Raccomandata
Incarto n. 32.2008.175
LG/DC/sc
Lugano 18 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 settembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1949, precedentemente attivo in qualità di muratore e operaio-magazziniere, in data 12 febbraio 1998 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito dei postumi di una caduta avvenuta il 15 aprile 1997 (doc. AI 1-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con decisione del 1° marzo 1999, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI a far tempo dal 1° aprile 1998.
Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008 (doc. AI 33-1).
Questa Corte con decisione del 16 maggio 2000, cresciuta incontestata in giudicato (inc. no. 32.1999.00031), ha accolto il gravame rinviando gli atti all’amministrazione per “procedere ai necessari accertamenti atti a stabilire in che misura l’insieme delle affezioni di cui soffre l’assicurato incida sulla sua capacità lavorativa, precisando il grado di capacità al lavoro di RI 1 in attività adeguate” (doc. AI 44-1).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 19 giugno 2002 (doc. AI 75-1), ha confermato il progetto d’assegnazione di rendita del 18 gennaio 2002 (doc. AI 65-1) attribuendo all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° aprile 1998.
Contro questa decisione il rappresentante dell’assicurato è nuovamente insorto dinanzi al TCA, postulando la concessione di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 1998.
Questa Corte con sentenza del 7 luglio 2003, cresciuta incontestata in giudicato (inc. no. 32.2002.94), ha respinto il gravame confermando la valutazione operata dall’amministrazione che aveva ritenuto il ricorrente inabile al lavoro al 50% in attività leggera, giungendo ad un grado di invalidità del 62% (doc. AI 100-1).
1.4. L’Ufficio AI, su segnalazione del Dr. __________ (doc. AI 107-1) e del Dr. __________ (doc. AI 110-1) e sulla base del rapporto medico del SMR (doc. AI 111-1), ha avviato nel mese di marzo del 2004 una procedura di revisione (doc. AI 114-1).
In data 18 maggio 2004 l’UAI ha comunicato all’assicurato la necessità di un accertamento presso il Servizio accertamento medico (SAM) di Bellinzona per valutare l’effettivo peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. AI 116-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI, con decisione su opposizione del 10 maggio 2005 (doc. AI 128-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha ritenuto invariato il grado d’invalidità dell’assicurato (62%), ma ha aumentato la sua rendita a tre quarti dal 1° gennaio 2004, in considerazione dell’entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione LAI.
1.5. Nelle annotazioni del 28 agosto 2007 il medico del SMR, Dr. __________, sulla base dello scritto del 13 agosto 2007 del Dr. __________ il quale lamentava un peggioramento dei disturbi a livello cervicale dell’assicurato (doc. AI 130-1) e della RM del 13 aprile 2007 (doc. AI 130-2), ha ritenuto giustificata una nuova revisione del caso (doc. AI 132-1).
Nell’ambito della procedura avviata nel mese di settembre del 2007 (doc. AI 135-1), l’UAI ha predisposto una valutazione peritale della sintomatologia reumatologica ad opera del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 145-1).
L’UAI con decisione del 1° settembre 2008 (doc. AI 150-1), preavvisata in data 23 luglio 2008 (doc. AI 146-1), ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità risultando invariato lo stato di salute dell’assicurato.
1.6. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto con un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione di una rendita intera AI dal mese di agosto 2007 (doc. I).
L’assicurato ha contestato il “sommario” accertamento medico del SMR e la “superficiale” valutazione dell’UAI che non avrebbero correttamente considerato il peggioramento dello stato di salute di __________.
A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il rapporto del 29 ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. A), il rapporto del 30 marzo 2007 del Dr. __________ (doc. B) e lo scritto del 21 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. C).
L’avv. RA 1 ha chiesto inoltre il rinvio degli atti affinché venga ordinato un approfondito accertamento medico circa lo stato degenerativo dell’assicurato e di conseguenza sia accertata la sua totale incapacità al guadagno (doc. I).
Il rappresentante dell’insorgente ha infine postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
1.7. L’UAI, in risposta, con riferimento alle annotazioni del SMR sulla documentazione medica presentata, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
La risposta di causa è stata intimata al rappresentante del ricorrente (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a pronunciarsi se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nella decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di aumento della rendita, sulla base del rapporto datato 10 luglio 2008 del medico del SMR, Dr. __________, internista-reumatologo, il quale ha posto la seguente diagnosi:
" (...)
Diagnosi:
Cervicobrachialgia destra in uncartrosi tra C4 e T1 con sub stenosi canale spinale e focalità erniaria alla radice di C6 destra, altra focalità erniaria paramediana destra C5-C6, paramediana sinistra C6-C7 e in sede centrale C4-C5
Sindrome panvertebrale su turbe statiche degenerative del rachide
Ernia discale L5-S1
Sindrome del tunnel carpale prevalente a destra. (...)"
(Doc. AI 145-3)
Il Dr. __________ ha in seguito espresso la seguente valutazione:
" (...)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 58 anni in condizioni generali discrete. Già al beneficio di rendita Al in misura del 62% dal 01.01.1998, affetto da sindrome panvertebrale soprattutto lombospondilogena, anomalie di transizione lombosacrale e cervicovertebrale, sindrome tunnel carpale bilaterale, iniziale sindrome femororotulea su condropatia, osteoartrosi mani, sindrome depressiva ricorrente. II 13.08.2007 il medico curante Dr. __________ attesta peggioramento sintomatologico dei disturbi cervicobrachiali confermati da indagine in RMN. II 17.01.2008 il Dr. __________ attesta peggioramento sintomatologico dei disturbi lombocrurali e cervicobrachiali. Al confronto del referto radiologico RMN rachide cervicale eseguito nel settembre 1997 con diagnosi di alterazioni degenerative rachide cervicale, condrosi spondilosi e spondilartrosi C5-C6, osteocondrosi con retrolistesi, protrusione discale e spondilartrosi C6-C7 con stenosi secondaria di lieve entità del canale spinale. Al controllo in RMN del rachide cervicale eseguito nell'aprile 2007 si evidenzia evoluzione con diagnosi di: quadro di disco uncartrosi tra C4 e Th1, risulta una sub stenosi del canale spinale a questi livelli. Si profila una focalità erniaria in atto nel neuro forame della radice di C6 destra caratterizzata da una lieve reazione flogistica che comprende anche gli angli posterolaterali destri dei corpi vertebrali opposti. Nello stesso contesto vi è una focalità erniaria paramediana destra C5-C6, paramediana sinistra C6-C7 ed in sede centrale C4-C5. Alla evoluzione radiologica documentata in RMN corrisponde un lieve peggioramento della sintomatologia presente al rachide cervicale. Invariato risulta il disturbo parestesico algico maggiore all'arto superiore destro con irradiazione fino alle dita della mano di destra. La lombalgia persistente presente già dal 1997 sembra essere stabile nel tempo. Ad oggi viene riferita una irradiazione saltuaria e di entità modesta all'arto inferiore sinistro (nelle perizie SAM veniva riferita irradiazione arto inferiore destro). L'esame elettroneuromiografico eseguito nel gennaio 2003 in regione del nervo tibiale e muscolo lungo peroneo sinistro risultano essere negativi. Ancora in accordo con la valutazione neurologica del Dr. __________ eseguita nel gennaio 2003 la sintomatologia risulta di origine statico-degenerativa in presenza di un'ernia discale L5-S1 con irritazione probabile intermittente della radice di L5.
La valutazione reumatologica e funzionale odierna ha permesso di stabilire i seguenti limiti funzionali: può sollevare da terra e da piano orizzontale abitualmente massimo kg 7, può sollevare da terra e da piano orizzontale saltuariamente massimo kg 10, deve evitare lavori con le braccia al di sopra del piano orizzontale, deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti, deve evitare forza di presa prolungata con la mano destra, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena, può mantenere posizione seduta statica massimo 45 minuti, deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le scale, deambula senza riposo massimo 500 m.
La valutazione clinica odierna permette di stabilire una incapacità lavorativa del 100% in attività come magazziniere, montatore di mobili, muratore (in accordo anche con la perizia SAM dell'agosto 2004). In attività lucrativa che rispetta i limiti sopra elencati l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% su mezza giornata (ancora in accordo con perizia SAM dell'agosto 2004). La situazione clinica in riferimento alla lombalgia, alla sindrome tunnel carpale arti superiori risulta essere stabile nel tempo. Risulta radiologicamente documentato in RMN il peggioramento delle alterazioni degenerative al rachide cervicale. La valutazione clinica del rachide cervicale risulta invariata rispetto a quanto documentato già nella perizia SAM del 31.08.2004 (pagina 6). Al momento non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale. L'assicurato riferisce che verrà sottoposto a valutazione neurochirurgica in riferimento all'esito della RMN eseguita il 13.04.2007. La patologia degenerativa del rachide risulta essere suscettibile di peggioramento clinico. L'assicurato riferisce di usare collare ortopedico di sostegno nello ore serali. Non necessita di altri presidi ortopedici." (Doc. AI 145-4)
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale del Dr. __________ del Servizio medico regionale (SMR), che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.5) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.
Il Dr. __________, medico SMR – reumatologo medico chirurgo, specialista medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) ha infatti sottoposto l’assicurato ad un accurato esame reumatologico, nel quale è stata posta la diagnosi di “Cervicobrachialgia destra in uncartrosi tra C4 e T1 con sub stenosi canale spinale e focalità erniaria alla radice di C6 destra, altra focalità erniaria paramediana destra C5-C6, paramediana sinistra C6-C7 e in sede centrale C4-C5; Sindrome panvertebrale su turbe statiche degenerative del rachide; Ernia discale L5-S1 e Sindrome del tunnel carpale prevalente a destra” (doc. AI 145-3).
Il medico del SMR ha poi fissato i seguenti limiti funzionali: “può sollevare da terra e da piano orizzontale abitualmente massimo kg 7, può sollevare da terra e da piano orizzontale saltuariamente massimo kg 10, deve evitare lavori con le braccia al di sopra del piano orizzontale, deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti, deve evitare forza di presa prolungata con la mano destra, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena, può mantenere posizione seduta statica massimo 45 minuti, deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le scale, deambula senza riposo massimo 500 m” (doc. AI 145-4).
Il Dr. __________ ha poi valutato l’assicurato inabile al lavoro in misura completa in attività come magazziniere, montatore di mobili, muratore, per contro in attività adeguate, nel rispetto dei limiti sopra indicati, l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% su mezza giornata (doc. AI 145-4).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Innanzitutto nel rapporto medico dell’11 settembre 2007 il Dr. __________, medico generico FMH, e non specialista in reumatologia, ha posto una diagnosi che si sovrappone a quella del Dr. __________ indicando una “discopatia e canale spinale stretto da C4 a Th1 con plurime focalità erniarie con interessamento radicolare limitativo; sindrome lombosacrale cronica e sindrome depressiva” (doc. AI 136-2) e indicando in modo del tutto generico che vi è stato un peggioramento della patologia dell’assicurato (doc. AI 136-4).
Peggioramento che peraltro anche il medico del SMR ha rilevato, laddove ha specificato: “Alla evoluzione radiologica documentata in RMN corrisponde un lieve peggioramento della sintomatologia presente al rachide cervicale” (doc. AI 145-4).
Il rapporto medico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, non consente a questa Corte una diversa valutazione del quadro valetudinario di RI 1.
Il medico curante ha infatti posto una diagnosi sostanzialmente simile a quella del Dr. __________ indicando una “sindrome panvertebrale soprattutto lombo-spondilogena su turbe statico-degenerative del rachide su ernia discale-spondilartrosi L4/5 e L5/S1, anomalia di transizione lombo sacrale asimmetrica e cervico-vertebrale su osteocondrosi-protrusione discale C5/C7 con spondilosi a questi livelli – irritazione intermittente C8 bilat.; sindrome del canale carpale bilat.; sindrome femoro-rotulea su condropatia bilat..predominante a sx; poliatrosi delle dita delle mani, sindrome depressiva ricorrente” (doc. AI 141-3).
Lo specialista non ha dato alcuna indicazione circa l’incapacità lavorativa dell’assicurato, ma ha fornito dei limiti funzionali sovrapponibili a quelli indicati dal medico del SMR (cfr. doc. 141-4/5 e doc. AI 145-4).
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.
Neppure le certificazioni successivamente trasmesse a questa Corte dall’insorgente consentono una diversa valutazione.
Nello scritto del 29 ottobre 2007 il Dr. __________, capo-servizio di anestesiologia dell’Ospedale Regionale di __________ si è limitato a comunicare al medico curante Dr. __________ di aver eseguito in data 20 luglio 2007 un’infiltrazione periradicolare per i dolori paracervicali del paziente e ad ipotizzare una componente radicolare irritativa a livello di C5-C6 (doc. A).
Anche il referto del 30 marzo 2007 del Dr. __________ non permette una diversa valutazione dello status clinico dell’assicurato, laddove si è limitato a rilevare dalla RX alla colonna cervicale una discopatia cervicale con disturbi di disestesie al braccio destro e una colonna cervicale con importanti alterazioni degenerative e reattive, oltre che spondilosi con uncartrosi ed interessamento dei forami C5-C7 soprattutto dal lato destro (doc. B).
Patologie, quelle evidenziate dai due medici, ben illustrate anche dal Dr. __________ nel proprio referto del 10 luglio 2008 quando ha indicato che rispetto al 1997, dove vennero diagnosticate alterazioni degenerative al rachide cervicale, condrosi spondilosi e spondilartrosi C5-C6, osteocondrosi con retrolistesi, protrusione discale e spondilartrosi C6-C7 con stenosi secondaria di lieve entità del canale spinale, nel 2007 è stato diagnosticato un quadro di disco uncartrosi tra C4 e Th1, una focalità erniaria in atto nel neuro forame della radice di C6 destra e una focalità erniaria paramediana destra C5-C6, paramediana sinistra C6-C7 ed in sede centrale C4-C5 (doc. AI 145-4).
Il referto del 21 luglio 2008 del Dr. __________, primario di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, ha confermato la presenza della cervico-brachialgia con componente radicolare C6 e C7 dominante a destra, della sindrome del tunnel carpale e le compressioni multilivello dominanti a destra, oltre che la stenosi ossea spinale dominante a destra in C5/C6 e C6/C7, riferite tutte anche dal Dr. __________ (cfr. doc. C, doc. AI 145-4).
Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.5.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è tuttora abile in misura del 50% in attività leggera.
Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto
2.7. L’assicurato ha chiesto al TCA l’esecuzione di “un approfondito accertamento medico circa lo stato degenerativo dell’assicurato” (I).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.9. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente - coniugato con __________ ausiliaria di panetteria presso la __________ di __________ - si trova nel bisogno.
Il medesimo dispone in effetti, quali entrate, di una rendita d’invalidità (¾), oltre a una prestazione complementare per un totale di fr. 1'314.-- e di una rendita trimestrale d’invalidità LPP di fr. 1'174.50 (fr. 391.50 mensili), per un importo mensile di fr. 1'705.50. Va ancora aggiunto lo stipendio della moglie, di fr. 1’773.35 netti mensili.
Il reddito della famiglia dell’assicurato, composto da lui e dalla moglie, ammonta a fr. 3'478.85 (doc. IX bis).
L’assicurato non ha dichiarato alcuna sostanza.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso.
Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.
In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'550.-- il supplemento del 15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (documentati solo fr. 360.30/mese, ma da raddoppiare considerando anche il premio dovuto dalla moglie) e gli interessi ipotecari presso la Banca __________ per un importo di fr. 1'073.08 mensili. Si ottiene così un importo di fr. 3'568.--.
Non risultando un’eccedenza il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti