Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.119
Entscheidungsdatum
17.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.119

FS

Lugano 17 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 maggio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 14 maggio 2009 – dopo che la causa concernente il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione 2 settembre 2005 (doc. AI 103/1-3: decisione con la quale l’Ufficio AI aveva confermato la non entrata in materia sulla richiesta di revisione inoltrata il 6 giugno 2005 tramite il dr. __________ [doc. AI 95/1 e 98/1-2]), era stata stralciata dai ruoli con decreto 9 dicembre 2005 (doc. AI 112/1-2) e gli atti rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento – l’Ufficio AI, sulla base della perizia pluridisciplinare 27 novembre 2006 del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e degli ulteriori atti medici raccolti, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al 30 agosto 2007 ed in seguito a mezza rendita (doc. AI 160/1-2 e motivazione sub doc. AI 158/1-3);

  • con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di venire “(…) considerata invalida al 100% con diritto ad una rendita AI intera per i periodi dal 1. gennaio al 19 ottobre 2006 e dal 15 novembre 2006 al 18 maggio 2007 e invalida al 50% con diritto ad una mezza rendita AI dal 19 maggio 2007 (…)” (I). Contestualmente ella ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;

  • con scritti 4 agosto e 17 settembre 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e ulteriore documentazione medica;

  • con osservazioni 7 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) l’SMR con l’allegata annotazione 5.10.2009 rileva che si giustifica il riconoscimento di una piena incapacità lavorativa dal marzo 2006. È quindi giustificata la richiesta di anticipare l’inizio dell’invalidità al 100% al 1.6.2006 che ritorna al 50% dal 1.9.2007. Il ricorso può essere parzialmente accolto come indicato. (…)” (XVI);

  • interpellato dal TCA, con scritto 13 ottobre 2009, l’avv. RA 1 ha comunicato:

" (…) entro il termine di cui al vostro scritto 12 ottobre 2009 non posso che confermare l’adesione della ricorrente alle proposte contenute nelle osservazioni 7 ottobre 2009 dell’Ufficio AI nella misura in cui l’autorità resistente riconosce all’assicurata una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2006 fino al 1. settembre 2007. Il periodo durante il quale viene riconosciuta all’assicurata una rendita intera corrisponde di fatto al periodo indicato nelle domande ricorsuali. L’autorità resistente ha dunque aderito al ricorso che va pertanto integralmente accolto, con conseguente condanna dell’autorità resistente al versamento di un congruo importo a titolo di ripetibili a favore della ricorrente." (XVIII)

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;

  • oggetto del contendere è sapere se la decisione 14 maggio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al 31 agosto 2007 e ad una mezza rendita dal 1. settembre 2007, è conforme o meno alla legislazione federale;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);

  • secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno del-l'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Secondo l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c);

  • nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, in particolare la lettera 7 settembre 2009 del dr. __________, FMH in urologia, indirizzata all’avv. RA 1 (doc. D2) e il certificato medico 14 settembre 2009 del Dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia (doc. D1), questo TCA concorda con il SMR (cfr. annotazioni 5 ottobre 2009 sub XVI/bis) nel riconoscere una incapacità lavorativa del 100% dal mese di marzo 2006 fino al 18 maggio 2007. Di conseguenza, vista l’inabilità totale dal marzo 2006 al maggio 2007 e considerata la domanda di revisione del giugno 2005, la proposta dell’am-ministrazione di riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2007 (cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI), condivisa dall’assicurata, appare giustificata;

  • di conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2007;

  • vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G., 9C_313/2008, STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06);

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata va riformata nel senso che all’assi-curata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006 al 31 agosto 2007.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 88a OAI
  • art. 88bis OAI

Gerichtsentscheide

10
  • DTF 133 V 10801.01.2006 · 8.142 Zitate
  • DTF 130 V 349
  • DTF 130 V 351
  • DTF 128 V 30
  • DTF 124 V 309
  • DTF 114 V 313
  • DTF 112 V 372
  • DTF 107 V 21
  • 9C_313/200806.03.2009 · 32 Zitate
  • I 911/06