Raccomandata
Incarto n. 32.2008.76
TB
Lugano 9 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1965 e risposatasi nel 2007 con il primo marito __________ da cui ha avuto quattro figli, il 2 febbraio 2005 (doc. AI 1) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità indicando che dal 23 febbraio 2004 esiste un danno alla salute, ma non ha specificato né di cosa si tratti né in che misura questo danno la renderebbe inabile al lavoro.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici, con decisione del 20 settembre 2005 (doc. AI 29) l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurata, poiché l'inabilità totale al lavoro è stata inferiore ad un anno (dal 23 febbraio 2004 al 17 maggio 2004), dopodiché la perizia pluridisciplinare esperita dal Servizio Accertamento Medico l'ha ritenuta abile all'80% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia rispettivamente abile al 90% in un'attività adeguata e come casalinga. Essendo quindi il grado d'invalidità inferiore al minimo legale del 40%, le ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Il 9 ottobre 2006 (doc. AI 49) questo Tribunale (inc. n. 32.2006.2) ha ritenuto tempestiva l'opposizione del 15 novembre 2005 (doc. AI 31) ed ha quindi annullato la decisione su opposizione dell'Amministrazione che l'aveva ritenuta irricevibile per tardività.
C. L'Ufficio assicurazione invalidità ha esaminato sia la documentazione medica prodotta con l'opposizione sia quella trasmessa successivamente (docc. AI 31, 32, 38, 54, 55, 59) ed ha deciso di risottoporre l'assicurata ad un esame psichiatrico, apparendo esserci stato un peggioramento intervenuto posteriormente alla perizia SAM del 2005 (docc. AI 61, 64 e 65).
Sulla scorta del rapporto peritale del 13 luglio 2007 (doc. AI 71) allestito dal medico psichiatra SMR, di nuovi rapporti del medico curante (doc. AI 77) e del rapporto del 6 febbraio 2008 (doc. AI 79) del medico AI, il 18 marzo 2008 (doc. AI 80) l'Amministrazione ha emesso la decisione su opposizione che ha respinto l'opposizione del 15 novembre 2005. L'Ufficio AI ha ritenuto che non vi fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite dai periti del SAM nel 2005 e dai medici SMR interpellati, che quindi continuano ad essere valide. Pertanto, ha confermato il contenuto della decisione formale del 20 settembre 2005, con cui ha negato le prestazioni AI all'assicurata.
D. Il 28 aprile 2008 (doc. I) RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso "a titolo cautelare", postulando il diritto ad una rendita AI intera dopo esperimento di una "perizia giudiziaria equanime" e, in ogni caso, una rendita AI non inferiore al 50%. Dopo avere riassunto schematicamente i passi intrapresi dall'UAI, la ricorrente ha evidenziato "il persistere dell'importante sintomatologia oggettiva", che il suo medico curante ha approfondito presso tre specialisti i cui referti sarebbero stati trasmessi pendente causa. L'insorgente ha chiesto di approfondire l'aspetto psicologico e si è riservata di completare il suo ricorso, aspetto, questo, a cui non ha tuttavia dato seguito.
Nella risposta del 9 maggio 2008 (doc. V) l'UAI, considerata l'assenza di motivazione e delle conclusioni, ha chiesto che il ricorso fosse completato o dichiarato irricevibile.
Il 27 maggio 2008 (doc. VIII) la ricorrente ha prodotto due (e non tre come preannunciato) certificati: uno del 15 aprile 2008 (doc. B1) del dr. med. __________, chirurgo ortopedico e l'altro del 30 aprile 2008 (doc. B2) del dr. med. __________, reumatologo e medicina interna, sui quali l'Ufficio AI si è pronunciato il 3 marzo 2009 (doc. XVIII) ritenendo che essi non attestano una diversa capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito con la decisione.
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando alla ricorrente il diritto ad una rendita AI per non raggiungimento del grado minimo d'invalidità del 40%.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
Dal lato medico, il perito reumatologo (doc. AI 28-17) incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nel 2005 che l'incapacità lavorativa nella sua professione di ausiliaria di pulizie era del 20%, mentre come operaia in un'attività da leggera a mediamente pesante l'inabilità si riduceva al 10%.
Il perito psichiatra (doc. AI 28-14) non ha invece individuato controindicazioni a continuare a svolgere l'attività precedente, mentre visti i problemi di adattamento difficilmente l'assicurata si sarebbe inserita a medio lungo termine in un processo lavorativo.
La ricorrente pretende che le sia concessa una rendita intera d'invalidità, ma in ogni caso una rendita non inferiore al 50%. Sostiene che v'è un'importante sintomatologia oggettiva, che è stata ulteriormente indagata da tre specialisti curanti (in realtà, solo due).
In un secondo tempo, l'assicurata ha prodotto per l'appunto i rapporti allestiti il 15 aprile 2008 (doc. B1) dal dr. med. __________, ortopedico ed il 30 aprile 2008 (doc. B2) dal dr. med. __________, reumatologo, mentre il preannunciato referto dello psichiatra (doc. XV) non è mai giunto, non essendosi egli pronunciato sulla questione.
Sulla scorta della valutazione finale del 6 febbraio 2008 (doc. AI 79) del dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale, con decisione su opposizione del 18 marzo 2008 (doc. A1) l'Ufficio AI ha ribadito le conclusioni a cui era giunto il 20 settembre 2005 con la decisione formale e quindi ha negato il diritto alla rendita.
L'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-3) l'assicurata, passeggera di un'automobile, è stata tamponata da un'altra vettura ed ha riportato un trauma di accelerazione laterale della colonna cervicale di grado 0 secondo classe Québec senza componenti di natura post-traumatica. Il perito della __________ (doc. AI 2-7) ha ammesso il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio, riconoscendo un'inabilità lavorativa totale dall'11 febbraio 2005 al 31 luglio 2005, poi del 50% dal 1° agosto al 5 settembre 2005. Dopodiché, il caso è stato chiuso.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto la ricorrente ad una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico (doc. AI 25). Essa riporta gli atti medici sui quali si sono basati i periti, l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, le constatazioni obiettive, la diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, la discussione che riassume i referti specialistici di cui viene fatta menzione in seguito, la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa, le conseguenze sulla capacità lavorativa e di integrazione, nonché le risposte alle domande presentate dall'Ufficio AI ai medici SAM.
Il 22 agosto 2005 (doc. AI 28-17) il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurata e nel referto di pari data ha esposto l'anamnesi attuale, remota, per sistemi, familiare di rilevanza reumatologica, sociale recente, lo status (segni comportamentali, status internistico, status neurologico, rachide, articolazioni sacroiliache, spalle, gomiti, polsi, mani, anche, ginocchia, caviglie, piedi, criteri di iperlassità secondo Beighton e punti di fibromialgia), la radiologia (colonna lombare e colonna cervicale). Ha posto poi la diagnosi: sindrome somatoforme da dolore persistente; lombosciatalgia cronica a sinistra con probabile sindrome lombospondilogena: stato dopo contusione lombare il 23 febbraio 2004 senza lesioni strutturali significative, con risonanza magnetica lombare del 18 giugno 2004: assenza di neurocompressione, con osteocondrosi L5/S1 con pseudospondilolistesi grado I; sindrome cervicospondilogena cronica con minime alterazioni degenerative; obesità severa (BMI 40 kg/mq).
Nella discussione, l'esperto ha rilevato che il quadro clinico è caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza tra l'importanza dei dolori riferiti dalla paziente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità conforme ai disturbi della paziente. Si tratta di una sindrome somatoforme da dolore persistente secondo i criteri ICD 10. Una problematica di somatizzazione è nota da un pregresso ricovero nel 1993, ma dovrà essere confermata dalla valutazione psichiatrica.
La lombosciatalgia cronica a sinistra è stata diagnosticata con difficoltà, poiché la ricorrente non collaborava. Non v'è evidenza per una problematica radicolare irritativa o deficitaria ed anche la risonanza magnetica del giugno 2004 avrebbe escluso una neurocompressione.
Il reumatologo ha specificato che in assenza di dolori generalizzati, nonostante 18/18 punti di fibromialgia siano eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg, non può essere formalmente ritenuta la diagnosi di fibromialgia secondo i criteri diagnostici ACR 1990.
L'esperto ha risposto ai quesiti formulati dall'UAI, ritenendo che dal profilo reumatologico teorico, come ausiliaria di pulizia l'assicurata è inabile al lavoro al 20% a causa delle modiche alterazioni degenerative lombari, mentre come operaia in un'attività da leggera a mediamente pesante, che le permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena ed eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e la colonna cervicale, è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10%.
A suo parere, la sindrome somatoforme è stata probabilmente accentuata dalla caduta, che non ha provocato lesioni strutturali significative, ma che ha provocato una cesura nella situazione psicosociale della ricorrente, già precaria.
Per lo specialista, non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, mentre dei provvedimenti di integrazione sono teoricamente possibili. Egli ha poi descritto i limiti funzionali nella capacità funzionale residua: nel sollevamento e trasporto di carichi, questa capacità è normale per carichi molto leggeri e leggeri, è lievemente ridotta per carichi medi ed è molto ridotta per carichi pesanti rispettivamente nulla per carichi molto pesanti. Anche la capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è lievemente ridotta, mentre con pesi superiori è ridotta. Nella manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione, la capacità residua è normale, mentre è lievemente ridotta per lavori medi rispettivamente molto ridotta per lavori pesanti e di manovalanza; la rotazione della mano è normale. Per posizioni di lavoro a braccia elevate, la capacità funzionale è lievemente ridotta, la rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata normale e con ginocchia in flessione è normale. L'assicurata può mantenere la posizione eretta e seduta con una capacità funzionale da normale a lievemente ridotta. Può spostarsi per brevi tragitti con una capacità funzionale lievemente ridotta, mentre per lunghi tragitti con una capacità funzionale ridotta. Nella deambulazione su terreno accidentato la capacità residua è ridotta, così pure per salire e scendere le scale, mentre lavori su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili, così come lavori in equilibrio. Entrambe le mani possono essere impiegate normalmente.
Come casalinga, la ricorrente è inabile al lavoro al massimo nella misura del 10%.
Il perito psichiatra, dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha esaminato l'insorgente il 23 agosto 2005 ed il 5 settembre 2005 (doc. AI 28-14) ha reso il suo referto medico. Quali disturbi soggettivi manifestati dall'assicurata, l'esperto ha evidenziato persistenti dolori alla schiena, ad una spalla, alle gambe e la fatica a muoversi. Nelle sue constatazioni obiettive, invece, lo psichiatra ha rilevato che la paziente si è presentata all'appuntamento accompagnata da una figlia nelle vesti di traduttrice presentando apparentemente dei problemi di comprensione soprattutto linguistica - anche se il perito riteneva che parlasse sufficientemente italiano -, camminava a fatica sostenuta da una stampella e le capacità di orientamento temporale e personale sono state difficili da definire, poiché il discorso biografico della paziente era incongruo. Anche il corso del suo pensiero era digressivo ed a tratti incoerente. L'ideazione prevalente si permeava attorno alla sua incapacità di riprendere un'azione lavorativa. Affettivamente l'assicurata era impoverita con un tono vitale sul depressivo. L'esperto ha rilevato una diffidenza, un'inquietudine, che tende a manifestare un sentimento di rovina immanente. È adinamica, inibita a livello psicomotorio. Lo psichiatra ha osservato che è difficile definire le sue competenze di socializzazione; la paziente ha un forte sentimento di malattia soprattutto post traumatica. Conclude le sue constatazioni oggettive affermando che si tratta di una donna psico-intellettualmente semplice che aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica.
La sua diagnosi è di disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento, che però non comporta controindicazioni psichiatriche per l'assicurata per poter svolgere l'attività di ausiliaria. Tuttavia, data la sintomatologia evidenziata, lo psichiatra ha ritenuto difficile che la paziente a medio lungo termine possa essere inserita in un processo lavorativo, a causa dei suoi problemi di adattamento cronico e la sua scarsa acculturazione. Sul piano sintomatico, la ricorrente manifestava algie a svariato livello, non tendeva a comprendere l'italiano e si appoggiava alla figlia per esprimere il suo disagio. Perciò, dal profilo psichiatrico non intravede come possa esserle dato un aiuto riadattativo e professionale, né tanto meno terapeutico. Infatti, la sua patologia ha soprattutto un'incidenza somatica e psicosomatica reattiva ai problemi di adattamento.
Per questi motivi, ritiene che l'assicurata non sia in grado di svolgere altre attività.
Quanto all'attività di casalinga, il perito ha ritenuto difficile determinarne la capacità lavorativa, perché la paziente era circondata da familiari che vedevano in lei una grave patologia.
Lo psichiatra ha concluso il suo referto affermando "Non voglio parlare di un disturbo fittizio ma mi sembra che sia a livello anamnestico che evolutivo ci si avvicina a questo tipo di problematica. Secondo me il disturbo fittizio descritto a livello di ICD 10 è in relazione ai problemi di adattamento. Ritengo effettivamente che l'A. presenti una notevole aggravazione della sua sintomatologia somatica tale da renderle appetitosa una rendita per incapacità lavorativa da parte dell'AI.".
Nella valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'interessata, i medici SAM hanno concluso che nell'attività di ausiliaria di pulizia essa è valutabile nella misura dell'80%, mentre in qualità di operaia non qualificata in attività adatte e come casalinga nella misura del 90%.
Le conseguenze sulla capacità lavorativa sono minime e si riferiscono ai disturbi constatati a livello muscoloscheletrico. A livello psicologico e mentale non vi sono limitazioni della capacità di lavoro, anzi, è stato rilevato un notevole aggravamento della sua sintomatologia somatica, tale da rendere appetitosa all'assicurata una rendita per incapacità lavorativa da parte dell'AI. Il perito responsabile, dr. med. __________, ha evidenziato la presenza di sicuri elementi estranei all'AI (carenza di conoscenze linguistiche, di formazione professionale, cattiva situazione economica, situazione di stress legate all'immigrazione, problemi familiari, ecc.). In mancanza di dati precisi, risulta difficile stabilire l'inizio della limitazione della capacità di lavoro quale ausiliaria di pulizia. Visto che questa attività è iniziata nel 2002, i medici interpellati dall'Ufficio AI hanno confermato quanto risultava dagli atti messi loro a disposizione, ovvero che dal 23 febbraio 2004 al 17 maggio 2004 l'inabilità è stata totale, dopodiché l'interessata è da considerare abile al lavoro all'80% e da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato cambiamenti.
Dati gli aspetti psicologici e mentali, nonché quelli somatici, non ritengono possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale, poiché l'attuale stato valetudinario non è migliorabile, sebbene l'insorgente possa comunque svolgere altre attività leggere - con le limitazioni evidenziate - al 90% e nella stessa misura in qualità di casalinga.
Alla luce di quanto esposto, i periti SAM hanno concluso che i molteplici disturbi (o, meglio, dolori che vengono notevolmente aggravati dall'assicurata) di cui soffre attualmente non sono da mettere in relazione di nesso di causalità con l'infortunio automobilistico, ma sono fattori preesistenti.
La ricorrente, invece, nella sua opposizione del 15 novembre 2005 alla decisione del 20 settembre precedente che si è basata sull'esposta perizia pluridisciplinare, ha affermato di essere totalmente inabile al lavoro dal momento del citato incidente.
Tuttavia, ella ha prodotto sia il certificato medico del 25 gennaio 2005 (doc. AI 31-2) del suo medico curante, dr. med. __________, FMH in medicina generale, che, per contro, attesta che a seguito dell'infortunio del 23 febbraio 2004 alla schiena la paziente è inabile al 50% dal 1° febbraio 2005 per lavori leggeri che non la costringono ad alzare pesi o a rimanere a lungo nella stessa posizione, sia il referto della risonanza magnetica della colonna lombare eseguita il 18 giugno 2004.
Entrambi questi certificati sono quindi antecedenti l'infortunio dell'11 febbraio 2005.
Nell'attestato del 16 novembre 2005 (doc. AI 31-5) – quindi postdatato all'opposizione – lo stesso curante ha riassunto le sintomatologie attuali derivanti dall'incidente del 2004 ed in merito a quello del 2005 ha precisato che il trauma d'accelerazione laterale della colonna cervicale ha peggiorato le poliartralgie e polimialgie preesistenti. Ha poi menzionato il parere del medico fiduciario dell'assicuratore, che ha ritenuto l'interessata inabile completamente dal giorno dell'incidente al 31 luglio 2007, poi inabile al 50% fino al 5 settembre 2005.
Nel successivo certificato del 6 dicembre 2005 (doc. AI 38-2), il dr. med. __________ ha ricordato che la ricorrente è sua paziente dal 1993, che il 23 febbraio 2004 ha avuto il primo incidente che l'ha portata a continuare a lamentare dei dolori diffusi alla schiena irradianti in parte alla gamba sinistra indipendenti dalla posizione o dalla sollecitazione della colonna, tanto che la sintomatica le impediva di svolgere qualsiasi attività, anche quella di casalinga. Perciò, ella lo consultava una o più volte al mese. Riguardo all'infortunio del 2005 il curante ha riproposto le medesime osservazioni del mese precedente ed ha concluso che la paziente ha sempre accusato ed accusa attualmente dolori diffusi alla schiena irradianti in parte alle gambe che la rendono inabile al 100% e, visto il decorso, non prevede un miglioramento.
Il referto dell'11 settembre 2006 (doc. AI 52) del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, traccia l'anamnesi personale dell'assicurata ed espone l'osservazione clinica, che è stata mediata dal figlio quale interprete. Pertanto, lo psichiatra riferisce che l'osservazione psicopatologica si è limitata a notare che l'affettività è depressa, poco modulata, che la paziente è orientata nel tempo, nello spazio e sulla sua persona e che soggettivamente presenta saltuariamente dei dolori a carattere migrante. La diagnosi posta è di evoluzione depressiva con disturbo somatoforme a livello scheletrico in una personalità frustra), ma evolutiva, e provata dalle avversità sociali. Ha quindi proposto a livello terapeutico di introdurre un antidepressivo e che l'interessata sia aiutata a livello sociale nel gestire le scelte professionali dei figli.
Il 28 dicembre 2006 (doc. AI 5) l'assicurata ha avuto un terzo infortunio, ovvero ha battuto il gomito destro contro una porta, ciò che ha comportato un'epicondilite radiale (doc. AI 9), curata con infiltrazioni (doc. AI 10). Dal 2 all'8 gennaio 2007 (doc. AI 3) il medico curante dr. med. __________ ha certificato un'inabilità al lavoro del 100%.
Il 16 gennaio 2007 (doc. AI 55-2) il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, ha visitato la ricorrente su invito del medico curante dr. med. __________. Nel parere del 22 gennaio seguente, lo specialista ha diagnosticato una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I. Durante la visita l'assicurata ha affermato di lavorare al 50% come donna delle pulizie. All'esame clinico, la paziente presentava una sintomatologia dolorosa diffusa sia a livello vertebrale che agli arti superiori e inferiori, si presentava molto sofferente con un'aria depressa ed estremamente tesa. Egli ha sottolineato come già lo sfioramento della pelle è stato risentito come doloroso, pertanto non sorprendono i dolori ed il bloccaggio lombare, dove è nota una patologia discale degenerativa e una spondilolisi e listesi L5. Il quadro clinico è tuttavia dominato soprattutto da un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza associato ad un disturbo della sfera psichiatrica, quindi non di competenza organica/somatica. Fintanto che tale problematica non sarà migliorata o risolta, ritiene il reumatologo, non ci si potrà aspettare alcun miglioramento. Ha sconsigliato degli interventi chirurgici, ma ha evidenziato la necessità di una presa a carico psichiatrica.
Il 12 giugno 2007 (doc. AI 14) v'è stato l'annuncio di una ricaduta avvenuta il 16 marzo 2007, dato che l'interessata lamentava forti dolori all'uso dell'arto superiore e alla chiusura della mano; dal 15 maggio 2007 ha nuovamente cessato l'attività (doc. AI 18) e da allora è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% (doc. AI 11, 13, 16). Questa ricaduta non è stata però presa a carico dalla __________ (doc. AI 31), trattandosi di un'affezione tendinitica inserzionale nell'ambito di una fibromialgia generalizzata, che non ha nulla a che vedere con l'evento del 28 dicembre 2006.
Il medico SMR dr. med. __________, visto il tempo trascorso dall'ultima valutazione psichiatrica, il 14 giugno 2007 (doc. AI 64) ha ordinato d'esperire una nuova valutazione psichiatrica in ambito SMR per valutare l'impatto di questa problematica sulla capacità lavorativa. Dal lato somatico, invece, la documentazione agli atti confermava uno stato di salute invariato.
Così, il 10 luglio 2007 la dr. med. __________, medico psichiatra SMR, ha visitato la ricorrente ed il 13 successivo ha reso il suo rapporto medico (doc. AI 71), diagnosticando principalmente una sindrome polialgica funzionale ed una sindrome lombovertebrale su discopatia L4/L5, L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I; quale ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato una sindrome somatoforme da dolore persistente, evidenziando che dal lato psichiatrico non si rilevano limiti funzionali di rilievo, mentre dal lato somatico l'esperta rinvia alla precedente perizia SAM, concludendo che riguardo alla capacità lavorativa conferma le conclusioni dei periti SAM.
Il suo rapporto d'esame clinico espone l'anamnesi (breve, siccome completata con la perizia SAM), la terapia farmacologica attuale, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi, lo status psichiatrico, la diagnosi, la valutazione e conclusione. La specialista ha rilevato che dal febbraio 2007 l'interessata è seguita dal Servizio psicosociale di __________ con degli incontri mensili e supporto psicofarmacologico. In casa non si occupa più delle faccende domestiche a causa dei dolori ed a causa del problema al gomito non riesce a cucinare; esce di casa di rado, solo per fare fisioterapia; la sera si trova spesso a chiacchierare con dei vicini. L'assicurata riferisce di dolori persistenti diffusi a livello vertebrale che si estendono anche alla gamba destra, resistenti alle varie cure antalgiche e fisioterapiche. Dal terzo infortunio continua ad avere dolori anche al gomito destro, ciò che la porta a non avere forza nella mano. È preoccupata per la situazione finanziaria. Nell'esame psichiatrico, la dottoressa rileva che l'assicurata capisce l'italiano se parlato in modo semplice e si esprime, seppure con difficoltà, in modo comprensibile. Presenta una scarsa capacità di introspezione, di critica e di giudizio, le capacità intellettive appaiono modeste, il corso del pensiero non mostra elementi incoerenti di tipo psicotico o dissociativo. L'esame dell'affettività ha evidenziato una lieve flessione del tono dell'umore, ma non emergono sintomi clinici significativi per un disturbo dell'umore. Prevalgono sentimenti di rassegnazione, sfiducia e di inadeguatezza, preoccupazione per il suo stato di salute ed in particolare per l'aspetto finanziario.
Nella sua valutazione, la psichiatra ha riassunto gli antecedenti professionali e medici della ricorrente ed ha osservato che a parte il ricovero del 1993, da allora non vengono descritti a livello anamnestico sia soggettivo che clinico disturbi psichici di rilievo: solo dal febbraio 2007 l'assicurata risulta in cura psichiatrica presso il Servizio psicosociale, dove viene accompagnata da un familiare, il quale si sostituisce a lei ad ogni colloquio. Contattato telefonicamente, il dr. __________ ha riferito che l'assicurata è stata ricoverata fino ad alcuni giorni prima in ospedale (doc. AI 75) a seguito di una riacutizzazione della sintomatologia algica, ma che egli stesso, da tempo, non le ha più prescritto alcun farmaco, anche perché le visite "mediche" presso di lui avevano come oggetto soprattutto i problemi finanziari. Quindi, l'insorgente assume medicamenti che non le sono prescritti dai medici curanti.
Conclude che si tratta di una personalità semplice, poco differenziata, senza alcuna scolarità, con scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress, con scarsa adattabilità; non evidenzia elementi clinici significativi per una depressione maggiore, breve ricorrente o di disturbo distimico, presenta tuttavia un'organizzazione depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica. Dal lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti funzionali di rilievo, che l'impediscano di svolgere un'attività medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con uno sforzo di volontà.
Il 20 agosto 2007 (doc. AI 77) l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto al medico curante dr. med. __________ un rapporto medico per provvedimenti professionali/rendita, che l'interessato ha compilato il 26 novembre 2007 specificando che dal 2004 esiste una sindrome polialgica funzionale – fibromialgia in stadio di scompenso cronico, una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L4/L5 con spondilolisi e listesi L5 grado I; dal 2004-2005, sindrome di stress post traumatico con isolamento sociale, cefalea, cervicalgie; dal 2006-2007, stato depressivo evidente con sofferenza psichica marcata nell'ambito di una sfera familiare sfavorevole; dal 2007, cervico-brachialgia a destra (DD sindrome épaule-main), stato dopo infiltrazione spalla e gomito.
Quale donna delle pulizie, è inabile al 100% dal 1° gennaio 2007.
Nell'anamnesi medica riferisce che dagli anni '90 viene descritto un quadro di fibromialgia, che nel 2004 e nel 2005 ha subìto dei traumi con conseguente esacerbazione della sintomatologia muscoloscheletrica nell'ambito di una sindrome di stress post traumatico. Successivamente emergono episodi di riacutizzazione, nessun miglioramento dello status psichico; dal 2007 compare una brachialgia a destra che la rende inabile totalmente.
Riguardo ai disturbi lamentati, il medico ritiene difficile quantificarli, poiché la paziente si esprime con difficoltà ed all'esame clinico iperventila sempre. Presenta un profilo di sofferenza psichica, triste, ha dolori dappertutto, manca di forza alle mani e alle braccia, ha dolori alla deambulazione ed a volte deve usare la stampella o farsi aiutare dai familiari.
Dal profilo oggettivo, la palpazione è dolorosa in tutta la spina dorsale, in particolare al passaggio dorso-lombare; l'ante e la retroflessione della schiena sono molto limitate; il tono muscolare è normale, assenza di deficit sensitivo-motorio degli arti inferiori; dolori alla palpazione della spalla destra, epicondilo radiale e mediante al polso.
Il medico ha definito come suscettibile di peggioramento lo stato di salute dell'assicurata ed ha valutato dal profilo medico le risorse fisiche della ricorrente, ritenendo praticamente che essa non può svolgere alcuna attività come sollevare e portare oggetti (peso medio e pesante all'altezza dei fianchi), maneggiare attrezzi (di peso medio e pesante), adottare una particolare posizione corporea (rotazione, seduta chinata, eretta chinata, inginocchiata, flessione delle ginocchia) e spostarsi (camminare per lunghi tragitti e su terreni dissestati, salire le scale). Rimane una minima capacità nel sollevare pesi leggeri fino a 9 kg, nello stare seduta rispettivamente in piedi fino a mezz'ora, camminare fino a oltre 50 metri. Vi sono limitazioni nell'equilibrio, nel lavorare sul bagnato, al freddo ed al caldo.
Dal profilo psichiatrico, la capacità di concentrazione è limitata a causa della depressione, la capacità di comprensione è limitata per le difficoltà della lingua, la capacità di adeguamento è limitata poiché non ha nessun contatto sociale e la caricabilità è limitata a causa dello stato psichico.
Nel rapporto del 15 aprile 2008 (doc. B1) prodotto pendente causa, il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica a cui il dr. __________ ha mandato la paziente per un consulto, ha posto la diagnosi di sospetta sindrome femoro-patellare ginocchio destro. Egli riferisce che da due settimane l'assicurata accusa, senza aver subìto un trauma, dei dolori al ginocchio destro localizzati nella regione anteriore, che sono presenti anche di notte. Nell'esame clinico lo specialista riferisce che la deambulazione avviene con zoppia, che non v'è nessun versamento, che l'articolazione femoro-patellare è dolente. Ha pure eseguito una radiografia, che mostra la rotula piuttosto alta e lateralizzata. Egli ha proposto un trattamento fisioterapico soprattutto di rinforzo muscolare e stretching; in caso di non riduzione dei disturbi sarà da valutare un'artroscopia al ginocchio. Il chirurgo non ha né previsto altri controlli né ha attestato un'incapacità lavorativa.
Il reumatologo dr. med. __________ ha rivisto la paziente il 23 aprile 2008 e nel referto del successivo 30 aprile (doc. B2) ha diagnosticato una sindrome polialgica funzionale (probabilmente somatoforme) ed una discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e spondilolistesi L5 di grado I. L'assicurata gli ha riferito di avere dolori costanti ed irradianti anche agli arti inferiori, principalmente a destra. Lo specialista ha osservato una paziente francamente depressa, che zoppica vistosamente. Dolore diffuso dalla testa ai piedi già a pressioni molto lievi sulla pelle. Riferisce che l'esame della colonna vertebrale è difficile per un disturbo funzionale molto marcato, che quando è in piedi l'interessata comincia ad ondeggiare ed a flettere continuamente le ginocchia come se le cedessero le gambe, inizia a tremare grossolanamente anche da sdraiata non appena deve muovere i piedi e le gambe; è quindi impossibile eseguire un esame attendibile per quanto riguarda la mobilità cervicale e lombare.
Nella discussione della fattispecie, l'esperto rileva un'evidente e molto importante componente funzionale legata alla sua problematica psichiatrica presa a carico dal Servizio psicosociale. Oltre alla nota discopatia, osserva che il quadro è tuttavia dominato in modo nettamente preponderante da una sindrome polialgica di natura sicuramente funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche con lievi pressioni sulla pelle; ha una soglia di dolore estremamente bassa e disturbi non qualificabili in alcuna malattia reumatologica, né in senso lato né in una sindrome fibromialgica. Per esclusione, quindi, egli non vede altra possibilità che considerare questi dolori nel contesto di una sindrome somatoforme del dolore persistente. La componente funzionale è talmente importante che le problematiche reumatologiche potranno essere affrontate unicamente una volta che la paziente sarà migliorata dal profilo psichico.
In questo senso, è difficile pronunciarsi sull'attuale capacità lavorativa. In ogni caso, la patologia degli ultimi due segmenti lombari può effettivamente essere limitante per delle attività lavorative pesanti e che richiedono frequenti o prolungate posture inergonomiche (flessione e torsione lombare). Per contro, non dovrebbero in via teorica esserci delle limitazioni per delle attività lavorative leggere e variate.
Dal profilo terapeutico, ritiene infine che è assolutamente impensabile che dei trattamenti di natura somatica possano modificare il quadro clinico.
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurata al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due specialisti FMH: il primo in reumatologia, il secondo in psichiatria e psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente la paziente ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status della paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.
Dal profilo reumatologico, nell'agosto 2005 lo specialista del SAM ha fissato il grado di capacità lavorativa come ausiliaria di pulizia nell'80%, mentre in altre attività più leggere e che rispettino determinati limiti è stato giudicato al 90%.
Dal profilo psichiatrico, nell'agosto 2005 non v'era alcuna controindicazione psichiatria affinché l'assicurata non potesse svolgere la sua precedente attività, malgrado lo specialista avesse diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme in personalità ipo evoluta con problemi di adattamento.
Nella sua valutazione del 7 febbraio 2007 (doc. AI 54), il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole coerenti e vincolanti ed osservando che hanno evidenziato le ampie discrepanze tra la manifestazione soggettiva ed oggettiva dell'assicurata. Egli si è pure pronunciato sulla documentazione medica apportata dall'interessata in sede d'opposizione, rilevando che però non induce a smentire la decisione presa o, meglio, non porta nuovi ragguagli di tipo clinico che mettano in discussione la dettagliata e neutrale valutazione clinica e paraclinica del SAM. In particolare, la documentazione di parte riporta solo date di cronistoria medica con percentuali di inabilità, senza però i motivi obiettivi di tipo medico.
Anche la valutazione dello psichiatra __________ è ininfluente.
Il 14 giugno 2007 (doc. AI 64) un altro medico SMR, il dr. med. __________, ha riassunto la fattispecie e, alla luce dei certificati dell'11 settembre 2006 del dr. med. __________ e del 22 gennaio 2007 del dr. med. __________, ha ritenuto necessario aggiornare i dati psichiatrici, sottoponendo l'assicurata ad una perizia SMR.
Il 6 febbraio 2008 (doc. AI 79) lo stesso medico SMR, preso atto dei nuovi certificati della dr. med. __________, del rapporto di degenza presso l'Ospedale __________ dal 14 al 18 luglio 2007, del rapporto __________ riguardo all'infortunio del 28 dicembre 2006 come pure di quello del medico curante __________, ha concluso che queste informazioni confermano la presenza di un quadro funzionale, quadro non accompagnato da patologia psichiatrica di tipo invalidante. È invece presente una forte componente socio-economica. Pertanto, il dr. __________ ha confermato la valutazione valetudinaria espressa con la perizia SAM in assenza, da allora, di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.
Questo Tribunale osserva che alcuni dei medici interpellati hanno notato una discrepanza tra la sintomatologia lamentata e le lesioni oggettivabili.
Già lo stesso curante dr. med. __________ aveva espresso questa sua opinione in merito agli esiti dell'infortunio dell'11 febbraio 2005 (doc. AI 2-6).
In proposito, occorre rilevare che i periti hanno evidenziato che "l'A. ostenta grottesche difficoltà alla marcia appoggiata ad una stampella a ds. La raccolta anamnestica è resa difficoltosa dalla ridotta collaborazione dell'A. (inizialmente afferma di non comprendere la lingua italiana, ciò che in seguito non è il caso), dalle scarse conoscenze linguistiche, da molteplici contraddizioni, malgrado l'aiuto, in un secondo tempo della figlia." (doc. AI 28-3).
Anche lo psichiatra dr. __________ ha fatto notare che "si tratta di una donna psicointellettivamente semplice che aggrava in modo dimostrativo una sua patologia somatica" (doc. AI 28-10).
Il perito reumatologo ha anch'egli rilevato che il quadro clinico è caratterizzato da importanti segni comportamentali e da una discrepanza tra l'importanza dei dolori riferiti dalla ricorrente con le rispettive apparenti limitazioni funzionali e l'assenza di lesioni strutturali di entità conforme ai disturbi segnalati.
Va inoltre evidenziata la netta differenza di conclusioni fra i medici SAM ed i medici curanti riguardo al grado di capacità lavorativa della ricorrente.
Se i primi hanno globalmente accertato una capacità lavorativa dell'80% nell'attività di ausiliaria di cure, i secondi hanno ritenuto l'assicurata inabile al 100% dopo il secondo incidente (dr. med. __________ e __________), poiché la sintomatica (ha sempre accusato dolori diffusi alla schiena irradianti in parte alle gambe) le impedisce di svolgere qualsiasi attività.
A questo proposito, va rilevato che il reumatologo interpellato dall'UAI ha anch'egli riscontrato dei problemi somatici ed in effetti ha posto la diagnosi di lombosciatalgia cronica a sinistra, probabile sindrome lombospondilogena su osteocondrosi L5/S1 con pseudospondilolistesi di grado I nonché una sindrome cervicospondilogena cronica su minime alterazioni degenerative. Ma, trattandosi soprattutto di una sindrome somatoforme da dolore persistente e poiché i criteri diagnostici per la diagnosi della fibromialgia non sono adempiuti, dal profilo reumatologico-teorico ha concluso che la ricorrente è abile al lavoro di ausiliaria di pulizie all'80% ed addirittura al 90% in qualità di operaia in attività leggere fino a mediamente pesanti, fatti salvi i limiti funzionali che egli ha ben descritto.
Il dr. __________ dapprima, il dr. __________ poi, si sono invece limitati ad attestare la totale inabilità lavorativa dell'assicurata rispettivamente dopo il secondo ed il terzo infortunio, ma senza spiegare nei dettagli il quadro clinico. Il primo ha riferito dei continui dolori diffusi alla schiena irradianti alle gambe (doc. AI 38-2), il secondo ha semplicemente certificato per praticamente tutto il 2007 un'inabilità del 100% sopraggiunta dopo l'infortunio del 28 dicembre 2006 (doc. AI 69), senza specificarne meglio i motivi.
A ben guardare, poi, nemmeno i certificati del dr. med. __________ vengono in aiuto all'insorgente.
Nel certificato del 22 gennaio 2007 il reumatologo ha sostanzialmente posto la diagnosi del collega incaricato dall'UAI (sindrome polialgica funzionale, sindrome lombo-vertebrale su discopatia L4/L5 e L5/S1 con spondilolisi e listesi L5 di grado I), rilevando una sintomatologia dolorosa diffusa ovunque. Al proposito, egli evidenzia che il quadro clinico è dominato da un disturbo funzionale del dolore con ogni evidenza associato ad un disturbo della sfera psichiatrica, quindi si tratta di una sintomatologia quasi esclusivamente funzionale e non organica/somatica. Peraltro, lo specialista non ha attestato un'inabilità lavorativa.
Nel referto del 30 aprile 2008 il medico curante ha ribadito che la paziente presenta un'evidente e molto importante componente funzionale legata alla sua problematica psichiatrica. La sindrome polialgica di cui soffre è quindi sicuramente di natura funzionale, con dolori diffusi dalla testa ai piedi anche a pressioni estremamente lievi sulla pelle. I disturbi di cui soffre non sono però inquadrabili in una malattia reumatologica e men che meno in una fibromialgia (a questo risultato era pure giunto il dr. med. __________), ma vanno contestualizzati nella sindrome del dolore persistente. Anch'egli, comunque, afferma che in via teorica non vi sono limitazioni per svolgere delle attività lavorative leggere e variate, proprio come il collega interpellato dall'Ufficio AI.
Lo stesso dicasi per il certificato del 15 aprile 2008 del chirurgo ortopedico __________, che si riferisce unicamente a problemi al ginocchio destro. Nulla dice in merito alla serie di dolori che l'insorgente lamenta da tempo soprattutto a livello lombo-vertebrale. Nemmeno ha attestato un'incapacità lavorativa e neppure ha in programma di rivedere l'assicurata per un ulteriore consulto.
Dal profilo psichiatrico, già il dr. med. __________, a cui l'UAI ha affidato il compito di peritare l'interessata, nel 2005 aveva diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento, ma tutto ciò non le impediva di svolgere la sua attività di ausiliaria.
Lo psichiatra curante, dr. med. __________, nel suo scarno certificato del 2006 si è limitato ad osservare che l'affettività è depressa e che soggettivamente l'assicurata presenta saltuariamente dei dolori a carattere migrante. Ha posto la diagnosi di evoluzione depressiva con disturbo somatoforme a livello scheletrico in una personalità frustrata, ma evolutiva, e provata dalle avversità sociali. Anch'egli non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.
La dottoressa __________ del Servizio Medico Regionale, chiamata in causa dallo stesso medico SMR, ha invece allestito una dettagliata e completa perizia, in cui ha individuato che la sindrome somatoforme da dolore persistente di cui è affetta l'insorgente non ha alcun influsso sulla sua capacità lavorativa, non avendo riscontrato limiti funzionali di rilievo. Tuttavia, basterebbe uno sforzo di volontà per superare il dolore. Inoltre, ella ha evidenziato che malgrado il medico curante non le prescrivesse più da tempo dei farmaci, l'assicurata ne faceva comunque uso autonomo. Anche la psichiatra ha poi aggiunto che è presente un'organizzazione depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o l'accentuazione della sintomatologia algica.
Diversi medici, sia curanti sia non, hanno inoltre attestato una preoccupazione da parte dell'assicurata legata all'aspetto finanziario, data dalla circostanza che le sue condizioni di salute, a suo dire, non la rendevano abile al lavoro.
Visto quanto precede, il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a quello individuato dai periti SAM e SMR. La ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni dei periti. I due certificati prodotti pendente causa, come visto, non dicono nulla di diverso da quanto già rilevato dal reumatologo interpellato dall'Ufficio AI.
Anzi. Il reumatologo ha affermato che non vi sono limitazioni per delle attività lavorative leggere e variate, mentre il chirurgo ortopedico si è pronunciato unicamente a riguardo del ginocchio, ma non si è espresso sul grado di abilità lavorativa dell'interessata.
Non va infine dimenticato che malgrado i dolori lamentati e le patologie di cui era affetta, nel luglio 2006 l'insorgente ha ripreso l'attività lucrativa di ausiliaria di pulizie con un montante ore lavorative dalle 12 alle 22,5 a settimana (doc. AI 53) e ciò fino al terzo infortunio del 28 dicembre 2006, a seguito del quale dal 2 gennaio 2007 il suo medico curante l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100%.
Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Vanno così pienamente condivise le considerazioni degli esperti SAM e SMR che nel settembre 2005 rispettivamente nel luglio 2007 hanno valutato nel complesso - ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dalla ricorrente ed hanno stabilito che la capacità lavorativa globale medico-teorica dell'assicurata è dell'80% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie e del 90% in altre attività adeguate nel rispetto di determinati limiti funzionali.
Dopo attento vaglio di questi referti, nel febbraio 2008 (doc. AI 79) il medico SMR ha concluso ad un quadro algico funzionale, quadro non accompagnato da patologia psichiatrica di tipo invalidante, mentre è presente una forte componente socio-economica. Ha quindi confermato la valutazione valetudinaria scaturita dalla perizia pluridisciplinare SAM del 2005, non essendo da allora sopraggiunta una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata.
In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici come pure psichiatrici dell'affezione dell'assicurata sono stati sufficientemente chiariti.
Per questo motivo, la richiesta della ricorrente di un'ulteriore perizia psichiatrica (doc. I pag. 2) va disattesa (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava dal 18 maggio 2004, secondo i periti interpellati dall'UAI, un tasso di capacità lavorativa ancora dell'80% nella sua attività abituale di ausiliaria di pulizie (fermo restando i periodi accertati di inabilità lavorativa dovuta all'infortunio dell'11 febbraio 2005), ella, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154).
Ritenuto quindi che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concederle né il diritto stesso ad una rendita d'invalidità a far data dal 1° febbraio 2005, né tanto meno il diritto ad una rendita almeno del 50% come da ella stessa preteso, non essendo per l'appunto adempiuti i criteri necessari in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
In queste circostanze, il Tribunale conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione per mezzo della decisione impugnata datata 18 marzo 2008.
Il ricorso dell'assicurata è di conseguenza respinto.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser, op. cit., art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari certificati medici allestiti dai periti SAM e SMR sia in ambito reumatologico sia soprattutto psichiatrico.
Pertanto, formulando ugualmente ricorso "cautelativo" con l'aiuto di un legale, ma non apportando particolari novità atte a contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione che si è basata sulle conclusioni dei periti a cui si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei due referti medici sopraggiunti pendente causa, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico né tanto meno si sono - soprattutto - espressi sul grado di inabilità lavorativa della ricorrente, la quale, quindi, con queste basi non aveva sin da subito alcuna chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.
Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti