Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.167
Entscheidungsdatum
18.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.167

LG/DC/sc

Lugano 18 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 agosto 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1945, impiegato agli apparecchi centrali presso le __________ di __________, in data 25 settembre 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “affezione cardiaca” (doc. AI 1-1/5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione del 24 giugno 2008 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, in considerazione del fatto che l’incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno (doc. AI 19-1).

1.3. Con scritto del 5 agosto 2008 l’assicurato, rappresentato dalle RA 1, __________, si è opposto al provvedimento prospettato dall’amministrazione: “Hiermit erheben wir im Namen von Herr RI 1 gegen diesen Vorbescheid Einwand”.

Contestualmente il rappresentante ha comunicato all’UAI che le motivazioni dell’opposizione sarebbero state formulate una volta ricevuti gli atti, di cui è stata fatta richiesta nel medesimo scritto:

“Damit wir uns ein Bild über diesen Fall machen können, bitten wir Sie, uns (…) die vollständigen Akten zur Einsichtnahme zuzusenden.

Die Begründung des Einwandes werden wir Ihnen nach Erhalt der verlangten Akten nachsenden” (doc. AI 20-1).

1.4. In data 11 agosto 2008 l’UAI ha trasmesso alle RA 1, __________, in visione gli atti componenti l’incarto AI (doc. AI 22-1).

1.5. Con decisione del 18 agosto 2008 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato per le ragioni esposte nel progetto di decisione del 24 giugno 2008 (doc. AI 23-1).

1.6. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalle RA 1, __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione dell’UAI e l’attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2007 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. I).

In ordine, il ricorrente ha criticato l’operato dell’UAI che ha emesso la decisione impugnata senza attendere le motivazioni delle RA 1 a suffragio dell’opposizione inoltrata in data 5 agosto 2008 (doc. AI 20-1) o accordare un termine supplementare (doc. I).

Nel merito, le RA 1 hanno contestato le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione fondandosi sul rapporto del Servizio Medico Regionale (SMR). Sulla base delle valutazioni mediche del Dr. __________, del Dr. __________ e del servizio __________ il rappresentante di RI 1 ha evidenziato che quest’ultimo non può più espletare in via definitiva la sua abituale attività lavorativa (doc. I).

Il rappresentante dell’assicurato ha quindi proceduto ad un confronto dei redditi in attività adeguate giungendo ad un grado d’invalidità del 54,58% (doc. I).

1.7. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha riconfermato la valutazione del Dr. __________ e del Dr. __________ che hanno ritenuto l’assicurato abile nella misura del 70%.

L’UAI ha dunque riconfermato la decisione impugnata e postulato la reiezione del ricorso (doc. VIII + bis).

1.8. Con scritto del 30 ottobre 2008 le RA 1 si sono riconfermate nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc. X).

Il doc. X è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Nel suo ricorso l’assicurato ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito. Nello scritto del 5 agosto 2008 il rappresentante dell’assicurato ha formulato opposizione al progetto di decisione del 24 giugno 2008 facendo notare che le motivazioni sarebbero state inviate dopo il ricevimento degli atti richiesti: “Die Begründung des Einwandes werden wir Ihnen nach Erhalt der verlangten Akten nachsenden” (doc. AI 20-1).

Con la decisione del 18 agosto 2008 l’amministrazione ha nuovamente rifiutato la concessione di prestazioni, senza peraltro attendere le motivazioni a suffragio dell’opposizione delle RA 1 o accordare un termine supplementare (doc. III).

L’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, prevede che l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.

Secondo l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione.

L’art. 42 LPGA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STFA del 20 settembre 2005 nella causa B. [C.128/2004]).

Tale concetto è stato confermato dall’Alta Corte nella sentenza del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in particolare al consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori, l’amministrazione può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132 V 374 consid. 5).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130).

Per costante giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

2.3. Nel caso concreto, l’UAI in data 24 giugno 2008 ha notificato all’insorgente un progetto di decisione che negava la richiesta di prestazioni AI, in considerazione del fatto che l’incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno.

Nel medesimo atto l’amministrazione ha accordato la possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto, eventuali osservazioni contro le conclusioni dell’UAI o chiedere ulteriori informazioni (doc. AI 19-1).

Il 5 agosto 2008 le RA 1, in rappresentanza del ricorrente, hanno comunicato all’UAI di volersi opporre al citato provvedimento che negava la rendita a RI 1. Le RA 1, non essendo in possesso della documentazione componente l’incarto AI ne hanno fatto debita richiesta, al fine di poter motivare le proprie obiezioni al provvedimento in questione (doc. AI 20-1).

L’amministrazione ha trasmesso l’incarto AI in visione in data 11 agosto 2008 (doc. AI 22-1) e con decisione del 18 agosto 2008 ha comunicato al ricorrente che la richiesta di prestazioni era respinta (doc. AI 23-1).

Nella fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito dell'assicurato. In effetti, tra il progetto di decisione del 24 giugno 2008 (preavviso) e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i trenta giorni concessi alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso.

Va infatti evidenziato che dal 15 luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla legge non decorrono, sono sospesi.

Più concretamente, ciò significa che i trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al 14 luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.

Quindi se si considera che il progetto di decisione del 24 giugno 2008 è giunto al più presto al ricorrente il 25 giugno 2008, i trenta giorni vengono a scadenza martedì 26 agosto 2008.

Ad ogni buon conto, la decisione del 18 agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che la richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurato di formulare compiutamente le proprie obiezioni.

In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc. 32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione che nega il diritto alle prestazioni AI.

Dopo di che l’UAI emanerà una nuova decisione.

Ne consegue che la censura sollevata è fondata, il ricorso accolto e la decisione annullata.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 18 agosto 2008 è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al considerando 2.3.

  1. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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