Raccomandata
Incarto n. 32.2008.30
FS/sc
Lugano 17 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 17 gennaio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
terzi chiamati in causa: PI 1
rappr. da: RA 1
Cassa Pensioni PI 2
PI 3
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1960, da ultimo attivo quale macchinista PI 3, nel mese di ottobre 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute “(…) shock (sindrome depressiva post-traumatica) (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Con decisione 5 giugno 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 e a un quarto di rendita dal 1. luglio 2006 (doc. AI 70/15-25).
Il ricorso contro questa decisione – interposto dall’assicurato, tramite l’avv. RA 1, il 3 luglio 2007 (doc. AI 70/3-13) – è stato stralciato con decreto 3 agosto 2007 (doc. AI 75/1-2) con il quale – vista l’adesione dell’assicurato al rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché venisse esperita una perizia psichiatrica – il TCA ha omologato l’intervenuta transazione e rinviato gli atti per nuovi accertamenti medici.
1.3. Con decisioni 17 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera d’invalidità di fr. 2'150.-- mensili dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 oltre una rendita completiva per la moglie di fr. 645.-- e due rendite per figli di fr. 860.-- ognuna (doc. AI doc. AI 89/3-12) e, dal 1. luglio 2006, un quarto di rendita AI di fr. 553.-- mensili oltre una rendita completiva per la moglie di fr. 166.-- e due rendite per figli di fr. 221.-- ognuna (doc. AI e 86/2-9).
Con suddette decisioni l’amministrazione ha inoltre compensato le rendite arretrate (riconosciute dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 per complessivi fr. 200'592.-- e dal 1. luglio 2006 al 30 giugno 2007 per complessivi fr. 13'746.--) con un importo di fr. 100'320.-- dovuto alla PI 1, di fr. 10'864.50 e fr. 4'594.20 dovuti alla PI 2 e di fr. 66'150.-- dovuto alla PI 3 (doc. AI 89/6 e 86/5).
1.4. Contro queste decisioni, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ne ha chiesto l’annullamento e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per i propri incombenti.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di considerare nulle le decisioni 17 gennaio 2008 (le stesse si fonderebbero sulla decisione 5 giugno 2007 da ritenersi annullata a seguito del decreto 3 agosto 2007) e di ordinare la restituzione delle prestazioni versate precisando che emanerà una decisione in merito non appena conclusa l’istruttoria in corso.
1.6. Con scritti 11 e 12 giugno 2008 l’avv. RA 1 si è opposto alla richiesta formulata dall’Ufficio AI, ha contestato la restituzione e ha trasmesso al TCA il progetto d’assegnazione di rendita 9 giugno 2008 con il quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2006 per un grado d’invalidità del 90%.
1.7. Il vicepresidente del TCA – visti anche gli ulteriori scritti con i quali le parti hanno chiesto la sospensione della procedura (XII e XIV) – l’8 agosto 2008 ha scritto alle parti una lettera del seguente tenore:
" (...)
Il contenuto del progetto di decisione 9 giugno 2008 - con cui viene riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dopo il 1. luglio 2006 -, non trattandosi di decisione (riconsiderazione) emanata dall’amministrazione nel termine della risposta di causa (cfr. art. 3a LPTCA), costituisce unicamente una proposta di decisione da parte dell’Ufficio AI all’attenzione del TCA.
Ciò premesso, sono a chiedere all’Ufficio AI, che invero già in sede di risposta di causa aveva proposto di annullare entrambe le querelate decisioni, una sua determinazione, alla luce di quanto esposto in suddetto progetto decisionale 9 giugno 2008 che nulla dice al riguardo, in merito alla questione della compensazione operata in suddette decisioni a favore di PI 1, di PI 2 Pensionskasse e di PI 2. L’Ufficio AI è parimenti invitato a voler precisare il contenuto e i motivi della sua laconica richiesta di “condannare il ricorrente alla restituzione degli importi ricevuti” contenuta nella risposta di causa.
Pure l’avv. RA 1 è invitato a voler esprimersi, alla luce di quanto esposto nel progetto 9 giugno 2008, sulla questione della compensazione a favore di suddetti enti e ciò con particolare riferimento alle argomentazioni esposte a pagina 6 e 9 del ricorso.
(…)." (XV)
1.8. Con scritto 14 agosto 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA l’opposizione 13 febbraio 2008 interposta contro la decisione 14 gennaio 2008 con la quale la PI 1 ha chiesto al suo assistito la restituzione dell’importo di fr. 100'320.-- e comunicato che per quanto riguarda i versamenti richiesti dalla PI 2 Pensionskasse e PI 2 non è in possesso di alcun conteggio.
Con scritto 7 ottobre 2008 l’Ufficio AI – allegata la lettera 25 settembre 2008 con la quale la Cassa federale di compensazione gli ha comunicato che, a seguito del progetto di decisione 9 giugno 2008, l’importo chiesto in restituzione dalla PI 1 è aumentato di fr. 41'190.-- per un totale di fr. 141'510.-- e che le compensazioni a favore della PI 2 Pensionskasse e della PI 2 non subiscono mutamenti in quanto interamente tacitati – ha chiesto al TCA di stralciare la causa viste le decisioni 25 settembre 2008 con le quali è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera dal 1. luglio 2006.
1.9. Con lettera 17 ottobre 2008 l’avv. RA 1 – osservato che l’Ufficio AI ha lasciato aperta la questione delle compensazioni effettuate dalla PI 2 Pensionskasse e PI 2 PI 2 – ha trasmesso al TCA la decisione 8 settembre 2008 con la quale la PI 1 (viste le decisioni 25 settembre 2008 dell’Ufficio AI) ha fissato il sovraindennizzo in fr. 141'510.-- e indicato la compensazione di fr. 41'190.-- con prestazioni arretrate dell’AI.
1.10. Con lettera 23 febbraio 2009 la Cassa federale di compensazione, così richiesta (XXVI e XXVI), ha trasmesso al TCA l’intero incarto concernente l’assicurato (XXVII e XXVII/1-42).
1.11. Il TCA, con decreto 2 marzo 2009 (XXVIII), ha chiamato in causa l’PI 1, la Cassa Pensioni PI 2 e le PI 3, trasmettendo loro tutti gli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per determinarsi in merito.
1.12. Con lettera 6 marzo 2009 la Pensionskasse PI 2 ha comunicato al TCA che la loro compensazione si basa sull’articolo 25 del regolamento di previdenza e ha trasmesso la lettera 7 giugno 2007 inviata all’assicurato oltre al Regolamento valido dal
Con lettera 18 marzo 2009 la PI 2 ha trasmesso al TCA gli atti concernenti la loro pretesa di fr. 66'150.-- (XXXII).
Con lettera 3 aprile 2009 la PI 1 ha comunicato al TCA che il dossier è ancora oggetto di istruzione presso i loro servizi interni e ha trasmesso l’incarto completo (XXXIII e allegato XXXIII/1 e XXXIII/2).
1.13. Con scritto 6 aprile 2009 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per prendere visione delle osservazioni e della documentazione prodotta dalle parti chiamate in causa (XXXIV).
Con osservazioni 5 maggio 2009 l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di stralciare la causa visto che all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera dal 1. luglio 2006 e che le compensazioni effettuate dalla PI 2 Pensionskasse e dalla PI 2 risultano giustificate.
L’assicurato è rimasto silente.
1.14. Lo scritto 6 aprile 2009 del TCA e le osservazioni 5 maggio 2009 dell’Ufficio AI sono stati trasmessi per conoscenza alle parti chiamate in causa con copia all’Ufficio AI e all’avv. RA 1 (XXXVI).
1.15. Il 27 maggio 2009 il TCA ha assunto agli atti la versione integrale del Contratto collettivo di lavoro PI 3 (XXXVII/1) e i regolamenti della Cassa pensioni PI 3 validi dal 1. gennaio 2004 rispettivamente 1. gennaio 2007 (XXXVIII/1 e XXXVIII/2).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Oggetto del contendere sono le questioni di sapere se le decisioni 17 gennaio 2008 – con le quali all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1 ottobre 2002 al 30 giugno 2006, a un quarto di rendita dal 1. luglio 2006 e compensate le rendite arretrate con i seguenti importi: fr. 100'320.-- a favore della PI 1, fr. 10'864.50 e fr. 4'594.20 a favore della PI 2 Pensionskasse e fr. 66'150.-- a favore della PI 2 – sono conformi o meno alla legislazione federale.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6. L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
D’altra parte, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati con prestazioni scadute:
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e LAF nell’agricoltura (lett. a );
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere della LAINF, LAMF, LADI e LAMAL (lett. c).
Questa norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304, 1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 p. 69, 1956 p. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 p. 477).
L’art. 85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Il succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", (che non è stato modificato dall’art. 22 cpv. 2 LPGA [SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52] e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1. gennaio 2008), è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer-Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).
Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
Le cifre marginali 10069 e 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevedono che l’accordo scritto dell’assicurato è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI e che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario 318.183.
2.7. Con la decisione 5 giugno 2007 (doc. AI 67/2-13) l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2002 e a un quarto di rendita dal
" (...)
In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione medica esaminata dal Servizio medi-co regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale macchini-sta (il cui reddito da sano attualizzato è pari a Fr. 95040.-) è proponibile in misura nulla dal 2.10.2001 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è completa dall'aprile 2006.
Il medico riassume i seguenti limiti funzionali: può svolgere un'attività professionale che non sia quella di macchinista di un treno. Anche un'altra attività in presenza di treni circolanti appare controindicata.
Il consulente per l'integrazione professionale Al, in considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Da quanto emerge dal rapporto medico risulta infatti che l'assicurato può svolgere qualsiasi attività lavorativa che non sia quella di macchinista di treni o in cui vi siano dei treni in circolazione. A titolo d'esempio si ritengono esigibili le seguenti attività:
Operaio generico (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura).
Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali.
Addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto).
Aiuto in attività manuali/artigianali (aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere, ...).
Cassiere, venditore non qualificato, impiegato d'ufficio di livello A.
Agente di custodia, usciere.
Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).
Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero.
Compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).
Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio; servizi meccanografici, di duplicazione, economato e similari).
Oltre a ciò l'orientatrice Al indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 5% in considerazione della possibile difficoltà nel cambiamento di attività lavorativa (più di 20 anni presso lo stesso datore di lavoro).
Considerati tutti i fattori sopra esposti si conclude che il reddito da invalido viene valutato pari a Fr. 54939.-, importo che considera l'eventuale discapito economico del precedente salario rispetto alla media svizzera dei redditi corrisposti nel settore di riferimento, delle limitazioni di cui sopra e della capacità lavorativa residua.
A tal proposito si richiama la recente giurisprudenza e le indicazioni della corte plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni che sancisce l'inapplicabilità dei valori regionali. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido va determinato in applicazione dei valori nazionali. Utilizzando i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4588.-. che, riportato a 41.6 ore settimanali, ammonta a Fr. 57258.- per l'intero anno.
Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 95040.- con invalidità CHF 54939.- Perdita di guadagno CHF 40101.- = Grado d'invalidità 42%
Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo l'art 29 LAI.
In caso di mutamento della capacità di guadagno occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione e che continuerà presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Audizione
In fase di audizione, l'assicurato produce un rapporto del Dr. __________ del 26 marzo 2007 il quale descrive un progressivo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato dall'ottobre 2002. Il grado di capacità lavorativa non supera il 20% per ogni attività esigibile a partire dall'ottobre 2001 con brevi interruzioni. Il Dr. __________ ricorda i tentativi di reintegrazione presso lo stesso datore di lavoro deplorando la scarsa volontà dello stesso e la durata dell'inattività da ormai sei anni. Inoltre sarebbero subentrati problemi familiari. Egli sottolinea l'effetto "iatrogeno" sul decorso protratto e propone di attribuire dapprima una rendita e di cercare successivamente di reintegrare l'assicurato gradualmente. Egli non condivide la valutazione della capacità lavorativa indicata totale dall'aprile 2006 ribadendo di non aver osservato alcun miglioramento dello stato di salute.
Le considerazioni del Dr. __________ sono focalizzate sulla situazione professionale, economica e familiare. Lo stato clinico considerato stazionario rispettivamente suscettibile di peggioramento progressivo non è caratterizzato in dettaglio. La valutazione (rapporto medico del Servizio medico regionale del 4 settembre 2006) si basa sul rapporto dettagliato della PI 1 del 5 aprile 2006 sulla valutazione medico-psichiatrica da parte del Dr. __________ del 3 aprile 2006, la quale espone in dettaglio ed in modo coerente anamnesi, stato clinico e valutazione della capacità lavorativa residuale.
Si conferma quindi quanto valutato in precedenza.
Decidiamo pertanto:
Dal 1.10.2002 l'assicurato ha diritto ad una rendita intera che scema al quarto di rendita dal 1.7.2006.
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.
(…)" (doc. AI 67/10-12)
L’Ufficio AI – a seguito del decreto di stralcio 3 agosto 2007 (doc. AI 75/1-2) con il quale il TCA ha omologato l’intervenuta transazione e rinviato gli atti per nuovi accertamenti medici (cfr. cosid. 1.2) – ha ordinato una perizia a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 79/1).
La dr.ssa __________, capoclinica dell’Ospedale __________, Servizio di Psichiatria, nella perizia psichiatrica 15 ottobre 2007 (doc. AI 82/3-7) – evidenziato il motivo della perizia: “(…) valutazioni divergenti tra Curante e Perito PI 1. Il Curante attesta un peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto al 2006. Valutare le condizioni psichiche attuali e le loro ricadute sulla CL (vedi annotazione del Dr. __________ del 13.07.07) (…)” (doc. AI 82/3) e posta la seguente diagnosi: “(…) reazione depressiva grave e prolungata in sindrome post traumatica da stress (ICD 10: F 44.9, F 43.1) (…)” (doc. AI 82/6) – ha espresso la seguente valutazione:
" (...)
Soggettivamente
L'A descrive la propria attuale condizione psichica, caratterizzata da un pervasivo sentimento di stanchezza ed abulia, oltre ad un costante sentimento di tristezza, come conseguenza del mancato aiuto da parte del datore di lavoro. Non intravede prospettive rosee per il futuro, percependosi come "tagliato fuori" dal contesto sociale. Si sente tradito e disconosciuto, nonostante sia sempre stato un lavoratore attento al proprio compito ed interpreta l'atteggiamento del datore di lavoro come una strategia per eliminare personale in soprannumero.
Obiettivamente
L'osservazione clinica mostra una condizione psicopatologica cronicizzata, che ha avuto, in passato, oscillazioni. Questo dato può aiutare la lettura di pareri differenti fra Curante (Dr. __________) e Perito ( Dr. __________).
L'analisi dell'anamnesi psicopatologica pone in evidenza un assetto del carattere tendente all'anergia ed alla dipendenza dalle figure di autorità: nella descrizione, che l'A fa della propria storia personale, non compaiono momenti di conflitto o ribellione, il che depone per una modalità dipendente di relazione interpersonale e, certamente, una ben scarsa intraprendenza. Questi elementi non configurano il quadro di un disturbo di personalità, ma possono dar lettura della modalità passiva con cui l'A ha affrontato le difficoltà di reinserimento lavorativo.
Determinazione della capacità lavorativa
Come sopra descritto gli elementi di cronicità sono ascrivibili ad una forma depressiva grave, che peggiora le caratteristiche di struttura di personalità dell'A.
Non vi sono dubbi per quanto riguarda la totale IL in qualità di macchinista delle ferrovie.
La CL, nel suo complesso, risulta inficiata nella misura dell'80%, in relazione sia alle caratteristiche della patologia psichiatrica in atto, sia come conseguenza di un tardivo programma di reintegro nel contesto lavorativo.
Con ciò non si vuole escludere, in maniera definitiva, la possibilità di un reinserimento lavorativo guidato (soluzione, peraltro, che l'A stesso auspica), ma si esclude che la condizione psicopatologica attuale consenta all'A stesso la ricerca attiva e l'applicarsi in maniera proficua ad attività produttive.
Ciò a far data dall'attuale osservazione clinica. Per quanto riguarda il pregresso non si ravvisano elementi per contestare le certificazioni prodotte.
(…)" (doc. AI 82/6-7)
La dr. __________ – rispondendo alle domande postele dal dr. __________ (doc. AI 82/2), FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali –, nel complemento peritale 2 novembre 2007, ha precisato che:
" (...)
Ho ricevuto la tua del 19.10.07 e, dopo un colloquio telefonico con il Dr. __________, psichiatra curante dell'A in oggetto, sono in grado di fornire le informazioni da te richieste.
Per quanto riguarda la componente paranoide, riscontrata anche in sede di perizia e, perciò, citata nello "Status" si tratta di un elemento che "prende vigore" quando l'A è sottoposto a sollecitazioni stressanti e di tipo frustrante. Intendo dire, d'accordo con lo psichiatra curante, che in un contesto di personalità fragile come quella dell'A, il veder fallire, per esempio, il tentativo di reintegro nelle PI 3 viene letto con modalità distorta.
Ciò non mi sembra in contrasto con l'ipotesi di un'osservazione a __________, se presentata come tentativo di reinserimento lavorativo.
Per quanto riguarda le strategie farmacologiche poste in atto, nel corso degli ultimi sei anni, il Dr __________ dichiara di aver utilizzato, senza beneficio, i seguenti antidepressivi: Deroxat, Remeron, Sertralina, Fluoxetina, Limhitrol, Amitriptilina, Trazodone, Mianserina, Mirtazapina.
L'attuale terapia con Zyprexa 20 mg die sembra la strategia migliore, a detta del Dr __________, per mantenere sotto controllo la carica di angoscia. Va, per completezza, precisato che i controlli specialistici hanno, da sei anni a questa parte, cadenza quindicinale, nei periodi di maggior disagio l'A viene visto una volta alla settimana.
(…)" (doc. AI 82/1)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene innanzitutto che alla perizia 15 ottobre 2007 della dr.ssa __________ vada riconosciuta forza probatoria piena.
Le decisioni 17 gennaio 2008 – qui impugnate e oggetto della presente vertenza – non tengono conto della suddetta perizia.
Al riguardo la Cassa federale di compensazione, nella lettera 21 maggio 2008, ha dichiarato che “(…) was die Auszahlung einer Viertelsrente ad 1. Juli 2007 angeht, möchten wir darauf hinweisen, dass die Verfügung vom 17. Januar 2008 auf eine mitteilung der IV-Stelle Tessin vom 26. Februar 2007 beruht. Da unsere Kasse über das Urteil des Versicherungsgericht des Kantons Tessin vom 3. August 2007 nicht orientiert war, gab es keinen Anlass, diese Rente zu stornieren. (…)” (VII/Bis) e l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha osservato che “(…) la decisione del 5 giugno 2007 è da ritenersi annullata a seguito del rinvio degli atti disposto da codesto Tribunale con decreto 3 agosto 2007. La Cassa federale di compensazione, la quale non era a conoscenza del succitato decreto, ha materialmente emanato i due provvedimenti qui contestati, basandosi, per l’appunto, sulla decisione annullata del 5 giugno 2008 (cfr. scritto del 21 maggio 2008 della Cassa federale di compensazione). Stante quanto precede, si ritiene che le due decisioni del 17 gennaio 2008 debbano essere considerate nulle, mancando qualsiasi valida delibera sul grado d’invalidità che possa giustificarle. Si precisa a questo proposito, che l’Ufficio AI emanerà la nuova decisione nel merito non appena conclusa l’istruttoria in corso. (…)” (VII, pag. 2).
Di conseguenza, ritenuto che dalla perizia della dr.ssa __________ – dettagliata, approfondita e che considera tutta la documentazione medica agli atti – non risulta che nel mese di aprile 2006 sia subentrato un miglioramento della situazione valetudinaria e considerato che la perita ha concluso che “(…) la CL, nel suo complesso, risulta inficiata nella misura dell’80%, in relazione sia alle caratteristiche della patologia psichiatrica in atto, sia come conseguenza di un tardivo programma di reintegro nel contesto lavorativo. (…)” (doc. AI 82/7), la rendita intera accordatagli dal 1. ottobre 2002 non poteva essere ridotta a un quarto, con effetto dal 1. luglio 2006.
In questo senso le decisioni impugnate vanno annullate e riformate nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera a contare dal 1. ottobre 2002.
Va qui rilevato che – ancorché l’abbia fatto dopo la risposta di causa a valere pertanto quale proposta al giudice (cfr. consid. 1.7): l’autorità amministrativa non può infatti statuire su un oggetto sul quale vi è litispendenza salvo nell’ipotesi in cui lo faccia tramite una decisione di riconsiderazione emanata nel termine della risposta di causa – anche l’Ufficio AI, prima con progetto di decisione 9 giugno 2008 (XI/Bis) e in seguito con decisioni 25 settembre 2008 (XXI/2), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2006.
2.10. Quanto alle compensazioni effettuate con prestazioni versate dalla PI 1 per fr. 100'320.--, dalla PI 2 Pensionskasse per complessivi fr. 15'458.70 (10'864.50 + 4'594.20 = 15'458.70) e dalla PI 2 per fr. 66'150.--, il TCA rileva quanto segue.
2.10.1. Compensazione a favore della PI 1.
Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere della LAINF possono essere compensati con prestazioni scadute (cfr. consid. 2.7).
Dai documenti dell’incarto della Cassa federale di compensazione (XXVII/1-42) risulta che la PI 1, nel formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” 14 gennaio 2008, ha richiesto una compensazione in base alla LAINF, per un importo di fr. 100'320.--, riferito al periodo da ottobre 2002 a giugno 2007 (doc. 22). Questo importo, visto l’aumento del diritto alla rendita dal 1. luglio 2006, è stato in seguito aumentato di fr. 41'190.-- (per complessivi fr. 141'150.--) riferiti al periodo luglio 2006 settembre 2008 (cfr. il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” 8 settembre 2008, sub. doc. 12).
Dai documenti dell’incarto LAINF (XXXIII/1-2) risulta che l’as-sicurato ha ritirato l’opposizione cautelativa interposta contro la decisione 14 gennaio 2008 con la quale la PI 1 gli aveva chiesto la restituzione dell’importo di fr. 100'320.-- da compensare con gli arretrati della rendita AI (doc. 168 e 147) e che non ha interposto opposizione alla decisione 8 settembre 2008 con la quale la PI 1 gli ha chiesto la restituzione del saldo a loro favore di fr. 41'190.-- da compensare con gli arretrati della rendita AI (doc. 157).
Avendo la PI 1 fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato la rendita intera dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 e un quarto di rendita dal 1. luglio 2006, appurata la base legale della domanda di compensazione formulata (art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS) e la correttezza dei periodi considerati, ritenuto che all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di ottobre 2002 (cfr. consid. 2.10), dall’importo della rendita retroattiva va dunque dedotta la somma di fr. 141'150.-- da versare alla PI 1.
2.10.2. Compensazione a favore della PI 2 Pensionskasse.
Per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con la prestazione sostitutiva concessa dalla PI 2 Pensionskasse la stessa deve essere – peraltro incontestatamente – considerata come anticipo di terzi giusta l’art. 85bis OAI.
Dai documenti dell’incarto della Cassa federale di compensazione (XXVII/1-42) risulta che la PI 2 Pensionskasse, nel formulario “Verrechnung von Nachzahlungen del AHV/IV” 6 giugno 2007, ha richiesto una compensazione, per le prestazioni anticipate prima del riconoscimento del diritto ad una rendita, per un importo complessivo di fr. 15'458.70, riferito al periodo dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2007 (doc. 27).
Dalla lettera 7 giugno 2007 indirizzata all’assicurato (XXIX/1, scritto nel quale la PI 2 Pensionskasse afferma di aver motivato e fatto valere il suo diritto alla compensazione [XXIX]) si evince che, conformemente all’art. 36 del Regolamento di previdenza in vigore dal 1. gennaio 2007, la PI 2 Pensionskasse ha anticipato una pensione di sostituzione AI, dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2007, per un importo di fr. 15'458.70. Nella lettera è infatti specificato che “(…) conformemente all’articolo 36 del nostro regolamento di previdenza, lei ha percepito finora, oltre alla pensione d’invalidità, una pensione di sostituzione AI.
Quest’ultima viene però accordata solamente fino al momento in cui sorge il diritto ad una rendita ordinaria AVS o AI. Per conseguenza, abbiamo soppresso la pensione di sostituzione AI per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2006 e ridotta a 483.75 franchi [dal] 1° luglio 2006 rispettivamente 497.25 franchi dal 1° gennaio 2007. In seguito alla riduzione del grado d’invalidità dal 1° aprile 2007 ammonta a 338.15 franchi. Le prestazioni di 15'458.70 franchi che le abbiamo versato di troppo per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2007 dovranno esserci restituite. Non appena riceveremo il dettaglio del pagamento retroattivo della Cassa federale di compensazione, le invieremo un conteggio per il periodo sopraccitato. (…)” (XXIX/1).
Va qui evidenziato che sia il periodo per il quale è fatta valere che l’importo chiesto in compensazione corrispondono a quelli indicati e dettagliati nel formulario “Verrechnung von Nachzahlungen del AHV/IV” 6 giugno 2007 (doc. 27 dell’in-carto della Cassa federale di compensazione).
Questo Tribunale – anche se la PI 2 Pensionskasse lo ha indicato quale specifica base delle loro richieste (XXIX) – rileva che l’art. 25 del Regolamento di previdenza regola il sovraindennizzo mentre che l’art. 36 cpv. 11 stabilisce che “(…) allorché l’AI corrisponde delle rendite retroattive, l’importo delle pensioni di sostituzione AI della Cassa pagato in eccedenza va rimborsato. La Cassa può far valere il suo diritto al rimborso di prestazioni già corrisposte direttamente presso l’AI e compensarle con le prestazioni dell’AI (…)“ (la sottolineatura é del redattore).
Va qui evidenziato che già l’art. 11 cpv. 4 del Regolamento valido dal 1. gennaio 2004 stabiliva che “(…) nel caso in cui l’Ufficio AI dovesse concedere rendite retroattive, la Cassa pensioni potrà farsi valere direttamente all’AI e compensare le prestazioni già versate con le stesse rendite. (…)” (la sottolineatura è del redattore).
Avendo la PI 2 Pensionskasse fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato la rendita intera dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 e un quarto di rendita dal 1. luglio 2006, appurata la base contrattuale della domanda di compensazione formulata (art. 11 cpv. 4 del Regolamento in vigore dal 1. gennaio 2004 e art. 36 cpv. 11 del Regolamento di previdenza in vigore dal 1. gennaio 2007) dalla quale può essere dedotto senza equivoco il diritto al rimborso e vista la correttezza dei periodi considerati, dall’importo della rendita retroattiva va dunque dedotta la somma di fr. 15'458.70 da versare alla PI 2 Pensionskasse.
2.10.3. Compensazione a favore della PI 2.
Per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con le prestazioni concesse dalla PI 2 in base al Contratto collettivo di lavoro PI 3 2001-2003 (XXXII/1-2), le stesse devono essere – peraltro incontestatamente – considerate come anticipo di terzi giusta l’art. 85bis OAI.
Come si evince dalla lettera 18 marzo 2009 (XXXII), dal “Berechnungsblatt für die Anrechnung von IV-Renten auf die Besoldung vom 16.03.2009” (XXXII/1) e dal formulario “Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/IV” 5 giugno 2007 (doc. 28 dell’incarto della Cassa federale di compensazione), risulta che la PI 3 ha anticipato prestazioni dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2003 per fr. 66'150.-- in base al Contratto collettivo di lavoro PI 3 2001-2003.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.6), affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
Va qui ricordato che sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il TFA si è pronunciato in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c).
In questa sentenza il TFA ha precisato che:
" (…)
bb) Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, was das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsan-spruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraus-setzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem "eindeutigen Rückforderungsrecht" gesprochen werden kann. (…)" (cfr. STFA del 10 maggio 2000, I 282/99, consid. 5b/bb, la sottolineatura è del redattore)
Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):
" (…)
Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforde-rungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden.
(…)" (cfr. STFA del 10 maggio 2000, I 282/99, consid. 5c)
Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato) (STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08).
Dalle norme del Contratto collettivo di lavoro PI 3 2001-2003 prodotte dalla PI 2 con lo scritto 18 marzo 2009 (XXXII e allegato XXXII/2) non risulta alcuna disposizione dalla quale si possa concludere per l’esistenza di un "diritto inequivocabile al rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI e della succitata giurisprudenza.
In particolare, dall’art. 100 – che regola il “Computo” e secondo il quale “le indennità giornaliere e le prestazioni pensionistiche di assicurazioni sociali nazionali ed estere (compreso il supplemento per l’integrazione AI) vengono computati sulle prestazioni a cui si ha diritto nella misura in cui le oltrepassano.” – non è possibile dedurre senza equivoco il diritto al rimborso nei confronti dell’assicurazione invalidità.
Va qui rilevato che a differenza del suenunciato art. 100 (qui determinate visti gli anni per i quali la PI 2 fa valere la compensazione con rendite arretrate) il cpv. 2 dell’art. 137 del Contratto collettivo di lavoro PI 3 2007-2010 (che pure regola il computo nel caso di prestazioni in caso di malattia o infortunio) stabilisce che “(…) se a causa di malattia o infortunio viene versata una rendita dell’assicura-zione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione militare, la PI 3 ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario che essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o parziale, fino a concorrenza dell’importo corrispondente della rendita da versare per quel periodo. (…)”.
Sulla base di queste considerazioni questo TCA deve concludere che in concreto non può essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della PI 2, con rendite arretrate di spettanza dell’assicurato.
2.11. In conclusione le decisioni impugnate devono essere annullate e riformate nel senso che a RI 1 è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2002, ritenuta una compensazione con rendite arretrate per fr. 141'150.-- a favore della PI 1 e per fr. 15'458.70 a favore della PI 2 Pensionskasse.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le decisioni impugnate sono annullate e riformate nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2002 ritenuta una compensazione con rendite arretrate per fr. 141'150.-- a favore della PI 1 e per
fr. 15'458.70 a favore della PI 2 Pensionskasse.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti