E), confermata in seguito anche il 13 dicembre 2006 (doc. F).

L’insorgente rileva giustamente in sede di osservazioni (doc. XIII) che il certificato del 22 settembre 2006 non era a disposizione dei periti del SAM al momento dell’esame del paziente (cfr. presa di posizione del SAM del 18 febbraio 2010, doc. XI). Tuttavia la circostanza che l’attestato del 22 settembre 2006 non fosse stato integrato nel referto peritale era già stata presa in considerazione da parte di questo Tribunale nella sentenza del 21 gennaio 2009 nell’ambito dell’esame dei certificati medici (cfr. pag. da 20 a 23 della citata sentenza). Come del resto evidenziato anche dal medico SMR, dr. med. __________ il 24 febbraio 2010 (doc. XI/1), la patologia riscontrata dallo specialista nei mesi di settembre e dicembre 2006, ossia la presenza di segni di CRPS grado II, è stata rilevata anche dai periti del SAM nel referto del 18 maggio 2007, in particolare dal dr. med. __________ (doc. AI 24-35 e seguenti) il quale ha concluso per una capacità lavorativa dell’80%, affermando tra l’altro che pur essendo difficile descrivere l’evoluzione alla luce della documentazione relativamente scarsa, “francamente trovo una situazione molto simile a quella riscontrata dalla Dr.ssa __________ nel settembre 2005” (doc. AI 24-41).

Ne segue che l’incapacità lavorativa del 50% attestata del dr. med. __________ nei mesi successivi, come del resto già precisato nella sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16) e come confermato dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. XI), è semplicemente una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato basata sul medesimo dato clinico.

A questo proposito, va ripresa la motivazione riportata nella sentenza del 21 gennaio 2009, da pag. 20 a pag. 23, dove il TCA ha affermato:

" “Il ricorrente ha trasmesso tre certificati medici del dr. med. __________, di cui due, quello del 22 settembre 2006 e quello del 13 dicembre 2006, sono anteriori all’allestimento della perizia. Il certificato del 13 dicembre 2006 è del resto stato citato sia nel referto peritale (doc. AI 24-4) che dal dr. med. __________, incaricato di allestire il consulto reumatologico (doc. AI 24-37).

Nel primo certificato medico del 22 settembre 2006 il dr. med. __________ dopo aver descritto l’infortunio accaduto al suo paziente il 14 agosto 2006 (ferita sul dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto, senza lesioni tendinee riferite), ha diagnosticato una lesione dell’estensore proprio del D5 ed una ipoestesia permanente. Egli ha inoltre evidenziato come l’interessato starebbe sviluppando una causalgia, ossia CRPS tipo 2 ed ha iniziato una terapia di desensibilizzazione. Lo specialista ha concluso rilevando di non vedere controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa al 50% (doc. M).

Nel secondo certificato medico, ossia quello del 13 dicembre 2006, valutato dai periti del SAM, viene riportata l’apparizione di dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005, la persistenza dell’edema, sempre associato alla discromia ed alla persitente anestesia del ramo sensitivo dorsale del n. ulnare della mano destra. Egli rileva inoltre lo sviluppo di una deviazione radiale della mano e una lesione dell’estensore ulnare del carpo. La diagnosi di CRPS II è confermata, così come l’incapacità lavorativa al 50% (doc. N).

Entrambi i certificati medici non sono comunque d’aiuto al ricorrente, giacché riportano diagnosi prese in considerazione dai periti del SAM o dai medici SMR e si limitano ad indicare una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessato. Il secondo certificato medico è inoltre stato valutato ed integrato nel referto peritale.

L’ultimo certificato medico del 28 settembre 2007 è invece stato esaminato dal dr. med. __________, medico SMR, il quale ha evidenziato come lo specialista descrive dal punto di vista clinico delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13 dicembre 2006 e esposte nella valutazione del SAM. Il medico SMR non ha ritenuto giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa riconosciuto sulla sola base di questa nuova attestazione (doc. AI 37-1).

Questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide le conclusioni del medico SMR.

Con il certificato del 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha affermato che la chiusura del pugno è incompleta e vi è una tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane; inoltre la forza di presa è di 20 kg, controlaterale 66 kg e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale già descritta nell’ottobre 2005.

La riesacerbazione dell’epicondilopatia era già stata evidenziata con il certificato del 13 dicembre 2006 (“sarebbero apparsi nuovamente i dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005”) ed era già stata presa in considerazione dai periti, i quali hanno anche ritenuto la difficoltà di presa per pesi superiori ai 20 kg. Infatti nella loro valutazione della capacità lavorativa all’80% hanno evidenziato che l’interessato può svolgere le attività in cui “non debba sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi superiori ai 10-20 kg.” (doc. AI 24.14).

Anche il fatto che clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane non è una novità. Sia il dr. med. __________ che il dr. med __________, nei loro consulti, hanno preso in considerazione questa difficoltà.

Il Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha infatti evidenziato come “Il problema più grosso si è verificato nell’agosto 2006 quando il paziente si è procurato un’importante lesione da taglio al dorso della mano destra. Descrive ora un’insensibilità rispettivamente una diminuzione della sensibilità alle dita III-V.” e, dopo aver descritto gli esami effettuati ha concluso affermando che “si tratta comunque di un danno neurogeno che non causa deficit motori né limitazioni maggiori nell’utilizzo della mano destra almeno per le usuali attività ma anche per il lavoro di cuoco dell’A.” Egli ha pure evidenziato come “il paziente però lamenta soggettivamente l’impossibilità di utilizzare la mano destra e ciò è difficilmente spiegabile con un problema neurogeno. In effetti é in grado di eseguire praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra pur avendo soggettivamente l’impressione che questi siano limitati mentre all’esame oggettivo non trovo un’atrofia muscolare, un disturbo del trofismo cutaneo (la sudorazione è perfettamente normale) e tutto sommato la forza muscolare è almeno a tratti molto soddisfacente mentre all’esame elettromiografico non vi sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. Non trovo dunque reperti oggettivi in favore di un danno neurogeno che spieghi le difficoltà motorie alla mano destra lamentate dal paziente.”

Anche il dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia un’”importante iposensibilità dal dito II al V della mano dx con, a suo dire, una netta diminuzione della forza e difficoltà ad eseguire lavori di precisione e pesanti.” Lo specialista ha pure evidenziato come “all’esame clinico inoltre importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di fare molti movimenti.” ed ha aggiunto che “questo contrasta però in modo evidente con quanto egli fa non richiesto.” (doc. AI 24-39).

Le patologie evidenziate dal dr. med. __________, come rilevato dal medico SMR, dr. med. __________, sono pertanto già state prese in considerazione sia dal dr. med. __________, sia dal dr. med. __________, sia dai periti del SAM.

Certo, come evidenzia il ricorrente in sede di ricorso, il dr. med. __________ è uno specialista nella chirurgia della mano. Tuttavia, non va dimenticato che i medici che hanno visitato il ricorrente sono specialisti in neurologia (dr. med. __________), rispettivamente in reumatologia (dr. med. __________), hanno potuto esaminare approfonditamente tutte le patologie lamentate dall’insorgente e, malgrado avessero a disposizione perlomeno il certificato medico del 13 dicembre 2006 del dr. med. __________, non hanno ritenuto necessario consigliare un approfondimento peritale ad opera di uno specialista in chirurgia della mano.

Le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, complete, approfondite e scevre da contraddizioni, non necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti specialistici.

Inoltre non va dimenticato che il nuovo certificato medico non indica un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia del 18 maggio 2007, con la quale del resto il dr. med. __________ non si confronta, non ha aggiunto alcun elemento medico oggettivo che modifichi la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente e non si è espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa.

Come visto, anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova attestazione, ha evidenziato come “lo specialista descrive, dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della valutazione SAM di aprile 2007.” ed ha evidenziato come “non è dunque giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora riconosciuto.” (doc. AI 37-1).

Non vi è pertanto agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli aspetti reumatologici e neurologici.”

Per cui il certificato del 12 ottobre 2009 del Dr. med. __________ (e quello del 28 settembre 2007, doc. G, già esaminato nella sentenza del 21 gennaio 2009), il quale afferma che “nella consultazione del 20.09.2006 attestavo una ripresa dell’attività lavorativa del 50% come richiesto dal paziente. Al 12.12.2006 affermavo che “lo stato attuale delle cose non credo sia possibile aumentare la capacità lavorativa del paziente”. Concludo quindi che la capacità lavorativa al 50% si estendeva almeno fino al 12.12.2006” (doc. H), non apporta nulla di nuovo e conferma quanto già stabilito dal TCA nella sentenza del 21 gennaio 2009 (inc. 32.2008.16).

Non può pertanto essere rimproverato all’amministrazione di aver agito contrariamente alla buona fede processuale o arbitrariamente se, sulla base di questa documentazione, non ha modificato la propria decisione.

Ne segue che, dopo l’intervento chirurgico del 29 dicembre 2005 e il successivo processo di guarigione protrattosi fin nel corso del mese di febbraio 2006 (cfr. anche XV/Bis), che ha comportato un’incapacità lavorativa completa, lo stato di salute del ricorrente è migliorato sino a raggiungere una capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che il TCA ha richiamato l’intero incarto AI dall’amministrazione, che l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, tra cui un certificato del dr. med. __________, del 12 ottobre 2009 (doc. H) e che l’UAI ha effettuato gli accertamenti richiesti, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare all’audizione del dr. med. __________.

Infatti, per le motivazioni riportate ai considerandi precedenti, la documentazione agli atti è già sufficiente per poter statuire in merito alla vertenza.

A questo proposito il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente l’audizione del dr. med. __________ [doc. I]), questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Non va comunque dimenticato che questo TCA ha chiarito nel corso della procedura tutte le questioni necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste circostanze, ritenuto inoltre come il ricorrente abbia avuto ampia facoltà di esprimersi in merito, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (richiamo documenti, ecc.).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. In conclusione, rilevato che dagli accertamenti presso __________ ed __________ non sono emersi ulteriori certificati medici rispetto a quelli già presenti agli atti e che i certificati del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo rispetto a quanto stabilito dal TCA con la sentenza del 21 gennaio 2009, va confermato che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente è avvenuto nel corso del mese di febbraio 2006.

Per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

Nel caso di specie l’amministrazione, ritenuto che il miglioramento è avvenuto nel corso del mese di febbraio 2006, ha versato la rendita al 100% fino al 30 aprile 2006.

Questo Tribunale non condivide le conclusioni dell’UAI.

Infatti, nella presa di posizione del 18 maggio 2009 (doc. D) i periti del SAM, non hanno affermato che il miglioramento ha avuto inizio il 1° febbraio 2006. Gli specialisti, dopo aver affermato di essersi basati sul certificato del dr. med. __________ del 31 gennaio 2006, hanno evidenziato di poter “ribadire che il miglioramento è subentrato nel corso del mese di febbraio 2006 e per questo motivo possiamo valutare l’assicurato abile al lavoro nella misura dell’80% a partire dal febbraio 2006 ca.” (doc. D, sottolineature del redattore; cfr. anche doc. XI: “si è valutata una capacità lavorativa dello 0% nelle sopraccitate attività dal novembre 2005 al febbraio 2006”, sottolineatura del redattore).

Ora, nel certificato del 31 gennaio 2006 il dr. med. __________ ha affermato che il controllo presso il dr. med. __________ è avvenuto il 19 gennaio 2006 e che lo specialista ha consigliato prudenza negli sforzi per le successive 4-6 settimane (ossia 5 settimane in media), ciò che porta a concludere che il miglioramento dello stato di salute, avvenuto nel corso del mese di febbraio, è subentrato piuttosto verso la fine del mese.

Ne segue che la prestazione va versata fino al 31 maggio 2006 (ossia tre mesi dopo il miglioramento [marzo, aprile, maggio]).

In questo senso il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata nel senso che la rendita va versata fino al mese di maggio 2006 compreso.

  1. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto alla rendita intera d’invalidità è riconosciuto fino al 31 maggio 2006 (3 mesi dal miglioramento).

2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico del ricorrente.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

aBV

  • Art. 4 aBV

ATSG

  • Art. 42 ATSG

BV

  • Art. 29 BV

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 41 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 88a OAI

Gerichtsentscheide

45