Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.79
Entscheidungsdatum
29.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.79

cr/DC/sc

Lugano 29 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 marzo 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, di professione carpentiere, nel mese di dicembre 1995 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti al fine di poter beneficiare di un collocamento in un altro posto di lavoro, a seguito di un infortunio occorsogli al gomito destro nel mese di luglio 1994 (doc. 5/1-6).

Esperiti gli accertamenti del caso - in particolare di natura professionale, con lo scopo di definire con precisione i settori nei quali l’assicurato avrebbe potuto svolgere una nuova attività lavorativa, nonostante il danno alla salute (cfr. doc. 17-1, 20-1, 33-1, 55-1, 58-1) – con decisione del 16 giugno 1998, l’UAI ha accordato all’interessato una riformazione professionale (empirica) quale magazziniere-venditore di pezzi di ricambio presso il __________ di __________ dal 10 giugno 1998 al 30 giugno 2001 (doc. 65-1).

A seguito di un nuovo infortunio verificatosi nel mese di ottobre 1999, l’assicurato ha smesso di frequentare la scuola ed è stato spesso assente dal posto di lavoro, non portando quindi a termine la riformazione professionale intrapresa (doc. 85, 110 e 125-1).

Con decisione del 18 marzo 2005, l’assicuratore infortuni ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità per un’incapacità lucrativa del 70% a partire dal 1° maggio 2005 e una indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 149/2-4).

1.2. L’UAI, dopo avere verificato la capacità lavorativa residua dell’interessato dal profilo medico – stabilendo che l’assicurato è inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. annotazioni del 16 settembre 2005 del dr. __________ del SMR, doc. 154-1) – e avere proceduto alla valutazione economica del caso (cfr. doc. 159/1-3), con decisione del 28 dicembre 2005, ha rifiutato il diritto ad una rendita, essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 161/1-3).

A seguito dell’opposizione dell’assicurato e della nuova documentazione medica prodotta (doc. 162/1-3, 164, 166-2, 166/5-7), l’UAI, dopo avere disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione su opposizione del 12 marzo 2008, ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado AI del 53%), a partire dal 1° agosto 2005, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. doc. B).

1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA.

Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato sia la decorrenza del diritto alla rendita – che a suo modo di vedere deve essere accordata a partire dal mese di gennaio 1996, ossia un anno e mezzo dopo l’insorgenza dei primi problemi invalidanti al gomito – sia l’ammontare della stessa – che deve essere intera dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2006 e, poi, pari a ¾ di rendita dal 1° gennaio 2007 e non dal 1° settembre 2005, come indicato erroneamente nel ricorso (cfr. al riguardo la precisazione esposta dallo stesso rappresentante nel suo successivo scritto del 4 giugno 2008, cfr. doc. VI).

Secondo il rappresentante, infatti, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 1996, in applicazione della media retrospettiva, per i disturbi al gomito e alla cervicale e, da giugno 2001, per motivi psichiatrici, che lo hanno reso inabile al lavoro al 100%, come attestato dal dr. __________; da gennaio 2007, invece, la rendita intera è da ridurre a ¾, essendo l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività adatte, come stabilito dai medici del SAM e risultando, dal raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 63% (I).

1.4. In data 4 giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la documentazione medica comprovante i disturbi psichiatrici dell’interessato, ribadendo la richiesta ricorsuale di attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 1996 e di tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del 63%) dal 1° gennaio 2007 (VI).

Il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la data del 1° settembre 2005, indicata in sede ricorsuale quale momento a partire dal quale l’interessato avrebbe diritto a ¾ di rendita, è errata e va corretta con il 1° gennaio 2007, data dell’esame peritale del SAM (VI).

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che, come emerge dalla valutazione del SMR, non vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato rispetto al momento della valutazione peritale del SAM (VIII + 1-3).

1.6. Con osservazioni del 10 giugno 2008, l’UAI, a proposito della decorrenza del diritto alla rendita, ha rilevato che prima del mese di maggio 2005 l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 100% in attività alternative adatte, con una incapacità al guadagno del 22%; quanto al periodo successivo, dalla perizia del SAM è emerso che a partire dal mese di maggio 2005 l’assicurato, inabile al 70% come carpentiere, è invece abile al lavoro al 50% in attività adatte, con conseguente incapacità al guadagno del 53% (IX).

1.7. In data 24 giugno 2008, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la risposta dell’UAI appare contraddittoria laddove indica che non vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, peggioramento che invece emerge dalla perizia del SAM e dai referti medici prodotti in corso di causa. Secondo il rappresentante, il peggioramento dello stato di salute intervenuto nel 2005, a seguito dei gravi fatti che hanno coinvolto i figli dell’assicurato, non ha aggravato la capacità lavorativa dell’interessato, che era già nulla ben prima del 2005. L’assicurato non ha, infatti, potuto riprendere la sua attività lavorativa a partire dal 1999; da allora, egli ha presentato una reazione depressiva, che ha comportato ben 5 ricoveri presso strutture specializzate, comportando una totale incapacità lavorativa (XI).

1.8. Con osservazioni del 9 luglio 2008, l’UAI, alla luce della nuova presa di posizione da parte del SMR, ha confermato la correttezza della propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (XV + bis).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XVI), per conoscenza.

1.9. Pendente causa, il TCA ha chiesto all’UAI di trasmettere i referti della Clinique __________ e quello del dr. __________, citati nella perizia del SAM, ma non presenti nell’incarto AI.

In data 24 febbraio 2009 l’amministrazione ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dal Tribunale (XVII + 1-4).

1.10. In corso di causa - dopo avere riscontrato che, all’interno dell’incarto AI inviato dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa, vi erano dei documenti riguardanti un altro assicurato (indicati come “incarto LAINF”) - il TCA ha trasmesso l’incarto AI all’UAI, invitandolo ad eliminare i documenti che non concernevano il signor RI 1 (XVIII).

In data 13 marzo 2009 è pervenuto al TCA l’incarto AI da parte dell’amministrazione, senza lettera accompagnatoria.

1.11. Il TCA ha inoltre chiesto all’UAI di precisare quando ha avuto inizio, nel caso dell’assicurato, l’anno di carenza prima di potere beneficiare di prestazioni da parte dell’AI (XIX).

Con scritto del 2 aprile 2009, l’UAI ha comunicato quanto segue:

" Le comunichiamo che l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI ha avuto inizio con il secondo infortunio (incidente della circolazione) patito dall’assicurato in data 27.10.1999 (cfr. anche a tal proposito le percentuali di inabilità lavorativa inviate dalla __________ all’UAI mediante lo scritto 11.10.2001 nonché la proposta per il medico datata 13.6.2005 agli atti).

Per quanto riguarda il periodo antecedente al mese di maggio 2005, si ricorda nuovamente che il signor RI 1 presenta una piena capacità lavorativa in attività alternative con susseguente incapacità al guadagno pari al 22% (cfr. a tal proposito le annotazioni SMR 16.9.2005 rispettivamente 6.7.2006, il rapporto 27.12.2005 della consulente in integrazione professionale nonché il punto 3.1. della decisione su opposizione impugnata).” (Doc. XX)

1.12. In data 21 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che per determinare “la decorrenza della prestazione occorre applicare la cosiddetta media retrospettiva”, fermo restando che “il requisito base resta l’anno di attesa, ma tale anno va determinato in funzione dell’inizio dell’incapacità al lavoro (almeno il 40% in media)” (XXII).

Queste osservazioni del rappresentante dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (XXIII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° agosto 2005.

L’assicurato ritiene, per contro, di avere diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 1996 e a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2007.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 30 gennaio 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome cervico-vertebrale cronica con componente cervico-cefale, nonché irradiazioni a livello della spalla sinistra, su alterazioni di tipo statico con tendenza cifotica a partire da C3 verso craniale, nonché alterazioni degenerative soprattutto di tipo osteocondrosico C6/C7, in minor misura anche a livello del segmento C3/C4; dolori a livello dell’avambraccio destro in stato dopo epicondilopatia radiale destra e intervento chirurgico di denervazione secondo Bosworth del gomito destro il 12.09.1994, re-intervento in data 28.07.1995 con nuova denervazione del gomito e sinoviectomia dell’articolazione radio-omerale e neurolisi del nervo radiale, terzo intervento di ricostruzione del legamento collaterale laterale ed intervento sul supinatore in data 10.06.1997 per un’instabilità laterale del gomito destro; sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a livello della gamba di destra su iniziali alterazioni degenerative discali a livello L4/L5 e L5/S1” (doc. 192-30).

Lo specialista ha indicato che, tenuto conto di queste patologie, l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro al 70%-80% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali, precisando che “vi è una limitazione nel mantenere la colonna cervicale e lombare in posizioni statiche prolungate in particolar modo in estensione e flessione laterale; vi è una limitazione nei movimenti di estensione ripetuti della colonna lombare e cervicale; vi sono delle limitazioni nel mantenere la posizione seduta per più di un’ora; limitato il paziente nell’alzare pesi superiori ai 10 kg; per quanto riguarda il braccio destro vi è una limitazione nello svolgere attività lavorative di tipo monotono ripetitivo con il braccio destro, in particolar modo se devono essere svolte contro resistenza o contro forza; limitazioni nel movimento del braccio destro soprattutto nell’estensione ripetuta” (doc. 192-32).

L’aspetto psichico è, invece, stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 18 gennaio 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva con prevalenza di aspetti emozionali (ICD10-F43.23); disturbo Borderline di personalità di tipo impulsivo (ICD10-F60.30); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)” (doc. 192-36).

Il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50%, con una evoluzione lenta e una prognosi a medio-lungo termine poco favorevole (doc. 192-36).

Lo specialista ha aggiunto che, visti i tentativi di reintegrazione professionale già effettuati in passato, con esito negativo, “non credo sia indicato un nuovo provvedimento, malgrado la sua età relativamente giovane, ma vi è la problematica della polipatologia” (doc. 192-36).

Il dr. __________ ha sottolineato l’importanza per l’assicurato di un sostegno psichiatrico a lungo termine, vista la situazione familiare ancora molto critica (doc. 192-37).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 31 gennaio 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva con prevalenza di aspetti emozionali (F43.23); disturbo Borderline di personalità di tipo impulsivo (F60.3); sindrome cervicovertebrale cronica con/su componente cervico-cefale, irritazioni a livello della spalla sinistra, alterazioni di tipo statico con tendenza cifotica a partire da C3 verso craniale, alterazioni degenerative soprattutto di tipo osteocondrosico C6-C7, in minor misura C3-C4; dolori a livello dell’avambraccio destro con/su pregressa epicondilopatia radiale, pregresso intervento chirurgico di denervazione secondo Bosworth al gomito destro il 12.09.1994, pregresso reintervento con nuova denervazione del gomito, sinoviectomia dell’articolazione radio-omerale, neurolisi del nervo radiale il 28.07.1995, pregresso intervento di ricostruzione del legamento collaterale laterale ed intervento sul supinatore il 10.06.1997 per instabilità laterale del gomito destro; sindrome lombovertebrale con/su componente spondilogena a livello dell’arto inferiore di destra, iniziali alterazioni degenerative discali L4-S1”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome da dolore somatoforme (F45.0); sovrappeso con BMI 29.4 e dislipidemia; ipertensione arteriosa; epatopatia; dispepsia” (doc. 192-17+18).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro al 50% in un ambiente lavorativo adatto, a partire dal mese di maggio 2005 (data della decisione dell’assicuratore infortuni) (doc. 192-21). Essi hanno anche sottolineato che “non possiamo codificare la capacità lavorativa antecedente la decisione __________ del maggio 2005” (doc. 192-21).

I medici del SAM hanno aggiunto che, qualora dovesse migliorare la patologia psichiatrica, l’assicurato potrebbe raggiungere un grado di capacità lavorativa del 75% in attività adatte (doc. 192-21).

I medici del SAM hanno poi evidenziato di avere “dei dubbi sulla compliance medicamentosa, poiché il tasso sierico del Tegretol è molto basso e quello del Floxyfral non è detettabile. Abbiamo dunque dei dubbi che l’assicurato assuma tutti i medicamenti prescritti dal curante. Come fattori non medici vi sono le condizioni economiche non molto agiate della famiglia __________ e la detenzione dei due figli maschi” (doc. 192-20, la sottolineatura è della redattrice).

Nel suo rapporto medico del 12 dicembre 2007, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva; disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo; sindrome da dolore somatoforme” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicovertebrale cronica; dolori all’avambraccio e al gomito destro: stato dopo 3 interventi (1994, 1995, 1997); sindrome lombovertebrale” (doc. 189-1), ha osservato:

" Perizia SAM (31.01.2007) con valutazione specialistica reumatologica e psichiatrica.

Si riconosce una caricabilità diminuita dal punto di vista somatico per quanto riguarda la colonna e il braccio destro, i limiti funzionali fisici vengono descritti (diversi e insorti non allo stesso tempo, i motivi: dapprima al gomito nel 1994, poi cervicali 1999, lombare 2005).

Da notare che a diverse riprese era stato ritenuto idoneo a attività lavorative con limiti funzionali descritti (ultima la valutazione a __________ dell'ottobre 2004 ma anche quella del novembre-dicembre 2000), ma i tentativi di intraprendere un'altra attività non sono mai riusciti.

Dal punto di vista psichiatrico è riconosciuta una tenuta diminuita (CL 50% nel rispetto dei limiti funzionali fisici).

Per quanto riguarda l'inizio della IL, è assai difficile mettere un termine esatto.

Da notare che l'A. ha una rendita __________ 70% dal maggio 2005, ottenuta su transazione (in presenza di un rapporto della Clinica di riabilitazione __________ del 02.11.2004 che riconosceva una CL normale in attività adatte).

Vista la valutazione pluridisciplinare di __________, non possiamo riconoscere una IL negli anni precedenti il 2005.

Stabiliamo quindi l'inizio della IL con le % date a partire dal maggio 2005 (decisione __________).

Visti i limiti funzionali dati la IL nella professione abituale (carpentiere), viene stabilita al 100% (non 70% come da perizia SAM)." (Doc. 189-2, la sottolineatura è della redattrice)

2.5. In sede ricorsuale, contestando la decisione dell’UAI di attribuirgli una mezza rendita di invalidità dal mese di maggio 2005, l’assicurato ha prodotto i seguenti certificati medici:

rapporto di uscita del 2 agosto 2007 dalla Clinica __________ di __________, sottoscritto dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Capo clinica, e dal dr. __________, medico assistente, inerente la degenza dal 17 aprile 2007 al 9 maggio 2007. In tale referto, gli specialisti, poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.30); sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”, hanno osservato:

" (...)

Valutazione, decorso e proposte:

Durante il corso del ricovero il paziente ha parzialmente recuperato la condizione eutimica, diminuendo la quota d'ansia basale e ripristinando un adeguato ritmo sonno-veglia.

Durante i colloqui in reparto il paziente esternava il profondo disagio per la propria situazione familiare. All'episodio inerente le vicende giudiziarie dei propri figli il paziente faceva risalire l'origine della propria psicopatologia, vivendo inoltre come difficoltosa la conflittuale relazione con la moglie. Durante i colloqui il paziente è stato inoltre confrontato sulla propria inadeguata compliance alla terapia farmacologica.

Dopo un controllo ematico che illustrava l'inadeguata assunzione di farmaci, si spiegava al paziente l'importanza della costante assunzione degli stessi e si procedeva all'instaurazione di una adeguata terapia farmacologica. A tal proposito, per il ripristino di un adeguato e stabile tono dell'umore, si è introdotto in terapia un antidepressivo serotoninergico, la fluvoxamina, ed uno stabilizzatore del tono dell'umore, la carbamazepina, con beneficio. Per dissipare la quota d'ansia è stato introdotto in terapia il clorazepato di potassico e l'oxazepam. Il ritmo sonno-veglia è stato infine regolarizzato con il flurazepam.

Non è stato possibile completare il programma terapeutico in quanto il paziente, in data 09.05.2007, si è autodimesso in seguito ad un grave lutto familiare (è deceduto uno dei fratelli)." (Doc. D, sottolineature della redattrice)

rapporto di uscita del 15 ottobre 2007 in merito alla degenza dal 20 giugno 2007 al 6 agosto 2007 presso la Clinica __________, in cui il dr. __________, Capo clinica e la dr.ssa __________, medico assistente, dopo aver posto le diagnosi di “sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.22); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.30)”, hanno indicato:

" (...)

Valutazione, decorso e proposte:

Al momento dell'ingresso è stata valutata la necessità di una terapia infusionale per mitigare le quote d'ansia e favorire il riposo notturno, associando la titolazione del Flurazepam. Poiché durante l'arco della giornata il paziente lamentava il permanere di una certa quota d'ansia, nonostante la titolazione dell'Oxazepam, quest'ultimo è stato sostituito dall'Alprazolam, con beneficio. È stato quindi possibile sospendere gradualmente il Clorazepato, mantenendo lo stato di benessere. Dopo la titolazione della Fluoxetina, inoltre, si è assistito al ripristino della condizione eutimica. In breve tempo il paziente ha riacquistato le proprie competenze funzionali, riuscendo a partecipare attivamente ai momenti terapeutici organizzati in struttura, come l'ergoterapia ed i gruppi di supporto psicologico. Inoltre ha beneficiato delle misure fisiorilassanti, che hanno contribuito a diminuire la tensione. Dopo aver osservato la stabilità del compenso psichico raggiunto attraverso dei congedi al domicilio, si sono così potute organizzare le dimissioni. (...)" (Doc. D1)

L’assicurato ha poi trasmesso i seguenti referti medici:

rapporto del 14 settembre 2001 della Clinica __________ di __________ (firmato dal dr. __________, Capo servizio del Settore __________ e dalla dr.ssa __________, medico assistente), dove l’interessato è rimasto degente dal 10 luglio 2001 al 30 luglio 2001 (1a ammissione), in quanto affetto da “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo emozionale (ICD10-F43.23); problematica relazionale con i figli (ICD10-Z63); cervicalgie di origine tendomialgiche e ligamentari riacutizzate; stato dopo contusione della spalla sinistra con instabilità dell’articolazione acromio-clavicolare sinistra” (doc. E1).

rapporto dell’8 febbraio 2002 della Clinica __________ di __________ (sempre firmato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________), in merito alla degenza dal 5 dicembre 2001 al 16 gennaio 2002 (2a ammissione), nel quale sono state poste le diagnosi di “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo emozionale (ICD10-F43.23); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10-F60.30); problematica relazionale con la moglie e i figli (ICD10-Z63); cervicalgie di origine tendomialgiche e legamentari riacutizzate” (doc. E2).

rapporto del 14 maggio 2008, inerente la degenza dal 17 gennaio 2002 al 1 febbraio 2002 presso l’Ospedale __________ di __________, sottoscritto dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e dal dr. __________, medico assistente, nel quale sono state poste le diagnosi di “sindrome dorso-cervicale su turbe statiche e degenerative in stato dopo trauma della colonna cervicale (11.99), omalgia aspecifica destra su trauma (8.01); sindrome da disadattamento con prevalente disturbo emozionale; disturbo di personalità emotivamente instabile; stato da denervazione, sinoviectomia dell’articolazione radio-omerale e neurolisi del nervo radiale (7.95); stato da ricostruzione dell’apparato legamentare laterale del canale supinatorio (6.97); dislipidemia” (doc. E3).

rapporto del 18 maggio 2005 della Clinica __________ di __________ (firmato dal dr. __________, medico capo servizio e dal dr. __________, medico assistente), in merito alla degenza dal 30 aprile 2005 al 2 maggio 2005 (3a ammissione), nel quale è stata posta la diagnosi di “reazione acuta a stress grave (ICD10-F43.02)”, a seguito dell’arresto dei due figli maschi minorenni, con l’accusa di omicidio (doc. E4).

rapporto dell’8 giugno 2005 della Clinica __________ di __________ (firmato dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________, in merito alla degenza dal 27 maggio 2005 al 6 giugno 2005 (4a ammissione), nel quale è stata posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10-F43.23); sindrome di somatizzazione (ICD10-F45.0)” (doc. E5).

rapporto d’uscita del 5 settembre 2005 dalla Clinica __________, relativo alla degenza dal 6 giugno 2005 al 1° luglio 2005 (2a ammissione), indirizzato alla Clinica __________ di __________: in tale referto, la dr.ssa __________, Capo clinica, il dr. __________, Direttore medico e il dr. __________, medico assistente, hanno posto le diagnosi psichiatriche di “sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD0-F43.23); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31)” (doc. E6).

rapporto d’uscita del 19 aprile 2007 dalla Clinica __________, dove l’interessato è rimasto degente dal 6 novembre 2006 al 24 novembre 2006 (4a ammissione), affetto da “sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.0) e disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31)” (doc. E7).

rapporti d’uscita dalla Clinica __________ del 19 aprile 2007 (doc. E8) e del 15 ottobre 2008 (doc. E9), già prodotti unitamente al ricorso (cfr. doc. D e D1).

Con scritto del 7 maggio 2008, indirizzato ai medici del SAM, il dr. __________ ha chiesto i seguenti chiarimenti:

" Purtroppo devo ritornare sul caso del summenzionato assicurato richiedendovi alcune precisazioni.

In primo luogo si tratta di stabilire l'inizio della IL di lunga durata. Voi nella vostra perizia vi limitate ad indicare la data di maggio 2005, data che coincide con l'assegnazione d'una rendita del 70% da parte della __________. Questo grado d'invalidità si basa sulla valutazione della clinica di __________ di novembre 2004, valutazione che in seguito viene "modificata" dopo breve scritto del curante dr. __________ che ritiene che l'attività adatta risulta esigibile unicamente nella misura di poche ore al giorno.

Vi prego quindi di rivalutare il caso, cercando, con l'ausilio delle precedenti valutazioni peritali e del rapporto di __________, di definire se e in quale misura la capacità lavorativa residua dell'assicurato ha subito delle modifiche dal 2000 in poi, questo per il lato sia psichiatrico che somatico. In particolare vi prego di valutare se lo stato di salute rispettivamente lo stato valetudinario da voi riscontrato ha subito delle modifiche rispetto alla valutazione di __________. Nel caso affermativo vi prego di indicare con precisione in cosa consiste questa modifica.

Inoltre vi prego di specificare, onde evitare malintesi, se la problematica psichiatria e quella reumatologica possano essere sommabili o meno.

Dato che si tratta d'un caso di ricorso vi prego di rispondere alla presente lettera con sollecitudine." (Doc. VIII/2)

In data 20 maggio 2008, i medici del SAM hanno così risposto:

" Volentieri rispondiamo alle domande poste nella lettera del 7.05.2008, ricevuta il 16.05.2008. Per poter rispondere abbiamo a disposizione la nostra perizia SAM con il consulto in psichiatria ed il consulto reumatologico. Non siamo più in possesso del dossier UAI completo.

L'UAI ci invia una copia del rapporto d'uscita della Clinica __________ di riabilitazione di __________ del 2.11.2004 e le note del Dr. __________ del 7.05.2008. Da queste note, si evince che vi è una decisione su opposizione da parte dell'UAI del 11.03.2008, codificante un grado Al del 50% dal 1.08.2005. L'UAI ricevette due rapporti della Clinica __________ riguardanti le degenze dal 17.04 al 9.05.2007 e dal 20.06 al 6.08.2007 (questi documenti sono postumi rispetto alla perizia SAM).

Si constata un peggioramento rispetto al periodo del ricovero presso la Clinica __________ di riabilitazione della __________ dal 15.11 al 12.12.2000. A livello della colonna vertebrale subentrò un peggioramento per la cervicale nel 2003 e per la lombare nel 2005.

Dal punto di vista psichico subentrò un peggioramento dopo la perizia del Dr. __________ (7.06.2004); nel corso del 2005 vi fu l'arresto dei figli dell'A. (fatto che ebbe un importante influsso sulla psiche dell'A.). La valutazione della Clinica __________ di riabilitazione della __________ a __________ (degenza dal 4 al 22.10.2004) pone dei limiti funzionali più "stretti" rispetto alla valutazione del 2000.

Secondo la valutazione SAM è subentrato un peggioramento nel corso del 2005 a livello reumatologico (colonna vertebrale, cervicale e lombare) ed a livello psichiatrico (sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva con prevalenza di aspetti emozionali).

Le limitazioni dovute ai problemi psichiatrici e reumatologici non sono da sommare.

La limitazione della capacità lavorativa del 70% come carpentiere, permette di rispettare le limitazioni dovute ai problemi psichiatrici. Infatti le due patologie non vanno sommate, bensì integrate, in quanto entrambe prendono in considerazione una diminuzione del rendimento.

La limitazione della capacità lavorativa del 50% in attività adatte, a causa dei problemi reumatologici, permette di tenere conto delle limitazioni dovute ai problemi psichici.

Inoltre ricordiamo che sia lo psichiatra, sia il reumatologo hanno valutato ambedue la sindrome da dolore somatoforme." (Doc. VIII/3, la sottolineatura è della redattrice)

Nelle sue annotazioni del 7 maggio 2008 (evidentemente completate dopo avere ottenuto la risposta del 20 maggio 2008 da parte dei medici del SAM, n.d.r.), il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha quindi indicato:

" Assicurato di professione aiuto-carpentiere.

A beneficio rendita __________ 70% (transazione) per problematica braccio destro.

Moglie rendita Al 1/1 per motivi psi

2 figli in carcere

Riformazione professionale per epicondilopatia postraumatica (trauma del 4.7.1994, __________) nel ramo della vendita.

Riformazione a partire dal 10.1.1998 quale magazziniere (durata prevista 2 anni) interrotta per infortunio del 27.10.1999 (distorsione colonna cervicale e riattivazione epicondilopatia a destra) e nuovo infortunio del 4.7.2002 con contusione spalla sinistra.

Clinica riabilitazione __________ del 19.11.2001: abile al 100% quale magazziniere o nella vendita dal 23.10.2000.

Già allora diagnosi psichiatrica di disturbo dell'adattamento con reazione depressiva prolungata E 43.21 e probabile sindrome da dolore somatoforme E 45.4.

Presa a carico __________ a partire da 5.2001 (compliance ridotta).

Ricovero __________ dal 10.7.2001 al 30.7.2001 (conflittualità con figlia adolescente).

Ricovero __________ dal 8.7.2002 al 26.8.2002.

Valutazione __________ del 9.9.2003 __________, Dr. __________, chirurgo: attualmente inabilità completa per motivi psichiatrici.

Dr. __________ 7.6.2004: assenza di patologia psichiatrica maggiore, attività lavorativa esigibile dal punto di vista psichiatrico

Clinica di riabilitazione __________ del 2.11.2004:

● diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente

● viene negato un nesso causale con gli infortuni del 1999 e del 2000

● assicurato abile a riprendere qualsiasi attività senza pesi superiori ai 20 kg e senza movimenti ripetitivi o prolungati con iperestensione del polso destro.

__________ chiude indennità giornaliera a partire dal 1.5.2005, in seguito abile in misura massima possibile, fino al 30.4.2005 inabilità lavorativa completa.

Rendita __________ 70% dal 1.5.2005 su transazione.

Decisione UAI 28.12.2005: CGR 78,02%.

Viene fatta opposizione

viene presentato un rapporto della clinica __________ con diagnosi di

  • disturbo di personalità emotivamente instabile E 60.30

  • sindrome mista ansioso-depressiva da disadattamento con prevalenza di aspetti emozionali.

SAM 1.2007

DIAGNOSI

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva con prevalenza di aspetti emozionali (F43.23).

Disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo (F60.3).

Sindrome cervicovertebrale cronica con/su:

● componente cervicocefale,

● irritazioni a livello della spalla sinistra,

● alterazioni di tipo statico con tendenza cifotica a partire da C3 verso craniale,

● alterazioni degenerative soprattutto di tipo osteocondrotico C6-C7, in minor misura C3-C4.

Dolori a livello dell'avambraccio destro con/su:

● pregressa epicondilopatia radiale,

● pregresso intervento chirurgico di denervazione secondo Bosworth al gomito destro, 12.09.1994,

● pregresso reintervento con nuova denervazione del gomito, sinoviectomia dell'articolazione radio-omerale, neurolisi del nervo radiale, 28.07.1995,

● pregresso intervento di ricostruzione del ligamento collaterale laterale ed intervento sul supinatore, 10.06.1997 per instabilità laterale del gomito destro.

Sindrome lombovertebrale con/su:

● componente spondilogena a livello dell'arto inferiore di destra,

● iniziali alterazioni degenerative discali L4-S1.

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome da dolore somatoforme F45.0.

Sovrappeso con BMI 29,4 e dislipidemia. Ipertensione arteriosa.

Epatopatia.

Dispepsia.

Conclusione SAM.

IL 70% quale carpentiere.

Attività adatta dal punto di vista reumatologico esigibile al 70-80%. Impedimento psichiatrico valutato in un 50%.

Decisione su opposizione del 11.3.2008: grado Al 53% dal 1.8.2005

Ricorso:

  • viene contestato l'inizio della IL di lunga durata

nuova documentazione medica:

rapporto clinica __________ concernente degenza dal 17.4.2007 al 9.5.2007:

diagnosi di

disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline F60.30

sindrome mista ansioso-depressiva F41.2

dal rapporto risulta:

  • problematica relazionale con la moglie e a livello sociale

  • scarsa compliance medicamentosa riferita da parte del __________ e confermata dai tassi ematici

  • assicurato auto-dimesso precocemente per morte del fratello

rapporto clinica __________ concernente degenza dal 20.6.2007 al 6.8.2007:

diagnosi idem

  • "in breve tempo il paziente ha riacquistato la proprie competenze funzionali"

Risposta SAM del 20.5.2008:

il SAM conferma un peggioramento dello stato di salute avvenuto nel corso del 2005 in relazione all'arresto dei figli. In assenza d'una chiara data il peggioramento viene datato con maggio 2005.

II SAM conferma la non cumulabilità della IL reumatologica e di quella psichiatrica.

Conclusione:

  • si conferma quindi la valutazione SAM

  • l'attuale documentazione inoltrata evidenzia i noti problemi con importante componente socio-economica, dalla documentazione non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla perizia SAM."

(Doc. VIII/1, sottolineature della redattrice)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti documenti:

rapporto dell’11 settembre 2003 relativo alla degenza dal 13 agosto 2003 al 9 settembre 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________. In tale referto, il dr. __________, Primario e il dr. __________, medico assistente, hanno posto le diagnosi di “1. disturbo ansioso-depressivo con facile irritabilità ed impulsività, sovraccarico psicosociale; 2. cervico-toraco-cefalgia aspecifica con/su: sindrome miofasciale, sindrome delle faccette, turbe statiche con cifosi, alterazioni degenerative all’altezza C6/C7; disturbi delle memoria in modalità visus-spaziale e verbale in stato dopo trauma della colonna cervicale occorso in novembre ‘99 ed in data 29.12.2000 (incidente della circolazione); 3. lombalgia aspecifica cronico-recidivante in stato dopo incidente stradale negli anni ‘90; 4. stato dopo epicondilite radiale con/su: stato dopo intervento al gomito secondo Bossworth nel ‘94, stato dopo denervazione, sinoviectomia dell’articolazione radio-omerale e neurolisi del nervo radiale nel ‘95, ricostruzione dell’apparato legamentare laterale del canale supinatorio nel ‘97; 5. periartropatia omero-scapolare sinistra con/su: piccola lesione parziale del sovraspinato all’ecografia del 27.08.03; 6. iperlipidemia con colesterolo a 6.8 mmol/l e trigliceridi a 3.6 mmol/l in data 25.8.03” (doc. F2). I medici hanno indicato, tra l’altro, che “in considerazione del quadro clinico globale, abbiamo richiesto un consulto psichiatrico. Dal punto di vista specialistico, è stata diagnosticata una sindrome complessa che compromette soprattutto le funzioni cognitive oltre al comportamento di tipo esplosivo, al momento attuale non è presente una chiara deflessione del tono dell’umore. Al bisogno si potrebbe potenziare il trattamento con Tegretol o sostituirlo con Depakin” (doc. F2 pag. 3). Quanto alla capacità lavorativa, i medici della Clinica di __________ hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% “per la persistente cervicalgia ma soprattutto per la situazione psichiatrica” (doc. F2).

lettera d’uscita del 5 giugno 2004 dalla Clinica __________ (sottoscritta dal dr. __________, Primario e direttore sanitario, dal dr. __________, Primario e dalla dr.ssa __________, medico assistente), dove l’assicurato è rimasto degente dal 2 aprile 2004 al 17 maggio 2004 (III ammissione), nella quale sono state poste le diagnosi psichiatriche di “sindrome mista ansioso-depressiva da disadattamento con prevalenza di aspetti emozionali (ICD10-F43.23), in disturbo borderline di personalità, tipo impulsivo (ICD10-F60.30); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)” (doc. F1). In tale referto i medici hanno osservato:

" (...)

Per rispondere alla richiesta inoltrataci da __________ in data 26.04.2004 e 04.05.2004, circa l'espressione di un nostro parere riguardante le osservazioni peritali del Dr. med. __________ (settembre 2003), ci pregiamo di riferire quanto segue:

il paziente in oggetto è in cura psichiatrica dal 2001 per un'importante sintomatologia ansioso-depressiva, in un contesto di sindrome da disadattamento, iniziata dopo un primo incidente d'auto nel 1999, seguito da un altro incidente d'auto nel 2000. In entrambe le occasioni il signor RI 1 subì una distorsione della colonna cervicale.

Da allora egli riferisce un radicale cambiamento del suo carattere, che da adeguato e socialmente adattato, si sarebbe fatto scontroso, irascibile, aggressivo, fino al rischio di agiti impulsivi nei confronti dei familiari e di terze persone.

Per questo motivo egli è stato ricoverato in due occasioni presso la __________ di __________ (2001-2002), in tre occasioni presso la Clinica __________ (2002-2003-2004) ed è seguito presso il __________ di __________.

Nel corso del primo ricovero in Clinica __________ si è provveduto a far effettuare una visita neurochirurgica (Dr. med. __________, 25.07.2002), dalla quale si evinceva la possibile presenza di micro-lesioni a livello del tronco dell'encefalo, rapportabili evidentemente ai traumi citati e responsabili dei disturbi psico-intellettuali riferiti dal paziente.

Per questo, dietro suggerimento dello specialista neurochirurgo, abbiamo provveduto a far eseguire un esame neuropsicologico (Neuropsicologa __________, 19.08.2002), che confermava disturbi cognitivi compatibili con una disfunzione cerebrale anteriore a predominanza emisferica destra.

La farmacoterapia adottata ha lo scopo di contenere gli aspetti "esplosivi" del carattere del paziente e, inevitabilmente, comporta un certo grado di sedazione, così come, purtroppo, la comparsa di segnali di sofferenza epatica.

Per questo motivo si è cercato, in particolare nel corso dell'ultimo ricovero, di limitare il più possibile i medicamenti ad azione sedativa-neurolettica, ma al prezzo di vedere ben presto riapparire sintomi ansiosi rilevanti.

La prognosi quo ad valetudinem permane dunque riservata, proprio a causa della natura del disturbo e delle conseguenti terapie adottate per il suo trattamento.

Il paziente continuerà la presa a carico psichiatrica presso il __________ di __________, dove è stato fissato un appuntamento col Dr. med. __________ per il giorno 25 maggio 2004 alle ore 11.45." (Doc. F1)

Nelle sue annotazioni mediche dell’8 luglio 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Non posso che confermare la valutazione espressa in precedenza circa l'evoluzione della capacità lavorativa residua.

Determinante per questa valutazione è il dettagliato rapporto fatto da parte della clinica specializzata di __________ che ha confermato in autunno 2004 la presenza d'una capacità lavorativa in attività confacente." (Doc. XV/bis, sottolineatura della redattrice)

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 31 gennaio 2007 – secondo la quale l’assicurato è inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro in misura del 50% in un ambiente lavorativo adatto - da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto, in data 30 gennaio 2007, ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, viste le sue patologie, è inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma è abile al lavoro al 70%-80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 192-32).

Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, affetto da sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva con prevalenza di aspetti emozionali (ICD10-F43.23); disturbo Borderline di personalità di tipo impulsivo (ICD10-F60.30); sindrome da dolore somatoforme (ICD10-F45.0)” (doc. 192-36), è inabile al lavoro al 50%, con una evoluzione lenta e una prognosi a medio-lungo termine poco favorevole (doc. 192-36).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tali non possono certo essere considerati i referti del 2 agosto 2007 (doc. D) e del 15 ottobre 2007 (doc. D1) della Clinica __________, prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale.

In questi rapporti d’uscita, infatti, i medici della Clinica __________ non fanno che confermare l’esistenza di patologie già riscontrate e prese in considerazione dai medici del SAM, senza peraltro esprimersi in merito alla capacità lavorativa dell’interessato.

A mente del TCA, quindi, tali certificati medici non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nell’ambito della perizia del SAM, circa la capacità lavorativa residua del 50% dell’assicurato (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).

Al momento dell’esame peritale da parte del SAM l’assicurato andava dunque ritenuto inabile al lavoro al 70% nella sua precedente professione di carpentiere, ma abile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, di natura reumatologica.

2.8. Occorre ora verificare a partire da quando l’assicurato va considerato inabile al lavoro in tale misura.

L’amministrazione ha infatti considerato che queste percentuali di incapacità lavorativa perdurino dal mese di maggio 2005, mentre l’assicurato, dal canto suo, rivendica il diritto ad una rendita intera di invalidità dal mese di giugno 2001, allorquando è iniziata la sua inabilità lavorativa completa a causa dei disturbi psichici di cui è affetto, così come attestato dal dr. __________ del __________ di __________.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene, per i motivi di seguito esposti, che i medici del SAM abbiano convenientemente stabilito il momento a partire dal quale l’assicurato è da considerare, dal profilo psichiatrico, inabile al lavoro al 50%.

Va infatti rilevato che nonostante il dr. __________, nel suo referto peritale del 18 gennaio 2007, non si sia espresso sull’inizio dell’incapacità lavorativa (del 50%) dell’interessato causata dai disturbi psichiatrici, lo specialista ha indicato che “in passato è stato tentato anche un reinserimento professionale senza esiti positivi e poi, a causa di una serie di problemi socio-affettivi, familiari ed economici, egli non ha più potuto riprendere la sua attività lavorativa”, aggiungendo che “l’evento del 2005 ha peggiorato una sua situazione già precaria e difficile, in particolar modo per quel che riguarda la salute psichica della moglie che a quanto riferisce l’assicurato è peggiorata nettamente dopo quell’evento” (doc. 192-36, il corsivo è della redattrice).

I medici del SAM, dal canto loro, nel referto peritale del 31 gennaio 2007, hanno indicato che l’inizio dell’inabilità lavorativa è da far risalire al mese di maggio 2005, data che corrisponde a quella decisa dall’assicuratore infortuni come decorrenza del diritto alla rendita LAINF, osservando che “nel passato l’assicurato ha avuto delle brevi incapacità lavorative totali, dovute ai vari ricoveri ospedalieri” (doc. 192-21, il corsivo è della redattrice).

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SMR (cfr. doc. VIII/2), i medici del SAM, nella risposta del 20 maggio 2008, hanno osservato che, dal punto di vista psichiatrico, è subentrato, dopo la perizia del dr. __________ del giugno 2004, un peggioramento dello stato di salute, da ricondurre all’arresto dei figli dell’interessato nel corso del 2005 (doc. VIII/3, il corsivo è della redattrice).

Tale risposta è poi stata condivisa dal dr. __________ del SMR, sia nelle sue osservazioni del 7 maggio 2008 (cfr. doc. VIII/1), sia in quelle dell’8 luglio 2008, nelle quali ha sottolineato che “determinante per questa valutazione è il dettagliato rapporto fatto da parte della Clinica specializzata di __________, che ha confermato in autunno 2004 la presenza di una capacità lavorativa in attività confacente” (cfr. doc. XV/bis).

Il TCA non può che condividere queste considerazioni del medico SMR e dei medici del SAM.

Va infatti evidenziato che, nel referto del 7 giugno 2004, redatto per conto dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ ha espressamente osservato che “non ci sono patologie psichiatriche maggiori o stressori psicosociali o familiari di entità tale da compromettere le potenziali capacità lavorative dell’assicurato”, ritenendo “teoricamente esigibile e terapeuticamente indicata un’attività lavorativa compatibile con le eventuali limitazioni da un punto di vista neurologico-ortopedico” (cfr. doc. XVII/3a, il corsivo è della redattrice).

Inoltre, nel rapporto del 2 novembre 2004 della Clinica __________ di riabilitazione di __________, il dr. __________, Capo-servizio di neurologia e il dr. __________, medico assistente, hanno confermato che l’assicurato è da considerare pienamente abile al lavoro in attività adeguate ai suoi limiti funzionali (doc. XVII/4, il corsivo è della redattrice).

In tale rapporto, i medici del Servizio di riabilitazione neurologica hanno concluso che:

" Au vu des diagnostics retenus, 5 ans après un accident de la voie publique, sans notion de fracture et sans lésion traumatique mise en évidence radiologiquement avec un examen neurologique dans les limites de la norme, nous pouvons admettre qu’il n’y a plus aucune relation entre les plaintes émises par ce patient et les évènements traumatiques survenus en 1999 et éventuellement en 2000. De même, les troubles psychiatriques sont purement d’ordre psychosocial et ne sauraient être expliqués par l’accident de 1999, en l’absence de toute lésion visible radiologiquement au niveau cérébral. De même, si ces troubles du comportement étaient d’origine organique, nous aurions beaucoup de peine à expliquer puorquoi l’aggressivité, l’anxiété se manifestent essentiellement en présence de la famille du patient, jamais à l’extérieur, ce qui a notamment été objectivé durant tout le séjour du patient à la Clinique __________ de réadaptation. De plus, si ces troubles du comportement sont dirigés contre les proches du patient, la reprise d’une activité professionnelle ne pourrait être que bénéfique pour l’éloigner de sa famille et lui redonner un rôle social.

En ce qui concerne l’atteinte à l’integrité corporelle, hormis les séquelles des différentes interventions de l’épicondyle D, nous ne saurions reconnaître una autre atteinte de l’intégrité corporelle.

En ce qui concerne la réinsertion professionnelle via l’AI, nous maintenons que le patient est apte à reprendre tout type d’activité professionnelle, notamment de vendeur pour autant qu’il n’ait pas à porter des charges lourdes au-delà de 20 kg ou à effectuer des mouvements répétitifs ou soutenus avec une hyperextension du poignet D.” (Doc. XVII/4 pag. 10, sottolineature della redattrice)

Alla luce di queste chiare indicazioni, il TCA ritiene corretto considerare l’assicurato inabile al lavoro al 50%, per motivi psichiatrici, a partire dal 2005, come stabilito dai medici del SAM e confermato dai medici del SMR. Prima di tale data, per contro, l’interessato deve essere ritenuto pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come indicato nel rapporto del 2 novembre 2004 della Clinica __________ di riabilitazione di __________ (cfr. doc. XVII/4) e confermato dai medici del SMR (cfr. doc. VIII/1, XV/bis).

Quanto alla presenza di numerosi ricoveri dell’assicurato presso strutture specializzate nel corso degli anni precedenti il 2005 – circostanza addotta dall’assicurato al fine di dimostrare l’esistenza di patologie psichiatriche invalidanti già prima del 2005 - questo Tribunale non può esimersi dal sottolineare che dalla documentazione agli atti emerge che in quel periodo l’assicurato non era regolarmente seguito tramite una presa a carico psicoterapeutica regolare e che, inoltre, la compliance medicamentosa dell’interessato era alquanto dubbia.

Nel suo referto peritale del 18 gennaio 2007, infatti, il dr. __________ ha rilevato che dal 1999 l’interessato non ha più potuto riprendere la sua attività lavorativa “all’inizio in seguito ai suoi dolori e disturbi somatici e poi successivamente aveva presentato una reazione depressiva ormai prolungata che dura tuttora e ragion per la quale è stato ricoverato diverse volte presso varie cliniche ed ospedali del Cantone con una proposta di una presa a carico ed assunzione di farmaci in modo regolare” (doc. 192-36, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha inoltre osservato che “egli era seguito vari anni dal __________ di __________ ma a quanto riferisce non in modo regolare ma piuttosto il __________ gestiva la sua situazione socio-familiare” (doc. 192-36, il corsivo è della redattrice). Anche nel rapporto del 2 novembre 2004 della Clinica di riabilitazione di __________, a pag. 6, si legge che “le 15.06.2004 le dr. __________ téléphone au dr. __________. Ce dernier l’informe qu’ils n’ont jamais vraiment pu entreprendre de “thérapie” avec ce patient et plutôt effectuer une gestion des problèmes rencontrés par le patient en famille. Il semblerait que l’assuré n’ait jamais été très enthousiaste des interventions proposées par le service psychosocial et qu’après sa sortie de la Clinique __________ il n’a jamais rappelé ce psichiatre. Le dr. __________ est d’accord avec le dr. __________ qu’il n’y a pas d’utilité à poursuivre un traitement spécialisé psychiatrique et que la dernière hospitalisation à la Clinique __________ n’était pas réellement une urgence mais plutôt una domande de l’assuré” (doc. XVII/4, il corsivo è della redattrice).

Quanto alla compliance medicamentosa, in diversi referti gli specialisti interpellati hanno espresso seri dubbi al riguardo.

Già il dr. __________, nel suo referto relativo alla visita del 7 giugno 2004, ha sottolineato che “dubitiamo fortemente che l’assicurato assuma realmente i medicamenti almeno nelle dosi che gli sono state prescritte” (doc. XVII/3a, il corsivo è della redattrice).

Anche i medici della Clinica di riabilitazione di __________ hanno evidenziato che “nous avons été surpris d’examiner un patient parfaitement conscient, non ralenti, clair dans les informations qu’il nous donne, sans qu’on ait l’impression de difficultés mnésiques, sans faticabilité alors qu’il est sensé prendre de hautes doses de médicaments, qui, s’ils étaient réellement pris, devraient certainement fortement modifier l’état d’éveil de ce patient” (doc. XVII/4, il corsivo è della redattrice).

I medici del SAM, inoltre, nella perizia del 31 gennaio 2007, hanno evidenziato di avere “dei dubbi sulla compliance medicamentosa, poiché il tasso sierico del Tegretol è molto basso e quello del Floxyfral non è detettabile. Abbiamo dunque dei dubbi che l’assicurato assuma tutti i medicamenti prescritti dal curante” (doc. 192-20, il corsivo è della redattrice).

In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di maggio 2005, l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma sia da considerare abile al lavoro al 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.9. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Il confronto dei redditi va effettuato, contrariamente a quanto operato dalla consulente incaricata nel rapporto del 26 febbraio 2008 (nel quale ha utilizzato i dati relativi al 2006, cfr. doc. 194-2), con riferimento all’anno 2005, dato che è in quell’anno che è avvenuto, come visto (cfr. consid. 2.8.), il peggioramento dello stato di salute ed è sorto il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2).

2.9.1. Nel rapporto del 26 febbraio 2008, la consulente incaricata ha quantificato il reddito da valido che l’assicurato avrebbe potuto percepire, da sano, nel 2006 in fr. 63'981.68 (cfr. doc. 194-2), aggiornando il reddito stabilito dalla precedente consulente nel rapporto del 27 dicembre 2005 (pari a fr. 63'223) sulla base dei dati ritenuti dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 159-3).

Il TCA constata, al riguardo, che la precedente consulente IP, nel rapporto del 27 dicembre 2005, ha effettuato il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per cui, aggiornando al 2005 il reddito di fr. 63'223 relativo al 2004 (e non al 2005 come erroneamente considerato dalla consulente nel rapporto del 26 febbraio 2008, cfr. doc. 195-2), si ottiene un reddito da valido di fr. 63'855.23.

2.9.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008)

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

L’assicurato, quale carpentiere presso la carpenteria del signor __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 63'855.23/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60’875.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'265.92, aggiornato al 2005).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7. e 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare, da maggio 2005, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e ammonta a fr. 28’875.54 (fr. 57'751.08 ridotti del 50%).

2.9.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.9.4. In concreto, nel rapporto del 26 febbraio 2008, la consulente incaricata ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% inerente l’attività leggera (doc. 194-2).

L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, per tenere conto della nazionalità, dell’occupazione a tempo parziale, del danno alla salute e dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro (doc. I).

Sulla base della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.9.3.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 50%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 50% (cfr. doc. 192-21).

Alla luce di questa precisazione, non può, quindi, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.

Va infatti sottolineato che il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.

Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.

Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.

Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).

5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht

(seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades

bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand

Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional

weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V

321 E. 3b/aa S. 322 f.;

vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und

  1. 79 in fine; AHI 1998 S. 175
  2. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche

Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter

Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I

2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der

Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen

über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und

weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen

zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen

Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten

hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der

höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug

auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.

5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt, lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit. Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.

5.3 Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.

5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”

Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 50%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.

Per quel che riguarda, invece, la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessato.

Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1960).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un salario da invalido di fr. 57'751.08 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'987.99 (fr. 28’875.54 - (fr. 28’875.54 x 10 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'855.23 (consid. 2.9.1.), emerge un tasso d’invalidità del 59.3%, arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) agli ultimi dati disponibili del 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).

Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 65’655.43 – ossia fr. 63'855.23 + 1.2 per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr. 27’101.73 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare una riduzione del 50% per motivi medici e del 10% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 58.72%, arrotondato al 59%. Tale risultato dà comunque diritto ad una mezza rendita di invalidità.

2.10. Il TCA non può per contro accogliere la richiesta dell’insorgente di essere posto al beneficio di una rendita di invalidità già nel periodo antecedente al peggioramento dello stato di salute avvenuto nel maggio 2005, per i motivi seguenti.

Se, da una parte, come verrà esposto qui di seguito, è vero che l’assicurato avrebbe potuto, potenzialmente, avere diritto ad una rendita di invalidità già prima del 2005, alla scadenza dell’anno di carenza (da fissare al 1° ottobre 2000, cfr. infra consid. 2.11.), d’altra parte occorre sottolineare che, a quel momento, l’interessato – che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.8.), era da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate - non disponeva di una incapacità al guadagno del 40% almeno (cfr. infra consid. 2.12.4.), presupposto necessario per ottenere il diritto ad una rendita.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:

" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007, l’art. 29 cpv. 1 LAI fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.

Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva - intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).

Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.11. Nella fattispecie in esame, rispondendo ad una esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA (cfr. doc. XIX), l’UAI, con scritto del 2 aprile 2009, ha comunciato che “l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ha avuto inizio con il secondo infortunio (incidente della circolazione) patito dall’assicurato in data 27 ottobre 1999 (cfr. anche a tal proposito le percentuali di inabilità lavorativa inviate dalla __________ all’UAI mediante lo scritto 11 ottobre 2001 nonché la proposta per il medico datata 13 giugno 2005 agli atti)” (doc. XX).

Il TCA rileva, al riguardo, che anche il curante dell’assicurato, dr. __________, nel rapporto medico del 15 giugno 2000, ha ritenuto l’assicurato pienamente inabile al lavoro dal 4 novembre 1999 al 14 maggio 2000, poi inabile al lavoro al 66.6% dal 15 maggio 2000 al 30 giugno 2000 e, infine, inabile al lavoro al 50% nella sua professione dal 1° luglio 2000 (cfr. doc. 87-1).

Alla luce di quanto appena esposto, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), il periodo di carenza di un anno va quindi dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Di conseguenza l’assicurato avrebbe potenzialmente diritto a una rendita di invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2000.

2.12. Nel caso di specie, tuttavia, occorre verificare, tramite confronto dei redditi, se alla scadenza dell’anno di attesa, l'assicurato presenta o meno un'incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

L’amministrazione ha considerato che al momento dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita (1° ottobre 2000) l’assicurato non presentava un grado di invalidità pensionabile. Nello scritto del 2 aprile 2009, l’UAI ha osservato che “per quanto riguarda il periodo antecedente al mese di maggio 2005, si ricorda nuovamente che il signor RI 1 presenta una piena capacità lavorativa in attività alternative, con susseguente incapacità al guadagno pari al 22% (cfr. a tal proposito le annotazioni SMR del 16 settembre 2005 rispettivamente del 6 luglio 2006, il rapporto del 27 dicembre 2005 della consulente in integrazione professionale nonché il punto 3.1. della decisione su opposizione impugnata”) (cfr. doc. XX).

2.12.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, nel rapporto del 27 dicembre 2005, la consulente incaricata ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 63'223, sulla base del calcolo, non contestato dall’assicurato, operato dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 159-3).

2.12.2. Quanto al reddito da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato, quale carpentiere presso la carpenteria del signor __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 63’223.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60’266.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'265.92).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

2.12.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.3.), esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

2.12.4. In concreto, nel rapporto del 27 dicembre 2005, la consulente incaricata ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 7%, così motivata: “5% per porto di pesi limitato a 20 chili e 2% per le lievi limitazioni funzionali del polso destro” (doc. 159-3).

Sulla base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.3.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, prima del 2005 l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 100% (cfr. consid. 2.8.).

Per quel che riguarda, invece, la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.4.), il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessato (cfr. STF 8C_604/2007 del 7 aprile 2008).

Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1960).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.24 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 51'532.42 (fr. 57'258.24 - (fr. 57'258.24 x 10 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63’223 (consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 18.49%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

In conclusione questo calcolo relativo al 2004 dimostra che nel periodo precedente al peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, con conseguente aumento del grado d'inabilità lavorativa, avvenuta nel maggio 2005, il ricorrente non aveva diritto a nessuna rendita.

2.13. L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo all’attribuzione all’assicurato del diritto ad una mezza rendita di invalidità, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità peggiora o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole – a partire dal 1° agosto 2005.

Nella misura in cui l’UAI ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2005, la decisione su opposizione del 12 marzo 2008 deve quindi essere confermata.

2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

86
  • BGE 132 V 39301.01.2006 · 5.745 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • BGE 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • BGE 126 V 79
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 81
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • BGE 124 V 32101.01.1998 · 1.415 Zitate
  • DTF 123 V 104
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 117 V 264
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 159
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 166
  • 8C_334/200826.11.2008 · 112 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_604/200707.04.2008 · 17 Zitate
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  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • B 67/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 1/04
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