Raccomandata
Incarto n. 32.2009.145
BS/lb
Lugano 11 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, precedentemente attivo quale operaio, nell’ottobre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute una lussazione alla spalla sinistra (postumi di un incidente della circolazione) e stato depressivo post traumatico (doc. AI 33-6).
Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica e reumatologica, con decisione 28 agosto 2008 (preavvisata il 25 giugno 2008) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché, dopo raffronto dei redditi, l’assicurato non presentava un grado d’invalidità di almeno il 40% (doc. AI 73-1).
Con ricorso 12 settembre 2008 l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, ha contestato la succitata decisione amministrativa.
Con la risposta di causa l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di retrocedere gli atti per l’emissione di una nuova decisione che tenga conto della patologia psichica (doc. AI 77-1).
Raccolta l’adesione del ricorrente alla succitata proposta, con sentenza 11 novembre 2008 il Vicepresidente del TCA, omologando la transazione, ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse ai sensi dell’accordo (inc. 32.2008.160).
1.2. Mediante nuove decisioni del 25 giugno 2009 (preavvisate il 9 febbraio 2009) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2008.
Dal punto di vista medico, l’amministrazione ha evidenziato:
" (...)
In considerazione della sentenza del lodevole TCA del 6 marzo 2008 nella vertenza fra l'assicurato e __________, degli atti pecuniari e degli atti valetudinari acquisiti all'incarto, in particolare della perizia specialistica eseguita dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno limitata nel tempo.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività durante il periodo compreso fra l'8 marzo 2004 e il 27 gennaio 2008 motivata dalla problematica psichiatrica.
Dal 28.01.2008, data della perizia specialistica eseguita dal Centro __________, la situazione medica oggettiva che, considerate la globalità delle diagnosi psichiatriche e somatiche, l'attività ultima svolta presso l'agenzia di lavoro interinale quale operaio richiedente l'utilizzo degli arti superiori e con un carico massimo di 25 kg (il cui reddito da sano attualizzato è pari a Fr. 36100.-) è proponibile in misura del 40% mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è completa sempre dal 28.01.2008. (...)" (doc. AI-97-1/2)
Per quel che concerne invece la valutazione economica, ha osservato:
" (...)
Il consulente per l'integrazione professionale Al, in considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: da un punto di vista medico teorico, egli risulta essere completamente abile al lavoro in un'attività adeguata e leggera. Potrebbe entrare in linea di conto un'attività nell'ambito industriale caratterizzata da mansioni leggere con mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate o semi qualificate nel settore della vendita (addetto all'incasso, venditore all'interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella promozione di prodotti), della logistica (piccoli trasporti, controllo delle merci e del materiale in entrata e in uscita), oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-sorvegliante).
Oltre a ciò l'orientatrice Al indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 20% in considerazione dei seguenti parametri: 10% per attività leggera e del 10% in considerazione dell'età e del lungo periodo di inattività.
Considerati tutti i fattori sopra esposti si conclude che il reddito da invalido viene valutato pari a Fr. 48115.-, importo che considera l'eventuale discapito economico del precedente salario rispetto alla media svizzera dei redditi corrisposti nel settore di riferimento, delle limitazioni di cui sopra e della capacità lavorativa residua.
A tal proposito si richiama la recente giurisprudenza e le indicazioni della corte plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni che sancisce l'inapplicabilità dei valori regionali. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido va determinato in applicazione dei valori nazionali. Utilizzando i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, l'assicurato dopo il ripristino della capacità lavorativa di cui sopra avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4808.- che, riportato a 41.7 ore settimanali, ammonta a Fr. 48115.- per l'intero anno. (L'anno di riferimento è il 2007, il più recente per quanto riguarda la pubblicazione della struttura svizzera dei salari)
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 36100.-
con invalidità CHF 48115.-
Non vi è perdita economica quindi il grado Al è pari a 0% (...)" (doc. AI 97-2)
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento di una rendita intera a tempo indeterminato. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un maggior approfondimento. Sulla base di nuova documentazione medica prodotta con il gravame, l’insorgente contesta la valutazione medica, in particolare la perizia psichiatrica. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Valutati i nuovi atti medici, fondandosi sul parere del proprio servizio medico (SMR), l’amministrazione sostiene che non vi sono elementi clinici atti a modificare le risultanze peritali.
1.5. Il 31 agosto 2009 l’insorgente ha ribadito le argomentazioni ricorsuali (VI).
1.6. Con osservazioni 10 settembre 2009 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (VIII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato presenta un miglioramento delle condizioni di salute (fatto risalire al 28 gennaio 2008, giorno in cui ha avuto luogo la valutazione psichiatrica) e, di riflesso, della capacità lavorativa, giustificante la soppressione della rendita intera con effetto dal 1° maggio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI). Pacifico è che egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell' assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04 del 27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il Centro __________ (__________). Dal referto 28 febbraio 2008 (doc. Al 56-1) risulta che i periti del __________, dopo aver proceduto ad un dettagliato esame degli atti medici presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi ed alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi, hanno diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 34.4) e distimia (ICD 10: F 34.1), patologie ritenute non invalidanti.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il __________ ha risposto alle domande peritali:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
La diagnosi sopra esposta riconosce i problemi dell'A; tuttavia gli stessi, di lieve entità, non influenzano in misura significativa la CL dello stesso. Come espresso nella descrizione generale, riteniamo che l'A. sia in grado di produrre uno sforzo di volontà, seppur con qualche disagio, per superare i limiti presenti ed essere considerato abile al lavoro, in attività adeguate ed esigibili, in misura completa.
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
La patologia psichiatrica non è di grado tale da limitare la abilità lavorativa.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
La patologia psichiatrica non è responsabile dell'inabilità lavorativa.
2.3 E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Non per ragioni psichiche.
2.4 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico- teorico di almeno il 20 % ?
Non abbiamo sufficienti elementi per giudicare il momento in cui la patologia psichica abbia avuto un'evoluzione positiva. Riteniamo corrette le certificazioni dello psichiatra curante, anche alla luce del fatto che dopo l'incidente l'A aveva sviluppato una sindrome post traumatica da stress. (...)" (doc. AI 56-10)
Dal momento dell'attuale perizia in avanti l'A va ritenuto abile al lavoro in misura completa dal punto di vista psichico” (Doc. AI 56-10).
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, facendo in particolare riferimento a quanto certificato dal suo psichiatra curante, dr. __________.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Allegata al ricorso l’assicurato ha prodotto una lettera del suo psichiatra curante, dr. __________, datato 24 settembre 2008, scritto che secondo questa Corte non permette di distanziarsi dalla perizia __________.
Va qui evidenziato che la citata perizia è stata eseguita e redatta dalla dr.ssa __________, medico assistente, e controfirmata dal dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia nonché direttore del __________. Al riguardo, va fatto presente che, in una analoga fattispecie, il direttore del __________, su espressa richiesta del TCA, aveva fatto presente che il colloquio con il peritando era stato da lui eseguito congiuntamente alla succitata medico assistente con la quale aveva poi proceduto alla discussione clinica, incaricandola in seguito di redigere la perizia. Infine il dr. __________ aveva controfirmato il rapporto a conferma delle conclusioni alle quali era giunto durante l’esame medico. Di conseguenza, esposta la giurisprudenza in merito alla validità delle perizie, la scrivente Corte, ai fini del giudizio, aveva preso in considerazione la valutazione peritale del __________ (STCA 15 ottobre 2009 inc. 32.2008.215, consid. 2.5.2). Viste le medesime modalità di esecuzione, nella fattispecie la perizia 28 febbraio 2008 non può che essere presa come valido fondamento della valutazione psichiatrica dell’insorgente.
Ritornando allo scritto dello psichiatra curante, il dr. __________ ha in primo luogo riportato alcune imprecisioni riguardo ai dati d’anamnesi relativi al periodo in cui il paziente era nel __________. Egli ha successivamente evidenziato che la sua diagnosi di disturbo depressivo maggiore, diverge da quella dei periti frutto
Lo psichiatra curante ha poi concluso:
" (...)
Dunque l'affermazione del perito nel capitolo "osservazione e valutazione", che personalmente diverge solo in parte dall'opinione dello psichiatra curante, mi sembra soltanto un espediente più gentile per sottolineare che le conclusioni del curante fatte nell'arco di una presa a carico di 4 anni sono poco credibili rispetto alle valutazioni fatte in occasione di un solo incontro, con un soggetto che segue un trattamento medicamentoso non proprio insignificante.
Il perito trascura pure le informazioni dei suoi stessi Colleghi presso la Clinica __________ fornite in occasione delle sue due degenze. La discussione che s'instaura attorno ai criteri diagnostici di distimie e dei disturbi depressivi maggiori mi sembra statica, controproducente e inutile e di conseguenza non so proprio se vale la pena dare ad essa ulteriore seguito.
La situazione di questo paziente la vedo così; la fuga dal proprio paese, la morte della prima moglie, la mancata affermazione nel nuovo ambiente e una seconda esperienza con la malattia oncologica della seconda moglie, sono tutti eventi che sono definibili certamente come eventi psicosociali stressanti e che si raccolgono poi in un evento traumatico, forse significativo, forse banale, ma che segnano un importante declino e menomazioni nel funzionamento globale. Attualmente ci troviamo di fronte ad un uomo che da 4 anni e mezzo non ha nessun'attività socioprofessionale e nessuna fonte di guadagno e questo ha dato un ulteriore contributo allo sviluppo di una incapacità lavorativa totale." (doc. D)
Orbene, come già accennato, da un attento esame della documentazione agli atti questo TCA non può che confermare la perizia psichiatrica, non potendo ravvisare validi elementi che possano mettere in dubbio le conclusioni del __________.
In primo luogo, in merito ai dati riguardanti il periodo trascorso dall’assicurato in __________, antecedente la sua venuta in Svizzera, va detto che, ai fini diagnostici, non è rilevante se, come scritto nella perizia, egli sia scappato dal suo paese a seguito di vertenze penali o, come sostenuto dallo psichiatra curante, poiché perseguitato dalla polizia __________. Sta di fatto che nel rapporto peritale (pag. 1) è stato riportato che l’interessato è giunto in Svizzera come rifugiato politico (cfr. anche: “Racconta tali avvenimenti senza mostrare coinvolgimento o com- mozione e dando l’impressione di aver preso distacco emotivo da eventi traumatici”; pag. 1 della perizia) e pertanto il __________ ha preso in considerazione l’elemento della fuga, come pure gli altri eventi drammatici nella sua vita (morte della prima moglie, seconda moglie con patologia oncologica ….). Tant’è che, come evidenziato dallo stesso dr. __________, il capitolo osservazione e valutazione della perizia “diverge solo in parte dall’opinione dello psichiatra curante” (cfr. sopra).
Che poi la perizia sia durata, come sostenuto dal curante, solo due ore non significa giocoforza che sia da ritenere inaffidabile. Vero che dall’aprile 2004 l’assicurato è paziente del dr. __________. Occorre tuttavia ricordare che, secondo la giurisprudenza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, 124 I 175 consid. 4, 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Determinante ai fini del valore probatorio, come ricordato al consid. 2.7, è che la perizia sia completa e priva di contraddizioni, ciò che deve essere ritenuto nel caso in esame. I periti del __________ non hanno riscontrato una patologia invalidante:
" (...)
Per concludere, è documentabile che l'A. dal 2004 presenta un umore deflesso soprattutto perché non ha trovato soluzione per il problema ortopedico. Tuttavia non vi è comorbidità con un disturbo depressivo maggiore, ma semplicemente una distimia. Si ammette, dunque: presenza di lieve deflessione del tono dell'umore, di energia ridotta, di perdita di autostima come padre e marito, di una difficoltà di concentrazione, di riduzione degli interessi precedenti .
Tuttavia tali sintomi non giustificano una significativa compromissione della CL per ragioni psichiatriche. Ripeto infatti che l'A. desidera, sebbene lo consideri difficile, recuperare il ruolo di capofamiglia e garantire un discreto futuro economico a moglie e figli; continua a condividere momenti di discussione e svago con i famigliari; conserva appetito e sonno regolari. Inoltre non vi è un isolamento sociale, con sostegni familiari e relazioni interpersonali conservate che possono garantire un sostegno per la mobilizzazione delle risorse psichiche. Infine la comorbidità con la patologia fisica di tipo ortopedico non sembra di importante gravità, per cui è legittimo supporre che il paziente non svilupperà in futuro una grave reazione psicopatologica secondaria alla patologia somatica persistente. (...)" (doc. AI 56-9/10)
Va poi rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004 consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialver sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Nel caso in esame, come visto sopra, i periti non hanno evidenziato alcuna comorbidità psichica, né un disturbo depressivo maggiore, tantomeno una perdita d’integrazione sociale.
Infine, nella nota 18 agosto 2009 il dr. __________ del SMR, con riferimento al citato scritto dello psichiatra curante, ha correttamente evidenziato:
" (...)
Il Dr __________ conclude con "...Attualmente ci troviamo di fronte ad un uomo che da 4 anni e mezzo non ha nessuna attività socio professionale e nessuna fonte di guadagno e questo ha dato un ulteriore contributo allo sviluppo di una incapacità lavorativa totale". Gli elementi citati (assenza di un attività, assenza di guadagno) non sono elementi medici, non viene citato che questi abbiano influito sullo stato di salute psichico. (...)" (doc. IV/2)
Infatti, come ricorda la giurisprudenza, i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004 consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
2.9. Dal punto di vista reumatologico, l’assicurato è stato visitato dal dr. __________. Con referto 26 maggio 2008 il citato specialista in reumatologia, sulla base dell’anamensi, dei dati soggettivi ed oggettivi, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
Periartropatia omeroscapolare a sinistra in
Esiti da lussazione acromeoclaveare Tossy Il a III 1'8.3.2004
Lesione parziale del tendine muscolo sopraspinato
Sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in
Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia trisegmentale da L3 a S1)
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale)
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli
Decondizionamento muscolare. (...)" (doc. AI 65-7)
Riguardo alla residua capacità lavorativa, egli ha evidenziato:
" (...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100 %, al più tardi dopo l'infiltrazione glenoomerale a sinistra effettuata presso la Clinica __________ di __________, ossia a decorrere dal 24.2.2005.
A seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati nell'allegato, giudico l'assicurato, nell'ultima attività principale come operaio, richiedente l'utilizzo continuo degli arti superiori, con carichi raggiungenti un massimo di 25 kg, inabile al lavoro nella misura del 60 % a decorrere dal 24.2.2005." (doc. AI 65-7/8)
Questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la succitata perizia, né il ricorrente ha fornito validi elementi che ne possano mettere in dubbio l’attendibilità.
Per quel che concerne il rapporto (prodotto con il ricorso) del 15 maggio 2009 riguardante la RM alla colonna lombare, attestante turbe statiche, discopatie croniche multiple L2 – S1, nella già citata nota 18 agosto 2009 il SMR ha evidenziato che “il referto radiologico conferma assenza di ernie discali e assenza di compromissione radicolare o midollari. Il referto radiologico conferma la diagnosi peritale di alterazioni degenerative con discopatie “ (IV/2). Al riguardo va infatti ricordato che il dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena con “alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia trisegmentale da L3 –S1)” (sottolineatura del redattore).
Va del resto ricordato che per i postumi alla spalla sinistra dell’incidente 8 marzo 2004 l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile in attività adeguate di controllo e di sorveglianza (cfr. STCA inc. 35.2007.119 del 6 marzo 2008).
2.10. In conclusione, alle perizie psichiatrica e reumatologica dev’essere nella fattispecie conferito valore probatorio pieno, essendo le stesse convincenti e prive di contraddizioni. Pertanto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta una piena capacità lavorativa in attività adeguate.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, così come chiesto dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una piena capacità lavorativa in attività adeguate e leggere, con rapporto 2 giugno 2008 la consulente in integrazione professionale ha correttamente individuato diverse attività esigibili (doc. AI 64-1).
Per la determinazione dell’incapacità al guadagno, essa ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno quale operaio, con il salario che percepirebbe in attività adeguate. Il calcolo, dal quale non risulta un’invalidità, è stato ripreso in dettaglio nella decisione contestata (cfr. consid. 1.2).
2.11.1. Riguardo al reddito da valido, rimasto incontestato, la consulente ha preso in considerazione una retribuzione di fr. 35’111.-- desunta dal questionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 32), dato che è stato aggiornato al 2005.
2.11.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Conformandosi alla succitata giurisprudenza, la consulente, utilizzando le succitate tabelle statistiche nazionali TA1, tenuto conto di una riduzione del 20% per motivi personali, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 46'264.--. Dal raffronto con il reddito da valido non è risultato alcun grado d’invalidità.
Va qui ricordato che nella citata vertenza LAINF, il reddito da valido era stato fissato a fr. 43'638,40 e quello da invalido a fr. 38'658,60, dal cui raffronto era scaturito un grado d’invalidità dell11% (cfr. STCA del 6 marzo 2008 citata al consid. 2.8). Se da un lato il reddito ipotetico era stato (plausibilmente) stabilito con l’ausilio delle DPL, da un lato non è dato di sapere il motivo per cui, pur partendo dai dati salariali forniti dall’ex datore di lavoro, il succitato reddito da valido si discosta in modo importante da quello calcolato dall’Ufficio AI. Vero che il dato statistico considerato dall’assicuratore LAINF si riferisce al 2007 (fr. 43'638,40) e quello utilizzato dall’AI al 2005 (fr. 35'111.--), ma questo non permette di giustificare la sostanziale differenza tra i due importi salariali. Tuttavia tale questione può rimanere indecisa poiché anche volendo, per ipotesi di lavoro, prendere in considerazioni la percentuale d’invalidità (dell’11%) stabilita dall’assicuratore LAINF, l’insorgente non avrebbe diritto ad una rendita AI.
Ne consegue che la soppressione della rendita a partire dal 1° maggio 2008 è corretta e la decisione contestata merita quindi conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti