Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.161
Entscheidungsdatum
17.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.161

FS/lb

Lugano 17 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 agosto 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1957, il 17 agosto 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) disturbi psicopatici, attacchi di panico, ansia, angoscia, dolori alle gambe, sulla schiena, alle spalle (…)” (doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4), preavvisata con progetto 4 novembre 2008 (doc. AI 48/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

1.3. Contro questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

" (...)

  1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:

1.1. La decisione del 10 agosto 2009 è annullata.

1.2. All’assicurato viene riconosciuto il diritto alla ½ rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2006.

1.3. Eventualmente all’assicurato viene riconosciuto il diritto al ¼ di rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2006.

  1. Protestate spese, tasse e ripetibili.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta e di conseguenza l’assicurato è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la presente procedura di appello.

(…)" (doc. AI 57/17)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che:

" (…)

Alla base della decisione impugnata è stata posta la perizia SAM, che ossequia i criteri giurisprudenziali ed ha pieno valore probatorio. A fronte di tale valutazione il ricorrente propone una sua contestazione teorica della valutazione medica peritale, contestazione infondata e sprovvista di una minima base medica, sostituendo di fatto alla valutazione medica specialistica peritale del danno alla salute la propria opinione sul valore invalidante del danno alla salute.

Il ricorso propone una irreale indicazione di una situazione di sbandato, al limite riferibile al periodo nel paese d'origine, ritenuti trent'anni di vita con un lavoro regolare in Svizzera e la normale giornata attuale, descritta nella perizia.

Il ricorrente chiede l'applicazione del divario fra salario da valido e salario medio a riduzione del salario statistico da invalido (gap salariale). A torto, ritenuto che l'assicurato ha lavorato molti anni per lo stesso datore di lavoro (__________, __________, dal 1981 al 2006), di modo che è da presumere che si sia accontentato del salario (cfr. STF inc. I 644/2006). Comunque non determinerebbe un'invalidità almeno del 40% e quindi il diritto ad una rendita d'invalidità.

La decisione impugnata ha definito correttamente l'invalidità dell'assicurato. La riduzione percentuale sul salario statistico per le caratteristiche specifiche dell'assicurato è adeguato e non arbitrario, non giustificandosi di rivedere la percentuale definita dal Consulente in integrazione professionale. La richiesta della riduzione massima del 25% è ingiustificata.

Il ricorso è chiaramente infondato e si contesta la concessione dell'AG.

(…)" (doc. V)

1.5. Con lettera 15 ottobre 2009 la RA 1 si è confermata nelle proprie allegazioni sottolineando, in particolare, che:

" (…)

  1. La contestazione delle conclusioni della perizia SAM ed in particolar modo della perizia del Dr. __________ si basa, tra l'altro, su uno scritto del dicembre 2008 della Dr.ssa __________, psichiatra curante dell'assicurato, nel quale essa indica in modo dettagliato come sia in disaccordo con le conclusioni del perito, nonché su un suo rapporto del febbraio 2006 in qualità di medico fiduciario della __________. Affermare che queste valutazioni non rappresentano una minima base medica, appare alquanto azzardato.

  2. I tratti caratteriali dell'assicurato non sono irreali e non si riferiscono solo al periodo nel paese d'origine, come sostenuto nella risposta di causa, tanto è vero che sono alla base del dissesto finanziario della famiglia dell'assicurato e di gravi tensioni all'interno della stessa. Essi sono menzionati non solo nel rapporto della Dr.ssa __________ all'Ufficio AI del settembre 2006, ma anche nel rapporto d'uscita della Clinica __________ del marzo 2006.

Il fatto che la perizia del Dr. __________ non contenga elementi al riguardo, non significa che essi non sono effettivamente presenti, ma semplicemente che l'assicurato (comprensibilmente) non ha raccontato nulla di ciò al perito. Dal momento però che il Dr. __________ avrebbe dovuto essere a conoscenza di questi fatti, poiché menzionati esplicitamente nell'incarto, sarebbe stato suo compito, per avere un quadro completo ed affidabile del carattere e dei problemi dell'assicurato, affrontare anche questo tema durante l'esame, trattandosi oltre più non di un particolare insignificante ma di un elemento determinante per una valutazione corretta delle risorse caratteriali dell'assicurato. La contestazione riguardo l'affidabilità delle conclusioni del Dr. __________ non è quindi così "campata in aria" come sostenuto dall'Ufficio Al, ma si fonda su elementi ben concreti.

  1. Il fatto che in un caso specifico il TF abbia stabilito che un'assicurata avendo lavorato per 15 anni presso lo stesso datore di lavoro, si era accontentata di un salario inferiore alla media, è unicamente un indizio, da valutare assieme agli altri, per l'assenza di un salario inferiore alla media per fattori personali e non un principio da applicare indistintamente in ogni caso.

Occorre inoltre considerare che i salari ticinesi sono notoriamente sotto la media nazionale e che proprio per livellare a livelli statistici entrambi i salari (quello da valido e quello da invalido), è stata introdotta la giurisprudenza del gap salariale (cfr. Grisanti; Nuove regole per la valutazione dell'invalidità, RtiD II/2006, p. 311 ss.). Vi sono infatti settori in Ticino, e tra questi fa parte - come emerge dal confronto dei dati regionali con quelli nazionali della categoria 55 nel 2006 (Fr. 3'569 in Ticino contro Fr. 3'902 in Svizzera) - anche quello alberghiero, nei quali i lavoratori, indipendentemente dal datore di lavoro, percepiscono un salario inferiore alla media. Dire che essi si accontentano di questo salario, significherebbe obbligarli a cambiare Cantone.

Nella fattispecie, l'assicurato ha studiato unicamente 3 anni di scuole elementari, è pressoché analfabeta, ancora dopo più di 20 anni in Svizzera ha una capacità elementare di espressione orale nella nostra lingua (vedi curriculum vitae agli atti), all'entrata in Svizzera a 24 anni non aveva praticamente nessuna esperienza lavorativa alle spalle se non l'aver aiutato la madre in casa e nel lavoro agricolo e un periodo di 3 mesi quale operaio per la costruzione di ripari antivalanghe. È evidente che l'assicurato non si è accontentato di un salario inferiore alla norma, ma che anche presso un altro datore di lavoro avrebbe percepito un salario sotto la media.

Il riconoscimento di un gap salariale come indicato, nell'atto ricorsuale appare quindi giustificato e non può essere messo in dubbio sulla base di una singola valutazione del TF in un caso concreto di cui non si conoscono dettagli se non il fatto che l'assicurata lavorava nel canton Vaud, dove i salari statistici (Regione del Lemano) si situano addirittura al di sopra della media nazionale. È quindi evidente che le considerazioni del TF nella sentenza citata nella risposta di causa non possono essere applicate al caso in questione.

(…)" (VII)

1.6. Con osservazioni 4 novembre 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) il ricorrente non propone nuovi oggettivi elementi di valutazione ma conferma la propria personale valutazione eminentemente teorica, in contrasto con la realtà, limitandosi a richiamare valutazioni del medico curante (che fornisce solo un diverso apprezzamento dello stesso danno alla salute), considerate nella completa perizia medico-specialistica pluridisciplinare e nella decisione impugnata, che risulta corretta. (…)” – si è confermato nella risposta di causa.

1.7. Con lettera 9 febbraio 2010 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettere le “osservazioni” e la “certificazione della dr.ssa __________” menzionate nella decisione impugnata ma non figuranti agli atti (XI). I documenti richiesti sono stati trasmessi al TCA il 12 e il 22 febbraio 2010 (XII con allegati XII/1, XII/2 e XIII con allegato XIII/Bis).

Al riguardo il TCA richiama l’amministrazione ad una maggiore precisione ed in particolare a verificare puntualmente che allorquando trasmette l’incarto completo al Tribunale questo lo sia veramente.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 10 agosto 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4) – con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita, eventualmente ad un quarto di rendita, a contare dal 1° settembre 2006.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 7 dicembre 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico (SAM): “(…) una valutazione pluridisciplinare è a mio giudizio indicata sia per poter quantificare a livello psichiatrico neutrale l’esigibilità lavorativa sia a livello reumatologico con accertamenti anche di tipo paraclinico (radiologico …) in questo giovane Ato. Inoltre si potrà anche definire la prognosi clinica ed esigibilità in attività semplice, ripetitiva e di tipo adeguato alla patologia del rachide ed arto inf. dx. Ricordo che si potrà anche a questo livello meglio definire la componente dismetabolica con una valutazione specialistica endocrinologica. Mi permetto ricordare inoltre che solo la patologia vera e propria risulta essere a carico AI mentre quanto è da riferirsi a disagio sociale non è patologia a carico AI. A SAM (psi – reuma – endocrino).” (doc. AI 19/1).

L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 20/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 5 ottobre 2007 (doc. AI 30/1-40) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e endocrinologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo-vertebrale cronica con componente spondilogena bilaterale a sin. più accentuata che a ds. su alterazione statiche della colonna vertebrale, con scoliosi a forma di S ds. convessa nella zona lombare. Presenza di alterazioni degenerative osteocondrotiche a livello L2/L3 con spondilosi anteriore a questo segmento, nonché condrosi a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1. Presenza di una discopatia con protrusione mediana a livello L4/L5 (TAC della colonna lombare eseguita in data 08.07.2005).

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.

Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative con tendenza cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché minime alterazioni di tipo degenerativo.

Gonalgia a sin. in stato dopo artroscopia con meniscectomia mediale del ginocchio sin. in data 17.08.2006.

Sindrome ansiosodepressiva (ICD10-F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4).

Tendenza alla regressione psicologica.

Diabete mellito tipo 2 B, diagnosticato nel 1988 circa con obesità (BMI 33,25 Kg/m2) con stato da ernioplastica ombelicale e paraombelicale nel 2003).

Intolleranza anamnestica alla metformina (vomito).

Polineuropatia periferica.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Dislipidemia.

Broncopatia cronicocostruttiva con:

  • abuso nicotinico persistente (circa 70 P/Y)

Arteriosclerosi generalizzata con:

  • calcificazione della parte dell’aorta addominale;

  • arteriopatia periferica ostruttiva agli arti inferiori grado I, nota dal 2004.

Varicosi venosa troncolare bilaterale agli arti inferiori con:

  • stato da stripping venoso safena magna il 30.01.2004.

(…)" (doc. AI 30/14-15)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50% come barista, come aiuto cucina e nel campo della ristorazione (…)” (doc. AI 21/15), hanno concluso:

" (...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia endocrinologica e quella psichiatrica.

In secondo piano la problematica reumatologica.

La patologia psichiatrica è caratterizzata dalla presenza di una sindrome ansiosodepressiva, una sindrome somatoforme da dolore persistente con tendenza alla regressione psicologica. Complessivamente le patologie giustificano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 40% a causa dell'incremento dell'attenzione endopsichica e della riduzione del tono dell'umore, che diminuiscono la capacità di autogestione dell'A, rendendo quest'ultimo meno affidabile, più impreciso e più lento nell'esecuzione dei compiti.

Dal punto di vista endocrinologico di per sé il diabete mellito non riduce la capacità lavorativa, quest'ultima è ridotta soprattutto a causa della presenza di una polineuropatia diabetica, che impedisce all'A. di rimanere in posizione eretta a lungo. Pertanto la professione di barista o di aiuto-cucina, attività che richiedono una posizione eretta costante è ridotta nella misura del 50%, in quanto l'A. non è in grado di rimanere in piedi per tutta la giornata.

Dal punto di vista reumatologico la limitazione è dovuta alla presenza di una sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena bilaterale, alterazioni degenerative e una discopatia con protrusione discale mediana a livello L4-L5, nonché una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli e una sindrome cervicovertebrale. Sono pure presenti una gonalgia sin. in stato dopo artroscopia. Queste patologie riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20% nell'attività finora svolta di cameriere-barista.

La capacità lavorativa va considerata assai ridotta così come sopra descritto a partire dal 16.08.2006 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti e in futuro ci si può attendere a un miglioramento, seguendo gli accorgimenti proposti dal nostro consulente endocrinologo (introduzione di Lyrica) e con il proseguimento della presa a carico psichiatrica e psicoterapica.

Dal punto di vista reumatologico non ci sono possibilità di migliorare la capacità lavorativa. Importante tenere sotto controllo i fattori di rischio cardiovascolari per evitare eventi cardiovascolari futuri. La prognosi è da considerare buona.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

In un'attività lavorativa leggera e adatta, che rispetti i criteri posti dal nostro consulente reumatologo, che rispetti le limitazioni poste pure dal nostro consulente endocrinologo che ritiene che l'A. non debba rimanere in posizione eretta nella misura superiore di 4 ore al giorno, quindi che necessita di poter svolgere delle attività in cui può sedersi, l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 60%.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni SAM.

(…)" (doc. AI 30/20-21)

L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, le annotazioni 16 gennaio e 5 giugno 2008 del dr. __________ (doc. AI 34/1 e 44/1), e i rapporti 8 aprile 2008 e 30 marzo 2009 del consulente in integrazione (doc. AI 37/1-3, 38/1 e 53/1) –, con decisione 10 agosto 2009 (doc. AI 54/1-4), ha confermato il rifiuto a prestazioni.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

  • dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

(…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 50% come barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e del 60% in un’attività adeguata, da agosto 2006.

Innanzitutto il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% dal

  1. marzo 2006, come preteso dall’assicu-rato, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto il TCA rileva che al consulto 23 maggio 2007 (doc. AI 30/22-26) del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, va riconosciuta una forza probatoria piena ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7). Infatti, il perito – dopo aver esposto una completa anamnesi riassuntiva, proceduto ad un esame psichico e formulato le conclusioni – ha posto una precisa diagnosi psichiatrica secondo l’ICD 10 e ritenuto un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 40%. Lo stesso specialista ha indicato i fattori che riducono la capacità lavorativa, evidenziato l’importanza della continuazione della presa a carico specialistica e della terapia psicofarmacologica e si è pure espresso circa la possibilità di provvedimenti di integrazione professionale e di svolgere altra attività.

Va qui inoltre sottolineato che il dr. __________ si è basato su tutti gli atti messigli a disposizione dal SAM e quindi anche su quelli dai quali emergerebbero le particolarità caratteriali (persona poco affidabile, sbandato, dedito al gioco d’azzardo e frequentatore di prostitute) evidenziate nel ricorso. Pertanto, se questi aspetti del carattere non sono stati menzionati letteralmente nel consulto del dr. __________ – che comunque ha considerato che “(…) l’A. dichiara rapporti coniugali conflittuali causati sia dal fatto che la moglie è psichicamente molto malata sia perché anni fa egli ebbe una relazione extraconiugale con la madre biologica del figlio adottivo. Da allora perciò i rapporti con la moglie si sarebbero perciò fortemente incrinati. (…)” (doc. AI 30/23) –, bisogna concludere che lo specialista ha ritenuto che gli stessi non rappresentavano una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non è invece possibile ritenere, come sostenuto in modo del tutto generico e teorico con il ricorso, che le conclusioni del dr. __________ sarebbero contraddittorie, incomplete e che dovrebbero pertanto essere ritenute valide solo quelle del medico curante, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Questo vale a maggiore ragione visto che la dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 dicembre 2008 indirizzato alla RA 1 (XII/2), non ha sostenuto in nessun modo che la valutazione del dr. __________ sarebbe sbagliata in quanto non considererebbe gli aspetti caratteriali sopra enunciati. Al contrario, la dr.ssa __________ ha condiviso le diagnosi poste – “(…) concordo pure con il perito rispetto alle diagnosi da lui poste. (…)” (XII/2) – e si è distanziata dalla valutazione del dr. __________ adducendo che:

" (...)

Sono in disaccordo rispetto alla quantificazione dell'incapacità lavorativa del 40%, infatti non capisco come il perito sia nella parte riguardante i disturbi attuali dell'assicurato esprime correttamente il disagio presentato dal paziente sia nell'esame psichico rilevi un tono dell'umore orientato al polo negativo con una quota d'ansia aumentata e nelle sue conclusioni la sua dichiarazione che presenta disturbi ansioso depressivi di una certa gravità esorditi verso la fine del 2005 e poi concludendo con la percentuale di capacità lavorativa del 40%.

Riferisce inoltre "da allora l'assicurato nonostante la presa a carico specialistica ha mostrato uno scarso miglioramento del tono dell'umore, dei disturbi soggettivi evidenziando una mancata tendenza alla regressione e alla somatizzazione. L'assicurato denota un'ideazione connotata da pessimismo, vittimismo, fissazioni di ordine ipocondriaco, una suicidalità passiva che finora non è sfociata in gesti auto classici. La situazione è caratterizzata da notevole staticità a carico del funzionamento psicologico e aggravato da presenze di un contesto di vita assai problematico con una moglie gravemente depressa".

Nel capitolo riguardante le conseguenze sulla capacità lavorativa il perito afferma semplicemente che nelle condizioni attuali ritengo che l'inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%.

Non riesco a capire su che base giunga a questa percentuale che non condivido in quanto la certificazione mia dell'incapacità lavorativa al 50% tiene conto della patologia ansioso e depressiva e delle difficoltà in ambito relazionale.

Non riesco neppure a capire come mai il perito nella parte seguente scrive nel paragrafo, fattori che riducono la capacità lavorativa: "la diminuzione del tono dell'umore unitamente all'incremento della tensione endopsichica riducono in maniera preponderante la capacità di autogestione dell'assicurato".

Personalmente non posso condividere le sue conclusioni rispetto alla % di incapacità lavorativa.

(…)" (XII/2)

Dunque, in sostanza, la dr.ssa __________, ribadita la concordanza delle diagnosi poste dagli specialisti in psichiatria, si è limitata ad esprimere una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

Va qui rilevato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Una diversa interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può essere qui ritenuta.

Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare, alla mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dai periti del SAM e che ciò avesse un'incidenza sulla sua capacità lavorativa. La dr.ssa __________ non ha poi criticato validamente il consulto del dr. __________ limitandosi a confermare la sua diversa valutazione della capacità lavorativa.

Quanto alla critica ricorsuale stante la quale “(…) la formulazione del Dr. __________ delle conseguenze della diagnosi sulla capacità lavorativa denota una certa insicurezza (o superficialità?). Egli infatti scrive di ritenere che “(…) l’inabilità lavorativa psichiatrica si aggiri sul 40%”. Si tratta di una formulazione molto imprecisa, poiché secondo questa indicazione la capacità lavorativa residua potrebbe ammontare anche al 35% o al 45%. (…)”, questo Tribunale rileva che la conclusione circa la capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata è stata posta dal SAM dopo un’esauriente discussione tra tutti i medici periti.

Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla giurisprudenza richiamata al punto 1.3 del ricorso. In particolare la fattispecie di cui alla STCA del 1. dicembre 2008 (32.2007.380) era diversa rispetto al caso concreto nel quale le “constatazioni” poste dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico 27 settembre 2006 (doc. AI 16/1-3, punto 2) non divergono sostanzialmente dalle risultanze riportate dal dr. __________ nel suo “esame psichico” (doc. AI 30/24).

2.9. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Dal profilo medico, l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 50% come barista, aiuto cucina e nel campo della ristorazione e al 60% in attività leggere adeguate.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2; STFA del 18 ottobre 2002 I 761/01, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che, come risulta dai rapporti medici 21 settembre e 27 settembre 2006 del dr., FMH in medicina generale sub doc. AI 10/1-3 e della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia sub doc. AI 16/1-3, nonché dal rapporto 8 aprile 2008 del consulente in integrazione professionale sub doc. AI 37/1, l’incapacità lavorativa di lunga durata è iniziata nel settembre 2005).

2.9.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 43’550.-- (cfr. doc. AI 54/2), conformemente a quanto indicato dall’ultimo datore di lavoro (fr. 3'350.-- x 13 = fr. 43'550.--, cfr. doc. AI 6/1-6).

2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, ritenute le contestazioni sollevate e alla luce della giurisprudenza federale, il TCA osserva quanto segue.

Innanzitutto va detto che, come emerge chiaramente dalla perizia del SAM, in un’attività adeguata, che rispetti le limitazioni poste dai consulenti reumatologo e endocrinologo, la capacità lavorativa è del 60%. Infatti, dal punto di vista reumatologico e endocrinologico, i periti del SAM hanno attestato una piena capacità lavorativa in un’attività adeguata e, per motivi psichiatrici, concluso per una capacità lavorativa del 60%.

Non è dunque possibile considerare un'ulteriore riduzione del 5-10% anche in un’attività adeguata svolta nella misura del 60% come preteso in sede ricorsuale. Infatti, lo si ribadisce, in un’attività adeguata la capacità lavorativa da un punto di vista reumatologico e endocrinologico è totale. Del resto nemmeno l’assicurato adduce per quali ragioni precise le limitazioni funzionali di natura reumatologica e la cura del diabete lo limiterebbero anche in un’attività adeguata oltretutto svolta a tempo parziale.

Quanto alla pretesa riduzione del salario ipotetico da invalido del 6.86% per gap salariale il calcolo si rivela manifestamente errato in quanto nel ricorso si è paragonato il salario di fr. 3'801.-- (che corrisponde al salario mensile medio a livello svizzero dei lavoratori del settore 55 alberghi e ristoranti comprensivo della tredicesima) con quello di fr. 3'350.-- pari al salario mensile da valido percepito nell’ultima attività non comprensivo della quota parte di tredicesima (cfr. i punti 2.1 e 2.2 del ricorso).

In realtà il salario annuo che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006 (con un grado di occupazione del 100%) nella sua ultima attività svolta presso la __________ di __________ ammonta a fr. 43'550.-- (fr. 3'350.-- x 13, cfr. consid. 2.9.1) e quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti a fr. 45'606.93 (fr. 3'611.-- [cfr. tabella TA1 2006, p.to 55, alberghi e ristoranti, livello di qualifica 4], riportati su 42.1 ore/settimana [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 94; vedi anche la STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1], moltiplicati per 12 mesi [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 45'606.93). Dunque la differenza tra i due salari in parola ammonta al 4.52% (100 – [100 x 43’550 : 45'606.96] = 4.52) e conformemente alla giurisprudenza federale non è pertanto possibile effettuare alcuna riduzione per gap salariale (DTF 135 V 297).

Per il resto, anche volendo applicare la riduzione indicata dal ricorrente del 9% per la disparità salariale tra il lavoratore a tempo pieno e quello a tempo parziale in base alla tabella T2 di cui al doc. D (sull’argomento vedi la STFA 8C_780/2008 del 27 agosto 2008, consid. 6.3.4 e la STFA I 793/06 del 4 ottobre 2007, consid. 2.4), in ogni caso il grado d’invalidità non raggiungerebbe il 40%.

In questa ipotesi, utilizzando i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59’197.32 (fr. 4'732.--, riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2009, pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Considerata un’incapacità lavorativa del 40% da un punto di vista medico e applicata una riduzione del 19% (per attività leggera, a tempo parziale e lungo periodo di inattività; il consulente in integrazione aveva invece riconosciuto una riduzione del 15% per gli stessi motivi, cfr. doc. AI 37/2), il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe a fr. 28'769.89 (fr. 59'197.32 che, considerata la capacità lavorativa del 60% e applicata la riduzione del 19%, danno fr. 28'769.89).

In questa variante il grado d’invalidità sarebbe del 34% ([43'550 – 28'769.89] : 43'550 x 100 = 33.93% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e quindi non pensionabile (cfr. consid. 2.4).

Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido fino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.12. Nel ricorso l’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102 segg., pag. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare le valutazioni dei periti. D’altra parte anche l’errore in cui è incorso per il calcolo del preteso gap salariale era manifesto.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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