Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.241
Entscheidungsdatum
26.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.241

LG/DC/sc

Lugano 26 agosto 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 novembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1947, precedentemente attiva quale operaia presso la __________, __________, e casalinga, in data 19 giugno 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetta da “Lombalgia cronica – St.d. PLIF L5/S1 – St.d. AMO fissatore (PLIF L4/5 e fissazione post. da L3 a S1) – St.d. PT anca DX – diabete tipo 2 – Cardiopatia ischemica – arteriopatia perif. arti inf. – Coxartrosi sin.” (doc. AI 1-1/6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del Dr. __________ (doc. AI 24-1), l’UAI con decisione del 18 novembre 2008 (doc. AI 39-1), preavvisata con progetto del 10 luglio 2008 (doc. AI 29-1) ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo fra il 1° settembre 2007 e il 31 gennaio 2008, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2008 essendo il grado d’invalidità nullo.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’accoglimento del ricorso e la concessione di una rendita intera anche successivamente al gennaio 2008 (doc. I).

Nel proprio gravame la ricorrente non ha contestato la diagnosi del perito interpellato dall’amministrazione, bensì la valutazione della capacità lavorativa. Contrariamente a quanto sostenuto dai medici curanti, il Dr. __________ ritiene infatti l’assicurata inabile al lavoro in modo limitato nel tempo. Secondo il rappresentante di RI 1 invece le perizie mediche del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ riflettono maggiormente quali sono le reali implicazioni delle patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente (doc. I).

In sede ricorsuale viene, altresì, contestato il calcolo della capacità di guadagno residua effettuato dall’UAI, in particolare gli importi del reddito da valido e da invalido e la disparità tra salario percepito e i valori indicati nelle tabelle TA1 (doc. I).

1.4. L’UAI, in risposta, fondandosi sulla perizia medica del Dr. __________, sulle valutazioni del SMR e sul rapporto della consulente in integrazione si è riconfermato integralmente nella propria decisione postulando la reiezione del ricorso (doc. IV).

1.5. Il 13 febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali, in particolare per quanto riguarda le valutazioni dei medici curanti, ritenute maggiormente probanti dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla perizia del Dr. __________, e le modalità di calcolo della capacità di guadagno residua (doc. VI).

Il doc. VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII)

1.6. Questa Corte in data 23 giugno 2009 ha sottoposto i referti del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ al perito Dr. __________ per una sua valutazione (doc. VIII).

Il Dr. __________ ha risposto in data 13 luglio 2009 (doc. IX).

Il doc. IX è stato trasmesso alle parti per osservazioni (doc. X)

1.7. Il RA 1 ha trasmesso la propria presa di posizione in data 22 luglio 2009 (doc. XI), mentre l’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 6 agosto 2009 (doc. XII).

I doc. XI e XII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XIII, XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.8. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

" (...)

  1. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

  • et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
  1. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Nella decisione del 18 novembre 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2007 al 31 gennaio 2008, sopprimendola poi a partire dal 1° febbraio 2008, fondandosi sulle valutazioni del Dr. __________ e del SMR che hanno considerato l’interessata abile al lavoro al 100%, in un’attività pienamente rispettosa dei limiti funzionali, dal 1° febbraio 2008.

Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° febbraio 2008.

2.10. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

Nel suo rapporto peritale dell’11 marzo 2008 lo specialista, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Dolori lombosciatalgici cronici bilaterali in

  • Esiti da duplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare, nel 1999 ed il 20.4.2007

  • Alterazioni degenerative del rachide lombare

  • Disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, scompensata)

  • Esiti da impianto di protesi totale alle anche bilaterali, il 22.11.2006 a destra il 23.10.2007 a sinistra

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo dalle parti molli

Decondizionamento muscolare

Obesità (peso 91 kg / statura 156 cm)” (doc. AI 24-6).

Per quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro il Dr. __________ ha evidenziato quanto segue:

" (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua, descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% dall’1.2.2008, quindi a distanza di circa 3 mesi dall’ultimo intervento ortopedico.

Nella sua ultima attività principale come operaia, attiva nel montaggio di piccole componenti elettromeccaniche, tenendo conto del mansionario fornitoci dal datore di lavoro, sopramenzionato, giudico l’assicurata, sempre a partire dall’1.2.2008, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, a seguito dei dolori cronici, dei limiti funzionali e di carico, citati nell’allegato, della necessità di dover alternare frequentemente le posizioni corporee”

Da parte sua la ricorrente ha prodotto la relazione medica del 22 luglio 2008 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dal seguente tenore:

" La signora RI 1 mi ha comunicato che la richiesta di prestazioni Al è stata respinta e che è sua intenzione fare ricorso contro la decisione.

La signora RI 1 è venuta alla mia consultazione l'ultima volta il 21.07.2008 a causa soprattutto della persistenza di una lombosciatalgia destra.

Per quanto riguarda il riassunto dell'anamnesi fino al 18.07.2007 allego il rapporto per la richiesta di prestazione Al da me allestito in tale data.

Anamnesi intermedia:

Il 23.10.2007 intervento elettivo di protesi totale all'anca sinistra a causa dell'importante coxartrosi sinistra (fecit dottor __________, __________). Il decorso post‑operatorio è stato allora privo di complicanze. Dal 03.11.2007 al 25.11.2007 la paziente è stata ricoverata alla Clinica di Riabilitazione di __________ per un programma di riabilitazione (allego rapporto dottor __________). La paziente presenta una sindrome lombo‑vertebrale e lombo‑spondilogena cronica con evoluzione non favorevole. Il 19.02.2008 veniva diagnosticata tramite gastroscopia (dottoressa __________, __________) una gastrite antrale micro‑erosiva unitamente a esofagite tubulare. Si è trattata di una gastrite dovuta all'uso continuo di FANS per via dei dolori, nonostante la protezione con PPI (Nexium). Nel corso degli ultimi mesi la paziente è stata rivalutata anche dal dottor __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e dottor __________ specialista FMH neurochirurgia (vedi anche loro relazioni). Oltre al trattamento con farmaci analgesici (in particolare Co‑Dafalgan), attualmente è in corso un ciclo di fisioterapia.

Status:

Peso 92 kg. statura 156 cm. Tensione arteriosa 130/85 mmHg, frequenza cardiaca 76 bpm regolare.

La paziente deambula con zoppia di Trendelemburg a destra, deambulazione molto difficoltosa e limitata sulla punta dei piedi e sui talloni in particolare a destra. Importante sindrome lombo‑vertebrale con Schober lombare 10/12 cm, DDS 33 cm, importante limitazione dell'estensione del rachide lombare di 2/3, della lateroflessione sia sinistra che destra di 1/2. Dolori diffusi alla digitopressione lungo tutto il tratto lombare del rachide, in sede paralombare e parasacrale destra, e di tutta la muscolatura gluteare a destra. Lasègue 90' DDP. Non segni clinici per sindrome radicolare agli arti inferiori. Anche: in esiti di artroplastica bilaterale, articolarità nei limiti.

Diagnosi:

‑ Coxartrosi bilaterale, stato da impianto protesi anca destra 22.11.2006, stato da impianto protesi anca sinistra 23.10.2007.

‑ Sindrome lombo‑vertebrale cronica con stato da PLIF L5‑S1 (1999), stato da PLIF L4‑L5 con gabbia in composite fissazione posteriore da L3‑S1, dinamica in L3‑L4 (20.04.2007).

‑ Cardiopatia ischemica, stato da PTCA‑Stent (2003).

‑ Arteriopatia periferica stadio Il con stato da PTA più posa di Stent arteria iliaca comune sinistra (2002).

‑ Diabete tipo 2 non insulino‑dipendente.

‑ Nefrolitiasi a sinistra, stato da pielolitotomia (1990), stato da ESWL sinistra (2005).

‑ Stato da colecistectomia dicembre 2006 per colecistite acuta su colecistolitiasi.

‑ Stato da laparoplastica con grande rete in prolene per lombocele al fianco sinistro (aprile 2006).

‑ Gastrite microerosiva (febbraio 2008).

‑ Dupuytren stadio I raggio III mano destra.

Discussione:

Si tratta di un operaia 61 enne che negli ultimi anni ha subito un ingente numero di interventi chirurgici, in particolare negli ultimi due anni (vedi sopra). Nonostante le varie patologie da lei presentate e i rilevanti dolori, soprattutto a livello lombare ed alle anche, con notevole abnegazione ha sempre cercato di continuare a fare il suo lavoro fino a quando praticamente non ce l'ha più fatta. Anche dopo numerosi interventi recenti (in particolare revisione di spondilodesi aprile 2006, artroprotesi anca destra novembre 2006, artroprotesi anca sinistra ottobre 2007), presenta una lombosciatalgia destra ribelle al trattamento per il quale non esistono più ulteriori opzioni chirurgiche. Data l'evoluzione ormai a 9 mesi dall'ultimo intervento penso che l'evoluzione sia suscettibile piuttosto di un peggioramento e che un miglioramento non appare molto probabile. Sono certo, anche a prescindere dalla decisione dell'Al, che la signora RI 1 non sarà più in grado di lavorare come operaia, anche in un lavoro di intensità fisica leggera o moderata in quanto non riesco assolutamente a pensare ad una tipologia di lavoro compatibile con il suo stato di salute attuale ed in proiezione futura.” (doc. B).

In sede di osservazioni è stato inoltre prodotto il certificato medico del 25 luglio 2008 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, qui riprodotto:

" Gentili Signore, Egregi Signori,

La soprannominata paziente si lamenta dal 1998/1999 di dolori lombari recidivanti. Gli accertamenti neuroradiologici avevano confermato a quell'epoca una grave discopatia vacuolare L5/S1 con un'ernia laterale a sx. In seguito a questa diagnosi in novembre 1999 ha avuto luogo una fissazione intersomatica del segmento L5/S1. Dopo il suddetto intervento per molti anni la paziente ha goduto di una situazione stabile con dolori fluttuanti, ma non eccessivi.

Inizio del 2007 esacerbazione dei dolori lombari divenuti nuovamente molto importanti. Una nuova RM lombare confermava un'ottima fusione L5/S1, ma presentava ora discopatie importanti in L4/5 e leggere in L3/4.

A causa dei dolori relativamente invalidanti, in aprile dei 2007 ha avuto luogo una fissazione intersomatica 1‑415 con una fissazione dinamica 1‑314.

Dopo il suddetto intervento la situazione è decisamente migliorata con notevole riduzione dei dolori lombari ed alle gambe. Tuttavia persiste un dolore lombare residuale intermittente. Dolori in parte accentuati anche dalla presenza di artrosi delle anche. Attualmente la paziente deambula con il supporto di una canna a causa dei dolori alla gamba dx in presenza di un punto Trigger attivo nel gluteo. L'esame neurologico risulta tuttavia normale in assenza di evidenti compressioni radicolari.

Date le circostanze ritengo che la paziente presenti un'inabilità lavorativa definitiva nettamente superiore al 50%. Una reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole è da considerarsi difficoltoso, quindi poco probabile.” (doc. C).

La ricorrente ha quindi trasmesso lo scritto del 26 agosto 2008 del Dr. __________, medico aggiunto in ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________:

" Egregi Signori,

con la presente confermo che la sunnominata paziente è stata operata di impianto di protesi totale all'anca sinistra il 23.10.2007, presenta esiti di protesi totale all'anca destra il 22.11.2006, presenta esiti di intervento di stabilizzazione a livello della colonna per spondilolistesi L5 S1 nel 1999 ed L1 ed S1 nel 2006, nell'anamnesi si ritiene una cardiopatia ischemica, un'arteriopatia periferica di stadio 2 con impianto di stent arteria iliaca comune sinistra nel 2002, un diabete mellito non insulino‑dipendente, una nefrolitiasi, diversi interventi chirurgici a livello del rene sinistro nel 1990 e nel 2005, esiti da colecistectomia nel 2006, attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare a livello delle due anche è soddisfacente; permangono forti problemi a livello della colonna lombare precedentemente operata che spesso costringono la paziente ad usufruire delle stampelle ed a sottoporsi di cicli di fisioterapia, ragion per la quale tenuto conto dei fattori ortopedici e dei fattori internistici presentati dalla paziente un'abilità lavorativa al 100% è più che giustificata e si ritiene giustificata una richiesta dì invalidità al 100% , attualmente non è proponibile nessuna attività lavorativa a questa paziente con importante polipatologia di tipo misto ortopedico internistico e cardiologico.” (doc. D).

2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata svolgesse un’attività lucrativa quale operaia presso la __________ a tempo parziale, l’ha considerata salariata nella misura del 68% (27,90 ore alla settimana su un totale di 41,25) e casalinga per il restante 32% applicando il metodo misto.

Questa suddivisione merita conferma. In via ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha confermato l’attività lucrativa a tempo parziale di RI 1 indicando una percentuale del 50% (doc. I) che tuttavia alla luce del questionario del datore di lavoro del 17 luglio 2007 (doc. AI 8-1), ripreso dall’Ufficio AI (doc. AI 26-2), va giustamente corretto al 68%.

2.13. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

L’assicurata è stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del Dr. __________, dal quale è emerso che ella è affetta da “dolori lombosciatalgici cronici bilaterali in: - esiti da duplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare, nel 1999 ed il 20.4.2007. - Alterazioni degenerative del rachide lombare. - Disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, scompensata). - Esiti da impianto di protesi totale alle anche bilaterali, il 22.11.2006 a destra il 23.10.2007 a sinistra. Tendenza allo sviluppo di un reumatismo dalle parti molli. Decondizionamento muscolare e obesità (peso 91 kg / statura 156 cm)” (doc. AI 24-6).

A mente del perito RI 1, a far tempo dal 1° febbbraio 2008, nella sua ultima attività di operaia è ritenuta abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, a seguito dei dolori cronici, dei limiti funzionali e di carico e della necessità di dover alternare frequentemente le posizioni corporee. Per contro, in un lavoro adatto allo stato di salute, ella è considerata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% dall’1.2.2008 (doc. AI 24-7).

Queste conclusioni del Dr. __________ sono state contestate dalla ricorrente per il tramite di tre referti medici che tuttavia non permettono a questa Corte di scalfire la valutazione peritale, per le ragioni che seguono.

Il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e non specialista in reumatologia, nella relazione medica del 22 luglio 2008 ha fornito una diagnosi che sostanzialmente ricalca quella del Dr. __________ per quanto riguarda le patologie lombari e alle anche (la coxartrosi bilaterale e la sindrome lombo-vertebrale cronica), ma indicando come la ricorrente non sia “più in grado di lavorare come operaia, anche in un lavoro di intensità fisico leggero e moderato” (doc. B).

Da parte sua il Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha evidenziato il dolore lombare intermittente patito dalla ricorrente e accentuato dalla presenza dell’artrosi alle anche. Il neurologo ha concluso precisando che la paziente presenta un’inabilità lavorativa nettamente superiore al 50% e ritenendo poco probabile una sua reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole (doc. C).

Infine, il Dr. __________, medico aggiunto in ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________, dopo aver esposto brevemente l’anamnesi della paziente ha indicato che “attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare a livello delle due anche è soddisfacente; permangono forti problemi a livello della colonna lombare precedentemente operata che spesso costringono la paziente ad usufruire delle stampelle ed a sottoporsi di cicli di fisioterapia, ragion per la quale tenuto conto dei fattori ortopedici e dei fattori internistici presentati dalla paziente un’abilità lavorativa al 100% è più che giustificata e si ritiene giustificata una richiesta di invalidità al 100% attualmente non è proponibile nessuna attività lavorativa a questa paziente con importante polipatologia di tipo misto ortopedico internistico e cardiologico” (doc. D).

Questa Corte, nell’intento di superare le incertezze valutative circa la capacità lavorativa della ricorrente, ha interpellato il perito in merito ai referti prodotti in sede ricorsuale.

Per quanto riguarda la valutazione del Dr. __________, il Dr. __________, nello scritto del 13 luglio 2009, si è così espresso:

" Ho preso atto della relazione medica redatta dal Dr. __________, specialista FMH in medicina interna di __________, il 22.7.2008, la quale riprende praticamente gli stessi dati anamnestici da me formulati in dettaglio a pagina 2 e pagina 3 della perizia: anche per quanto riguarda i dati oggettivi, lo stato clinico riportato, riprende le constatazioni oggettive da me formulate a pagine 4 e 5 della perizia, ritrovando una colonna lombare altamente limitata in ogni direzione, riferendo di esiti di artroplastica bilaterale alle anche con particolarità nei limiti; il Dr. __________, nel suo scritto del 22.7.2008, conclude: “sono certo, anche a prescindere dalla decisione dell’AI, che la signora RI 1 non sarà più in grado di lavorare come operaia, anche in un lavoro di intensità fisica leggero o moderato in quanto non riesco assolutamente a pensare ad una tipologia di lavoro compatibile con il suo stato di salute attuale ed in proiezione futura”. Bisogna notare che il Dr. __________, giunge a questa conclusione, sulla base degli stessi dati anamnestici e clinici, già riportati nella mia perizia dell’11.3.2008, si tratta dunque di un differente giudizio formulato sugli stessi dati soggettivi ed oggettivi; bisogna inoltre notare che il Dr. __________ formula queste conclusioni, senza esprimersi nei dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua presenti nella sua paziente, limitandosi ad osservare di non riuscire assolutamente a pensare ad una tipologia di lavoro compatibile con il suo stato di salute attuale ed in proiezione futura.”

(doc. IX, la sottolineatura è del redattore).

In merito alla valutazione del Dr. __________, il Dr. __________ ha fornito la seguente precisazione:

" Ho pure preso atto del certificato medico del 25.7.2008, stilato dallo specialista in neurochirurgia curante Dr. __________ di __________, il quale a sua volta riprendeva brevemente l’anamnesi neurochirurgica, sottolineando che dopo l’intervento neurochirurgico dell’aprile 2007, la situazione nella sua paziente era decisamente migliorata con notevole riduzione dei dolori lombari e alle gambe, permanendo tuttavia un dolore lombare residuo intermittente, dolori, in parte riferibili anche ad una coxartrosi alle anche (il Dr. __________ non menziona gli esiti da impianto di artroprotesi dell’anca sinistra nel 2007 e a destra nel 2006); all’esame clinico, il Dr. __________, non prende posizione sulla mobilità del rachide lombare, limitandosi ad osservare che “l’esame neurologico risulta tuttavia normale in assenza di evidenti compressioni radicolari”; il Dr. __________ conclude il suo certificato medico osservando: “date le circostanze ritengo che la paziente presenta un’inabilità lavorativa definitiva nettamente superiore al 50%. Una reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole è da considerarsi difficoltoso, quindi poco probabile”; queste conclusioni non vengono motivate dal neurochirurgo, il quale non formula informazioni a riguardo della capacità funzionale e di carico residua, limitandosi ad osservare che una reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole è da considerarsi difficoltosa, senza motivarne la causa.” (doc. IX, la sottolineatura è del redattore)

Il Dr. __________, interpellato dal TCA anche sul referto del Dr. __________, ha puntualizzato quanto segue:

" Da ultimo ho preso atto dello scritto redatto dello specialista FMH in ortopedia Dr. __________ di __________, redatto all’attenzione della signora RI 1, in data 26.8.2008, nel quale leggiamo che “attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare a livello delle due anche è soddisfacente”, l’ortopedico segnalava la presenza di “forti problemi a livello della colonna lombare precedentemente operata”, senza specificare nei dettagli in che cosa consistono questi problemi, non lasciando comparire nello scritto, un esame clincio dettagliato del rachide lombare; il Dr. __________ conclude il suo scritto, osservando: ”tenuto conto dei fattori ortopedici e dei fattori internistici presentati dalla paziente, un’abilità lavorativa al 100%, è più che giustificata e si ritiene giustificata una richiesta d’invalidità al 100%, attualmente non è proponibile nessuna attività lavorativa a questa paziente con importante polipatologia di tipo misto ortopedico internistico e cardiologico”. Il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, si esprime dunque sull’inabilità lavorativa, soltanto basandosi su dati anamnestici, rinunciando ad esprimersi sulla capacità funzionale e di carico residua nell’assicurata, motivando in parte l’inabilità lavorativa completa con patologie internistiche non inerenti al suo campo di specialità.

In conclusione, tenendo pienamente conto di quanto precede, posso soltanto riconfermare la mia valutazione peritale reumatologica dell’11.3.2008.” (doc. IX, la sottolineatura è del redattore).

Il Dr. __________ nella risposta del 13 luglio 2009 si è espresso in modo articolato e completo su tutti i punti controversi, confrontandosi in termini esaustivi con le argomentazioni di segno contrario e confutandole secondo modalità che possono essere condivise da questa Corte (cfr. per un caso analogo la STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.11.) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni dei medici curanti seppur divergenti per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa, ma non per quanto riguarda la diagnosi, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.

È utile inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di febbraio 2008, in attività adeguate al suo stato di salute l’assicurata è abile al lavoro in misura piena (100%).

La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 9 giugno 2008, per quanto riguarda le attività esigibili ha indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata nel mercato occupazionale riservato a personale femminile non qualificato o semi qualificato in cui vi è una sufficiente offerta di posti di lavoro, in particolare nell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione come ad esempio:

  • addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso; - operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;

  • operaia generica nell’industria cioccolatiera; - operaia nell’industria farmaceutica (controlli, condizionamento); - operaia assemblatrice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica; operaia generica nell’orologeria industriale; impacchettatrice, imballatrice e simili (MM) (doc. AI 26-2).

2.14. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI, sulla base del miglioramento dello stato di salute riscontrato dalla perizia reumatologica ha correttamente ritenuto che l’assicurata non presenta alcuna limitazione della capacità lavorativa e ha rinunciato ad esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. doc. AI 28-1).

Il TCA rileva peraltro che il risultato finale non cambierebbe anche volendo considerare come ipotesi di lavoro una limitazione parziale o totale nelle mansioni domestiche (cfr. consid. 2.20).

2.15. In simili condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata a partire dal mese di febbraio 2008 presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 (visto che nella decisione del 18 novembre 2008 la rendita è stata negata a partire dal 1° febbraio 2008).

L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2008.

2.16. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2006 in fr. 20’039.- (cfr. doc. 26-2), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________ (doc. AI 8-3). Adeguando tale importo al 2008, si ottiene un reddito da valido di fr. 20'766.81 (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91)

2.17. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'179.76 mensili oppure a fr. 50'157.12 per l'intero anno (fr. 4'179.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2008, un reddito mensile di fr. 4'334.05 oppure di fr. 52'008.71 per l'intero anno (fr. 4'334.05 x 12).

L’assicurata, quale operaia, avrebbe guadagnato nel 2008, fr. 20'766.81 / anno per un’occupazione al 68% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 30'539.42. Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 50'339.36 annui per il 2008; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 36,37 “Altre industrie manifatturiere”, livello di qualifica 4, dopo adeguamento all'evoluzione salariale per il 2008: 3’890.-- x 12 mesi = 46’680.--, riportato su 41.6 + adeguamento all’indice dei salari nominali).

Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 34,3 % (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 34'325.74.

2.18. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% per attività leggera e del 20% in considerazione dell’età (60 anni), del periodo di inattività e delle difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa (doc. AI 26-2).

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 25% applicata dall’amministrazione.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 34'325.74, ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'744.30 (fr. 34'325.74 - (fr. 34'325.74 x 25 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 20'766.81 (consid. 2.16.), non emerge alcun grado d’invalidità.

2.20. Viste le quote parti tra attività salariata (68%) e mansioni casalinghe (32%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così dello 0% (68 X 0% + 32 X 0%) in applicazione del metodo misto, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Come anticipato al consid. 2.14 il risultato finale non cambia anche volendo considerare una limitazione complessiva del 100% nelle mansioni di casalinga.

Viste le quote parti tra attività salariata (68%) e mansioni casalinghe (32%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale sarebbe infatti solo del 32% (68 X 0% + 32 X 100%), percentuale che non dà diritto comunque ad una rendita d’invalidità.

L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla riduzione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° febbraio 2008.

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2008 la sua decisione formale del 18 novembre 2008 merita quindi conferma.

2.21. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

95
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
  • DTF 133 V 50406.08.2007 · 1.446 Zitate
  • DTF 131 V 12001.01.2005 · 337 Zitate
  • DTF 131 V 16401.01.2005 · 7.325 Zitate
  • DTF 130 V 9701.01.2004 · 1.537 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 349
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 126 V 76
  • BGE 126 V 79
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 143
  • DTF 125 V 14601.01.1999 · 1.200 Zitate
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 125 V 369
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 I 175
  • DTF 123 V 104
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • ATF 119 V 479
  • ATF 117 V 17
  • DTF 117 V 195
  • DTF 117 V 264
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • ATF 112 V 373
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