Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.128
Entscheidungsdatum
15.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.128

fc/sc

Lugano 15 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 maggio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Mediante decisione del 21 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2004 da RI 1, nata nel __________, già attiva come ausiliaria di pulizie, e affetta da “sindrome da dolore somatoforme, disturbi statici del rachide con limitazione funzionale del segmento lombare in presenza di alterazioni degenerative, periartropatia omeroscapolare tendinotica sinistra con lesione della cuffia rotatoria oltre a lieve stato depressivo” (doc. AI 25). Secondo l’Ufficio AI il grado di invalidità era del 37% e, quindi, non attingente il minimo pensionabile (doc. AI 53).

1.2. Adito con tempestivo ricorso dall'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, il TCA, mediante pronuncia del 2 novembre 2007, ha annullato il provvedimento amministrativo e rinviato la causa all’amministrazione affinché, tenuto conto dell’addotto peggioramento, approfondisse tramite un accertamento medico peritale le effettive condizioni di salute dell’assicurata e, quindi, le relative limitazioni sulla capacità lavorativa e accertasse quindi nuovamente il grado di invalidità (STCA 32.2007.37 del 2 novembre 2007).

1.3. L’Ufficio AI ha quindi esperito ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM) e, alla luce delle relative risultanze, reso in data 16 marzo 2009 un progetto di decisione con il quale, stante un grado di invalidità complessivo del 31%, ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 97).

L’assicurata, tramite il suo legale, ha in seguito contestato il progetto di decisione e prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 102).

In data 19 maggio 2009 l’Ufficio AI ha reso una decisione con la quale ha sostanzialmente confermato il rifiuto della domanda di prestazioni motivando come segue:

" (...)

Esito degli accertamenti:

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del 2 novembre 2007 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti, ordinando l'allestimento di una nuova perizia medica al Servizio accertamento medico (SAM). Dalla stessa risulta che lo stato di salute dell'assicurata è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza, quindi l'abilità lavorativa viene attestata nella misura del 90% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute e del 60% nell'abituale attività lavorativa (ausiliaria di pulizie).

Stando alla sentenza sopraccitata, in assenza del danno alla salute è stato appurato che l'assicurata si sarebbe dedicata all'esercizio di attività lucrativa nella misura del 71% di un orario completo e, di conseguenza, per il rimanente 29% alla conduzione della propria economia domestica.

Attività esigibili

Secondo il parere medico, l'assicurata sarebbe ancora in grado di svolgere in misura del 90% attività confacenti al danno alla salute, come attività poco qualificate e prossime alle attività domestiche (preparazione, riordine, controllo, confezione, pulizia semilavorati,..).

Salario da valido

Senza il danno alla salute e lavorando quale ausiliaria di pulizie nella misura del 71% l'assicurata sarebbe in grado di percepire, secondo la sentenza del TCA, un salario annuo di Fr. 31'464.- per il 2004.

Salario da invalido

Considerando la capacità lavorativa del 100% con riduzione di rendimento del 10% in attività adeguate ed a seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, pag. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno. Considerando un reddito di partenza di Fr. 48'584.- si effettua la riduzione del 10% relativa alla riduzione di rendimento e quella del 25% relativa agli svantaggi salariali citati nel rapporto dal consulente in integrazione professionale stilato in data 21 giugno 2006. II reddito derivante si apporta al 71%.

Ne risulta un reddito da invalida di Fr. 23'284.- annui:

Grado d'invalidità

(31'464 - 23'284) x 100 = 25.99%

31'464

Secondo i nostri accertamenti, effettuati in data 5 ottobre 2005 dalle nostre assistenti sociali, la limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia domestica ammonta al 44%.

Conseguentemente, il grado di invalidità complessivo risulta determinato come al seguente specchietto:

Quota parte

limitazione

grado d'invalidità

Salariata

71%

26%

18%

Casalinga

29%

44%

13%

Grado di invalidità totale

31%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto ad una rendita non sussiste. Provvedimenti reintegrativi di ordine professionale non risultano attuabili.

Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al collocamento.

A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 16 marzo 2009 il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR). Quest'ultimo in un'annotazione dell'11 maggio 2009 ha in sostanza potuto confermare che le osservazioni non apportano nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente considerato.

In definitiva il progetto di decisione del 16 marzo 2009 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta. (...)" (doc. AI 105-2/3)

1.4. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dal suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo ritenendo dato almeno il diritto ad un quarto di rendita per un grado di invalidità del 43%. Ha quindi chiesto l’annullamento della decisione e la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando, tra l’altro, quanto segue:

" (...)

In sintesi, con le osservazioni 4 maggio 2009 la ricorrente ha chiesto un maggior approfondimento degli esami concernenti la determinazione del suo stato di salute, rispettivamente del suo grado di capacità lavorativa, che prenda in considerazione tutte le diagnosi mediche che la riguardano, in particolare sulla base dei certificati medici prodotti (doc. D e E). Ciò avrebbe potuto chiarire i dubbi in merito alle conclusioni peritali che divergono sostanzialmente da quelle dei medici pronunciati di recente ed evitare la presente procedura ricorsuale.

L'Ufficio AI, malgrado le osservazioni e i criticati allegati, nella sua decisione del 19 maggio 2009, non ha tenuto conto del peggioramento dello stato di salute della ricorrente e non si è pronunciato chiaramente in merito al contenuto dei due nuovi certificati, limitandosi solo ad affermare che

"[...] le osservazioni non apportano nuovi elementi rispetto a quanto precedentemente considerato" (cfr. Decisione 19.05.2009, pag. 33).

In tal senso la decisione 19.05.2009 dell'Ufficio AI appare scioccante poiché non pronunciandosi in merito a quanto concluso dai due specialisti e dalla ricorrente, non solo ignora totalmente l'esistenza dei certificati, ma in tal modo mette anche in dubbio la veridicità del loro contenuto.

Inoltre, con decisione 21.12.2006, l'Ufficio AI ha considerato che la ricorrente avesse una capacità di lavoro residua del 50% in attività adeguata. Né la perizia pluridisciplinare né la decisione impugnata spiegano però perché di colpo la signora abbia aumentato, secondo loro, la propria capacità lavorativa sino ad una piena abilità.

Dall'esito della perizia pluridisciplinare allestito dal SAM risulta che:

"lo stato di salute dell'assicurata è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza."

Tale affermazione è quindi contraddittoria, perché se veramente non vi fossero state variazioni rispetto a prima, allora la ricorrente dovrebbe essere ancora ritenuta inabile al 50% in attività leggere, come ritenuto in precedenza (doc. F). Sarebbe stato quindi opportuno spiegare come, ad uno stato di salute che secondo la decisione del competente Ufficio AI sarebbe rimasto invariato, possa corrispondere un aumento del grado di capacità lavorativa.

(...)

Il contenuto dei certificati allestiti dal Dr. med. __________ e __________ non corrisponde, per ciò che concerne il grado di inabilità lavorativa, alle conclusioni della perizia del SAM, ma il loro valore probante non può di certo essere messo in discussione, peraltro l'Ufficio AI non lamenta alcunché rispetto la forza probante di tali certificati. Mal si capisce come i due medici si siano pronunciati in misura uguale in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, valutata ridotta di almeno 40% mentre il contenuto della perizia sia talmente divergente. I motivi possono essere diversi, ma ciò che più provoca stupore è che l'Ufficio AI non si sia soffermato sulla questione e non si sia pronunciato in merito.

In base a quanto precede , il reddito da invalido è di Fr. 18'219.- (cfr. anche doc C, punto 3). (doc. I)

1.5. Nella risposta di causa del 7 agosto 2009 l’Ufficio AI ha osservato:

" (...)

Dal lato medico si segnala che la perizia resa dal Servizio accertamento medico (SAM) realizza i presupposti posti dall'Alta Corte in merito al pieno valore probatorio. Infatti, la perizia è stata resa da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza del caso, e giunge a conclusioni logiche e convincenti (si rammenta che la capacità lavorativa residua nell'attività abituale è stata valutata essere del 60%, aumentata al 90% in attività adeguate allo stato di salute, ciò con effetto da dicembre 2003. Peggioramenti dello stato di salute non sono stati resi verosimili da parte ricorrente nel periodo successivo all'esame peritale SAM svoltosi nel maggio 2008). Le diverse valutazioni proposte dai medici curanti, Dr. med. __________ (certificato medico del 08.04.2009) e Dr. med. __________ (certificato del 24.04.2009) non si basano su referti clinici oggettivi, bensì propongono una loro personale valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata." (doc. IV)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 19 maggio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

Oggetto del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d'invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). Per quanto riguarda i criteri giurisprudenziali per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme o la diagnosi di fibromalgia provochino un’incapacità di guadagno duratura si rimanda a quanto esposto al consid. 2.13 che segue.

2.5. D’altra parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994

pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis OAI

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nella fattispecie, l’Ufficio AI, conformemente a quanto concluso da questo TCA nella pronuncia 2 novembre 2007 (32.2007.37, pag. 37), ha considerato l’assicurata salariata nella misura del 71% e casalinga per il restante 29% applicando il metodo misto. Tale suddivisione non è contestata.

2.8. Nella pronuncia del 2 novembre 2007 questa Corte, ravvisato un accertamento lacunoso dei fatti, ha rinviato gli atti all’Uf-ficio AI affinché predisponesse ulteriori accertamenti medici e si pronunciasse quindi nuovamente sulla domanda di prestazioni. In particolare è stata indicata la necessità di esperire un accertamento peritale di natura reumatologica onde approfondire l‘effettiva natura e l’incidenza sulla capacità lavorativa delle varie patologie reumatologiche oltre ad un accertamento psichiatrico, osservato come i medici interpellati avessero ripetutamente sottolineato la componente psicopatologica dei dolori lamentati dalla richiedente e, quindi, la necessità di effettuare una perizia psichiatrica al fine di chiarire se la sindrome somatoforme, lo stato ansioso-depressivo (e la fibromialgia) diagnosticati fossero, e se del caso in che misura, invalidanti ai sensi della giurisprudenza.

Inoltre è stata indicata la necessità di approfondire la Sindrome del tunnel carpale diagnosticata il 16 gennaio 2006 dal dr. __________ (STCA 32. 2007.37 del 2 novembre 2007).

2.9. L’Ufficio AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA, ha quindi affidato l’incarico al Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM) di procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel referto del 25 giugno 2008 i sanitari del SAM, fatti esperire svariati esami oltre che consulti di natura reumatologica, neurologica, psichiatrica, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (...)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Alterazioni degenerative della colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5).

Alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatia L5-S1 con ernia discale paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto radicolare con la radice di S1 a sin. e con la radice di L5 a sin. in sede extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin..

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, minima scoliosi sin. convessa dorsale, ds. convessa lombare).

Periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin. in:

  • artrosi acromio-claveare e rottura della cuffia rotatoria a sin.,

  • rottura anamnestica della cuffia rotatoria a ds..

Gonartrosi bilaterale.

Sindrome somatoforme del dolore persistente.

Tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale poco sintomatica.

Obesità con BMI 35 kg/m2. (...)" (doc. AI 84/12-13)

giungendo alle seguenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa:

" (...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria di pulizie è considerato nella misura del 60%, inteso come diminuzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 70%.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla patologia reumatologica e psichiatrica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vì è limitazione della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5), alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatia L5-SI con ernia discale paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto radicolare con la radice di S I a sin., con la radice di L5 a sin. in sede extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin., disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, minima scoliosi sin. convessa dorsale, ds. convessa lombare), periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin. in artrosi acromio-claveare e rottura della cuffia rotatoria a sin., rottura anamnestica della cuffia rotatoria a ds., gonartrosi bilaterale, obesità. Queste constatazioni comportano delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e il trasporto di pesi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra della testa, l'effettuare la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni (soprattutto quella in piedi ed inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia), l'assunzione della posizione in piedi di lunga durata e la deambulazione. Sulla base di ciò il nostro consulente giudica l'A., a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra menzionati, abile al lavoro come ausiliaria di pulizie sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione dei rendimento nella misura del 40%.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome del dolore persistente somatoforme e una tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza e ritiene che nelle condizioni attuali, dal punto di vista psichiatrico, il quadro psicopatologico messo in evidenza comporta un'incapacità lavorativa non superiore al 10%. I fattori che riducono la capacità lavorativa concernono in modo particolare la riduzione della resistenza allo sforzo e il bisogno di pause e di aiuto da parte di terzi per l'effettuazione delle mansioni.

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie nella misura del 60%. Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente reumatologo tale valutazione vale a partire da dicembre 2003 in poi. Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 70%.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

L'A. è ritenuta in grado di poter esercitare altre attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente reumatologo giudica l'A. abile al lavoro nella misura del 100%: tenendo in considerazione che dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in un'altra attività, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 90% intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, sempre a partire da dicembre 2003.

Sulla base dell'elevata capacità lavorativa residua e del parere del nostro consulente psichiatra, non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale. (...)" (doc. AI 84/16-18)

Il medico SMR dr. __________ ha osservato in proposito in data 30 giugno 2008:

" (...)

Dopo la sentenza del TCA, l'A. è stata peritata al SAM (25.06.2008).

In particolare oltre alla valutazione psichiatrica e reumatologica è stata eseguita una valutazione neurologica, come esplicitamente richiesto nella sentenza, in presenza della diagnosi di sindrome del tunnel carpale (ancorché lieve).

Stando al giudizio dei periti:

  • non c'è nessuna limitazione del punto di vista neurologico

  • dal punto di vista psichico c'è una riduzione del rendimento del 10%

Diagnosi:

  • Sindrome somatoforme del dolore persistente

  • Tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza.

Per quanto riguarda la valutazione reumatologica vengono esposti limiti funzionali che danno una valutazione migliore a quella espressa in precedenza (dr. __________ 2004).

Come ausiliaria di pulizia viene ritenuta abile al 60% mentre in altre attività leggere vedi limiti) la IL sarebbe solo 10%.

In conclusione si puo' quindi dire che per lo meno:

  • non c'è stato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione.

(in presenza di uno stato clinico sovrapponibile viene addirittura data una limitazione funzionale minore, cioé entro questi limiti IL 10%, prima 50%, la IL come ausiliaria di pulizia viene ritenuta 40%, prima 100%).

Per quanto riguarda la valutazione come casalinga, non mi sembra indicato procedere all'inchiesta a domicilio, essendo invariato lo stato clinico e non essendo cambiata la situazione famigliare.

Indicato rivalutare la situazione come salariata alla luce degli esiti della perizia SAM." (doc. AI 85/1)

Alla luce di queste conclusioni, il consulente in integrazione, nei sui rapporti del 24 settembre 2008 e 9 marzo 2009, ha concluso per un grado di invalidità nell’ambito professionale del 26% (doc. AI 87, 95). Considerato un grado di impedimento del 44% nell’economia domestica, l’Ufficio AI ha quindi concluso per un grado complessivo di invalidità del 31%, nel suo progetto di decisione del 16 marzo 2009 (doc. AI 97, e sopra consid. 1.3 ).

Tale progetto è quindi stato confermato dall’Ufficio AI, mediante la decisione qui impugnata, anche dopo aver visionato i certificati resi dai due medici curanti dell’assicurata e da lei prodotti, e meglio uno del dr. __________, reumatologo, dell’8 aprile 2009 concludente quanto segue:

" (...)

In questa situazione ribadisco con convinzione la mia valutazione della capacità lavorativa. A mio avviso, nell'attività svolta in precedenza di ausiliaria di pulizia la paziente è a mio avviso inabile al lavoro nella misura del 70%.

In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti ripetitivi con le spalle, eviti lavori con le spalle sopra l'orizzontale, eviti movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti ripetitivi di flessione/estensione delle ginocchia in carico e la posizione inginocchiata prolungata, eviti la stazione eretta prolungata e lunghi spostamenti a piedi oppure spostamenti ripetuti nonché spostamenti su terreni accidentati, permetta l'alternanza delle posizioni e brevi pause al bisogno, l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 40%. (...)" (doc. AI 102/11)

Inoltre il dr. __________, generalista, nel suo attestato del 24 aprile 2009 ha affermato:

" (...)

Diagnosi:

  • fibromialgia

  • sindrome somatoforme con dolori cronici - sindrome lombovertebrale

  • sindrome cervicovertebrale

  • periartropatia spalla con rottura della cuffia bilaterale - gonartrosi

  • metatarsalgia invalidante

  • sindrome tunnel carpale bilaterale

Con queste patologie ritengo la paziente completamente inabile (oltre il 70%) al lavoro nella sua precedente attività.

In un'attività leggera, che non necessiti movimenti frequenti con la spalla, che eviti lavori sopra l'orizzontale con le spalle, che rispetti le regole ergonomiche della schiena, senza frequenti flessioni/estensioni delle ginocchia, senza stazione eretta prolungata, senza lunghi spostamenti con possibilità di alternare le posizioni e diverse pause al bisogno, la paziente può essere valutata abile al lavoro al 60% con un rendimento normale." (doc. AI 102/13)

Nelle sue osservazioni del 11 maggio 2009 il medico SMR dr. __________ ha osservato quanto segue:

" (...)

Dal punto di vista medico la situazione clinica (stato di salute) non si è modificata rispetto alla valutazione SAM (perizia redatta 25 giugno 2008, valutazioni specialistiche tra il 6 e il 21 maggio) e quanto riferisce la lettera del dr. __________ del 8 aprile 2009.

Quanto al dato sulla IL può essere giudicato in maniera differente dai diversi specialisti ( specialmente se nel ruolo di curanti o di periti)

Per attività adatte anche nella lettera (e nel certificato del medico di famiglia) si ritiene che ci sia una CL del 60% (IL 40%), sotto forma di lavoro a tempo pieno ma con rendimento ridotto del 40%.

NB: le % si riferiscono a attività lavorativa a tempo pieno

(per cui vanno relativizzate perché l'A. svolge un'attività a tempo parziale, questo vale anche per l'attività di casalinga).

Faccio notare che la IL data dal SAM è minore di quanto stabilito nella nostra precedente valutazione (basata sui perizia reumatologica e psichiatrica separate) e mi rifaccio per questo alla mia annotazione del 30 giugno 2008, in cui già dicevo che si era giunti ad una definizione di IL minore della precedente, con uno stato clinico non sostanzialmente modificato.

Si poteva pero' almeno affermare che NON C'ERA STATO UN PEGGIORAMENTO.

Ricordo che già con la precedente valutazione si giungeva ad un grado Al sotto il 40%.

Dopo valutazione CIP e inchiesta casalinghe.

Non mi sembra giustificato continuare a chiedere rivalutazioni dello stato di salute in presenza della stessa situazione.

Chiaramente i pazienti con fibromialgia e/o sindrome del dolore somatoforme, anche con una situazione clinica invariata, tendono sempre a dichiarare un peggioramento." (doc. AI 104)

2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, pag. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.11. L’assicurata, con l’atto ricorsuale, ha contestato il fatto di essere stata periziata dal profilo psichiatrico da un medico psichiatra non cognito della sua lingua (l’aramaico; cfr. doc. I).

Al riguardo va osservato che con sentenza I 245/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2005 IV N. 12 pag. 51 segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che la questione di sapere se un assicurato ha diritto o meno all’esecuzione di una misura medica di accertamento nella sua lingua madre oppure con l’ausilio di un traduttore deve essere decisa dal punto di vista di un corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante e non dal profilo della garanzia del diritto di essere sentito. Quando l’amministrazione o il perito medico ordinano l’intervento di un traduttore, i relativi costi vanno a carico dell’AI.

L’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

" (...)

4.2

4.2.1 Die Durchführung einer medizinischen Abklärungsmassnahme in der Muttersprache des oder der Versicherten oder unter Beizug eines Übersetzers ist in erster Linie eine Frage der richtigen und vollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Es geht nicht in erster Linie um die Teilnahme der versicherten Person am Verfahren im Sinne der Mitwirkung bei der Erstellung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf die beantragten Leistungen. Mithin lässt sich aus dem verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und dessen Konkretisierung für das Abklärungsverfahren vor den kantonalen IV-Stellen in Art. 73bis IVV (in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002; vgl. nunmehr Art. 42 und 52 ATSG) nicht direkt etwas ableiten in Bezug auf die Durchführung medizinischer Abklärungsmassnahmen unter sprachlichem Gesichtswinkel.

Ob eine medizinische Abklärung in der Muttersprache des Exploranden oder der Explorandin oder unter Beizug eines Übersetzers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Wahl des Dolmetschers sowie die Frage, ob allenfalls bestimmte Teile der Abklärung aus sachlichen und persönlichen Gründen in dessen Abwesenheit durchzuführen sind. Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt der Sprache resp. der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die IV-Stelle und gegebenenfalls das Sozialversicherungsgericht. Danach müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 352 Erw. 3a).

4.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht von einer Gehörsverletzung gesprochen werden kann, wenn trotz Verständigungsschwierigkeiten eine Begutachtung nicht in der Muttersprache des oder der Versicherten oder unter Beizug eines Dolmetschers stattfindet oder stattfand. Insofern ist der Aufsichtsbehörde beizupflichten. Ebenso sind die IV-Stellen nicht verpflichtet, speziell die Sprachkenntnisse von Versicherten abzuklären, deren Muttersprache nicht die Amtssprache des betreffenden Kantons ist. Beantragt die versicherte Person, dass eine notwendige psychiatrische Begutachtung in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Übersetzers durchgeführt wird, hat die Verwaltung nach Rückfrage beim Experten darüber zu befinden. Ihrem Entscheid kommt indessen so wenig wie der Anordnung der Abklärungsmassnahme als solcher Verfügungscharakter zu (vgl. BGE 125 V 401). Wird umgekehrt eine Begutachtung ohne Übersetzungshilfe durchgeführt, steht ein allenfalls fehlender Antrag seitens der versicherten Person einer erneuten Exploration in ihrer Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers nicht entgegen. Entscheidend ist, ob lediglich auf diese Weise beweisrechtlich verwertbare Aussagen zu gewinnen sind, auf welche bei der Beurteilung des oder der in Frage stehenden Leistungsansprüche abgestellt werden kann.“ (...)

Nella sentenza U 336/06 del 30 luglio 2007, citata dalla ricorrente, la nostra Massima Istanza ha deciso che in quel caso si imponeva una perizia psichiatrica nella lingua madre dell’assicurato, originario dell’ex-Jugoslavia, poiché, da un lato, le sue scarse conoscenze della lingua tedesca non avevano permesso una sufficiente indagine, dall’altro, le valutazioni mediche esperite divergevano.

In proposito il TF ha osservato che:

" (…)

8.2

8.2.1 Der bestmöglichen sprachlichen Verständigung zwischen Experte und versicherter Person kommt insbesondere bei der psychiatrischen Begutachtung besonderes Gewicht zu. Auf der anderen Seite besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der Muttersprache der versicherten Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu beachten ist sodann, dass der Beizug eines Dolmetschers auch problematische Aspekte hat, ist der Gutachter doch auf möglichst spontane, unverfälschte Antworten angewiesen, andernfalls deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die Frage, ob eine medizinische Abklärung unter Beizug eines Dolmetschers im Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden. Entscheidend dafür, ob und in welcher Form bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt der Sprache respektive der sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist letztlich die Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende Leistung. Es geht um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage. Danach müssen die Feststellungen des Experten nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; AHI 2004 S. 143 E. 4.2.1, I 245/00; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 473/05 vom 29. Dezember 2006, E. 2.3.4).

8.2.2 Gemäss dem Psychosomatischen Konsilium der Klinik E.________ vom 19. August 2003 verfügt der Versicherte nur über sehr bescheidene Deutschkenntnisse. Von einem nur spärlichen Deutsch ging im Bericht vom 2. Juni 2004 auch Dr. med. M.________ aus. Der Psychiater Dr. med. A.________ legte im Bericht vom 30. Juli 2004 dar, der Versicherte habe sich mangels Kenntnissen der deutschen Sprache nur schlecht explorieren lassen. Auch der Psychiater Dr. med. H.________ bestätigte im Bericht vom 6. Juli 2006, der Versicherte spreche schlecht deutsch, weshalb die Verständigung erschwert sei; ein flüssiges Gespräch sei selten zu Stande gekommen, oft hätten bildnerische Darstellungen oder Verlaufsdiagramme verwendet werden müssen, um einigermassen Klarheit im Hinblick auf die erzielten Aussagen zu erhalten.

Unter diesen Umständen und auf Grund der divergierenden ärztlichen Einschätzungen (E. 8.1 hievor) drängt sich eine psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in seiner Muttersprache auf.“ (...)

Con sentenza I 451/00 del 30 dicembre 2003, pubblicata in SVR 2004 IV N. 29, relativa a un caso in cui il marito di un’assicurata ha svolto il ruolo di traduttore durante una perizia psichiatrica nei confronti della stessa, l’Alta Corte, dopo aver indicato che in generale quando un marito traduce le domande e le risposte in occasione di una perizia psichiatrica, è improbabile, procedendo a una traduzione parola per parola, che il senso venga falsato o venga omessa qualche parte, ha stabilito che in quel caso di specie doveva essere eseguita una nuova perizia psichiatrica in lingua madre o alla presenza di un traduttore. In effetti è emerso che il marito aveva un ruolo dominante nei confronti della moglie, la quale era totalmente dipendente dal medesimo. Non poteva così essere esclusa un’influenza atta a falsare l’esito dell’indagine medica.

Infine, in una sentenza U 331/03 del 30 agosto 2004, attinente a un’assicurata originaria dell’Albania che è stata periziata dal lato psichiatrico in presenza del marito e del figlio che hanno svolto il ruolo di traduttori, la nostra Massima Istanza ha ribadito che in linea di principio non è escluso che dei parenti possano prestare servizio di traduzione e ha deciso che in quel caso non sussisteva alcun elemento che potesse far concludere per una traduzione falsata.

2.12. Nella presente evenienza l’assicurata non ha domandato né all’Ufficio AI, quando le ha comunicato la necessità di un accertamento presso il SAM e, quindi, di un esame psichiatrico presso il dr. __________ (cfr. doc. 30-1), né ai sanitari del SAM al momento della convocazione per l’accertamento per il 30 aprile 2008 (doc. AI 79, 80, 82-1), né infine al dr. __________i medesimo, di poter essere indagata nella sua lingua madre – l’aramaico – o perlomeno di poter beneficiare di un traduttore. Va osservato che nemmeno nel ricorso a questa Corte contro la precedente decisione dell’AI del 21 dicembre 2006, nel quale si chiedeva tra l’altro espressamente di sottoporre l’assicurata a una perizia psichiatrica, il legale dell’interessata ha mai formulato una richiesta di procedervi con l’ausilio di un traduttore (doc. AI 62).

Unicamente con le osservazioni del 4 maggio 2009 al progetto di decisione dell’amministrazione del 16 marzo 2009, quando la perizia era gia stata effettuata (doc. AI 102), e, quindi, nel presente ricorso, l’insorgente ha censurato la mancata conoscenza della sua lingua da parte del perito.

Tuttavia dagli atti di causa non emerge alcun elemento atto a far dubitare dell’attendibilità delle risposte date ai quesiti dei periti né del resto sul fatto che l’assicurata fosse in grado di comprendere le domande che le venivano poste.

Innanzitutto va detto che in nessun certificato agli atti traspare che i medici che hanno avuto in cura la ricorrente abbiano mai notato una difficoltà d’espressione linguistica. La descrizione fatta ai singoli specialisti dall’interessata dei sintomi e dei dolori lamentati appare anzi sempre ben dettagliata (cfr. segnatamente referto dr. __________ 16 aprile 2004, doc. AI 2-23). Del resto nemmeno la dr.ssa __________, psichiatra, nel suo rapporto del 19 novembre 2004 ha segnalato difficoltà di comprensione legate direttamente a problemi linguistici, quanto piuttosto “un importante limite a livello intellettivo” tale da rendere faticoso alla peritanda la comprensione delle domande e l’espressione (doc. AI 3-3). Va del resto osservato che l’assicurata è pressoché analfabeta. A addotte o accertate difficoltà linguistiche non viene del resto nemmeno accennato nel rapporto dello psichiatra curante dr. __________ del 25 gennaio 2007 (doc. AI 60-1).

Va anche osservato che anche in occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 5 ottobre 2005 dall’assistente sociale non sono state ravvisate difficoltà di comprensione legate a problemi linguistici di sorta (doc. AI 27-1). Infine, anche i verbali dei colloqui di fronte al consulente in integrazione, pur effettuati in presenza di parenti, non lasciano trasparire difficoltà d'espressione (doc. AI 34).

D’altra parte bisogna osservare che se l’insorgente avesse ritenuto di non essere in grado di comprendere bene i medici che dovevano peritare il suo stato di salute o se comunque non fosse stata in grado di esporre le proprie problematiche, avrebbe potuto quantomeno cercare di organizzarsi in modo tale da recarsi dai medici, e in particolare dal dr. __________, con uno dei figli o con il marito, come del resto aveva fatto in occasione dei consulti effettuati nel dicembre 2003 dal dr. __________ e nel gennaio 2004 dal dr. __________, nell’ottobre 2004 dal dr. __________ (doc. AI 2-33), nel novembre 2004 dalla dr.ssa __________ (doc. AI 3-3; 1-9, 2-17).

Del resto, come verrà detto ancora in seguito, la perizia esperita dal dr. __________ ossequia i criteri da adempiere perché un rapporto peritale abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.10) e la sua valutazione di un’inabilità lavorativa del 10% anche in attività adeguate risulta convincente.

Per quanto concerne l’aspetto linguistico, va rilevato che in alcun modo il dr. __________ ha rilevato che è stato difficoltoso il contatto verbale, né ha in qualche modo lasciato intendere che la ricorrente parlasse poco e male l’italiano e la sua comprensione della lingua fosse carente o anche solo approssimativa. Per contro ha rilevato che dalle risposte fornite non si potevano cogliere segni di deficit cognitivi.

Egli ha poi rilevato che il corso del pensiero appariva fluido e senza incoerenze, con “comunicazioni buone anche se scarse quantitativamente”, osservando che “l’atteggiamento nei confronti dell’intervista e dell’interlocutore è collaborante e gentile”. Lo specialista ha inoltre osservato che non erano riscontrabili alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, osservando come la paziente non “verbalizza intenzioni anticonservative” (doc. AI 84-32).

Da queste constatazioni puntuali, specifiche e dettagliate il TCA deduce che il dr. __________, a prescindere dal fatto che l’assicurata possa parlare e capire “poco” la lingua italiana, ha potuto ben accertare lo stato psichico della ricorrente.

In proposito, non si può peraltro non osservare che la ricorrente vive in Ticino da oltre 25 anni e che dal 1999, e quindi da oltre 10 anni, è pure in possesso della cittadinanza elvetica (I pag. 2).

Ne discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalla perizia del dr. __________ a motivo di una addotta, ma non dimostrata, difficoltà di comprensione linguistica. Non si rivela conseguentemente necessario procedere a nuovi accertamenti in lingua aramaica o in presenza di un traduttore.

2.13. Chiamato ora a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita, non contradditoria e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.10).

Questi ultimi infatti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a consulti di tipo psichiatrico, neurologico e reumatologico che hanno pure richiesto ben quattro giorni di accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali (cfr. doc. AI 84 e in esteso consid. 2.9).

Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, rilevato come la paziente avesse manifestato una progressione della sintomatologia algica inizialmente localizzata ed in seguito diffusa nell’ambito di una diagnosi reumatologica di sindrome del dolore cronico a carattere fibiomialgico, ha osservato come la paziente avesse quindi mostrato una tendenza alla riduzione del proprio grado di autonomia e, quindi, una dipendenza sempre più grande dai famigliari con conseguente rafforzamento delle convinzioni di malattia e perdita di iniziativa. Ha concluso diagnosticando una sindrome del dolore persistente somatoforme con tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza, valutando un’inca-pacità lavorativa in ogni attività del 10%; nulla invece come casalinga. Ha identificato come fattori tali da ridurre la capacità lavorativa in modo particolare la riduzione della resistenza allo sforzo e al bisogno di pause e di aiuto da parte di terzi. Descritta l'evoluzione, pressoché assestata da qualche anno, ha infine qualificato come difficile ipotizzare un’interruzione futura del circolo vizioso che era alla base della regressione psicologica (doc. AI 84-33).

In proposito non è superfluo rilevare, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29). In particolare, nella citata sentenza del 16 dicembre 2004, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Il TF in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermato nella sua giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come il dr. __________ abbia in sostanza qualificato come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia (10%). Del resto il valore probante del referto del dr. __________ non può essere validamente messo in dubbio dal riferimento della ricorrente al certificato del 25 gennaio 2007 del dr. __________, a quell’epoca psichiatra curante dell’assicura-ta (doc. AI 60-1). Detto certificato, che peraltro si esaurisce essenzialmente nella descrizione delle lamentele della paziente, nella diagnosi e nella descrizione della terapia farmacologia intrapresa, è infatti stato considerato nella perizia del dr. __________, il quale ha tuttavia potuto confermare le diagnosi poste dal collega solo in misura parziale (doc. AI 84-32). Va detto altresì che il dr. __________ ha pure osservato che “lo stato psichico dell’assicurata ha mostrato un’evoluzione parallela a quello fisico mostrando un assestamento presente ormai da alcuni anni”, lasciando quindi intendere implicitamente che la reazione ansioso depressiva segnalata dal dr. __________ un anno e mezzo prima poteva aver subito una regressione. Va osservato in effetti che dai dati all’inserto emerge che la ricorrente dopo essere stata in cura presso il dr. __________ dal mese di agosto 2006 per circa un anno e mezzo, ha interrotto le consultazioni non ricorrendo più in seguito a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica o psicologica (doc. AI 84-32). Inoltre anche la dr.ssa __________, psichiatra già curante della ricorrente, nel suo certificato del 19 novembre 2004, aveva ritenuto uno stato depressivo lieve “nell’ambito di una sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. AI 3-3), concludendo per una ripresa della capacità lavorativa totale a far tempo da gennaio 2005.

Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 6 maggio 2008, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale, della colonna lombare con discopatia L5/S1 con ernia discale paramediana e laterale sinistra lussata verso il basso , disturbi statici del rachiude, periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sinistra, gonartrosi bilaterale” (oltre obesità, senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso per una capacità lavorativa, dal dicembre 2003, del 60% nell’attività di ausiliaria di pulizie, del 70% come casalinga e nella misura del 100% in un’attività leggera che rispecchi le limitazioni poste dal perito, nel senso di limiti funzionali e di carico. Nel suo consulto lo specialista ha in sostanza rilevato come vi fosse un’incongruenza tra il vissuto del dolore dell’assicurata e le patologie oggettivate (“il dolore…(…), rimasto ininfluenzabile a tutte le misure fisioterapiche ambulatoriali ma anche stazionarie, può essere soltanto minimamente spiegato con le alterazioni strutturali descritte”, doc. AI 84-15), fatto questo spiegabile dal perito solo in parte con la presenza della sindrome fibriomialgica. Dal lato terapeutico ha sottolineato l’importanza per l’assicurata di diminuire il peso corporeo di quasi 30 kg onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle estremità inferiori. Ha pure indicato opportuna una fisioterapia mirata e proposto una cura farmacologia/analgesica rivolta ad innalzare la soglia del dolore oltre a fisioterapia, fattori questi che potrebbero portare ad un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e anche ad un innalzamento (sino a circa una diminuzione di rendimento di un terzo) dell’abilità lavorativa dell’assicurata nella professione di ausiliaria di pulizie (doc. AI 84-18, 25).

Ora, l’osservanza di tali proposte terapeutiche intese a migliorare la situazione dell’assicurata può senz’altro essere richiesta dalla ricorrente nell’ottica del rispetto dell’obbligo che incombe a ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zu-mutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso. Del resto va anche osservato come le conclusioni in punto alla capacità lavorativa del dr. __________ sono sulla stessa linea di quelle che già aveva tratto, in presenza di una situazione sostanzialmente invariata, il dr. __________ nei certificati del 22 dicembre 2003 (doc. AI 7-5).

Del resto, richiamata la giurisprudenza in materia di fibromialgia dianzi enunciata per la quale in sostanza la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme - è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01, 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), nel caso di specie, l’amministrazione, su incarico del TCA, ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

Infine, sotto il profilo neurologico, il dr. __________, specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto al SAM del 21 maggio 2008, posta la diagnosi di “lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, poco sintomatica” ha escluso, dal punto di vista neurologico, una limitazione della capacità lavorativa (doc. AI 84-27).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome fibromialgica generalizzata, Decondizionamento muscolare, Alterazioni degenerative della colonna cervicale (ai segmenti da C3 a C5), Alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatia L5-S1 con ernia discale paramediana e laterale sin. lussata verso il basso con conflitto radicolare con la radice di S1 a sin. e con la radice di L5 a sin. in sede extraforaminale, spondilartrosi più accentuata a sin., Disturbi statici del rachide, Periartropatia omeroscapolare bilaterale accentuata a sin, Gonartrosi bilaterale, Sindrome somatoforme del dolore persistente oltre che, infine, Tendenza alla regressione psicologica e alla dipendenza” (Doc. AI 84-12 e sopra al consid. 2.9).

Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come ausiliaria di pulizie nella misura del 40%, in un’attività adatta e leggera nella misura “solo” del 10% e come casalinga del 30% (da intendersi come limitazione non del tempo di presenza sul posto di lavoro, ma di rendimento; cfr. sopra consid. 2.9).

Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministra-zione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

In effetti le certificazioni dell’8 aprile 2009 del dr. __________ (doc. D, cfr. consid. 2.9) e del 24 aprile 2009 del dr. __________ (doc. E), che già erano stati prodotti dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione del 16 marzo 2009, non fanno in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti e le conclusioni tratte dai periti del SAM, con particolare riferimento alle diagnosi poste, concludendo tuttavia per una riduzione maggiore della capacità lavorativa (cfr. per esteso al consid. 2.9).

Ora, a ragione il medico SMR, nelle sue Annotazioni del 11 maggio 2009 ha rilevato come dette certificazioni non apportano elementi o diagnosi nuovi né documentano una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del SAM (doc. AI 104). In effetti le diagnosi poste dai due curanti dell’assicurata coincidono sostanzialmente con quelle emerse dalla perizia SAM, ma divergono unicamente nella valutazione degli impedimenti occasionati sulla capacità lavorativa. Va peraltro osservato come la certificazione del dr. __________ coincida essenzialmente, anche nelle sue conclusioni di inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del 40%, con il certificato da lui già reso in data 2 marzo 2004 (doc. AI 8-1). Anche il certificato del 5 marzo 2007 arriva alle medesime conclusioni (doc. Vbis). Questo ad ulteriore dimostrazione di una situazione che nel corso degli anni è rimasta sostanzialmente invariata.

Del resto il certificato del curante dr. __________, che peraltro è generalista e non specialista nelle materie che qui interessano, è alquanto succinto e poco motivato, non precisando in particolare le concrete ripercussioni invalidanti e ribadendosi essenzialmente nelle conclusioni già esposte nel rapporto medico all’AI (e alla __________) sottoscritto il 9 marzo 2004 (doc. AI 9-3 e 2-20).

D’altra parte va nuovamente sottolineato come dette certificazioni non apportino elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM.

Si tratta in definitiva di due valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche valutazioni - che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.

Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto alle ulteriori allegazioni ricorsuali (cfr. consid. 1.4), le stesse non possono modificare le suesposte conclusioni in merito all’attendibilità della perizia del SAM. In particolare il fatto che i periti del SAM abbiano concluso per un grado di incapacità lavorativa nella precedente professione del 60%, in attività leggere adeguate del 90% e come casalinga del 70% mentre che l’amministrazione, nelle decisione del 21 dicembre 2006 annullata dal TCA, aveva escluso una residua capacità lavorativa nella precedente professione e concluso per un grado di inabilità del 50% in attività leggere adeguate, sulla base essenzialmente delle conclusioni formulate all’attenzione della __________ dal dr. __________ il 5 ottobre 2004 (doc. AI 2-33), non modifica l’attendibilità della perizia del SAM né vuole direttamente attestare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, ma tutt’al più conferma la lacunosità degli accertamenti medici effettuati dall’ammini-strazione prima della resa del precedente provvedimento del 21 dicembre 2006, segnatamente in difetto di una valutazione psichiatrica e di una perizia pluridisciplinare. In effetti i vari certificati agli atti contenevano giudizi contrastanti sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Basti pensare che lo stesso dr. __________ aveva espresso giudizi diversi in vari certificati resi in periodi ravvicinati: mentre il 22 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 aveva concluso, all’attenzione della __________ per una capacità lavorativa ancora sostanzialmente integra nel lavoro svolto in precedenza (doc. AI 1-7 e 1-9), in data 16 aprile 2004 aveva concluso per un’inabilità del 70% nella sua attività lavorativa escludendo tuttavia una significativa limitazione in attività leggere (doc. AI 2-26).

Lacunosità e contraddittorietà che, lo si ricorda, avevano spinto questo Tribunale ad annullare l’atto amministrativo e rimandare la causa all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti medici. Non va inoltre dimenticato che in presenza di uno stato clinico essenzialmente sovrapponibile, come in concreto, si può giungere ad una valutazione diversa della capacità lavorativa.

Quanto d’altra parte all’allegazione della ricorrente per la quale la perizia del SAM del 25 giugno 2008 non potrebbe essere ritenuta attendibile giacchè emessa un anno prima della decisione contestata del 19 maggio 2009, la stessa risulta pure priva di fondamento. In effetti, come è gia stato detto, l’assi-curata non ha fornito alcuna documentazione medica idonea a comprovare l’intervento di un peggioramento delle sue condizioni fisiche successivo alla resa della perizia del SAM, le certificazioni del dr. __________ e del dr. __________ limitandosi, come detto, ad attestare una situazione clinica essenzialmente invariata pur concludendo per una diversa valutazione della capacità lavorativa.

In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; cfr. altresì i dianzi citati riferimenti), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 60% nella sua attività precedentemente svolta, del 90% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali e del 70% come casalinga.

2.14. Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga (cfr. sopra al consid. 2.5 e 2.6), l’Ufficio AI, prima della resa della prima decisione del 21 dicembre 2006, aveva fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 25 ottobre 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici raccolti e tenendo conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, l’assistente sociale aveva stabilito una limitazione complessiva del 44% (cfr. doc. AI 27). Dopo aver fatto eseguire la perizia del SAM che, tra l’altro concludeva per una capacità lavorativa quale casalinga del 70%, e, quindi, accertata l’assenza di un peggioramento delle condizioni di salute, e non essendoci neppure state modificazioni della situazione famigliare, su indicazione del medico SMR l’ammi-nistrazione non ha ritenuto, a ragione, di effettuare una nuova inchiesta a domicilio, quella dell’ottobre 2005 potendo ancora essere ritenuta attendibile (annotazioni del dr. __________ del 30 giugno 2008, doc. AI 85). Questo fatto non è contestato dalla ricorrente, la quale anzi conferma le conclusioni allora tratte dalla consulente professionale.

Non da ultimo considerando che la ricorrente non ha formulato in merito alcuna contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento riferite alle singole incombenze, ma anzi ha approvato il grado di limitazione stabilito (cfr. I pag. 17, 18), alla valutazione dell’assi-stente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Va detto inoltre che la valutazione in oggetto è avvenuta nel pieno rispetto delle regole previste dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990, dal Supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità (valido dal 1. gennaio 1993, cifre 2127segg) così come dalla Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, con la quale l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse (cfr. la sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss; Cfr. anche la sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., I 102/00 con la quale il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive).

Del resto le conclusioni cui perviene detto rapporto si discostano solo limitatamente (e peraltro a favore dell’assicurata) dall’abilità medico teorica nelle mansioni casalinghe conclusa dai periti del SAM nella misura del 70%.

Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia.

Non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Va osservato in proposito che per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicu-rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 44%, non essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’ammini-strazione nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.15. Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata per la parte di attività salariata. Tali accertamenti tengono peraltro adeguatamente conto delle indicazioni formulate da questo TCA nella pronuncia del 2 novembre 2007.

In particolare, il consulente in integrazione professionale, nel Rapporto finale 24 settembre 2008 ha dapprima esposto quanto segue:

" (...)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Come attesta la sentenza del TCA del 2 novembre 2007 (incarto n° 32.2007.37), l'A. é da considerarsi salariata al 71% (vedi pagina 37).

Reddito da sana

Per quanto riguarda il reddito da prendere in considerazione per determinare il salario annuo che l'A. avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute, il TCA nella sentenza summenzionata ha indicato che é opportuno utilizzare il salario di Fr. 23.-/ora.

Alla luce di quanto deciso dal TCA, l'A. senza il danno alla salute, per l'anno 2004 avrebbe potuto percepire un salario annuo pari a Fr. 27'600.- annui nell'abituale attività di ausiliaria di pulizia (Fr. 23.-/ora x 25 ore/settimana x 48 sett/anno). Per quanto riguarda gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando il lettore alla tabella di aggiornamento dei salari allegata.

Reddito da invalida

Considerando la CL del 100% con riduzione di rendimento del 10% in attività adeguate ed a seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 112-2006, pag. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno. Considerando un reddito di partenza di Fr. 48'584.- si effettua la riduzione del 10% relativa alla riduzione di rendimento e quella del 25% relativa agli svantaggi salariali citati nel rapporto del collega __________i stilato in data 21 giugno 2006.

Ne risulta un reddito da invalida di Fr. 23'284.- annui (vedi tabella allegata)

Grado d'invalidità

(27'600 - 23'284) x 100 = 15.64%

27'600

Per quanto riguarda gli anni 2005, 2006 e 2007, rimando il lettore alle tabelle di calcolo della CGR allegate. (...)" (doc. 87/1-2)

In data 9 marzo 2009 il calcolo è tuttavia stato corretto come segue:

" (...)

Considerando che il TCA ha incluso nella determinazione del reddito da sana pure tali indennità non si effettua il calcolo sulle 52 settimane ma sulle 48 settimane (che corrispondono alle settimane effettive in un anno - 12 mesi x 4 settimane al mese).

Si considerano 4 settimane (52 settimane all'anno) in più solamente quando nel calcolo non vengono incluse le varie indennità alle quali il lavoratore ha diritto.

Mentre, per quanto riguarda le ore settimanali dell'A., avevo preso 25 ore alla settimane perché il precedente consulente IP le aveva utilizzate per il suo calcolo ma effettivamente é un errore in quanto il collega aveva considerato l'A. salariata al 62% e non al 71%.

La sentenza del TCA (incarto n° 32.2007.37) nel punto in cui indica che il dato salariale da utilizzare, per determinare il reddito da sana, é Fr. 23.-/ora e indica che la quota a parte salariata é del 71% riporta pure che (vedi pag. 37 della sentenza citata sopra):

"[...] Alle allegazioni della ricorrente questo TCA deve prestare adesione. [...]".

L'A. indicava che le ore settimanali svolte erano di 28.5 alla settimana e non di 25 come ammesso dall'UAI.

Per tale motivo é corretto prendere in considerazione il reddito da sana indicato dal Capo Team __________ nella sua annotazione all'incarto del 6 marzo 2009.

Di conseguenza i redditi da sana da utilizzare per il calcolo del grado d'invalidità sono i seguenti (vedi aggiornamento dei salari allegato):

  • 2004 Fr. 31'464.-;

  • 2005 Fr. 31'778.64;

  • 2006 Fr. 32'159.98;

  • 2007 Fr. 32'674.54.

Confrontati con i redditi da invalida indicati nel mio rapporto citato sopra, si ottengono i seguenti gradi d'impedimento della quota a parte salariata:

  • 2004 25.99%;

  • 2005 25.99%;

  • 2006 25.07%;

  • 2007 25.07%." (doc. AI 96/1)

Partendo dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle tabelle TA1 di fr. 48'584 (riferito al 2004), applicata una riduzione del 25% per tener conto degli svantaggi salariali, rapportato tale reddito ipotetico alla percentuale di attività lavorativa parziale del 90% (cfr. sopra consid. 2.13) e ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 23’284, l’amministrazione ha quindi stabilito un grado di invalidità come salariata del 26%. Questo grado è risultato dal raffronto dello stipendio ipotetico da invalida con quello che l’as-sicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute, accertato sulla base delle informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata e in base alle indicazioni fornite da questo TCA, di fr. 31’464 (31'464 – 23’284 x 100): 31’464; cfr. doc. AI 97).

Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro di per sé rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.

In effetti la ricorrente non ha contestato né il reddito da valida né quello da invalida stabilito dall’amministrazione, né nel suo principio il confronto operato, ma si è limitata a censurare la riduzione del 10% sul salario da invalida riferita alla capacità lavorativa residua del 90% ammessa dall’amministrazione, ritenendo indicata una riduzione del 40% conformemente alle conclusioni in punto alla capacità lavorativa tratte dal dr. __________ e dal dr. __________ (cfr. I pag. 15). Questione, tuttavia, questa che concerne unicamente la valutazione della capacità lavorativa medico-teorica e che è gia stata affrontata al consid. 2.13 che precede.

Inoltre, alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2009 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3 in fine).

2.16. Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione conformemente a quanto stabilito da questo TCA nella pronuncia del 2 novembre 2007 (cfr. sopra consid. 2.11), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 31% (71 X 26% + 29 X 44%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l' attribuzione della rendita. La decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà dunque in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.17. Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’assunzione di diverse prove e in particolare l’esecuzione di una nuova perizia.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.13) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione effettuata dai periti del SAM, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.18. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all' assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

86
  • DTF 132 V 6501.01.2006 · 2.334 Zitate
  • DTF 132 V 21501.01.2006 · 5.889 Zitate
  • DTF 131 V 4901.01.2004 · 2.168 Zitate
  • DTF 131 V 50
  • DTF 130 V 9701.01.2004 · 1.537 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 32901.01.2004 · 2.726 Zitate
  • DTF 130 V 35201.01.2004 · 3.470 Zitate
  • DTF 130 V 44501.01.2004 · 4.751 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 9301.01.2002 · 857 Zitate
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 V 14601.01.1999 · 1.200 Zitate
  • DTF 125 V 261
  • BGE 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • BGE 125 V 352
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 125 V 354
  • BGE 125 V 40101.01.1999 · 38 Zitate
  • BGE 125 V 404
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 178
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 V 15701.01.1996 · 6.684 Zitate
  • DTF 122 V 158
  • DTF 117 V 195
  • DTF 117 V 264
  • DTF 116 V 249
  • DTF 115 V 142
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 110 V 276
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 136
  • DTF 102 V 166
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 8C_76/200919.05.2009 · 93 Zitate
  • 9C_443/200919.08.2009 · 163 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 102/00
  • I 129/02
  • I 148/98
  • I 162/01
  • I 175/01
  • I 196/03
  • I 240/01
  • I 245/00
  • I 26/02
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  • I 355/03
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  • I 451/00
  • I 475/01
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  • I 702/03
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 770/03
  • I 873/05
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  • U 243/99
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 331/03
  • U 336/06
  • U 473/05