Raccomandata
Incarto n. 32.2009.130
FS/lb
Lugano 18 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
RI 1
contro
le decisioni del 21 e 28 maggio 2009 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, il 17 luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia duodenale, ernia al disco, depressioni con ansia e stati di panico, infiammazione ai tendini delle spalle, difficoltà nel tenere oggetti con la mano sinistra, dolori e crampi (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI 35/1-3 e 37/1-3), preavvisate con progetto 8 gennaio 2009 (doc. AI 28/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2006, argomentando:
" (...)
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dai medici del SAM di Bellinzona risulta che lei quale panettiere-pasticciere e quale cuoco presenta un’incapacità lavorativa del 60% dal maggio 2004 e totale dal dicembre 2006.
Per attività adeguate allo stato di salute viene attestata un’incapacità lavorativa del 60% dal mese di maggio 2004.
(…)
Nel caso concreto, lei senza il danno alla salute esercitando l’attività di panettiere-pasticciere nell’anno 2007 avrebbe potuto conseguire CHF 53'299.-- (ndr: recte: 53'229.--, cfr. doc. AI 26/3 e 27/1) (contratto collettivo di lavoro.)
Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto conseguire CHF 22'855.-- (tabelle RSS valori federali, settore maschile, riduzione del 5% dovuta alla limitazione nel porto di pesi – inoltre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 60%).
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado AI, pari al 57%.
La consulente in integrazione professionale ritiene che provvedimenti professionali non possono essere attuati a causa della bassa capacità lavorativa residua.
Su richiesta scritta l’Ufficio AI rimane però a disposizione per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento.
Decidiamo pertanto:
Dal 1. maggio 2005 (dopo un anno d’attesa) ha diritto ad una mezza rendita AI con un grado del 57%. Il pagamento della prestazione decorre però unicamente a far tempo dal 1. luglio 2006 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno dalla presentazione della richiesta).
Su richiesta scritta, come visto sopra, si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.
(…)" (doc. AI 34/1-2)
1.3. Contro queste decisioni l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di “(…) riesaminare il mio caso per valutare meglio il mio stato di salute e rivedere il calcolo di retribuzione (…)” (I).
Reso attento della possibilità di chiedere di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dal pagamento delle spese (VII) – dopo che, “(…) per motivi di costi (…)” (VI), con raccomandata 10 luglio 2009 aveva ritirato il ricorso –, l’assicurato, con lettera 13 agosto 2009, ha comunicato al TCA che “(…) mantengo il ricorso da me inoltrato il 15.06.2009, nei confronti dell’AI (…)” (X) e il 17 agosto 2009 ha fatto pervenire il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (XII).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato, in particolare, che “(…) il ricorrente, oltre a contestare genericamente i risultati della perizia SAM, non ha prodotto ulteriore documentazione medica che possa contrastare le conclusioni peritali. […] Da notare che la perizia del SAM è stata debitamente trasmessa alla Dr.ssa __________ in fase di audizione (a seguito dell’inoltro del progetto di decisione). Tuttavia, tale invio non ha generato osservazioni al progetto reso dall’Ufficio AI. […] Anche ritenendo, a titolo puramente abbondanziale, quale attività di riferimento per la definizione del reddito ipotetico da valido quello di cuoco, il diritto alla mezza rendita d’invalidità non muterebbe. (…)” (XIII) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. L’ulteriore documentazione medica, pervenuta al TCA il 16 e il 21 settembre 2009 (XVIII e XIX), è stata notificata all’Ufficio AI che, con osservazioni 29 ottobre 2009, ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che “(…) tutti i documenti prodotti dal ricorrente, ad eccezione del refero RM colonna lombare eseguito il 01.09.2009 presso l’__________ di __________ (Dr. med. __________), sono presenti agli atti, pertanto sono stati debitamente esaminati dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Per quanto concerne il recente referto medico citato concernente la RM colonna lombare, si premette che il medesimo documenta una situazione presente nel settembre 2009, ben successiva alla decisione dell’ammini-strazione impugnata datata 21 maggio 2009. Tale ulteriore peggioramento dovrà essere reso verosimile con una nuova domanda AI. (…)” (XXI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 21, 28 maggio 2009 seguente, data delle decisioni impugnate, che delimitano temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2006.
L’assicurato postula il riesame della sua situazione valetudinaria e della valutazione economica.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 5 maggio 2009 (doc. AI 17/2), il dr. __________, medico SMR, ha ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il SAM: “(…) in ragione della patologia e della molteplicità delle eziologie individuate (psichiatrica, reumatologica, e gastroenterologica), si ritiene opportuno richiedere una valutazione specialistica multidisciplinare finalizzata alla identificazione delle risorse tuttora presenti. Considerando la flessibilità dimostrata in passato nello svolgimento di diverse attività lavorative, appare essenziale valutare in modo circostanziato la C.L. per ciascuna di esse anche alla luce dell’applicazione di eventuali provvedimenti professionali.” (doc. AI 17/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 18/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 25 agosto 2009 (doc. AI 21/1-37) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:
componente radicolare irritativa intermittente C6 a sin.,
ernia discale C5-C6, nota nel 2006.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla sin. (nota dal 2007) con/su:
Instabilità sintomatica a livello dell’articolazione trapeziometacarpea della mano sin. con/su:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (F 33.1).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo di personalità misto (F 61.0) schizoide, dipendente ed emotivamente instabile.
Sindrome lombospondilogena cronica.
Pregressa frattura della clavicola ds. (trattata chirurgicamente nel 1979), guarita.
Ernia iatale assiale, lieve gastrite e sindrome emorroidale." (doc. AI 21/11-12)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come pasticciere-panettiere e cuoco (…)” (doc. AI 21/15), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come pasticcere e cuoco a causa dei problemi a livello della colonna cervicale, spalla sin. e mano sin.. Questa capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, è presente dall'11.12.2006 (visita presso il Prof. __________).
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 40% dal 2004 a causa della sintomatologia depressiva (diminuzione delle funzioni cognitive, rallentamento del pensiero, apatia, abulia ed astenia) che provocano una maggiore esauribilità, una maggiore affaticabilità, una minore precisione, una minore resistenza e continuità nell'esecuzione delle mansioni.
Dunque l'A. presenta una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come pasticcere-panettiere e cuoco, a partire dal maggio 2004 (cessazione dell'attività come cuoco) e dello 0%, sempre nelle stesse attività, a partire dall'11.12.2006 (visita presso il Prof. __________) e continua.
Dal lato prognostico non sono prevedibili cambiamenti a medio-lungo termine. Sui provvedimenti terapeutici torneremo al punto 10.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal profilo psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 40% dal maggio 2004 in qualsiasi tipo di attività.
Dal punto di vista reumatologico l'A. può svolgere un'attività leggera ed adatta, che eviti movimenti ripetitivi o posizioni inergonomiche a carico della colonna cervicale, che permetta, in generale, il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti movimenti ripetitivi con le spalle sopra l'orizzontale, che eviti lavori di forza od eccessivamente ripetitivi con la mano sin., a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10% (ricordiamo che il riassunto delle risorse fisiche è allegato al consulto). Questa capacità lavorativa è presente dall'11.12.2006 (visita presso il Prof. __________) e continua.
Tenendo conto della patologia psichiatrica l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) anche nelle attività rispettose dei limiti appena descritti, dal maggio 2004 e continua.
Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.
Dal lato terapeutico l'A. presenta una quadro resistente ed irreversibile al trattamento psicofarmacologico.
Dal punto di vista reumatologico sarebbero possibili interventi a livello della colonna cervicale e della mano sin., come proposti dal Prof. __________ e dal Dr. __________. Questi interventi potrebbero migliorare la capacità lavorativa anche nelle attività di pasticcere-panettiere o cuoco. Vista la cronicizzazione dei dolori la probabilità di successo di tali interventi è però da considerare relativamente ridotta.
Dal punto di vista psichiatrico, tenendo conto dei suoi disturbi, non si consigliano provvedimenti d'integrazione professionale.
Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia degli esami di laboratorio.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i
medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 21/15-17)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, il rapporto medico 24 settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 23/1-4) e quello finale 17 dicembre 2008 della consulente in integrazione con le tabelle allestite il 17 e il 18 dicembre 2008 (doc. AI 25/1, 26/1-3 e 27/1) –, con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI 35/1-3 e 37/1-3), ha confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2006.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, 9C_332/2009 destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z., 9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM avuto riguardo alla patologia psichiatrica.
Per quanto riguarda l’aspetto somatico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.
2.8.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 14 agosto 2008 (doc. AI 21/18-23), posta la seguente diagnosi:
" (…)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD 10 F 33.1).
Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) schizoide, dipendente e emotivamente instabile.
(…)" (doc. AI 21/21)
ha concluso:
" (…)
Vedi sopra.
L'assicurato presenta una incapacità lavorativa nella misura del 60 % per ragioni psichiatriche, sia nella sua professione sia in altre attività medico teoriche.
L'evoluzione del quadro clinico è apparso in modo conclamato a partire dal 2004. Da allora egli presenta una incapacità medico teorica nella misura del 60 %.
La prognosi è stazionaria a lungo termine.
La limitazione funzionale è data dalla sintomatologia depressiva (diminuzione delle funzioni cognitive, rallentamento del pensiero, apatia, abulia e astenia) che rende l'assicurato con una maggiore esauribilità, una maggiore affatticabilità, una minore precisione, resistenza e continuità nell'esecuzione delle mansioni.
Come detto sopra si tratta di un processo psicopatologico in cui si constata un ripiegamento dell'apparato psichico e quindi con ogni probabilità si tratta di un quadro resistente e irreversibile al trattamento psicofarmacologico.
No. In considerazione dell'età e delle caratteristiche del quadro.
Potrebbe eseguire delle attività semplici e ripetitive, sempre con una incapacità lavorativa nella misura del 60 %.
(…)" (doc. AI 21/22-23)
Queste valutazioni non sono state contestate dall’assicurato che non ha d’altronde prodotto certificazione medica specialistica – anche se la perizia del SAM è stata trasmessa alla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, presso l’Ospedale __________, (doc. AI 32/1) – dalla quale si dovrebbe concludere che le conclusioni del dr. __________, fatte proprie dai periti del SAM, siano errate.
2.8.2. Per quanto riguarda l’aspetto somatico il dr. __________, della Clinica __________, nel referto RM colonna lombare del 01.09.2009, ha concluso: “(…) • Ernia discale L5-S1 centrale con possibile radicolopatia S1 bilaterale • Artropatia faccettaria • Lipoma del filum terminale (…)” (XIX).
Viste le conclusioni suenunciate, ritenuto il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la RM colonna lombare del 01.09.2009 e le decisioni impugnate del 21, 28 maggio 2009 e considerato che nella perizia pluridisciplinare 25 agosto 2008 i periti del SAM si sono fondati, tra l’altro, su degli esami radiologici del 9 luglio 2008 (doc. AI 21/11), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che un peggioramento della situazione valetudinaria sia subentrato in un periodo antecedente al momento della resa del provvedimento.
Di conseguenza le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, sottoposte al SAM le risultanze della RM colonna lombare del 01.09.2009, stabilisca se le stesse hanno un influenza sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando potrebbero essere insorte. Al fine di chiarire la situazione l’Ufficio AI dovrà interpellare anche il dr. __________, FMH in reumatologia, al quale è stato inviato il referto in parola. Una volta aggiornata la perizia del SAM e, se del caso, effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa, l’Ufficio AI provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.
2.9. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Al riguardo il TCA si limita qui ad osservare che per il calcolo del grado d’invalidità la situazione non cambierebbe a favore dell’assicurato anche se, per pura ipotesi, quale reddito da valido si volesse considerare il salario valido per il 2007 per un cuoco con diploma. Detto reddito è infatti inferiore al reddito da valido di fr. 52'702.-- considerato dall’amministrazione.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto come indicato al consid. 2.8, renda un nuovo provvedimento.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti