Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.126
Entscheidungsdatum
05.10.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.126

LG/sc

Lugano 5 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1965, precedentemente attivo quale lavapiatti, in data 30 settembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele dell’infortunio occorsogli nell’aprile del 2008 scivolando dalle scale (doc. AI 14-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’UAI, con decisione del 20 maggio 2009 (doc. AI 36-1), preavvisata con progetto del 18 marzo 2009 (doc. AI 29-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo adempiuto il requisito di un anno d’inabilità lavorativa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

1.3. Contro questa decisione il ricorrente, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’autorità di prime per la determinazione del grado di invalidità, dopo un nuovo esame della fattispecie.

Sostanzialmente il ricorrente ha contestato l’agire dell’UAI che ha fondato il proprio giudizio sugli atti e le valutazioni che compongono l’incarto dell’assicuratore __________, senza procedere ad una visita personalizzata come richiesto dal medico curante. A mente dell’insorgente “la decisione qui avversata è carente di motivazione e si fonda su un accertamento non accurato dei fatti rilevanti” (doc. I).

1.4. In risposta l’UAI, fondandosi sulla perizia infortunistica del Dr. __________ e quella psichiatrica del Dr. __________, nonché sul rapporto del SMR, richiamata la giurisprudenza sulla determinazione del concetto di invalidità nell’ambito dell’AI e della LAINF, ha confermato il proprio provvedimento postulando la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Per chiarire la situazione dal profilo medico l’UAI ha fatto riferimento alla perizia del Dr. __________ e a quella del Dr. __________ svolte per conto dell’assicuratore __________.

Il Dr. __________, specialista in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, nel rapporto del 6 ottobre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i disturbi soggetti, quelli oggettivi, lo stato generale e quello locale ha così concluso:

" (...)

CONCLUSIONE:

esiti di infortunio in data 3-4 aprile 2008 in seguito al quale il paziente subì:

● contusione gomito, contusione in sede colonna cervicale e probabile contusione in sede colonna cervicale e probabile contusione in sede lombosacrale.

Tutte le indagini strumentali, radiologiche, cliniche, somatosensoriali non è stato riscontrato alcuna componente di natura post-traumatica effettiva. Anzi vi è una netta discrepanza fra la sintomatologia lamentata, la modalità, i tempi d'insorgenza dei disturbi.

L'assicurato asserisce che attualmente avverte un certo miglioramento pure permanendo dolori specie in sede lombosacrale parestesie alla mano e piede destri e dolori in sede cervicale.

CAUSALITÀ

La fattispecie in causa non è più e non può essere più ammessa quale causa dei disturbi asseriti dall'assicurato in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili ad infortunio, evidenziabili a tutte le indagini esperite.

Le lievi alterazioni degenerative non spiegano neppure la sintomatologia soggettiva lamentata dal paziente in contrasto con l'obbiettività.

A prescindere dall'aspetto causale e comunque non a carico dell'assicuratore Lainf si potrebbe valutare l'eventuale componente psichica.

Il nesso di causalità naturale viene a scemare con il 30.9.2008.

Le cure prescritte possono essere onorate dall'assicuratore Lainf dopodiché a fronte di postumi infortunistici non si giustifica il riconoscimento di ulteriori terapie.

PROCEDERE

Il paziente conclude le cure in atto.

CAPACITÀ LAVORATIVA:

dal 3.04.2008 inabilità lavorativa al 100%.

A fronte dei postumi del banale infortunio del 3.4.2008 il paziente viene dichiarato abile al lavoro in misura completa dal 1.10.2008.

Ulteriore inabilità lavorativa dovrà essere posta a carico della copertura perdita di salario per malattia." (Doc. AI 65-4+5)

Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 4 dicembre 2008, dopo aver riassunto la situazione attuale, il decorso, i dati soggettivi, l’anamnesi del paziente e l’esame clinico ha posto la diagnosi di “Elaborazione dei sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0). Non segni psicopatologici di rilevanza clinica con ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. AI 71-6).

Lo specialista ha poi espresso la seguente valutazione conclusiva:

" (...)

Valutazione conclusiva ed esigibilità

Si tratta di un uomo 43enne, d'origine irachena, da sette anni in Ticino con lo statuto di rifugiato politico, celibe, senza antecedenti psichiatrici di rilievo, che dopo un banale infortunio avvenuto il 03.04.2008 (è scivolato dalle scale all'indietro), ha riportato una contusione al gomito ed in sede della colonna cervicale e lombosacrale, senza perdita di conoscenza, né nausea, vomito o cefalee. Sottoposto a numerose indagini strumentali, radiologiche, cliniche (compreso un esame neurologico ed un consulto neurochirurgico), non sono state riscontrate delle componenti di natura post-traumatica. Ciò nonostante, lamenta delle parestesie alla mano destra, debolezza all'arto superiore e all'arto inferiore destro, e dopo diversi mesi sono anche insorte delle nausee, cefalee e capogiri. È stata riscontrata una netta discrepanza fra la sintomatologia lamentata, la modalità ed i tempi d'insorgenza dei disturbi per cui è stato postulata un'origine funzionale associata a dolore, in assenza di un chiaro correlato allo status neurologico. È stato anche evidenziato che la distribuzione del disturbo di sensibilità è aspecifica. Anche gli esami radiologici hanno escluso fratture del rachide e la RM cervicale non ha evidenziato alcuna mielo­radiculopatia.

A livello medico-psichiatrico non è finora stata riscontrata alcuna sintomatologia clinica, né durante la degenza all'Ospedale Regionale di __________ e neppure durante la degenza alla Clinica di __________. L'assicurato non viene seguito da alcun psichiatra e non assume psicofarmaci.

La sua concezione personale della malattia consiste nella sua ferma convinzione che i disturbi lamentati siano completamente invalidanti e causati esclusivamente dall'incidente. Le sue descrizioni, pur tendendo presenti gli aspetti trans-culturali e le particolarità linguistiche, appaiono enfatizzate e a tratti poco credibili. Egli tuttavia non lamenta alcun disturbo psichico dopo l'incidente, a parte dei disturbi del sonno attribuiti alla sintomatologia algica.

All'esame oggettivo non sono evidenziabili dei sintomi psicopatologici di rilevanza clinica. Ci sono delle evidenti e marcate discrepanze tra i disturbi lamentati e l'atteggiamento/comportamento nella situazione d'esame. Infatti egli non mostra alcun segno non verbale di sofferenza, di irritabilità, d'insofferenza e neppure un modico abbassamento del tono dell'umore. Non si riscontrano neppure segni deponenti per un ritiro sociale, anedonia, segni di stanchezza mentale o abbassamento della spinta vitale. La mimica e la gestica appaiono vivaci, l'attenzione rimane sostenuta, non si notano deficit di concentrazione. A parte la difficoltosa deambulazione eseguita unicamente con l'ausilio di due stampelle, non si notano altre limitazioni.

Per questi motivi, il suo modo di presentare i sintomi e il suo atteggiamento/comportamento durante la situazione d'esame, lasciano presupporre, con grande probabilità, l'esistenza di un'estensione dei sintomi e marcati segni d'aggravamento. Non sussistono dei segni deponenti per un disturbo di personalità o per una modificazione duratura della personalità, anche se ciò non esclude l'esistenza di una vulnerabilità e di ferite narcisistiche che potrebbero essere legate alla sua condizione di migrante e alle difficoltà di reperire un lavoro confacente alle sue qualifiche (meccanico d'auto), mentre invece è ridotto ad un'attività di lavapiatti.

Al momento del presente esame clinico non si riscontrano neppure i segni per una lieve sintomatologia depressiva che quasi sempre accompagna un ipotetico disturbo somatoforme da dolore persistente.

La problematica principale è rappresentata dalla sintomatologia algica che, se inquadrata diagnosticamente in un disturbo somatoforme da dolori persistenti, può effettivamente portare ad un decorso cronico. Nel caso presente non è tuttavia stato possibile determinare le premesse tipiche endopsichiche e/o biografiche (malgrado lo statuto di rifugiato politico), che avrebbero potuto portare ad un disturbo somatoforme persistente o a una cosiddetta nevrosi conversiva.

Le circostanze del suo arrivo in Svizzera rimangono tuttavia oscure, come pure le vere cause del decesso del padre. È perlomeno singolare che i numerosi fratelli e sorelle abbiano continuato a vivere, apparentemente senza particolari difficoltà, nel loro paese d'origine. Infine, nel contesto del processo di migrazione, non sembrano esserci state delle difficoltà di adattamento maggiori in quanto l'assicurato risulta ben integrato nella comunità araba vivente nel Cantone, anche se, malgrado una permanenza di sette anni, dispone di ridotte conoscenze linguistiche.

Ho tuttavia avuto l'impressione, nel corso del colloquio, che egli capisse molto di più di quanto dichiarava. Era anche evidente che l'amico che si era portato appresso, aveva una funzione più di avvocato che di traduttore.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, a livello strettamente medico­psichiatrico, non ci sono dei sintomi psicopatologici con conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo.

Diagnosticamente si tratta, con grande probabilità, di un'elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F 68.0) in cui si sviluppa una sindrome comportamentale di richiamo dell'attenzione (istrionica), che può anche comprendere lamentele aggiuntive (e in genere non specifiche) non d'origine fisica. Anche la motivazione legata alla possibilità di compensi economici può essere un fattore motivante come l'insoddisfazione per i risultati del trattamento.

Nel caso presente sono molto probabili dei benefici secondari come l'aumento d'attenzione da parte del mondo esterno, il soddisfacimento dei bisogni di dipendenza con relativa delega di responsabilità (agli amici). Ci sono inoltre degli evidenti segni d'aggravamento riscontrati all'esame clinico e una scarsa motivazione che portano a comportamenti autolimitanti.

Per valutare le prestazioni ancora esigibili malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi, le diagnosi devono essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni a cui possono portare. Occorre inoltre valutare lo sforzo ragionevolmente esigibile e le risorse personali e sociali mobilizzabili da parte della persona.

Nel caso presente, in mancanza di una psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici conseguenti all'incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e terapeutico, sarebbe teoricamente indicata ed esigibile, malgrado i disturbi soggettivamente lamentati, la ripresa di un'attività lavorativa regolare nella professione precedentemente svolta, in misura completa a partire da subito.

L'assicurato dispone infatti di risorse personali e sociali valide: una buona intelligenza, una vita sociale intatta, assenza di malattie somatiche croniche, assenza di patologie psichiatriche gravi, intense e durevoli. Intatte funzioni complesse dell'lo (capacità relazionali, controllo degli impulsi e dell'affettività, spinta vitale, organizzazione delle difese).

In conclusione, non sono riscontrabili (e non lo sono mai stati) dei segni psicopatologici di rilevanza clinica in causalità naturale con l'evento infortunistico che è stato oggettivamente banale, senza ripercussioni sull'integrità psicofisica.

Risposte alle vostre domande

  1. Anamnesi e diagnosi

Risposta: vedi sopra.

  1. Problematiche soggettive/oggettivabili riferite dal paziente:

Risposta: vedi sopra.

  1. Valutazione della capacità lavorativa nella professione e in altre attività lavorative confacenti al suo stato di salute

Risposta: Non ci sono menomazioni concrete o limitazioni, da un punto di vista medico-psichiatrico per l'esercizio di un'attività lavorativa confacente alle sue qualifiche.

  1. Quali sono gli impedimenti oggettivi che rendono inabile il paziente nella misura del 100%?

Risposta: da un punto di vista medico-psichiatrico non ci sono impedimenti oggettivi di alcun genere.

  1. Ulteriore inabilità lavorativa giustificata

Risposta: no.

  1. L'attuale cura medica è appropriata?

Risposta: l'assicurato non è in cura psichiatrica e non necessita di cure particolari in tale ambito.

  1. Misure terapeutiche che possono aumentare la capacità lavorativa

Risposta: nessuna dal lato medico-psichiatrico.

  1. È necessario un cambiamento di attività professionale?

Risposta: no.

  1. Eventuali osservazioni e precisazioni

Risposta: nessuna." (Doc. 71/6-12)

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

" 1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.

4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal Dr. __________ in ambito LAINF (consid. 2.3) e dal Dr. __________, in ambito assicurazione malattia, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per quanto riguada le conseguenze dell’infortunio dal profilo somatico il Dr. __________, spec. in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, nel rapporto del 6 ottobre 2008 all’indirizzo dell’assicuratore infortuni, ha riferito che da tutte le indagini strumentali, radiologiche, cliniche e somatosensoriali “non è stato riscontrato alcuna componente di natura post-traumatica effettiva”. Secondo il perito vi è una netta discrepanza fra la sintomatologia lamentata, la modalità e i tempi d’insorgenza dei disturbi. In assenza di lesioni morfologico strutturali riconducibili all’infortunio non può essere ammesso un nesso causale con i disturbi asseriti dall’assicurato.

“Le lievi alterazioni degenerative non spiegano neppure la sintomatologia soggettiva lamentata dal paziente in contrasto con l’obiettività” (doc. AI 65-5).

L’insorgente è valutato inabile al lavoro al 100% dal 3 aprile 2008, mentre dal 1° ottobre 2008 è considerato abile in misura piena (doc. AI 65-5).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tali non possono essere le certificazioni del medico curante Dr. __________, FMH in medicina generale, che ha sempre attestato un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal 3 aprile 2008 (cfr. doc. LAINF 21-1, 31-1, 55-1, 62-1, 63-1, doc. AI 31-1, 32-1, 35-1) senza tuttavia fornire una diagnosi divergente da quella posta dal Dr. __________. Tali referti, stesi peraltro da un medico non specialista in reumatologia o infortunistica, non forniscono alcun elemento oggettivo che possa inficiare le conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione.

Infine è utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il ricorrente è stato visitato, per conto dell’assicuratore __________, dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 4 dicembre 2008 ha diagnosticato una “Elaborazione dei sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0). Non segni psicopatologici di rilevanza clinica con ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. AI 71-6).

Secondo il Dr. __________ a livello strettamente medico-psichiatrico non ci sono dei sintomi psicopatologici con conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo. “In mancanza di una psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di residui somatici conseguenti all'incidente subito, da un punto di vista psichiatrico e terapeutico, sarebbe teoricamente indicata ed esigibile, malgrado i disturbi soggettivamente lamentati, la ripresa di un'attività lavorativa regolare nella professione precedentemente svolta, in misura completa a partire da subito.”

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Nel rapporto del 22 dicembre 2008 del medico del SMR, Dr. __________, vengono riprese le perizie del Dr. __________ (doc. AI 65-1), del Dr. __________ (doc. AI 71-1), il rapporto della degenza presso la clinica di riabilitazione di __________ (doc. AI 53-1) e il referto dell’Ospedale regionale di __________ (doc. AI 47-1).

Il Dr. __________ ha quindi concluso che “in assenza di reperti obiettivabili e senza una chiara patologia psichiatrica si deve ritenere che l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività malgrado i disturbi soggettivi” (doc. AI 26-2).

In conclusione, rispecchiando le perizie del Dr. __________ e del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato dal mese di gennaio 2009 è abile al lavoro al 100%, sia nella sua precedente professione di lavapiatti che in ogni altra attività lavorativa.

In considerazione dell’incapacità lavorativa al 100% attestata in sede peritale dal Dr. __________ dal 3 aprile 2008 al 30 settembre 2008 e dalla decisione del 17 dicembre 2008 dell’assicuratore __________ che ha versato le indennità giornaliere fino al 31 dicembre 2008 (doc. LAINF 73-2), non risulta assolto il criterio dell’anno di incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b. LAI.

Nella misura in cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, la sua decisione formale del 20 maggio 2009 merita quindi conferma.

2.8. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto che venga svolta una visita medica “personalizzata” da parte del servizio competente (doc. I)

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

60
  • DTF 133 V 54901.01.2007 · 1.022 Zitate
  • DTF 131 V 12001.01.2005 · 337 Zitate
  • DTF 131 V 123
  • DTF 131 V 36201.01.2005 · 776 Zitate
  • DTF 131 V 367
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 135
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 I 175
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 166
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 148/98
  • I 26/02
  • I 384/06
  • I 441/99
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 564/02
  • I 600/01
  • I 621/05
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 938/05
  • U 148/06
  • U 148/2006
  • U 202/01
  • U 278/02
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98