Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.81
Entscheidungsdatum
08.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.81

cr/sc

Lugano 8 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 febbraio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1954, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale presso una casa per anziani, in data 8 marzo 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “rizartrosi alla mano destra” (doc. 5/1-7).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione del 5 luglio 2007 (doc. 32/1-3), poi confermato con decisione del 13 febbraio 2008 (doc. F1), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità 53%) dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2006, negando in seguito il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità del 24%. L’amministrazione ha così motivato la sua decisione:

" (...)

Esito degli accertamenti:

Dall'aprile 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica, rispettivamente in quello professionale, è stata limitata in modo rilevante.

Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla valutazione 18.01.2007 del Servizio medico regionale dell'Al, risulta che lei a decorrere dal maggio 2006, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità di lavoro completa ma con una riduzione del rendimento del 20% nell'esercizio dell'attività di ausiliaria di pulizia, mentre in altre attività la riduzione del rendimento risulta essere unicamente del 10%.

Per il periodo precedente al maggio 2006, l'inabilità al lavoro media dovuta ad interventi chirurgici ed esiti di traumi è stata del 79%.

La residua capacità di lavoro e di guadagno può essere sfruttata al meglio nell'esercizio della consueta attività (ausiliaria di pulizia).

Questo in quanto nell'esercizio dell'ultima attività svolta in misura completa ma con una riduzione di rendimento del 20%, il reddito conseguibile risulta essere superiore a quello ottenibile nello svolgimento di attività non qualificate, semplici e leggere secondo i dati editi dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS).

L'impedimento nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica, come a inchiesta del 22.02.2007, è del 27%.

Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dal 01.04.2006 (dopo un anno di attesa):

Quota parte limitazione grado d'invalidità

Salariata 50% 79% 39.50%

Casalinga 50% 27% 13.50%

Grado d'invalidità 53%

Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dal 01.08.2006 (art. 88 OAI, 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa):

Quota parte limitazione grado d'invalidità

Salariata 50% 20% 10%

Casalinga 50% 27% 13.50%

Grado d'invalidità 24%

Contro il progetto di assegnazione temporanea di rendita del 05.07.2007, il rappresentante legale ha interposto il proprio dissenso, producendo in particolare le certificazioni mediche 03.09.2007 del Dr. __________ e 06.09.2007 del Dr. __________.

In sostanza, è stato rivendicato il riesame del caso, l'assegnazione di un grado di invalidità del 50% ed eventualmente, in via subordinata, l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare.

Al fine di far luce sulla fattispecie, gli atti dell'incarto sono stati vagliati da parte del nostro Servizio medico regionale (SMR).

Con rapporto 22.11.2007, è stato tuttavia rilevato quanto segue:

'' Per quanto concerne il certificato del dr. __________, si può costatare che i limiti funzionali esposti dal medico risultano già presi in considerazione nella scelta delle attività esigibili. Non vi risulta quindi ragione per una modifica della valutazione.

Per quanto concerne invece il certificato del dr. __________, questo non contiene elementi in favore di una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata, stato di salute condizionato in particolare dalla nota fibromialgia, ma rispecchia la valutazione soggettiva dell'assicurata per quanto concerne le proprie risorse."

Di conseguenza, la richiesta volta all'attuazione di una nuova indagine medica peritale non ha ragione di essere accolta, in quanto si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che altri passi istruttori non siano reputati necessari.

Confermati sono dunque le risultanze e le limitazioni di carattere medico, nonché quanto emerso dall'indagine della consulente in integrazione professionale, motivo per cui il contestato progetto di decisione è riconfermato." (Doc. F1)

1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale il ripristino del diritto ad una mezza rendita di invalidità anche dopo il 31 luglio 2006 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché accerti, tramite una perizia pluridisciplinare, l’effettiva capacità lavorativa residua dell’interessata.

Sostanzialmente l’assicurata ha criticato la decisione dell’UAI, che si fonderebbe, a suo avviso, su accertamenti medici lacunosi e quindi non affidabili. Ella ha, infatti, rilevato che il dr. __________ – il quale l’ha ritenuta ancora abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua attività di ausiliaria di pulizie e, con una riduzione del rendimento del 10%, in altre attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali – ha espresso la propria valutazione in merito alla residua capacità lavorativa tenendo conto unicamente dell’aspetto strettamente reumatologico, senza considerare la poliartrosi delle mani.

L’interessata ha, poi, contestato che vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni di salute a partire dal mese di agosto 2006, come preteso dall’amministrazione, sottolineando che, al contrario, le sue patologie continuano a peggiorare.

L’assicurata ha, infatti, evidenziato come dal rapporto medico del 10 novembre 2006 del dr. __________ emerga un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, ignorato dall’UAI, il quale non ha provveduto ad espletare alcun accertamento peritale dopo tale data, nonostante le richieste dell’interessata. L’insorgente, alla luce delle patologie che le inibiscono l’uso delle mani, ha pure criticato il fatto che vi siano delle attività adatte alle sue condizioni di salute, ancora esigibili nonostante il danno alla salute, come indicato dal consulente dell’UAI.

Infine, l’insorgente ha comunicato che, visti i dolori ormai insopportabili, ha deciso di sottoporsi ad un intervento anche alla mano sinistra, programmato dal dr. __________ per l’autunno 2008 (I).

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza degli accertamenti medici effettuati e, in particolare, della perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________ - ha confermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (IV).

1.4. In corso di causa, il TCA ha chiesto alcune precisazioni al dr. __________ (VI).

Con scritto del 2 aprile 2009, il dr. __________ ha indicato di non avere più visto l’assicurata dopo l’8 novembre 2006, non essendo dunque in grado di valutare se nel frattempo vi siano stati dei peggioramenti delle diagnosi o nuovi elementi che possano avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. Lo specialista ha aggiunto che, in caso di dubbi circa un eventuale cambiamento della situazione dopo l’8 novembre 2006, sarebbero a suo avviso senz’altro indicate una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica (VII).

1.5. Il TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto (VIII).

Con scritto del 21 aprile 2009, l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata, osservando che i medici del SMR, ai quali è stato sottoposto lo scritto del dr. __________, hanno confermato la loro precedente valutazione del 22 novembre 2007, evidenziando l’assenza di nuovi elementi medici di valutazione (IX + 1).

Dal canto suo, la rappresentante dell’assicurata, con scritto del 7 maggio 2009, ha rilevato che lo stato di salute dell’assicurata è soggetto a continui peggioramenti, come attestato dal dr. __________ e dal dr. __________. Pertanto, alla luce della situazione già critica evidenziata dal dr. __________ e visti i certificati medici allegati, il rappresentante dell’assicurata ha concluso che lo stato di salute dell’interessata è ancora invalidante e non ha subito alcun miglioramento complessivo (XII + A-B).

1.6. Queste osservazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte (XIII, XIV), per una presa di posizione.

Con osservazioni del 22 maggio 2009, l’UAI ha rilevato di avere sottoposto la documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio del SMR, il quale ha confermato la propria precedente valutazione, che tiene conto dei limiti funzionali derivanti dalla problematica alla mano, di quella fibromialgica e di quella psichiatrica, concludendo quindi che non vi è stato alcun sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’interessata, in particolare dal profilo psichico (XV + bis).

La rappresentante dell’assicurata, con scritto del 25 maggio 2009, ha ribadito quanto già esposto in sede ricorsuale e nelle osservazioni del 7 maggio 2009 (XVI).

Queste considerazioni delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte (XVII, XVIII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504 e in una STF 9C_536/2008 del 14 novembre 2008.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14)

Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.6. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.7. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

" (...)

  1. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

  • et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
  1. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant : d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X. du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Nella decisione del 13 febbraio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2006, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° agosto 2006, ritenuto che dal mese di maggio 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in maniera completa, ma con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua precedente attività lavorativa e, dal confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un grado di invalidità del 23%, che non dà diritto ad una rendita.

Il TCA è, quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5., 2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° agosto 2006.

2.10. Nel caso di specie, nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 10 marzo 2006, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato dopo resezione del trapezio destro per rizartrosi sintomatica stadio 3 con dolori residui locali (8.11.2005)”, ha indicato che l’assicurata è inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005, con uno stato di salute suscettibile di miglioramento (doc. 9-1).

Il dr. __________ non ha per contro risposto alle domande relative alla capacità lavorativa residua dell’interessata elencate nell’“Allegato al rapporto medico”, evidenziando che “visti i miglioramenti ancora suscettibili e prevedibili ritengo prematura questa parte del questionario” (doc. 9-3).

Nel rapporto medico per l’UAI del 6 aprile 2006, il curante dell’interessata, dr. __________., spec. in medicina generale, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “stato depressivo-ansioso cronico con somatizzazioni dal 1993; sindrome panvertebrale cronica su base mista degenerativo-muscolo-tensiva con frequenti attivazioni dal 1994 a tutt’oggi”, ha considerato l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua attività di ausiliaria delle pulizie presso una casa per anziani e, al 50%-75%, in attività leggere, che non comportino sforzi importanti, con possibilità di cambiamento frequente della posizione (doc. 10-3).

Dal canto suo, nel rapporto medico per l’UAI del 4 maggio 2006, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, dopo aver posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fibromialgia; sindrome lombospondilogena cronica con discopatia L5/S1 con piccola ernia discale mediolaterale foraminale destra alla IRM del 1996; sindrome cervicospondilogena cronica con modiche alterazioni degenerative; poliartrosi delle dita; stato dopo operazione per rizartrosi a destra (8.11.2005, dr. __________)”, si è così espresso in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata:

"

  1. Domande sull'attività attuale.

1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività? La problematica reumatologica (senza tener conto dello stato dopo operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità lavorativa da questo punto di vista compete a mio avviso al Dr. __________), la fibromialgia limita la capacità lavorativa in ogni attività a causa dei dolori cronici generalizzati, dei disturbi del sonno e della stanchezza che ne deriva. La problematica lombare e la problematica cervicale limitano parzialmente la capacità lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti e attività che richiedano movimenti ripetitivi con il tronco. La poliartrosi delle dita limita attività che richiedano l'uso della forza con le mani.

1.2. È ancora proponibile l'attività attuale? ¨Sì ¨No

Se sì, per quanto tempo (ore al giorno)?

Tenendo conto dei problemi reumatologici elencati, ma non dell'operazione per rizartrosi realizzata dal Dr. __________ l'8.11.2005, l'assicurata è tuttora abile al lavoro come assistente di cura o ausiliaria di pulizia a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Per quanto riguarda il problema della rizartrosi operata a destra, ritengo si debba rivolgersi al Dr. __________. L'attuale incapacità lavorativa al 100% sembra infatti sia stata determinata dal problema della rizartrosi.

1.3. Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? ¨ Sì ¨No

Se sì, in che misura?

  1. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione.

2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? ¨ Sì xNo

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

Come si ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? ý Sì ¨No

2.2.1. Se sì, da quanto

Di che tipo di attività si potrebbe trattare?

Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto?

In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte.

L'assicurata è in grado di svolgere attività leggere, che possano saltuariamente implicare anche compiti mediamente pesanti, che non richiedano l'uso della forza con le mani, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 5-10%." (Doc. 17-3, la sottolineatura è della redattrice)

Nelle sue annotazioni mediche del 23 agosto 2006, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

" La % riportata dal medico curante è basata sulla condizione clinica generale che tiene conto di un danno alla salute plurifattoriale con evoluzioni e prognosi diverse a secondo della tipologia causale.

Tralasciando alcune patologie che hanno tuttora modesta incidenza sulla capacità lavorativa in senso continuativo e più che altro incidenti a livello episodico (mi riferisco all'ipertensione arteriosa, ai disturbi tachicardici, alle coliche biliari ed alle emorroidi, in parte risolti con interventi chirurgici), i disturbi che hanno avuto una certa incidenza e costanza nel causare un danno alla salute sono di tipo reumatologico, intesi principalmente con la rizartrosi e generalmente con poliartrosi pluridistrettuali e fibromialgia, e di tipo psichiatrico con diverse riattivazioni ansioso-depressive.

Sotto questo aspetto lo stesso reumatologo, in accordo con altre osservazioni mediche, considera fra le cause della fibromialgia una problematica di tensione endogena tanto da indirizzare anche in tal senso la terapia, per il resto, rizartrosi a parte, l'artrosi risulta essere basata su modiche alterazioni degenerative.

Per una valutazione di valetudine fisica mi sembra che il rapporto del dr. __________ possa essere sufficiente per una valutazione del grado di invalidità e per stabilire dei limiti per un'attività adeguata.

Per una valutazione globale bisognerebbe discutere la differenza di % IL tra la valutazione del reumatologo e quella del medico curante, la differenza mi sembra sia dovuta agli aspetti psichici prima accennati per i quali non ci si è adeguatamente soffermati per una valutazione specialistica, cosa che sarà andata bene in fase pratica nel momento di stabilire una capacità temporanea per il lavoro e per stabilire una terapia ma che non possiamo sottovalutare noi per il rischio che, in seguito ad una nostra soluzione non confacente le aspettative dell'assicurata, ci venga poi rinfacciata.

Pertanto prima di dare un giudizio definitivo ritengo opportuna una perizia psichiatrica da parte del dr. __________." (Doc. 18-1)

Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha quindi affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel suo referto peritale del 26 ottobre 2006, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di entità lieve; sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4) di entità lieve/fibromialgia” (doc. 22-5), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al “15%-20%, calcolando il tempo normale di lavoro”, con una prognosi non sfavorevole (doc. 22-5).

Il dr. __________ ha aggiunto che il grado di incapacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, del 15%-20% “non è cumulabile con quello decretato dal perito reumatologo” (doc. 22-5).

Lo specialista ha, infine, rilevato che “la perizianda non necessita di un trattamento psichiatrico-ambulatoriale” (doc. 22-6).

Sulla base di queste considerazioni del perito psichiatra, il dr. __________, nelle sue annotazioni dell’8 novembre 2006, ha indicato:

" Con la perizia del dr. __________ ed il rapporto del dr. __________ sarebbe possibile giungere alla valutazione della capacità lavorativa tenendo conto dell'aspetto psichico e funzionale residuo muscolo-scheletrico; mancano alcuni dati relativi agli esiti dell'intervento alla mano per rizartrosi, a questo proposito il dr. __________ aveva, a suo tempo, ritenuto prematuro pronunciarsi; ora mi sembra il momento giusto per riproporgli le domande contenute in "allegato al rapporto medico".

Inviare richiesta di rapporto ed allegato al dr. __________." (Doc. 21-1, sottolineatura della redattrice)

Il dr. __________, con scritto del 20 novembre 2006 indirizzato all’amministrazione, senza tuttavia rispondere alle domande elencate sull’usuale rapporto medico inviatogli dall’UAI (doc. 23/2-4, sottolineatura della redattrice), ha osservato:

" Vi trasmetto copia dei documenti a mia disposizione concernenti la succitata paziente.

Il problema principale mi sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia (vedi a tal proposito il rapporto del Dr. __________).

Da un punto di vista della chirurgia della mano, la resezione del trapezio destro ha dato un risultato funzionale senza spostamenti di rilievo dalle radiografie a disposizione. Come poi segnalato dal Dr. __________ non entrano in linea di conto interventi sul lato sinistro prima di una stabilizzazione della fibromialgia." (Doc. 23-1, sottolineatura della redattrice)

Il dr. __________ ha trasmesso all’UAI anche uno scritto del 10 novembre 2006 ricevuto dal dr. __________, del seguente tenore:

" Effettivamente la paziente non ha ben sopportato la terapia medicamentosa, non riuscendo però a differenziare bene tra gli effetti collaterali secondari attribuibili al Tramal, all’Efexor o al Tryptizol. Attualmente la paziente assume solo Dafalgan oltre alla terapia antipertensiva.

La paziente ha dolori dappertutto, sta malissimo, è un dolore solo.

L’unica misura che la paziente ritiene finora efficace è l’eutonia che la obbliga a trasferirsi settimanalmente a __________. La paziente segue tuttora un programma di fisioterapia e fa regolarmente ginnastica con un gruppo di pazienti fibromialgici.

In questa situazione, visto l’importantissimo disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla signora RI 1 un programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici come quello che si svolge a __________.

Per quanto riguarda i medicamenti ho proposto di riprendere almeno il Tryptizol all’ora di cena.

Ho proposto inoltre di continuare la fisioterapia presso il signor __________ di __________ e una presa a carico di osteopatia presso il signor __________ di __________.

Al momento non ho previsto altri appuntamenti, ma resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande.” (Doc. 23-16, sottolineature della redattrice)

Nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, il dr. __________ ha osservato:

" In risposta alle nostre domande il dr. __________ riferisce che l'intervento chirurgico alla mano ha dato dei buoni esiti funzionali; la problematica del dolore, a suo parere, è collegata all'aspetto fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________.

Il dr. __________ nel suo rapporto, in considerazione delle diagnosi reumatologiche (s. cervico-lombo-spondilogena e poliartrosi delle dita), in attesa della risoluzione del problema della rizartrosi delegato al dr. __________, riteneva parzialmente limitanti la capacità lavorativa in attività pesanti in base alla condizione clinica su cui influiva maggiormente la fibromialgia; in attività di assistente di cura o ausiliaria di pulizie, la considerava abile a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% che diventava minimo con il variare dei compiti se adeguati in attività leggere ed ergonomicamente non impegnative per la schiena.

La valutazione clinica è stata completata con una perizia psichiatrica, la quale ha concluso per una s. ansioso-depressiva di lieve entità e la conferma di fibromialgia di lieve entità, ovvero due patologie che per le loro caratteristiche non raggiungono un quadro invalidante tutelabile con provvedimenti AI in quanto suscettibili di esigibile sforzo di volontà per superare le difficoltà legate allo stato di salute (infatti nelle conclusioni il perito aggiunge che l'assicurata non necessita di cure per il caso specifico).

In conclusione, tenendo conto del quadro clinico generale, possiamo definire:

IL 20% in attività pesante e quelle normalmente professate di assistente di cure e ausiliaria di pulizie dal maggio 2006 (valutazione dr. __________), su un orario normale di lavoro.

CL 100% in attività leggera ed ergonomicamente adatta alla schiena che non richieda un particolare uso della forza manuale che in questo caso darebbe una riduzione del rendimento del 10%.

IL 100% di tipo temporaneo dovuta ad interventi chirurgici ed esiti di traumi dal gennaio 2005 al 06.06.05 e poi al 50% fino al 07.11.05 quindi ancora 100% fino a tutto aprile 2006 (un mese ulteriore dopo il controllo del dr. __________)." (Doc. 25-1)

Contro il progetto di decisione dell’UAI di assegnazione di una mezza rendita per un periodo limitato di tempo, poi soppressa dal 1° agosto 2006, l’assicurata ha trasmesso all’UAI i seguenti referti medici:

referto del 6 settembre 2007 del dr. __________, medicina generale, del seguente tenore:

" Certifico che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per malattia (fibromialgia con lombalgia aspecifica e cervico-brachialgie, poliartrosi alle dita, stato dopo intervento di fissazione per rizartrosi del pollice destro, depressione con somatizzazioni, ipertensione arteriosa e iperlipidemia) e che la stessa lamenta quasi regolarmente (più di tre volte alla settimana) dolori lombari al mattino importanti con difficoltà a alzarsi e a vestirsi (deve farsi allacciare le scarpe dal marito) e che durante questi giorni la stessa non è in grado di essere attiva prima delle 10.00 del mattino; molto spesso gli scivolano dalle mani le padelle e i piatti durante i lavori in cucina, le pulizie di casa può farle solo a piccole tappe, per un massimo di ½ ora continuata, per stirare idem con dolori ai polsi e alla schiena e dolori diffusi alle mani per i quali deve togliere tutti gli anelli.

I sintomi dolorosi sono variabili di intensità e presenti più o meno tutti i giorni con accentuazione 3-4 volte alla settimana soprattutto al mattino e la limitano in modo importante già nell'attività di casalinga; un tentativo di trattamento con oppiacei non è stato sopportato e per questi dolori può prendere solo del Dafalgan 1 gr (fino a 4/die).

La terapia attuale consiste in: Simcora 20 mg/sera, Amlodipina 5 mg 1/mattino, Omed su domanda, Paroxetine 20 mg 1/mattino e Femicine per la sindrome post-menopausale.

Nonostante questi disturbi la paziente si mantiene attiva, fa regolarmente ginnastica tutti i giorni e cammina anche 1-2 ore al giorno.

Visto quanto sopra ritengo che la stessa non possa essere abile in qualunque attività (anche quella di casalinga ma soprattutto quella di donna delle pulizie) per non più di un 30-40% il che equivale a un'incapacità lavorativa nelle attività sopraccitate di almeno il 60% a partire dal 01.01.2007 per una malattia di lunga durata." (Doc. 40-2)

referto del 3 settembre 2007 del dr. __________, indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:

" Confermo di avere avuto in cura la succitata paziente dall'agosto 2005 e di averla operata per una rizartrosi sintomatica avanzata a destra e resistente alla terapia conservativa.

L'evoluzione post-operatoria è stata caratterizzata da persistenti dolori che mi avevano dapprima fatto sospettare un'algodistrofia, poi non confermata scintigraficamente. La paziente aveva in seguito rilevato un'estensione dei dolori che avevano giustificato un consulto presso il Dr. __________, FMH in reumatologia, che aveva posto come diagnosi anche quella della fibromialgia. Nel frattempo la paziente aveva anche beneficiato di una consultazione universitaria a __________ (rapporto allegato), dove si confermava la prudenza nell'intervenire a sinistra prima di avere stabilizzato il disturbo fibromialgico.

Ho visto la paziente l'ultima volta il 06.10.2006 ed effettivamente soggettivamente il disturbo era ancora presente e costante. Se da un lato la situazione a livello del raggio 1 destro poteva considerarsi stabilizzata anche da un profilo radiologico, dall'altra l'estensione dei dolori rendevano difficile la ripresa dell'attività professionale.

Non credo che esistano soluzioni chirurgiche miracolose atte a lenire i disturbi residui alla mano destra e confermo quanto detto dal Prof. __________ di __________, e abbiamo consigliato prudenza ad intervenire sulla mano sinistra visto il risultato insoddisfacente ottenuto con un intervento analogo a destra.

Per quanto attiene alla problematica della fibromialgia lascerei la valutazione alla competenza del Dr. __________. E' difficile valutare, con patologie combinate post-chirurgiche e reumatiche, quale sia il grado di attività ancora esigibile. Per quanto attiene alla sola patologia della mano, facendo quindi teoricamente astrazione della fibromialgia, l'intervento di resezione del trapezio comporta già normalmente una diminuzione della forza di presa ed una limitazione di certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme di apertura e di chiusura della spanna. Generalmente dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di riprendere un'attività lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive a carico del raggio 1.

Per quanto concerne la Signora RI 1 non va però dimenticato che una patologia analoga, sintomatica e non operata esiste sull'arto controlaterale e soprattutto vi è una sintomatologia non indifferente, almeno all'ultimo controllo, legata alla fibromialgia.

Spero che queste informazioni possano esserle utili nella risoluzione della problematica assicurativa. Le allego per conoscenza il mio scritto al Prof. __________, nonché la sua risposta del 29.08.2006." (Doc. 42-2+3, le sottolineature sono della redattrice)

Nell’allegato referto del 1° settembre 2006, il PD dr. __________ __________, medico responsabile dell’Unità di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale __________ di __________, ha osservato:

" Examen clinique:

à l’examen clinique, la patiente est en parfait état général, présentant des pouces eutrophes avec une cicatrice calme à droite.

La mobilisation de la trapézo-métacarpienne gauche est ressentie comme douloureuse. En revanche, la mobilisation du 1er rayon du côté droit ne provoque pas de douleur. Il n’y a par ailleurs ni raideur ni instabilité d’un côté comme de l’autre. La mobilité de la métacarposcaphoïdienne et de la trapézo-métacarpienne gauche sont pratiquement symétriques. Il n’y a pas d’hyperextension compensatrice de la métacarpo-phalangienne.

La pince pollicidigitale est réduite à 2 kilos à gauche pour 3.5 kilos à droite et la force de serrage à 16 kilos à gauche pour 19 kilos à droite, ces manoeuvres engendrant une douleur à droite et une gêne du côté gauche.

J’explique à Mme RI 1 que l’intervention chirurgicale avait été correctement réalisée et que les radiographies de contrôle actuelles ne présentaient pas d’anomalie. Je lui fais savoir qu’en conséquence, les douleurs sont à mettre sur le compte de la fibromyalgie pour laquelle je préconise un ajustement du traitement anti-inflammatoire auprès de son rhumatologue.

Je lui explique également que je resterai réticent à une intervention du côté gauche avant une stabilisation de sa fibromyalgie.

Mme RI 1 reprendra contact avec le Dr. __________ pour la suite du traitement.” (Doc. 42/6-7)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22 novembre 2007, il dr. __________ __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

" Ausiliaria di pulizia, licenziata per il 31.7.2006

IL in pratica dal 7.4.2005

Dr. __________, 4.5.2006:

diagnosi: fibromialgia

sindrome lombospondilogena cronica

discopatia L5/S1 con piccola ernia discale medio laterale foraminale a destra (RM del 1996)

sindrome cervicospondilogena cronica

  • modiche alterazioni degenerative

poliartrosi alle dita

stato dopo operazione per rizartrosi a destra il 8.11.2005

impedimento dal lato reumatologico (senza problema pollice): 20% (rendimento ridotto), attività leggera, adatta, esigibile con riduzione rendimento del 5-10%

Dr. __________, 12.3.2006

Diagnosi: stato dopo resezione del trapezio destro per rizartrosi sintomatica stadio * con dolori residui locali

  • stato dopo algodistrofia intercorrente

IL 100% dal 8.11.2005

Consulto __________, servizio di chirurgia della mano, 1.9.2006:

  • dolori residui da mettere sul conto della fibromialgia

Perizia dr. __________ del 25.10.2006:

Diagnosi: sindrome mista ansioso-depressiva F 41.2 di entità lieve

Sindrome da dolore somatoforme, F 45.4 di lieve entità / fibromialgia

Impedimento dal lato psichiatrico minimo: 15-20%, calcolando il tempo normale di lavoro, non cumulabile con l'impedimento reumatologico.

L'SMR ritiene giustificati i seguenti periodi di IL:

100% da 1.2005 al 6.6.2005**

50% dal 7.6.2005 al 6.11.2005

100% dal 7.11.2005 (intervento) fino 4.2006, 1 mese dopo controllo dr. __________

**errata corrige: di fatto secondo il datore di lavoro l'assicurata ha presentato una IL del 100% dal 14.1.2005 al 6.3.2005 e poi nuovamente dal 7.4.2005 continua, quindi interruzione sec. OAI art. 29 ter.

Inchiesta casalinghe del 22.2.2007: impedimento 27%

Calcolo CGR del 15.3.2007: Attività esigibili:

Nel caso specifico si può considerare che la signora RI 1, a livello teorico e in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, possa ancora svolgere in misura ridotta attività leggere nel settore della produzione, nel settore della vendita, nel settore industriale, ecc.

In fase di osservazione vengono presentati:

Lettera dr. __________ del 3.9.2007 indirizzata al rappresentante legale:

limiti funzionali dopo operazione di resezione del trapezio: evitare sforzi con la mano, non lavori ripetitivi con il pollice

Certificato medico del medico curante Dr. __________ del 6.9.2007: viene genericamente attestata una IL del 60% dal 1.1.2007 per le note patologie: fibromialgia, poliartorsi, depressione, ipertensione arteriosa e iperlipidemia

Valutazione:

per quanto concerne il certificato del dr. __________ si può constatare che i limiti funzionali esposti dal medico risultano già presi in considerazione nella scelta delle attività esigibili. Non risulta quindi ragione per una modifica della valutazione.

Per quanto concerne invece il certificato del dr. __________ questo non contiene elementi in favore di una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata, stato di salute condizionato in particolare dalla nota fibromialgia, ma rispecchia la valutazione soggettiva dell'assicurata per quanto concerne le proprie risorse.

Conclusione: assenza di modifica dello stato di salute, si conferma validità del progetto di decisione." (Doc. 46-1+2)

Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di valutare se gli scritti dei dr. __________, dr. __________ e PD dr. __________, prodotti agli atti, sono in grado, o meno, di modificare la sua valutazione di una incapacità lavorativa dell’assicurata, a causa delle sue patologie reumatologiche, del 20% (doc. VI).

Con scritto del 2 aprile 2009, il dr. __________ ha risposto:

" Devo premettere di non avere più rivisto la paziente dopo l’8.11.2006. Non sono in grado dunque di valutare se vi sono stati nel frattempo peggioramenti delle diagnosi reumatologiche elencate e discusse nei miei rapporti oppure nuovi elementi che possano avere un’influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Fatta questa premessa, dopo avere letto tutti i rapporti contenuti nei documenti che mi ha sottoposto, non trovo nuovi elementi che giustifichino un cambiamento di posizione da parte mia.

Confermo anche come il giudizio a riguardo dell’influenza sulla capacità lavorativa dell’intervento chirurgico realizzato dal dr. __________ per rizartrosi a destra l’8.11.2005 compete al chirurgo.

Se vi fossero dubbi circa un cambiamento della situazione avvenuto dopo l’8.11.2006 sarebbero a mio avviso senz’altro indicate una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica.” (Doc. VII, sottolineature della redattrice)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 20 aprile 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

" Richiesta AI 3.2006

Addetta alle pulizie al 50% / casalinga con IL da 4.2005

Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007

Decisione UAI del 13.2.2008:

grado AI del 53% dal 1.4.2006, grado AI 24% dal 1.8.2006

Ricorso:

risposta dr. __________ del 2.4.2009 al TCA:

  • assicurata non più vista dall’8.11.2006

Valutazione:

In assenza di nuovi elementi si conferma la presa di posizione del 22.11.2007 nella quale si sono debitamente presi in considerazione i limiti funzionali esposti dai vari specialisti.” (Doc. IX/1)

L’assicurata ha poi prodotto i seguenti certificati medici:

referto del 28 aprile 2009 del dr. __________., del seguente tenore:

" Certifico che la paziente sopraccitata è tuttora in mia cura per mioartralgie diffuse su base fibromialgica e stato ansioso-depressivo per il quale verrà vista nei prossimi giorni dallo psichiatra dr. __________ che l’aveva già avuta in cura qualche anno fa.” (Doc. XII/A)

referto del 29 aprile 2009 del dr. __________, indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, del seguente tenore:

" Faccio riferimento al suo scritto del 27.4.2009 nel quale mi chiede se la situazione che affligge la signora RI 1 si sia stabilizzata o meno. La risposta a tale quesito può farsi unicamente sulla base dell’ultima consultazione, avvenuta il 18.11.2008 e sull’evoluzione temporale e anamnestica dei disturbi della paziente.

L’intervento dell’8.11.2005 quale cura della rizartrosi a destra era stato caratterizzato da persistenti dolori che, esclusa l’algodistrofia, avevano orientato le investigazioni in un contesto reumatologico. Il dr. __________ aveva posto la diagnosi di fibromialgia e un secondo consulto universitario a __________ consigliava la prudenza prima di intervenire sul lato sinistro. A questo proposito faccio riferimento al mio scritto del 3.9.2007.

Avevo poi rivisto la paziente nell’aprile 2008 e riferiva che sul lato destro la situazione era poi progressivamente, seppur lentamente, migliorata e si definiva poco sintomatica in data 3.4.2008, mentre erano in primo piano i dolori di rizartrosi a sinistra. La terapia conservativa con un’ortesi in neoprene non aveva dato beneficio ed avevo quindi infiltrato l’articolazione trapezio-metacarpale il 29.5.2008.

Al controllo del 18.11.2008 la paziente riferisce di un’infiltrazione efficace per circa 6 mesi e poi della riapparizione di dolori nuovamente ad entrambi i pollici. Radiologicamente assistiamo ad una progressione dei fenomeni artrosici a sinistra e ad un’estensione degli stessi all’intervallo tra lo scafoide e il trapezoide sulla destra, con la presenza di alcune calcificazioni ectopiche nella loggia di resezione del trapezio.

Come da me già precedentemente indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo delle affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera altalenante e spesso stagionale, un trend di peggioramento, quantomeno radiologico. La correlazione tra il peggioramento radiologico e le manifestazioni cliniche non può essere sempre data con linearità in quanto, a volte, la diminuita mobilità legata alla diminuzione della cartilagine comporta paradossalmente una diminuzione dei dolori. Nella maggior parte dei casi la progressione radiologica comporta comunque un peggioramento della funzione globale della mano.

Sulla base di queste osservazioni, non penso che la situazione della signora RI 1 possa definirsi stabilizzata. A proposito di stabilizzazione, e in ambito peritale, bisognerebbe poi distinguere se considerare la stabilizzazione clinica soggettiva, con tutte le incertezze legate all’aspetto soggettivo della clinica, o la stabilizzazione radiologica che, come sottolineato precedentemente, non ha necessariamente correlazione lineare con quanto poi la paziente realmente percepisce.

Per quanto attiene alla problematica delle attività ancora esigibili, rimango dell’opinione del settembre 2007 e richiederei una valutazione peritale globale vista la fibromialgia. L’intervento di resezione del trapezio comporta normalmente una diminuzione della forza di presa globale e della forza pollice-indice e limitazione nei movimenti di apertura massima del pollice. Nella maggior parte dei casi, dopo un intervento di resezione del trapezio, il paziente è in misura di riprendere un’attività lavorativa evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive a carico del raggio 1.

L’intervento sull’arto superiore sinistro rimane proponibile ma nel contesto di fibromialgia, con dolori cronici e generalizzati, il decorso post-operatorio potrebbe rivelarsi lungo, difficile e il risultato finale imprevedibile (e anche qui indipendentemente dal risultato radiologico, che potrebbe essere molto soddisfacente). Ecco perché sia il Prof. __________, a suo tempo, che il sottoscritto consigliano prudenza prima di intervenire sul lato sinistro.” (Doc. XII/B, sottolineature della redattrice)

Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 20 maggio 2009, ha osservato:

" Vedi nota riassuntiva del 22.11.2007

Attualmente siamo in sede di ricorso (decisione UAI del 14.1.2008)

Nuova documentazione medica presentata:

  • breve certificato dr. __________ del 28.4.2009:

  • viene certificato che l’assicurata risulta essere in cura per fibromialgia e stato ansioso-depressivo, prevista visita psichiatrica nei prossimi giorni da parte del dr. __________

  • rapporto dr. __________ indirizzato al rappresentante legale:

▪ viene indicato che al controllo di 4.2008 sul lato destro la situazione era progressivamente migliorata mentre a sinistra erano peggiorati i disturbi, disturbi regrediti per ca. 6 mesi con una infiltrazione locale. Al controllo del 18.11.2008 viene descritta una progressione radiologica dell’artrosi a sinistra, progressione che secondo il dr. __________ non deve corrispondere ad una progressione della sintomatologia.

▪ Per quanto concerne la limitazione funzionale viene riconfermata l’esigibilità di attività che evitano sforzi con le mani e soprattutto attività ripetitive a carico del pollice.

Valutazione:

non posso che confermare la valutazione espressa in precedenza, valutazione che tiene conto dei limiti funzionali derivanti dalla problematica della mano, della problematica fibromialgica e della problematica psichica, limiti funzionali che si basano su certificazione specialistica

dalla certificazione presentata non risulta un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, in particolare non risulta una sostanziale modifica dello stato psichico.”

(Doc. XV/bis)

2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti.

2.12.1. Dal profilo somatico, l’UAI, basandosi sulle attestazioni del dr. __________, ha considerato l’assicurata abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%, nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie.

Al riguardo, il TCA rileva che, come giustamente osservato dalla rappresentante dell’interessata, la valutazione relativa alla capacità lavorativa residua dell’assicurata espressa dal dr. __________ riguardava unicamente l’aspetto reumatologico, senza tener conto del problema della rizartrosi alla mano destra, oggetto di intervento chirurgico, di competenza del dr. __________.

Nel suo rapporto medico del 4 maggio 2006, infatti, il dr. __________ ha sottolineato che la capacità lavorativa dell’assicurata è limitata dalla problematica reumatologica e in particolare la fibromialgia, precisando “senza tener conto dello stato dopo operazione per rizartrosi, la valutazione della capacità lavorativa da questo punto di vista compete a mio avviso al dr. __________” (doc. 17-3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “tenendo conto dei problemi reumatologici elencati, ma non dell’operazione per rizartrosi realizzata dal dr. __________ l’8 novembre 2005, l’assicurata è tuttora abile al lavoro come assistente di cura o ausiliaria di pulizia a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%” (doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).

A fronte di queste indicazioni del dr. __________, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’8 novembre 2006, ha correttamente ritenuto opportuno richiedere al dr. __________ di compilare il formulario “allegato al rapporto medico” relativo alla capacità lavorativa residua dell’interessata, che non era stato compilato dallo stesso dr. __________ in data 12 marzo 2006 (allorquando aveva redatto il rapporto medico per l’UAI), in quanto, a suo parere, a quel momento una valutazione appariva prematura (cfr. doc. 9-3).

Ricevuto il formulario citato da parte dell’UAI, il dr. __________ non ha tuttavia fornito delle indicazioni in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata, limitandosi, per contro, ad inviare la documentazione medica in suo possesso, relativa all’intervento di resezione-sospensione-interposizione del trapezio a destra. Il dr. __________ ha inoltre indicato che “il problema principale mi sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia” (cfr. doc. 23-5, il corsivo è della redattrice).

Nonostante la mancata valutazione, da parte del dr. __________, in considerazione dei problemi alle mani, della capacità lavorativa dell’assicurata, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 18 gennaio 2007, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività lavorativa, così come attestato dal dr. __________. Il dr. __________ ha infatti osservato che “in risposta alle nostre domande il dr. __________ riferisce che l’intervento chirurgico alla mano ha dato dei buoni esiti funzionali; la problematica del dolore, a suo parere, è collegata all’aspetto fibromialgico, come diagnosticato dal dr. __________” (doc. 25-1).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi di seguito esposti, condividere queste considerazioni del medico del SMR. Secondo il TCA, infatti, sia l’aspetto reumatologico, sia quello legato alla rizartrosi dell’assicurata, necessitano di ulteriori approfondimenti, tramite una perizia pluridisciplinare.

Dal profilo dei disturbi alla mano, va infatti rilevato che il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, limitandosi ad indicare di ritenere opportuna una valutazione pluridisciplinare, che tenga conto sia delle patologie post-chirurgiche, sia degli aspetti reumatologici legati alla fibromialgia che affligge l’assicurata.

Lo specialista, difatti, in uno scritto del 3 settembre 2007 indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, ha indicato di lasciare alla competenza del dr. __________ la valutazione della fibromialgia dell’interessata, aggiungendo che “è difficile valutare, con patologie combinate post-chirurgiche e reumatiche, quale sia il grado di attività ancora esigibile” (doc. 42-2, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi osservato che, con riferimento alla sola patologia della mano e facendo astrazione dalla fibromialgia, “l’intervento di resezione del trapezio comporta già normalmente una diminuzione della forza di presa ed una limitazione di certi movimenti del pollice, soprattutto nelle posizioni estreme di apertura e di chiusura della spanna”. Lo specialista ha aggiunto che “generalmente dopo un intervento di resezione del trapezio il paziente è in misura di riprendere un’attività lavorativa, evitando gli sforzi e soprattutto le attività ripetitive a carico del raggio 1”, sottolineando tuttavia come nel caso di specie non va dimenticato che “una patologia analoga, sintomatica e non operata esiste sull’arto controlaterale e soprattutto vi è una sintomatologia non indifferente, almeno all’ultimo controllo, legata alla fibromialgia” (doc. 42-3, il corsivo è della redattrice).

Infine, nello scritto del 29 aprile 2009, indirizzato alla rappresentante dell’assicurata, il dr. __________ ha ribadito la presenza di persistenti dolori, anche a sinistra, rilevando che “come da me già precedentemente indicato, non posso che sottolineare il carattere progressivo delle affezioni degenerative artrosiche che seguiranno, in maniera altalenante e spesso stagionale, un trend di peggioramento, quantomeno radiologico” (doc. XII/B, il corsivo è della redattrice).

Quanto alle patologie reumatologiche dell’interessata, il TCA ritiene che le stesse debbano essere ulteriormente investigate.

Infatti, rispetto alla valutazione fornita nel rapporto medico del 4 maggio 2006, nel successivo rapporto medico del 10 novembre 2006, indirizzato al dr. __________, il dr. __________ ha constatato un aumento dei dolori dell’interessata (indicando che ella “ha dolori dappertutto, sta malissimo, è un dolore solo” e quindi, “visto l’importantissimo disagio, non vedo altra possibilità che offrire alla signora RI 1 un programma multidisciplinare per pazienti fibromialgici”, cfr. doc. 23-16, il corsivo è della redattrice).

Anche il dr. __________, nel suo referto dell’11 novembre 2006 indirizzato all’UAI, ha indicato di ritenere che “il problema principale mi sembra piuttosto quello del controllo dei dolori nel quadro della fibromialgia” (cfr. doc. 23-1).

Interpellato dal TCA al fine di ottenere maggiori precisazioni in merito alle patologie reumatologiche dell’interessata, il dr. __________, con scritto del 2 aprile 2009, ha sottolineato di non avere più visto l’assicurata dopo l’8 novembre 2006 e di non essere quindi in grado di pronunciarsi circa l’insorgenza di un eventuale peggioramento dei disturbi dopo tale data. Il dr. __________ ha quindi considerato indicata una perizia reumatologica al fine di verificare se vi è stato un peggioramento delle patologie (cfr. doc. VII, il corsivo è della redattrice).

Alla luce di queste considerazioni del dr. __________ e di quelle del dr. __________, dunque, il TCA non può ritenere corretta la valutazione del SMR riguardo alla capacità lavorativa residua, dal profilo somatico, dell’interessata, basata unicamente sull’apprezzamento del 4 maggio 2006 del dr. __________, senza verificare se, successivamente, sia intervenuto o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, come sembrerebbe emergere dallo scritto del 10 novembre 2006 del dr. __________, in cui lo specialista ha descritto una situazione di “importantissimo disagio” (doc. 23-16).

Inoltre e soprattutto, a fronte di patologie “combinate post-chirurgiche e reumatiche” (doc. 42-2), a mente del TCA, l’UAI avrebbe dovuto predisporre una perizia pluridisciplinare, in grado di stabilire con precisione le patologie che affliggono l’interessata e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua, tenendo conto dei disturbi di natura reumatologica, di quelli derivanti dall’intervento di resezione del trapezio alla mano destra a seguito della rizartrosi e, non da ultimo, di quelli relativi alla rizartrosi, sintomatica e non operata, all’arto sinistro, come indicato dal dr. __________.

A tale proposito, il TCA non può condividere le osservazioni del dr. __________ del SMR, il quale, nelle annotazioni del 22 novembre 2007, ha rilevato che i limiti funzionali esposti dal dr. __________ “risultano già presi in considerazione nella scelta delle attività esigibili” (doc. 46-2). Il dr. __________, infatti, come esposto in precedenza, ha espresso, in data 4 maggio 2006, la sua valutazione circa la capacità lavorativa residua dell’interessata, sia nella precedente attività, sia con riferimento ad attività adeguate alle sue condizioni di salute, tenendo conto unicamente delle patologie reumatologiche e facendo astrazione dai disturbi agli arti dell’assicurata, che avrebbero invece dovuto essere giudicati dal dr. __________ (cfr. doc. 17-3, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________, tuttavia, dopo avere indicato nel suo rapporto medico del 12 marzo 2006 che l’assicurata era inabile al lavoro al 100% dall’8 novembre 2005 (doc. 9-1), nei suoi successivi referti non si è più espresso sulla capacità lavorativa residua dell’interessata nella sua precedente attività e in altre adeguate alle sue condizioni di salute, ritenendo necessario effettuare una perizia pluridisciplinare. Inoltre, come esposto in precedenza, la patologia reumatologica dell’interessata potrebbe essere nel frattempo peggiorata, come sembrerebbe emergere dallo scritto del 10 novembre 2006 del dr. __________.

Già solo per tali aspetti l’incarto va quindi rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici pluridisciplinari.

2.12.2. L’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, il quale, dopo avere riscontrato la presenza di una “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di lieve entità; sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.4) di entità lieve/fibromialgia”, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 15%-20% (doc. 22-5).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che nel suo referto peritale il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 15%-20%, senza tuttavia precisare a quale delle affezioni diagnosticate si riferisca tale diminuzione dell’abilità lavorativa.

Questo Tribunale constata in particolare che, nonostante abbia posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, il dr. __________ non ha specificato se tale diagnosi sia da considerare invalidante o meno.

Il perito non ha in ogni caso proceduto ad un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro, nonostante la costante giurisprudenza federale in materia (sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. consid. 2.8. e in particolare la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre 2007).

Va infatti sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.8. e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

Il TCA sottolinea, inoltre, come la necessità di procedere, in caso di esistenza di una diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, ad un accurato esame dei criteri appena ricordati è stata più volte evidenziata anche da questa Corte in numerose sentenze (cfr. al riguardo, solo per citarne alcune, STCA 32.2008.66 del 19 febbraio 2009; 32.2007.394 dell’11 dicembre 2008; 32.2007.367 del 6 novembre 2008; 32.2007.250 dell’8 ottobre 2008; 32.2007.277 del 6 agosto 2008; 32.2007.132 del 29 maggio 2008; 32.2007.162 dell’8 maggio 2008; 32.2007.167 del 20 marzo 2008; 32.2007.130 del 18 febbraio 2008; 32.2007.43 del 24 gennaio 2008).

Da notare, inoltre, che in una sentenza 8C_348/2008 del 7 gennaio 2009, il Tribunale federale ha annullato la valutazione espressa dai primi giudici circa il carattere invalidante dei disturbi derivanti dalla sindrome somatoforme da dolore persistente di cui era affetto un assicurato, ritenendo corretto rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti riguardo a tale argomento. L’Alta Corte ha infatti considerato che nella perizia pluridisciplinare effettuata per conto dell’amministrazione non fossero stati analizzati i criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere eccezionalmente invalidanti i disturbi somatoformi dell’assicurato, osservando:

" (…)

4.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, die MEDAS-Experten hätten bei der Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit auf die Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung (E. 3.1 hievor) abgestellt. Zu prüfen sei, ob die Gutachter diese Vorgaben falsch angewendet hätten. Diese Prüfung ergebe Folgendes: Der Versicherte leide an chronischen Begleiterkrankungen. Diese seien so ausgeprägt, dass sie die Ausübung einer körperlichen schweren Arbeit ausschlössen. Sie seien hingegen nicht geeignet, die Arbeitsfähigkeit in einer körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit einzuschränken. Das bedeute aber nicht, dass sie im Alltag keine Schmerzen und keine anderen Einschränkungen bewirkten. Auch die Überwindung der Folgen der Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit setze eine ständige Willensanstrengung voraus. Im MEDAS-Gutachten sei zudem dargelegt worden, eine Therapie der Somatisierungsstörung hätte sehr wenig Aussicht auf Erfolg und die Prognose sei ungünstig. Es liege also auch ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer missglückten Konfliktbewältigung vor. Aufgrund dieser beiden zusätzlichen Faktoren - nebst der Diagnose einer Somatisierungsstörung - sei die Arbeitsfähigkeitsschätzung der MEDAS-Experten als überzeugend, ja sogar als eher streng zu qualifizieren. Damit stehe gestützt auf das MEDAS-Gutachten mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass der Versicherte in einer seinen körperlichen Beschwerden angepassten Erwerbstätigkeit nur noch zu 50 % arbeitsfähig sei. Hingegen stehe des Ausmass der Behinderung in der bisherigen Tätigkeit eines Bauführers nicht fest, weshalb die IV-Stelle hiezu ergänzende psychische Abklärungen zu treffen habe. Gegebenenfalls habe dies auch für die Tätigkeit eines Verkaufskoordinators zu erfolgen. Komme keine dieser Tätigkeiten mehr in Frage, sei entweder das zumutbare Invalideneinkommen anhand einer Hilfsarbeit festzulegen oder auf die ablehnende Verfügung betreffend berufliche Massnahmen zurückzukommen.

4.2 Im MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 wird aus psychiatrischer Sicht eine Somatisierungsstörung diagnostiziert, welche nach Auffassung der Experten eine Arbeitsunfähigkeit von 50 % bewirkt. Das Gutachten setzt sich aber nicht mit der Frage der Überwindbarkeit einer somatoformen Störung und den hiebei rechtsprechungsgemäss (E. 3.1 hievor) zu beachtenden Zusatzfaktoren auseinander. Wie oben dargelegt betrachtet das kantonale Gericht dennoch gestützt auf das MEDAS-Gutachten zwei dieser Kriterien als in genügender Weise erfüllt und bejaht deswegen einen invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden im Sinne der Rechtsprechung. Die diesbezüglichen Erwägungen überzeugen nicht. Chronische körperliche Begleiterkrankungen müssen ein erhebliches Ausmass aufweisen, um als relevantes Zusatzkriterium Berücksichtigung zu finden. Dass dies hier zutrifft, erscheint mit Blick auf die gemäss MEDAS-Gutachten vom 15. August 2006 nur bescheidenen organischen Befunde und den Umstand, dass körperlich leichte bis mittelschwere Arbeiten aus somatischer Sicht vollumfänglich zumutbar sind, zumindest fraglich. Es ergeben sich sodann weder aus der MEDAS-Expertise noch anderweitig genügende Sachverhaltsmerkmale, um auf das Vorhandensein oder Fehlen eines innerseelischen Verlaufs im verlangten Sinne und Ausmass (E. 3.1 hievor) schliessen zu können. Soweit die Vorinstanz dieses Kriterium bejaht und ihm zusammen mit dem Faktor der körperlichen Begleiterkrankungen entscheidendes Gewicht beimisst, stützt sie sich auf diskutable Interpretationen der gutachterlichen Aussagen. Eine verlässliche Grundlage für die Bejahung (oder Verneinung) eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens kann darin nicht gesehen werden. Zutreffend ist sodann zwar, dass es weiterer psychiatrischer Abklärungen bedarf. Diese haben sich aber entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht auf das Ausmass einer psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeit zu beschränken. Vielmehr sollen sie die notwendigen Erkenntnisse für die zuverlässige Beantwortung der Frage erbringen, ob die festgestellte Somatisierungsstörung überhaupt Folgen für die Arbeitsfähigkeit hat, welche mit zumutbarer Willensanstrengung nicht überwindbar sind. Dabei wird den bisher ausgeübten Berufen, aber auch Verweistätigkeiten Rechnung zu tragen sein. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht erforderlich, dass die Berufsberatung der IV-Stelle vorab entsprechende Berufsprofile erstellt. Von einem psychiatrischen Experten kann erwartet werden, dass er sich auch ohne solche Profile zuverlässig zur Frage der psychischen Belastbarkeit in verschiedenen Berufen äussern kann.

Die Beschwerde ist somit in dem Sinne gutzuheissen, dass die vorinstanzliche Feststellung eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens aufgehoben wird. Ansonsten bleibt es bei der Rückweisung zur ergänzenden Abklärung - mit den genannten Präzisierungen - und zur neuen Verfügung an die IV-Stelle. Bestand hat daher auch der Kostenentscheid.”

Nel caso di specie, a fronte quindi di una perizia psichiatrica priva di un accurato approfondimento a proposito del carattere invalidante o meno della sindrome somatoforme dell’interessata, l’UAI, vista la chiara giurisprudenza federale in materia, più volte ricordata dal TCA, non poteva ritenere esaustiva la relazione peritale del dr. __________ e avrebbe dovuto procedere ad un complemento peritale.

Pertanto, la perizia psichiatrica del dr. __________ non può essere ritenuta completa ed approfondita e l’incarto deve quindi essere rinviato all’UAI per nuovi accertamenti medici specialistici.

2.12.3. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia multidisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.3..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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