Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.47
Entscheidungsdatum
04.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.47

cr/DC/sc

Lugano 4 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1959, di professione revisore di cisterne, ma poi, dopo una riformazione professionale accordata dall’UAI, attivo quale tecnico di riscaldamento e controllore della combustione, in data 12 settembre 2002, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 30 dicembre 2003, confermata con decisione su opposizione del 10 settembre 2004, l’UAI ha rifiutato il diritto ad una rendita, ritenendo che il danno alla salute dell’assicurato fosse dovuto alle sole conseguenze infortunistiche, per le quali l’assicuratore infortuni aveva considerato l’interessato ancora pienamente abile al lavoro a partire dal mese di maggio del 2002.

Con sentenza 32.2004.82 del 21 aprile 2005 (doc. 98/1-20), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire ulteriori accertamenti di natura medica.

Questo Tribunale ha infatti rilevato che l’UAI, rifacendosi alla decisione dell’assicuratore infortuni, ha tenuto conto delle sole patologie infortunistiche, ignorando per contro altre patologie extra-infortunistiche (in particolare delle protrusioni discali a livello L3/L4 e L4/L5 evidenziate nella valutazione del 25 luglio 2002 del Prof. __________ e confermate dal PD dr. __________ nel successivo rapporto del 25 novembre 2004), che a mente degli specialisti interpellati dall’assicurato limitavano la sua capacità lavorativa nella misura del 50%.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con decisione del 24 aprile 2006 (doc. 109/1-3), poi confermata con decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 (doc. A1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore al 40%.

1.3. Contro la citata decisione amministrativa, l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita di invalidità o, almeno, di una riqualifica professionale.

Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________ relativa ad una incapacità lavorativa del 25%, contraddetta sia dal parere del Prof. __________, sia da quello del PD dr. __________ (I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando che l’assicurato non ha addotto elementi di valutazione nuovi dal profilo medico, in grado di mettere in dubbio la correttezza della valutazione peritale del dr. __________, mentre che per quanto concerne la richiesta di riformazione professionale, ha ritenuto tale misura non giustificata, alla luce delle argomentazioni espresse dal perito reumatologo (IV).

1.5. In data 30 giugno 2008, l’assicurato ha nuovamente contestato le conclusioni peritali del dr. __________, trasmettendo al TCA nuovi referti medici, che mostrano un peggioramento della protrusione discale L4/L5, che gli consente di sollevare al massimo pesi di 10 kg (X + B1-10).

1.6. Con osservazioni dell’11 luglio 2008 l’amministrazione - basandosi sulla presa di posizione del medico SMR, al quale è stata sottoposta per un esame la documentazione medica trasmessa dall’assicurato – ha ribadito la correttezza della valutazione peritale del dr. __________, chiedendo la reiezione del ricorso (XII + bis).

1.7. Con scritto del 30 ottobre 2008, l’assicurato ha contestato la presa di posizione del medico del SMR, indicando che il non poter più sollevare pesi superiori a 10 kg di fatto rende non più esigibile la sua professione di controllore della combustione.

L’assicurato ha spiegato che dovendo, per esercitare la sua attività, disporre di materiale che pesa almeno 20 kg (disposto in 2 borse di 10 kg l’una), da spostare continuamente dal suo furgone all’impianto da revisionare e viceversa, per 6 volte al giorno (pari al numero di interventi giornalieri), egli ha dovuto far ricorso, dal 2002 in poi, all’aiuto di terze persone, tramite la __________. Egli ha sottolineato di essere l’unico controllore in Ticino a dover disporre dell’aiuto di terzi per potere esercitare la sua professione.

L’assicurato ha pure indicato di avere dovuto cedere parte del lavoro ad altri controllori, a causa della sua impossibilità fisica di eseguire le sue mansioni (XVI + C1-28).

1.8. In data 2 dicembre 2008, l’UAI ha ribadito che, in base alle osservazioni del medico SMR, anche ammettendo che l’interessato presenti una limitazione della caricabilità a 10 kg, ciò non avrebbe comunque conseguenze sulla sua capacità lavorativa residua, valutata dal dr. __________ al 75%. Dal confronto dei redditi, l’amministrazione ha poi stabilito un grado di invalidità del 12%, insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.

L’UAI ha quindi chiesto che il ricorso venga respinto o, in via subordinata, che gli atti vengano rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti relativi allo svolgimento dell’attività professionale dell’assicurato (XX + bis).

1.9. Con scritto del 30 dicembre 2008, l’assicurato ha indicato di lasciare all’apprezzamento del Tribunale la valutazione della sua situazione medica, del suo grado di invalidità e della possibilità di poter beneficiare di provvedimenti reintegrativi (XXII).

1.10. In data 14 gennaio 2009, l’UAI ha constatato che, in base al tenore dello scritto del 30 dicembre 2008, l’interessato ha rifiutato la proposta dell’amministrazione di rivalutare la sua situazione, con una verifica diretta delle sue limitazioni nell’attività svolta, per poi emettere una nuova decisione impugnabile.

L’UAI ha quindi indicato che, tenuto conto della corretta valutazione peritale del dr. __________, il grado di invalidità dell’interessato va fissato, secondo il raffronto percentuale, al 25%, chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (XXIV).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XXV), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 10 aprile 2006, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica con/da turbe statiche modiche (rachide tendenzialmente piatto); netto disequilibrio muscolare con accorciamento degli ischiocrurali; alterazioni degenerative: L3/L4 e L4/L5: ernie discali mediane rispettivamente paramediane sinistra senza impegno di strutture nervali e L5/S1: osteocondrosi con piccola ernia discale paramediana sinistra (recidiva) e restringimento del recesso corrispondente, in stato dopo laminectomia L5/S1 per ernia discale (1989) dopo trauma assiale del rachide nel 1986 e nuovo trauma nel 1995; segni di pregressa compressione radicolare S1 a sinistra” (doc. 108-8).

Il dr. __________ ha spiegato che dopo un trauma assiale del rachide subito nel 1986, con consecutiva comparsa di una sindrome radicolare S1 a sinistra da ernia discale L5/S1, l’assicurato è stato sottoposto a emilaminectomia L5/S1 con asportazione dell’ernia. L’evoluzione sarebbe stata parzialmente favorevole.

I dolori sono poi ricomparsi dopo un ulteriore trauma subito nel 1995: dalla TAC lombare risultavano alterazioni degenerative al livello operato (con una recidiva erniaria) e la comparsa di alterazioni strutturali anche nei due segmenti sovrastanti, a livello L3/L4 con una protrusione e a livello L4/L5 con una piccola ernia discale contenuta in sede paramediana sinistra.

Tali patologie sono quindi state ritenute incompatibili con la prosecuzione dell’attività di revisore di cisterne e l’assicurato è stato posto al beneficio di una riformazione professionale da parte dell’AI, esercitando, dal 1998 in poi, l’attività di controllore di combustione in proprio.

Il dr. __________ ha poi rilevato che da una RM del novembre 2004 è emersa una lieve progressione delle alterazioni degenerative del segmento L4/L5 senza progressione delle ernie discali tra L3 e S1.

Nell’esame peritale del 5 aprile 2006 il dr. __________ ha potuto riscontrare quanto segue:

" (...)

Clinicamente noto un 47.enne in condizioni generali buone, senza particolarità internistiche, che presenta modiche turbe statiche del rachide con un appiattimento delle curvature fisiologiche ma senza deviazioni scoliotiche. Vi è una limitazione della funzionalità lombare evidente in tutte le direzioni (raggio ridotto di -2/3), movimenti che sollecitano dolori modici, al momento solo in lateroflessione sinistra. La sindrome vertebrale appare lieve senza irritabilità significativa delle parti molli paravertebrali o gluteali. Spicca invece un netto accorciamento della muscolatura delle gambe con particolare riferimento agli ischiocrurali. Non vi sono segni per una radicolopatia in atto; il deficit neurologico della gamba sinistra riflette una pregressa compressione della radice S1 con una persistente iposensibilità sul bordo laterale del piede ma senza paresi. Non vi sono indizi clinici in favore di una instabilità segmentale. Il carico sugli arti inferiori appare simmetrico con un trofismo muscolare identico tra la gamba sinistra e quella destra.

Sul piano morfologico sono state riscontrate delle alterazioni degenerative negli ultimi 3 segmenti lombari con una progressione delle patologie discali paragonando le RM del 1996 a quelle seguenti, nel 2002 con l'aggiunta di una piccola ernia discale alla già nota protrusione al livello L4/5 ed una simile evoluzione nel segmento L3/4 nell'esame del 2004 (aggiunta di una piccola ernia discale mediana alla già nota protrusione). Dal profilo clinico questa evoluzione strutturale non ha avuto conseguenze significative con particolare riferimento all'assenza di fenomeni neurocompressivi. Il paragone della radiografia convenzionale del tratto lombare del 1995 con l'indagine analoga effettuata al termine della visita peritale mostra una situazione sovrapponibile a distanza di 10 anni ossia un'osteocondrosi del segmento L5/S1 ma spazi intersomatici tutt'ora conservati nei segmenti sovrastanti (L4/5 rispettivamente L3/4). La degenerazione riscontrata negli esami RM si limita quindi prettamente ai dischi; alla luce della radiografia convenzionale e senza l'impegno di strutture nervali essa può essere giudicata lieve. (...)"

(Doc. 108-10+11)

Il dr. __________, sulla base dei reperti clinici constatati durante la visita peritale e tenuto conto degli atti medici a disposizione, ha quindi così valutato la capacità funzionale dell’interessato:

" (...)

  • sollevamento e trasporti di carichi:

· molto leggeri (fino a 5 kg): normale

· leggeri (fino a 10 kg): normale

· medi (fino a 25 kg): ridotta*

· pesanti (oltre a 25 kg): nulla

· sopra il piano delle spalle:

  • di 5 kg: normale
  • di 5 kg: ridotta
  • manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

· leggeri/di precisione: normale

· medi: normale

· pesanti: ridotta

· molto pesanti: nulla

  • posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

· a braccia elevate: lievemente ridotta

· con rotazione: lievemente ridotta

· seduta e piegata in avanti: normale

· eretta e piegata in avanti: ridotta

· inginocchiata: lievemente ridotta (con difficoltà nel rialzarsi)

· con le ginocchia flesse: normale

  • mantenere posizioni statiche:

· seduta: per 1 ora senza interruzione

· eretta : per 1 ora senza interruzione

  • spostarsi/camminare:

· per tragitti corti e medi (fino a 2 km): normale

· per tragitti lunghi: con pause

· su terreni accidentati: lievemente ridotta

· salire/scendere scale: normale

  • diversi:

· l'impiego delle due mani è possibile in forma normale

  • A condizione che possano essere rispettate le regole basilari per l'ergonomia della schiena. (...)" (Doc. 108-11)

Il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurato ancora abile al 75% nella sua ultima attività di controllore di combustione, giustificando la diminuzione del rendimento del 25% con il ritmo di lavoro leggermente ridotto e la necessità di compiere alcune pause sull’arco della giornata, ciò che gli consentirà di svolgere solo circa 6 interventi di controllo al giorno anziché 8. Lo specialista ha indicato che il lavoro dovrà essere comunque distribuito sull’arco di una intera giornata, aggiungendo che l’interessato, grazie allo svolgimento di un’attività di tipo indipendente, ha la possibilità di organizzare gli impegni con un certo margine di manovra.

Il dr. __________ ha ritenuto l’attività dell’assicurato ottimale, evidenziando che “l’attività che il signor RI 1 svolge gli permette una gestione autonoma del piano di lavoro. Le mansioni richieste rientrano in buona parte nelle limitazioni funzionali stabilite. Non credo che vi siano attività alternative nelle quali la capacità lavorativa possa essere aumentata ulteriormente. Nell’ottica di ciò, non vedo un’indicazione per misure professionali” (doc. 108-13).

Il dr. __________ ha poi sottolineato che la sua valutazione “si situa tra quanto stabilito dal medico __________ dr. __________ ed il neurochirurgo PD dr. __________. Il primo giudicò il paziente abile in forma normale (2002), valutazione che avrebbe preso in considerazione solo le conseguenze post-infortunistiche del segmento L5/S1 anche se mi è difficile immaginare come si possa valutare la funzionalità fisica del rachide focalizzandosi su un segmento e tralasciando eventuali limitazioni dei due segmenti sovrastanti. Il secondo ritiene l’abilità lavorativa del 50%; gli impedimenti da lui segnalati nella sua valutazione del 25 novembre 2004 sono ancora presenti. Ritengo comunque che con esse il rendimento sia superiore a quanto da lui stabilito. Le condizioni attuali del paziente riflettono la situazione di allora (settembre 2004). Non vi sono indizi a favore di un’ulteriore progressione della presente patologia, né dal profilo morfologico, né dal lato clinico. La presente valutazione è quindi da considerare definitiva” (doc. 108-12).

Quanto alla possibilità di migliorare la capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato di essere d’accordo con i neurochirurghi interpellati dall’assicurato circa l’assenza di qualsiasi indicazione operatoria. Lo specialista ha per contro ritenuto che vi sia ancora un certo potenziale riabilitativo per migliorare le condizioni dell’interessato, tramite un programma di stretching intenso per correggere il disequilibrio muscolare piuttosto importante, con un accorciamento significativo della muscolatura ischiocrurale, consigliando dunque la ripresa di sedute di fisioterapia.

Infine, il dr. __________ ha consigliato all’assicurato di portare un’ortesi sul posto di lavoro, per sostenere la colonna lombare (doc. 108-13).

2.6. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di negargli il diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA i certificati medici del 25 luglio 2002 del Prof. __________ (doc. A2-1) e del 25 novembre 2004 del PD dr. __________ (doc. A2-2), già prodotti in occasione della precedente procedura ricorsuale, a seguito della quale questo Tribunale aveva rinviato gli atti all’amministrazione (cfr. STCA 32.2004.82 del 21 aprile 2005, doc. 98/1-20), che a sua volta aveva affidato l’incarico peritale al dr. __________.

In corso di causa, l’assicurato ha prodotti nuovi referti medici, successivi al rapporto peritale del dr. __________:

referto del 15 dicembre 2006 Prof. dr. __________, Caposervizio di neurochirurgia della __________ del __________, indirizzato al curante, dr. __________, del seguente tenore:

" (...)

Es besteht ein Zustand nach operierter, lumbosakraler Diskushernie 1988.

Die mitgebrachten MRI von Juli 06 zeigen eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter dem Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher Kompression der Wurzel L5.

Der Rezessus ist dort ebenfalls eng, so dass die Wurzeltasche nicht ausweichen kann.

Beurteilung und Procedere:

Ohne klinisch untersucht zu haben, besteht hier anamnestisch und bildgeberisch sicher ein zum Teil belastungsabhängiges, nicht sicheres Kompressionssyndrom L5 links.

Als ersten Schritt habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und Rezessotomie zu entscheiden. Entsprechende Merkblätter habe ich mitgegeben. Diese Operation wird eigentlich in allen neurochirurgischen Kliniken der Schweiz standerdgemäss durchgeführt. Eine Stabilisation als erster Eingriff erscheint mir nicht nötig. Wichtig ist aber, dass die Arbeitsbelastung, Operation hin oder her, wegen der offensichtlich konstitutionell vorhandenen multilevel Diskopathien auf 10 kg reduziert wird.

Postoperativ verschreiben wir häufig ein orthopädisches Lendenmieder, nicht, um die LWS zu stützen, aber um vor falschen Bewegungen (Rotationen, Flexion) zu schützen."

(Doc. B3)

referto del 5 aprile 2007 del Prof. dr. __________, Caposervizio di neurochirurgia presso il __________, indirizzato al curante, dr. __________, del seguente tenore:

" (...)

Die Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und. 5. Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der Nervenwurzel insbesondere links. Im Bereich LWK5/SWK1 zeigte sich auch ein Kontakt der Bandscheibe mit der Nervenwurzel jedoch war dies nicht ein kompressiver Effekt.

Ich kam nicht umhin Herrn RI 1 eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5 links anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff mit guter Erfolgsrate und minimem Risiko. Ich denke nicht, dass er von der Fortsetzung der Physiotherapie profitieren wird. Sofern er operiert werden möchte kann dies innerhalb kurzer Zeit durch mich geschehen. In diesem Fall werden wir nach Abschluss aller Massnahmen erneut berichten." (Doc. B4)

referto dell’11 ottobre 2007, indirizzato al curante, in cui il PD dr. __________, posta la diagnosi di protrusione discale L4/L5 sinistra, ha osservato:

" (...)

Beurteilung und Prozedere:

Angesichts des neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts des neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI durchgeführt wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben, ist eine Operation sicherlich vertretbar. Das Erfolgsresultat ist jedoch nicht sehr gut voraussagbar, da keine aktuelle Lumboischialgie besteht." (Doc. B5)

referto del 5 giugno 2008, indirizzato al dr. __________ da parte del Prof. dr. __________, del seguente tenore:

" Recht herzlichen Dank für die erneute Zuweisung des oben genannten Patienten zur ambulanten Beratung am 05.06.2008. Er berichtete über die bekannten Beschwerden wie sie bereits im Brief von 05.04.2007 geschildert wurden. Hieran hat sich nichts geändert, es ist eher eine Verschlimmerung eingetreten, besonders mit Schmerzen im Rücken und Ausstrahlung in das linke Bein.

Ich habe mit ihm die Situation noch einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der Nukleotomie LWK4/5 links in mikrochirurgischer Technik geraten.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, Herr RI 1 wird noch eine kernspintomographische Untersuchung im Januar 2009 veranlassen, die wir dann gemeinsam besprechen werden so dass ich dann erneut berichte.

Im Hinblick auf die empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem solchen Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1 unterhalb von 10 kg dauerhaft liegen." (Doc. B6)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

" Prima domanda il 26.09.1996, caso infortunistico __________, rachide lombare, assicurato riformato nel 1996-1997 quale controllore di combustione, poi pratica archiviata senza diritto a prestazioni di rendita né __________, né Al.

Seconda domanda inoltrata il 12.09.2002, caso nuovamente annunciato alla __________ dalla quale l'assicurato ha beneficiato di IG dal 15.12.2001 al 100%, dal 02.04.2002 al 50%, dal 11.11.2002 0% caso chiuso.

Esperita l'istruttoria con l'allestimento di un'inchiesta esterna, il caso è stato sottoposto al monitoraggio UFAS con proposta di concedere una mezza rendita - grado 50%.

L'UFAS non ha accolto tale proposta indicando che il danno alla salute è soltanto di natura post-infortunistica __________ e pertanto l'assicurato deve essere considerato totalmente abile dal 11.11.2002; in definitiva il caso va respinto.

II Dr. __________ - SMR - con annotazione del 24.12.2003 aderisce a questo parere, per cui con decisione formale del 30.12.2003 viene intimato il rifiuto di prestazioni.

L'assicurato presenta un'opposizione in data 23.01.2004, in particolare allegando dei certificati medici del Dr. __________, del Prof. __________ ed un esame RM lombosacrale del 09.01.2002. Egli è convinto che vi siano affezioni extra-infortunistiche, non di pertinenza __________, che l'Al non ha tenuto in considerazione.

Ricorso 2004

Decisione TCA del 21.4.2005: ricorso accolto. Viene richiesta una perizia specialistica per valutare la capacità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta.

Perizia reumatologica dr. __________ del 10.4.2006:

DIAGNOSI

Sindrome lombovertebrale cronica con/da

● turbe statiche modiche (rachide tendenzialmente piatto)

● netto disequilibrio muscolare con accorciamento degli ischiocrurali

● alterazioni degenerative:

○ L3/4 ed L4/5: ernie discali mediane rispettivamente paramediane sinistra senza impegno di strutture nervali

○ L5/S1: osteocondrosi con piccola ernia discale paramediana sinistra (recidiva) e restringimento del recesso corrispondente in

● stato dopo laminectomia L5/S1 per ernia discale (1989) dopo trauma assiale del rachide nel 1986 e nuovo trauma nel 1995; segni di pregressa compressione radicolare S1 a sinistra

Limiti funzionali:

sollevamento e trasporti di carichi:

molto leggeri (fino a 5 kg): normale

leggeri (fino a 10 kg): normale

medi (fino a 25 kg): ridotta (devono essere rispettate le regole basilari per l'ergonomia della schiena)

pesanti (oltre a 25 kg): nulla

sopra il piano delle spalle:

  • di 5 kg: normale
  • di 5 kg: ridotta

manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

leggeri/di precisione: normale

medi: normale

pesanti: ridotta

molto pesanti: nulla

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

a braccia elevate: lievemente ridotta

con rotazione: lievemente ridotta

seduta e piegata in avanti: normale

eretta e piegata in avanti: ridotta

inginocchiata: lievemente ridotta (con difficoltà nel rialzarsi)

con le ginocchia flesse: normale

mantenere posizioni statiche:

seduta: per 1 ora senza interruzione

eretta: per 1 ora senza interruzione

spostarsi/camminare:

per tragitti corti e medi (fino a 2 km): normale

per tragitti lunghi: con pause

su terreni accidentati: lievemente ridotta

salire/scendere scale: normale

diversi:

l'impiego delle due mani è possibile in forma normale

attività abituale esigibile al 75% (rendimento ridotto a causa ritmo lavoro ridotto)

decisione UAI del 24.4.2006: nessun diritto a rendita in presenza di grado Al inferiore al 40%

Decisione su opposizione del 12.2.2008: opposizione respinta

Ricorso:

vengono presentati rapporti del dr. __________ e del dr. __________ precedenti la perizia dr. __________

vengono inoltre presentati:

  • rapporto del 15.12.2006 del prof. __________ di __________: viene in pratica indicato che i pesi da sollevare regolarmente non dovrebbero superare i 10 kg. Non risulta invece una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia dr. __________.

  • Rapporto del 5.4.2007 del prof. __________ di __________: viene proposto un intervento di nucleotomia a livello L4/5. L'esame clinico riportato risulta invariato rispetto la valutazione peritale: distanza dita-suolo 30 cm, riflesso achilleo assente a sinistra.

  • Rapporto dr. __________ del 11.10.2007: si riconferma l'assenza di segni deficitari e/o irritativi radicolari L5. Si propone una eventuale operazione qualora un nuovo esame RM dovesse dimostrare una ulteriore progressione. II successo d'un tale intervento sarebbe però incerto.

  • Rapporto prof. __________ del 5.6.2008: da questo rapporto risulta situazione clinica in pratica come da visita 4.2007. Viene indicato che si prevede l'esecuzione d'un esame RM per 1.2009. Viene indicato che dopo l'intervento la caricabilità rimarrebbe ridotta a pesi fino a 10 kg.

Valutazione:

dall'attuale documentazione medica presentata in sede di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della perizia dr. __________.

Viene in pratica messa in dubbio la capacità di poter sollevare pesi superiori ai 10 kg. Il perito dr. __________ riteneva esigibile carichi fino a 25 kg in forma ridotta e nel rispetto delle regole ergonomiche.

A livello pratico questa differente valutazione non comporta conseguenze dato che l'apparecchiatura che deve sollevare l'assicurato pesa 10 kg, quindi risulta nei limiti condivisi da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse con attrezzi, i pesi possono essere suddivisi (al massimo l'assicurato deve fare più volte il percorso furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto riconoscendo un rendimento ridotto del 25%)." (Doc. XII/bis)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA copia della valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita il 12 settembre 1996 dal dr. __________, specialista in chirurgia e medico di __________ dell’assicuratore infortuni - il quale aveva ritenuto sussistere una ridotta caricabilità del tratto lombosacrale, una difficoltà a mantenere la posizione seduta per tempo prolungato con posizione fissa, rispettivamente in piedi con posizione fissa del busto, la possibilità di portare al massimo 30 kg per tempo limitato (doc. C1) – a dimostrazione del fatto che i suoi impedimenti funzionali sono aumentati, potendo egli ora sollevare pesi solo fino a 10 kg.

Nelle sue annotazioni del 18 novembre 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Ho preso atto delle osservazioni dell’assicurato.

Tengo a precisare che non ho condiviso o stabilito un limite massimo di caricabilità di 10 kg ma ho unicamente fatto notare che, anche ammettendo un limite di 10 kg, questo non avrebbe in pratica conseguenze di rilievo.

In assenza di una modifica dello stato di salute, come già indicato nella presa di posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la valutazione peritale del dr. __________.” (Doc. XX/bis)

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state sufficientemente chiarite.

L’assicurato è stato sottoposto, in data 5 aprile 2006, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli presenta delle patologie a livello lombovertebrale, che lo rendono abile al lavoro al 75% nella sua professione di controllore di combustione, attività particolarmente adeguata poiché gli consente, essendo indipendente, di programmare i propri impegni lavorativi su tutto l’arco della giornata (cfr. doc. 108-12).

In corso di causa, l’assicurato ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo una serie di certificati medici, redatti da specialisti svizzero tedeschi, a dimostrazione del fatto che le sue patologie degenerative a livello L4/L5 hanno subito, dopo l’esame peritale del dr. __________ (di aprile 2006), ma prima della decisione impugnata (che limita il potere cognitivo del Giudice), un’ulteriore progressione, che ha influito sulla sua capacità lavorativa e sui suoi limiti funzionali.

Con scritto del 15 dicembre 2006, il Prof. dr. __________ del __________, ha riscontrato l’esistenza, in una MRI del luglio 2006, di “eine grosse, paramedian nach links protrudierende und unter dem Längsband zum Teil sequestrierte Diskushernie LW4/5 mit deutlicher Kompression der Wurzel L5” (doc. B3). Il Prof. __________ ha poi indicato che “als ersten Schritt habe ich empfohlen, die Arbeitsbelastung auf 10 kg zu reduzieren, um dann, je nach Effekt, sich für oder gegen eine mikrochirurgische Bandscheibenoperation und Rezessotomie zu entscheiden” e che “wichtig ist aber, dass die Arbeitsbelastung, Operation hin oder her, wegen der offensichtlich konstitutionell vorhandenen multilevel Diskopathien auf 10 kg reduziert wird” (doc. B3, il corsivo è della redattrice).

Con scritto del 5 aprile 2007, il Prof. dr. __________ del __________ ha riscontrato che “die Kernspintomographie des letzten Jahres ergab bei ihm einen grösseren überwiegend median leicht linksbetonten Bandscheibenvorfall zwischen dem 4. und. 5. Lendenwirbelkörper mit Kontakt zur Cauda equina und Kompression der Nervenwurzel insbesondere links”, consigliando “ich kam nicht umhin Herrn RI 1 eine Operation im Sinne der mikrochirurgischen Nukleotomie LWK4/5 links anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen wenig belastenden Eingriff mit guter Erfolgsrate und minimem Risiko” (doc. B4).

Con scritto dell’8 ottobre 2007, il PD dr. __________ ha indicato che “angesichts des neurdiologischen Befunde von 2006, wo eine diskrete Zunahme der Angesichts des neuradiologischen hat, würde ich Vorschlagen, dass ein neues MRI durchgeführt wird. Sollte weiterhin eine Progression stattgefunden den haben, ist eine Operation sicherlich vertretbar” (doc. B5).

Con scritto del 5 giugno 2008, il Prof. __________ ha confermato l’opportunità di un intervento a livello L4/L5, mettendo in evidenza il limite di carico per l’interessato a 10 kg (lo specialista ha infatti indicato che “ich habe mit ihm die Situation noch einmal durchgesprochen und erneut zu Operation im Sinne der Nukleotomie LWK4/5 links in mikrochirurgischer Technik geraten (…) Im Hinblick auf die empfohlene Operation wäre noch festzustellen, dass es nach einem solchen Eingriff wünschenswert wäre, dass die zu hebenden Lasten für Herrn RI 1 unterhalb von 10 kg dauerhaft liegen" (doc. B6, il corsivo è della redattrice).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 febbraio 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, i referti del 15 dicembre 2006 del Prof. __________ (doc. B3), del 5 aprile 2007 del Prof. __________ (doc. B4) e dell’11 ottobre 2007 del PD dr. __________ (doc. B5) sono precedenti alla decisione impugnata e sono quindi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Il referto del 5 giugno 2008 del Prof. __________ (doc. B6), è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che questo specialista ha in quell'occasione confermato l’opportunità dell’intervento a livello L4/L5, già indicato nel suo precedente certificato del 5 aprile 2007.

Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 12 febbraio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Da questi referti specialistici, sembrerebbe quindi che, dopo l’esecuzione del consulto peritale del 5 aprile 2006 da parte del dr. __________, ma prima dell’emanazione della decisione impugnata (del 12 febbraio 2008), le condizioni di salute dell’assicurato, a livello L4/L5, abbiano subito un peggioramento, con la presenza di una grande ernia discale, una maggiore limitazione nella capacità di carico (limitata a 10 kg) e l’indicazione di un nuovo intervento microchirurgico.

Il dr. __________, per contro, nel suo referto peritale, con riferimento alle alterazioni degenerative a livello L3/L4 e L4/L5, ha evidenziato che, dal paragone delle RM del 1996 con quelle successive, si nota una progressione delle patologie discali, con l’aggiunta, nel 2002, di una piccola ernia discale alla già nota protrusione a livello L4/L5 e, nel 2004, di una piccola ernia discale mediana alla già nota protrusione L3/L4 (doc. 108-10, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________ ha ritenuto che tale evoluzione, relativa prettamente ai dischi e senza l’impegno di strutture nervali, costituisca una degenerazione lieve (doc. 108-11, il corsivo è della redattrice). Quanto ai limiti funzionali, il dr. __________ ha, tra le altre cose, indicato che l’assicurato è in grado di trasportare e sollevare normalmente pesi fino a 10 kg; in maniera ridotta, pesi fino a 25 kg, mentre non può sollevare e trasportare pesi oltre i 25 kg (doc. 108-11, il corsivo è della redattrice). Infine, il dr. __________ ha espressamente osservato che “concordo con i neurochirurghi sull’assenza di qualsiasi indicazione operatoria del caso” (doc. 108-12, il corsivo è della redattrice).

È vero che, a fronte dei certificati degli specialisti citati, il dr. __________ del SMR ha confermato la validità della valutazione reumatologica effettuata dal dr. __________.

Nelle sue annotazioni del 9 luglio 2008, il dr. __________ ha infatti osservato che “dall’attuale documentazione medica presentata in sede di ricorso non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del dr. __________”. Quanto alla capacità di sollevare pesi solo fino ad un massimo di 10 kg, invece dei 25 kg stabiliti dal dr. __________, il dr. __________ ha indicato che “a livello pratico questa differente valutazione non comporta conseguenze dato che l’apparecchiatura che deve sollevare l’assicurato pesa 10 kg, quindi risulta nei limiti condivisi da tutti. Nel caso che dovesse portare delle borse con attrezzi, i pesi possono essere suddivisi (al massimo l’assicurato deve fare più volte il percorso furgone / bruciatore; fatto del quale si tiene conto riconoscendo un rendimento ridotto del 25%)” (doc. XII/bis).

Nelle annotazioni del 18 novembre 2008, poi, il dr. __________, dopo avere indicato che anche volendo ritenere un limite di caricabilità a 10 kg, ciò non avrebbe comunque conseguenze di rilievo, ha nuovamente ribadito che “in assenza di una modifica dello stato di salute, come già indicato nella presa di posizione del 9.7.2008, rimane tuttora valida la valutazione peritale del dr. __________” (doc. XX/bis).

Al riguardo, a prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto osservato dal medico SMR, dai certificati medici prodotti emerge una progressione delle ernie lombari, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici dei Prof. dr. __________, __________ e __________ a fronte della valutazione del dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Siccome dai certificati specialistici citati emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti per poter mettere in dubbio le conclusioni dell'esperto, questo Tribunale deve prenderli in considerazione (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.7).

Oltre alla discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche prodotte dall’assicurato e quella del dr. __________, va peraltro considerato il lungo tempo (quasi due anni) trascorso tra la valutazione peritale e l’emanazione della decisione impugnata.

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista reumatologico, giustifichi una capacità lavorativa del 75%, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________ del SMR.

Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica a livello universitario al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Il TCA evidenzia inoltre come lo stesso Ufficio AI - a fronte delle ripetute critiche dell’interessato in merito alla presunta capacità lavorativa del 75% nella sua attività di controllore di combustione, stabilita dal dr. __________, contraddetta dai referti specialistici dei Professori da lui interpellati in Svizzera interna, che hanno circoscritto il limite di caricabilità a 10 kg, circostanza in contrasto con il peso delle apparecchiature necessarie allo svolgimento della sua attività - nello scritto del 2 dicembre 2008, ha proposto il “rinvio degli atti per ulteriori accertamenti relativi allo svolgimento dell’attività professionale dell’assicurato” (doc. XX).

Alla luce di quanto sopra esposto, questa proposta – che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. XXIV), non è indirizzata all’assicurato, bensì al Tribunale – può essere fatta propria dal TCA.

L’UAI dovrà dunque analizzare in dettaglio in cosa consiste concretamente l'attività dell'assicurato e se essa sia compatibile con il suo danno alla salute. Se del caso l'amministrazione verificherà se esistano altre attività esigibili, rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali egli possa sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica a livello universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita e ad eventuali provvedimenti professionali dell’assicurato.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

57
  • DTF 130 V 140
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 125 V 25601.01.1999 · 8.825 Zitate
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 V 110
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 V 79
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 120 V 237
  • DTF 117 V 241
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 15901.01.1987 · 152 Zitate
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 206/00
  • C 89/03
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 142/07
  • I 237/00
  • I 26/02
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 65/06
  • I 65/07
  • I 670/01
  • I 701/05
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 874/06
  • I 938/05
  • U 194/04
  • U 299/02
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98
  • U 46/05