Raccomandata
Incarto n. 32.2008.28
TB
Lugano 5 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Dal 1° gennaio 1999 (doc. AI 15) RI 1, nato nel 1957, è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50%.
Nel marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato d'ufficio una procedura di revisione, accertando lo stato di salute dell'assicurato sia presso i medici curanti sia sottoponendolo ad un accertamento medico pluridisciplinare SAM (doc. AI 48). Con decisione del 14 aprile 2005 (doc. AI 51-8), confermata con decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 (doc. AI 62), l'UAI ha aumentato il suo diritto portandolo ad una rendita intera dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (doc. AI 51-2) e ripristinando poi da quel momento il diritto alla mezza rendita (doc. AI 51-11).
L'assicurato ha inoltrato un ricorso (inc. 32.2005.203) contro questa decisione ed il 28 settembre 2006 (doc. AI 73) questo Tribunale l'ha accolto, rinviando gli atti all'Amministrazione affinché, una volta ordinato un complemento di perizia, si pronunciasse nuovamente sul diritto alle prestazioni dell'assicurato.
Conformandosi al predetto giudizio, il 20 marzo 2007 l'interessato è stato peritato dal SAM e, sentito il medico SMR (doc. AI 82), con decisione del 21 gennaio 2008 (doc. AI 89) l'Amministrazione ha confermato l'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione, concludendo ad un grado d'invalidità del 50%. Pertanto, la richiesta di aumento del grado di rendita è stata respinta.
B. Con ricorso del 12 febbraio 2008 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare quest'ultima decisione, di sottoporlo ad una perizia medica neutra presso uno specialista designato dal TCA e di dichiararlo inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio 2006. A suo avviso, il suo stato di salute non è migliorato, anzi, è peggiorato a tal punto da impedirgli l'esercizio di qualsiasi attività. Secondo la psichiatra curante, si giustifica un aumento della rendita al 100%, siccome egli presenta ancora una sindrome ansiosa depressiva grave, resistente con un'evoluzione verso la cronicità, peggiorata in modo grave negli ultimi mesi. Vi sono inoltre infiammazioni croniche e dolori ai polpacci che rendono difficile stare in piedi per varie ore.
Nella risposta del 5 marzo 2008 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha osservato di avere sottoposto la documentazione allestita dalla psichiatra e dal medico curante al medico SMR, il quale non ha rilevato modifiche dello stato di salute del ricorrente con ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa (doc. VIbis), ossia le sue condizioni sono invariate rispetto alla perizia pluridisciplinare del 2007, perciò l'UAI ha confermato la decisione impugnata, che si è basata sulla perizia SAM.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo al ricorrente, beneficiario di una mezza rendita AI, il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005, poi ripristinando il precedente diritto del 50%.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre dunque che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista, un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)".
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
Dal lato medico, il perito psichiatra incaricato dall'Ufficio AI ha accertato il 21 marzo 2007 (doc. AI 93-29) che l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 50% a partire dalla precedente perizia SAM, ossia dal 15 dicembre 2004 (doc. AI 48-11).
Il neurologo interpellato dal SAM ha concluso il 23 marzo 2007 (doc. AI 93-22) che i dolori lombari ed ai polpacci aspecifici non influenzano la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta. Anche per l'esercizio di altre attività lucrative non v'è alcuna limitazione dal punto di vista neurologico.
Dal profilo reumatologico, il 26 marzo 2007 (doc. AI 93-28) lo specialista ha riferito che tanto come operaio presso la caserma di __________ quanto in qualsiasi attività, siano esse anche pesanti, il ricorrente è abile al lavoro al 100%.
Sulla scorta della valutazione finale del SAM del 21 giugno 2007 (doc. AI 93), confermata il 9 agosto 2007 (doc. AI 82) dal dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale, è stato stabilito in Fr. 58'875.- il salario da valido del ricorrente nel 2004 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come operaio specializzato presso il suo datore di lavoro (doc. AI 92).
Il suo reddito ipotetico conseguibile nell'anno 2004 ammonta(va) a Fr. 57'258.-, calcolato riportando su 41,6 ore lavorative nel 2004 la media del salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale per un'attività semplice e ripetitiva ([Fr. 4'588.- : 40 ore x 41,6 ore] x 12 mesi). Riportando questo dato su una capacità lavorativa residua del 50% e ritenuta alcuna diminuzione personale, l'UAI ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 28'629.-, quindi una capacità di guadagno residua del 48,63%, rispettivamente un grado di incapacità di guadagno (grado AI) del 51,37%.
Il ricorrente sostiene che il suo stato di salute non è minimamente migliorato ma, anzi, è peggiorato a tal punto da impedirgli l'esercizio di qualsiasi attività. La sua psichiatra ritiene infatti che si giustifica un aumento della rendita d'invalidità al 100%, proprio perché egli evidenzia ancora una sindrome ansioso depressiva grave, resistente con un'evoluzione verso la cronicità. Peraltro, a dire della specialista, la sua ripresa lavorativa nel 2005 ha peggiorato il suo stato psichico, tanto da renderlo sempre più angosciato ed ansioso. Inoltre, il medico di famiglia ha attestato la presenza di infiammazioni croniche (meningo-mielite) e dolori ai polpacci che gli rendono difficile e problematico stare in piedi per varie ore e quindi esercitare l'attività di magazziniere.
A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo sia a dei referti allestiti nel 2005 dalla sua psichiatra, sia ad altri redatti il 7 febbraio 2008 (doc. B) dal suo medico di famiglia rispettivamente il 19 febbraio 2008 (doc. F) dalla medesima psichiatra.
Tre sono gli specialisti che hanno peritato l'assicurato.
Il 16 novembre 2004 (doc. AI 48-11) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato il ricorrente ed il 23 successivo ha stilato il suo rapporto esponendo il riassunto anamnestico, l'anamnesi patologica, i dati soggettivi dell'assicurato, lo stato psichico e le sue conclusioni con la prognosi. La diagnosi è di una sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10 F41.2) e di un disturbo di personalità di tipo schizoide diagnosticato da tempo.
Dal profilo soggettivo, l'insorgente lamentava importanti dolori alla colonna vertebrale ed alle gambe, in particolare ai polpacci, osservando che questi dolori sono presenti da anni e gradualmente sono peggiorati. L'esperto ha poi esposto il parere della dr. med. __________, dal 2002 psichiatra curante dell'assicurato, che aveva concluso ad un'inabilità lavorativa completa. Il perito ha proseguito affermando che "Recentemente la sua psicofarmacoterapia è stata cambiata probabilmente anche a causa della sedazione dei neurolettici classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per quel che riguarda l'evoluzione della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe essere considerato migliore a quello di qualche anno fa. La sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia psichiatrica influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell'attività finora svolta al massimo nella misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno." (doc. AI 48-14).
In merito all'evoluzione della patologia depressiva, lo specialista ha sottolineato il miglioramento avvenuto negli ultimi mesi, visto che l'interessato sta già meglio grazie alla riduzione della terapia neurolettica, ma comunque rimane un'inabilità lavorativa del 50% ed egli non crede "che le possibilità terapeutiche possono migliorare ulteriormente questa capacità lavorativa.".
Data l'età e l'entusiasmo dimostrato dall'assicurato nel svolgere un'attività lucrativa, se non nel lavoro precedente è auspicabile un reinserimento in un lavoro adeguato con l'aiuto della sua psicoterapeuta.
Il perito dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna ed in malattie reumatiche, il 26 novembre 2004 ha visitato ambulatorialmente il ricorrente e tre giorni dopo ha redatto il suo referto (doc. AI 48-15), analizzando l'anamnesi personale, sistemica, familiare, sociale, reumatologica da terzi, i dati soggettivi ed oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema nervoso cursorio, laboratorio, radiologico). Ha posto la diagnosi di lombalgia aspecifica con iniziale condrosi L5-S1, dolori cronici nelle gambe di origine non chiara, dolori di natura lombospondilogena, neuropatici e vascolari, sindrome ansioso depressiva con disturbo di personalità di carattere schizoide. Nel suo esame non ha riscontrato patologie di rilievo; vi sono leggeri deficit di mobilità a livello toracolombare, comunque non dolente; lo stato articolare non presenta particolarità di rilievo; non è possibile evocare dolori all'intero sistema locomotore. Nemmeno vi sono indizi per una radicolopatia o per una patologia infiammatoria sistemica. Radiologicamente v'è solo un'incipiente condrosi L5-S1. Pertanto, l'esperto ha ritenuto che l'assicurato è in grado di svolgere la sua professione presso la caserma di __________ con una sola leggera limitazione della sua capacità lavorativa di non oltre il 15%, ritenuto che non dovrebbe sollevare pesi superiori ai 15-20 kg o eseguire lavori prolungati con il tronco flesso.
Infine, il perito neurologo, dr. med. __________, ha visto l'interessato il 18 novembre 2004 ed il giorno successivo ha reso il suo rapporto (doc. AI 48-19), in cui ha rilevato che malgrado la lieve sindrome lombo-vertebrale, la sintomatologia di cui soffre il ricorrente non ha agganci precisi rispetto ad una patologia definibile. Tutte le investigazioni precedenti sono risultate negative ed attualmente non vi sono indici di sospetto in direzione del concorso di nuovi elementi. Dal profilo neurologico non vi sono quindi limitazioni dell'attività lavorativa svolta.
Nella valutazione globale, il SAM ha quindi giudicato la capacità lavorativa dell'insorgente nella misura del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come artigiano presso la caserma di __________ (lavori di pulizia interna ed esterna), con le limitazioni reumatologiche citate.
Un peggioramento è stato ipotizzato dal luglio 2003 con una capacità lavorativa dello 0% fino al momento degli esami del SAM, dove è stato constatato un miglioramento della patologia psichiatrica, motivo per il quale la capacità lavorativa è stata definita del 50% dal novembre 2004, anche in attività leggere.
Il 27 aprile 2005 (doc. AI 68-12) si è espressa la dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dal 2002 curante dell'insorgente, la quale ha inizialmente riassunto brevemente gli antefatti d'importanza medica. Ella ha poi precisato che nell'aprile 2003, dopo l'ultimo ricovero alla Clinica __________ di __________ per difficoltà sul posto di lavoro con un'incapacità a raggiungere un rendimento del 50% ed a incomprensioni con il suo superiore ed i colleghi sorte già nel novembre precedente, l'assicurato ha sviluppato un'importante sindrome ansioso depressiva con apatia, abulia, astenia, anedonia, facile esauribilità, che giustificavano un'inabilità lavorativa del 100%. La curante ha evidenziato che dal 2003 a tutt'oggi non ha assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva sempre grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia, ansia, ideazioni paranoidi di persecuzione. Negli ultimi due anni, l'evoluzione del paziente dal punto di vista psicopatologico è stata negativa, con un'impossibilità di recupero di una percentuale della capacità lavorativa. Pertanto, a tuttora l'assicurato è inabile al 100% e come tale è da considerarsi duratura e permanente sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora resistente ed evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologica adeguata.
Nel successivo referto del 2 novembre 2005 (doc. 68-15), la stessa psichiatra ha ribadito come dall'aprile 2003 l'interessato sia inabile al lavoro al 100% per grave apatia, abulia, disforia, anedonia, ansia, insonnia, difficoltà di concentrazione e di attenzione. Pertanto, dal 2003 al giugno 2005 l'esperta non ha constatato alcun miglioramento della sintomatologia depressiva. Il ricorrente appare sempre molto chiuso, ritirato, astenico, apatico, abulico, anedonico, facilmente esauribile. Vi è anche un peggioramento della sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, specie ai polpacci, con difficoltà a mantenere a lungo la posizione eretta. La specialista ha aggiunto che negli ultimi anni si è assistito ad un ritiro in sé del paziente, con esitamento dei contatti sociali sempre per l'ideazione paranoide che gli altri possano non considerarlo normale o pensare che possa utilizzare i suoi disturbi fisici per ottenere benefici secondari.
Pertanto, ha espresso la sua contrarietà nei confronti della decisione dell'UAI del 2005, siccome l'inabilità lavorativa del 100% è duratura e permanente, giustificata dalla sindrome ansioso depressiva tuttora grave, resistente ed evoluta verso la cronicità nonostante la psicoterapia ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologia adeguata.
Nel luglio 2005 l'assicurato ha ripreso al 50% l'attività lavorativa in caserma, ma a dire dell'esperta ciò ha comportato un peggioramento del suo stato psichico, dato che è sempre più angosciato, teso, vive nella paura di essere licenziato, è incapace di sostenere l'attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una concentrazione ed un'attenzione sufficienti per potere svolgere un lavoro gratificante e soddisfacente. È l'ansia ad essere peggiorata notevolmente nel corso degli ultimi mesi, oltre che le ideazioni di colpa, rovina e fallimento.
Dando seguito a quanto deciso da questo Tribunale con sentenza del 28 settembre 2006, nel marzo 2007 il SAM ha sottoposto il ricorrente ad una nuova (terza) visita peritale pluridisciplinare. Dopo avere ripercorso l'anamnesi familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistematica, le affezioni attuali, i disturbi soggettivi attuali, le constatazioni obiettive, gli esami di laboratorio e radiologici, il SAM ha tracciato da un lato la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, evidenziando la sindrome depressiva ricorrente, non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) ed il disturbo del pensiero in disturbi di personalità misti (ICD-10 F60.1) schizoide, paranoide e dipendente. D'altro lato, la diagnosi ininfluente ai fini assicurativi, quali lombalgie croniche comuni, dolori cronici ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite diagnosticata nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel 2006, anamnesticamente stato da meningoradicolite nel 1983-1984 (risoltasi), lieve ipercolesterolemia e trombocitopenia.
Il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 21 novembre 2007 (doc. AI 93-29) ha esaminato l'insorgente esponendo l'anamnesi, lo status psichico, la diagnosi, la sua valutazione e le conclusioni ed ha risposto ai quesiti sottoposti dall'UAI. Lo specialista ha rilevato che dal luglio 2005 l'assicurato è tornato a lavorare presso la caserma nella misura del 50%. Inoltre, per quanto concerne i suoi disturbi psichici, egli stesso ha dichiarato: "i miei problemi non sono psichici, non sto male di mente, i miei problemi attuali sono i dolori, noti da anni e localizzati in sede lombare e ad entrambi gli arti inferiori. Riconosco che ho avuto una serie di problemi con i miei capi e con i colleghi di lavoro, ma nell'ultimo anno la partenza per pensionamento di uno dei capi ha contribuito a mantenere più stabile la mia situazione.".
L'interessato è sempre in cura dalla dr. __________. Nell'esame dello stato psichico, il tono dell'umore è eutimico, v'è una quota d'angoscia di lieve entità, una quota d'ansia libera elevata, ma non appare apatico né abulico. Le funzioni cognitive sono in parte alterate, sebbene il ricorrente neghi tali disturbi, ma lamenti vuoti di memoria. Altresì è stata notata una diminuzione della funzione mnestica di fissazione e di rievocazione. Dopo un'ora di colloquio, l'assicurato non ha mostrato segni di stanchezza mentale. Il contenuto del suo pensiero, peraltro fluido e senza fuga di idee, né fenomeni di blocco e deragliamento del pensiero, è incentrato su temi legati ad un'ideazione rivendicativa di fondo in relazione alla mancanza di riconoscimento da parte dell'assicurazione militare dei suoi malanni fisici. È inoltre presente un'evidente tendenza querulomane e persecutoria nei confronti dei colleghi di lavoro e dei suoi superiori. Tutto ciò non è vissuto con un accompagnamento emotivo di rabbia - come è tipico dei disturbi paranoici -, bensì da un certo distacco, con una certa indifferenza. La sua ideazione è inoltre focalizzata sulla sua sintomatologia algica, dove afferma: "i dolori sono come prima, ma mi rendo conto che gli anni passano anche per me, e mi sento più stanco di prima.". Non sono presenti idee di tipo ossessivo, idee di autocolpevolezza, né di rimorso e neppure turbe dispercettive.
La diagnosi è di sindrome depressiva ricorrente, non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) e di disturbo del pensiero in disturbo di personalità misti (ICD-10 F.60.1) schizoide, paranoide, dipendente.
Nella sua valutazione lo psichiatra evidenzia che l'assicurato presenta una forma depressiva atipica, poiché la sintomatologia prevalente non è una deflessione del tono dell'umore né sintomi che coinvolgono le funzioni biologiche o volitive, bensì una quota elevata d'ansia libera, alimentata dall'irruzione continua di idee al limite del delirante di tipo interpretativo, a sfondo persecutorio e rivendicativo. La forma di pensiero è limitata, come limitate sono le sue capacità adattative di tipo relazionale. L'esperto ipotizza che la fonte del pensiero persecutorio sia soprattutto il mondo esterno, poiché potenziale fonte di esperienze emotive fallimentari. L'interessato è però totalmente inconsapevole di tale stato e nega ogni coinvolgimento psichico del suo malessere. Anzi, tende a focalizzare l'attenzione sui dolori e sulle manifestazioni fisiche più che su quelle psichiche. Non sarebbe da escludere anche una componente somatoforme della sintomatologia algica, tuttavia non emergono sufficienti criteri per diagnosticare la sindrome somatoforme da dolore persistente.
Lo sviluppo del decorso clinico è stato stazionario rispetto alla valutazione eseguita in precedenza dal collega dr. __________.
Rispondendo alle domande poste dall'UAI, il perito ha indicato che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 50% per ragioni psichiatriche a partire dalla perizia SAM eseguita nel dicembre 2004 a tuttora. La prognosi potrebbe essere stazionaria.
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta soprattutto alla sintomatologia che compromette l'ideazione, l'ansia libera e le funzioni cognitive. Ciò comporta che l'assicurato è lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e si affatica maggiormente. Quali possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, il perito ha indicato un adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico a lungo termine. Quanto ai provvedimenti di integrazione professionale, essi non sono possibili, visti l'età, la sintomatologia attuale e le ridotte capacità di adattamento. Tuttavia, l'assicurato presenta sempre un'incapacità lavorativa del 50% anche per altre attività medico teoriche.
Nel rapporto del 23 marzo 2007 (doc. AI 93-22) il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha esposto l'anamnesi, lo stato neurologico e le sue conclusioni a seguito della visita peritale esperita il giorno precedente. Il perito ha ripercorso cronologicamente le tappe significative dal profilo neurologico, per giungere alla situazione attuale dove l'assicurato lamenta soprattutto dolori lombari ed ai polpacci, i quali sono dolenti solitamente per periodi molto brevi di pochi minuti durante il giorno. Lamenta inoltre un'eccessiva e rapida affaticabilità. Tuttavia, l'esame neurologico dettagliato è perfettamente normale, ossia non vi sono indizi in favore di una lesione cerebrale o midollare né elementi sospetti per una persistente sindrome infiammatoria radicolare o comunque per un danno neurogeno periferico rilevante. Rispetto agli anni 1983-1984, ora la situazione può essere considerata assolutamente normale, senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche solo parziale. Gli attuali sintomi non trovano una spiegazione organica neurologica, pertanto, dal profilo neurologico, l'assicurato può essere considerato abile al lavoro al 100% sia nella precedente sia in altre attività.
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato il ricorrente il 22 marzo 2007 e nel suo referto del 26 seguente (doc. AI 93-25) ha esposto l'anamnesi attuale, remota, familiare, sociale recente, lo status, la radiologia e la diagnosi, pronunciandosi poi sulla capacità lavorativa dell'insorgente.
L'interessato ha evidenziato di avere mal di schiena dal 1978, migliorato nel tempo, ma mai guarito. I dolori, localizzati a livello lombare basso, si manifestano agli sforzi o a dipendenza della posizione assunta. Dal 1981 soffre inoltre di dolori ai polpacci che si manifestano a livello dell'una o dell'altra gamba, anche quando è seduto. Questi dolori durano da un secondo ad un minuto, poi si massaggia il polpaccio e la situazione migliora. A causa di un incidente in motocicletta avvenuto nel dicembre 2006, ha subìto uno strappo alla spalla sinistra senza traumi diretti, che da allora gli causa dolori ai movimenti estremi.
L'esperto ha diagnosticato lombalgie croniche comuni, dolori cronici ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite diagnosticata nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel dicembre 2006.
L'esame clinico è normale, le indagini radiologiche a disposizione non mostrano anomalie di rilievo. L'assicurato presenta dolori intermittenti ai polpacci di breve durata che, contrariamente a quanto si afferma negli atti, sembrano anamnesticamente migliorati rispetto all'inizio ed in particolare non disturbano più il paziente durante la notte. Non v'è evidenza di un peggioramento.
Il perito non ha una spiegazione reumatologica per i dolori ai polpacci, che finora sono stati attribuiti ad esiti da poliradicolite nell'ambito di una meningomielite diagnosticata nel 1983.
Nella funzione di operaio presso la citata caserma, dove lavora tuttora al 50%, l'assicurato è totalmente abile al lavoro.
Non vi sono cambiamenti di rilievo nel corso degli ultimi anni.
Dal punto di vista reumatologico, l'interessato è in grado di svolgere qualunque attività, anche molto pesante, senza restrizioni.
Nella sua valutazione globale di queste perizie, il 21 giugno 2007 (doc. AI 93) il SAM ha considerato l'assicurato abile al lavoro al 50% nelle attività finora svolte, non avendo potuto riconoscere un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla precedente valutazione del SAM del dicembre 2004.
La patologia psichiatrica è predominante, caratterizzata da una problematica ansioso depressiva e da un disturbo di personalità misto, ciò che riduce la capacità lavorativa del ricorrente rendendolo più lento ed impreciso nel lavoro svolto.
Dal profilo neurologico e reumatologico non vi sono elementi per giustificare un'incapacità lavorativa.
Pertanto, il SAM ha confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 2004, data della precedente perizia SAM, dato che l'evoluzione è senz'altro positiva ed attesta un miglioramento dello stato psichico. Dal punto di vista fisico non è stato possibile oggettivare un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, ma, anzi, piuttosto un miglioramento.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d'integrazione, l'incapacità lavorativa del 50% va considerata dal dicembre 2004 in poi; da allora lo stato di salute del ricorrente non ha mostrato modifiche importanti; la prognosi è da considerare positiva e l'assicurato necessita sempre di continuare con una presa a carico psichiatrica.
Con il ricorso, l'assicurato ha trasmesso il certificato medico del 7 febbraio 2008 (doc. B) del suo curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi cronologica dell'interessato partendo dal 1982. Egli ha indicato di avere visto il paziente il giorno precedente, il quale gli ha riferito la persistenza di dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori, soprattutto ai polpacci alla stazione eretta, in posizione seduta o anche a letto soprattutto durante periodi prolungati; assenza di parestesie o di cedimenti delle gambe. Questa sintomatologia, a dire dell'assicurato, sarebbe peggiorata negli ultimi 4-5 anni.
Clinicamente v'è una buona motilità della colonna lombo-sacrale, movimenti delle anche e delle ginocchia senza particolarità. Sensibilità tattile e vibratoria agli arti inferiori normale. Forza muscolare agli arti inferiori conservata. A dire del curante, la problematica delle gambe appare stabile nel tempo, sebbene l'interessato, soggettivamente, ritenga che la sintomatologia sia peggiorata negli ultimi anni.
Il 19 febbraio 2008 (doc. F) la dr. med. __________ si è nuovamente pronunciata sulle condizioni di salute del ricorrente, evidenziando che egli continua a presentare una sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10 F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide. Riferisce che "La sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista puramente psichiatrico è alterata nonostante il paziente sia abile al 50% la sua patologia influenza la sua capacità lavorativa nella quale il paziente non riesce a dare continuità e coerenza alle attività lavorative in maniera continuata al 50%.". V'è stata nel corso degli ultimi anni un'evoluzione fluttuante della sintomatologia depressiva e, visto il decorso, la specialista non ritiene che vi siano le possibilità terapeutiche che possano migliorare la sua capacità lavorativa fino al 50%. Il ricorrente fa fatica a raggiungere un rendimento del 50% e la situazione lavorativa lo porta a sviluppare situazioni conflittuali ed ideazioni paranoiche. Pertanto, a suo giudizio l'incapacità lavorativa del 100% è duratura e permanente.
Ricorda che dall'aprile 2003 aveva dichiarato il paziente inabile al 100% e fino al giugno 2005 non aveva constatato alcun miglioramento della sintomatologia depressiva. Nel corso degli ultimi due anni le condizioni di salute dei genitori sono molto peggiorate, verso cui egli nutre forti preoccupazioni.
Dal 4 maggio 2006 al 28 ottobre 2006 l'insorgente è stato nuovamente inabile al lavoro al 100% quando aveva ripreso a lavorare al 50%, manifestando da subito le note difficoltà di tensione. Teme il licenziamento e non si sente di rendere al 50% come dovrebbe.
Dopo l'incidente in motocicletta, il 21 gennaio 2007 ha ripreso il lavoro e dal 4 ottobre 2007 la psichiatra l'ha nuovamente dichiarato inabile al 100% a causa di un notevole peggioramento della sintomatologia ansiosa, della tensione endopsichica in relazione alla preoccupazione per la salute dei genitori.
Dal 14 gennaio 2008 ha ripreso a lavorare al 50%.
L'esperta conclude affermando che "Le riprese dell'attività lavorativa hanno sempre rappresentato tentativi rilevatisi del tutto fallimentari entro breve termine; a più riprese sono stata sollecitata anche dai suoi superiori, in alcuni momenti particolarmente preoccupati per le esternazioni delle idee etero aggressive formulate dal paziente. Ritengo che sia stato fatto tutto quanto possibile sia da parte mia sia da parte del paziente che dei suoi superiori affinché lo stesso possa mantenere una capacità lavorativa del 50% che per la patologia presentata non è possibile. Ritengo che il paziente debba essere messo a beneficio di una rendita AI intera.".
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha (ri)affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio Accertamento Medico, e per esso a tre (altri, rispetto a quelli del 2004) specialisti FMH: il primo in psichiatria e psicoterapia, il secondo in neurologia ed il terzo in reumatologia. Questi periti hanno visitato personalmente il paziente ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status dell'assicurato, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.
Gli specialisti del SAM, che si sono espressi per ultimi, in ordine di tempo, sulle condizioni della ricorrente prima che fosse emanata la decisione impugnata (21 gennaio 2008), nel 2007 non hanno accertato una situazione clinica peggiore rispetto a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2004, ma hanno confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 2004, ovvero dalla precedente perizia. Affermano, infatti, che l'evoluzione è senz'altro positiva ed attestano un miglioramento dello stato psichico dell'assicurato.
Infatti, dal profilo psichiatrico, nel marzo 2007 il perito ha stabilito che dal dicembre 2004 l'incapacità lavorativa del 50% era giustificata dalla sintomatologia che comprometteva l'ideazione, l'ansia libera e le funzioni cognitive, rendendolo lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e con maggiore affaticabilità.
Dal punto di vista reumatologico, lo specialista ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro nell'attività precedentemente svolta ed in qualsiasi altra addirittura pesante, dato che gli esami clinici eseguiti risultavano normali. Se un peggioramento (soggettivo) v'è stato, esso è dovuto al trascorrere dell'età biologica.
In merito all'aspetto neurologico, la situazione clinica è assolutamente normale, senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche parziale.
Nella sua valutazione del 9 agosto 2007 (doc. AI 82), il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM. Egli ha evidenziato che con questa valutazione si giustifica prettamente per la componente psichiatrica la limitazione del 50% presente a partire dalla precedente perizia SAM, del dicembre 2004, perciò, obiettivamente, non c'è stato un peggioramento clinico tale da essere significativo ai fini assicurativi di una rendita. A suo avviso, lo stato clinico globale, considerato il decorso e le patologie presenti, non porterà cambiamenti significativi delle abilità sul medio periodo; pertanto, una revisione è indicata solo sul lungo periodo e solo ai fini amministrativi.
Si osserva, in particolare, riguardo al periodo di rilievo, che la problematica psichiatrica è dapprima peggiorata, poi regredita, passando da un'incapacità lavorativa del 50% al 100%, poi nuovamente del 50%, così come diagnosticata nella seconda perizia giudiziaria del dicembre 2004 e confermato anche nella terza del giugno 2007.
Va osservato, in proposito, che i periti, che si sono pronunciati per la terza volta sulle condizioni di salute del ricorrente disponevano dell'intera precedente documentazione medica, quindi anche della seconda perizia SAM, che non hanno messo in discussione ma, anzi, hanno confermato. Pertanto, anch'essi hanno ammesso che dal luglio 2003 vi sia stato un peggioramento, che è tuttavia durato fino al dicembre 2004. Da quel momento, infatti, tanto dal profilo reumatologico (i dolori ai polpacci sembrano anamnesticamente migliorati rispetto all'inizio, soprattutto perché non disturbano più il ricorrente durante la notte; inoltre, anamnesticamente non vi sono evidenze per un peggioramento negli anni di questi dolori) quanto, soprattutto, da quello psichico (l'interessato stesso attesta un miglioramento del suo stato psicologico dal luglio 2005, anche in relazione al fatto che un suo superiore è andato in pensione), v'è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato.
In merito alla valutazione medica del 7 febbraio 2008 (doc. B) effettuata dal dr. med. __________, prodotta con il suo ricorso, va ricordato che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al gennaio 2008 compresi. Il nuovo certificato, successivo nel tempo, non può dunque essere ritenuto ai fini del presente giudizio, siccome documenta una situazione posteriore al momento della decisione impugnata.
A prescindere da ciò, il curante ha affermato che sebbene il paziente ritenga che i dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori siano peggiorati negli ultimi 4-5 anni, l'esame clinico ha per contro evidenziato che la problematica delle gambe sia stabile nel tempo.
Il TCA rileva che il presunto peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente, apparentemente perdurante anche dopo il novembre 2004, si riferisce, semmai, al solo profilo psichico.
La dr. med. __________, infatti, tanto nel 2005 quanto nel 2007 ha osservato che l'evoluzione del paziente dal punto di vista psichico è stata negativa, con un'impossibilità di recupero della precedente capacità lavorativa del 50% malgrado gli sforzi intrapresi. Come allora, anche nel suo recente certificato ha affermato che a tuttora esiste un'inabilità al lavoro del 100% e come tale è da considerarsi duratura e permanente sulla base di una sindrome mista ansioso depressiva e di un disturbo di personalità di tipo schizoide.
Malgrado questa attestata totale incapacità lavorativa sin dall'aprile 2003, questo Tribunale rileva che, comunque, dal luglio 2005 il ricorrente ha regolarmente ripreso a metà tempo la sua attività lavorativa presso la nota caserma (doc. AI 93-30, doc. D).
Va tuttavia dato atto, in virtù di quanto affermato dalla psichiatra curante, che sono seguiti dei momenti di inabilità del 100% dovuti ai noti problemi psichici (dal 4 maggio al 28 ottobre 2006 e dal 4 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008, doc. F).
Ciò non toglie, a ben vedere, che l'assicurato è riuscito, nonostante i suoi disturbi, a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per malattia al 100% ed uno per infortunio (dal 7 ottobre 2006 al 20 gennaio 2007, doc. F) - il suo grado di capacità lavorativa del 50% a tutti gli effetti dal luglio 2005 e, teoricamente, come hanno stabilito i periti, già dal dicembre 2004.
D'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per concedere la rendita al 100% dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 e, da quel momento in poi, la mezza rendita AI. L'insorgente non ha reso sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza di momentanee incapacità lavorative conseguenti a momentanei peggioramenti, ma un peggioramento duraturo avente incidenza costante nella sua capacità lavorativa.
Dalle risultanze mediche appena esposte risulta pertanto che sotto l'aspetto medico-teorico non vi è stata (negli anni) alcuna sostanziale e duratura modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a giustificare un aumento permanente della rendita in via di revisione.
Valutati quindi tutti i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai tre periti incaricati dall'Amministrazione siano complete, convincenti ed esaurienti e certamente molto approfondite.
Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Di conseguenza, vanno tutelate le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso - ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dal ricorrente, attestando nel giugno 2007 un'incapacità lavorativa medico-teorica nella precedente attività del 50%, in essere dal dicembre 2004.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d'integrazione, la circostanza che lo stato di salute dell'assicurato, dal dicembre 2004, non ha mostrato modifiche importanti, fa sì che anche in tal caso l'incapacità lavorativa sia stata stabilita nel 50%.
Gli esperti hanno peraltro sottolineato che la prognosi è da considerarsi positiva, non tralasciando comunque di segnalare l'importanza di continuare a seguire il trattamento da tempo adottato dalla psichiatra curante.
A tal proposito va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Accertata il 9 agosto 2007 (doc. AI 82) dal medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica globale del 50% in qualsiasi attività, per la determinazione del grado d'invalidità l'UAI ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valido) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del 51%.
Visto che la giurisprudenza federale (cfr. consid. 4 in fine) ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005, poiché la contestazione porta sul mancato (continuo) aumento del grado d'invalidità dal 1° marzo 2005 in poi, mentre l'Amministrazione ha riconosciuto il 2004 come anno di partenza.
Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l'UAI (doc. AI 92) ha quantificato in Fr. 58'875.- (Fr. 29'437,50 [reddito annuo nel 2004 al 50%] x 2) il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire da sano, quindi lavorando a tempo pieno, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro nel questionario del 30 marzo 2004 (doc. AI 35). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95), si ottiene un reddito annuo da valido di Fr. 59'463,75 (Fr. 58'875.- [conseguiti nel 2004 senza danno] + 1% [rincaro nel 2005]).
Per quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).
In merito a questo cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 12-2008, pag. 94), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008), si ottiene per il 2005 (rincaro dell'1%, vedi in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95) un importo di Fr. 57'831.- (Fr. 57'258.- + [Fr. 57'258.- x 1 : 100]).
L'assicurato, quale operaio presso la caserma di __________ avrebbe guadagnato nel 2005 un importo di Fr. 59'463,75 all'anno (cfr. consid. 14) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti alla somma di Fr. 4'955.- al mese (Fr. 59'463,75 : 12 mesi).
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2005 da un uomo (cioè Fr. 51'179.- all'anno rispettivamente Fr. 4'348.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 90-93 "altri servizi pubblici e personali", livello di qualifica 4: Fr. 4'181.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 50'172.- ma che, riportato su 41,6 ore/ settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005, dà un importo di Fr. 52'179.- (Fr. 50'172.- : 40 x 41,6), quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).
Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, che ammonta quindi a Fr. 57'831.-.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Nella presente evenienza, l'UAI non ha applicato delle riduzioni personali ed il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione. Va infatti evidenziato che dal 1978 il ricorrente lavora presso la caserma di __________ e dal 1999 è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità, ciò che non l'ha tuttavia impedito di continuare a lavorare al 50%. Visto che il TCA ha stabilito che dal dicembre 2004 egli è nuovamente abile al 50% nella precedente ed in altre attività – rispettivamente dal 1° marzo 2005, ritenuta la decorrenza di 3 mesi dopo l'avvenuto miglioramento – e che dal luglio 2005 effettivamente l'assicurato ha ripreso la sua attività presso la caserma, non vi sono motivi per ridurre la sua capacità di guadagno.
Partendo quindi da un salario da invalido rivalutato di Fr. 57'831.- e ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività (cfr. consid. 11), non ammettendo riduzioni per circostanze personali, nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 28'915.- (Fr. 57'831.- x 50 : 100).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 59'464.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute, quindi nemmeno senza l'incapacità del 50% presente dal 1998) nell'anno 2005 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 51,37% ([Fr. 59'464.-
Il ricorso va dunque respinto.
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti