Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.32
Entscheidungsdatum
29.01.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.32

cr/sc

Lugano 29 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 gennaio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel __________, allora attiva a tempo parziale quale operaia nel reparto imballaggio di caramelle di una ditta, in data 31 luglio 1997 ha presentato una prima domanda di prestazioni (doc. 52/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 34/1-7), con decisione del 5 marzo 1999, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado del 67%) limitatamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 28 febbraio 1998 (doc. 29), negando in seguito il diritto a prestazioni dato che ella era nuovamente abile al lavoro nella sua precedente attività.

1.2. In data 20 ottobre 2005 l’assicurata, attiva al 100% in qualità di operaia presso un atelier di orologi, ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 20/1-7), indicando di essere affetta da “dolori cervicali con limitazioni dei movimenti che si irradiano verso la nuca, che mi provocano dolori di testa e a volte vertigini, dolori al braccio destro e non riesco ad alzarlo, limitando i movimenti normali (torsione e 2 piccole ernie cervicali), ernia lombare, dolori alla gamba che mi provoca problemi alla deambulazione. Già l’esame radiologico esperito il 6.8.1996 ha evidenziato una torsione con raddrizzamento e iniziale spondilosi deformante della colonna lombare, discopatia L5/S1 (operata nel 1997) e una spondilartrosi L3/L4 e più pronunciata L4/L5; dal 1997 soffro di depressione”.

Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico (SAM) di __________, con progetto di decisione del 10 ottobre 2007 (doc. 60/1-3), poi confermato con decisione del 30 gennaio 2008 (doc. A1), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenuto un grado d’invalidità del 21%.

1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità.

Sostanzialmente il patrocinatore ha contestato la perizia del SAM, con riferimento al consulto peritale reumatologico del dr. __________ e a quello neurologico del dr. __________, indicando che l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 70%, come attestato dal dr. __________.

Il patrocinatore ha poi contestato anche la valutazione economica effettuata dall’amministrazione, criticando sia l’ammontare del reddito da valido – calcolato sulla base dei valori statistici regionali, mentre quello da invalido in considerazione dei valori statistici nazionali – sia l’ammontare della riduzione percentuale – ritenuta insufficiente, chiedendo l’applicazione della riduzione massima del 25% (I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai medici del SAM e osservato che anche tenendo conto di un reddito da valido calcolato sulla base dei valori statistici nazionali, il risultato non cambierebbe - ha invece postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).

1.5. In data 15 maggio 2008, il patrocinatore dell’interessata ha prodotto nuovi referti medici, tra i quali una perizia reumatologica di parte eseguita dal dr. __________ (X + D1-4).

1.6. Con scritto del 2 giugno 2008, l’amministrazione ha osservato che la documentazione medica prodotta dall’assicurata permette di confermare la valutazione del danno alla salute e dell’invalidità espressa nella decisione impugnata, chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (XIV).

1.7. In data 21 maggio 2008 il patrocinatore dell’interessata ha poi trasmesso al TCA ulteriori referti medici (XII + E1-2).

1.8. Con scritto del 3 giugno 2008, l’UAI ha rilevato che la documentazione presentata dall’assicurata era già stata prodotta con la lettera del 15 maggio 2008, ribadendo la correttezza della decisione impugnata e la richiesta di reiezione del ricorso (XV).

Le osservazioni dell’UAI sono state trasmesse all’assicurata (XVI), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella neurologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 17 aprile 2007, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “esito da discectomia microchirurgica L5/S1 a sinistra per ernia discale mediolaterale L5/S1 a sinistra il 25.4.1997; disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sinistroconvessa toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e dita a martello; obesità (peso 68.5 kg / statura 161.5 cm)” (doc. 76-30).

Il dr. __________ ha elencato i seguenti limiti funzionali:

" (...)

Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

I limiti funzionali concernenti la spalla destra possono venire a cadere in caso di successo alle terapie per la spalla destra suggerite sopra. (...)" (Doc. 76-32)

Il dr. __________ ha considerato l’assicurata, a partire dal 1° ottobre 2004, abile al lavoro al 100%, con una diminuzione del rendimento del 30%, nella sua precedente attività di operaia in un atelier di orologi. Secondo lo specialista, la diminuzione del rendimento è dovuta principalmente ai limiti funzionali della spalla destra (che potrebbero venire meno con un trattamento adeguato) e alla sintomatologia algica generalizzata (doc. 76-32).

Il dr. __________ ha poi ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in un’attività adatta al suo stato di salute, a partire dal 1° novembre 1997, a distanza di circa 6 mesi dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-32).

L’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 2 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “stato da discectomia L5/S1 a sinistra per probabile discopatia irritativa S1 da questo lato: attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori né indizi per una radicolopatia irritativa residua; dolori cervicali cronici senza indizi per una lesione neurogena a livello cervicale” (doc. 76-20).

Il dr. __________ ha considerato che, dal punto di vista neurologico, non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa (doc. 76-20).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto del 21 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno coinvolto il figlio (ICD10-F43.21); sfumati temi fobici poco-non organizzati (ICD10-F40.9); ansia (ICD10-F41)” (doc. 76-24).

La dr.ssa __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività e in tutte le altre attività teoricamente esigibili (doc. 76-24).

La dr.ssa __________ ha poi consigliato una nuova valutazione dell’assicurata a distanza di un anno dal suo esame peritale (doc. 76-25).

La specialista ha evidenziato come sarebbe utile per l’assicurata la ripresa di una attività lavorativa compatibile con le sue competenze e i suoi disagi fisici, così da ridurre il rischio di una cronicizzazione e di un peggioramento del quadro clinico (doc. 76-25).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 30 maggio 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1); sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno coinvolto il figlio; sfumati temi fobici poco o non-organizzati; ansia”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato da discectomia L5-S1 a sinistra, per probabile discopatia irritativa S1 da questo lato, attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori, né indizi per una radicolopatia irritativa residua; disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sinistro-convessa toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e dita a martello; obesità; colecistectomia per colecistite litiasica (1993); appendicectomia nel 1979; ipercolesterolemia” (doc. 76-12).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata, dal 1° marzo 2005, abile al lavoro al 70% nella sua attività di operaia in un atelier di orologi e all’80% come casalinga (doc. 76-15).

I medici del SAM hanno poi indicato che l’assicurata è da ritenere abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica, a decorrere dal 1° novembre 1997, ossia a distanza di 6 mesi dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-17).

Quanto alla possibilità per l’assicurata di beneficiare di provvedimenti di riformazione professionale, i medici del SAM non li hanno considerati utili, in quanto destinati al fallimento (doc. 76-17).

Nelle sue annotazioni del 18 luglio 2007, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

" Operaia di atelier di orologi.

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2007 (reumatologico, psichiatrico e neurologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

Si giustifica pertanto una IL 100% dal 10.2004, 50% dal 2.2005 e 30% nella sua attività dal 3.2005 prevalentemente per la componente locomotoria.

In attività adeguate ergonomicamente (vedi pag. 16 della perizia SAM) si giustifica per limitazione psichiatrica una IL 20% dal 3.2005." (Doc. 58-1)

A seguito delle osservazioni presentate dal patrocinatore dell’assicurata contro il progetto dell’UAI di rifiuto della rendita e in particolare della documentazione medica prodotta per contestare le conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM (cfr. doc. 68-2, 69-1, 71-1, 71-2), il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 24 gennaio 2008, ha indicato:

" Vedi mia nota del 18.7.2007.

Audizione al progetto di decisione AI del 10.10.2007.

Documentazione medica attuale da parte avvocato di parte riporta una TAC lombare del 2005 che era già nota al SAM, gli ulteriori accertamenti per la patologia alla spalla destra anch'essa già evidenziata con le limitazioni presso il SAM e la valutazione del medico curante dr. __________ del 12.2007 che si esprime convalidando lo stato invariato a livello clinico rispetto al periodo precedente.

Dopo queste osservazioni puramente dal lato medico non posso che convalidare le esigibilità lavorative riportate presso il SAM, non mi esprimo su problematica economica non di mia competenza.

Ricordo inoltre che sono le limitazioni funzionali dettate naturalmente da patologie somatiche o psichiche che portano ad un danno economico ai fini AI e non esclusivamente la presenza di nuove diagnosi a motivare una nuova valutazione o riconsiderare il danno alla salute ai fini assicurativi.

In conclusione, attualmente in fase di audizione non vi sono a livello puramente medico i presupposti per discostarsi dalla valutazione specialistica pluridisciplinare del SAM." (Doc. 63-1)

2.5. Nella procedura di ricorso davanti al TCA, l’assicurata ha contestato le conclusioni dei medici del SAM, producendo i seguenti certificati medici:

referto del 24 dicembre 2007, concernente l’esame di MRI alla spalla destra, indirizzato al dr. __________ da parte della dr.ssa __________, la quale è giunta alle seguenti conclusioni:

" (...)

Lama di versamento nella borsa sottoacromiale - sottodeltoidea.

Lesione nella parte intermedia del tendine del sovraspinato, all'inserzione sul trochite, che pone la diagnosi differenziale tra una lesione parziale borsale subtotale o una lesione transmurale." (Doc. B)

scritto del 27 novembre 2007 del dr. __________ del centro di medicina e chirurgia dello sport di __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" Ti ringrazio per averci indirizzato la succitata paziente per una terapia con onde d'urto.

Purtroppo dopo 4 applicazioni la paziente lamenta tutt'ora importanti forti dolori che rendono improbabile un successo finale. In data odierna (27.11.07) ho rivisto la paziente che è fortemente disturbata. Ha un inizio di un dolore analogo anche alla spalla sinistra. Inoltre è sofferente anche a quanto pare per le note ernie discali cervicali. Per questo motivo penso debba essere rivalutata, eventualmente dal collega __________, discutendo se del caso gli ulteriori accertamenti (MRI? ed un eventuale approccio chirurgico)." (Doc. C)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 marzo 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

" Professione: operaia generica.

Perizia SAM 4.2007:

DIAGNOSI

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Periartropatia omeroscapolare a destra.

Note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7).

Note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/5 e L5/S1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006, che hanno coinvolto il figlio.

Sfumati temi fobici poco o non-organizzati.

Ansia.

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Stato da discectomia L5-S1 a sin. per probabile discopatia irritativa Si da questo lato, attualmente senza deficit neurologici agli arti inf., nè indizi per una radicolopatia irritativa residua.

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sin.-convessa toracolombare compensata).

Piedi piatti con alluci valghi e dita a martello.

Obesità.

Colecistectomia per colecistite litiasica (1993).

Appendicectomia nel 1979.

Ipercolesterolemia.

Conclusioni SAM:

impedimento neurologico: assenza di impedimento

impedimento psichiatrico: 20%

impedimento reumatologico: abile al 100% in attività rispettosa dei seguenti limiti funzionali.

Per quanto riguarda la capacità funzionale residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

Attività abituale: impedimento del 30% (rendimento) principalmente per la spalla destra.

Decisone UAI del 30.1.2008: nessun diritto a rendita in presenza di grado AI 21% dopo CGR.

Documentazione presentata in sede di ricorso:

  • MRI spalla destra il 24.12.2007: lesione nella parte intermedia del tendine sovraspinato che pone la diagnosi differenziale tra una lesione parziale borsale subtotale o una lesione trasmurale.

  • Rapporto dr. __________ del 27.11.2007 che riferisce di fallimento del trattamento con onde d'urto.

Valutazione:

l'attuale documentazione di novembre / dicembre 2007 conferma la presenza d'una problematica a livello della spalla destra, problematica già riscontrata nella valutazione peritale del dr. __________ in ambito SAM e riassunta sotto la diagnosi di periartropatia spalla destra. In occasione della perizia reumatologica questa problematica è stata debitamente presa in considerazione riconoscendo i relativi limiti funzionali, ossia limitazione per attività da svolgere sopra l'altezza della testa e comportante il sollevamento di pesi. Per l'attività abituale è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 30% in pratica unicamente a causa della spalla destra.

Conclusione:

l'attuale documentazione presentata non modifica la valutazione peritale eseguita in ambito SAM." (Doc. IV/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:

referto del 27 febbraio 2008, redatto dal dr. __________ dell’Istituto radiologico __________ di __________, concernente l’esame di RM-artrografia della spalla destra, in cui si conclude che:

" (...)

CONCLUSIONI

● Rottura sostanziale delle porzioni superiori ed inferiori a livello muscolo-tendineo del muscolo subscapolare con parziale ritrazione del muscolo e parziale atrofia.

● I tendini centrali sono normalmente attaccati a livello del piccolo tubercolo. Non altre lesioni intrinseche apprezzabili.

● Modico impingement da parte dell'estremità acromiale della clavicola senza borsiti." (Doc. D3)

referto del dr. __________ del 27 febbraio 2008 concernente l’esame di RX-dopo artrografia alla spalla, del seguente tenore:

" Buona posizione del contrasto. Distensione del recesso ascellare.

Non calcificazioni a carico delle parti molli. Non ipertrofia dell’articolazione acromio-clavicolare.” (Doc. D4)

rapporto peritale del 2 maggio 2008, redatto, su incarico del patrocinatore dell’interessata, dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna.

Nel suo referto peritale, basato sull’anamnesi e lo stato clinico constatato il 18 aprile 2008, l’esame della documentazione medica e radiologica a disposizione (in particolare la perizia del SAM del 30 maggio 2007) e la cartella clinica dal 1997 al 2005 dello stesso specialista, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “1. sindrome fibromialgica (ossia disturbo funzionale del dolore); 2. Periartropatia omeroscapolare (PSH) destra con reazione iperalgica con/su lesione (reperto RMN) a livello del passaggio muscolo-tendineo del subscapolare; non chiari indizi per impingement sotto-acromiale o altre lesioni della cuffia; 3. PSH sinistra semplice, tendinotica (calcarea sec. rapporto dr. __________); 4. sindrome cervicale cronica senza neurologia su/con discopatia C5/C6 e C6/C7; 5. sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia su/con osteocondrosi L5/S1 in stato dopo microdiscectomia nel 1997; discopatia L4/L5; 6. TOS vascolare destra asintomatica; 7. lievi alterazioni della statica vertebrale” (doc. D1 pag. 10).

Il dr. __________ ha poi osservato:

" (...)

VALUTAZIONE:

Si tratta dunque di una paz. che ha presentato inizialmente una sind. lomboradicolare S1 a sx per cui è stata operata di microdiscectomia nel 1997 all'__________, con decorso favorevole per quanto riguarda la componente radicolare sia nell'espressione di dolori che dei deficit neurologici in seguito assenti. Ha però continuato a soffrire di dolori lombari (vedi cartella clinica periodo 1997-1998). Nel corso degli ultimi anni l'assicurata descrive un aumento nell'intensità dei dolori cervicobrachiali dx (e delle vertigini), l'apparizione di dolori inguinali soprattutto a dx ma da ultimo anche a sx, ed un bloccaggio acuto della spalla dx nella primavera 2007 (dopo la visita da Dr. __________) per cui si é recata al Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda la sintomatologia cervicale e lombare non vi sono criteri di un peggioramento oggettivo evidente negli ultimi anni. La sintomatologia trova un correlato radiologico nelle alterazioni discali degenerative a livello cervicale e lombare, le quali non possono tuttavia spiegare se non in parte i disturbi (vedi discussione più avanti). Le modeste alterazioni statiche non spiegano i dolori o sono d'importanza molto relativa.

L'evoluzione è soprattutto stata caratterizzata dall'estensione e tendenza alla generalizzazione delle algie a partire dal 2003, dunque ben oltre la regione cervicale e lombare, con diagnosi di sind. fibromialgica e netta impressione di un disturbo funzionale del dolore già all'inizio del 2005. Anche in occasione di questa visita questa tendenza evolutiva è in progressione. Attualmente 18 tender points su 18 sono dolorosi (sec. criteri ACR, ossia American College of Rheumatology, del 1990). In effetti si tratta di dolori muscolo-tendinei alla pressione, per cui ne sono richiesti almeno 11 dolorosi per la classificazione di una sindrome dolorosa cronica sotto il termine di fibromialgia (meglio sindrome fibromialgica). Nel corso degli anni migliaia di pubblicazioni scientifiche sono state dedicate all'argomento, senza che si sia mai potuta evidenziare una patologia di natura organica all'origine di questo tipo di dolori. Questi criteri (ACR) intesi inizialmente nell'ottica di cercare di classificare dei paz. con dolori cronici o generalizzati, sono poi stati considerati una malattia vera e propria (fibromialgia), non da ultimo da parte di organizzazioni di pazienti con relative rivendicazioni assicurative. In pratica si tratta di una sindrome dolorosa cronica parificabile ad una soglia del dolore molto bassa, senza alcuna base organica, definita anche sind. somatoforme dai psichiatri o sind. miofasciale dai neurologi. In fondo si tratta di una differente denominazione di dolori funzionali a seconda dal punto di vista, per cui non vi è alcuna contraddizione in questi termini che descrivono in fondo esattamente la stessa cosa. È risaputo che questi disturbi funzionali del dolore sono spesso associati a disturbi della sfera psichiatrica, situazioni di stress, sono peggiorati da conflitti assicurativi o difficili situazioni socio-professionali, tendono a non rispondere (logicamente) alle terapie convenzionali incentrate sugli aspetti somatici, sono spesso associati a vari altri disturbi quali stanchezza, cefalee, vertigini, ecc. In effetti vi è costantemente una forte discrepanza tra l'intensità dei dolori e l'handicap funzionale (anche per attività di per sé molto leggere) come risentiti dal paz., da una parte, e i reperti oggettivi, dall'altra. Discrepanza poi all'origine di innumerevoli controversie assicurative e giuridiche, in fondo logiche quando si tratta di determinare il diritto a prestazioni per dei dolori per i quali non vi è modo di avere dei parametri oggettivi.

La storia della paz. è piuttosto tipica e caratteristica, nel senso che tutto è iniziato con una problematica oggettiva ed inequivocabile alla cerniera lombosacrale. In seguito, nel corso degli anni, si assiste ad un continuo peggiorare dei dolori ed a una loro estensione/generalizzazione. È inoltre fuori dubbio che vi siano nel caso in questione delle alterazioni oggettive sia a livello lombare/cervicale sia alla spalla dx.

Il dolore supera tuttavia ampiamente sia per estensione che per intensità ciò che ci si potrebbe aspettare.

Rispetto agli anni scorsi (14:18 tender points nel gennaio 2005, 15:18 alla visita del Dr. __________) ho dunque potuto constatare una sicura tendenza evolutiva di questa sind. fibromialgica (attualmente 18:18 tender points dolorosi). Che vi sia un importante contesto funzionale risulta anche da una forza di presa estremamente debole, non spiegabile dal punto di vista somatico. Il peggioramento di questo quadro funzionale spiega a mio modo di vedere il peggioramento nell'intensità dei dolori che la paz. ha avvertito negli ultimi anni.

I dolori cervicobrachiali dx dapprima piuttosto diffusi si sono per contro progressivamente focalizzati sulla spalla dx con diagnosi di PSH dx in occasione della visita da Dr. . Una settimana dopo questa visita vi è stato un "bloccaggio acuto" per cui si è recata al PS dell' (referto radiologico di PSH calcarea dx). Vari tentativi di terapia (infiltrazioni locali di steroidi, onde d'urto, fisioterapia) si sono rivelati inefficaci. La paz. ha continuato a lamentare forti dolori ed una impotenza maggiore di questa spalla, per cui non riesce quasi più a fare niente. Recenti indagini radiologiche (RMN ed artro-RMN del dicembre e gennaio u.s.) hanno evidenziato una lesione al passaggio muscolo-tendineo del subscapolare.

Non vi sono per contro altre lesioni della cuffia né a livello gleno-omerale, né un chiaro impingement sottoacromiale. A questo riguardo occorre dire che la lesione evidenziata alla artro-RMN non permette di spiegare in modo esaustivo il quadro clinico, caratterizzato da una situazione iperalgica (forti dolori a digito-pressioni molto modeste ed a tutti i movimenti sia attivi che passivi), da inquadrare nel contesto della soglia del dolore molto bassa. Dopo un anno di evoluzione sorprende inoltre l'assenza di una ipotrofia muscolare del cingolo scapolare e dell'arto superiore dx. I forti dolori e la mobilità della spalla dx, attualmente ridotta rispetto a quanto descritto un anno fa da Dr. __________, non sembrano dunque essere un fatto unicamente organico e causato da lesioni anatomo-strutturali. L'esame clinico e le indagini RMN permettono di escludere una capsulite retrattile o adesiva. Anche il fatto che da parte del chirurgo ortopedico non sia stata ritenuta un'indicazione operatoria (nonostante richiesta da parte della paz.) e persino che sia stato richiesto un secondo parere, significa che l'ortopedico dubita che l'intervento e dunque il sanare chirurgicamente la lesione evidenziata alla RMN possa migliorare i disturbi della paz. Inoltre è noto che un intervento chirurgico potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di stress e portare ad un ulteriore peggioramento della sind. polialgica. (...)"

(Doc. D1, pag. 10-12)

Il dr. __________ ha quindi così risposto alle domande del patrocinatore dell’interessata:

" (...)

B. RISPOSTA ALLE SUE DOMANDE

B.1 Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dalla signora RI 1? Diagnosi.

Vedi quanto precede (A.1, A.4).

B.2 Qual è stata la loro evoluzione dall'ottobre 2004 e fino ad oggi?

In definitiva non vi è stata dal punto di vista reumatologico una evidente evoluzione dei disturbi cervicali e lombari in questi ultimi anni, se non per l'intensità e l'estensione dei dolori, da ricondurre tuttavia al disturbo funzionale del dolore (sinonimi: sind. fibromialgica, fibromialgia, sind. polialgica di natura funzionale).

Nel contesto della paz. tale problematica (definita anche sind. somatoforme dal punto di vista psichiatrico) é da correlare con ogni evidenza ai disturbi depressivi, per i quali è già in cura da molti anni.

Per quanto riguarda le spalle vedi punti successivo.

B.3 Sono subentrate nuove problematiche rispetto alla visita del SAM?

Riferendomi a quanto precede, rispetto alla perizia SAM dell'aprile 2007, è segnalato da parte della paz. un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla dx con un handicap maggiore anche per piccole attività della vita domestica. Il peggioramento è avvenuto bruscamente un anno fa, senza fattore scatenante evidente. La lesione del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente a permettere di spiegare il quadro dei dolori e la marcata limitazione di mobilità di questa spalla. Sorprende inoltre dopo un anno d'evoluzione, l'assenza di una chiara ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell'arto superiore dx. Per quanto attiene l'aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in relazione a problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore molto bassa, aumento della sind. polialgica funzionale, rispettivamente somatoforme). Così i dolori alla spalla sx ed i dolori inguinali sono da intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della sind. fibromialgica.

B.4 Ritiene necessaria, attualmente o eventualmente in futuro, una cura medica oppure speciali terapie?

La problematica del dolore non è influenzabile se non marginalmente (come dimostra l'evoluzione in questi ultimi 10 anni) con misure terapeutiche convenzionali (p.es. medicamenti, fisioterapia, infiltrazioni, ecc.). Non mi sembra inoltre che le cure psichiatriche siano risultate particolarmente efficaci a riguardo.

Per quanto riguarda la problematica della colonna cervicale e lombare, la terapia scelta consiste in regolari esercizi di ginnastica vertebrale e posturale per mantenere/migliorare il trofismo ed il tono della muscolatura paraspinale.

Per la spalla dx ha beneficiato della misure terapeutiche usuali (infiltrazioni locali, onde d'urto, fisioterapia) senza alcun beneficio. Ev. possibilità terapeutiche di ordine chirurgico non sono di mia competenza. Personalmente sono tuttavia perplesso riguardo alla possibilità di migliorare sostanzialmente i dolori e la mobilità di questa spalla con un'operazione.

B.5 Qual è la capacità lavorativa della paz. nell'ambito della precedente attività lavorativa, rispettivamente in altre attività più leggere? Qual è stata l'evoluzione dall'ottobre 2004 ad oggi? Per quali motivi?

La paz. ha beneficiato di un'incapacità lavorativa del 100% dall'ottobre 2004 e del 50% per il mese di febbraio 2005. Dal mese di marzo è stata riconosciuta alla paz. una IL del 30% per il suo precedente lavoro nell'atelier di orologeria (incapacità lavorativa del 20% in attività adeguata per motivi di ordine psichiatrico).

Dal mio punto di vista reumatologico, nel certificato medico per l'AI del novembre 2005, avevo ritenuto una IL del 50% per il lavoro precedente e del 20% in un'attività adeguata. La capacità lavorativa della paz. non mi sembra attualmente significativamente differente da quella di 3 anni fa. Questa IL è comprensiva sia delle limitazioni inerenti la spalla dx che di quelle vertebrali.

Per quanto riguarda i limiti funzionali riterrei che non deve fare lavori di forza, prolungati o ripetitivi con gli arti superiori sopra l'altezza delle spalle, manipolare oggetti pesanti, tirare o spingere oggetti pesanti, sollevare o portare pesi superiori a 5-10 kg. Un'attività adeguata dovrebbe inoltre essere leggera e variata, evitando posture monotone prolungate per più ore senza poter cambiare posizione di tanto in tanto.

La differenza di valutazione della capacità lavorativa rispetto alla perizia SAM ed in particolare alla valutazione del Dr. __________ è, a mio modo di vedere, contenuta, se si considera il quadro generale della paz. In effetti tale differenza rende conto della difficoltà di giudicare dei casi come questo con dolori generalizzati e cronici.

B.6 In quali movimenti à impedita la paz.? Qual è stata l'evoluzione dall'ottobre 2004 a tutt'oggi? Per quali motivi?

Se si eccettua la spalla, non vi è stata particolare evoluzione degli impedimenti della paz.. I limiti funzionali della paz. sono descritti in dettaglio nella perizia del SAM.

I limiti funzionali per la spalla dx sono descritti nel punto precedente.

Per la spalla dx il peggioramento avvenuto a partire dal 24.4.2007 è difficilmente quantificabile, l'intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile in questo caso a causa del disturbo funzionale del dolore. Come detto sopra, all'esame attuale (come già in precedenza a partire dal gennaio 2005), si ha la netta impressione che la componente funzionale e il disturbo funzionale del dolore giochi un ruolo determinante.

B.7 È d'accordo con le valutazioni della perizia SAM e con le valutazioni ivi annesse? La perizia del SAM è completa ed esaustiva?

La perizia del SAM appare ben strutturata, dettagliata ed accurata, completata da tre consulti specialistici a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico. Evidentemente non mi pronuncio sul lato psichiatrico, non di mia competenza. Le considerazioni del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia neurologica. Per quanto riguarda le problematiche dell'apparato locomotorio, riguardo alle considerazioni del Dr. __________, non ho rilevato particolari lacune, anomalie o incongruenze.

B.8 Ulteriori osservazioni.

Quale casalinga la paz. è limitata per dei lavori pesanti tuttavia non richiesti di frequente (lavare vetri, sbattere tappeti o materassi, pulizia a fondo dei pavimenti). Talune altre attività possono richiedere un lasso di tempo maggiore (stirare, lavori di pulizia in genere). Globalmente per un'attività di casalinga riterrei un'incapacità lavorativa del 20%."

(Doc. D1, pag. 13-15)

L’assicurata ha poi nuovamente trasmesso al TCA i referti del 27 febbraio 2008 concernenti gli esami di RX-dopo artrografia alla spalla (doc. E1) e di RM-artrografia della spalla destra (doc. E2), redatti dal dr. __________, già trasmessi in precedenza (doc. D4 e D3).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 30 maggio 2007, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata infatti sottoposta ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________, dal quale è emerso che ella, affetta da una sindrome somatoforme da dolore persistente, da una sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno coinvolto il figlio, da sfumati temi fobici poco-non organizzati e da ansia, presenta un’inabilità lavorativa del 20% sia nella sua precedente attività, sia in altre adeguate (doc. 76-24).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata pure sottoposta, in data 2 aprile 2007 ad un esame neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che ella non presenta delle patologie invalidanti ed è quindi, da questo profilo, pienamente abile al lavoro (doc. 76-20).

Anche queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa residua, possono essere fatte proprie dal TCA.

Sempre nel contesto della perizia SAM, l’assicurata è stata infine sottoposta, in data 17 aprile 2007, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “sindrome fibromialgica generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”, è da considerare inabile al lavoro al 30% nella sua precedente attività, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 76-32).

Il dr. __________ ha proposto una riabilitazione funzionale per la spalla destra e ha raccomandato un ricondizionamento della muscolatura e un calo ponderale (doc. 76-32).

Queste conclusioni sono state contestate dall’assicurata, attraverso una perizia “di parte” eseguita il 18 aprile 2008 dal dr. __________doc. D1). Nel suo referto peritale del 2 maggio 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome fibromialgica; periartropatia omeroscapolare destra con reazione iperalgica; periartropatia omeroscapolare sinistra semplice, tendinotica; sindrome cervicale cronica senza neurologia su discopatia C5/C6 e C6/C7; sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia su osteocondrosi L5-S1 in stato dopo microdiscectomia nel 1997 e discopatia L4/L5; TOS vascolare destra asintomatica; lievi alterazioni della statica vertebrale” (doc. D1 pag. 10). Lo specialista ha considerato che, a causa di queste patologie, l’assicurata sia da considerare inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività e al 20% in attività adeguate (doc. D1 pag. 14).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 30 gennaio 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 2 maggio 2008 (doc. D1) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha valutato l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal 2004 in poi.

Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 30 gennaio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Dal referto peritale del dr. __________, emerge che l’assicurata ha segnalato un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla destra, intervenuti dopo la perizia del SAM dell’aprile 2007.

Al riguardo, lo specialista ha osservato che la lesione del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente per permettere di spiegare il quadro dei dolori dell’interessata e la marcata limitazione di mobilità della spalla. Inoltre, il dr. __________ ha evidenziato che “sorprende inoltre, dopo un anno di evoluzione, l’assenza di una chiara ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell’arto superiore destro”.

Secondo lo specialista, “per quanto attiene all’aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in relazione con problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore molto bassa, aumento della sindrome polialgica funzionale, rispettivamente somatoforme). Così i dolori alla spalla sinistra e i dolori inguinali sono da intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della sindrome fibromialgica” (doc. D1 pag. 13, il corsivo è della redattrice).

Chiamato ad esprimersi circa l’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato che rispetto a quanto da lui indicato nel rapporto medico per l’UAI redatto nel novembre 2005 – in cui aveva considerato l’interessata inabile al lavoro al 50% nella sua attività di operaia in un atelier di orologi e al 20% in attività adeguate – non vi sono state modifiche sostanziali (egli ha infatti osservato che “la capacità lavorativa della paziente non mi sembra attualmente significativamente differente da quella di 3 anni fa”, doc. D1 pag. 14, il corsivo è della redattrice).

Quanto poi alla divergenza rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ - il quale ha ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 30% nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. 76-32) – il dr. __________ ha rilevato che la differente valutazione, a suo modo di vedere “contenuta”, è dovuta alle difficoltà nel giudicare i casi che presentano, come quello in questione, dolori generalizzati e cronici (doc. D1 pag. 14, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi sottolineato come la perizia del SAM sia “ben strutturata, dettagliata ed accurata, completata da tre consulti specialistici a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico”, aggiungendo che “le considerazioni del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia neurologica. Per quanto riguarda le problematiche dell’apparato locomotorio, riguardo alle considerazioni del dr. __________, non ho rilevato particolari lacune, anomalie o incongruenze” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della redattrice).

Lo specialista ha poi rilevato come i limiti funzionali dell’assicurata siano stati descritti nel dettaglio nella perizia del SAM e che il peggioramento intervenuto alla spalla destra nel mese di aprile 2007 “è difficilmente quantificabile, l’intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile in questo caso a causa del disturbo funzionale del dolore”, aggiungendo che “all’esame attuale (come già in precedenza a partire dal gennaio 2005) si ha la netta impressione che la componente funzionale e il disturbo funzionale del dolore giochi un ruolo determinante” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della redattrice).

Pertanto, a mente di questo Tribunale, dal referto del dr. __________ - viste anche le sue considerazioni in merito alla correttezza della perizia del SAM - non emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti per poter mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________ (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.7.).

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In conclusione, poiché la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, ritenuto che dal punto di vista neurologico, l’assicurata è abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività, sia in altre attività; che da quello reumatologico è inabile al 30% nella sua precedente attività, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre presenta, dal profilo psichiatrico, una limitazione della capacità lavorativa del 20% sia nella sua attività che in altre attività adatte, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente, da ottobre 2004, è inabile al lavoro al 30% nella sua precedente occupazione, ma è abile al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica.

La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, ha indicato che “i limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità di piccoli elementi e con la possibilità di cambiare la posizione al bisogno), che nel settore terziario (venditrice / cassiera non qualificata, aiuto ufficio, …) (doc. 59-2).

Con il ricorso, il patrocinatore ha contestato il fatto che esista per l’assicurata, in considerazione delle sue patologie, della sua età e della sua formazione limitata, un mercato del lavoro sufficientemente ampio (I).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

È inoltre utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

" Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di risparmiare l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni personali (51 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di operaia in un atelier di orologi.

Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’assicurata, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore destro, sarebbe in grado di esercitare all’80%.

In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.8. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, dell’80%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2005 (visto che l’assicurata è inabile al lavoro a partire dal mese di ottobre 2004).

2.10. Per quel che concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, il consulente IP ha indicato che “considerando che l’assicurata perde il lavoro prima dell’inizio dell’inabilità di lunga durata, non è possibile tenere in considerazione il reddito che percepiva come operaia per la determinazione del reddito da valido”. Il consulente ha di conseguenza calcolato il reddito da valida dell’assicurata sulla base dei dati statistici regionali del Canton Ticino, per un importo pari a fr. 40'764 (2005) (cfr. doc. 59-2).

L’assicurata ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, chiedendo che il reddito da valida sia determinato sulla base dei rilevamenti statistici nazionali, analogamente a quanto effettuato per calcolare il reddito da invalido, oppure che entrambi i redditi, da valido e da invalido, vengano stabiliti sulla base dei dati statistici regionali (I).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).

Nel caso di specie, l’assicurata ha lavorato, da ultimo, presso la ditta __________ di __________ dal novembre 1999 al maggio 2004, allorquando è stata licenziata a causa della diminuzione del lavoro in azienda e non per motivi dovuti ai suoi disturbi di salute (cfr. doc. 3-7 inc. disoccupazione).

In considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici: come giustamente rilevato dalla ricorrente, tuttavia, occorre applicare i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive e non, come erroneamente effettuato dall’UAI, i dati statistici regionali.

Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2004, categoria 4, attività semplici e ripetitive, si ottiene un importo annuale di fr. 48'584.64, che aggiornato al 2005 è pari a fr. 49'119.89.

2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 39’295.91 (fr. 49’119.89 ridotti del 20%).

2.12. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 18% così calcolata: “8% per attività leggera e 10% per le limitazioni reumatologiche che non vengono tenute in considerazione dalla limitazione della capacità lavorativa” (doc. 59-3).

L’assicurata ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, chiedendo che venga applicata la riduzione massima consentita del 25% per tenere conto dei seguenti fattori: “la particolare situazione medica, che è veramente difficile; la situazione sociale; l’attuale stato del mercato del lavoro; la sua formazione professionale e scolastica veramente carente; la sua età (51 anni)” (I).

La percentuale del 18% stabilita dal consulente, in considerazione dei problemi di salute dell’assicurata, del fatto che può svolgere solo attività leggere, a tempo parziale, può essere confermata dal TCA.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Partendo da un salario da invalido di fr. 49’119.89, considerata un’esigibilità, dal profilo medico, dell’80% e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 32'222.65 (fr. 39'295.91

  • (fr. 39'295.91 x 18 : 100)).

Confrontando questo dato con l'importo di fr. 49'119.89 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.10.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 34.4% ([fr. 49’119.89 – fr. 32'222.65] x 100 : fr. 49'119.89), arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2007 (ultimi dati disponibili) (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine), ritenuto che sia il reddito da valido, sia quello da invalido, vanno determinati sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 e, di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurata in attività leggere adeguate corrisponde alle percentuali di riduzione applicate (con riferimento alla capacità lavorativa residua dal profilo medico e per tenere conto delle circostanze personali).

Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.14. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale (cfr. doc. 59-3).

Nel rapporto del 3 ottobre 2007, infatti, il consulente ha indicato che “pur avendo un grado di invalidità superiore al 20%, considerando l’iter scolastico-professionale dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. 59-3).

Questo Tribunale rileva comunque che il consulente IP, nel rapporto del 3 ottobre 2007, ha sottolineato che “su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al collocamento” (doc. 59-3).

Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.15. L’assicurata ha chiesto al TCA di richiamare le cartelle cliniche in possesso del dr. __________ e del dr. __________ (I e X).

Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all’edizione delle cartelle mediche richieste.

2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

104
  • DTF 132 V 6501.01.2006 · 2.334 Zitate
  • DTF 131 V 4901.01.2004 · 2.168 Zitate
  • DTF 131 V 50
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 35201.01.2004 · 3.470 Zitate
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 126 V 76
  • BGE 126 V 79
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 25601.01.1999 · 8.825 Zitate
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 110
  • DTF 123 V 96
  • DTF 123 V 104
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 117 V 264
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 110 V 276
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • DTF 102 V 16501.01.1976 · 895 Zitate
  • DTF 102 V 166
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 8C_399/200723.04.2008 · 557 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • 9C_35/200704.04.2008 · 118 Zitate
  • 9C_382/200822.07.2008 · 399 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • 9C_830/200729.07.2008 · 382 Zitate
  • B 67/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 1/04
  • I 129/02
  • I 138/04
  • I 147/05
  • I 148/98
  • I 222/04
  • I 26/02
  • I 27/06
  • I 336/04
  • I 357/01
  • I 384/06
  • I 404/03
  • I 441/99
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 559/04
  • I 594/04
  • I 600/01
  • I 621/05
  • I 623/98
  • I 632/04
  • I 640/00
  • I 670/01
  • I 683/03
  • I 701/05
  • I 702/03
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 770/03
  • I 870/02
  • I 873/05
  • I 938/05
  • U 18/06
  • U 240/99
  • U 274/98
  • U 299/02
  • U 311/02
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98
  • U 420/04
  • U 449/00
  • U 463/06
  • U 80/04
  • U 871/02