Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.27
Entscheidungsdatum
07.01.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.27

LG/DC/sc

Lugano 7 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1974, attiva in qualità di impiegata di commercio e affetta da “diabete mellito tipo 1 – insulino dipendente”, in data 27 aprile 2007 ha presentato una richiesta all’Ufficio AI tendente ad ottenere la garanzia di copertura dei costi, a titolo di mezzi ausiliari, di una pompa ad insulina (doc. AI 13-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 15 gennaio 2008 (doc. AI 15-1), preavvisata con progetto del 27 novembre 2007 (doc. AI 5-1), l’amministrazione ha respinto la domanda, motivando come segue il provvedimento preso:

" (...)

Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato, se:

  • sono elencati nella lista esaustiva annessa all'ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari, oppure

  • se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in questa lista (art. 21 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

La pompa ad insulina non è elencata in questa lista e non può essere equiparata a nessuna delle categorie contenute nella stessa.

I mezzi di cura possono essere assunti qualora siano prescritti dal medico e necessari in connessione con un provvedimento sanitario integrativo a carico dell'Assicurazione Invalidità.

II mezzo ausiliario in questione non può nemmeno essere assunto quale mezzo di cura in quanto non è in relazione diretta con un provvedimento sanitario riconosciuto ed assunto dall'assicurazione Invalidità.

Avverso il progetto di decisione notificato il 27.11.2007, sono state tempestivamente inoltrate le osservazioni, allo scopo di indurre l'Ufficio Al al riesame del caso ed all'assunzione delle spese relative all'acquisto della pompa insulinica già in dotazione all'assicurata. Si tratta di un mezzo ausiliario rimborsato intanto sottoforma di leasing e le cui spese sono solo parzialmente riconosciute in ambito LAMal.

A questo proposito, giova ribadire che, per principio, tramite l'assicurazione invalidità possono essere consegnati i mezzi ausiliari enumerati nell'elenco allegato all'OMAI (Ordinanza federale sulla consegna di mezzi ausiliari). Questo elenco è esaustivo. All'interno di una categoria di mezzi ausiliari si deve poi verificare di caso in caso se l'enumerazione dei singoli mezzi ausiliari è anche esaustiva oppure semplicemente esemplificativa (cfr. marginale 1001 della Circolare sui mezzi ausiliari Al - CMAI).

All'art. 1 cpv. 2 OMAI, viene inoltre citato come gli apparecchi di cura siano elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI (Legge federale). Ciò significa che debbono essere riconosciuti dall'AI allorché costituiscono un complemento importante di una misura medica garantita.

Infine, secondo l'art. 2 cpv. 1 OMAI, il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco federale, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

Nella fattispecie, riesaminati gli atti dell'incarto, occorre confermare il contestato progetto di decisione, in quanto la pompa insulinica non risulta contemplata nell'elenco federale succitato e non risponde ai criteri enunciati dagli art. 1 cpv. 2 OMAI e 2 cpv. 1 OMAI.

Decidiamo pertanto:

la richiesta di prestazioni è respinta.

In caso di difficoltà finanziarie o di altra natura le raccomandiamo di rivolgersi a un centro di consulenza specializzato. Se non ce ne fossero a disposizione, Pro Infirmis l'aiuterà volentieri.

La preghiamo di informare i competenti fornitori di mezzi ausiliari di questa decisione. " (Doc. AI 15-1+2)

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una prestazione mensile a titolo d’indennità per l’uso della pompa insulinica e annessi medicamenti, a far stato dal mese di febbraio 2007.

Sostanzialmente la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione di aver respinto la richiesta di prestazioni sulla base di una normativa risalente agli anni ’80 e dunque obsoleta. La pompa insulinica – a mente del rappresentante di RI 1 – è un provvedimento integrativo necessario per garantire alla ricorrente di svolgere le proprie mansioni quotidiane a tutti i livelli. La richiesta di garanzia per tale mezzo ausiliario è ritenuta legittima e conforme allo spirito della legge, in particolare all’art. 21 cpv. 1 LAI (doc. I).

1.4. In risposta l’UAI ha sottolineato che la lista dei mezzi ausiliari allegata all’OMAI è oggetto di costante aggiornamento e la pompa ad insulina richiesta non rientra nell’elenco dei mezzi ausiliari riconosciuti.

L’UAI ne esclude la presa a carico anche in applicazione dell’art. 12 LAI e postula la reiezione integrale dell’impugnativa (doc. IV)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della presente vertenza è l’eventuale presa a carico da parte dell’AI, quale mezzo ausiliario ex art. 21 LAI, di una pompa ad insulina (cfr. costi elencati in doc. AI 7-3/4).

2.3. Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di inva­lidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione neces­sari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avva­lorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedi­bile (art. 8 cpv. 1 LAI).

Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).

2.4. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che non ha comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale rispetto al vecchio art. 21 cpv. 1 LAI; cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella causa M, I 3/04, consid. 1), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d’integrazione.

Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Il diritto ai mezzi ausiliari si estende anche agli accessori ed agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).

La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90). L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).

Inoltre, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso. Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).

2.5. Nel caso concreto, questo TCA non può che confermare la decisione negativa dell’amministrazione.

Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità (OMAI), e il relativo allegato con la lista dei mezzi ausiliari a cui l’assicurato ha diritto, sono oggetto di costante aggiornamento.

L’ultimo risalente al 1° gennaio 2008 (RS 831.232.51).

Ne discende che il Dipartimento federale dell’interno non ha intenzionalmente inserito la pompa ad insulina nell’allegato all’OMAI, non ritenendola un mezzo ausiliario o una prestazione sostitutiva ai sensi degli artt. 21 e 21 bis LAI.

Anche la ricorrente riconosce che la pompa ad insulina non figura nell’allegato all’OMAI pur ritenendo, a torto, che la lista in questione non sia stata aggiornata (cfr. ricorso del 13 febbraio 2008, doc. I).

L’elenco contenuto nell'allegato all'OMAI è esaustivo nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto (cfr. consid. 2.4).

Questa Corte rileva che la pompa insulinica non rientra in nessuna categoria di questo allegato e non può neppure essere equiparata ad un’altra categoria.

In considerazione di ciò, la decisione dell’UAI di respingere la domanda di mezzi ausiliari merita conferma.

2.6. Nella fattispecie l’amministrazione si è inoltre posta la questione se alla misura richiesta si potesse applicare o meno l’art. 12 LAI relativo ai provvedimenti sanitari.

Secondo questa norma, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).

A mente dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere migliorata.

La legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV nr. 16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).

La condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione malattia e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni (STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).

Pertanto, condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della stessa.

Il diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).

L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in RCC 1991, p. 188 per quanto riguarda la somministrazione d’insulina ha precisato:

" b. Le diabète sucré est un état pathologique labile dont l’équilibre ne peut être maintenu que grâce à des mesures médicamenteuse constantes non limitées dans le temps; ni guérison de la maladie ni stabilisation de l’état n’interviendraient sans ce traitement. En conséquence, il ne peut nullement être question d’accorder des prestations en se fondant sur l’art. 12 LAI. Le cas est plutôt du ressort de l’assurance-maladie.”

Vista la natura della patologia di cui soffre RI 1 la pompa d’insulina è da ritenere un provvedimento inteso a guarire o lenire uno stato patologico labile e di conseguenza non può essere posto a carico dell’assicurazione per l’invalidità, nemmeno se questo contribuisce in misura notevole alla reintegrazione.

Le attestazioni mediche prodotte dalla ricorrente corroborano questa tesi. In particolare, il certificato medico del 26 novembre 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, laddove ha precisato:

" (…)

Da febbraio 2007 la paziente è sotto trattamento intensivo con microinfusore esterno. Questa modalità terapeutica ha permesso di normalizzare l’equilibrio glicemico medio (precedentemente non ottenibile malgrado trattamento intensivo con iniezioni multiple) passando da valori di emoglobina HbA1c da 8,5-10,5 a 7,1-7,3% (metodo DCCT). Il cambio qualitativo del controllo metabolico è radicale e migliora in modo molto significativo dal punto di vista matematico la probabilità di comparsa di complicanze del diabete sia micro vascolari che macrovascolari a medio-lungo termine” (doc. A).

Questa certificazione conferma come il diabete mellito tipo 1 sia una patologia labile, non stabilizzata, e il trattamento insulinico mediante la pompa richiesta dall’assicurata, permetta sostanzialmente di normalizzare l’equilibrio glicemico medio. Essa è dunque destinata alla cura vera e propria del male, in quanto mantiene stazionario il quadro valetudinario dell’assicurata evitando complicanze del diabete sia micro vascolari che macrovascolari a medio-lungo termine.

In secondo luogo la pompa a insulina non migliora in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell’insorgente e neppure evita una diminuzione notevole di tale capacità.

Dall’incarto emerge infatti che l’assicurata lavora in qualità di segretaria in un ufficio legale e notarile ad una percentuale lavorativa (100%) che è sempre rimasta invariata dopo l’insorgere del danno alla salute e continua tuttora (cfr. doc. AI 12-3 pto 2.9). Anche lo stipendio mensile non risulta aver subito alcuna modifica dopo l’introduzione della pompa ad insulina.

Questa Corte ritiene, dunque, che anche il presupposto del miglioramento duraturo e sostanziale della capacità di guadagno dell’assicurata non sia adempiuto nella fattispecie e pertanto la pompa ad insulina oggetto della domanda di prestazioni AI non possa venire assunta neppure sulla base dell’art. 12 LAI.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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  • DTF 131 V 14
  • DTF 131 V 15
  • DTF 120 V 279
  • DTF 119 V 421
  • DTF 115 V 198
  • DTF 110 V 102
  • DTF 107 V 88
  • DTF 104 V 81
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 3/04
  • I 436/05
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98